Commercio e turismo - Dirigenti terziario

07 Settembre 2016

La Scheda sintetizza gli elementi principali del CCNL applicabile ai dipendenti del settore, illustrando l'inquadramento del lavoratore, gli aspetti retributivi, la disciplina del rapporto di lavoro e la previdenza, nonché le materie demandate alla contrattazione di secondo livello.

SCHEMA DI SINTESI

Fonti di riferimento

c.c.n.l. 31 luglio 2013

accordo 21 luglio 2016

verbale 11 luglio 2019

verbale 10 settembre 2019

accordo 16 giugno 2021

Parti stipulanti

Confcommercio e Manageritalia - Federazione Nazionale dei Dirigenti, Quadri e Professional del Commercio, Trasporti, Turismo, Servizi, Terziario Avanzato

Decorrenza e durata

1° gennaio 2020 - 31 dicembre 2021

Campo di applicazione

Dirigenti delle aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi.

Per quanto non diversamente regolato dal c.c.n.l. valgono - in quanto compatibili con la figura del dirigente - le norme contrattuali collettive in vigore per i quadri dipendenti dall'azienda cui il dirigente appartiene.


INQUADRAMENTO DEL LAVORATORE

Sono dirigenti coloro che, rispondendo direttamente all'imprenditore o ad altro dirigente a ciò espressamente delegato, svolgono funzioni aziendali di elevato grado di professionalità, con ampia autonomia e discrezionalità e iniziativa e col potere di imprimere direttive a tutta l'impresa o a una sua parte autonoma.

La qualifica di dirigente comporta la partecipazione e la collaborazione, con la responsabilità inerente al proprio ruolo, all'attività diretta a conseguire l'interesse dell'impresa e il fine della sua utilità sociale.

Sono dirigenti, a titolo esemplificativo: i direttori; i condirettori; i vice direttori; gli institori, a norma dell'art. 2203 e seguenti del c.c.; i procuratori, di cui all'art. 2209 c.c., con stabile mandato "ad negotia"; i capi di importanti servizi e uffici, sempre che le loro funzioni si esercitino nelle condizioni specificate nei commi precedenti.


ASPETTI RETRIBUTIVI

Retribuzione mensile

Divisore giornaliero: 26

Elementi della retribuzione: minimo contrattuale mensile, elemento di maggiorazione

La retribuzione mensile non può essere inferiore, a decorrere dal 1° gennaio 2008, a euro 3.500,00 (comprensivi di € 737,99 mensili, maturati al 1º novembre 1991 a titolo di indennità di contingenza), a decorrere dal 1° ottobre 2011 a euro 3.600,00 (tremilaseicento/00) lorde; a decorrere dal 1° aprile 2012 a euro 3.735,00 (tremilasettecentotrentacinque/00) lorde; a decorrere dal 1° luglio 2013 a euro 3.890,00 (tremilaottocentonovanta/00) lorde.

L'aumento del minimo contrattuale può essere assorbito fino a concorrenza da superminimi concessi “ad personam”.

L'istituto degli scatti di anzianità è abrogato dal 1° luglio 2004.

Aumento retributivo

Ai dirigenti compete un aumento sulle retribuzioni di fatto nelle seguenti misure mensili:

dal 1.10.2011, euro 100,00

dal 1.4.2012, euro 135,00

dal 1.7.2013, euro 155,00

dal 1.1.2017, euro 80,00

dal 1.1.2018, euro 100,00

dal 1.12.2018, euro 170,00.

L'aumento può essere assorbito, fino a concorrenza, da ogni aumento concesso a qualsiasi titolo dal datore di lavoro con clausola di espressa assorbibilità.

Elemento di maggiorazione

Spetta ai soli dirigenti in forza al 30 giugno 1995 ed è commisurato al 12% degli elementi della retribuzione di fatto utili per il computo del t.f.r. in vigore a tale data. L'importo derivante da tale calcolo (pari a € 339,62) rimane congelato in cifra fissa a decorrere dal 1° luglio 1995.

Indennità

Indennità di trasferta

Trasferte fino a 12 giorni: spetta il rimborso delle spese vive sostenute in esecuzione del mandato.

Trasferte oltre i 12 giorni: l'indennità deve essere concordata tra le parti.

In caso di uso autorizzato di autovettura privata spetta il rimborso chilometrico, facendo riferimento alle tabelle ACI.

Indennità di trasferimento

In caso di trasferimento disposto dall'azienda è corrisposta un'indennità non inferiore a:

- tre mensilità di retribuzione al dirigente con carichi di famiglia

- una mensilità e mezza al dirigente senza carichi di famiglia.

Il trasferimento deve essere comunicato per iscritto con 3 mesi d'anticipo, 4 mesi, per i dirigenti con familiari a carico.

Una tantum

Per il periodo 1° gennaio – 30 settembre 2011, ai dirigenti assunti o nominati antecedentemente al 1° gennaio 2011 e in forza al 27 settembre 2011, deve essere corrisposto, con la retribuzione del mese di ottobre 2011, un importo una tantum di euro 650,00.

Ai dirigenti assunti o nominati tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2011, l'importo è erogato pro quota in relazione ai mesi di servizio prestato nel periodo di carenza contrattuale.

L'importo forfettario non è utile ai fini del tfr e degli altri istituti contrattuali (eccettuato il preavviso) e può essere assorbito fino a concorrenza da somme corrisposte dalle aziende a titolo di acconto o anticipazione sui futuri miglioramenti economici contrattuali o con clausola espressa di assorbibilità.

Retribuzione ultramensile

Tredicesima mensilità

Corresponsione: nel mese di dicembre.

Maturazione: per dodicesimi

Misura: una mensilità della retribuzione di fatto

Quattordicesima mensilità

Corresponsione: nel mese di giugno.

Maturazione: per dodicesimi

Misura: una mensilità della retribuzione di fatto

Indennità supplementare (per i licenziamenti comminati dal 1° settembre 2016)

Ove il Collegio, con motivato giudizio, riconosca che il licenziamento è ingiustificato ed accolga quindi il ricorso del dirigente, disporrà contestualmente, a favore del dirigente ed a carico del datore di lavoro, a titolo risarcitorio, una indennità supplementare delle spettanze contrattuali di fine rapporto nella seguente misura graduabile per classi di anzianità aziendale:

Anzianità aziendale

Importo indennità supplementare

fino a 4 anni

da 4 a 8 mensilità

oltre 4 a fino 6 anni

da 6 a 12 mensilità

oltre 6 e fino a 10 anni

da 8 a 14 mensilità

oltre 10 e fino a 15 anni

da 10 a 16 mensilità

oltre i 15 anni

da 12 a 18 mensilità

In caso di licenziamento di un dirigente con una anzianità di servizio, prestato in azienda nella qualifica, superiore a dodici anni, l'indennità supplementare è automaticamente aumentata, in relazione all'età del dirigente licenziato, nelle seguenti misure:

- 4 mensilità per coloro che hanno un età anagrafica compresa tra i 50 e i 55 anni compiuti;

- 5 mensilità per coloro che hanno un età anagrafica compresa tra i 56 e i 61 anni compiuti;

- 6 mensilità per coloro che hanno un età anagrafica superiore a 61 anni compiuti ed inferiore all'età prevista dalla vigente normativa per il pensionamento di vecchiaia.

Le maggiorazioni suddette sono applicabili ai dirigenti non in possesso dei requisiti per accedere al trattamento pensionistico nell'AGO o che, pur avendone i requisiti, si vedrebbero liquidare un importo inferiore a cinque volte il trattamento minimo INPS. L'onere della prova relativa alla situazione pensionistica spetta al dirigente.

L'indennità supplementare ha natura risarcitoria, non è assoggettabile a contribuzioni di alcun tipo e dovrà essere computata sull'ultima retribuzione lorda (ivi compresa la retribuzione in natura fiscalmente imponibile), sull'eventuale quota variabile (come media degli ultimi tre anni o del minor tempo di servizio prestato) e sui corrispondenti ratei delle mensilità supplementari e gli effetti sul trattamento di fine rapporto, con l'esclusione delle ferie e dei permessi per ex festività.


RAPPORTO DI LAVORO

Prova

Il periodo di prova è previsto per i soli dirigenti di nuova assunzione per un massimo di 6 mesi.

Orario di lavoro

Giorni festivi

Per il trattamento economico e normativo delle festività, il c.c.n.l. rinvia alle norme contrattuali collettive in vigore per i quadri dipendenti dall'azienda in cui il dirigente presta la sua attività.

Ex festività

A fronte delle 4 ex festività abolite, sono riconosciuti 4 giorni di permesso retribuito. I permessi non goduti nell'anno di maturazione, sono liquidati alla scadenza.

Per il 4 novembre spetta il trattamento economico previsto per le festività coincidenti con la domenica.

Lavoro straordinario, notturno e festivo maggiorazioni

Non previsto

Ferie

La durata delle ferie annuali è di 30 giorni lavorativi.

Le ferie non possono essere sostituite dalla relativa indennità per ferie non godute, se non per la frazione eccedente il periodo minimo di quattro settimane. L'indennità per le ferie non godute deve essere erogata entro il mese di luglio immediatamente successivo all'anno di maturazione.

In caso di interruzione delle ferie per necessità aziendali, le spese sostenute dal dirigente sono a carico del datore di lavoro.

Il decorso delle ferie resta interrotto nel caso di sopravvenienza di malattia regolarmente comunicata al datore di lavoro.

Assenze

Malattia

Comporto: 240 giorni in un anno solare (intendendosi il periodo a ritroso di 365 giorni rispetto all'ultimo evento morboso) prolungati in caso di patologia grave e continuativa che comporti terapie salvavita, periodicamente documentata da specialisti del Servizio Sanitario Nazionale, a richiesta del dirigente, per un ulteriore periodo non superiore a complessivi 180 giorni e alla condizione che siano esibiti dal dirigente i predetti certificati medici.

Trattamento economico: intera retribuzione per il periodo di comporto

Aspettativa: fino a 6 mesi non retribuita e con decorrenza dell'anzianità di servizio agli effetti di TFR e preavviso

Infortunio sul lavoro

Comporto: fino a guarigione clinica o fino a quando sia accertata una invalidità permanente totale o parziale

Trattamento economico: intera retribuzione fino a un massimo di 30 mesi dal giorno in cui si è verificato l'infortunio

Il datore di lavoro deve stipulare, a proprio carico e nell'interesse del dirigente, una polizza contro gli infortuni sia professionali che extra-professionali, che assicuri:

a) in aggiunta al normale trattamento di liquidazione, in caso di invalidità permanente causata da infortunio che non consenta la prosecuzione del lavoro, una somma pari a sei annualità della retribuzione di fatto;

b) in caso di invalidità permanente parziale, causata da infortunio, una somma che, riferita all'importo del capitale assicurato di cui al punto a), sia proporzionale al grado di invalidità determinato in base alla tabella annessa al T.U. 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modificazioni ed integrazioni;

c) in aggiunta al normale trattamento di liquidazione, in caso di morte causata da infortunio, una somma a favore degli aventi diritto, pari a cinque annualità della retribuzione di fatto.

Maternità

100% della retribuzione per il periodo di astensione obbligatoria.

Congedo matrimoniale

15 giorni di calendario retribuiti

Aspettativa per giustificati motivi

A richiesta, viene concesso un periodo di aspettativa non superiore a 6 mesi, con facoltà dell'azienda di trattenere la retribuzione. Durante tale periodo decorre l'anzianità di servizio agli effetti del preavviso e del tfr.

Lavoro a tempo parziale

Non disciplinato

Contratto a tempo determinato

Possono essere instaurati contratti per figure di dirigente temporaneo o temporary manager, operanti anche all'interno di reti di imprese. Le aziende possono optare per l'applicazione del trattamento agevolativo previsto per il DPN anche non in presenza dei requisiti di età e per un periodo corrispondente al 50% della durata del contratto, fino ad un massimo di un anno.

Agevolazioni contributive per nuove assunzioni o nomine di Dirigenti

La contribuzione ridotta può essere applicata ai dirigenti assunti o nominati, a far data dal 21.7.2016 entro il compimento del 48° anno di età, nonché per i dirigenti disoccupati di età non inferiore a 55 anni compiuti.

La permanenza nella categoria sopra definita ha carattere temporaneo, secondo la seguente tabella:

Età del dirigente

Anni di permanenza (periodo massimo)

Fino 40 anni

4

Da 41 a 45 anni

3

Da 46 e fino al compimento dei 48 anni

2

Dirigenti disoccupati di età non inferiore a 55 anni compiuti

1

Decorsi i periodi sopra indicati, al dirigente si applicherà automaticamente la normativa contrattuale generale.

A titolo sperimentale le parti hanno concordato che, per i dirigenti assunti o nominati, a far data dal 1° ottobre 2016 la cui retribuzione lorda, comprensiva di tutti gli elementi fissi e variabili, non sia superiore a 65.000,00 (sessantacinquemila/00) euro annui riferiti ad un contratto di lavoro full time, indipendentemente dai requisiti anagrafici, le aziende potranno applicare, per una durata massima di tre anni dall'assunzione o nomina, la contribuzione ridotta di cui ai commi successivi.

Il contributo ordinario a carico del datore di lavoro è pari a euro 300,00 annui. Non è previsto il contributo integrativo a carico del datore di lavoro, né alcun contributo a carico del dirigente che, tuttavia, ha la facoltà di conferire il TFR al Fondo Mario Negri.

Per i medesimi dirigenti l'iscrizione all'Associazione Antonio Pastore avviene con sospensione degli obblighi contributivi di cui all'art. 26 del CCNL del 31 luglio 2013, per il periodo di effettiva permanenza nel requisito retributivo sopra previsto.

Ai fini della verifica della sussistenza del requisito retributivo, il datore di lavoro è tenuto ad inviare annualmente al SUID (sportello unico iscrizione dirigenti) una dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'articolo 46 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, controfirmata dal dirigente, che assumerà così la corresponsabilità della dichiarazione oltre a provare la manifesta consapevolezza della stessa.

Qualora nel corso del triennio si verificasse il superamento del trattamento retributivo complessivo annuale di cui sopra, il datore di lavoro è tenuto a comunicarlo al SUID, entro e non oltre 15 giorni di calendario dalla modifica del requisito retributivo. Al verificarsi di tale ipotesi, il datore potrà applicare al dirigente, per un periodo massimo di un anno, il trattamento contributivo ridotto, qualora siano presenti i requisiti anagrafici sopra previsti.

Al termine del triennio, in presenza dei requisiti anagrafici sopra indicati, il datore di lavoro potrà applicare al dirigente, senza soluzione di continuità, il trattamento contributivo di welfare ridotto, per la durata indicata dalla tabella del comma 3.

Le agevolazioni sopra previste possono essere usufruite solo una volta nel corso della carriera lavorativa del dirigente.

Aggiornamento e formazione professionale

Per la copertura degli oneri relativi sono previsti contributi annui pari a euro 129,12 a carico dell'azienda e a euro 129,12 a carico del dirigente. Dal 1° ottobre 2021 pari a euro 290 a carico dell'azienda e a euro 130 a carico del dirigente.

Incentivi al reimpiego di dirigenti privi di occupazione

Al fine di agevolare la ricollocazione dei dirigenti privi di occupazione che abbiano un'età non inferiore a 48 anni compiuti, le Parti potranno utilizzare assunzioni agevolate, da ratificarsi presso le Commissioni Paritetiche di cui all'art. 33 del C.C.N.L., così disciplinate:

- il minimo contrattuale mensile può essere ridotto per il primo anno di svolgimento dell'attività fino al massimo del 20%;

- per il secondo anno fino al massimo del 10%;

- per il terzo anno, fino al massimo del 5%. A partire dal terzo anno compiuto il minimo contrattuale dovuto al dirigente sarà, in ogni caso, quello previsto dal C.C.N.L. vigente;

- per le aziende che assumano il dirigente di età non inferiore a 48 anni compiuti si applica, per un anno, la contribuzione ridotta;

Il mancato deposito presso le Commissioni paritetiche rende inapplicabili le disposizioni di cui sopra.

Le disposizioni non sono, altresì, applicabili nei casi di licenziamento e successiva riassunzione del dirigente nell'ambito della stessa impresa o da parte di impresa dello stesso o di diverso settore di attività che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa che assume ovvero risulta con quest'ultima in rapporto di collegamento o controllo, salvo il caso in cui siano decorsi almeno sei mesi dalla cessazione della precedente attività lavorativa.

Estinzione del rapporto

Preavviso

Causale

Anzianità di servizio

Durata

Licenziamento

fino a 4 anni

6 mesi

da 4 a 10 anni

8 mesi

da 10 a 15 anni

10 mesi

oltre 15 anni

12 mesi

Dimissioni

fino a 2 anni

2 mesi

da 2 a 5 anni

3 mesi

oltre 5 anni

4 mesi

Dal 1° luglio 2021 il periodo di preavviso ha decorrenza dal primo o dal sedicesimo giorno di ciascun mese.

Con effetto per i licenziamenti comminati a decorrere dal 1.10.2011, in caso di licenziamento di dirigente che sia in possesso dei requisiti di legge per aver diritto alla pensione di vecchiaia, le mensilità di preavviso previsti per i licenziamenti saranno sostituite da un preavviso unico pari a trenta giorni, integrato dalle mensilità eventualmente necessarie per conseguire l'effettivo accesso al trattamento pensionistico.

Outplacement

In caso di licenziamento, diverso da giusta causa, o di risoluzione consensuale nelle sedi conciliative, su formale richiesta del dirigente, l'azienda definirà l'attivazione di una procedura di outplacement, sempreché lo stesso non abbia attivato un contenzioso giudiziale o arbitrale avverso il recesso intimato.

L'azienda liquiderà alla società di outplacement, individuata d'intesa con il dirigente interessato un voucher per compartecipare alle spese, di importo pari ad euro 5.000,00 [CZ1] netti, non monetizzabile, da utilizzare entro 12 mesi dall'interruzione del rapporto di lavoro. Sono fatte salve condizioni di miglior favore concordate individualmente.

Trattamento di fine rapporto

Il ccnl richiama la disciplina di legge in materia.

A decorrere dal 10.9.2019, i redditi derivanti da Piani Azionari, o comunque da piani retributivi basati su strumenti finanziari, non rilevano ai fini del calcolo del T.F.R., degli istituti contrattuali diretti o indiretti e del calcolo dell'indennità sostitutiva del preavviso.


PREVIDENZA COMPLEMENTARE E ASSISTENZA INTEGRATIVA

Previdenza complementare

Previdenza integrativa - Fondo Mario Negri

Il contributo dovuto per ogni dirigente iscritto al Fondo è composto da un contributo ordinario ed un contributo integrativo.

Il contributo ordinario è dato dalla somma del contributo

- a carico del datore di lavoro pari al 12,35% della retribuzione convenzionale annua a decorrere dal 1° gennaio 2018 - elevato al 12,86% a decorrere dal 1° ottobre 2021;

- a carico del dirigente pari all'1% della retribuzione convenzionale annua.

Il contributo integrativo, comprensivo della quota di cui all'accordo specifico a titolo di contributo sindacale, a carico del datore di lavoro, è pari all'1,48% della retribuzione convenzionale annua e confluisce nel conto generale. Ferma restando la retribuzione convenzionale, il contributo integrativo è pari al 2,31% a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Fermo restando il contributo ordinario a carico del dirigente, il contributo ordinario a carico del datore di lavoro per i dirigenti assunti o nominati, a far data dal 7.2016, entro il compimento del 48° anno di età, nonché per i dirigenti disoccupati di età non inferiore a 55 anni compiuti., a decorrere dall'anno 2004, è pari al 2,84% della retribuzione convenzionale annua. Ferma restando la retribuzione convenzionale, il suddetto contributo a decorrere dall'anno 2018 è pari al 4,13%. Il contributo integrativo a carico del datore di lavoro viene confermato nelle medesime misure indicate sopra.

I contributi sono riferiti ad una retribuzione convenzionale annua di Euro 59.224,54.

Previdenza supplementare – Associazione Antonio Pastore

A decorrere dal 1º luglio 2004 il contributo all'associazione Pastore (ex Previr) a carico del datore di lavoro è fissato in euro 4.803,05 (4.296,45 dal 1° ottobre 2021) in ragione d'anno, mentre il contributo da parte del dirigente è pari a euro 464,81, sempre in ragione d'anno.

Assistenza integrativa

Assistenza sanitaria integrativa – Fondo Mario Besusso

Il contributo è fissato nelle seguenti misure riferite a una retribuzione convenzionale annua di euro 45.940,00:

- 5,50% (5,51% dal 1° ottobre 2021) a carico azienda per ciascun dirigente in servizio

- 2,56% da 1.1.2018 a carico azienda e a favore della gestione dirigenti pensionati

- 1,87% a carico del dirigente in servizio.

A decorrere dal 1° ottobre 2011, la contribuzione annua a carico dei dirigenti pensionati è fissata in euro 1.985,13, elevata a 2.008,10 euro a decorrere dal 1° gennaio 2014, a 2.032,00 euro a decorrere dal 1° gennaio 2016 ed a 2.054,00 euro a decorrere dal 1° gennaio 2018.

A decorrere dal 1° luglio 2004, è stata stabilita l'introduzione di un contributo a carico dei superstiti che beneficiano dell'assistenza sanitaria ai sensi del regolamento del Fondo, pari al 60% - con gli opportuni arrotondamenti - di quello previsto a carico dei dirigenti pensionati.


MATERIE DEMANDATE ALLA CONTRATTAZIONE DI SECONDO LIVELLO

Non previsto.


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