Aziende di servizi energetici - Elettricità
14 Febbraio 2017
SCHEMA DI SINTESI
Fonti di riferimento
ccnl 9 ottobre 2019
verbale 11 giugno 2021 *
* Il verbale 11 giugno 2021 introduce la disciplina per il settore “Servizi energetici e servizi commerciali di assistenza ai clienti”.
Parti stipulanti ELETTRICITÀ FUTURA ENEL SpA, in nome e per conto delle Società da essa controllate non associate in Elettricità Futura; GSE - Gestore dei Servizi Energetici SpA So.G.I.N. S.p.A. - Società Gestione Impianti Nucleari SpA
FILCTEM-CGIL - Federazione Italiana Lavoratori Chimica, Tessile, Energia, Manifatture FLAEI — CISL - Federazione Lavoratori Aziende Elettriche Italiane UILTEC- UIL - Unione Italiana Lavoratori Tessile, Energia, Chimica
Decorrenza e durata 1° gennaio 2019 - 31 dicembre 2021
Campo di applicazione Imprese che svolgono attività di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione e vendita di energia elettrica, produzione e fornitura del servizio calore, efficienza energetica, servizi commerciali di assistenza ai clienti, esercizio/manutenzione/smantellamento centrali elettronucleari ed attività connesse e alle società di ingegneria costituite da imprese del settore e che già oggi svolgono la propria attività esclusivamente per il settore elettrico, ed ai lavoratori dalle stesse dipendenti.
INQUADRAMENTO DEL LAVORATORE
Comparto Servizi energetici e servizi commerciali di assistenza ai clienti
ASPETTI RETRIBUTIVI Retribuzione mensile
Variazioni retributive per le varie decorrenze
Scatti di anzianità Il lavoratore matura il diritto, a decorrere dal compimento del primo biennio di anzianità di servizio, ad un aumento biennale secondo gli importi per ciascuna categoria di inquadramento di cui alla tabella sotto riportata per un massimo di cinque aumenti. Nel corso di vigenza prevista dall'ipotesi di accordo 9 ottobre 2019 si avvia il percorso di trasformazione dell'istituto degli scatti di anzianità per i lavoratori assunti a partire dal 1° gennaio 2020 nei cui confronti sono previste nuove misure periodiche di sostegno al sistema di previdenza complementare. I lavoratori già in servizio alla data del 1° gennaio 2020, che non hanno ancora compiuto la piena maturazione dei cinque aumenti periodici di anzianità, possono chiedere, in relazione al periodo mancante a tale completa maturazione, l'applicazione della regolamentazione sulle misure periodiche di sostegno al sistema di previdenza complementare. In tal caso, sono conservati in cifra fissa non assorbibile gli importi già percepiti a titolo di aumenti periodici di anzianità maturati alla data di presentazione della richiesta.
EDR In aggiunta alla retribuzione è corrisposto un elemento distinto della retribuzione (EDR), pari a € 10,33.
Comparto Servizi energetici e servizi commerciali di assistenza ai clienti Minimi
Scatti di anzianità Il lavoratore matura il diritto, a decorrere dal compimento del primo biennio di anzianità di servizio, ad 1 aumento biennale secondo gli importi per ciascuna categoria di inquadramento di cui alla tabella sotto riportata per un massimo di 5 aumenti. Gli aumenti decorrono dal primo giorno del mese successivo al compimento del biennio.
Elemento perequativo Nelle aziende prive di contrattazione di secondo livello riguardante il Premio di risultato, viene corrisposta ai lavoratori che non percepiscano altri trattamenti economici collettivi assimilabili a tale istituto, a titolo perequativo, l'importo annuo pro capite di 485 euro, con la retribuzione del mese di giugno ai lavoratori in forza nel mese, a condizione l'azienda non versi in situazioni di comprovata difficoltà economico-finanziaria o produttiva. Indennità - Indennità rischio cassa/maneggio danaro: compete ai cassieri ed ai commessi di cassa a contatto col pubblico che abbiano continuativamente maneggio o responsabilità di denaro con responsabilità diretta in caso di errore finanziario, nella misura del 5,50% della retribuzione mensile. - Indennità per l'utilizzo del certificato di abilitazione alla conduzione di generatori di vapore: compete ai lavoratori ai quali sia richiesto per lo svolgimento delle proprie mansioni il possesso del certificato ed è corrisposta, per ogni giornata di presenza in servizio, nella misura del 3% del minimo tabellare giornaliero. - Indennità di turno: per turni continui avvicendati con prestazioni alternate diurne e notturne (due prestazioni diurne ed una notturna) 11% di minimo tabellare e contingenza; per turni che impegnino due prestazioni giornaliere 5,5% di minimo tabellare e contingenza, con riposo settimanale di domenica 3,6%; per altri particolari turni avvicendati la misura dell'indennità è definita a livello aziendale salve le percentuali dell'11 e del 5,5% per le fattispecie a esse collegate. - Indennità di uscita dal turno: in caso di soppressione dei posti in turno per ristrutturazione aziendale le indennità sono mantenute ad personam in cifra fissa nella misura non rivalutabile del 10% per ogni anno di lavoro svolto in turno, sino ad un massimo del 100%. È assorbibile e utile per il calcolo del tfr. - Indennità lavori sotto tensione: per lo svolgimento di lavori sotto tensione sulla rete AT o MT è riconosciuta un'indennità del 25% (6,5% per abilitazioni rilasciate per un ambito di competenze più limitato) del minimo tabellare giornaliero per ogni giornata di presenza in servizio. Le indennità sono cumulabili con l'indennità lavori gravosi. - Indennità per l'utilizzo di certificati di qualificazione per l'esecuzione di saldature: compete ai lavoratori cui sia richiesta l'acquisizione ed il mantenimento della validità dei certificati di qualificazione nella misura di € 0,77 per ogni giornata di presenza in servizio, purchè siano in possesso dei requisiti richiesti. - Indennità "capo-formazione": ai lavoratori di categoria B2 superiore (o di B2 in assenza di B2 superiore) che svolgano funzioni di preposto alla guida di formazioni nell'ambito dei nuclei/squadre di distribuzione, è corrisposta una indennità giornaliera di € 1,55. L'indennità compete anche ai preposti alla guida di formazioni di: montatori cabine, giuntisti, pronto intervento, anche quando tali formazioni non siano inserite nei nuclei, nonchè di formazioni addette alla manutenzione di impianti primari. - Indennità guardia dighe: Nei confronti del personale per il quale venga adottata una soluzione per la vigilanza delle dighe che comporti lo svolgimento di una prestazione lavorativa ordinaria per tutti i giorni della settimana, realizzando in tal modo uno schema di rotazione tra gli addetti, per ogni ora di lavoro ordinario effettivamente prestato nella giornata di domenica viene riconosciuta un'indennità pari al 70% del valore orario del minimo tabellare della categoria di inquadramento del lavoratore. L'indennità viene riconosciuta anche nei confronti del personale di manutenzione civile idraulica con compiti anche di guardiacanali, qualora svolga quest'ultima attività, in regime di lavoro ordinario, nella giornata di domenica. Il contratto prevede ulteriori indennità rispetto a quelle sintetizzate in precedenza.
Retribuzione ultramensile
Premio di risultato / produttività La contrattazione nazionale definisce una quota da destinare a produttività. Tale quota costituisce la componente destinata a definire/incrementare i premi di risultato a livello aziendale secondo criteri e modalità da definire con la contrattazione aziendale. Il valore di ciascun scaglione della quota viene annualmente erogato a livello aziendale sotto forma di 'una tantum" secondo le regole dei premi di risultato o secondo le modalità definite negli specifici accordi aziendali.
Tredicesima mensilità Corresponsione: nel mese di dicembre Misura: una mensilità della retribuzione in atto. Turnisti, devono essere computate, anche nel caso di temporanea sospensione dell'attività della centrale o del gruppo: l'indennità di turno del mese di dicembre; l'indennità per le ore notturne (maggiorate del 35%) calcolata sulla media delle ore prestate nel trimestre settembre-novembre. Maturazione: per dodicesimi, le frazioni di mese superiori a 15 giorni valgono come mese intero, mentre quelle inferiori non vendono considerate.
Quattordicesima mensilità Corresponsione: nel mese di giugno Misura: una mensilità della retribuzione in atto. Turnisti, devono essere computate, anche nel caso di temporanea sospensione dell'attività della centrale o del gruppo: l'indennità di turno del mese di giugno; l'indennità per le ore notturne (maggiorate del 35%) calcolata sulla media delle ore prestate nel trimestre marzo-maggio. Maturazione: per dodicesimi, le frazioni di mese superiori a 15 giorni valgono come mese intero, mentre quelle inferiori non vendono considerate. RAPPORTO DI LAVORO Prova Mesi 6 per i lavoratori dei livelli Quadri e del gruppo A Mesi 3 per i lavoratori degli altri livelli. Orario di lavoro Orario settimanale 38 ore settimanali con ripartizione, di norma, dal lunedì al venerdì. Il c.c.n.l. detta la disciplina per lo spostamento del riposo settimanale. Comparto Servizi energetici e servizi commerciali di assistenza ai clienti La durata contrattuale dell'orario normale di lavoro è stabilita in 40 ore settimanali, con ripartizione, di norma, dal lunedì al venerdì.
Turnisti e semiturnisti 40 ore settimanali. Sono turnisti coloro che operano in turni continui avvicendati con prestazioni alternate diurne e notturne. Sono semi turnisti coloro che operano in turni di lavoro con solo due prestazioni giornaliere.
Giorni festivi Oltre a quanto previsto dalla legge è considerata festiva la ricorrenza del Santo Patrono. Qualora la stessa coincida con il lunedì dopo Pasqua, è concesso un giorno di festa sostitutivo nel martedì successivo. Flessibilità In caso di flessibilità multiperiodale le ore settimanali programmabili oscillano nella fascia da 30 a 46 ore con compensazione a livello annuo e con la maggiorazione del 20% sulla retribuzione oraria per le ore prestate oltre la 40ª. Comparto Servizi energetici e servizi commerciali di assistenza ai clienti In caso di flessibilità multiperiodale, la durata dell'orario di lavoro può risultare anche da una media plurisettimanale in un periodo non superiore a 12 mesi, con una durata massima di 48 ore settimanali e con una durata minima di 30 ore settimanali o formule compensative equivalenti. In tali casi, le prestazioni eccedenti il normale orario di lavoro giornaliero e settimanale non danno luogo a compensi per lavoro straordinario sino a concorrenza degli orari da compensare. Al termine del programma di flessibilità, le ore eccedenti prestate e non recuperate saranno liquidate con la maggiorazione prevista per le ore di straordinario. Per le prestazioni eventualmente eccedenti le 45 ore settimanali, è riconosciuta una maggiorazione nella misura del 10% della retribuzione oraria.
Banca ore Nelle Aziende che occupano più di 200 dipendenti è prevista a decorrere dal 1° gennaio 2020 la banca ore per tutti i lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato, per le ore di straordinario prestate oltre le 70 ore annue, nonché per le ore di straordinario prestate oltre le 180 ore semestrali, il lavoratore, in alternativa al pagamento, potrà esercitare la propria scelta in ordine all'accantonamento nella banca ore delle quote orarie relative a prestazioni straordinarie effettuate oltre i limiti annui sopra indicati, comunicandola formalmente all'azienda entro la fine di ogni anno per l'anno solare successivo. Per le ore di straordinario che confluiscono nella banca ore verrà corrisposta mensilmente al lavoratore la maggiorazione retributiva nella misura onnicomprensiva del 50% rispetto a quelle contrattualmente previste. Le quote accantonate nella banca ore individuale potranno essere utilizzate dai lavoratori - sotto forma di riposi compensativi - entro il termine di cui all'art. 31 ("Ferie"), comma 5, del CCNL. Al termine di detto periodo, le eventuali ore residue non utilizzate, saranno compensate con la retribuzione in atto. L'istituto della banca ore non si applica in concomitanza con l'applicazione di regimi di orario multiperiodale. Le modalità di applicazione ai lavoratori a tempo parziale della presente normativa sono valutate a livello aziendale. Comparto Servizi energetici e servizi commerciali di assistenza ai clienti Nelle Aziende che occupano più di 200 dipendenti è prevista la banca ore per tutti i lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato, per le ore di straordinario prestate oltre le 70 ore annue. Per le ore di straordinario che confluiscono nella banca ore è corrisposta mensilmente al lavoratore la maggiorazione retributiva della retribuzione oraria nella misura onnicomprensiva riconosciuta per il lavoro straordinario feriale diurno.
Reperibilità Il ccnl prevede una dettagliata disciplina comprendente le relative indennità, la reperibilità notturna e quella "speciale". Ai lavoratori ai quali viene richiesta la reperibilità compete, per ogni giornata di effettivo servizio, un'indennità in cifra nelle misure di seguito indicate.
Sono fatti salvi, ove esistenti, gli attuali maggiori importi dell'indennità di reperibilità (nella seguente misura: giornaliera feriale € 14,98; sesto giorno € 36,01; festivo € 60,08) percepiti dai lavoratori appartenenti al gruppo A e Quadri.
Comparto Servizi energetici e servizi commerciali di assistenza ai clienti Ai lavoratori ai quali viene richiesta la reperibilità compete, per ogni giornata di effettivo espletamento di tale servizio, un'indennità in cifra nelle misure di seguito indicate.
L'importo orario di reperibilità viene determinato dividendo per 16 gli importi di cui alla tabella precedente. Al lavoratore reperibile viene corrisposto un compenso forfettario, al fine di tener conto del tempo occorrente a raggiungere il luogo dell'intervento e di quello necessario al successivo rientro, di importo equivalente ad un'ora di viaggio nel valore del 150%. Qualora la durata della prestazione sia inferiore ad 1 ora, detto lavoratore ha diritto a percepire - in aggiunta al compenso per lavoro straordinario effettivamente compiuto - un'indennità pari alla normale retribuzione oraria maggiorata della percentuale prevista per il lavoro straordinario relativamente al tempo mancante al raggiungimento dell'ora. Trasferimenti - Erogazione, per un periodo di tre mesi, di un trattamento di trasferta, secondo le misure previste a livello aziendale; - Rimborso, in caso di trasloco, delle spese di viaggio per sé e i propri familiari nonché delle spese di trasporto degli effetti familiari (mobilio, bagagli, ecc.) comprensive degli eventuali oneri per assicurazione sul rischio connesso, previi opportuni accordi con l'Azienda; - Rimborso della somma eventualmente corrisposta a titolo di indennizzo per anticipata risoluzione, per effetto del trasloco, del contratto di affitto regolarmente registrato; - Corresponsione di una diaria di trasferimento equivalente ad una mensilità di retribuzione mensile. Qualora l'interessato traslochi con la famiglia, sarà corrisposta, all'atto dell'effettivo trasferimento dei familiari e con la retribuzione in essere in quel momento, una diaria aggiuntiva equivalente ad un'ulteriore mensilità. Al lavoratore trasferito a sua domanda e che traslochi, qualora la sede di destinazione sia ubicata in altro comune e disti almeno 50 Km da quella di provenienza, compete, una sola volta nel corso del rapporto di lavoro, solo il trattamento di rimborso in caso di trasloco. Lavoro straordinario, notturno, festivo maggiorazioni Le maggiorazioni, sono da calcolare sulla quota oraria della retribuzione.
Le percentuali di maggiorazione non sono cumulabili. Il limite individuale annuo allo straordinario è di 150 ore; eventuali ore eccedenti danno titolo a corrispondenti riposi compensativi. È lavoro notturno quello compiuto dalle 20 alle 6. Turnisti: In caso di assenza dal servizio per ferie, malattia o infortunio o altro motivo retribuito a norma di contratto, deve essere erogata, oltre all'indennità di turno, la maggiorazione del 35% della retribuzione oraria per le ore notturne previste dal piano di turno. In caso di uscita dal turno la maggiorazione viene mantenuta con le medesime modalità di calcolo dell'indennità prevista per la fattispecie. Per gli addetti a turni continui avvicendati, anche per due prestazioni diurne con spostamento del riposo domenicale, compete, per ogni ora di lavoro ordinario effettivamente prestato nella giornata di domenica, un'indennità del 70% del minimo tabellare orario cumulabile con la maggiorazione per lavoro notturno ed inclusa nel computo del tfr.. Guardiadighe: Per ogni ora di lavoro ordinario effettivamente prestato di domenica è riconosciuta un'indennità del 70% del minimo tabellare orario.
Comparto Servizi energetici e servizi commerciali di assistenza ai clienti Le ore di lavoro straordinario sono compensate con le seguenti maggiorazioni sulla retribuzione oraria:
Si considera lavoro notturno quello prestato dal lavoratore tra le ore 21 e le ore 6. Le ore di lavoro festivo e notturno sono compensate con le seguenti maggiorazioni sulla retribuzione oraria:
Il lavoro prestato, eccezionalmente o in relazione al turno di lavoro, in giorno festivo che non sia quello di riposo settimanale va compensato con la retribuzione oraria maggiorata del 35% (o del 55% se trattasi di lavoro straordinario notturno) senza la concessione del giorno di festa sostitutivo.
Ferie e permessi annui Ferie Orario di lavoro in cinque giorni settimanali dal lunedì al venerdì - 20 giorni lavorativi, con anzianità fino a 8 anni compiuti; - 1 ulteriore giorno lavorativo per ogni anno di anzianità oltre gli 8, fino a un massimo di 24 giorni lavorativi. Dal computo dei giorni è escluso il sabato che è considerato giornata non lavorativa; Orario di lavoro in sei giorni settimanali - 24 giorni lavorativi, con anzianità fino a 8 anni compiuti; - 1 ulteriore giorno lavorativo per ogni anno di anzianità oltre gli 8, fino a un massimo di 26 giorni lavorativi. Durante la fruizione delle ferie competono, ove esistenti, gli assegni "ad personam" per "riduzione orario", nonché le indennità fisse mensili. Festività soppresse A fronte delle ex festività spettano 4 giorni di permesso retribuito all'anno da godere entro il 30 aprile dell'anno successivo. Riduzione orario di lavoro (ROL) È pari a 160 ore annue per i turnisti, 76 ore annue per i semi turnisti. Per le aziende che già applicavano la ROL per il personale turnista di 160 ore, i lavoratori in servizio al 24 luglio 2001 ed addetti a turni continui avvicendati con prestazioni alternate diurne e notturne, hanno altresì diritto a 6 giorni di permesso retribuito all'anno, 7 giorni nei confronti dei lavoratori turnisti già fruitori di permessi speciali in tale misura. Ai lavoratori turnisti che prestano la loro opera in centrali termiche o in caverna in condizioni di particolare gravosità o disagio competono fino ad un massimo di 4 giorni di permesso I giorni di permesso sono assorbibili in caso di ulteriori e future riduzioni d'orario derivanti da contrattazione collettiva o provvedimenti legislativi. Comparto Servizi energetici e servizi commerciali di assistenza ai clienti 72 ore per ciascun anno di servizio
Assenze Malattia e cure termali Comporto: - 12 mesi (360 giorni), - 18 mesi (540 giorni) con pluralità di episodi morbosi, - 32 mesi (960 giorni) nel caso di malattie oncologiche, sclerosi multipla, distrofia muscolare, morbo di Cooley entro l'arco massimo di 36 mesi consecutivi. Superati detti periodi può essere concessa un'aspettativa non retribuita fino a un massimo di 12 mesi. Trattamento economico : - intera retribuzione per 12 mesi (360 giorni), elevati a 18 (540 giorni) in caso di malattie oncologiche, sclerosi multipla, distrofia muscolare, morbo di Cooley o a degenze ospedaliere - intera retribuzione fino a 18 mesi (540 giorni) per pluralità di eventi morbosi, o, in caso di malattie oncologiche, sclerosi multipla, distrofia muscolare, morbo di Cooley, fino a 24 mesi (720 giorni) e il 70% della retribuzione per un ulteriore periodo massimo di 8 mesi (240 giorni). Infortunio sul lavoro e malattia professionale Comporto: fino a guarigione clinica. Trattamento economico: 100% della retribuzione sino alla guarigione clinica. Le Aziende provvedono ad assicurare i dipendenti in servizio mediante una polizza vita caso morte durante la vigenza del rapporto di lavoro ad esclusione delle cause già coperte da assicurazione, finanziata con un importo pro capite di € 5 per ogni mensilità (€ 70 annui). Maternità Per il periodo di astensione obbligatoria, 100% della retribuzione del mese precedente a quello di inizio dell'astensione. Congedo matrimoniale 15 giorni consecutivi di calendario retribuiti. Diritto allo studio Sono concessi permessi retribuiti in misura da concordarsi aziendalmente. In assenza di accordo aziendale, a decorrere dal 1° gennaio 2020, ai lavoratori studenti in occasione degli esami sono riconosciuti permessi retribuiti nelle seguenti misure: - giorni lavorativi 11 per gli esami di licenza di scuola media inferiore; - giorni lavorativi 16 per gli esami di licenza di scuola media superiore; - per ogni esame universitario, non più di una volta per lo stesso esame e fatto comunque salvo quanto previsto dall'art. 10, comma 2 della legge n. 300/1970, 1 ulteriore giorno lavorativo per esami fino a 6 cfu e 2 giorni lavorativi per esami con cfu superiori. Complessivamente il lavoratore non può comunque fruire di permessi retribuiti in misura superiore a 50 ore per ciascun anno scolastico previsto nel piano di studi. I lavoratori che contemporaneamente possono assentarsi dall'Azienda o dall'unità produttiva per l'esercizio del diritto allo studio non devono superare il 3% della forza occupata con il minimo di 1 lavoratore. Dal compimento del 5° anno di anzianità di servizio presso la stessa azienda, i lavoratori possono richiedere un “congedo per la formazione”. Permessi e brevi congedi Al lavoratore che ne faccia domanda, l'Azienda può accordare permessi e brevi congedi per giustificati motivi, con facoltà di non corrispondere la retribuzione. Al riguardo costituisce giustificato motivo la richiesta di permessi non retribuiti da parte di lavoratrici/lavoratori: — per malattia di figli in età compresa tra i 3 e gli 8 anni fino ad un massimo di 6 giorni annui comprensivi di quelli eventualmente riconosciuti dalla legislazione in materia e fatti salvi ulteriori giorni definiti a livello aziendale; — che hanno assunto la tutela volontaria dei minori stranieri non accompagnati ai sensi della legge n. 47/2017 fino ad un massimo di 15 giorni e fatti salvi ulteriori giorni definiti a livello aziendale Aspettativa Per motivi da valutarsi in via discrezionale dall'azienda può essere concesso un periodo di aspettativa fino al massimo di 1 anno, senza alcuna corresponsione né decorrenza di anzianità a qualsiasi fine. L'aspettativa superiore ai 15 giorni decurta proporzionalmente la spettanza ferie annua. Formazione professionale A livello aziendale è progettata un'offerta formativa tale da assicurare, ad ogni lavoratore a tempo indeterminato, il coinvolgimento in iniziative formative individuali o collettive, pari a un minimo di 28 ore pro-capite nel triennio. In tale monte ore non si computa la formazione in materia di sicurezza e salute Nell'ambito del monte ore sopra indicato, per una quota pari a 8 ore pro-capite nel triennio, i lavoratori interessati possono attivarsi per scegliere corsi di formazione nell'ambito di un catalogo di offerte formative disposto a livello aziendale nel rispetto di una percentuale di assenza contemporanea pari di norma al 3% del personale in forza nell'unità produttiva. Lavoro a tempo parziale Clausole elastiche e flessibili L'azienda ha facoltà di variare la collocazione temporale della prestazione lavorativa di singoli dipendenti a tempo parziale in presenza di eventi non programmabili e/o eccezionali, nonché di effettuare una variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa, per motivate esigenze aziendali, dandone preavviso ai lavoratori interessati, con anticipo di almeno 72 ore. Le ore di lavoro prestate sono compensate con una maggiorazione pari al 20% della retribuzione oraria, fermo restando che la variazione in aumento oltre il limite del 15% della durata settimanale del part time sarà compensata con la maggiorazione del 40% detta variazione in aumento non può essere superiore del 25% della normale prestazione annua a tempo parziale. Lavoro supplementare Le prestazioni per lavoro supplementare sono ammesse, previa richiesta dell'Azienda, entro il limite massimo dell'orario annuo stabilito per ciascun lavoratore a tempo pieno. Le ore di lavoro supplementare effettuate entro il limite del 15% della durata settimanale del part time sono retribuite come ore ordinarie. Alle ore eventualmente prestate eccedenti tale limite - sempre che non ricorra la fattispecie del lavoro straordinario - si applica una percentuale di maggiorazione del 40% della retribuzione oraria, con eventuali conguagli a livello annuale. Contratto a tempo determinato Ai fini dell'attuazione della previsione di cui all'art 23, comma 2, lett. a) D.Lgs n. 81/2015 e successive modifiche ed integrazioni per fase di avvio di nuove attività si intende un periodo di tempo fino a 18 mesi decorrenti, a titolo esemplificativo, dall'inizio dell'attività di una nuova impresa/unità produttiva ovvero dalla entrata in funzione di una nuova attività produttiva o di servizio. Per le aziende operanti nei territori del Mezzogiorno individuati dal Testo Unico, approvato con DPR n. 218 del 1978, tale periodo potrà avere una durata massima di 36 mesi. Detta durata massima di 36 mesi è inoltre prevista in caso di costruzione/riconversione di impianti di generazione. Qualora se ne ravvisi la necessità, con specifico accordo aziendale può essere elevata, rispetto alle previsioni contrattuali la quota di dipendenti assunti con contratto a tempo determinato, nonché la durata complessiva dei successivi contratti per mansioni di pari livello e categoria. Le disposizioni di cui all'art. 19, comma 2 D.Lgs. n. 81/2015 non si applicano comunque in caso di successione di contratti per la sostituzione di lavoratori assenti. Resta ferma la possibilità dell'Azienda di stipulare contratti a tempo determinato fino ad un numero di 5 dipendenti nei casi in cui il rapporto percentuale previsto dalla legge dia luogo ad un numero inferiore a 5. Il numero dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato ovvero con contratto di somministrazione a tempo determinato non può eccedere complessivamente il 25% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l'utilizzatore. Apprendistato professionalizzante Condizioni Le imprese devono aver mantenuto in servizio almeno il 70 per cento dei lavoratori il cui contratto di apprendistato sia terminato nei 36 mesi precedenti. Durata Qualificazione corrispondente a mansioni di categoria A1 24 mesi Qualificazione corrispondente a mansioni di categoria B1 36 mesi
Qualificazione corrispondente a mansioni di categoria CS 36 mesi È prevista la possibilità di prolungare la durata dell'apprendistato per un periodo corrispondente all'assenza dovuta a malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del rapporto, superiore a 30 giorni (da calcolare anche come sommatoria di brevi periodi), tenuto conto dell'effettiva incidenza dell'assenza sulla realizzazione del piano formativo individuale. Precedenti periodi I periodi di apprendistato presso più datori di lavoro si cumulano ai fini del computo della durata massima del periodo di apprendistato, purché non separati da interruzioni superiori ad 1 anno e sempre che si riferiscano alle stesse attività Inquadramento e trattamento retributivo L'apprendista viene inquadrato nella categoria corrispondente alla qualificazione da conseguire al termine dell'apprendistato con una retribuzione in misura percentuale e proporzionata all'anzianità di servizio.
Al termine del periodo di apprendistato previa verifica sull'andamento del percorso effettuato verrà riconosciuto il 100% della retribuzione corrispondente all'inquadramento della qualificazione conseguita. A livello aziendale è possibile individuare ulteriori percorsi di inserimento in apprendistato applicando lo stesso abbattimento percentuale rispetto all'inquadramento della qualificazione da conseguire nel triennio per i Gruppi C e B e nel biennio per il Gruppo A. Periodo di prova 3 mesi, ridotto della metà qualora si tratti di apprendista che nel corso di precedente rapporto abbia frequentato corsi formativi inerenti il profilo professionale da conseguire. Malattia o infortunio Conservazione del posto anche nei casi di pluralità di episodi morbosi: 135 giorni di calendario per apprendistato fino a 24 mesi, 180 giorni per apprendistato fino a 36 mesi. Apprendistato comparto Servizi energetici e servizi commerciali di assistenza ai clienti Per poter stipulare nuovi contratti di apprendistato le imprese devono aver mantenuto in servizio almeno il 70% dei lavoratori il cui contratto di apprendistato professionalizzante sia terminato nei 36 mesi precedenti. Prova 3 mesi. Tale periodo è ridotto della metà qualora si tratti di apprendista che nel corso di precedente rapporto abbia frequentato corsi formativi inerenti il profilo professionale da conseguire. Durata Viene definita, in funzione del tipo di qualificazione da conseguire, come segue: - 24 mesi: qualificazione corrispondente a mansioni di livello 1 e 2; - 36 mesi: qualificazione corrispondente a mansioni di livello 3, 4 e 5; - 24 mesi: qualificazione corrispondente a mansioni di livello 6. I periodi di apprendistato presso più datori di lavoro si cumulano ai fini del computo della durata massima del periodo di apprendistato, purché non separati da interruzioni superiori ad 1 anno e sempre che si riferiscano alle stesse attività. Inquadramento e trattamento economico L'apprendista è inquadrato nella categoria corrispondente alla qualificazione da conseguire al termine dell'apprendistato con una retribuzione in misura percentuale e proporzionata all'anzianità di servizio.
Malattia L'apprendista non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo complessivo pari a: - 135 giorni di calendario in caso di durata dell'apprendistato fino a 24 mesi, - 180 giorni in caso di durata dell'apprendistato fino a 36 mesi. Tale termine di comporto si applica anche nei casi di pluralità di episodi morbosi ed indipendentemente dalla durata dei singoli intervalli. Lavoro a domicilio Non disciplinato Somministrazione di lavoro Il numero dei lavoratori assunti con contratto di somministrazione a tempo determinato non può eccedere complessivamente il 25% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l'utilizzatore. Sono escluse dai limiti quantitativi le somministrazioni per la sostituzione di altro lavoratore in servizio. Nei casi in cui il rapporto percentuale dia luogo ad un numero inferiore a 5, resta ferma la possibilità dell'Azienda di stipulare contratti di somministrazione a tempo determinato fino ad un numero di 5 risorse. A livello aziendale le parti potranno concordare tramite accordo sindacale percentuali più elevate. Lavoro stagionale Non disciplinato Lavoro intermittente Non disciplinato Telelavoro - Telelavoro domiciliare, quando l'attività lavorativa viene prestata dal dipendente di norma presso il proprio domicilio; - Telelavoro da centri o postazioni satellite, quando l'attività lavorativa viene prestata da remoto rispetto alla sede cui fa capo l'attività medesima in termini gerarchici e sostanziali, in ambienti organizzativi e logistici destinati alle prestazioni di telelavoro e non costituenti unità produttive autonome. Le obbligazioni connesse al rapporto di lavoro possono svilupparsi anche attraverso modalità diverse rispetto a quelle ordinarie sia come collocazione nell'arco della giornata, sia come durata giornaliera della stessa. Smart working Il ccnl richiama la disciplina vigente Estinzione del rapporto Preavviso In caso di licenziamento: - mesi 1 per i lavoratori con anzianità fino a 2 anni compiuti; - mesi 3 per i lavoratori con anzianità da 2 a 10 anni compiuti; - mesi 4 per i lavoratori con anzianità oltre i 10 anni compiuti. In caso di dimissioni i termini sono ridotti alla metà. Il preavviso decorre dalla metà o dalla fine di ciascun mese.
Trattamento di fine rapporto Il c.c.n.l. richiama la disciplina di legge in materia, includendo espressamente dalla base di calcolo del t.f.r.: minimo contrattuale integrato; aumenti periodici di anzianità; ex premio di produzione; tredicesima e quattordicesima mensilità; importi "ad personam" riferiti agli ex istituti contrattuali dei supplementi dei minimi, aumenti biennali/scatti di anzianità e dei livelli salariali di categoria; superminimi individuali/aumenti di merito; elemento distinto della retribuzione (E.d.r.); differenze sui minimi in caso di mutamento mansioni; indennità di reperibilità; controvalore alloggio in caso di concessione dello stesso ai fini di reperibilità; indennità temporanea apprendisti. PREVIDENZA COMPLEMENTARE E ASSISTENZA INTEGRATIVA Previdenza complementare
Fondi Fopem e Pegaso
Finanziamento In aggiunta alle percentuali indicate dagli accordi istitutivi di riferimento, le Aziende, per effetto delle previsioni di volta in volta disposte in occasione dei rinnovi del CCNL, versano ai Fondi di previdenza complementare un contributo aggiuntivo di € 12 mensili a carico del solo Datore di lavoro. Ai lavoratori assunti a partire dal 1° gennaio 2020, sempreché iscritti ai Fondi operanti nel settore, verrà versato direttamente al Fondo Pensione, a decorrere dal compimento del primo anno di anzianità di servizio e per ogni anno di anzianità per un massimo di 10 aumenti, un importo corrisposto per 14 mensilità annue il cui ammontare è definito per ciascuna categoria di inquadramento come segue.
Comparto Servizi energetici e servizi commerciali di assistenza ai clienti È prevista un'aliquota di contribuzione ordinaria minima pari al: - 1,21% a carico azienda; - 1,21% a carico dipendenti; calcolata sulla retribuzione utile ai fini del TFR. Le Aziende versano un contributo aggiuntivo a carico del solo datore di lavoro di € 11 euro mensili per 14 mensilità Ai lavoratori assunti successivamente alla data di applicazione dell'Area Contrattuale all'Azienda, sempreché iscritti ai Fondi operanti nel settore, è versato direttamente al Fondo Pensione, a decorrere dal compimento del primo anno di anzianità di servizio e per ogni anno di anzianità per un massimo di 10 aumenti, un importo il cui ammontare è definito per ciascuna categoria di inquadramento, alla tabella sotto riportata.
Welfare A decorrere dal 1° luglio 2020, le Aziende versano ai Fondi di previdenza complementare di competenza operanti nel settore, ad incremento della misura della contribuzione a carico Azienda, un importo aggiuntivo in misura fissa pari a € 5 per ogni mensilità, salvo diversa destinazione da definire a livello nazionale (associativo/aziendale) entro il 30 giugno 2020.
Assistenza integrativa Le Aziende provvedono a versare un importo aggiuntivo pro Capite di € 5 per ogni mensilità (€ 70 annui) alle forme di assistenza sanitaria integrativa di riferimento. Comparto Servizi energetici e servizi commerciali di assistenza ai clienti Le Parti riconoscono la crescente diffusione nel settore della copertura sanitaria integrativa attraverso fondi aziendali o mediante altri strumenti, tra cui anche le convenzioni aventi ad oggetto specifici “pacchetti sanitari”. L'onere a carico azienda è pari a € 206 annui.
MATERIE DEMANDATE ALLA CONTRATTAZIONE DI SECONDO LIVELLO Si svolge a livello aziendale e, oltre a disciplinare le materie oggetto di specifico rinvio da parte del c.c.n.l., ha la funzione di negoziare erogazioni economiche correlate a risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati tra le parti aventi come obiettivo incrementi di produttività, miglioramento della competitività delle imprese, nonché maggiore innovazione, efficienza organizzativa, efficacia, qualità e redditività cioè i premi di risultato. |