Altri vari - Dirigenti pmi

10 Dicembre 2015

La Scheda sintetizza gli elementi principali del CCNL applicabile ai dipendenti del settore, illustrando l'inquadramento del lavoratore, gli aspetti retributivi, la disciplina del rapporto di lavoro e la previdenza, nonché le materie demandate alla contrattazione di secondo livello.

SCHEMA DI SINTESI

Fonti di riferimento

c.c.n.l. 22 dicembre 2010

accordo 25 marzo 2013 apprendistato di alta formazione e di ricerca

accordo 31 gennaio 2014 rinnovo

accordo 16 novembre 2016 rinnovo

verbale di accordo 17 dicembre 2019 rinnovo

Parti stipulanti

Confapi e Federmanager

Decorrenza e durata

1º gennaio 2020 - 31 dicembre 2023

Campo di applicazione

Dirigenti e quadri superiori dipendenti da piccole e medie aziende produttrici di beni e di servizi.


INQUADRAMENTO DEL LAVORATORE

Sono dirigenti i prestatori di lavoro per i quali sussistano le condizioni di subordinazione di cui all'art. 2094 del cod. civ. e che ricoprono nell'azienda un ruolo caratterizzato da un elevato grado di professionalità, autonomia e potere decisionale ed esplicano le loro funzioni al fine di promuovere, coordinare e gestire la realizzazione degli obiettivi dell'impresa.

Rientrano sotto tale definizione, ad esempio, i direttori, i condirettori, coloro che sono posti con ampi poteri direttivi a capo di importanti servizi o uffici, gli institori ed i procuratori ai quali la procura conferisca in modo continuativo poteri di rappresentanza e di decisione per tutta o per una notevole parte dell'azienda.

Sono quadri superiori i prestatori di lavoro che ricoprono nell'azienda un ruolo caratterizzato da autonomia di iniziativa e di decisione nei limiti delle direttive generali del proprio settore della cui organizzazione sono responsabili e possono essere loro conferiti speciali poteri di rappresentanza; sono dotati di elevate competenze e capacità tecnico-professionali, acquisite a seguito di specifici percorsi di istruzione e formazione o di una significativa esperienza professionale.


ASPETTI RETRIBUTIVI

Retribuzione mensile

Divisore giornaliero: 26

Minimo contrattuale

Per i dirigenti il minimo contrattuale mensile base è pari a:

- fino al 31 dicembre 2020: €5.232,00;

- dal 1° gennaio 2021: €5.312,25;

- dal 1° gennaio 2023: €5.466,10.

Per i quadri superiori il minimo contrattuale mensile base dal 1°gennaio 2020 è pari a € 3.615,00 (per 13 mensilità)

Per i dirigenti fino a 43 anni di età, neo assunti o promossi a tale qualifica nel corso della vigenza contrattuale, il minimo mensile è di € 4.300 e sarà applicato per un periodo pari a 3 anni a decorrere dalla data di assunzione o promozione. Al termine del suddetto periodo triennale si applica automaticamente il minimo contrattuale vigente per tutti gli altri dirigenti.

Scatti di anzianità

L'istituto è stato abrogato dall'accordo 21 dicembre 2004.

Gli aumenti biennali di anzianità maturati fino al 30 settembre 1989 e percepiti a tale data continuano a essere corrisposti nella misura di € 111,14 mensili per ciascun aumento di anzianità.

Retribuzione legata a obiettivi

Azienda e dirigente pattuiscono importi variabili con periodicità mensile, nei dodici mesi o con altra cadenza nell'arco di dodici mesi, collegati al raggiungimento di obiettivi aziendali concordati.

In mancanza di tali pattuizioni il dirigente ha diritto a un'indennità sostitutiva così regolata: al compimento di ciascun biennio di anzianità di servizio con qualifica di dirigente è corrisposto un aumento retributivo mensile fissa pari a € 129,11 (€ 200 a partire dal compimento del biennio di anzianità successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2012; € 300 a partire dal compimento del biennio di anzianità successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2013); per un massimo di 10 aumenti computando anche gli aumenti periodici di anzianità già maturati.

Sempre in assenza di pattuizioni in materia, il quadro superiore ha diritto a un'indennità sostitutiva, assorbibile da importi variabili già pattuiti entro il 22 dicembre 2010, costituita da un aumento retributivo mensile pari a € 100 al compimento di ciascun biennio di anzianità per un massimo di 5 aumenti.

Indennità

Indennità di trasferta

Al dirigente compete il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio. Per trasferte non inferiori a 12 ore e fino a 2 settimane è dovuto, per ogni giorno di trasferta, un importo aggiuntivo per rimborso spese non documentabili in cifra fissa nella misura di:

- € 50,00 per i quadri

- € 85,00 per i dirigenti.

Per missioni di durata superiore a 2 settimane o all'estero devono essere presi accordi tra datore di lavoro e dirigente; in ogni caso è compete l'importo aggiuntivo di cui sopra.

Indennità di trasferimento

In caso di trasferimento disposto dall'azienda spettano il rimborso delle spese per se e per la famiglia e l'indennità di trasferimento nella misura di 2 mensilità e ½ di retribuzione (3 mensilità e ½ per il lavoratore con familiari a carico).

Il trasferimento deve essere comunicato per iscritto con 3 mesi d'anticipo (4 mesi, per i lavoratori con familiari a carico).

Salvo diverso accordo tra le parti, il trasferimento non può essere disposto nei confronti del dirigente che abbia compiuto 55 anni (50 se dirigente con figli minori).


RAPPORTO DI LAVORO

Prova

Il periodo di prova è previsto per i soli dirigenti e quadri superiori di nuova assunzione per un massimo di 6 mesi.

Ferie

Dirigenti: 35 giorni lavorativi all'anno;

Quadri superiori: 32 giorni lavorativi annui.

Assenze

Malattia

Comporto dirigenti: 12 mesi

ll periodo di conservazione del posto si intende riferito anche alle assenze complessivamente verificatesi nei 3 anni precedenti ogni nuovo ultimo episodio morboso.

Comporto quadri: fino a 6 anni di anzianità, 8 mesi; da oltre 6 anni di anzianità, 12 mesi raggiungibili nell'arco di 36 mesi (pari a 1.095 giorni di calendario) anche con più malattie.

Trattamento economico: intera retribuzione per il periodo di comporto

Aspettativa: superato il comporto il lavoratore ha diritto, a richiesta, a un periodo di aspettativa non retribuita, fino a 6 mesi, utile ai fini dell'indennità sostitutiva del preavviso.

Il periodo di aspettativa è elevato a mesi 12 nel caso di patologie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti o che, comunque, comportino l'impiego di terapie salvavita.

Infortunio sul lavoro

Comporto: fino ad accertata guarigione o fino a quando sia accertata una invalidità permanente totale o parziale

Trattamento economico: intera retribuzione dal giorno dell'infortunio fino a un massimo di 30 mesi per i dirigenti, 20 mesi per i quadri

Maternità

100% della retribuzione per il periodo di astensione obbligatoria.

Aspettativa per giustificati motivi

A richiesta, viene concesso un periodo di aspettativa durante il quale non spetta la retribuzione, ma decorre l'anzianità di servizio agli effetti del preavviso.

Lavoro a tempo parziale

Non disciplinato

Contratto a tempo determinato

Non disciplinato

Apprendistato professionalizzante

Non disciplinato

Apprendistato di alta formazione e di ricerca

È rivolto all'acquisizione della qualifica di quadro superiore.

Durata

È demandata alle regioni in accordo con le parti sociali e le istituzioni formative o, in mancanza, alle convenzioni stipulate dal singolo datore di lavoro o dalla sua associazione con le università, gli istituti tecnici e professionali e le istituzioni formative o di ricerca, in relazione al percorso formativo e al titolo di studio da conseguire al termine del periodo.

Periodo di prova

Massimo 6 mesi

Retribuzione

- fino al 12° mese di servizio: 40% della retribuzione del Quadro Superiore;

- dal 13° al 24° mese: 60% della retribuzione del Quadro Superiore;

- dal 25° in poi: 75% della retribuzione del Quadro Superiore.

Contratto di inserimento

Non disciplinato

Lavoro a domicilio

Non disciplinato

Somministrazione di lavoro

Non disciplinato

Lavoro stagionale

Non disciplinato

Lavoro intermittente

Non disciplinato

Telelavoro

Non disciplinato

Lavoro ripartito

Non disciplinato

Estinzione del rapporto

Causale

Anzianità di servizio

Durata del prevviso

Licenziamento dirigenti

fino a 4 anni

6 mesi (4 mesi per i dirigenti assunti ai sensi dell'allegato all'art. 19 del c.c.n.l. e licenziati nei primi 24 mesi di servizio).

oltre 4 fino a 8 anni

8 mesi

oltre 8 fino a 12 anni

10 mesi

oltre 12 anni

12 mesi

Licenziamento quadri superiori

fino a 5 anni

4 mesi

oltre 5 anni

8 mesi

La durata del preavviso è pari a 1/3 in caso di dimissioni del dirigente, alla metà per i quadri.

Il c.c.n.l. prevede una serie di ipotesi in cui, a determinate condizioni, al dirigente e al quadro che si dimette deve essere corrisposta anche l'indennità sostitutiva del preavviso spettante in caso di licenziamento.

In particolare:

- dimissioni per mutamento di posizione: devono essere rassegnate entro 60 giorni a seguito di mutamento delle mansioni; il dirigente ha diritto a un trattamento pari all'indennità di mancato preavviso spettante in caso di licenziamento;

- dimissioni per mancata accettazione del trasferimento: devono essere rassegnate entro 60 giorni; oltre all'indennità sostitutiva del preavviso spetta anche un'indennità supplementare pari ad 1/3 del corrispettivo del preavviso maturato;

- dimissioni per trasferimento di proprietà dell'azienda con una sostanziale modifica delle condizioni nei 3 mesi successivi dalla comunicazione: spetta l'indennità sostitutiva del preavviso

- dimissioni per trasferimento di proprietà dell'azienda in tutti gli altri casi entro 180 giorni dalla comunicazione: non ha obbligo di preavviso e spetta, oltre al tfr, di un trattamento pari ad 1/3 dell'indennità di mancato preavviso spettante in caso di licenziamento;

- rinvio a giudizio per fatti connessi alle funzioni attribuite: compete un trattamento pari all'indennità di mancato preavviso spettante in caso di licenziamento e un'indennità supplementare al trattamento di fine rapporto commisurata all'intero preavviso individuale maturato. Il trattamento non spetta nei casi di dolo o colpa grave del dirigente, accertati con sentenza passata in giudicato.

Trattamento di fine rapporto

Il ccnl richiama la disciplina di legge in materia e specifica che fanno parte della retribuzione, oltre allo stipendio, tutti gli elementi aventi carattere continuativo, ivi compresi le provvigioni, i premi di produzione e ogni altro compenso e indennità anche se non di ammontare fisso, con esclusione di quanto corrisposto a titolo di rimborso spese e di emolumenti di carattere occasionale, l'equivalente del vitto e dell'alloggio eventualmente dovuti al dirigente nella misura convenzionalmente concordata, nonché le partecipazioni agli utili e le gratifiche e relativi aumenti non consuetudinarie corrisposti in funzione del favorevole andamento aziendale.


PREVIDENZA COMPLEMENTARE E ASSISTENZA INTEGRATIVA

Previdenza complementare

Fondo

Previndapi

Finanziamento

Dirigenti:

Massimale contributivo annuo: € 180.000 dal 1° gennaio 2020.

Aliquote:

- 4,50% a carico impresa;

- 4,00% a carico dirigente.

Inoltre, una quota dell'accantonamento annuale del t.f.r. pari:

- al 3% della retribuzione utile ai fini del t.f.r. per i dirigenti vecchi iscritti;

- a quello della contribuzione a carico dell'impresa per i dirigenti nuovi iscritti con prima occupazione precedente al 28 aprile 1993;

- l'intero accantonamento annuale del t.f.r., per i dirigenti nuovi iscritti con prima occupazione successiva al 28 aprile 1993.

Quadri superiori:

Massimale contributivo annuo: € 90.000

Aliquota a carico impresa 3,50%, a carico lavoratore 3,00%.

Assistenza integrativa

Assistenza sanitaria integrativa

Contributi trimestrali dovuti al FASI: per ciascun dirigente iscritto al fondo € 468 a carico impresa ed € 240 a carico dirigente; per ciascun dirigente in servizio (anche se non iscritto) €31 8 a carico impresa.

Polizze assicurative

Il FASDAPI provvede a coprire, mediante strumenti assicurativi con oneri a carico delle imprese e dei lavoratori, i rischi di invalidità permanente o di morte nelle seguenti misure:

a) ove l'evento sia determinato da infortunio occorso anche non in occasione di lavoro ovvero da malattia professionale:

- sei annualità della retribuzione di fatto, in aggiunta al normale trattamento di liquidazione, in caso di invalidità permanente tale da ridurre in misura superiore ai 2/3 la capacità lavorativa specifica;

- cinque annualità della retribuzione di fatto, in aggiunta al normale trattamento di liquidazione, a favore degli aventi diritto, in caso di morte;

b) euro 150.000 per i dirigenti e 90.000 per i quadri superiori in caso di morte e di invalidità permanente tale da ridurre in misura superiore ai 2/3 la capacità lavorativa specifica per cause diverse da quelle indicate alla lettera a); tale indennità sarà pari a euro 220.000 per i dirigenti e 130.000 per i quadri superiori quando il nucleo familiare del lavoratore interessato risulti composto da uno o più figli a carico e/o dal coniuge.

Presso il FASDAPI è costituita una gestione a sostegno del reddito dei dirigenti e quadri superiori disoccupati (sono previsti contributi a carico delle imprese e dei lavoratori).

Fondazione IDI per il finanziamento delle iniziative formative

Dirigenti

Dal 1° gennaio 2014, il contributo complessivo annuo, calcolato per 12mi, alla Fondazione è pari a € 300 per ciascun dirigente in forza, ripartito pariteticamente tra azienda e dirigente.

Per lanno 2020 limporto è incrementato di € 50 a carico esclusivo delle aziende.

Dal 2021 l'importo complessivamente dovuto è pari a € 350 ripartito al 50% fra dirigente e azienda.

Quadri superiori

Il contributo è pari a € 200.


MATERIE DEMANDATE ALLA CONTRATTAZIONE DI SECONDO LIVELLO

Non previsto.


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