Truffa contrattuale e licenziamento

18 Settembre 2017

Sono stata licenziata circa due anni fa da un'azienda s.r.l. con due dipendenti per "cessazione immediata dell'attività" ma l'azienda a tutt'oggi non è cessata, risulta messa in liquidazione solo 4 mesi fa. Dopo il licenziamento ho firmato un verbale di conciliazione in sede sindacale in cui ho accettato una somma per incentivo all'esodo e rinunciavo ad impugnare il licenziamento. Sono stata licenziata con una falsa motivazione in quanto l'azienda, dopo circa due anni, esiste ancora anche se in liquidazione. Vorrei chiedere se posso denunciare il titolare per truffa e se posso chiedere un risarcimento danni.

Sono stata licenziata circa due anni fa da un'azienda s.r.l. con due dipendenti per "cessazione immediata dell'attività" ma l'azienda a tutt'oggi non è cessata, risulta messa in liquidazione solo 4 mesi fa. Dopo il licenziamento ho firmato un verbale di conciliazione in sede sindacale in cui ho accettato una somma per incentivo all'esodo e rinunciavo ad impugnare il licenziamento. Sono stata licenziata con una falsa motivazione in quanto l'azienda, dopo circa due anni, esiste ancora anche se in liquidazione. Vorrei chiedere se posso denunciare il titolare per truffa e se posso chiedere un risarcimento danni.

Dagli elementi a disposizione, ben potrebbe configurarsi un'ipotesi di truffa contrattuale: il "silenzio malizioso" del datore può integrare la fattispecie delittuosa circa il profilo della condotta fraudolenta. Sono stati, infatti, celati al dipendente fatti e/o circostanze che, qualora fossero state note, avrebbero condotto lo stesso ad un diverso comportamento in sede conciliativa, quale l'astensione. In merito, una conferma ci viene fornita da una recente sentenza della Corte di Cassazione, recte sent. n. 8260/2017, in occasione della quale è stata annullata la conciliazione e si è specificato che gli artifici o i raggiri debbono essere valutati in relazione alle particolari circostanze fattuali nonché alle qualità e condizioni soggettive della controparte, al fine di stabilirne l'idoneità o meno a condizionare la volontà di un soggetto di normale diligenza. In ragione dell'illegittimità del licenziamento e delle ridotte dimensioni dell'impresa si applicherà l'art. 8 L. n. 604/66 ovvero l'art. 9 D.lgs. n. 23/2015, rispettivamente se l'assunzione è avvenuta prima o successivamente il 7 marzo 2015.

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