Commercio e turismo - Agenzie immobiliari - Fiaip
31 Maggio 2016
SCHEMA DI SINTESI
Fonti di riferimento
CCNL 7 giugno 2021
Parti stipulanti Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali - F.I.A.I.P. Federazione Italiana Lavoratori Commercio, Turismo e Servizi - FILCAMS/CGIL Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali Affini e del Turismo - FISASCAT/CISL Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi (UILTuCS)
Decorrenza e durata 7 giugno 2021 - 31 dicembre 2023
Campo di applicazione Agenzie immobiliari professionali, mandatari a titolo oneroso e mediatori creditizi. INQUADRAMENTO DEL LAVORATORE
Nelle agenzie immobiliari che abbiano fino a 15 dipendenti, a decorrere dal 7 giugno 2021, è possibile assumere coloro i quali abbiano la qualifica di agenti immobiliari (oppure che abbiano ottenuto il titolo tramite l'apprendistato professionalizzante) di prima assunzione presso la medesima impresa, inquadrati secondo i seguenti criteri: Categoria A: agenti immobiliari addetti alle attività di mediazione e di consulenza quali acquisizioni degli incarichi, vendite, attività di accompagnamento e assistenza alle visite, nonché consulenza immobiliare (2°livello). Categoria B: agenti immobiliari addetti alle attività di mediazione quali acquisizioni degli incarichi, vendite, attività di accompagnamento e assistenza alle visite (3°livello). Mutamento di mansioni Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta e l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo non superiore a 3 mesi. ASPETTI RETRIBUTIVI
Retribuzione mensile
Variazioni retributive per le varie decorrenze
Indennità di funzione quadri Ai quadri dipendenti da imprese di mediazione, nei casi di responsabilità di unità operative o di unità locali, è riconosciuta una indennità di funzione di € 250,00 mensili per 12 mensilità Agenti immobiliari subordinati con retribuzione in parte fissa e in parte con provvigioni
La provvigione è stabilita con la percentuale minima del 10% sugli affari in mediazione promossi personalmente dall'agente immobiliare. Se la provvigione a favore del dipendente non fosse pari o inferiore al 2% della retribuzione calcolata su 12 mesi dell'anno di riferimento, è corrisposta una retribuzione di garanzia pari al 2% della retribuzione corrisposta in 3 ratei mensili da erogarsi nei mesi di gennaio, febbraio e marzo successivi alla conclusione dell'anno solare Una tantum L'erogazione dell'una tantum è effettuata ai dipendenti con assunzione precedente al 1° gennaio 2020.
Ai dipendenti assunti dopo il 1° gennaio 2020 alla data del 1° luglio 2021 sono erogate le quote di una tantum proporzionalmente ai mesi di assunzione tra il 1° gennaio e la data di assunzione stessa, sia per la quota scadente il 1° luglio 2021, sia per la quota scadente il 1° settembre 2021.
Scatti di anzianità Maturazione: 10 scatti triennali Importi: liv. Q: € 33,05; liv. 1: € 30,99; liv. 2: € 28,41; liv. 3: € 25,31; liv. 4: € 23,24; liv. 5: € 22,21; liv. 6: € 21,17. Decorrenza: L'aumento decorre dal mese immediatamente successivo a quello di compimento del triennio. Passaggio di livello: gli scatti maturati in precedenza sono soggetti a ricalcolo. Indennità Indennità di cassa: spetta al personale normalmente adibito ad operazioni di cassa con carattere di continuità e con responsabilità per errori nella gestione nella misura del 5% della paga base conglobata. Trasferta: per le missioni eccedenti le 8 ore a fino a 24 ore, spetta una diaria giornaliera di € 13; per missioni di durata oltre 24 ore, la diaria sale a € 26. La diaria è ridotta del 10% per trasferte di durata superiore al mese o quando le mansioni del lavoratore comportino viaggi abituali. Retribuzione ultramensile Tredicesima mensilità Corresponsione: entro il 20 dicembre Misura: una mensilità della retribuzione. Maturazione: per dodicesimi. Quattordicesima mensilità Corresponsione: il 1° luglio Misura: una mensilità della retribuzione in atto al 30 giugno. Maturazione: per dodicesimi.
RAPPORTO DI LAVORO
Prova
Orario di lavoro
Orario settimanale 40 ore.
Giorni festivi Oltre a quanto previsto dalla legge sono considerati festivi la ricorrenza del Santo Patrono e i giorni di riposo compensativo domenicale.
Flessibilità Per far fronte a variazioni di intensità lavorativa dell'azienda, è possibile realizzare diversi regimi di orario, con superamento dell'orario contrattuale in particolari periodi dell'anno sino al limite di 44 o 48 ore settimanali e per un massimo di 24 settimane. A fronte di tali prestazioni sono riconosciuti permessi retribuiti aggiuntivi in misura pari, rispettivamente, a 45 o a 70 minuti per ciascuna settimana di superamento. Quando si ricorre alla flessibilità, il lavoro straordinario decorre dalla prima ora successiva all'orario definito per ciascuna settimana.
Lavoro straordinario, notturno e festivo maggiorazioni
Le maggiorazioni sono da calcolare sulla quota oraria della retribuzione normale.
Limiti per il lavoro straordinario: limite individuale di 200 ore annue. Nelle località di interesse o a vocazione turistica e in quelle termali, in caso di prestazioni domenicali, al lavoratore spetta, oltre al riposo compensativo, una indennità pari al 10% della paga base conglobata per le ore effettivamente prestate. Lavoro notturno definizione: il lavoro svolto dalle 22 alle 6.
Ferie e permessi annui
Ferie 26 giorni lavorativi annui. A tal fine, la settimana lavorativa, qualunque sia la distribuzione dell'orario di lavoro settimanale, è considerata di 6 giorni. Le ferie maturano per dodicesimi; in caso di rapporti iniziati o cessati in corso d'anno le frazioni di mese pari o superiori a 15 gg. sono considerate mese intero. Ferie solidali I lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, che abbiano già utilizzato tutte le giornate di ferie, permessi e ex-festività, spettanti nell'anno di riferimento e negli anni precedenti, possono richiedere la cessione in proprio favore di giorni solidali. Festività soppresse In sostituzione delle 4 festività abolite spettano 32 ore di riposo aggiuntivo. I permessi maturano in ragione di 1/12 per ogni mese intero di servizio prestato. Per l'ex festività del 4 novembre spetta un'ulteriore quota giornaliera della retribuzione. Riduzione orario di lavoro (ROL) È pari a 56 ore e matura per dodicesimi. I permessi non fruiti nell'anno di maturazione devono essere pagati alla scadenza o goduti entro il 30 giugno dell'anno successivo. Assenze Malattia Impiegati, operai e apprendistato professionalizzante - comporto: 180 gg. nell'anno solare - trattamento economico: dal 1° al 3° giorno, 100%; dal 4° al 20° giorno, 85%; dal 21° al 180° giorno, 100% Infortunio sul lavoro Impiegati, operai e apprendistato professionalizzante - comporto: 180 gg. nell'anno solare - trattamento economico: 1° giorno, 100%; dal 2° al 4° giorno, 60%; dal 5° al 20° giorno, 90%; dal 21° giorno, 100%.
Aspettativa Nei confronti dei lavoratori ammalati la conservazione del posto è prolungata, su richiesta del lavoratore, per un ulteriore periodo di aspettativa non retribuita e non superiore a 120 giorni. A fronte del protrarsi dell'assenza a causa di una patologia grave e continuativa che comporti terapie salvavita, periodicamente documentata da specialisti del Servizio Sanitario Nazionale, il lavoratore può usufruire, previa richiesta scritta, di un ulteriore periodo di aspettativa non retribuita, fino a guarigione clinica e comunque di durata non superiore a 8 mesi.
Maternità Per il periodo di astensione obbligatoria alla lavoratrice spetta il 100% della retribuzione mensile netta. L'integrazione al 100% è dovuta anche per la tredicesima mensilità e per le festività limitatamente al rateo relativo al periodo di assenza obbligatoria. Congedo matrimoniale 15 giorni di calendario retribuiti. Permessi Per natalità e per lutti familiari fino al terzo grado di parentela sono concessi 3 giorni retribuiti. I lavoratori studenti, compresi gli universitari, hanno diritto a 5 giorni retribuiti all'anno (pari a 40 ore lavorative) per la preparazione degli esami e a 2 giorni retribuiti prima di ogni esame. Congedi familiari non retribuiti il datore di lavoro concede al lavoratore un periodo di congedo, continuativo o frazionato, comunque non superiore a 2 anni, in presenza di gravi e documentati motivi Famigliari.
Congedi per la formazione Monte ore annuo di congedi, di cui quelli retribuiti non possono superare la misura massima individuale di 150 ore.
Congedi per la formazione continua Per quanto riguarda le ore di congedo retribuito, queste sono riconosciute nella misura massima individuale pari a 40 ore annue.
Diritto allo studio Lavoratori studenti - Diritto allo studio Sono concessi permessi retribuiti nella misura massima individuale pari a 40 ore annue Lavoratori studenti - Congedi per la formazione I lavoratori con almeno cinque anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro potranno usufruire di un periodo di congedo non superiore a 11 mesi, continuativo o frazionato, nell'arco della vita lavorativa. I lavoratori che possono assentarsi contemporaneamente per tutti i congedi previsti e richiamati dal presente articolo non possono superare il 10% degli addetti occupati nella struttura lavorativa, con un minimo di una unità.
Lavoro a tempo parziale Durata La prestazione individuale, fissata fra datore di lavoro e lavoratore, non può essere inferiore ai seguenti limiti: - 16 ore, nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario settimanale; - 64 ore, nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario mensile; - 532 ore, nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario annuale; Possono essere realizzati contratti della durata di 8 ore settimanali per la giornata di sabato cui possono accedere studenti e/o lavoratori occupati a tempo parziale e indeterminato presso altro datore di lavoro. La prestazione lavorativa giornaliera fino a 4 ore non può essere frazionata nell'arco della giornata. Lavoro supplementare Il lavoro supplementare è ammesso fino al raggiungimento dell'orario di lavoro del personale a tempo pieno e per le ore così prestate spetta una maggiorazione del 40%, comprensiva dell'incidenza su tutti gli istituti diretti, indiretti e differiti, compreso il tfr; per prestazioni ulteriori la maggiorazione sale al 50%. Clausole flessibili ed elastiche I contratti di lavoro a tempo parziale, sempre che le prestazioni siano pari o superiori a 20 ore settimanali, hanno la facoltà di prevedere clausole flessibili in ordine alla sola collocazione temporale della prestazione lavorativa, tale variazione temporale è ammessa esclusivamente quando il rapporto di lavoro a tempo parziale sia stipulato a tempo indeterminato e, nel caso di assunzione a termine, per una durata contrattuale non inferiore a 12 mesi. Qualora si faccia ricorso a clausole elastiche e flessibili, al lavoratore spettano le seguenti maggiorazioni: 15, per le sole ore la cui collocazione temporale sia stata variata, in luogo della maggiorazione per la compensazione delle ore di lavoro svolte in regime di flessibilità è possibile concordare una indennità forfettaria da corrispondere per la durata del regime di flessibilità pattuito, pari ad almeno 9,00 € mensili ; 40% per le ore supplementari rispetto al quantitativo orario contrattualmente determinato. Le maggiorazioni si calcolano della quota oraria della retribuzione. Contratto a tempo determinato Limiti L'utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto a tempo determinato non può superare il 20% annuo dell'organico in forza nell'unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto, e dei contratti stipulati con lavoratori. E' consentita in ogni caso la stipulazione di contratti a tempo determinato nelle singole unità produttive che occupino: - fino a 15 dipendenti per 4 lavoratori, - da 16 a 30 dipendenti per 6 lavoratori. Nuove attività I contratti stipulati in relazione alla fase di avvio di nuove attività sono di durata limitata al periodo di tempo necessario per la messa a regime dell'organizzazione aziendale e comunque non oltre i 12 mesi, che possono essere elevati sino a 24 dalla contrattazione integrativa. Apprendistato professionalizzante Il rilascio del parere di conformità, con gli obblighi di iscrizione ad EBNAIP, è condizione necessaria per l'instaurazione del rapporto di apprendistato. Le condizioni, i termini e i contributi per il rilascio sono contenute nell'accordo 3 maggio 2016. L'apprendistato professionalizzante è ammesso per tutte le qualifiche e mansioni comprese nel secondo, terzo, quarto e quinto livello della classificazione del personale. Percentuale di conferma La disciplina è applicabile ai datori di lavoro che risultino aver mantenuto in servizio almeno il 20 per cento dei lavoratori, ovvero di 1 su 2, ovvero di 2 su 3, il cui contratto di apprendistato, sia venuto a scadere nei 36 mesi precedenti. La limitazione non si applica quando nel triennio precedente siano venuti a scadere meno di 3 contratti di apprendistato. Proporzione numerica Non può superare il 100 per cento dei lavoratori specializzati e qualificati in servizio presso l'azienda stessa. L'imprenditore che non ha alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o ne ha meno di 3, può assumere apprendisti in numero non superiore a 3. Periodo di prova Può essere convenuto un periodo di prova di durata non superiore a 60 giorni. Part-time Nel rapporto di apprendistato il lavoro a tempo parziale ha una durata non inferiore al 60 per cento dell'orario normale settimanale. Inquadramento e trattamento economico - 2 livelli inferiori a quello in cui è inquadrata la mansione professionale per cui è svolto l'apprendistato per la prima metà del periodo di apprendistato; - 1 livello inferiore a quello in cui è inquadrata la mansione professionale per cui è svolto l'apprendistato per la seconda metà del periodo di apprendistato. Precedenti periodi di apprendistato Il periodo di apprendistato effettuato presso altre aziende, le ore di formazione per l'acquisizione di competenze base e trasversali e le ore di formazione professionalizzante sono computate presso il nuovo datore, anche ai fini dell'assolvimento degli obblighi formativi, purché per la formazione professionalizzante, l'addestramento si riferisca alle stesse attività e non sia intercorsa, tra un periodo e l'altro, una interruzione superiore ad un anno. Durata massima
Apprendistato Stagionale o ciclico È consentito articolare lo svolgimento dell'apprendistato in più stagioni attraverso più rapporti a tempo determinato, ciascuno della durata minima di 6 mesi nell'anno solare. La prestazione lavorativa annuale dev'essere articolata in base ai seguenti criteri: 1. Un periodo di durata minima pari a 5 mesi continuativi coincidenti con la stagione; 2. L'eventuale rimanente periodo viene effettuato con prestazioni minime pari ad una settimana l'una nel periodo di intervallo tra una stagione e l'altra. L'ultimo periodo di lavoro deve comunque avere inizio entro 48 mesi consecutivi di calendario dalla data di prima assunzione. Prova L'assunzione è subordinata al superamento di un periodo di prova pari a 45 giorni di effettiva prestazione. Lavoro a domicilio Non disciplinato Somministrazione di lavoro Il ccnl richiama la disciplina vigente. Lavoro stagionale La disciplina è demandata alla contrattazione di secondo livello. Lavoro intermittente Non disciplinato Telelavoro Il ccnl richiama la disciplina vigente. Estinzione del rapporto Preavviso
I termini di preavviso decorrono dal primo o dal sedicesimo giorno di ciascun mese. Trattamento di fine rapporto Il c.c.n.l. richiama la disciplina di legge in materia e indica espressamente gli elementi da escludere dalla base di calcolo del t.f.r.: - rimborsi spese; - somme concesse occasionalmente a titolo di “una tantum”, gratificazioni straordinarie non contrattuali e simili; - compensi per lavoro straordinario e per lavoro festivo; - indennità sostitutiva del preavviso, di cui agli artt. 142, 172, 175; - indennità sostitutiva di ferie di cui all'art. 122; - indennità di trasferta e diarie non aventi carattere continuativo nonché, quando le stesse hanno carattere continuativo, una quota di esse pari all'ammontare esente dall'IRPEF; - prestazioni in natura, quando sia previsto un corrispettivo a carico del lavoratore; - elementi espressamente esclusi dalla contrattazione collettiva integrativa. PREVIDENZA COMPLEMENTARE E ASSISTENZA INTEGRATIVA
Previdenza complementare Fondo FON.TE. Finanziamento Il Fondo è alimentato con contributi calcolati sulla retribuzione utile per il calcolo del tfr e da quote del tfr maturando. I versamenti annui sono così stabiliti: - 1,55% a carico del lavoratore; - 1,55% a carico del datore di lavoro; - a scelta del lavoratore, il 50% o il 100% del TFR maturato dal momento dell'adesione al Fondo Fon.Te.; - una quota una tantum, non utile ai fini pensionistici, da versarsi all'atto dell'iscrizione, pari a € 15,50 di cui € 11,88 a carico del datore di lavoro e € 3,62 a carico del lavoratore. Assistenza integrativa È prevista l'adesione al Fondo di Assistenza Sanitaria Cadiprof da definire entro il 31 dicembre 2021.
MATERIE DEMANDATE ALLA CONTRATTAZIONE DI SECONDO LIVELLO
Possono raggiungere intese sul Mercato del lavoro, sulla distribuzione dell'orario settimanale ed articolazione dell'orario settimanale, sul Lavoro straordinario e sue maggiorazioni (per le modifiche di orario settimanale gli accordi di 2° livello dovranno in ogni caso essere contenute da un minimo di 36 ore settimanali a un massimo di 44 ore settimanali e deve essere rispettato il cumulo delle ore settimanali per anno) sul riposo settimanale e giorni festivi, derogatorie finalizzate al miglioramento dei livelli di produttività. competitività ed efficienza delle imprese. Alla contrattazione di secondo livello è demandata la disciplina del rapporto di lavoro a tempo determinato di tipo stagionale. |