Gabriele Livi
17 Gennaio 2023

I Fondi di solidarietà trovano la disciplina di riferimento nel D.lgs. n. 148/2015, il quale realizza, sostanzialmente, una duplice articolazione del complessivo sistema degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, sulla base della distinzione fra aziende destinatarie della CIG e aziende destinatarie dei Fondi di solidarietà. Cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, Fondi di solidarietà per il sostegno del reddito, contratto di espansione formano oggetto di disciplina nei quattro Titoli in cui si articola il decreto legislativo. Il testo del D.lgs. n. 148 ha formato oggetto, più di recente, di due principali modifiche: prima con il D.l. n. 34/2019 (L. n. 58/2019), che ha introdotto il contratto di espansione (in luogo del contratto di solidarietà espansiva); poi con la L. n. 234/2021 (Legge di Bilancio per il 2022) che ha realizzato (attraverso il metodo della novella) una parziale revisione degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, revisione il cui obiettivo principale è stato quello di estendere ulteriormente l'ambito soggettivo delle tutele, senza che risulti però intaccata la struttura del modello “duale” che continua a veder affiancati, alla Cassa integrazione guadagni, i Fondi di solidarietà.

Inquadramento

I Fondi di solidarietà trovano la disciplina di riferimento nel decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148, entrato in vigore il 24 settembre 2015, il quale prevede una duplice articolazione del complessivo sistema degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, sulla base della distinzione fra aziende destinatarie della CIG e aziende destinatarie dei Fondi di solidarietà (1).

Il D.lgs. n. 148/2015 acquisisce, nella sostanza, il ruolo di testo unico della materia in quanto in esso si concentra la disciplina degli strumenti previdenziali di sostegno del reddito diversi dalla Naspi (Nuova assicurazione sociale per l'impiego), che precedentemente erano disseminati in una molteplicità di disposizioni diverse (venute meno per abrogazione sia espressa che tacita: cfr. art. 46). Cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, Fondi di solidarietà per il sostegno del reddito, contratto di espansione, formano oggetto di disciplina nei quattro Titoli in cui si articola il decreto.

Dalla sua adozione, nel 2015, il testo del D.lgs. n. 148 ha formato oggetto di talune modifiche: le più rilevanti sono quelle di cui all'art. 26-quater, D.L. n. 34/2019 (L. n. 58/2019), che, riscrivendo l'art. 41 D.lgs. n. 148 cit., ha introdotto il contratto di espansione (in luogo del contratto di solidarietà espansiva); e, soprattutto, quelle di cui alla L. n. 234/2021 che, all'art. 1, commi 192 e ss., ha realizzato una parziale revisione della materia (attraverso il metodo della novella), revisione il cui obiettivo principale è stato quello di estendere ulteriormente l'ambito soggettivo delle previste tutele, senza che risulti però intaccata la struttura dell'esistente modello duale, che continua a veder affiancati i Fondi di solidarietà alla Cassa integrazione guadagni.

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(1) Ciò in via di continuità con la L. n. 92/2019 (c.d. Legge Fornero) che per prima aveva istituzionalizzato tale modello “duale”.

(2) Quanto alla disciplina di sostegno del reddito al venir meno del rapporto di lavoro (Naspi), come noto, essa è contenuta nel D.Lgs. n. 22/2015.

Evoluzione normativa

L'affiancamento, alla Cassa integrazione guadagni, di ulteriori “strumenti” di sostegno del reddito (per i settori non coperti da quella) risale alla Legge finanziaria per il 1997 (L. n. 662 del 1996): negli oltre venti anni che intercorrono da tale data, è stata attuata una progressiva implementazione del modello, attraverso successivi interventi legislativi, che appare utile rammentare, in via di sintesi.

DAL 1996 AL 2012

I Fondi di solidarietà, prima del D.lgs. n. 148/2015 (normativa attualmente in vigore, oggetto di modifiche con la legislazione più recente), erano disciplinati nell'art. 3 della Legge n. 92/2012 (c.d. Legge Fornero), che a sua volta aveva portato a compimento e sistematizzato la normativa introdotta, in via sperimentale, dall'art. 2, comma 28, L. n. 662/1996.

Quest'ultimo (completato poi dal DM n. 477/1997 che definiva lo schema-tipo di Fondo di solidarietà) aveva, per la prima volta, prevista la possibilità, per i Settori produttivi esclusi dalla CIG, di dotarsi di strumenti di ammortizzazione sociale – denominati, per l'appunto, Fondi di solidarietà – da istituire sulla base di accordi collettivi, recepiti poi in appositi decreti ministeriali che suggellavano gli accordi e li rendevano operativi. Alla conclusione dell'accennato iter istitutivo-costitutivo, i Fondi di solidarietà venivano in essere quale gestione autonoma all'interno dell'INPS, autofinanziati dalle aziende e dai lavoratori e, sebbene incardinati nell'ambito dell'Ente previdenziale, amministrati, con un importante grado di autonomia, dalle medesime Parti sociali che avevano definito l'accordo collettivo istitutivo.

Stante il carattere sperimentale della normativa del 1996, i Fondi di solidarietà in origine avevano la caratteristica dello strumento di previdenza facoltativo e, difatti, solo in alcuni principali Settori (esclusi dalla CIG) le Parti sociali si erano impegnate nella “messa in posa” degli stessi.

Nel corso del quindicennio (circa) di sperimentazione (1996-2012), i Fondi di solidarietà si sono rivelati, per i Settori interessati, un mezzo prezioso in vista della implementazione e attuazione di rilevanti processi di ristrutturazione, riorganizzazione e riconversione aziendale, comportanti ricadute sul personale.

Di qui la scelta della Riforma Fornero (L. n. 92 cit.) di sussumere il modello del Fondo di solidarietà a strumento obbligatorio e generale di ammortizzazione sociale per tutti i Settori esclusi dalla CIG, con funzioni parallele rispetto a questa, arricchite peraltro di ulteriori elementi e forme di tutela. In ragione di ciò, la Legge n. 92/2012 ha rappresentato il punto di svolta nell'ottica del completamento del sistema degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro; ha inoltre confermato la validità di uno schema in cui è rimessa in ampia parte alla contrattazione collettiva l'iniziativa e il ruolo propulsivo: proprio per tale motivo, i Fondi di solidarietà sono uno strumento dotato di una particolare duttilità sia nella definizione della disciplina di riferimento (adattabile in funzione delle esigenze via via emergenti), sia nella fase operativa, posto che l'amministrazione del Fondo compete a un organo bilaterale, in cui i rappresentanti delle aziende e dei lavoratori hanno un ruolo centrale.

DALLA LEGGE FORNERO AL D.LGS. N. 148/2015

Il legislatore del Jobs Act si è mosso in una linea di stretta conseguenzialità con la Legge del 2012: il decreto legislativo n. 148/2015, subentrando a questa, in ampia misura ne replica i contenuti e tuttavia ne perfeziona l'impianto in attuazione della delega contenuta nella L. n. 183/2014, fra l'altro allargando il campo della tutela dei Fondi di solidarietà.

DALL'INTRODUZIONE DEL CONTRATTO DI ESPANSIONE ALLA PARZIALE REVISIONE DEL D.LGS. N. 148/2015, CON LA LEGGE DI BILANCIO PER IL 2022

La normativa del D.lgs. n. 148/2015 ha subito ulteriori evoluzioni per effetto di interventi legislativi volti a rendere ancor più adeguato il sistema normativo alle esigenze espresse dal mondo imprenditoriale e del lavoro: un primo momento significativo, in tal senso, è rappresentato dalla introduzione del contratto di espansione, la cui disciplina è stata inserita nell'art. 41 del decreto medesimo, in sostituzione di quella sul contratto di solidarietà espansiva, che è stato abrogato.

Lo strumento è stato originariamente previsto, per il biennio 2019-2020, dall'art. 26-quaterD.L. n. 34 del 2019 (L. n. 58 del 2019); è stato poi prorogato, dapprima per il solo 2021,dalla L. n. 178/2020 e, poi, sino al 31 dicembre 2023, dal citato art. 1, comma 215, LdB per il 2022 (L. n. 234/2021).

L'istituto (originariamente rivolto alle aziende con almeno 1000 dipendenti, per interessare, da ultimo, quelle sino a 50 addetti) è inteso a soddisfare esigenze di modifica e implementazione delle competenze professionali in organico, mediante un loro più razionale impiego, in ogni caso, anche attraverso l'assunzione di nuove professionalità, nel quadro di processi di reindustrializzazione e riorganizzazione che comportino, in tutto o in parte, una strutturale modifica dei processi aziendali finalizzati al progresso e allo sviluppo tecnologico delle attività.

Il contratto di espansione – la cui sottoscrizione ha luogo con il concorso, oltre che dell'azienda interessata e delle relative rappresentanze sindacali, anche del Ministero del lavoro, in sede governativa – si sostanzia nella possibilità di attuare interventi di riduzione dell'attività lavorativa con applicazion della Cig e/o di accompagnamento alla pensione (per i lavoratori che si trovino a non più di sessanta mesi dalla maturazione del relativo diritto), a fronte dell'assunzione di nuovo personale.

Per quanto di interesse in questa sede, merita, in particolare, di essere segnalato che l'accompagnamento a pensione nell'ambito del contratto di espansione (art. 41, commi 5 e 5-bis, D.lgs. n. 148/2015) può essere realizzato anche attraverso i Fondi di solidarietà (comma 6).

Ai tali effetti il Fondo di solidarietà, in relazione ad apposita provvista versata dal datore interessato, corrisponde al lavoratore esodato una indennità mensile – comprensiva della Naspi (spettante anche solo teoricamente: v. comma 5-bis) – commisurata al trattamento pensionistico lordo maturato dal lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro, con versamento dei contributi previdenziali utili al conseguimento del diritto, nel solo caso di pensione anticipata (con esclusione del periodo già coperto dalla contribuzione figurativa per Naspi).

Lo “sconto” sui costi della operazione – derivante dal riconoscimento della Naspi e dalla relativa contribuzione figurativa – si realizza per effetto di appositi finanziamenti pubblici, rendendo vantaggiosa la misura per le aziende che effettuino il ricambio generazionale previsto dal contratto di espansione.

Ma il momento più qualificante del periodo 2015-2022 è rappresentato dalla revisione (si è parlato di riforma, ma tale espressione appare eccessiva, stante la sostanziale continuità del modello esistente) del sistema degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, attuata con la Legge n. 234/2020 (all'art. 1, commi da 192 a 215). L'esigenza di una revisione è emersa in relazione alle ampie e pressanti esigenze di sostegno del reddito verificatesi – soprattutto nel biennio 2020-21 – a causa della pandemia da Covid 19, cui si è fatto fronte anche attraverso un esteso utilizzo degli ammortizzatori sociali in deroga.

La revisione è stata quindi orientata a realizzare un ulteriore allargamento degli ammortizzatori sociali, nel senso di ampliare il novero dei soggetti e delle situazioni coperti dalle tutele, ma senza far venir meno il modello duale articolato sul doppio canale di Cig e di Fondi di solidarietà.

Per quanto riguarda, nello specifico, i Fondi di solidarietà ex artt. 26, 27, 29 e 40 la maggiore novità attiene alla generalizzazione del ambito soggettivo di riferimento: mentre in precedenza la tutela assicurata dai Fondi, per i casi di sospensione e riduzione di attività, doveva essere indirizzata alle aziende, dei settori di riferimento, che occupassero più di 5 dipendenti (restanto quindi escluse le realtà minori), a seguito dell'intervento con la L. n. 234 cit., dal 1° gennaio 2022, la tutela deve essere riferita a tutte le aziende, dei settori medesimi, con almeno un dipendente; con obbligo per i fondi già esistenti di adeguarsi a tale previsione entro il 31 dicembre 2022, pena il passaggio al FIS di aziende e lavoratori interessati.

Inoltre, tutti i Fondi di solidarietà di cui al D.lgs. n. 148 cit. devono assicurare un “assegno di integrazione salariale” – nuovo nome assegnato all' “assegno ordinario exart. 30” – che per misura e durata di erogazione ricalca il trattamento di integrazione salariale.

Detto ciò, il Titolo II del D.Lgs. n. 148 cit., dedicato ai Fondi di solidarietà, si compone di 16 articoli (la più recente normativa ha aggiunto l'art. 40-bis): con una certa approssimazione, si può dire che gli artt. 26-29 contengono le disposizioni di base in merito a tipologia di Fondi, loro costituzione e finalità; gli artt. 30-32 si concentrano sulle prestazioni erogate; gli artt. 33-35 riguardano il finanziamento; gli artt. 36-38 attengono all'organo di amministrazione e relative competenze; infine l'art. 39 raccorda la disciplina dei Fondi di solidarietà con talune regole in materia di integrazione guadagni; l'art. 40 si riferisce a una specifica figura il “Fondo intersettoriale delle province autonome di Trento e Bolzano” e prevede inoltre, al comma 9, l'adeguamento del Fondo per il personale del settore del trasporto aereo (art. 1-ter L. n. 291/2004); il nuovo art. 40-bis sancisce, anche per la contribuzione ai fondi di solidarietà, la rilevanza ai fini del rilascio del Durc (documento unico di regolarità contributiva). Qui di seguito si sofferma l'attenzione sui principali profili normati in tali previsioni, con riguardo soprattutto ai Fondi di solidarietà bilaterali exart. 26, che rappresentano il modello di riferimento principale in materia.

Tipologie di Fondi e prestazioni

(ARTT. 26-29)

L'art. 26, l'art. 27 e l'art. 29 D.Lgs. n. 148/2015 disciplinano, rispettivamente, i Fondi di solidarietà bilaterali ordinari, i Fondi di solidarietà bilaterali alternativi e il Fondo di integrazione salariale (FIS).

Quelli previsti nell'art. 26 (Fondi di solidarietà bilaterali ordinari), rappresentano il modello principale, cui il legislatore assegna ordinariamente il compito di attuare la considerata tutela previdenziale e che operano, per regola, a livello di singolo settore produttivo (sebbene ne sia ammessa la costituzione anche a livello intersettoriale: cfr. comma 1, art. 26). Trattandosi però di Fondi che per essere attivati, presuppongono, apposita iniziativa da parte della contrattazione collettiva, sono affiancati dal FIS (art. 29) che è costituito ex lege presso l'INPS e opera in via residuale, interessando, per l'appunto, i lavoratori e le aziende rispetto ai quali la contrattazione collettiva non ha costituito un Fondo di riferimento. Il FIS svolge un ruolo residuale e provvisorio, nel senso che può in ogni momento “subentragli” un Fondo a genesi contrattuale rivolto per l'appunto ai lavoratori del settore sino a quel momento sprovvisto del relativo ammortizzatore sociale. Una pluralità di regole disciplina la confluenza nel FIS degli iscritti a Fondi non adeguatisi al D.Lgs. n. 148 (art. 26, comma 8) e, per converso, la fuoriuscita da esso nel caso di successiva costituzione di apposito Fondo di settore (cfr. art. 28 comma 2, applicabile anche al FIS giusta l'art. 29, comma 1).

Da ultimo, con la revisione attuata con la Legge di Bilancio per il 2022 è stato previsto che il FIS viene ad interessare: i) le aziende dei settori produttivi in cui non si provveda alla istituzione di Fondi di solidarietà coerenti con il rinnovato quadro normativo; ii) le aziende dei Fondi di solidarietà settoriali già esistenti, dei quali non venga attuata l'uniformazione alle nuove regole e cioè l'estensione dell'ambito operativo a tutte le aziende con almeno un dipendente, e la garanzia di un assegno di integrazione del reddito per importo e durata pari a quanto previsto in tema di Cassa integrazione guadagni.

L'art. 27 legittima un “modello alternativodi Fondo bilaterale in Settori produttivi in cui fossero già operanti, in materia, “consolidati sistemi di bilateralità”, settori che sono quelli dell'artigianato e della somministrazione di lavoro.

La specificità dei Fondi alternativi sta sostanzialmente nel fatto di esserne prevista la costituzione secondo lo schema della bilateralità “pura”: tali Fondi, a differenza degli altri, restano estranei all'inserimento all'interno dell'appartato organizzativo dell'INPS, il che, se vogliamo, vale a salvaguardare in misura più ampia il ruolo della autonomia privata di cui sono espressione.

Le norme menzionate (art. 26, art. 27, art. 29), per ciascuna delle tre tipologie di fondi, si concentrano soprattutto nella definizione dell'ambito di applicazione, delle modalità costitutive e organizzative, e delle regole di base in tema di prestazioni, obbligatorie e facoltative. Le prestazioni e i relativi obblighi contributivi non si applicano al personale dirigente, se non espressamente previsto (art. 26, comma 7), dal che si desume la riferibilità della copertura alle altre situazioni (per gli apprendisti v. oltre art. 39).

Per tutti i Fondi sono:

  • obbligatorie le prestazioni di sostegno del reddito in caso di riduzione o sospensione dell'attività e del lavoro per causali corrispondenti alla CIGO e CIGS (art. 26, comma 1 e art. 30: assegno già definito ordinario e ora rinominato assegno di integrazione salariale),
  • facoltative le prestazioni che integrano il trattamento di disoccupazione, quelle di accompagnamento alla pensione in relazione a piani d'esodo (c.d. assegno straordinario), e quelle volte a contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale (art. 26, comma 9).

In precedenza, sino al 31 dicembre 2021, i Fondi di solidarietà bilaterali alternativi erano tenuti, exart. 27, comma 3, ad assicurare almeno una delle prestazioni rappresentate dall'assegno ordinario (art. 30) o dall'assegno di solidarietà (art. 31), salva la possibilità di prevedere anche quelle di cui all'art. 26, comma 9 (c.d. facoltative), limitatamente al trattamento integrativo della Naspi e l'assegno di “prepensionamento”.

Tale aspetto risulta modificato dall'intervento normativo del 2021 (L. n. 234) che ha decretato, a far tempo dal 1° gennaio 2022, il sostanziale venir meno dell'assegno di solidarietà: da tale data resta quindi in piedi il solo assegno di integrazione salariale exart. 30, comma 1.

Evoluzione sostanzialmente parallela per il FIS, che sino alla riforma ha assicurato l'assegno di solidarietà ex art. 31 per le aziende che impiegano fra i 6 e i 15 dipendenti, cui si aggiunge l'assegno ordinario (ora di integrazione salariale) ex art. 30 per le aziende maggiori (salvo talune modulazioni: cfr. art. 29, comma 3).

Tale norma ha cessato di trovare applicazione per i tratamenti decorrenti dal 1° gennaio 2022: da tale data, ai sensi del nuovo comma 3-bis, l'unica prestazione del FIS è rappresentata dall'assegno di integrazione salariale exart. 30, comma 1, in relazione alle causali di intervento previste per Cigo e Cigs. Per le aziende fino a 5 dipendenti la durata massima dell'intervento è di 13 settimane nel biennio mobile; durata che arriva fino a 26 settimane per i datori di lavoro con un numero maggiore di dipendenti.

Le singole prestazioni

(ARTT. 30-32)

In tema di prestazioni, la norma centrale è l'art. 30 del D.Lgs. n. 148/2015 in quanto l'assegno di integrazione salariale ivi previsto (già denominato assegno ordinario), è la prestazione necessaria dei Fondi di solidarietà di Settore di cui all'art. 26, 27 e 40 (. È qui che soprattutto si misura il parallelismo fra Fondi di solidarietà e CIG, posto che si è in presenza di un intervento di sostegno del reddito in costanza di rapporto di lavoro - la cui prestazione è sospesa o ridotta - collegato ai medesimi eventi previsti per l'integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, indicati, rispettivamente, negli artt. 11 (relativo a eventi transitori non imputabili, incluse le intemperie stagionali e situazioni di mercato temporanee) e 21 (relativo a riorganizzazione aziendale; crisi aziendale, esclusa dal 2016 la cessazione di attività; contratti di solidarietà difensiva) del D.Lgs. n. 148/2015.

In forza del rimando all'art. 21, spicca fra le situazioni rilevanti ai fini dell'attivazione dell'assegno ordinario, la stipula dei contratti di solidarietà difensiva, che sono declassati dallo “status”, precedente, di autonomo ammortizzatore sociale (nella duplice versione di contratti di solidarietà difensivi di tipo A - art. 1 l. n. 863/1984, per i settori interessati dalla CIG e di contratti di solidarietà c.d. di tipo B - art. 5 L. n. 236/1993 per gli altri), a quello di mera causale di intervento della CIGS e, parallelamente, dei Fondi di solidarietà bilaterali ordinari. La nuova configurazione comporta, fra l'altro, l'applicazione anche ai CdS delle regole sul massimale e sul contributo addizionale, prima non contemplate e una durata comunque inferiore rispetto a 48 mesi.

A seguito della riforma attuata dalla L. 234/2021 spicca in particolare che ai sensi dell'art. 30, comma 1 bis, l'assegno di integrazione salariale diviene la prestazione (obbligatoria) centrale per tutti le tipologie di fondo bilaterale, la quale (per le prestazioni dei fondi di solidarietà ordinari, di quelli alternativi e del fondo territoriale del Trentino/Alto adige) segue il modello delle prestazioni Cigo e Cigs sia per quanto riguarda gli importi, che per quanto riguarda la durata, nel senso che gli assegni dei fondi in parola devono essere “almeno pari” a tale benchmark per importo e per periodo di copertura, tenuto conto (per quest'ultimo aspetto) della soglia dimensionale dell'impresa e della causale invocata (di intervento ordinario o strardinario).

L'art. 31 del D.lgs. n. 148/2015 che riguardava l'assegno di solidarietà – prestazione propria dei soli Fondi di solidarietà alternativi (art. 27) e del FIS (art. 29- è venuto meno: ai sensi del comma 7-bis non può essere infatti riconosciuto per periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa successivi al 31 dicembre 2021.

Fra le prestazioni “ulteriori” (art. 32 del D.lgs. n. 148/2015, che rinvia all'art. 26, comma 9) – come visto soltanto facoltative (ragion per cui non interessano il FIS e prima di esso il Fondo residuale) – spicca “l'assegno straordinario per il sostegno del reddito, riconosciuto nel quadro di processi di agevolazione all'esodo, a lavoratori che raggiungono i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi 5 anni” (art. 26, comma 9, lett. b).

Si tratta di una misura – solo in termini atecnici designabile quale prepensionamento – prevista sin dalla legislazione del 1996, di cui le aziende, in taluni settori (banche, assicurazioni, poste, ecc.), si sono avvalse in maniera considerevole e che ha favorito processi di turn over del personale nell'ambito di piani di ristrutturazione e ammodernamento produttivo.

Di particolare interesse anche i trattamenti di cui all'art. 29, comma 9, lett. a) – parimenti appartenenti al novero delle prestazioni facoltative dei Fondi – che però non “vivono di vita autonoma”, ma danno luogo a prestazioni integrative, nella misura e nella durata, rispetto a quella di disoccupazione Naspi (è possibile prevedere prestazioni integrative dalla CIG nei settori in cui questa trova applicazione, attraverso la costituzione di relativi Fondi di solidarietà, i quali possono garantire anche le prestazioni facoltative - art. 26, comma 10). Notevole è il fatto che alcuni dei Fondi di solidarietà prevedono, al riguardo, oltre a integrazioni economiche a sostegno del reddito, anche interventi di politica attiva, attraverso il finanziamento di percorsi di outsourcing dei lavoratori licenziati.

Fra le prestazioni facoltative dei fondi di solidarietà, vi sono poi i finanziamenti dei programmi formativi (art. 26, comma 9, lett. c) che possono viaggiare in parallelo con i finanziamenti attuati dai Fondi interprofessionali per la formazione continua ex art. 118 L. n. 388/2000, di cui peraltro è possibile la confluenza nei rispettivi Fondi di solidarietà (art. 26, comma 11; art. 27, comma 2). In tal caso, per i Fondi alternativi rimangono comunque fermi gli obblighi contributivi per la formazione professionale e le risorse finanziarie derivanti da tali obblighi sono vincolate alle finalità formative (art. 27, comma 2).

Per il Fondo alternativo del settore della somministrazione è prevista la possibilità di farvi confluire quota parte del contributo previsto per la somministrazione del lavoro (art. 12 D.Lgs. n. 276/2003), prevedendo un'aliquota complessiva di contribuzione ordinaria di finanziamento, del Fondo medesimo, a esclusivo carico del datore di lavoro, in misura non inferiore allo 0,30% (art. 27, comma 5, lett. e).

Contribuzione di finanziamento

(ARTT. 33-35)

L'operatività dei Fondi è strettamente vincolata alle regole della precostituzione di risorse continuative adeguate (art. 33, comma 1 del D.lgs. n. 148/2015), del necessario pareggio del bilancio di gestione, del divieto di erogare prestazioni in carenza di disponibilità (art. 35, comma 1 del D.lgs. n. 148/2015).

Tali cautele e limitazioni sono in più punti ribadite dal legislatore (cfr. art. 35, comma 2), che impegna gli organi di amministrazione a predisporre documentazione contabile sia previsionale che a consuntivo e a tener conto, a tali effetti, degli scenari macroeconomici a medio termine (cfr. art. 35, commi 3 e 4; art. 27, comma 5, lett. c; art. 26, comma 3).

Ciò detto, il legislatore distingue, fondamentalmente, fra contribuzione ordinaria di finanziamento (art. 33, comma 1) e contribuzione straordinaria (art. 33, comma 3).

La contribuzione ordinaria, a carattere continuativo e necessario, finanzia gli assegni ordinari (art. 30) e, ove previste, la prestazione integrativa della Naspi e quella relativa agli interventi formativi (art. 32).

Per i Fondi di solidarietà “ordinari”, la misura complessiva del contributo è fissata, in buona sostanza, dalle parti sociali, in sede di istituzione del Fondo, e recepita nel relativo decreto (cfr. art. 26 e art. 35 u.c.); la misura dell'assegno può essere modificata con Decreto direttoriale, anche in mancanza di proposta del Comitato amministratore del Fondo, nei casi previsti dal comma 5 dell'art. 35. Vige anche qui il criterio di ripartizione dell'onere contributivo in ragione di due terzi a carico dei datori di lavoro e un terzo a carico dei lavoratori. Il contributo ordinario, oltre all'assegno, finanzia anche la contribuzione figurativa (o correlata) per le ore/periodi non lavorati (art. 34). Nel caso di ricorso all'assegno di integrazione salariale, le aziende interessate sono tenute altresì a versare un contributo addizionale (art. 33, comma 2) “calcolato in rapporto alle retribuzioni perse, nella misura prevista dai decreti … e comunque non inferiore all'1,5%”.

L'assegno straordinario di accompagnamento alla pensione nel quadro di piani d'esodo (art. 26, comma 9, lett. b) è invece finanziato con contribuzione ad hoc, straordinaria, ad esclusivo carico dell'azienda interessata. Da quanto detto, risulta evidente che, per questa prestazione, a differenza delle altre, non si realizza un concorso mutualistico-solidaristico fra aziende (e lavoratori) destinatari del medesimo Fondo.

L'aliquota contributiva a carico dei Fondi di solidarietà alternativi e del FIS è invece parzialmente predefinita ex lege:

  • per i primi è fissata in misura non inferiore allo 0,45% della retribuzione imponibile previdenziale ripartita fra datore di lavoro e lavoratore secondo criteri che devono essere stabiliti contrattualmente (art. 27, comma 5, lett. a);
  • per il FIS, a seguito della riscrittura dell'art. 29, comma 8, a decorrere dal 2022 l'aliquota di finanziamento è fissata allo 0,50%, per i datori di lavoro che occupano mediamente fino a 5 dipendenti, e allo 0,80%, per i datori di lavoro che occupano mediamente un numero superiore di dipendenti (È stabilita altresì una contribuzione addizionale a carico dei datori di lavoro connessa all'utilizzo delle prestazioni di pari al 4% della retribuzione persa. Si veda inoltre il criterio di riduzione, introdotto dal comma 8-bis, a far tempo dal 2025, per i datori di lavoro minori che per un periodo prolungato non ricorrano all'integrazione del reddito).

Ai contributi di finanziamento si applicano le disposizioni vigenti in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria, ad eccezione di quelle relative agli sgravi contributivi (art. 33, comma 4).

Amministrazione dei Fondi

(ARTT. 36-38)

Come accennato, i Fondi di solidarietà ordinari operano all'interno dell'INPS quale gestione autonoma (sia finanziaria e patrimoniale) e, proprio in funzione di tale autonomia, sono amministrati da un organo ad hoc, Comitato Amministratore, a struttura paritetica e bilaterale: ne fanno parte, infatti, in egual numero rappresentanti delle aziende e dei lavoratori stipulanti l'accordo istitutivo del Fondo (art. 36, comma 2 del D.lgs. n. 148/2015, che detta anche le regole di amministrazione del FIS e che è stato riscritto al fine di individuare criteri di partecipazione alla amministrazione del FIS, prima assenti; in tema di gestione dei Fondi alternativi cfr. anche art. 27, comma 5). I membri del Comitato devono soddisfare requisiti di competenza e non essere in situazione di conflitto di interessi secondo quanto disposto dall'art. 37, D.lgs. n. 148/2015; devono inoltre soddisfare i requisiti di onorabilità indicati nell'art. 38, D.lgs. n. 148/2015.

Si tratta però di una bilateralità imperfetta, in quanto partecipano all'organismo anche rappresentanti della Amministrazione del lavoro e di quella delle finanze, con ordinario diritto di voto. Partecipano altresì alle riunioni del Comitato il collegio sindacale dell'INPS e il Direttore Generale dell'Ente (o suo delegato) con voto consultivo (comma 5); oltretutto, l'art. 36 comma 7 subordina le determinazioni del Comitato a verifica di legittimità da parte dell'INPS, con possibile sospensione e annullamento.

L'operatività del Comitato - descritta nell'art. 36, comma 1, lett. a-f - si impernia intorno all'attività principale, che è quella di “deliberare in ordine alla concessione degli interventi e dei trattamenti e compiere ogni altro atto richiesto per la gestione delle prestazioni previste dal decreto istitutivo”. Il Comitato ha anche un ruolo di tutela giustiziale (lett. e) in quanto decide in unica istanza sui ricorsi relativi a materie di sua competenza.

Norme di chiusura

(ART. 30 E ART. 39)

La coerenza della disciplina dei Fondi di solidarietà con le principali norme in tema di integrazione salariale è assicurata in particolare con riguardo alla prestazione fondamentale, necessaria, di tali Fondi, l'assegno ordinario; come già visto, ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. n. 148/2015, questo viene erogato al ricorrere delle medesime causali valide per la integrazione guadagni, per importi almeno pari alla stessa e per durate corrispondenti.

Sempre l'art. 30, peraltro con norma di chiusura, stabilisce che all'assegno ordinario si applica, in quanto compatibile, la normativa in materia di integrazione guadagni ordinaria (articoli da 1 a 18).

Anche l'art. 39, D.lgs. n. 148/2015 funge da norma di raccordo, innanzitutto disponendo che i trattamenti dei Fondi di solidarietà, come quelli di integrazione salariale, interessano anche i lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante e la sospensione o riduzione di orario determina qui una corrispondente proroga della durata dell'apprendistato (art. 2, commi 1 e 4); sono esclusi, salvo diversa indicazione degli accordi istitutivi, i dirigenti (cfr. art. 26, comma 7).

L'art. 39 dispone inoltre che la durata massima dell'intervento ordinario dei Fondi si determina, secondo il criterio del quinquennio mobile e a livello di singola unità produttiva. Vengono inoltre estesi ai Fondi modalità di erogazione e termini per il rimborso delle prestazioni validi per l'integrazione salariale (art. 7, commi 1, 2, 3, 4 e 8).

Va infine evidenziato che ai sensi dell'art. 25, comma 2, D.lgs. n. 150/2015 i Fondi di solidarietà possono prevedere che le relative prestazioni integrative della Naspi (di cui all'art. 26, comma 9, lett. a) continuino ad applicarsi in caso di accettazione di una offerta di lavoro congrua, nella misura massima della differenza tra indennità complessiva inizialmente prevista, aumentata del 20%, e la nuova retribuzione.

Riferimenti

Normativa:

Per i recenti orientamenti sul tema, v.  Legge di Bilancio 2023 (Legge 29 dicembre 2022, n. 197) e Decreto Milleproroghe (Decreto Legge 29 dicembre 2022, n. 198)

D.L. 30 aprile 2019 n. 34 , convertito con modifiche in L. 28 giugno 2019 n. 58

Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (art. 1, commi 192-215)

Ministero del Lavoro, Decreto 3 febbraio 2016

Decreto Legislativo 14 settembre 2015 n. 148 (Titolo II: artt. 26- 40)

Legge 10 dicembre 2014 n. 183 (art. 1, comma 2, lett. A, n. 7)

Prassi

Per i recenti orientamenti sul tema, v.:

Circolare INPS n° 4 del 16 gennaio 2023

Circolare n. 1 del 17 gennaio 2023 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali