Videosorveglianza

16 Novembre 2023

Con il termine videosorveglianza si intende l'attività del vigilare, generalmente un luogo o comunque un bene, tramite l'utilizzo di telecamere o di altri strumenti in grado di assicurare la trasmissione di immagini strategicamente posizionate; si tratta quindi di un controllo effettuato a distanza. Le immagini registrate rimangono a disposizione e possono essere visualizzate in qualunque momento da coloro che hanno la gestione della struttura informatico/riproduttiva. Di fatto, le videocamere utilizzate per lo scopo trasmettono le immagini attraverso i più diversi tipi di cablaggio ad un'apparecchiatura apposita, ad esempio hard disk remoto, che conserva le stesse per una durata temporale anche molto lunga a seconda delle necessità ambientali e o aziendali. Rientra in tale campo anche il controllo della navigazione in internet e quello della posta elettronica. Lo Statuto dei Lavoratori, Legge n. 300/1970, rappresenta la prima fonte normativa che interviene a regolare in maniera esplicita il potere datoriale di controllo, dettando una disciplina dettagliata con lo scopo di tutelare la libertà, la dignità e la personalità morale del lavoratore. In particolare, l'art. 4 della citata Legge vieta l'uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori.

Inquadramento

Con il termine videosorveglianza si intende l'attività del vigilare, generalmente un luogo o comunque un bene, tramite l'utilizzo di telecamere o di altri strumenti in grado di assicurare la trasmissione di immagini strategicamente posizionate; si tratta quindi di un controllo effettuato a distanza.

Le immagini registrate rimangono a disposizione e possono essere visualizzate in qualunque momento da coloro che hanno la gestione della struttura informatico/riproduttiva.

Di fatto, le videocamere utilizzate per lo scopo trasmettono le immagini attraverso i più diversi tipi di cablaggio ad un'apparecchiatura apposita, ad esempio hard disk remoto, che conserva le stesse per una durata temporale anche molto lunga a seconda delle necessità ambientali e o aziendali.
Rientra in tale campo anche il controllo della navigazione in internet e quello della posta elettronica.

Lo Statuto dei Lavoratori, Legge n. 300/1970, rappresenta la prima fonte normativa che interviene a regolare in maniera esplicita il potere datoriale di controllo, dettando una disciplina dettagliata con lo scopo di tutelare la libertà, la dignità e la personalità morale del lavoratore.

In particolare, l'art. 4 della citata Legge vieta l'uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori.

L'art. 23, D.Lgs. n. 151/2015, in attuazione della Legge Delega n. 183/2014 (Jobs Act), interviene sulla disciplina prevista dallo Statuto dei Lavoratori revisionando la disciplina dei controlli a distanza sugli impianti e strumenti di lavoro.


Le immagini registrate sono a tutti gli effetti considerate quali dati sensibili e pertanto assolutamente soggette alla normativa prevista dal Garante delle Privacy oltre che dalla Legge n. 675/1996 e successive variazioni e integrazioni.

Premessa

La videosorveglianza costituisce una peculiare tipologia di controllo diffusamente utilizzata dagli organismi privati e pubblici, in quanto assolve molteplici finalità: di protezione degli individui e della proprietà, di interesse pubblico, di scoperta, prevenzione e controllo delle infrazioni, presentazione di prove e di altri interessi legittimi.


Il limite principale di tale controllo si individua nel rispetto della sfera di intangibilità dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone.

I principi fondamentali della Legge a tutela della privacy in ordine alla videosorveglianza sono essenzialmente i seguenti:

  1. obbligo di informativa. Coloro che si recano o entrano in ambienti soggetti a video sorveglianza devono essere informati da apposite comunicazioni attraverso la lettura delle quali il soggetto è consenziente alla registrazione se entra nell'ambiente. Se non lo desidera si limiterà a non entrare;
  2. obbligo di notificazione. I dati trattati devono essere notificati al Garante solo se rientrano nei casi specificatamente previsti dalla normativa vigente sulla privacy;
  3. obbligo di non detenere i file di registrazione per un tempo superiore allo stretto indispensabile;
  4. diritto di accesso. Consentire a colui che è ripreso la possibilità di accedere ai dati che lo riguardano avendo l'opportunità di verificare le modalità e la logica del trattamento.

Quest'ultimo aspetto è uno dei più importanti e controverso. Si deve distinguere essenzialmente dove avviene la ripresa. Nel caso che la stessa sia in un ambiente aperto, tipo piazza, spiaggia, strada o altro, non è possibile, senza motivazione oggettivamente rilevante, chiedere l'accesso ai dati di registrazione, perché in questa circostanza il soggetto è ripreso insieme a molte altre persone e pertanto visionerebbe anche gli altri.

Diverso è il caso in cui la ripresa avvenga in circostanze ristrette che lo riguardano personalmente, ad esempio si pensi ad una telecamere vicino all'ingresso di una banca, posta ecc., oppure vicino ad un bancomat, e il soggetto ripreso viene rapinato, percosso o altro.

In questi casi egli ha due possibilità:

  • rivolgersi all'autorità di pubblica sicurezza facendo presente che nel luogo dell'aggressione/sinistro sono presenti delle telecamere;
  • chiedere direttamente di visionare il tracciato.

Spesso uno degli errori più frequenti in cui cade il titolare del trattamento dei dati è il rifiuto di far visionare le immagini in quanto la richiesta non contiene la motivazione.
Tale comportamento è scorretto in quanto basta che il soggetto richiedente sia stato ripreso ed egli, per le cause sopra esposte come esempio, ha diritto a visionare i dati registrati.

Fac-simile di istanza di richiesta visione dati registrati

Spett. Ente

Il sottoscritto … nato a … il… ai sensi e per gli effetti delle vigente normativa sulla privacy con la presente

RICHIEDE

Di esercitare il diritto di accesso alle immagini video che potrebbero aver registrato suoi dati personali.

Allo scopo il sottoscritto fornisce le seguenti informazioni:
a) Luogo in cui è avvenuta la ripresa…
b) Data in cui la ripresa è stata effettuata…
c) Fascia oraria della ripresa…
d) Abbigliamento e accessori indossati al momento della ripresa (tipologia, colori, forme, particolarità e ogni altra informazione che possa in qualche modo permettere l'individuazione del soggetto richiedente)
e) Attività svolta durante la ripresa (camminare… scrivere… acquistare… parlare ecc.)

La richiesta di cui sopra è dovuta in merito alla seguente motivazione:

… (si può omettere)

Per ogni comunicazione il sottoscritto rilascia i seguenti contatti: tel… indirizzo email… ecc.

In attesa di quanto sopra porge distinti saluti.

In fede,

… lì…

Firma

Cartello informativo in azienda

La Cassazione 2 settembre 2015, n. 17440 ha chiarito le regole generali della videosorveglianza in azienda, precisando nuovamente l'obbligo in capo al Titolare del trattamento dei dati personali di informare gli Interessati sulla presenza di un impianto di videosorveglianza.

La Corte di Cassazione, seconda sezione civile, con la sentenza 5 luglio 2016, n. 13633 ha disposto l'obbligo di segnalazione delle telecamere, all'interno di un esercizio commerciale, non solo all'interno dell'esercizio medesimo ma, anche, prima dello spazio in cui l'impianto è ubicato.

I giudici della Cassazione confermano la sanzione comminata dal Garante della Privacy ad un'impresa che non aveva esposto il cartello informativo previsto per la videosorveglianza. Infatti, la ripresa di immagini è sempre considerata videosorveglianza, anche se non è registrata.


In base al Provvedimento 8 aprile 2010 del Garante della Privacy è obbligatorio predisporre una Informativa breve che:

  • deve essere collocata prima del raggio di azione della telecamera;
  • deve avere un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibile;
  • può inglobare un simbolo o una stilizzazione di esplicita e immediata comprensione, eventualmente diversificati se le immagini sono solo visionate o anche registrate.

In evidenza: parere del Garante della Privacy per videosorveglianza privata

Il Garante della Privacy, con il Parere n. 113990/2017, ha chiarito che l'installazione di un impianto di videosorveglianza per finalità esclusivamente personali non è soggetta alle disposizioni del Codice della privacy, purché gli impianti non riprendano anche le aree pubbliche in modo indiscriminato.

Comunicazione a soggetti terzi

Un'altra problematica ricorrente è il fatto che i dati registrati vengono molto spesso trasmessi ad altri soggetti terzi che visionano e gestiscono le immagini al di fuori della struttura e dell'Ente che ha posto in essere l'impianto di video sorveglianza.

Ciò riguarda in particolare le grandi aziende, piuttosto che le strutture pubbliche e o private come banche, uffici postali, istituzioni, luoghi di interesse storico o siti sensibili alla sicurezza, centri commerciali o altro.


In questi casi, oltre che all'interno della propria struttura, spesso le immagini vengono visionate, trattenute e conservate anche in remoto, presso centri specializzati di videosorveglianza, controllo o altro.
Si pensi ad esempio a centri di vigilanza privata o altro.

In altri casi, ancora, può avvenire che la registrazione avvenga esclusivamente in remoto e non sia minimamente gestita dalla struttura in cui avvengono le riprese e i soggetti interessati al trattamento dei dati sono pertanto tutti esterni.

In tutti i casi, i soggetti che sono tenuti alla visione e o conservazione dei dati registrati, devono essere facilmente individuabili dagli interessati e dai Garanti la Privacy.

Deve esserci comunicazione scritta antecedente la messa in funzione dell'impianto e nella stessa devono essere comunicate le mansioni specifiche di verifica, visione, controllo.
Tali mansioni saranno assolutamente limitate nel tempo e nelle persone minime necessarie al corretto svolgimento della propria mansione di controllo. Ci saranno poi specifiche mansioni di livello ovvero coloro che sono abilitati unicamente alla visione delle immagini, rispetto a coloro che hanno funzioni maggiori come quella di cancellare, registrare, copiare, modificare l'angolo di visualizzazione ecc.

Ognuno avrà la sua mansione specifica e dovrà attenersi specificatamente a questa, consentendo ai verificatori eventuali, il rispetto delle c.d. misure di sicurezza.

Misure di sicurezza

Il Garante della Privacy, con il Provvedimento del 29 novembre 2000, ha previsto un decalogo precettivo e con il successivo Provvedimento del 29 aprile 2004 (sostituito dal Provvedimento in materia di videosorveglianza 8 aprile 2010), ha emanato i quattro principi fondamentali per la concessione delle autorizzazioni all'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza.

Un aspetto di rilevanza fondamentale è il rispetto delle misure di sicurezza previste dalla normativa vigente. Di fatto i dati registrati devono essere protetti affinché sia ridotto al minimo il rischio di distruzione, perdita degli stessi, ma soprattutto sia tutelato l'accesso non autorizzato, la visione a terze persone e quanto altro, in linea di principio difforme alla normativa.

In pratica saranno adottate misure tali per cui sia garantita:

  1. la durata limitata del periodo di conservazione delle immagini per il tempo strettamente necessario alla motivazione per cui la registrazione si tiene;
  2. la procedura di cancellazione anche automatica delle immagini registrate, trascorso il tempo di cui al precedente punto 1);
  3. l'individuazione precisa dei soggetti abilitati alla visione, controllo, gestione delle immagini con le rispettive mansioni;
  4. tutela dei dati registrati nel momento in cui l'impianto viene messo sotto manutenzione da personale esterno;
  5. se i dati vengono trasmessi in linea digitale, la protezione delle reti informatiche contro accessi abusivi;
  6. la trasmissione crittografata se le immagini navigano attraverso reti pubbliche o reti wireless.

Videosorveglianza in luoghi con presenza di lavoratori

L'imprenditore può organizzare liberamente l'impresa, purché l'attività non si svolga in contrasto con l'utilità sociale, o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana, in base al principio di libertà dell'iniziativa economica ex art. 41, comma 1 della Costituzione.

È legittimato, pertanto, il potere dell'imprenditore di controllare e di vigilare ex art. 2104, co. 2 e art. 2087 c.c., affinché l'attività lavorativa sia eseguita dal lavoratore in conformità alle direttive dallo stesso impartite.

L'art. 4 dello Statuto dei Lavoratori regola i cosiddetti controlli a distanza, vietando all'imprenditore l'installazione e l'utilizzo degli impianti audiovisivi e degli altri apparecchi, finalizzati esclusivamente alla vigilanza sull'attività lavorativa.

L'evoluzione tecnologica e le strumentazioni che i datori di lavoro oggi possono utilizzare hanno determinato una serie di dubbi in merito alla sua applicabilità, rendendo necessario aggiornare il quadro normativo. La riforma, attuata prima con l'art. 23, D.Lgs. n. 151/2015 e con il D.Lgs. n. 185/2016poi, è fondata su una miglior specificazione delle forme di controllo, comunque indirette, in quanto la valutazione della prestazione non può esserne l'oggetto ed il motivo fondante.

Il nuovo art. 4 dispone che “gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale”.

Vengono, pertanto, confermati i princìpi fondanti dell'istituto, consentendo una disciplina del controllo a distanza su impianti e strumenti, con esclusione della possibilità di controllare la sola prestazione lavorativa del dipendente.

La dignità e la riservatezza del lavoratore permangono quali diritti la cui tutela è primaria, da contemperare con le esigenze produttive ed organizzative o della sicurezza del lavoro.

In evidenza: Il badge come strumento di controllo del lavoratore

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 17531/2017, ha chiarito che se il badge non si limita a registrare il quantum della prestazione lavorativa, ma raccoglie dati più approfonditi della stessa, può diventare uno strumento di controllo vero e proprio, sottoposto alle relative regole.

La Suprema Corte sottolinea innanzitutto la correttezza delle osservazioni dell'Appello, il quale aveva fatto esatta applicazione dell'art. 4 L. n. 300/1970, avendo ritenuto che il particolare badge in uso presso la società appellante consentisse la trasmissione, mediante sistema online, di tutti i dati acquisiti tramite lettura magnetica dello stesso, riguardanti non solo l'orario d'ingresso e di uscita, ma anche le sospensioni, i permessi e le pause realizzando così, in concreto, un costante controllo a distanza circa l'osservanza, da parte dei dipendenti, del loro obbligo di diligenza sotto il profilo del rispetto dell'orario di lavoro, rientrante, di conseguenza, nella fattispecie prevista dal secondo comma dell'art. 4 citato.

Secondo la Corte di Cassazione questo tipo di badge, il quale consente al datore di effettuare un controllo costante sul rispetto dell'orario di lavoro e sulla qualità della prestazione lavorativa, non concordato con le rappresentanze sindacali, rientra in pieno nella fattispecie prevista dal secondo comma dell'art. 4 della L. n. 300/1970, e respinge il ricorso della società.

Tra i requisiti oggettivi che legittimano l'installazione di impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo, alle esigenze organizzative e produttive e alla sicurezza del lavoro, si aggiungono quelle richieste per la tutela del patrimonio aziendale. Quindi, ad esempio, è consentita l'installazione di una videocamera in un magazzino al fine di prevenire furti o danneggiamenti, sempre con l'approvazione sindacale o dell'Amministrazione Pubblica.

La registrazioni di immagini in videosorveglianza in ambienti dove sono presenti lavoratori, devono quindi essere preventivamente autorizzate o dalla RSA o dalla DTL.

Alle imprese con unità produttive dislocate in più sedi del territorio italiano, è data la possibilità di richiedere l'autorizzazione con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, così che si eviti la frammentazione di accordi differenti per ciascuna sede di riferimento di una singola azienda. In tale ipotesi la subordinata autorizzazione amministrativa deve essere richiesta al Ministero del Lavoro.

In mancanza di accordo, gli impianti possono essere installati previa autorizzazione della sede territoriale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più sedi territoriali, della sede centrale dell'Ispettorato nazionale del lavoro (ultimo periodo del comma 1 dell'art. 4 modificato dall'art. 5 comma 2 del D.Lgs. n. 185/2016).

In evidenza: Sanzione penale se manca l'accordo sindacale o l'autorizzazione

La Corte di Cassazione, con la sentenza 8 maggio 2017 n. 22148, ha affermato che l'installazione di un impianto di videosorveglianza che consenta di controllare l'attività dei dipendenti senza il preventivo accordo sindacale o, in mancanza, senza la previa autorizzazione delle competenti sedi dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro ex art. 4 della L. 300/70 deve essere sanzionata penalmente, anche qualora i singoli lavoratori abbiano acconsentito all'utilizzo dell'apparecchio.

In tal modo, la Suprema Corte si discosta dall'orientamento che esclude la rilevanza penale del comportamento nei casi in cui il datore di lavoro, pur non rispettando la predetta disposizione, installi impianti di controllo chiedendo preventivamente il consenso a tutti i lavoratori. Anzi, secondo la pronuncia in esame, la condotta datoriale integra non solo un illecito penale, bensì anche una condotta antisindacale, suscettibile di essere repressa con la speciale procedura descritta dall'art. 28 della medesima L. n. 300/70.

In relazione agli impianti di allarme o antifurto, l'INL è intervenuto con la Nota n. 299 del 28 novembre 2017 per chiarire che la riconducibilità di tali impianti nell'ambito della norma contenuta nell'art. 4, per la potenziale interferenza di tali apparecchiature con l'attività lavorativa del personale dipendente presente in azienda. Secondo la nota l'installazione è in linea con il dettato normativo e trova la sua giustificazione nella finalità di tutela del patrimonio aziendale, come sancito nel primo comma.

Tuttavia, atteso che le videocamere o fotocamere, secondo la loro effettiva ratio, si attivano esclusivamente con l'impianto di allarme inserito, non sussiste – secondo quanto sostenuto dall'INL – alcuna possibilità di controllo “preterintenzionale” sul personale e, pertanto, non ci sono motivi ostativi al rilascio del provvedimento.

Conseguentemente, in relazione alla evidente esigenza di celerità nell'attivazione dei predetti impianti, l'INL invita i suoi Uffici a rilasciare il provvedimento autorizzativo in tempi assolutamente rapidi stante l'inesistenza di qualunque valutazione istruttoria.

Sulle ragioni di tutela della sicurezza sul lavoro, che giustificano l'autorizzazione all'istallazione di un impianto di videosorveglianza, l'INL si pronuncia tramite due circolari: nel documento del 18 giugno 2018 ribadisce che le cause devono già emergere nel documento di valutazione dei rischi redatto dall'azienda. In tal senso, quindi, l'istanza rivolta alle strutture territoriali e all'Ispettorato nazionale (per le imprese plurilocalizzate) dovrà essere corredata dagli estratti del documento di valutazione dei rischi, dai quali risulti, in stretta connessione teleologica, che l'installazione di strumenti di controllo a distanza è misura necessaria ed adeguata per ridurre i rischi di salute e sicurezza cui sono esposti i lavoratori. Nel documento del 19 febbraio 2018 l'INL aveva già sancito che le ragioni giustificatrici del controllo a distanza dei lavoratori sono l'unico vero presupposto alla base dell'autorizzazione all'impiego di un impianto di videosorveglianza, ai sensi dell'art. 4 della L. 300/1970.

In evidenza: deroga alle procedure autorizzative

L'art. 4, co.2, Legge n. 300/70 prevede due ipotesi che non sottostanno al regime generale che impone in via preventiva all'installazione con accordo sindacale o in subordine con l'autorizzazione amministrativa:

  • per gli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa, come pc e smartphone;
  • per gli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze.

Si tratta di una sorta di presunzione legale di ipotesi della più generale categoria delle esigenze organizzative e produttive, rispetto alle quali il legislatore ha previsto una deroga alle anzidette procedure autorizzative.

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro nella Nota 1881 del 25/02/2019 ha fornito precisazioni in relazione all'utilizzo di impianti audiovisivi o altri elementi dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori (già installati) nel caso in cui si verifichi un cambio di titolarità dell'impresa.

A parere del INL, la soluzione va ricercata non tanto nei profili formali legati alla titolarità dell'impresa, quanto negli aspetti sostanziali concernenti la possibile modifica delle condizioni e dei presupposti di fatto che avevano consentito l'installazione degli impianti.

In altri termini, il mero “subentro” di un'impresa in locali già dotati degli impianti/strumenti in premessa non integra di per sé profili di illegittimità qualora gli impianti/strumenti stessi siano stati installati osservando le procedure (accordo collettivo o autorizzazione) previste dall'art. 4 della L. n. 300/1970 e non siano intervenuti mutamenti:

  • dei presupposti legittimanti (esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale);
  • delle modalità di funzionamento. Anche al fine di consentire un efficace svolgimento di eventuali iniziative ispettive, si ritiene pertanto opportuno che, nei casi in esame, il titolare subentrante:
  • comunichi all'Ufficio che l'ha rilasciato gli estremi del provvedimento di autorizzazione alla installazione degli impianti;
  • renda dichiarazione con la quale attesti che, con il cambio di titolarità, non sono mutati né i presupposti legittimanti il suo rilascio, né le modalità di uso dell'impianto audiovisivo o dello strumento autorizzato. Laddove peraltro non ricorra l'evidenziata condizione di invarianza dei richiamati presupposti, sarà necessario avviare nuovamente le procedure ex art. 4 L. n. 300/1970, fermo restando che sono in ogni caso assolutamente vietate eventuali modalità di uso diverse da quelle già autorizzate.

Il Garante per la Privacy, con provvedimento del 16 marzo 2017, n. 138 ha reso noto che per poter attivare il sistema di localizzazione dei veicoli aziendali, dovrà essere raggiunto un apposito accordo con le rappresentanze sindacali o, in sua assenza, dovrà essere richiesta l'autorizzazione all'INL.

Infatti, riconosciuto il legittimo interesse della società a rilevare la posizione dei propri mezzi per finalità quali “come l'ottimizzazione delle richieste di intervento o delle emergenze, l'innalzamento delle condizioni di sicurezza sul lavoro dei dipendenti, la corretta manutenzione dei veicoli, la tutela del patrimonio aziendale, il calcolo del tempo di lavoro effettivo oppure la gestione di eventuali incidenti stradali o di sanzioni subite per violazioni del codice della strada”, l'Autorità ha ritenuto che il sistema possa essere utilizzato solo nel pieno rispetto della privacy dei dipendenti.

Rimane necessario, quindi, l'accordo sindacale, come previsto dallo Statuto dei Lavoratori, e dovranno essere definite le modalità di raccolta, elaborazione e conservazione dei dati di geolocalizzazione e degli altri dati personali, differenziando le tutele in base alla singola finalità perseguita.

Ad esempio, se il datore intende avvalersi del sistema di localizzazione per la regolare tenuta del libro unico del lavoro, potrà conservare i dati necessari per 5 anni, mentre i dati da utilizzare in caso di contestazione di violazione amministrativa con modalità non immediata potranno essere conservati al massimo per 90 giorni, ovvero il tempo previsto per notificare un eventuale verbale di contestazione. Al termine del periodo individuato, i dati personali raccolti dovranno essere automaticamente cancellati o resi anonimi. Inoltre, va escluso il monitoraggio dei percorsi tracciati, salvo il possibile trattamento dei dati in forma aggregata o anonima per finalità statistiche e di programmazione del lavoro.

Il Garante precisa anche che l'accesso ai dati trattati dovrà essere consentito al solo personale incaricato, definendo per i dati di geolocalizzazione appositi profili autorizzativi individuali per ogni singolo utente.

Infine, la società potrà avviare il trattamento delle informazioni sulla posizione geografica dei veicoli di lavoro solo dopo aver effettuato la notificazione al Garante della privacy ai sensi dell'art. 37 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 196/2003 e aver fornito un'informativa completa ai dipendenti, ossia comprensiva di tutti gli elementi contenuti nell'art. 13 del predetto Decreto (tipologia di dati, finalità e modalità del trattamento, compresi i tempi di conservazione).

Deve essere inoltre escluso il monitoraggio dei tracciati percorsi, salvo il possibile trattamento dei relativi dati in forma aggregata o anonima per finalità statistiche e di programmazione del lavoro; l'accesso ai dati sarà consentito al solo personale incaricato e verranno definiti appositi profili autorizzativi individuali per ogni singolo utente.

In evidenza: Installazione di videocamera in officina autorizzata alla revisione di veicoli

Nota Ispettorato nazionale del Lavoro 11 ottobre 2017, n. 8931:

Con l'adozione del nuovo protocollo per la revisione, denominato "MCTC-NET2", le officine autorizzate alla revisione di veicoli devono installare specifiche apparecchiature di controllo al fine di comunicare i dati in tempo reale alla Motorizzazione Civile. La telecamera installata, collegata con la Motorizzazione, monitorando in tempo reale il corretto svolgimento del test sulle vetture potrebbe tuttavia riprendere occasionalmente anche il lavoratore addetto alla procedura.

L'introduzione del nuovo protocollo di comunicazione tra i computer delle officine di revisione ed il Centro di elaborazione dati della Motorizzazione è stata prevista al fine di prevenire fenomeni di abuso, abolire il registro cartaceo delle officine e stabilire una procedura basata sull'elaborazione di rapporti di prova con file non modificabili. In sostanza, col nuovo protocollo si è inteso "uniformare ed omogeneizzare le procedure relative alla revisione, definendo un linguaggio di comunicazione comune a tutte le attrezzature tecniche che vengono utilizzate per la revisione dei veicoli, consentendo peraltro la intercambiabilità delle stesse" (cfr. MIT nota prot. R.U. 79298 dell'11 agosto/2009, che richiama la Circolare prot. n. 6247/698/99 del 16 novembre 1999 avente ad oggetto "D.M. 23 ottobre 1996 n. 628 - Integrazione delle procedure di omologazione delle attrezzature di cui ai punti a), b), c), d), e), f), g) dell'Appendice X del Titolo III del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada").

Considerato che il protocollo costituisce applicazione di specifiche disposizioni di carattere tecnico - normativo e risponde alla necessità di allinearsi alle direttive europee sulla trasmissione di dati tracciabili (Direttiva n. 45/2014/UE), e che i centri di revisione autorizzati sono pertanto tenuti a dotarsi di tali dispositivi di controllo, si ritiene che l'apparecchiatura in questione esuli dagli obblighi previsti dall'art. 4 della L. n. 300/1970.

Per quanto riguarda l'installazione dei sistemi di controllo a distanza, il Ministero del Lavoro con la Nota 16 aprile 2012, n. 7162 ha inteso semplificare la procedura con riferimento a quegli esercizi commerciali (ricevitorie, tabaccherie, oreficerie, farmacie, edicole, distributori di carburante) dove non ci sono rappresentanze sindacali, che di fatto evita alla Direzione Territoriale del Lavoro di effettuare il sopralluogo.

Il datore di lavoro deve redigere un'esplicita richiesta contenente determinate caratteristiche sostanziali e trasmetterla alla territorialmente competente Direzione Territoriale del Lavoro. Senza necessità che ci sia la verifica, pur dovendo attendere comunque l'esplicita autorizzazione, il datore di lavoro, una volta trasmessa la domanda, ha ottemperato a tutti i suoi adempimenti e deve unicamente aspettare la risposta da parte dell'Ente preposto che in genere, se rispettati tutti i requisiti, non ha motivo di eccepire.

Le suddette istanze, tese ad ottenere l'autorizzazione ad installare impianti e apparecchiature audiovisive, sono soggette all'imposta di bollo nella misura di euro 16 (art. 3 della tariffa allegata al D.P.R. n. 642/1972), così come il provvedimento di autorizzazione rilasciato delle predette Direzioni provinciali (Nota Ministero del Lavoro 17 febbraio 2011, n. 4016).

Con il Comunicato del 10 marzo 2017, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro fa presente che nella sezione modulistica del sito dell'INL sono presenti i nuovi modelli della istanza di autorizzazione all'installazione di impianti di videosorveglianza e di sistemi di controllo a distanza diversi dalla videosorveglianza con l'esatta indicazione della documentazione necessaria da allegare alla medesima.

In mancanza degli elementi minimi indicati nell'istanza, la medesima risulterà incompleta e laddove tali mancanze non venissero sanate, l'autorizzazione non potrà essere rilasciata.

Fac-simile istanza

Alla DIREZIONE TERRITORIALE DEL LAVORO

SERVIZIO ISPETTORATO DEL LAVORO

Istanza di autorizzazione all'istallazione di impianti di videosorveglianza

Legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori)

Il sottoscritto… nato a … il … cod. fisc… nella sua qualità di legale rappresentante pro tempore della società denominata … avente sede in … codice fiscale… esercente l'attività di …

PREMESSO

  • (barrare l'opzione che interessa);
    • di aver ricevuto visita ispettiva con prescrizione per la violazione dell'art. 4 legge n. 300/70 (verbale n. .____________ del _____/____/20______);
    • di non aver ricevuto visita ispettiva con prescrizione per la violazione dell' art. 4 legge n. 300/70;
  • che per le seguenti motivazioni
    • esigenze di sicurezza dei luoghi di lavoro;
    • tutela del patrimonio aziendale;
    • esigenze organizzative e/o produttive;
    • altro
  • che non è presente alcuna rappresentanza sindacale in azienda
  • non è stato raggiunto l'accordo con le rappresentanze sindacali unitarie o aziendali2

(barrare l'opzione che ricorre)

  • Oppure per le imprese con più unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni:
    • non è presente alcuna rappresentanza sindacale in tutte le unità produttive;
    • non è stato raggiunto l'accordo con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale

tutto quanto sopra premesso, il sottoscritto

CHIEDE

Il rilascio dell'autorizzazione preventiva per l'installazione delle apparecchiature di videosorveglianza, presso

  • la sede della ditta
  • l'Unità Operativa sita in ______________________________, Prov _____, CAP ________ Via ___________________________, così come previsto dall'art. 4 della legge n. 300/1970.

Ovvero:

l'integrazione/modifica ad un impianto di videosorverglianza già autorizzato con provvedimento n. _____________ del _________/______/20_______

A tal fine, consapevole delle responsabilità penali cui si incorre in caso di dichiarazioni mendaci previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. e della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di una dichiarazione non veritiera

DICHIARA

  • che le apparecchiature riprenderanno i luoghi di lavoro connessi alle esigenze per le quali viene richiesta la presente autorizzazione;
  • che le telecamere non riprenderanno luoghi riservati esclusivamente ai lavoratori (spogliatoi o servizi);
  • ove possibile le telecamere non riprenderanno postazioni di lavoro in maniera continuativa;
  • che le immagini non saranno in alcun modo diffuse all'esterno, tranne che per la citata necessità di tempestiva consegna all'Autorità giudiziaria competente qualora si verifichi una fattispecie delittuosa;
  • che si provvederà ad informare tutti i lavoratori nelle forme previste dall'art. 4, comma 3, della L. n. 300/1970;
  • che sarà rispettata la disciplina dettata dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e dai successivi provvedimenti del Garante per la Protezione dei Dati Personali;

ALLEGA

  • Relazione, firmata dal Legale Rappresentante, dove illustrare:
    • la specificazione delle esigenze di carattere organizzativo; produttivo; sicurezza sul lavoro ovvero di tutela del patrimonio aziendale poste a fondamento dell'istanza;
    • la modalità di funzionamento, di conservazione dei dati e loro gestione nonché i seguenti elementi:
      • le caratteristiche tecniche delle telecamere interne ed esterne installate;
      • le modalità di funzionamento del dispositivo di registrazione;
      • numero di monitor di visualizzazione e loro posizionamento;
      • fascia oraria di attivazione dell'impianto;
      • ü tempi di conservazione delle immagini ed eventuali motivazioni del prolungamento dei tempi oltre le 24/48 ore;
      • specifiche e modalità di funzionamento del sistema di videosorveglianza.

  • n. 1 marca da bollo da € 16,00 per l'istanza e n. 1 marca da bollo da € 16,00 per il rilascio del provvedimento (in totale n. 2 marche da bollo da € 16,00)7 da consegnarsi a mano o a mezzo posta;

  • n. 1 busta affrancata, se richiesto il recapito del provvedimento autorizzativo a mezzo posta raccomandata a/r;

Il sottoscritto dichiara di accettare fin d'ora le eventuali comunicazioni, gli atti e i provvedimenti che verranno inviati al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (artt. 6 e 48 D.Lgs. n. 82/2005, modificato e integrato con D.Lgs. n. 235/2010):_______________________

Indicare, di seguito, il nominativo della persona cui potranno chiedersi, se del caso, elementi integrativi e chiarimenti in ordine alla presente istanza cui codesto ufficio potrà inoltrare le comunicazioni: Sig./Sig.ra ________________________________________ email ______________________________________ tel. _______________________________ cell. __________________________ _______________________, Li ___________

Firma

Il legale rappresentante

La legge non consente di sostituire l'accordo con la RSA ove l'azienda abbia più di 15 dipendenti, o l'autorizzazione alla DPL al di sotto dei 15, con il solo consenso rilasciato dai singoli lavoratori dell'azienda.

Il Ministero del Lavoro, con Interpello 5 dicembre 2005, prot. n. 2975, ha ritenuto legittimo il comportamento del datore di lavoro che abbia predisposto l'installazione di telecamere previo accordo con la sola maggioranza delle RSA, senza il consenso unanime di tutte le RSA.

Controlli difensivi

L'orientamento prevalente della giurisprudenza fino al 2007 riteneva i cosiddetti “controlli difensivi”, diretti ad accertare condotte illecite del lavoratore, leciti in ogni caso, a prescindere dal grado di invasività sulla sfera della dignità e riservatezza del lavoratore.

La Suprema Corte, con le sentenze n. 15892/2007 e n. 16622/2012, apre sul tema dell'intangibilità della legittimità dei controlli difensivi, ampliando il campo di applicazione delle garanzie previste dall'art. 4 dello Statuto dei Lavoratori.

Sul punto il Giudice di Legittimità, intervenendo in tema di apparecchiature di controllo a distanza ex art. 4 Statuto dei Lavoratori, ha statuito che la “insopprimibile esigenza del datore di lavoro di evitare condotte illecite da parte dei dipendenti, non può assumere portata tale da giustificare un sostanziale annullamento di ogni forma di garanzia della dignità e riservatezza del lavoratore, con la conseguenza che tale legittima necessità non consente di espungere dalla fattispecie astratta i casi dei cosiddetti controlli difensivi, quando tali comportamenti riguardino l'esatto adempimento delle obbligazioni discendenti dal rapporto di lavoro e non la tutela di beni estranei al rapporto stesso”.

La Cassazione Civile Sezione Lavoro, con la sentenza n. 4375/2010, ha ritenuto che rientrano nell'applicazione del divieto ex art. 4, L. n. 300/1970 i programmi informatici che consentono il monitoraggio dei messaggi di posta elettronica aziendale e degli accessi a internet, ove per le loro caratteristiche consentano al datore di lavoro di controllare a distanza ed in via continuativa durante la prestazione, l'attività lavorativa e il suo corretto adempimento, sotto il profilo del rispetto delle direttive aziendali.

Il nuovo art. 4 dello Statuto dei Lavoratori (modificato dall'art. 23, D.Lgs. n. 151/2015) codifica il giudizio di legittimità, da tempo avallato dalla giurisprudenza, dei controlli difensivi diretti all'accertamento di comportamenti illeciti diversi dal mero inadempimento della prestazione lavorativa.

Sanzioni

Per l'inosservanza delle disposizioni in materia di apparecchi di controllo (art. 4 e 38, L. n. 300/1970; artt. 114 e 171, D.Lgs. n. 196/2003), a meno che il fato non costituisca un reato più grave, è prevista l'ammenda da € 154 a € 1.549, oppure l'arresto da 15 giorni ad un anno.

Nei casi più gravi le pene sono applicate congiuntamente ed inoltre, qualora la pena dell'ammenda sia inefficace, il giudice può quintuplicarla. Per il mancato rispetto delle disposizioni in materia di videosorveglianza è prevista la sanzione amministrativa da € 30.000,00 a € 180.000,00 (art. 162, comma 2 ter, D.Lgs. n. 196/2003).

Riferimenti

Normativi

  • Garanze della Privacy, Provvedimento 16 marzo 2017, n. 138
  • Ispettorato Nazionale del Lavoro, Nota 11 ottobre 2017, n. 8931
  • Ispettorato Nazionale del Lavoro, Comunicato del 10 marzo 2017
  • Ispettorato Nazionale del Lavoro, Nota 28 novembre 2017, n. 299
  • Ministero dell'Economia, Decreto 6 dicembre 2016
  • D.Lgs. 24 settembre 2016, n. 185
  • Legge n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016)
  • Art. 23, D.Lgs. n. 151/2015
  • D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196
  • Legge 31 dicembre 1996, n. 675
  • Legge 20 maggio 1970, n. 300, art. 4

Giurisprudenza

Per i recenti orientamenti sul tema, v. Cass., sez. lav., 23 marzo 2023, n. 8375, con commento di G. Allieri, L'impianto di videosorveglianza a tutela della sicurezza degli studenti e il controllo preterintenzionale degli insegnanti T.A.R. Roma Lazio sez. III, 23 novembre 2022, n. 15644Cass., sez. lav., 26 giugno 2023, n.18168

  • Cass. sez. lav., 14 luglio 2017, n. 17531
  • Cass. sez. lav., 8 maggio 2017, n. 22148
  • Cass. civ. 5 luglio 2016, n. 13633
  • Cass. civ. 2 settembre 2015, n. 17440
  • Cass. civ., sez. lav., 27 maggio 2015, n. 10955
  • Cass. civ., sez. lav. 6 marzo 1986, n. 1490

Prassi

Per i recenti orientamenti sul tema, v.  Nota INL, 14 aprile 2023, n. 2572; Garante per la Privacy, Provvedimento 16 novembre 2023, n. 578

  • Nota INL 25 febbraio 2019, n. 1881
  • Circolare INL del 18 giugno 2018
  • Circolare INL del 19 febbraio 2018
  • Agenzia delle Entrate, Risoluzione 30 marzo 2017, n. 42/E
  • Agenzia delle Entrate, Provvedimento 30 marzo 2017, prot. n. 62015
  • Garante per la Privacy, Parere n. 113990/2017
  • Garante per la Privacy, Provvedimento 8 aprile 2010
  • Ministero del Lavoro, Interpello 5 dicembre 2005, prot. 2975