24 Marzo 2017

Scheda in fase di aggiornamento

L'art. 1, Decreto Legge 17 marzo 2017, n. 25, già in vigore dalla data di pubblicazione in G.U. 17 marzo 2017, dispone l'abrogazione degli articoli 48, 49 e 50, D.Lgs. n. 81/2015, tra cui la disciplina del lavoro accessorio. Secondo quanto stabilito al comma 2, art. 1, Decreto Legge n. 25/2017, possono essere utilizzati fino al 31 dicembre 2017 i buoni per prestazioni di lavoro accessorio richiesti alla data di entrata in vigore dello stesso decreto. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali chiarisce che l'utilizzo dei buoni per prestazioni di lavoro accessorio, dovrà essere effettuato nel rispetto delle disposizioni in materia di lavoro accessorio previste nelle norme oggetto di abrogazione da parte del Decreto, per esempio la comunicazione preventiva obbligatoria i limiti di retribuzione e procedura di attivazione ecc. Dal 1 gennaio 2018 non sarà possibile utilizzare voucher richiesti fino alla data di entrata in vigore Decreto Legge 17 marzo 2017, n. 25, in quanto il periodo transitorio di utilizzo termina il 31.12.2017.

Abrogazione

L'art. 1, Decreto Legge 17 marzo 2017, n. 25, già in vigore dalla data di pubblicazione in G.U. 17 marzo 2017, dispone l'abrogazione degli articoli 48, 49 e 50, D.Lgs. n. 81/2015, tra cui la disciplina del lavoro accessorio.

Il Ministero del Lavoro, con un comunicato del 21 marzo 2017, precisa che il Decreto Legge 17 marzo 2017, n. 25, "Disposizioni urgenti per l'abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti", dispone, al primo comma dell'articolo 1, l'abrogazione degli articoli 48, 49 e 50, Decreto Legislativo n. 81/2015 relativi alla disciplina del lavoro accessorio.

Secondo quanto stabilito al comma 2, art. 1, Decreto Legge n. 25/2017, possono essere utilizzati fino al 31 dicembre 2017 i buoni per prestazioni di lavoro accessorio richiesti alla data di entrata in vigore dello stesso decreto.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali chiarisce che l'utilizzo dei buoni per prestazioni di lavoro accessorio, dovrà essere effettuato nel rispetto delle disposizioni in materia di lavoro accessorio previste nelle norme oggetto di abrogazione da parte del Decreto, per esempio la comunicazione preventiva obbligatoria i limiti di retribuzione e procedura di attivazione ecc.

Dal 1 gennaio 2018 non sarà possibile utilizzare voucher richiesti fino alla data di entrata in vigore Decreto Legge 17 marzo 2017, n. 25, in quanto il periodo transitorio di utilizzo termina il 31.12.2017.

Inquadramento

Ante D.L. 17 marzo 2017, n. 25

La regolamentazione delle prestazioni di lavoro di tipo accessorio, è stata modificata con la Riforma del mercato del lavoro L. n. 92/2012 che ha confermato all'INPS, il ruolo di concessionario del servizio ed esteso, l'ambito di utilizzo di questa modalità di lavoro.

Le prestazioni di lavoro accessorio, possono essere rese, nella generalità dei settori produttivi, ma entro il limite di compensi stabiliti dalla legge.

La disciplina negli anni ha avuto numerose modifiche, per ultimo il D.Lgs. n. 81 del 15 giugno 2015, che conferma il divieto di impiego nell'ambito di contratti di appalto o in somministrazione, innalza il limite annuale dei compensi, disciplina l'acquisto dei buoni da parte dei committenti imprenditori e professionisti esclusivamente con modalità telematiche.

Il pagamento delle prestazioni di lavoro accessorio, avviene, attraverso il meccanismo dei buoni, il cui valore nominare può essere da 10€, 20€ 50€.

Definizione

I buoni lavoro o voucher rappresentano un sistema di pagamento di prestazioni lavorative di tipo accessorio e occasionali richieste da un soggetto denominato committente/utilizzatore, il quale, impegna un prestatore di lavoro, a svolgere determinate attività lavorative. Le prestazioni di lavoro accessorio, non costituiscono un rapporto di lavoro, in quanto effettuate in modo saltuario. La riforma Fornero L. n. 92/2012, ha modificato il campo di applicazione del lavoro accessorio, consentendo di ricorrere a tale istituto per tutti i tipi di attività.

La Legge 99/2013, invece, ha modificato la natura del contratto di lavoro accessorio, considerandolo, l'insieme di prestazioni lavorative, che non danno luogo con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori netti nel corso di un anno solare a €. 5.060, elevati dal D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 a €. 7.000.

Il valore netto di un voucher da 10 euro nominali, in favore del lavoratore, è di 7,50 euro e corrisponde al compenso minimo di un'ora di prestazione, salvo che per il settore agricolo, nel quale, si considera il contratto di riferimento.

In evidenza

Lo svolgimento delle prestazioni di lavoro accessorio non dà titolo a prestazioni di malattia, indennità disoccupazione e assegno per il nucleo familiare.

Committenti

Le prestazioni di lavoro accessorio possono essere richieste da qualsiasi committente pubblico e privato tra cui:

Datori di lavoro privati

Datori di lavoro pubblici

Enti senza fini di lucro

Enti Pubblici economici

Famiglie

Enti Pubblici non economici

Aziende

Scuole, Università, Consorzi

Liberi professionisti

Imprese familiari

Imprenditori Agricoli

Singole persone

In evidenza

È

possibile ricorrere al lavoro accessorio sino a € 7.000 in agricoltura, solo se, l'attività è svolta da pensionati o giovani studenti. I soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del D.P.R. n. 633 del 1972 (ossia produttori agricoli con volume d'affari annuo non superiore a 7.000 euro) possono ricorrere ai buoni lavoro per svolgere qualsiasi attività agricola, anche se non stagionale, impiegando qualsiasi tipologia di prestatore, purché non sia stato iscritto, nell'anno precedente, negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.

Prestatori di lavoro accessorio

I prestatori che possono effettuare attività di lavoro accessorio sono:

Prestatori

Descrizione

pensionati

titolari di trattamento pensionistico in regime obbligatorio;

studenti nei periodi di vacanza

sono considerati studenti i giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso l'Università o istituto scolastico di ogni ordine e grado. I giovani debbono, comunque, aver compiuto i 16 anni di età e, se minorenni, debbono possedere autorizzazione alla prestazione di lavoro da parte del genitore o di chi esercita la responsabilità genitoriale (ex potestà genitoriale). Inoltre, in caso di esposizione dei minori ad attività a rischio (in particolare, nei settori dell'industria e dell'artigianato manifatturiero) va presentato il certificato medico di idoneità al lavoro.

Per periodi di vacanza si intendono (Circolare n. 4 del 3 febbraio 2005 del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali):

a) per “vacanze natalizie” il periodo che va dal 1° dicembre al 10 gennaio;

b) per “vacanze pasquali” il periodo che va dalla domenica delle Palme al martedì successivo il lunedì dell'Angelo;

c) per “vacanze estive” i giorni compresi dal 1° giugno al 30 settembre;

Gli studenti possono effettuare prestazioni di lavoro accessorio anche il sabato e la domenica in tutti i periodi dell'anno, oltre che nei periodi di vacanza e compatibilmente con gli impegni scolastici. Gli studenti iscritti ad un ciclo regolare di studi universitari possono svolgere lavoro accessorio in qualunque periodo dell'anno.

percettori di prestazioni integrative del salario o sostegno al reddito

cassintegrati, titolari di indennità di disoccupazione AspI, Naspi, disoccupazione speciale per l'edilizia ed i lavoratori in mobilità nel limite complessivo di € 3.000;

lavoratori part-time

i titolari di contratti di lavoro a tempo parziale possono svolgere prestazioni lavorative di natura accessoria nell'ambito di qualsiasi settore produttivo, con esclusione della possibilità di utilizzare i buoni lavoro presso il datore di lavoro titolare del contratto a tempo parziale.

altre categorie di prestatori

Inoccupati, disoccupati, lavoratori autonomi, lavoratori dipendenti pubblici e privati.

prestatori extracomunitari

possono svolgere attività di lavoro accessorio se in possesso di un permesso di soggiorno che consenta lo svolgimento di attività lavorativa, compreso quello per studio, o - nei periodi di disoccupazione – se in possesso di un permesso di soggiorno per “attesa occupazione”. Il compenso da lavoro accessorio viene incluso ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno, caratterizzandosi per la sua funzione esclusivamente integrativa.

categorie speciali

Soggetti in stato di disabilità, detenzione, tossicodipendenza possono ricorrere al lavoro accessorio secondo una regolamentazione speciale.

In evidenza

Il ricorso all'istituto del lavoro accessorio non è compatibile con lo status di lavoratore subordinato (a tempo pieno o parziale), se impiegato presso lo stesso datore di lavoro titolare del contratto di lavoro dipendente (Circolare INPS n. 49/2013).

Vantaggi

Utilizzando il lavoro accessorio beneficiano di vantaggi sia il committente che il prestatore.

Committente

Prestatore

Il committente può beneficiare di prestazioni nella completa legalità, con copertura assicurativa INAIL per eventuali incidenti sul lavoro, senza rischiare eventuali vertenze sulla natura della prestazione e senza dover stipulare nessun tipo di contratto.

Il prestatore può integrare le sue entrate attraverso prestazioni accessorie, il cui compenso è esentato da ogni imposizione fiscale e non influisce sullo stato di disoccupato o inoccupato. È cumulabile inoltre con i trattamenti pensionistici ed è compatibile con i versamenti volontari.

Acquisto Buoni lavoro

L'acquisto dei buoni lavoro può avvenire con le seguenti modalità e per tipo di committente:

I committenti imprenditori o professionisti acquistano esclusivamente attraverso modalità telematiche uno o più carnet di buoni orari, numerati progressivamente e datati, per prestazioni di lavoro accessorio il cui valore nominale è fissato con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le diverse attività lavorative e delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali.

In evidenza

FIT Federazione Italiana Tabaccai comunica che in base ad una convenzione in essere con l'INPS, rinnovata dalla FIT a febbraio 2015, l'emissione dei voucher in tabaccheria equivale all'acquisto “con modalità telematica”, così come previsto dalla norma in questione.

I committenti non imprenditori possono acquistare i buoni:

  • presso le sedi INPS territoriali, inviando preventivamente il modulo di richiesta a mezzo fax alle Sedi regionali, con cui i datori, possono prenotare i buoni lavoro cartacei, indicando la sede provinciale INPS prescelta per il ritiro e successivamente, eseguire il pagamento dell'importo relativo sul c/c postale 89778229 intestato a “INPS DG LAVORO ACCESSORIO”, la cui ricevuta dovrà essere consegnata all'INPS per ritirare i voucher.

  • presso i tabaccai che aderiscono alla convenzione INPS – FIT, esibendo la Tessera Sanitaria del committente oppure il tesserino del C.F. rilasciato dall'Agenzia delle Entrate. Per l'acquisto dei voucher tramite i revenditori autorizzati è prevista la commissione di 1 euro . Si può acquistare in una sola operazione fino a 1.000 euro di buoni lavoro e in un'unica giornata fino a 2.000 euro di buoni lavoro;

  • presso le banche popolari abilitate, in questo caso il committente presso lo sportello bancario dovrà presentare il C.F. (mediante Tessera Sanitaria o tesserino del C.F. rilasciato dall'Agenzia delle Entrate) per acquistare i buoni lavoro, per cui è prevista la commissione di 1 euro da pagare allo sportello in fase di emissione. I voucher sono disponibili con il valore di 10 euro o in «formato multiplo» fino al valore di 500 euro. Si può comprare fino a 5.000 euro di buoni lavoro in una sola operazione;

  • presso gli uffici postali di tutto il territorio nazionale il committente può acquistare i buoni lavoro del valore nominale di 10 euro o buoni multipli del valore nominale di 20 euro e 50 euro, disponibili in carnet di 25 buoni. Per acquistare i buoni lavoro (tramite contanti o Postamat) il committente dovrà esibire la tessera sanitaria per la lettura del C.F. o comunicare la partita IVA della società. Il limite giornaliero di acquisto è pari a 5.000 euro lordi. Anche in questo caso è prevista una commissione: 2,50 euro + IVA per la singola operazione di emissione dei buoni lavoro fino ad un massimo di 25 voucher.

Dal 2 maggio 2016 le modalità di acquisto dei voucher telematici avviene tramite:

1) F24 Versamenti con elementi identificativi compilando il modello come nello schema sotto indicato

Sezione

Contribuente

Nei campi codice fiscale e dati anagrafici, inserire il codice fiscale e i dati anagrafici o la ragione sociale del soggetto che effettua il versamento.

Sezione

Erario ed altro

Inserire:

- nel campo tipo, la lettera I

- nel campo elementi identificativi, nessun valore

- nel campo codice, la causale contributo LACC

- nel campo anno di riferimento, l'anno in cui si effettua il pagamento nel formato AAAA;

2) F24 EP per gli Enti e le Amministrazioni Pubbliche autorizzate secondo le consuete modalità

3) Versamento sul conto corrente postale 89778229 intestato ad INPS DG LAVORO ACCESSORIO, il cui importo deve necessariamente essere un multiplo di 10 tramite pagamento on line collegandosi al sito www.inps.it, nella sezione Servizi OnLine/Portale dei pagamenti.

Riscossione dei buoni

La riscossione dei buoni cartacei, distribuiti presso le Sedi INPS da parte dei prestatori può avvenire presso tutti gli uffici postali sul territorio nazionale, entro 24 mesi dal giorno dell'emissione.

Per permettere la riscuotibilità del voucher presso gli uffici postali e il corretto accredito dei contributi previdenziali e assistenziali, è consigliabile compilare in ogni sua parte, i campi presenti nel buono lavoro inserendo i seguenti dati obbligatori:

  • codice fiscale del committente;
  • codice fiscale del prestatore;
  • data di inizio e di fine prestazione.

La riscossione dei voucher "telematici" può avvenire tramite l'INPSCard o tramite bonifico domiciliato, riscuotibile presso gli uffici postali.

I voucher acquistati presso i rivenditori di generi di monopolio autorizzati – individuabili tramite un'apposita vetrofania – possono essere riscossi nella relativa rete tabaccai dal secondo giorno successivo alla fine della prestazione di lavoro accessorio ed entro 1 anno dal giorno dell'emissione.

I voucher acquistati presso gli sportelli bancari abilitati sono pagabili dopo 24 ore dal termine della prestazione di lavoro accessorio ed entro 1 anno dal giorno dell'emissione - esclusivamente dal medesimo circuito bancario.

I voucher acquistati presso gli Uffici Postali sono pagabili dal secondo giorno successivo alla fine della prestazione di lavoro ed entro 2 anni dal giorno dell'emissione, presso tutti gli Uffici Postali del territorio nazionale.

Comunicazione preventiva

Per gli imprenditori non agricoli e per i professionisti la comunicazione della prestazione di lavoro accessorio, deve essere effettuata almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione mediante sms o posta elettronica, e deve riguardare ogni singolo lavoratore che sarà impegnato in prestazioni di lavoro accessorio, nella comunicazione il committente deve indicare:

dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore

luogo della prestazione

giorno di inizio della prestazione

l'ora di inizio e di fine della prestazione

Per gli imprenditori agricoli la comunicazione deve essere effettuata entro lo stesso termine di 60 minuti prima della prestazione ma con contenuti diversi. Infatti deve indicare:

dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore

il luogo della prestazione

la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a 3 giorni

Il decreto correttivo, D.Lgs. n. 185/2016, rinvia per le modalità applicative della disposizione e delle ulteriori modalità di comunicazione in funzione dello sviluppo delle tecnologie, ad apposito decreto del Ministero del Lavoro.

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro in attesa del decreto, ha emanato la circolare n. 1 del 17/10/2016 fornendo le prime linee guida, che sono state condivise con il Ministero del Lavoro, sulle modalità da seguire per applicare i nuovi obblighi di legge.

In aggiunta alla dichiarazione di inizio attività già prevista nei confronti dell'INPS, il committente deve entro 60 minuti prima dell'inizio della prestazione di lavoro, inviare una e-mail alla competente Direzione Territoriale del Lavoro, tramite l'indirizzo corrispondente alla sede territoriale, indicato nella circolare n. 1/2016 dell' Ispettorato Nazionale del Lavoro.

Le comunicazioni a mezzo e-mail devono:

  • essere prive di qualsiasi allegato,
  • riportare i dati del committente e quelli relativi alla prestazione di lavoro accessorio, indicando almeno il codice fiscale e la ragione sociale del committente che andranno riportati anche nell'oggetto della e-mail.

Eventuali modifiche o integrazioni già trasmesse dovranno essere comunicate. In tal caso, tali comunicazioni dovranno essere inviate non oltre i 60 minuti prima delle attività cui si riferiscono.

Compenso massimo

Il compenso massimo che il lavoratore accessorio può percepire, nel corso dell'anno solare, indipendentemente dal numero dei committenti viene aumentato, dal D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, ad 7.000,00 euro (9.333 euro lordi) (annualmente rivalutati), 2.020 euro netti annui (2.693 euro lordi), con riferimento al singolo committente, se le prestazioni sono svolte a favore di imprenditori commerciali o di professionisti.

Nessuna variazione è intervenuta per i compensi percepiti dai percettori di ammortizzatori sociali di sostegno al reddito (disoccupazione, mobilità ecc.) che rimangono confermati ad 3.000 euro annui.

Con il messaggio n. 1668 del 15 aprile 2016 l'INPS ha introdotto nuove funzionalità che consentono di monitorare in maniera efficiente i limiti economici contro ogni possibile elusione della norma.

Le nuove funzionalità riguardano:

L'accesso internet e da CC del legale rappresentante.

Infatti committenti, Persone Giuridiche, potranno accedere direttamente alle procedure tramite il Legale Rappresentante che dotato di PIN, entrerà come committente e dovrà indicare se vuole operare in qualità di cittadino o di azienda. In quest'ultimo caso deve obbligatoriamente inserire la partita IVA dell'azienda per la quale vuole operare e facoltativamente la matricola azienda.

L'inserimento delega diretta legale rappresentante.

Il legale rappresentante che accede a nome dell'azienda è l'unico soggetto che può inserire deleghe dirette senza necessità di compilare il modulo SC53 presso la sede.

L'inserimento dell'autocertificazione per le persone giuridiche, attestanti lo svolgimento di attività imprenditoriale, di libero professionista, di attività non imprenditoriale.

Effettuato l'accesso, la Persona Giuridica si troverà davanti una schermata nella quale potrà autocertificare di essere:

  1. Imprenditore
  2. Libero Professionista
  3. Non imprenditore o libero professionista, selezionando da apposita lista la tipologia specifica

La distinzione tra imprenditore e professionista serve solo ai fini statistici, in quanto vengono analizzate allo stesso modo ai fini del controllo dei 2.020 euro. Se un committente non compila l'autocertificazione non è “bloccante” ma lo assoggetta automaticamente al controllo dei 2.020 euro. Comunque, ad ogni successivo accesso, il committente potrà autocertificare il proprio status soggettivo.

Il legale rappresentante che acceda con PIN potrà inserire ogni tipo di autocertificazione o rimandarla ad un momento successivo. Nel caso di accesso senza PIN di una persona giuridica, è consentito al committente di dichiarare di essere imprenditore o professionista. Se il committente dichiara di non essere imprenditore o professionista, viene avvisato di rivolgersi alla sede oppure di accedere con PIN.

Il personale della sede INPS potrà inserire ogni tipo di autocertificazione, una volta accertatosi che il cittadino che è allo sportello sia effettivamente il legale rappresentante.

Resta ferma la possibilità per il delegato, per il quale sia stata acquisita la delega con le consuete modalità, di operare in nome e per conto del committente.

Nel momento in cui il committente Persona Giuridica inserisce una dichiarazione (Dichiarazione Rapporti telematica, Prestazione PEA, Attivazione voucher INPS o Postali), l'applicazione verifica che l'importo erogato dal committente al prestatore nell'anno sommato all'importo presunto non superi i 2.020 euro, in caso di superamento impedisce l'inserimento della dichiarazione di inizio attività.

Allo stesso modo se inserisce una consuntivazione (Consuntivazione Rapporti telematica), la procedura verifica che l'importo corrisposto dal committente al prestatore nell'anno sommato all'importo della consuntivazione non superi i 2.020 euro e in caso di superamento impedisce la consuntivazione.

In evidenza

Il limite è meramente di tipo economico, in quanto in caso di verifica, gli organi di vigilanza, come più volte precisato nelle circolari ministeriali (tra cui la circolare del Ministero del Lavoro n. 4 del 18 gennaio 2013), devono limitarsi a verificare, se sono rispettati detti limiti economici, senza poter entrare nel merito delle modalità di svolgimento della prestazione che si presume essere accessoria, anche se in azienda sono presenti lavoratori che svolgono le stesse funzioni con un contratto di lavoro subordinato.

Il committente ha l'obbligo di verificare il non superamento del limite economico da parte del prestatore, per questo motivo dovrà richiedere al prestatore, prima dell'utilizzo, una dichiarazione in ordine al non superamento degli importi massimi previsti, riferita sia ai voucher riscossi nell'anno solare che a quelli ricevuti dallo stesso o da altri committenti e non ancora riscossi.

Profili sanzionatori

La violazione dell'obbligo di comunicazione, 60 minuti prima dell'inizio della prestazione di lavoro, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 400 ad euro 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione art. 49, comma 3, D.Lgs. n. 81/2015, considerando che comunque, in tale ipotesi, non è ammessa la procedura di diffida.

L'assenza di tale comunicazione, oltre a quella della dichiarazione di inizio attività all'INPS, comporterà l'applicazione della maxisanzione per lavoro nero, di cui all'art. 4, comma 1, lett. a) della Legge n. 183/2010 come specificato nella Circolare INPS n. 157 del 7/12/2010 .

L'Ispettorato segnala che il personale ispettivo considererà, in relazione alla attività di vigilanza sul rispetto dei nuovi obblighi, l'assenza di indicazioni operative nel periodo intercorso tra l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 185/2016 e la circolare n. 1/2016.

In evidenza

In caso di conversione del rapporto di lavoro, da parte degli organi di vigilanza, per superamento del limite economico, non può essere applicata nessuna maxisanzione di cui all'art. 4, comma 1, lett. a) della Legge n. 183/2010, in quanto, il committente ha comunicato preventivamente i dati del lavoratore, con le procedure previste per il lavoro accessorio.

Esenzione fiscale

I buoni percepiti dal prestatore di lavoro accessorio sono esenti da ogni imposizione fiscale ai fini Irpef e non incidono sullo stato di disoccupato. Questo significa che i compensi percepiti attraverso i Voucher del lavoro accessorio non devono essere indicati nella Dichiarazione dei redditi.

Trattamento previdenziale assicurativo

Il valore nominale del buono è comprensivo della contribuzione pari al:

  • 13 % a favore della gestione separata INPS , che viene accreditata esclusivamente sulla posizione individuale contributiva del prestatore;
  • 7% in favore dell'INAIL per l'assicurazione anti-infortuni;
  • 5 % di un compenso al concessionario INPS, per la gestione del servizio.

Il valore netto del voucher da 10 euro nominali, cioè il corrispettivo netto della prestazione, in favore del prestatore, è quindi pari a 7,50 euro e corrisponde al compenso minimo di un'ora di prestazione, salvo che per il settore agricolo, dove, in ragione della sua specificità, si considera il contratto di riferimento.

Il valore netto del buono "multiplo" da 50 euro, cioè il corrispettivo netto della prestazione, in favore del lavoratore, è quindi pari a 37,50 euro; quello del buono da 20 euro è pari a 15 euro.

Le prestazioni dell'assicurazione Inail sono:

- indennità giornaliera per l'inabilità temporanea;

- rendita per l'inabilità permanente;

- assegno per l'assistenza personale continuativa;

- rendita ai superstiti e un assegno una volta tanto in caso di morte;

- cure mediche e chirurgiche, compresi gli accertamenti clinici;

- fornitura degli apparecchi di protesi;

- prestazioni per il ristoro del danno biologico.

L'assicurazione dell'Inail esonera il beneficiario delle prestazioni occasionali di tipo accessorio dalla responsabilità civile per gli infortuni sul lavoro subiti dal prestatore di lavoro accessorio e non costituisce motivo di esonero per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni in ambito domestico.
In caso di infortunio o di malattia professionale, il beneficiario ed il prestatore sono tenuti rispettivamente agli adempimenti previsti nei termini e con le modalità vigenti.

Divieti e sicurezza sul lavoro

È vietato il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi, fatte salve le specifiche ipotesi individuate con decreto del Ministero del Lavoro.

Non è possibile ricorrere al lavoro accessorio tramite intermediari o contratti di somministrazione, ad eccezione del servizio di steward delle società calcistiche, come disciplinato dal Decreto del Ministro dell'Interno dell'8 agosto 2007, modificato dal Decreto del Ministro dell'Interno del 24 febbraio 2010. Il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio da parte di un committente pubblico è consentito nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e, ove previsto, dal patto di stabilità interno.

Sicurezza sul lavoro - Come previsto dall'art. 3 comma 8 del D.Lgs. 81/2008 nei confronti dei lavoratori occasionali, andranno ottemperati tutti gli obblighi previsti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, con le stesse modalità previste

per la generalità dei lavoratori con rapporto di lavoro subordinato.

Riferimenti

Normativa

  • D.L. 17 marzo 2017, n. 25
  • D.Lgs. 24 settembre 2016, n. 185
  • D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81
  • Legge 28 giugno 2012, n. 92
  • Legge 4 novembre 2010, n. 183
  • D.L. 25 giugno 2008, n. 112
  • Legge 20 febbraio 2006, n. 96
  • D.M. 30 settembre 2005
  • Legge 14 maggio 2005, n. 80
  • Art. 70, D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276
  • Art. 71, D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276
  • Art. 72, D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276
  • Art. 73, D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276
  • Art. 4 Legge 14 febbraio 2003, n. 30

Prassi

  • Ispettorato Nazionale del Lavoro, Circolare 17 ottobre 2016, n. 1
  • INPS, Circolare 28 aprile 2016, n. 68
  • INPS, Messaggio 15 aprile 2016, n. 1668
  • INPS, Circolare 16 aprile 2015, n. 77
  • Ministero del Lavoro, Nota 25 giugno 2015, n. 3337
  • INPS, Circolare 18 dicembre 2014 n. 171
  • INPS, Circolare 16 dicembre 2014, n. 169
  • INPS, Messaggio 29 maggio 2014, n. 5000
  • INPS, Circolare 26 febbraio 2014, n. 28
  • INPS, Circolare 19 dicembre 2013, n. 177
  • INPS, Circolare 18 dicembre 2013, n. 176
  • INPS, Circolare 28 marzo 2013, n. 48
  • INPS, Circolare 29 marzo 2013, n. 49
  • Ministero del Lavoro e della Politiche sociali, Circolare 18 gennaio 2013, n. 4
  • Ministero del Lavoro e della Politiche sociali, Circolare 18 luglio 2012, n. 18
  • INPS, Circolare 5 marzo 2011, n. 50
  • INPS, Messaggio 11 febbraio 2011, n. 3598
  • INPS, Circolare 7 dicembre 2010, n. 157
  • INPS, Circolare 4 ottobre 2010, n. 130
  • INPS, Circolare 3 febbraio 2010, n. 17
  • INPS, Messaggio 13 aprile 2010, n. 9999
  • INPS, Circolare 9 luglio 2010, n. 91
  • INPS, Circolare 6 agosto 2009, n. 98
  • INPS, Circolare 9 luglio 2009, n. 88
  • INPS, Circolare 26 maggio 2009, n. 76
  • INPS, Circolare 24 marzo 2009, n. 44
  • INPS, Circolare 1° dicembre 2008, n. 104
  • INPS, Circolare 27 ottobre 2008, n. 94
  • INPS, Messaggio 17 settembre 2008, n. 20439
  • INPS, Messaggio 6 agosto 2008, n. 17846
  • INPS, Circolare 31 luglio 2008, n. 81