Lavoratori agricoli

Luca Furfaro
24 Gennaio 2017

Scheda in fase di aggiornamento

Il legislatore (L. 57/2001; D.Lgs. 228/2001) ha voluto riformulare la figura dell'imprenditore agricolo (art. 2135 c.c.): il possesso del fondo non è più un elemento indispensabile e obbligatorio. Gli aspetti previdenziali e giuslavoristici del settore agricolo con il passare del tempo si stanno uniformando sempre di più agli altri settori. Infatti, quello agricolo è un settore particolare, che si differenzia da tutti gli altri settori produttivi, per l'esposizione ad eventi meteorologici e per la stagionalità.

Inquadramento

Il lavoro svolto nel settore dell'agricoltura è un lavoro molto particolare che si differenzia dal lavoro svolto negli altri settori poiché dipende dagli eventi metereologici e dalle stagioni.

Nonostante l'eterogeneità di questo settore, negli ultimi 20 anni sono state introdotte novità per cercare di avvicinare la disciplina del lavoro a quella prevista negli altri settori.

La L. 57/2001 ha modernizzato il settore agricolo, approfondendo anche i settori di pesca, acquacoltura e forestale.

È stata inoltre prevista una modernizzazione, ad esempio l'introduzione del Libro Unico in sostituzione del registro d'impresa e per gli operai agricoli, oppure l'introduzione del salario minimale di legge in sostituzione del salario medio convenzionale.

Attualmente, il settore dell'agricoltura si differenzia in:

  • attività agricole, ad esempio lavorazione del terreno, raccolta dei prodotti;
  • attività esterne e strettamente collegate, ad esempio agriturismo e contoterzismo attivo.
Le attività

Il lavoro agricolo consente lo svolgimento delle seguenti attività:

  • coltivazione del fondo;
  • selvicoltura;
  • allevamento di animali;
  • attività connesse.

Sono considerate attività connesse tutte quelle attività che hanno come fine la cura e lo sviluppo del ciclo biologico o una fase necessaria di esso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.

Inoltre, si considerano connesse le attività di commercializzazione e valorizzazione di beni ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo, del bosco o dall'allevamento di animali. Oltre a ciò rientrano anche la fornitura di beni e servizi mediante l'uso di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata.

Le attività, per poter essere considerate lavoro agricolo, devono possedere due requisiti:

  • soggettivo, ossia devono essere compiute dallo stesso imprenditore;
  • oggettivo, ossia devono riguardare prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione di un fondo, di un bosco o dall'allevamento.

Il requisito oggettivo è molto importante nella determinazione di impresa o imprenditore agricolo, soprattutto sotto il profilo previdenziale e assicurativo.

Difatti, è considerato tale colui che svolge almeno il 50% delle proprie attività concentrandosi nelle lavorazioni interne all'azienda, impiegando attrezzature e risorse aziendali, a discapito dell'attività di vendita dei prodotti; inoltre, sono considerati imprenditori agricoli o imprese agricole coloro che compongono almeno il 50% dell'offerta sul mercato con beni di diretta produzione aziendale.

Dal 2015 (L. 141/2015) è stata introdotta anche la definizione di agricoltura sociale, intesa come una multifunzionalità delle imprese agricole che si occupano dello sviluppo di interventi, di servizi sociali, educativi, socio-sanitari e di inserimento socio-lavorativo, con il fine di garantire a tutti i cittadini l'adeguato accesso alle prestazioni essenziali, soprattutto nelle zone rurali o svantaggiate.

I lavoratori agricoli

I lavoratori agricoli possono assumere tre nature diverse:

  • lavoratori autonomi;
  • lavoratori associati;
  • lavoratori subordinati;
  • lavoratori assimilati.

I lavoratori autonomi sono composti dagli imprenditori agricoli professionali (i cosiddetti IAP) e dai coltivatori diretti (CD).

La definizione di imprenditore agricolo è contenuta nell'art. 2135 c.c., il quale collega la figura allo svolgimento di determinate attività.

Gli imprenditori agricoli professionali sono coloro che padroneggiano le conoscenze e le competenze professionali delle attività agricole e che ne riservino almeno il 50% del tempo complessivo di lavoro; inoltre, è previsto che almeno il 50% del proprio reddito globale da lavoro derivi dalle attività agricole. Nel caso in cui ci si ritrovi in zone svantaggiate previste dal regolamento europeo (Reg. CE 1257/1999), le soglie sono ridotte al 25%. Sono considerati IAP anche coloro che appartengono a società e cooperative agricole.

I coltivatori diretti sono piccoli imprenditori che esercitano l'attività in modo proprio e con l'aiuto dei componenti della propria famiglia.

I mezzadri, i coloni parziari e i soccidari sono considerati lavoratori associati.

La mezzadria è un contratto che prevede l'associazione tra il mezzadro, vale a dire il capo di una famiglia colonica, e il concedente per la coltivazione di un terreno, con il fine di dimezzare tra i due i beni e il ricavo.

I lavoratori subordinati e assimilati comprendono tutti i rapporti di lavoro subordinati, mentre quelli assimilati sono composti dai piccoli coloni, i compartecipanti individuali e familiari.

I lavoratori subordinati sono suddivisi in operai, impiegati, quadri e dirigenti.

Gli operai assumono l'acronimo di OTI nel caso di operai assunti a tempo indeterminato o di OTD nel caso di operai assunti a tempo determinato.

Sono considerati lavoratori agricoli coloro che prestano servizio nelle imprese agricole e nelle:

  • imprese non agricole che si occupano di raccolta di prodotti agricoli, di cernita, di pulitura e cernita di prodotti ortofrutticoli, se connessi ad attività di raccolta;
  • imprese che si occupano della cura e della protezione della fauna selvatica e dell'esercizio controllato della caccia;
  • imprese che si occupano di sistemazione e manutenzione agraria forestale, imboschimento, manutenzione di aree a verde;
  • imprese o amministrazioni pubbliche per lavori di forestazione;
  • consorzi di irrigazione e miglioramento fondiario, bonifica, rimboschimento, sistemazione montana, manutenzione di impianti irrigui, somministrazione delle acque a uso irriguo o per lavori di forestazione.

Nel settore agricolo, l'inquadramento previdenziale è stabilito dalla tipologia e dai requisiti del lavoratore e non dalle caratteristiche del datore di lavoro.

Le tipologie di rapporti di lavoro agricoli

Il lavoro a tempo determinato nel settore agricolo ha, da sempre, avuto una disciplina del tutto peculiare.

Fin dalla L. 553/49, i rapporti di lavoro agricoli a tempo determinato sono esclusi dalla disciplina generale. Essi trovano la propria fonte nella contrattazione collettiva, che ne disciplina anche le trasformazioni e le riassunzioni.

Ad oggi, per il CCNL operai agricoli e florovivaisti le assunzioni a tempo determinato avvengono per:

  • lavori di breve durata, stagionali o a carattere saltuario, o per fase lavorativa o per la sostituzione di operai assenti ma con conservazione del posto;
  • lavori stagionali e/o per più fasi lavorative durante l'anno, con garanzia di occupazione minima superiore a 100 giornate annue, nell'arco di 12 mesi dall'assunzione;
  • durata superiore alle 180 giornate di lavoro effettivo, da svolgersi nell'ambito di un unico rapporto continuativo.

I lavoratori possono essere riassunti per lo svolgimento delle stesse lavorazioni nelle stesse aziende, in base a quanto previsto dai contratti provinciali.

Il lavoro a tempo parziale, nel settore agricolo, è stato introdotto con la L. 196/97. Dal 2003, segue la stessa disciplina degli altri settori produttivi. Nel corso dello stesso anno era stato previsto il job sharing, abrogato però dal D.Lgs. 81/2015.

Il lavoro intermittente, introdotto nel 2003, è stato fortemente condizionato dalla L. 92/2012, la quale ne ha previsto l'utilizzo solo per l'esecuzione di prestazioni intermittente e discontinue, in base alle esigenze individuate dal contratto collettivo, oppure per lassi di tempo predeterminati durante la settimana, il mese o l'anno.

Esso può essere concluso con soggetti minori di 24 anni (le prestazioni devono essere svolte entro il 24esimo anno di età) e con più di 52 anni.

Lo svolgimento del lavoro intermittente prevede l'obbligo di comunicazione preventiva alla Direzione Territoriale del Lavoro per ogni chiamata del lavoratore.

Dal 2003, per aumentare le competenze dei lavoratori e adattarle alle esigenze dell'impresa, era previsto il contratto di inserimento, che poteva essere stipulato sia con cittadini comunitari che extracomunitari. Questo istituto è stato abrogato con la L. 92/2012.

La disciplina dell'apprendistato è stata estesa al settore agricolo con la L. 196/97; nel settore ha trovato maggiormente applicazione la tipologia di apprendistato professionalizzante. Dal 2008, è stata prevista una durata minima di 2 anni e una massima di 6.

Con l'introduzione del nuovo Testo Unico sull'apprendistato (D.Lgs 167/2011) è stata abrogata la disciplina precedente. Inoltre, l'apprendistato professionalizzante è stato analizzato e dettagliato dai CCNL agricoli contoterzismo e operai e impiegati.

La Circ. INPS 1° agosto 2013 n.116 ha previsto benefici contributivi per l'apprendistato nel settore agricolo.

Il D.Lgs. 81/2015 ha introdotto la possibilità di stipulare contratti di apprendistato con i giovani iscritti dal secondo anno di percorsi di istruzione secondaria superiore, con lo scopo di ottenere altre competenze tecnico-professionali, per conseguire il certificato di specializzazione tecnica superiore.

Il lavoro occasionale o ricorrente di breve periodo svolto da parenti e affini entro il 4° grado, se a titolo di aiuto o di obbligazione morale senza compensi (tralasciando le spese di mantenimento e di esecuzione lavori). Nel 2009 è stata prevista un riduzione del limite entro il 3° grado di parentela e l'occasionalità ricorrente e di breve periodo.

Il lavoro accessorio nel settore agricolo è stato sperimentato in maniera considerevole nel corso del 2008, durante la stagione delle vendemmie. Esso è stato adoperato nelle attività stagionali di pensionati, casalinghe e giovani con meno di 25 anni e iscritti ad un ciclo di studi. Inoltre, è stato dai produttori agricoli con affari inferiori a € 7.000. Dal 2015, il lavoro accessorio è stato abrogato.

Successivamente, il DL 50/2017 conv. in L. 96/2017 ha introdotto una nuova disciplina sul contratto di prestazione occasionale nel settore agricolo, prevedendo nei casi di:

  • lavoratori percettori di pensione di vecchiaia;
  • lavoratori percettori di pensione di invalidità;
  • lavoratori giovani con meno di 25 anni, se regolarmente iscritti ad un ciclo di studi;
  • persone disoccupate;
  • persone percettrici di prestazioni salariali integrative;
  • persone percettrici del reddito di inclusione (REI);
  • persone percettrici di altre prestazioni di sostegno del reddito, se non iscritte negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli nell'anno precedente.

Anche nel settore agricolo, per tutte le comunicazioni, deve essere utilizzata la piattaforma web dell'INPS. Nel settore agricolo, oltre alle classiche informazioni (dati identificativi del prestatore, luogo della prestazione, oggetto della prestazione, compenso della prestazione), deve essere indicata la durata della prestazione, la quale non deve superare il limite massimo di 3 giorni.

Per quanto riguarda il compenso, l'INPS è intervenuto con il Mess. INPS 12 luglio 2017 n. 2887:

Area professionale

Compenso minimo

Orario

Giornaliero (max 4h)

1

€ 9.65

€ 38.60

2

€ 8.80

€35.20

3

€6.56

€ 26.24

Le categorie professionali

Le categorie professionali del settore agricolo sono:

  • agricoltori e operai specializzati:

- produttori di cereali, verdure, fieno, tabacco, girasoli, piante medicinali;

- agricoltori e operai agricoli specializzati in coltivazioni legnose agrarie, alberi da frutta e da legno, vite, olivo ed altre produzioni legnose destinate all'alimentazione o alla trasformazione e alla produzione industriale;

-agricoltori e operai agricoli specializzati di giardini e vivai, di coltivazioni in serre e in tutte le stagioni di fiori, piante destinate alle coltivazioni agricole, piante ornamentali e cura di aree verdi, aiuole in parchi e giardini; coltivano in serre e in orti stabili o protetti ortaggi e prodotti agricoli fuori stagione destinati al consumo alimentare;

- agricoltori e operai agricoli specializzati di colture miste (legnose, vivaistiche, terricole, ortive);

  • allevatori e operai specializzati:

- allevatore di bestiame misto;

- allevatori e operai specializzati degli allevamenti avicoli;

- allevatori e operai specializzati degli allevamenti di bovini, equini, ovini, caprini, suini;

- allevatori e operai specializzati degli allevamenti di insetti e molluschi e di altri animali da carne e di animali da pelliccia;

  • allevatori agricoli che si occupano della cura di più tipologie colturali, semina, coltivazione, irrigazione, etc., raccolta di prodotti agricoli e allevamento di vari tipi di animali;
  • operai forestali specializzati, ovvero i tagliaboschi, abbattitori di alberi e disboscatori, sugherai e raccoglitori di resine, rimboschitori;
  • acquacoltori, pescatori della pesca costiera e in acque interne, pescatori d'alto mare, cacciatori.
L'affiancamento

A seguito della modernizzazione del settore, molti giovani si avvicinano giorno dopo giorno all'agricoltura intraprendendo attività come fattorie o la vendita diretta dei prodotti tipici, del vino, della birra, del formaggio, dei salumi.

Per proteggere lo sviluppo dell'imprenditoria agricola giovanile e facilitare il passaggio generazionale, è stato previsto l'affiancamento in agricoltura con la L. 205/2017: si tratta di un contratto previsto per il triennio 2018-2020, stipulabile tra un imprenditore agricolo pensionato o con più di 65 anni e giovani maggiorenni fino a 40 anni. I giovani non devono possedere diritti di proprietà o diritti reali di godimento sui terreni agricoli. La durata massima del contratto è di 36 mesi.

Con il contratto di affiancamento l'imprenditore agricolo è tenuto a trasmettere al giovane tutta l'esperienza e le competenze acquisite nel corso degli anni. Il giovane, invece, è tenuto alla gestione dell'impresa, in accordo con il titolare, e al sostegno delle innovazioni gestionali e tecnologiche necessarie per lo sviluppo dell'impresa. Per questo motivo, è prevista una ripartizione degli utili tra i due soggetti del contratto: al giovane spetta una quota che varia tra il 30% e il 50% degli utili ottenuti.

Sotto il punto di vista previdenziale, la legge equipara il giovane all'imprenditore agricolo professionale. Di conseguenza, egli deve essere iscritto alla gestione dei lavoratori agricoli autonomi.

Il contratto di affiancamento prevede il diritto di prelazione agraria a favore del giovane in caso di vendita, per i sei mesi successivi.

Per poter intraprendere una propria attività agricola è necessario:

  • apertura partita IVA presso l'Agenzia delle Entrate;
  • iscrizione al registro delle imprese (sezione agricoltura);
  • iscrizione INPS.

Inoltre, sono attive delle agevolazioni per l'insediamento dei giovani in agricoltura.

La contribuzione

La L. 81/2006 ha introdotto:

  • sospensione degli aumenti di aliquota;
  • rideterminazione delle agevolazioni contributive;
  • modifica della disciplina giuridica della retribuzione imponibile per il calcolo dei contributi.

Dal 2006 non viene più utilizzata la disciplina del salario medio convenzionale, ma il minimale di legge. Il minimale previsto per l'anno 2018 nel settore agricolo è € 48,88 per gli operai, € 56,26 per gli impiegati e € 106,69 per i dirigenti.

Inoltre, dal 2011, le imprese agricole hanno raggiunto la stessa aliquota contributiva prevista negli altri settori. Attualmente, l'aliquota prevista per i lavoratori è dell'8,84% (Circ. INPS 9 marzo 2018 n. 44).

La contribuzione di coltivatori diretti, coloni e mezzadri prevede, dal 1968, il pagamento e il ricevimento delle prestazioni in base alle quattro fasce di reddito convenzionale. Le fasce prevedono un imponibile calcolato moltiplicando il valore giornaliero del reddito medio convenzionale con 156, 208, 2060 e 312 giornate.

Con la riforma Monti, le aliquote vengono aumentate, fino a raggiungere il 24% nel corso nel 2018.

Per tutte le nuove iscrizioni nella previdenza agricola avvenute nel corso del 2017 è stato previsto un esonero contributivo. L'esonero è previsto per gli under 40, per un importo del 100% e per un periodo di 36 mesi.

Per i successivi 12 mesi, è previsto un esonero del limite del 66% e, dopo, per ulteriori 12 mesi, è previsto un esonero del limite del 50%. Non sono agevolati i contributi di maternità e i contributi INAIL.

L'esonero è valido anche per le nuove iscrizioni avvenute nell'anno 2016 per le aziende collocate in zone agricole svantaggiate e nei territori montani. Inoltre, è stato riproposto per tutte le nuove iscrizioni avvenute nel corso del 2018.

Adempimenti del datore di lavoro

Nei confronti dell'INPS, i datori di lavoro agricoli, sono obbligati a presentare una denuncia aziendale per l'iscrizione all'anagrafe delle aziende agricole e l'apertura della posizione previdenziale.

Per i dirigenti e gli impiegati, è prevista l'apertura di una posizione separata presso l'INPS.

Dal 2007, con il fine di agevolare l'apertura delle attività imprenditoriali, è stata prevista la comunicazione unica, che sostituisce tutti gli obblighi necessari ai fini fiscali, assistenziali e previdenziali. La comunicazione unica è fatta presso il registro delle imprese.

I datori di lavoro inizialmente erano obbligati a preservare il libro paga e matricola attraverso il registro d'impresa, oppure sostituirlo con altri sistemi equivalenti.

Da gennaio 2009, anche nel settore agricolo, è valido l'utilizzo del Libro Unico. Fanno eccezione i datori di lavoro agricoli che impiegano i propri dipendenti per un massimo di 270 giornate annue e che, in precedenza, utilizzavano il registro d'impresa semplificato.

Con la L. 199/2016 è stato previsto, anche per il settore agricolo, il passaggio all'Uniemens a partire da gennaio 2019. Il sistema Uniemens va a sostituire la dichiarazione DMAG.

Le comunicazioni obbligatorie di assunzione, cessazione e trasformazione nel settore agricolo, dal 2006 venivano effettuate telematicamente nei confronti dell'INPS. Dal 1° marzo 2008 vengono effettuate ai servizi per l'impiego.

I soggetti tenuti ad effettuare le comunicazioni sono:

  • i proprietari delle imprese;
  • il capogruppo nel caso di gruppi di imprese;
  • soggetto individuato in un accordo scritto per le imprese con vincoli di parentela o di affinità.

Dal 2013 è prevista la possibilità di effettuare assunzioni congiunte per i lavoratori dipendenti che svolgeranno prestazioni lavorative presso le relative imprese agricole (o gruppo di imprese o imprese legate da un vincolo di parentela o affinità entro il terzo grado). Il modello da utilizzare, dal 7 gennaio 2015, è il modello “Unilav – assunzioni congiunte”, disponibile sul portale di “Cliclavoro”, così come tutti gli altri modelli Unilav (variazione, cessazione, rettifiche e annullamenti).

Colui che effettua la comunicazione obbligatoria di assunzione congiunta è tenuto ad indicare gli datori di lavoro che hanno deciso di assumere congiuntamente il lavoratore, devono essere indicati nella sezione appositamente dedicata “altri datori di lavoro”. Inoltre, per ogni datore di lavoro deve essere indicato il codice CIDA (rilasciato dall'INPS) e il posto in cui viene conservato il contratto.

Dal 2012 è stata prevista anche per il settore agricolo la telematizzazione delle istanze INPS inerenti regolarizzazioni, compensazioni, riduzioni di sanzioni civili; in un secondo momento è stato introdotto il “Cassetto previdenziale aziende agricole” che concede la possibilità di inviare istanze telematiche, visualizzare i dati sintetici e tutte le denunce presentate nel corso dell'ultimo quinquennio.

Prestazioni INPS

Alle lavoratrici autonome del settore agricolo (coltivatrici dirette, mezzadre, colone, imprenditrici agricole a titolo principale) spetta un'indennità giornaliera di maternità pari all'80% della retribuzione minima giornaliera degli operai a tempo indeterminato.

Anche nel settore agricolo è prevista la cassa integrazione guadagni nei casi di intemperie stagionali o altre cause non imputabili al datore di lavoro. Per gli operai è prevista dal 1972, per impiegati e quadri dagli anni Novanta; i dirigenti sono esclusi da questa possibilità.

L'integrazione salariale è prevista solo per coloro assunti a tempo indeterminato che occupano, durante l'anno, 180 giornate di effettivo lavoro presso la stessa azienda (considerando anche quelle di infortunio, malattia e gravidanza). Si prevede per un massimo di 90 giornate annue e solo nei casi di sospensione per giornate intere. L'integrazione non è dovuta per:

  • assenze in cui si svolgano altre attività remunerate;
  • assenze per sciopero, malattia, infortunio, malattia professionale, gravidanza;
  • assenze che non comportano retribuzione.

Anche nel settore agricolo è previsto un limite massimo mensile per le integrazioni salariali straordinari. I limiti non si utilizzano nel caso di intemperie stagionali.

Con il Jobs Act è stata prevista la possibilità di ottenere l'integrazione salariale anche per gli apprendisti.

Anche se non è previsto il pagamento della contribuzione per alimentare la cassa integrazione, questa prestazione è riconosciuta anche ai coltivatori diretti: essi non sono tenuti a contribuire al fondo di integrazione salariale.

Per quanto riguarda le prestazioni di disoccupazione del settore agricolo, è prevista la disoccupazione agricola.

Essa spetta a:

  • operai agricoli a tempo determinato;
  • piccoli coloni;
  • compartecipanti familiari;
  • piccoli coltivatori diretti che integrano fino a 51 le giornate di iscrizione negli elenchi nominativi mediante versamenti volontari;
  • operai agricoli a tempo indeterminato che lavorano per parte dell'anno.

I requisiti per poter accedere alla disoccupazione agricola sono:

  • iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli dipendenti, per l'anno cui si riferisce la domanda o un rapporto di lavoro agricolo a tempo indeterminato per parte dell'anno di competenza della prestazione;
  • almeno due anni di anzianità nell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria (mediante l'iscrizione negli elenchi agricoli per almeno due anni o in alternativa con l'iscrizione negli elenchi per l'anno di competenza della prestazione e l'accreditamento di un contributo contro la disoccupazione involontaria per attività dipendente non agricola precedente al biennio di riferimento della prestazione);
  • almeno 102 contributi giornalieri nel biennio costituito dall'anno cui si riferisce l'indennità e dall'anno precedente (tale requisito può essere perfezionato mediante il cumulo con la contribuzione relativa ad attività dipendente non agricola purché l'attività agricola sia prevalente nell'anno o nel biennio di riferimento).Possono essere utilizzati, per raggiungere i 102 contributi, anche quelli figurativi relativi a periodi di maternità obbligatoria e congedo parentale, compresi nel biennio utile.

Il compenso spetta per lo stesso numero di giornate di quelle lavorate (limite massimo 365), sottraendo le giornate di lavoro dipendente agricolo e non agricolo, le giornate di lavoro in proprio, le giornate indennizzate ad altro titolo, quali malattia, maternità infortunio etc., e quelle non indennizzabili quali espatrio definitivo etc. L'importo corrisponde al 40% della retribuzione di riferimento, al quale si sottrae il 9% per ogni giornata di indennità di disoccupazione erogata a titolo di contributo di solidarietà (per un massimo di 150 giorni). Fanno eccezione gli OTI, ai quali viene erogato un importo che corrisponde al 30% della retribuzione effettiva.

La domanda deve essere fatta telematicamente entro il 31 marzo dell'anno successivo alla conclusione del rapporto di lavoro. In caso di decesso, la domanda deve essere fatta entro gli stessi termini dagli eredi.

Assicurazione INAIL

La tutela obbligatoria è prevista per:

- lavoratori fissi o avventizi;

- proprietari, mezzadri, affittuari, coniugi e figli che prestano opera;

- sovrastanti ai lavori di aziende agricole e forestali;

- soci di società cooperative conduttrici di aziende agricole o forestali;

- partecipanti ad affittanze collettive di aziende agricole o forestali.

Nel settore agricolo i premi INAIL vengono riscossi dall'INPS, che in un secondo momento effettuerà la suddivisione.

Di conseguenza non è prevista l'apertura di un'apposita posizione INAIL, ma restano validi gli oneri inerenti le denunce di infortunio e malattie professionali previsti per gli altri settori.

Le denunce di infortunio devono essere effettuate dal datore di lavoro nel caso in cui il soggetto interessato sia un lavoratore dipendente; se, invece, l'infortunio riguarda i lavoratori autonomi, la denuncia deve essere fatta dal titolare del nucleo familiare di appartenenza. Le denunce di malattia professionale di lavoratori autonomi o subordinati a tempo determinato deve essere fatta dal medico che effettua la prima assistenza al soggetto.

L'assicurazione ricopre tutte le attività fisiche manuali e concrete proprie dell'agricoltura o a queste connesse, comprendendo anche il commercio e la distribuzione diretta dei beni.

Rientrano nell'assicurazione tutte le attività connesse, complementari o accessorie per la trasformazione dei prodotti agricoli se esso rientrano sul fondo dell'azienda agricola. Le operazioni complementari devono essere svolte dallo stesso datore di lavoro che esercita la lavorazione principale, ma soprattutto devono essere connesse ad essa.

Rientrano anche le attività di acquisto del gasolio per l'alimentazione delle macchine agricole, comprendendo anche il momento del pagamento della fornitura (Cass. 17 febbraio 2017 n. 4277).

Per consentire il risarcimento dei danni biologici nel settore agricolo, dal 2006 è stata prevista una specifica addizionale, sempre riscossa dall'INPS.

Per gli impiegati, i quadri e i dirigenti del settore agricolo l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro è coordinata dall'ENPAIA (Ente Nazionale di Previdenza per gli Addetti e per gli Impiegati in Agricoltura).

Nel caso di denunce di infortunio è necessario trasmettere la denuncia all'autorità di pubblica sicurezza attraverso il modello Prev/05; se la prognosi supera i 30 giorni o l'infortunio è mortale, il datore di lavoro è obbligato a trasmettere la prova di avvenuta trasmissione della denuncia alla Fondazione.

Riferimenti

Normativa:

  • L. 232/2016
  • L. 199/2016
  • DL 112/2008 conv. in L. 133/2008
  • D.Lgs. 228/2001
  • L. 57/2001
  • Art. 9, D.Lgs. 173/98
  • Art. 2135 c.c.

Prassi:

  • Circ. INPS 3 marzo 2018, n. 44
  • Mess. INPS 12 luglio 2017 n. 2887
  • Circ. INPS 16 aprile 2014 n. 51
  • Mess. INPS 27 dicembre 2012 n. 2012
  • Circ. INPS 10 marzo 2011 n. 46
  • Circ. INPS 19 ottobre 2006 n. 115
  • Circ. INPS 24 maggio 2004 n. 85
  • Circ. INPS 7 febbraio 2002 n. 34

Giurisprudenza:

  • Cass. n. 17 febbraio 2017 n. 4277
  • Cass. 14 agosto 2008 n. 21692
  • Cass. 23 gennaio 2004 n. 1218
  • Cass. 20 marzo 2001 n. 3975
  • Cass. 25 febbraio 2000 n. 2171
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