Lavoratori frontalieri

Luca Furfaro
21 Gennaio 2016

Scheda in fase di aggiornamento

Sono considerati lavoratori transfrontalieri, quei lavoratori, che pur essendo residenti in Italia, prestano la loro attività lavorativa in zone di frontiera o in altri paesi limitrofi con rientro in Italia ogni giorno o al massimo una volta a settimana. I redditi generati dai lavoratori transfrontalieri saranno tassati, salvo specifiche particolarità di ordinamento, sia nello Stato di residenza degli stessi, sia nello Stato ove il reddito viene prodotto, generando per tali motivi una doppia imposizione.

Inquadramento

I lavoratori che risiedono in un Paese ma lavorano in un altro sono definiti lavoratori frontalieri.

Per questa tipologia di lavoratori nasce il dubbio della disciplina applicabile, sia per i temi di sicurezza sociale (assistenza sanitaria, indennità di disoccupazione, prestazioni familiari, pensionamento) che per temi di natura fiscale.

In linea generale, tralasciando i vari accordi e le varie convenzioni stipulate tra i singoli Paesi, per quanto riguarda le imposte sul reddito e i diritti di previdenza sociale si applica la disciplina del Paese in cui si svolge l'attività lavorativa, per tutti gli altri casi, si applica la disciplina del Paese di residenza.

Frontalieri

I lavoratori frontalieri sono coloro che prestano lavoro in uno Stato ma risiedono in un altro.

La normativa europea (Reg. CEE 1408/71) definisce i lavoratori frontalieri come coloro occupati sul territorio di uno Stato membro, ma che:

  • siano residenti in un altro Stato membro (

    criterio politico

    );

  • rientrino quotidianamente o almeno una volta a settimana nello Stato di residenza (criterio temporale

    ).

Questi si differenziano dai lavoratori esteri, intesi come coloro che lavorano al di fuori della propria nazione, in via continuativa ed esclusiva, e che soggiornano in uno Stato estero per almeno 184 giorni, al contrario dei frontalieri, i quali si recano all'estero solo per lo svolgimento della propria mansione.

I frontalieri hanno una doppia cittadinanza nazionale, per il luogo di residenza e il luogo di lavoro.

Diritti

Ai lavoratori frontalieri si applica il principio di non discriminazione e della parità di trattamento.

Il Reg. CEE 1612/68 prevede la parità di trattamento soprattutto per quanto riguarda la retribuzione o il licenziamento. Al lavoratore frontaliere si applica la stessa disciplina dei cittadini dello Stato in cui si presta lavoro, comprendendo quindi gli stessi vantaggi sociali e fiscali.

I lavoratori frontalieri hanno il diritto alle cure mediche sia nel Paese di residenza che nel Paese in cui svolgono l'attività lavorativa. Per poterlo ottenere però è necessario recarsi presso l'ente competente l'assicurazione sanitaria, iscriversi ed ottenere il modulo S1 (ex modulo E106).

In alcuni casi è prevista anche l'assicurazione sanitaria per i familiari che vivono in un Paese dell'UE.

I congedi per l'assistenza dei figli malati, a volte possono non essere concessi. Questo può capitare se il figlio è coperto dall'assicurazione del partner nel Paese di residenza.

In evidenza

Gli oneri di carattere pubblico incombono a due Stati mentre le risorse derivanti dall'imposta sul reddito, normalmente vanno solo a uno dei due, secondo le convenzioni volte a evitare la doppia imposizione.

In questo contesto, la compensazione fiscale transfrontaliera implica una ripartizione delle risorse fiscali al fine di annullare lo squilibrio tra gli oneri e le risorse delle collettività locali situate da una parte e dall'altra della frontiera, che sono toccate dal problema dei lavoratori frontalieri.

Aspetti fiscali

Per disciplinare il campo fiscale, intervengono le convenzioni fiscali bilaterali degli Stati europei, che fissano condizioni più o meno restrittive ed evitano la doppia tassazione sui redditi transnazionali. Queste convenzioni devono essere uniformate al modello dell'OCSE riguardante la doppia imposizione sul reddito e sul capitale.

La regola generale del modello OCSE prevede che l'imposizione avvenga nello Stato del luogo di lavoro, anche se spesso i regolamenti specifici sul lavoro frontaliero attribuiscono la tassazione allo stato di residenza, se il luogo di residenza e/o quello di lavoro sono situati nella zona frontaliera.

Nel caso in cui il luogo di residenza e/o quello di lavoro siano situati al di fuori della zona frontaliera, il reddito di lavoro è tassato alla fonte, ossia nel Paese in cui si svolge la prestazione lavorativa. In questo caso, al frontaliere si applica la disciplina fiscale del Paese nel quale si presta lavoro e viene trattenuta mensilmente una somma sul proprio salario. Nel caso in cui il nucleo familiare abbia altre fonti di reddito derivanti dal Paese di residenza, si applica la regola dell'aliquota effettiva.

Per evitare lo squilibrio tra oneri e risorse delle collettività locali alle frontiere è prevista una compensazione fiscale transfrontaliera, che ripartisce le risorse fiscali.

Nel caso italo-svizzero la compensazione fiscale avviene tramite il pagamento all'altro Stato di una percentuale delle imposte percepite.

Le convenzioni bilaterali contro la doppia imposizione obbligano di risiedere e lavorare in una zona frontaliera in senso stretto, definita in modo variabile in ciascuna convenzione fiscale (Circ. AE 3 gennaio 2001 n. 1).

Le Convenzioni che interessano i lavoratori frontalieri con l'Italia sono limitate a pochi Paesi, e possono pertanto essere analizzate nella loro interezza; i trattati interessati sono i seguenti:

Zone di frontiera

Convenzioni

Italia – Francia

(Ratificata con la L. 20/92)

Potestà impositiva esclusiva del Paese in cui il soggetto è residente.

In Italia la zona di confine tocca 3 regioni alle quali è limitato l'ambito di applicazione delle disposizioni in tema di frontalieri: Valle d'Aosta, Piemonte e Liguria.

Per quanto riguarda la Francia, la linea di confine interessa 5 dipartimenti: Alta Savoia, Savoia, Alte Alpi, Alpi dell'Alta Provenza e Alpi Marittime.

La Convenzione internazionale contro le doppie imposizioni stipulata tra Italia e Francia stabilisce che i redditi derivanti dal lavoro dipendente di persone abitanti nella zona di frontiera di uno degli Stati, e che lavorano nella zona di frontiera dell'altro Stato, sono imponibili soltanto nello Stato del quale dette persone sono residenti (art. 15, par. 4).

La disposizione richiamata prevede per i redditi dei lavoratori frontalieri una potestà impositivaesclusiva nel Paese di residenza del frontaliero (nel nostro caso l'Italia), che soggiace pertanto alle relative norme di diritto interno.

In particolare:

- qualora il soggetto frontaliero sia fiscalmente residente in Francia, verrà esercitata la potestà impositiva esclusiva francese;

- qualora il frontaliero sia fiscalmente residente in Italia, troverà applicazione la normativa interna italiana, precedentemente analizzata, cosicché il Paese in cui il reddito è prodotto dovrà astenersi dalla tassazione.

Italia – Austria

(Ratificata con la L. 762/84)

Potestà impositiva esclusiva del paese in cui il soggetto è residente.

Nella Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Austria, frontaliero è colui che attraversa ordinariamente la frontiera per andare a lavoro, prevedendo una deroga al principio secondo cui il frontaliero deve far ritorno quotidianamente in Italia.

Italia – Slovenia

(Ratificata con la L. 76/2009)

Podestà impositiva concorrente del paese di residenza e del paese in cui il reddito viene prodotto.

Nessuna norma ad hoc per i frontalieri è prevista nella Convenzione fra Italia e Slovenia.

Italia – Svizzera

(Ratificata con la L. 943/78)

Podestà impositiva esclusiva del paese in cui i redditi sono prodotti.

La soppressione delle zone di frontiera con la Svizzera, avvenuta il 1° giugno 2007, allo scadere del periodo transitorio dell'accordo del 21 giugno 1999, in vigore dal 1° giugno 2002 tra la Svizzera e la Comunità Europea sulla libera circolazione delle persone, incide sulla mobilità geografica dei frontalieri e sulla loro capacità di esercitare un'attività economica su tutto il territorio dello Stato. Ai fini del trattamento fiscale dei redditi di lavoro dipendente prestato dai frontalieri, invece, continua ad essere disciplinato nei limiti e nei termini di cui al citato Accordo bilaterale del 3 ottobre 1974 e non rileva, pertanto, il possesso del “permesso G” che consente al lavoratore di pernottare in Svizzera durante la settimana.

Si definisce zona di confine quella fascia di 20km che comprende i comuni situati nelle province di Como, Varese, Lecco e del Verbano Cusio Ossola, in Italia, mentre per il versante svizzero è considerato di frontiera l'intero territorio comprendente il Cantone Ticino, il Cantone Vallese ed il Cantone dei Grigioni.

Con riferimento, quindi, ai rapporti con la Svizzera di regolazione tributaria dei redditi, la nozione di frontaliere (in senso stretto) riguarda soltanto i lavoratori dipendenti che quotidianamente si recano dalla propria residenza, sita in un Comune prossimo al confine, nell'ambito della “fascia di 20 km” dallo stesso, in uno dei suddetti Cantoni confinanti con l'Italia.

In tal caso, il lavoratore italiano che si reca in Svizzera è fiscalmente esente in Italia e tassato nella Confederazione. Per i frontalieri italiani oltre la fascia di 20 km invece è applicabile la disciplina della franchigia (di € 6.700) e del credito d'imposta.

Italia – San Marino

(Ratificata con la L. 88/2013)

Podestà impositiva concorrente del paese di residenza e del paese in cui il reddito viene prodotto.

Il lavoratore residente in Italia che consegue un reddito di lavoro dipendente (o assimilato) nella Repubblica di San Marino deve, per questo reddito, assolvere le imposte in Italia.

È necessario, quindi, quantificare tale reddito nel suo ammontare imponibile secondo le condizioni richieste dal legislatore italiano. Il datore di lavoro sammarinese rilascia ai propri dipendenti il modello I.G.R. “G” - Certificato del datore di lavoro al lavoratore dipendente.

Si tratta di un documento equivalente al CUD nel quale, tra gli altri, sono indicati alcuni dati necessari per l'individuazione del reddito tassabile in Italia.

Italia – Città del Vaticano

Non è prevista alcuna convenzione,pertanto si applica la tassazione concorrente, con il credito d'imposta ex art. 165 TUIR (resta ferma, tuttavia, l'esenzione dall'Irpef dei redditi frontalieri di lavoro dipendente prodotti nello Stato del Vaticano quando questi sono erogati dalla Santa Sede, dagli enti centrali della Chiesa Cattolica e dagli enti gestiti direttamente dalla Santa Sede).

Brexit e lavoratori frontalieri

Il Regno Unito è entrato a far parte della Comunità economica dal 1973, non aderendo però al trattato di Schengen e alla moneta unica. L'Accordo di recesso 2019/C384, in seguito al referendum popolare del 2016, viene firmato 2019 con l'obiettivo di garantire un'uscita ordinata dall'Unione Europea.

Dal 1° febbraio al 31 dicembre 2020 è stato garantito un periodo transitorio volto al raggiungimento di una nuova intesa legata ai diversi aspetti di collegamento tra UE e UK, tra i quali anche la gestione dei lavoratori.

Il 24 dicembre 2020 è stato raggiunto un accordo (trade and cooperation agreement) detto “agreement in principle” per disciplinare i rapporti commerciali e di cooperazione dopo la Brexit.

I lavoratori dipendenti britannici, o autonomi, che svolgono attività in Italia, conformemente all'art. 45 o 49 del TFUE, senza tuttavia aver stabilito nel territorio nazionale la residenza, vengono definiti frontalieri, ai sensi dell'art. 9 dell'Accordo di recesso. Per tali lavoratori, l'ingresso, la permanenza e la prosecuzione della loro attività sul territorio italiano viene concessa previo riconoscimento dello status di lavoratore frontaliero con ottenimento del documento elettronico, di validità quinquennale. Per farlo occorre dimostrare, con documentazione da presentare presso la Questura di residenza, l'esercizio dell'attività in Italia iniziata prima del 2021.

Per quanto riguarda i rapporti con il Principato di Monaco, non è ammesso fruire della stessa convenzione stipulata con la Francia.

Il caso svizzero

Una disciplina particolare è dedicata ai frontalieri svizzeri.

La loro definizione può essere tratta dal DM 4 agosto 2016 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che prevede che “la ripartizione delle somme affluite per compensazione finanziaria viene limitata ai comuni il cui territorio sia compreso, in tutto o in parte, nella fascia di 20 km dalla linea di confine con l'Italia dei 3 cantoni del Ticino, dei Grigioni e del Vallese.”.

Di conseguenza è definito frontaliere svizzero colui che:

  • abita in uno dei comuni italiani presenti nella fascia entro i 20 km dal confine;

  • presta attività lavorativa in uno dei 3 cantoni indicati.

I frontalieri svizzeri si suddividono in 2 categorie:

  • frontalieri in senso stretto;

  • frontalieri fuori fascia.

I primi sono i frontalieri che prestano quotidianamente lavoro nei cantoni svizzeri Grigioni, Vallese e Ticino e che risiedono in un comune italiano appartenente alle province di Como, Varese, Lecco e Verbano Cusio Ossola. I secondi, invece, sono coloro che prestano quotidianamente lavoro in Svizzera ma o lo svolgono presso cantoni differenti o risiedono in comuni diversi.

Alle due tipologie si applicano regimi differenti.

Ai lavoratori frontalieri, entro fine febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento, il datore di lavoro rilascia il “Certificato di salario” che corrisponde alla nostra Certificazione Unica.

I lavoratori frontalieri svizzeri conviventi sono considerati single a tutti gli effetti e non possono avere figli a carico.

L'accordo tra Svizzera e Italia del 3 ottobre 1974 ha previsto che tutti i redditi da lavoro dipendente

corrisposti ai frontalieri in senso stretto debbano essere considerati imponibili solo nello Stato in cui veniva svolta tale attività: di conseguenza i frontalieri italiani che prestano lavoro in svizzera, sono tassati solo dallo stato svizzero.

In un secondo momento avviene poi la compensazione finanziaria, mediante la quale i cantoni svizzeri coinvolti versano annualmente ai comuni italiani di confine e di residenza dei lavoratori, una parte delle imposte (federali, cantonali e comunali) già versate dall'individuo italiano per il reddito prodotto in Svizzera. La ripartizione avviene dividendo l'importo globale della compensazione finanziaria versata dai cantoni svizzeri per il numero totale dei lavoratori frontalieri che:

  • risiedono nei comuni di confine al 31 agosto di ogni anno;

  • abbiano svolto nel corso dell'anno attività di lavoro dipendente in uno dei 3 cantoni menzionati.

L'Agenzia delle Entrate si è addentrata nella materia con la Ris. 28 marzo 2017 n. 38/E, fornendo importanti chiarimenti su diritti e doveri fiscali dei lavoratori frontalieri.

L'AE ricorda che il frontaliere svizzero è colui che:

  • risiede in un comune che si trova nella fascia dei 20 km dal confine svizzero;

  • presta lavoro dipendente in uno dei cantoni Ticino, Grigioni o Vallese.

Rispetto all'accordo del 1974, viene introdotta la condizione che l'attività sia svolta in un determinato cantone “frontista” e non in tutto il territorio svizzero.

Ne deriva che, per tutti gli altri frontalieri, si applica la Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata tra Italia e Svizzera nel 1976 che sancisce che il lavoratore paga le imposte in Italia ma è applicabile il beneficio della franchigia (art. 15).

L'art. 1, c. 175, L. 147/2013 sancisce una franchigia di €7500. L'Italia, inoltre, riconosce il credito per le imposte pagate all'estero.

Ai frontalieri in senso stretto, per il reddito da lavoro dipendente prodotto in Svizzera, si applicano esclusivamente le imposte svizzere del cantone nel quale ha sede la propria azienda. L'imposta viene trattenuta dal salario a titolo di “imposta alla fonte”.

Ai frontalieri fuori fascia, per il reddito da lavoro dipendente prodotto in Svizzera, si applicano sia imposte svizzere che italiane.

Viene infatti trattenuta mensilmente una somma sul proprio salario a titolo di “imposta alla fonte”, versata al cantone di appartenenza del datore di lavoro, e poi, in sede di dichiarazione dei redditi, il lavoratore è obbligato ad indicare i redditi da lavoro dipendente percepiti in svizzera.

Con la dichiarazione dei redditi, il lavoratore può beneficiare di una franchigia di reddito esente e del credito già assolto in Svizzera.

Nel modello UNICO PF si devono compilare i riquadri:

  • RC: per beneficiare della franchigia di reddito esente indicare il numero “4” nella colonna 1 ed indicare il reddito al netto dei contributi sociali e assicurativi trattenuti in Svizzera;
  • CR: per riconoscere il credito per l'imposta alla fonte già trattenuta in Svizzera.

Questi redditi confluiscono nel quadro RN di determinazione del reddito complessivo.

L'Irpef e le addizionali, saranno versate con modello f24.

Per i redditi di natura finanziaria non esistono differenze tra frontalieri: qualsiasi reddito di natura finanziaria è tassato in Italia.

In base alla funzione della categoria del reddito, nella dichiarazione dei redditi si compilano i seguenti quadri:

  • RM: per dichiarare gli interessi attivi;
  • RT: per dichiarare le plusvalenze;
  • CR: per scomputare imposte trattenute all'estero.

I lavoratori frontalieri svizzeri sono esonerati dalla disciplina del monitoraggio fiscale per le attività finanziarie e patrimoniali detenute del paese in cui si svolge l'attività. L'esonero scompare nel momento in cui il frontaliere cominci a lavorare in Italia ma mantenga le disponibilità all'estero.

Città del Vaticano

L'art. 17 dei Patti Lateranensi sancisce che i redditi percepiti nello Stato di Città del Vaticano, sono esenti fiscalmente.

Ne consegue che, tutti i redditi da lavoro dipendente percepiti dal Vaticano sono esenti dal pagamento dell'Irpef e delle addizionali locali.

Aspetti contributivi

Il versamento dei contributi avviene nel Paese del luogo di lavoro, poiché bisogna rispettare la legislazione sociale del Paese in cui si trova l'azienda.

Per quanto riguarda i frontalieri svizzeri, esiste un'eccezione: i lavoratori italiani che hanno svolto del lavoro frontaliero, possono tenere in considerazione gli anni di contribuzione svizzera. I contributi svizzeri vengono però considerati nel limite figurativo; ciò vuol dire che vengono contemplati solo per poter accedere alla pensione italiana, ma non influiscono sul montante contributivo, poiché la pensione italiana viene erogata in base ai contributi versati nel territorio nazionale.

Di conseguenza, questi lavoratori, al momento della presentazione della domanda di pensione, devono comunicare all'INPS i dati relativi al lavoro svizzero svolto da frontaliere.

Essi riceveranno:

  • una pensione italiana, commisurata ai soli contributi versati per il lavoro svolto in Italia;
  • una pensione svizzera, commisurata ai soli contributi versati per il lavoro svolto in Svizzera e richiedibile al compimento del 65esimo anno d'età.
Sostegno al reddito

I lavoratori frontalieri possono richiedere le prestazioni per il sostegno del reddito nel paese in cui han vissuto.

Di conseguenza, anche ai lavoratori frontalieri spetta un'indennità di disoccupazione, erogata dallo stato di residenza.

È fatta eccezione dei confronti di coloro che nell'ultimo periodo di lavoro rientravano nello Stato di residenza meno di una volta a settimana: essi possono richiedere l'indennità di disoccupazione o nel paese di residenza o nel paese in cui ha avuto luogo l'ultimo rapporto di lavoro. L'importo dell'indennità dipende dalla normativa nazionale.

Per poter accedere è necessario soddisfare i requisiti.

Lo Stato membro di residenza, nella verifica della sussistenza dei requisiti, tiene in considerazione i periodi di assicurazione maturati nello Stato in cui la persona è stata assicurata, ricorrendo, se essenziale, alla totalizzazione anche dei periodi fatti valere in altri stati membri: tutti questi periodi verranno considerati come compiuti nel territorio dello Stato di residenza.

I requisiti richiesti per i lavoratori frontalieri italiani sono:

  • l'iscrizione presso gli uffici del lavoro dello Stato di residenza;

  • il rispetto delle condizioni e dei controlli previsti nello Stato di residenza.

Il lavoratore frontaliere può iscriversi anche agli uffici del lavoro dello stato di ultima occupazione, previa comunicazione agli uffici del lavoro e alle istituzioni dello Stato di residenza.

La domanda per la Naspi può esser presentata esclusivamente in via telematica tramite servizi web, contact center o patronati.

Alla domanda deve essere allegata la domanda attestante l'attività lavorativa svolta all'estero: tra questi troviamo il modulo U1 (ex modulo E301), rilasciato dallo Stato in cui ha avuto luogo l'ultima prestazione lavorativa, che riporta i dati del rapporto di lavoro, compresi la data e il motivo della cessazione, la qualifica del lavoratore ecc.

Nel caso in cui non venga rilasciato il modulo U1, il servizio che tratta la tua richiesta può ottenere le informazioni necessarie direttamente dalle autorità degli altri Paesi.

La decorrenza e la durata sono le medesime previste per tutti gli altri lavoratori.

Il pagamento avviene direttamente dall'INPS meditante accredito su conto corrente bancario/postale o mediante bonifico domiciliato presso poste italiane.

Riferimenti

Normativi

Art. 1, commi 690 - 691, Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015)

Legge, 27 dicembre 2013, n. 147

Regolamento CE, 16 settembre 2009, n. 987

Regolamento CE, 29 aprile 2004, n. 883

Prassi

INPS, Messaggio 3 agosto 2015, n. 5147

Agenzia delle Entrate, Circolare 9 maggio 2014, n. 9/E

Agenzia delle Entrate, Circolare 3 maggio 2013, n. 12/E

INPS, Circolare 4 aprile 2013, n. 50

INPS, Circolare 8 gennaio 2013, n. 3

Agenzia delle Entrate, Risoluzione 10 dicembre 2010, n. 128/E

INPS, Circolare 28 ottobre 2010, n. 37

Agenzia delle Entrate, Circolare 15 gennaio 2003, n. 2/E

Giurisprudenza

Corte di giustizia UE, sez. II, 10 settembre 2009, n. 269/2007, sent.

Cass.civ., sez. trib., 8 luglio 2004, n. 12595, sent.

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