Lavoratori frontalieriFonte: Reg. 29 aprile 2004 n. 883
21 Gennaio 2016
Inquadramento
I lavoratori che risiedono in un Paese ma lavorano in un altro sono definiti lavoratori frontalieri.
Per questa tipologia di lavoratori nasce il dubbio della disciplina applicabile, sia per i temi di sicurezza sociale (assistenza sanitaria, indennità di disoccupazione, prestazioni familiari, pensionamento) che per temi di natura fiscale.
In linea generale, tralasciando i vari accordi e le varie convenzioni stipulate tra i singoli Paesi, per quanto riguarda le imposte sul reddito e i diritti di previdenza sociale si applica la disciplina del Paese in cui si svolge l'attività lavorativa, per tutti gli altri casi, si applica la disciplina del Paese di residenza. Frontalieri
I lavoratori frontalieri sono coloro che prestano lavoro in uno Stato ma risiedono in un altro.
La normativa europea (Reg. CEE 1408/71) definisce i lavoratori frontalieri come coloro occupati sul territorio di uno Stato membro, ma che:
Questi si differenziano dai lavoratori esteri, intesi come coloro che lavorano al di fuori della propria nazione, in via continuativa ed esclusiva, e che soggiornano in uno Stato estero per almeno 184 giorni, al contrario dei frontalieri, i quali si recano all'estero solo per lo svolgimento della propria mansione. I frontalieri hanno una doppia cittadinanza nazionale, per il luogo di residenza e il luogo di lavoro. Diritti
Ai lavoratori frontalieri si applica il principio di non discriminazione e della parità di trattamento. Il Reg. CEE 1612/68 prevede la parità di trattamento soprattutto per quanto riguarda la retribuzione o il licenziamento. Al lavoratore frontaliere si applica la stessa disciplina dei cittadini dello Stato in cui si presta lavoro, comprendendo quindi gli stessi vantaggi sociali e fiscali.
I lavoratori frontalieri hanno il diritto alle cure mediche sia nel Paese di residenza che nel Paese in cui svolgono l'attività lavorativa. Per poterlo ottenere però è necessario recarsi presso l'ente competente l'assicurazione sanitaria, iscriversi ed ottenere il modulo S1 (ex modulo E106). In alcuni casi è prevista anche l'assicurazione sanitaria per i familiari che vivono in un Paese dell'UE. I congedi per l'assistenza dei figli malati, a volte possono non essere concessi. Questo può capitare se il figlio è coperto dall'assicurazione del partner nel Paese di residenza.
Aspetti fiscali
Per disciplinare il campo fiscale, intervengono le convenzioni fiscali bilaterali degli Stati europei, che fissano condizioni più o meno restrittive ed evitano la doppia tassazione sui redditi transnazionali. Queste convenzioni devono essere uniformate al modello dell'OCSE riguardante la doppia imposizione sul reddito e sul capitale.
La regola generale del modello OCSE prevede che l'imposizione avvenga nello Stato del luogo di lavoro, anche se spesso i regolamenti specifici sul lavoro frontaliero attribuiscono la tassazione allo stato di residenza, se il luogo di residenza e/o quello di lavoro sono situati nella zona frontaliera.
Nel caso in cui il luogo di residenza e/o quello di lavoro siano situati al di fuori della zona frontaliera, il reddito di lavoro è tassato alla fonte, ossia nel Paese in cui si svolge la prestazione lavorativa. In questo caso, al frontaliere si applica la disciplina fiscale del Paese nel quale si presta lavoro e viene trattenuta mensilmente una somma sul proprio salario. Nel caso in cui il nucleo familiare abbia altre fonti di reddito derivanti dal Paese di residenza, si applica la regola dell'aliquota effettiva.
Per evitare lo squilibrio tra oneri e risorse delle collettività locali alle frontiere è prevista una compensazione fiscale transfrontaliera, che ripartisce le risorse fiscali. Nel caso italo-svizzero la compensazione fiscale avviene tramite il pagamento all'altro Stato di una percentuale delle imposte percepite.
Le convenzioni bilaterali contro la doppia imposizione obbligano di risiedere e lavorare in una zona frontaliera in senso stretto, definita in modo variabile in ciascuna convenzione fiscale (Circ. AE 3 gennaio 2001 n. 1).
Le Convenzioni che interessano i lavoratori frontalieri con l'Italia sono limitate a pochi Paesi, e possono pertanto essere analizzate nella loro interezza; i trattati interessati sono i seguenti:
Per quanto riguarda i rapporti con il Principato di Monaco, non è ammesso fruire della stessa convenzione stipulata con la Francia.
Il caso svizzero
Una disciplina particolare è dedicata ai frontalieri svizzeri.
La loro definizione può essere tratta dal DM 4 agosto 2016 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che prevede che “la ripartizione delle somme affluite per compensazione finanziaria viene limitata ai comuni il cui territorio sia compreso, in tutto o in parte, nella fascia di 20 km dalla linea di confine con l'Italia dei 3 cantoni del Ticino, dei Grigioni e del Vallese.”.
Di conseguenza è definito frontaliere svizzero colui che:
I frontalieri svizzeri si suddividono in 2 categorie:
I primi sono i frontalieri che prestano quotidianamente lavoro nei cantoni svizzeri Grigioni, Vallese e Ticino e che risiedono in un comune italiano appartenente alle province di Como, Varese, Lecco e Verbano Cusio Ossola. I secondi, invece, sono coloro che prestano quotidianamente lavoro in Svizzera ma o lo svolgono presso cantoni differenti o risiedono in comuni diversi. Alle due tipologie si applicano regimi differenti.
Ai lavoratori frontalieri, entro fine febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento, il datore di lavoro rilascia il “Certificato di salario” che corrisponde alla nostra Certificazione Unica. I lavoratori frontalieri svizzeri conviventi sono considerati single a tutti gli effetti e non possono avere figli a carico.
L'accordo tra Svizzera e Italia del 3 ottobre 1974 ha previsto che tutti i redditi da lavoro dipendente corrisposti ai frontalieri in senso stretto debbano essere considerati imponibili solo nello Stato in cui veniva svolta tale attività: di conseguenza i frontalieri italiani che prestano lavoro in svizzera, sono tassati solo dallo stato svizzero. In un secondo momento avviene poi la compensazione finanziaria, mediante la quale i cantoni svizzeri coinvolti versano annualmente ai comuni italiani di confine e di residenza dei lavoratori, una parte delle imposte (federali, cantonali e comunali) già versate dall'individuo italiano per il reddito prodotto in Svizzera. La ripartizione avviene dividendo l'importo globale della compensazione finanziaria versata dai cantoni svizzeri per il numero totale dei lavoratori frontalieri che:
L'Agenzia delle Entrate si è addentrata nella materia con la Ris. 28 marzo 2017 n. 38/E, fornendo importanti chiarimenti su diritti e doveri fiscali dei lavoratori frontalieri. L'AE ricorda che il frontaliere svizzero è colui che:
Rispetto all'accordo del 1974, viene introdotta la condizione che l'attività sia svolta in un determinato cantone “frontista” e non in tutto il territorio svizzero. Ne deriva che, per tutti gli altri frontalieri, si applica la Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata tra Italia e Svizzera nel 1976 che sancisce che il lavoratore paga le imposte in Italia ma è applicabile il beneficio della franchigia (art. 15). L'art. 1, c. 175, L. 147/2013 sancisce una franchigia di €7500. L'Italia, inoltre, riconosce il credito per le imposte pagate all'estero.
Ai frontalieri in senso stretto, per il reddito da lavoro dipendente prodotto in Svizzera, si applicano esclusivamente le imposte svizzere del cantone nel quale ha sede la propria azienda. L'imposta viene trattenuta dal salario a titolo di “imposta alla fonte”. Ai frontalieri fuori fascia, per il reddito da lavoro dipendente prodotto in Svizzera, si applicano sia imposte svizzere che italiane. Viene infatti trattenuta mensilmente una somma sul proprio salario a titolo di “imposta alla fonte”, versata al cantone di appartenenza del datore di lavoro, e poi, in sede di dichiarazione dei redditi, il lavoratore è obbligato ad indicare i redditi da lavoro dipendente percepiti in svizzera. Con la dichiarazione dei redditi, il lavoratore può beneficiare di una franchigia di reddito esente e del credito già assolto in Svizzera.
Nel modello UNICO PF si devono compilare i riquadri:
Questi redditi confluiscono nel quadro RN di determinazione del reddito complessivo.
L'Irpef e le addizionali, saranno versate con modello f24.
Per i redditi di natura finanziaria non esistono differenze tra frontalieri: qualsiasi reddito di natura finanziaria è tassato in Italia. In base alla funzione della categoria del reddito, nella dichiarazione dei redditi si compilano i seguenti quadri:
I lavoratori frontalieri svizzeri sono esonerati dalla disciplina del monitoraggio fiscale per le attività finanziarie e patrimoniali detenute del paese in cui si svolge l'attività. L'esonero scompare nel momento in cui il frontaliere cominci a lavorare in Italia ma mantenga le disponibilità all'estero.
Aspetti contributivi
Il versamento dei contributi avviene nel Paese del luogo di lavoro, poiché bisogna rispettare la legislazione sociale del Paese in cui si trova l'azienda.
Per quanto riguarda i frontalieri svizzeri, esiste un'eccezione: i lavoratori italiani che hanno svolto del lavoro frontaliero, possono tenere in considerazione gli anni di contribuzione svizzera. I contributi svizzeri vengono però considerati nel limite figurativo; ciò vuol dire che vengono contemplati solo per poter accedere alla pensione italiana, ma non influiscono sul montante contributivo, poiché la pensione italiana viene erogata in base ai contributi versati nel territorio nazionale.
Di conseguenza, questi lavoratori, al momento della presentazione della domanda di pensione, devono comunicare all'INPS i dati relativi al lavoro svizzero svolto da frontaliere. Essi riceveranno:
Sostegno al reddito
I lavoratori frontalieri possono richiedere le prestazioni per il sostegno del reddito nel paese in cui han vissuto. Di conseguenza, anche ai lavoratori frontalieri spetta un'indennità di disoccupazione, erogata dallo stato di residenza. È fatta eccezione dei confronti di coloro che nell'ultimo periodo di lavoro rientravano nello Stato di residenza meno di una volta a settimana: essi possono richiedere l'indennità di disoccupazione o nel paese di residenza o nel paese in cui ha avuto luogo l'ultimo rapporto di lavoro. L'importo dell'indennità dipende dalla normativa nazionale. Per poter accedere è necessario soddisfare i requisiti.
Lo Stato membro di residenza, nella verifica della sussistenza dei requisiti, tiene in considerazione i periodi di assicurazione maturati nello Stato in cui la persona è stata assicurata, ricorrendo, se essenziale, alla totalizzazione anche dei periodi fatti valere in altri stati membri: tutti questi periodi verranno considerati come compiuti nel territorio dello Stato di residenza.
I requisiti richiesti per i lavoratori frontalieri italiani sono:
Il lavoratore frontaliere può iscriversi anche agli uffici del lavoro dello stato di ultima occupazione, previa comunicazione agli uffici del lavoro e alle istituzioni dello Stato di residenza.
La domanda per la Naspi può esser presentata esclusivamente in via telematica tramite servizi web, contact center o patronati. Alla domanda deve essere allegata la domanda attestante l'attività lavorativa svolta all'estero: tra questi troviamo il modulo U1 (ex modulo E301), rilasciato dallo Stato in cui ha avuto luogo l'ultima prestazione lavorativa, che riporta i dati del rapporto di lavoro, compresi la data e il motivo della cessazione, la qualifica del lavoratore ecc.
Nel caso in cui non venga rilasciato il modulo U1, il servizio che tratta la tua richiesta può ottenere le informazioni necessarie direttamente dalle autorità degli altri Paesi.
La decorrenza e la durata sono le medesime previste per tutti gli altri lavoratori.
Il pagamento avviene direttamente dall'INPS meditante accredito su conto corrente bancario/postale o mediante bonifico domiciliato presso poste italiane.
Riferimenti
Normativi
Art. 1, commi 690 - 691, Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015) Legge, 27 dicembre 2013, n. 147 Regolamento CE, 16 settembre 2009, n. 987 Regolamento CE, 29 aprile 2004, n. 883
Prassi
INPS, Messaggio 3 agosto 2015, n. 5147 Agenzia delle Entrate, Circolare 9 maggio 2014, n. 9/E Agenzia delle Entrate, Circolare 3 maggio 2013, n. 12/E INPS, Circolare 4 aprile 2013, n. 50 INPS, Circolare 8 gennaio 2013, n. 3 Agenzia delle Entrate, Risoluzione 10 dicembre 2010, n. 128/E INPS, Circolare 28 ottobre 2010, n. 37 Agenzia delle Entrate, Circolare 15 gennaio 2003, n. 2/E
Giurisprudenza Corte di giustizia UE, sez. II, 10 settembre 2009, n. 269/2007, sent. Cass.civ., sez. trib., 8 luglio 2004, n. 12595, sent. |