Lavoratori inviati all’estero

02 Maggio 2017

Scheda in fase di aggiornamento

Il trasferimento di un lavoratore non comporta il cambiamento del rapporto di lavoro ma solo una variazione dei patti tra datore di lavoro e lavoratore che deve comunque prestare il proprio consenso. Il distacco di un lavoratore italiano ad una filiale estera della medesima impresa coinvolge il rapporto di lavoro con riferimento alla normativa applicata nel paese di destinazione.

Inquadramento

Il trasferimento di un lavoratore non comporta il cambiamento del rapporto di lavoro ma solo una variazione dei patti tra datore di lavoro e lavoratore che deve comunque prestare il proprio consenso. Il distacco di un lavoratore italiano ad una filiale estera della medesima impresa coinvolge il rapporto di lavoro con riferimento alla normativa applicata nel paese di destinazione.

La disciplina è applicabile all'invio del lavoratore italiano:

  • in paesi dell'Unione europea,
  • in paesi dello Spazio Economico Europeo,
  • in paesi extracomunitari,
  • nella Confederazione Svizzera.
Lavoratori nella UE e nel SEE

Ai lavoratori italiani dipendenti di imprese italiani, che vengono distaccati o trasferiti in paesi dell'Unione Europea si applica il principio della libera circolazione. In base a tale principio l'assunzione, il distacco o il trasferimento all'estero del lavoratore, non necessita di alcuna autorizzazione ministeriale.

Il lavoratore è soggetto alla disciplina previdenziale del paese nel quale svolge la propria attività. Si applica tuttavia la disciplina dello Stato di provenienza se la durata prevedibile del lavoro nel paese comunitario non supera i dodici mesi (prorogabili).

Per poter entrare in uno Stato della Comunità Europea non è quindi necessaria alcuna procedura autorizzatoria, né l'assunzione da parte di un datore di lavoro comunitario. Il diritto di soggiornare nello Stato membro per un periodo superiore a tre mesi invece soggiace a tre condizioni:

  1. necessità di svolgimento di una attività di lavoro (dipendente o autonoma),
  2. disponibilità di risorse economiche,
  3. possesso di una assicurazione contro le malattie allo scopo di non “pesare” sul sistema di previdenza sociale dello Stato membro.

Dopo aver soggiornato in modo permanente per cinque anni nello Stato membro, il lavoratore cittadino italiano ha diritto ad ottenere il permesso di soggiorno permanente.

Il datore di lavoro ha facoltà di scegliere la normativa da applicare limitatamente al rispetto delle disposizioni inderogabili del Paese dove il lavoratore svolge abitualmente il suo lavoro e del Paese dove ha sede il datore di lavoro quando il lavoratore non svolge l'attività lavorativa in un solo paese.

Il datore di lavoro che distacca il lavoratore in un paese comunitario deve applicare la normativa italiana in ogni caso per:

  • l'avviamento al lavoro,
  • la tenuta dei libri e documenti obbligatori,
  • la disciplina del contratto di lavoro.

Il datore di lavoro deve osservare la disciplina del Paese membro ospitante per quanto riguarda:

  1. il pagamento ai lavoratori della retribuzione minima fissata dal contratto collettivo di lavoro applicabile nel Paese,
  2. la tenuta presso la sede o lo stabilimento o l'unità produttiva distaccata nel Paese membro, di tutta la documentazione di lavoro,
  3. la conservazione della documentazione di lavoro presso il domicilio di un mandatario incaricato, dopo il rimpatrio del lavoratore.
Regime previdenziale

Per quanto riguarda i rapporti di previdenza sociale e gli obblighi assicurativi occorre distinguere i rapporti con:

  • Paesi Comunitari
  • Paesi extracomunitari non convenzionati
  • Paesi extracomunitari convenzionati

1) Paesi comunitari

La normativa comunitaria detta le regole per non incorrere in una duplicazione della contribuzione

2) Paesi extracomunitari non convenzionati

La normativa italiana prevede una tutela minima anche in presenza di tutela obbligatoria nel Paese extracomunitario ospitante

3) Paesi extracomunitari convenzionati

Sussistenza di accordi per la sicurezza sociale. La tutela minima di cui al punto 2) interviene per quelle assicurazioni non contemplate dallo Stato ospitante

I contributi nei Paesi comunitari

La permanenza del lavoratore all'estero sospende l'obbligo contributivo del datore di lavoro. Il datore di lavoro sarà assoggettato alla normativa previdenziale del paese di destinazione del lavoratore.
Fanno eccezione:

  • il caso di permanenza limitata nel Paese di destinazione (distacco previdenziale)
  • il lavoro normalmente svolto in due o più Stati membri.

In evidenza: regime previdenziale del distacco

Il regime previdenziale del distacco prevede che il lavoratore occupato nel territorio italiano, è inviato all'estero a lavorare per conto e nell'interesse dell'impresa per un periodo non superiore a 24 mesi. In tal caso il lavoratore mantiene il regime di previdenza del Paese di provenienza.

  • Presupposti:
    • Invio all'estero con carattere temporaneo
    • Rapporto di lavoro svolto per l'impresa di provenienza e non in sostituzione di altro lavoratore
    • Legame organico tra lavoratore e datore di lavoro per tutto il periodo del distacco.
  • Certificato di assicurazione

    Durante il periodo di distacco l'Inps rilascia a richiesta del datore di lavoro e/o del lavoratore il certificato di assicurazione (o certificato di distacco) attestante che l'obbligo assicurativo permane nell'alveo del regime previdenziale italiano; il certificato è utile ad evitare la doppia imposizione, potendo dimostrare all'organismo di previdenza del Paese ospitante, l'assolvimento degli obblighi assicurativi in Italia.

  • Distacchi superiori a 24 mesi – deroga

    Tra gli organismi previdenziali è previsto in ambito comunitario la possibilità di derogare alla regola generale di assolvimento degli obblighi nel paese di destinazione, anche per distacchi superiori a 24 mesi. Il datore di lavoro può infatti inoltrare richiesta di deroga alla Direzione regionale Inps di appartenenza che provvederà a chiedere un accordo in merito alle autorità competenti del Paese ospitante.

In evidenza: Lavoro svolto in due Paesi Comunitari

Quando il lavoro viene svolto in due Paesi Comunitari occorre individuare, al fine di stabilire la legislazione da applicare, dove il lavoratore svolge prevalentemente la sua attività lavorativa.

Se svolge la maggior parte della sua attività in Italia va applicato il regime previdenziale Italiano; se svolge una parte sostanziale della sua attività in un Paese membro si applica la legislazione di quest'ultimo.

Lavoratori inviati in Paesi extracomunitari ante D.Lgs. n. 151/2015

I datori di lavoro che volevano trasferire o distaccare lavoratori italiani all'estero dovevano presentare una richiesta di autorizzazione al Ministero del Lavoro. Copie dovevano essere inviate al Ministero degli Affari esteri e alla Direzione Regionale del Lavoro competente secondo la sede del richiedente.

Contenuto della richiesta di autorizzazione:

  • Indicazione del datore di lavoro
  • Numero dei lavoratori interessati
  • Luogo dove saranno impiegati i lavoratori
  • Programma delle assunzioni e dei trasferimenti
  • Impegno a rispettare la disciplina e la normativa vigente

Allegati alla richiesta di autorizzazione sono:

  • certificato di iscrizione al registro delle imprese
  • copia di contratto di appalto o di un qualsiasi documento comprovante l'impegno assunto dal datore di lavoro per svolgere l'attività all'estero
  • schema di contratto di lavoro.

In evidenza: schema del contratto di lavoro

Lo schema di contratto deve indicare:

  • L'orario di lavoro settimanale (straordinario giornaliero massimo 2 ore)
  • Le festività locali
  • Retribuzioni mensili (ovvero annuali) con indicazione delle prestazioni e specifiche per ogni mansione svolta all'estero
  • Specifica del pagamento a carico del Datore di Lavoro delle spese di trasferta da e per l'Italia, per i trasferimenti per ferie
  • Specifica del pagamento a carico del Datore di Lavoro delle spese sanitarie e di ricovero e cura
  • Ripartizione delle spese di rimpatrio tra datore di lavoro e lavoratore in caso di dimissioni di quest'ultimo.

Autorizzazione all'assunzione o al trasferimento all'estero

La richiesta di autorizzazione all'assunzione o al trasferimento all'estero obbligatorio prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 151/2015

Soggetti tenuti a presentare la richiesta di assunzione nel territorio italiano e/o di trasferimento da detto territorio per l'esecuzione di opere, commesse o attività lavorative in Paesi extracomunitari

  • i datori, di lavoro residenti, domiciliati o aventi la propria sede, anche secondaria, nel territorio nazionale;
  • le società costituite all'estero con partecipazione italiana di controllo ai sensi dell'art. 2359, primo comma, del codice civile;
  • le società costituite all'estero in cui persone fisiche e giuridiche di nazionalità italiana partecipano direttamente, o a mezzo di società da esse controllate, in misura complessivamente superiore ad un quinto del capitale sociale;
  • i datori di lavoro stranieri.

A chi va inviata la richiesta

  • Ministero del lavoro e della previdenza sociale, direzione generale per l'impiego;
  • Ministero degli affari esteri direzione generale per l'emigrazione e gli affari sociali;
  • Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione territorialmente competente, secondo la sede del richiedente (in copia).

Documentazione a corredo della richiesta di autorizzazione

  • Certificato di iscrizione alla camera di commercio o al registro delle società di data non anteriore ad un mese, e, per le organizzazioni nazionali non governative, del certificato di idoneità di cui agli

    articoli 28

    e

    29 della legge 26 febbraio 1987, n. 49

    .
  • Documentazione relativa al conferimento del mandato ad una persona fisica o giuridica residente in Italia e della corrispondente accettazione del mandatario con obbligazione solidale per l'adempimento di tutti gli obblighi di cui alla

    legge n. 398/1987

    , per i datori di lavoro non aventi sede nel territorio nazionale; NB: il conferimento e l'accettazione del mandato devono risultare da atto pubblico; qualora la domanda sia presentata direttamente, essa va corredata di documentazione equipollente, tradotta in lingua italiana e autenticata dalle autorità consolari italiane.
  • Copia del contratto di appalto (o specificazione della fattispecie contrattuale e/o il titolo giuridico inerente all'esercizio dell'attività medesima);
  • Per quanto riguarda le associazioni italiane non governative, una dichiarazione corrispondente rilasciata dal Ministero degli affari esteri.

Indicazioni contenute nella domanda di autorizzazione

  • Persona fisica o giuridica per la quale ricorre l'obbligo della prescritta autorizzazione; Consistenza numerica dei lavoratori interessati con i corrispondenti livelli e trattamenti economico-normativi;
  • Località dove vengono inviati i lavoratori, ed eventuale programmazione delle assunzioni e/o dei trasferimenti;
  • Impegno ad adempiere gli obblighi derivanti ai soggetti richiedenti e, ove il contratto prevede espressamente la possibilità, dopo il trasferimento all'estero, che il lavoratore assunto sia destinato a prestare la propria attività presso consociate estere, il datore di lavoro deve obbligarsi a garantire le condizioni di lavoro previste da tali trattamenti;
  • Obbligo a conformarsi al contratto-tipo stipulato e depositato, o al quale si dichiari di aderire;
  • Relazione dalla quale si rilevino le condizioni eccezionali di necessità ed urgenza richieste dalla disposizione citata, nonché l'assunzione degli obblighi nei confronti dei lavoratori, nominativamente indicati, con riferimento ai livelli ed ai trattamenti economico-normativi ed in applicazione della

    legge n. 398/1987

    , a corredo della comunicazione ai sensi dell'art. 2, comma 6, per i datori di lavoro di cui al precedente comma 5.

Il rilascio dell'autorizzazione da parte del Ministero del lavoro

Entro 75 giorni dalla presentazione della richiesta, ovvero entro 90 giorni se presentata all'estero.

Decorsi i termini l'autorizzazione si intende concessa.

Se necessario il parere del Ministero degli esteri, ai sensi dell'art. 4, comma 3, D.P.R. n. 346 del 1994

  • Rilascio del parere del Ministero degli esteri entro 45 giorni dalla data di ricevimento della copia dell'istanza.
  • Il rilascio dell'autorizzazione decorre dalla data di ricevimento del parere suddetto.

Se nei 10 giorni successivi alla fine del periodo di 45 giorni non sia pervenuto il parere del Ministero degli esteri, lo stesso si considera come acquisito in senso favorevole all'espatrio e i termini per il Ministero del lavoro decorrono dall'ultimo dei predetti 45 giorni.

Nel caso di datori di lavoro che abbiano depositato contratti-tipo concordati con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale o che abbiano espressamente aderito a tali contratti

La richiesta di autorizzazione all'assunzione o al trasferimento all'estero si intende accolta:

  • Se il Ministero del lavoro non provvede nel termine di 30 giorni dalla ricezione della domanda corredata della relativa documentazione;
  • Se il Ministero del lavoro non provvede entro 90 giorni dalla data di ricezione della domanda e della relativa documentazione, qualora il Ministero stesso ovvero il Ministero degli affari esteri abbiano comunicato, entro 30 giorni dalla data della ricezione, di dover procedere ad ulteriori accertamenti. Inoltre per tali datori di lavoro è prevista, in eccezionali casi di comprovata necessità ed urgenza, la facoltà di assumere o trasferire all'estero i lavoratori senza attendere l'esito della domanda di autorizzazione, previa comunicazione dell'assunzione o del trasferimento ai Ministeri del lavoro e degli affari esteri entro i tre giorni precedenti le assunzioni o trasferimenti. Tale comunicazione deve essere effettuata secondo il modello allegato al D.M. 16 agosto 1988.
Modifiche apportate dal D.Lgs. n. 151/2015

Il Decreto Legislativo n. 151 del 2015 all'art. 18 prevede l'abolizione dell'autorizzazione preventiva per l'assunzione o per il trasferimento all'estero dei lavoratori italiani. Conseguentemente viene eliminata la norma disposta dalla L. n. 398/87 che prevede l'iscrizione nell'apposita lista di collocamento, tenuta dall'ufficio regionale del lavoro, per i lavoratori italiani disponibili a svolgere attività all'estero.

Il D.Lgs. n. 151/2015 prevede che le condizioni di lavoro del lavoratore italiano da impiegare all'estero (o trasferire), prima oggetto di accertamento da parte del Ministero del Lavoro, siano inserite nel contratto di lavoro.

Il contratto di lavoro deve quindi prevedere le seguenti clausole:

Trattamento economico e normativo

  • Deve essere complessivamente non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative per la categoria di appartenenza del lavoratore
  • Deve essere specificata, separatamente, l'entità delle prestazioni - in denaro o in natura - connesse con lo svolgimento all'estero del rapporto di lavoro

Quota di valuta trasferibile

  • La possibilità per i lavoratori di ottenere il trasferimento in Italia della quota di valuta trasferibile delle retribuzioni corrisposte all'estero, fermo restando il rispetto delle norme valutarie italiane e del Paese d'impiego

Assicurazione

Deve essere disposta una assicurazione:

  • per ogni viaggio di andata nel luogo di destinazione e di rientro dal luogo stesso
  • per i casi di morte o di invalidità permanente

Logistica

  • Deve essere prevista la sistemazione logistica del lavoratore

Sicurezza

  • Devono essere prefissate le misure idonee in materia di sicurezza sul lavoro

Il rapporto di lavoro

Il rapporto di lavoro si svolge con le medesime modalità di qualsiasi rapporto di lavoro secondo le regole della legislazione scelta dalle parti contraenti.

In mancanza della scelta il rapporto può venire regolato dalla normativa del Paese in cui il lavoratore svolge l'attività lavorativa in forza del contratto sottoscritto ovvero del Paese in cui si trova la sede del Datore di Lavoro se il lavoratore non svolge l'attività lavorativa abitualmente e prevalentemente in uno stesso Paese.

Qualunque sia la scelta effettuata, è obbligatorio assicurare al lavoratore una normativa sul lavoro non in contrasto con l'ordine pubblico internazionale.

Da quanto sopra si evince che se le parti non vogliono di comune accordo sottostare alla legge italiana, devono esplicitamente esprimere la scelta della normativa da applicare sul contratto di lavoro. Non è necessaria la forma scritta ma è sufficiente che le intenzioni delle parti siano desumibili dal comportamento negoziale.

Per quanto riguarda la retribuzione occorre far riferimento al Contratto Collettivo applicato nell'unità produttiva di provenienza.

La legge non consente comunque la corresponsione di un trattamento retributivo sfavorevole rispetto a quello attribuito al lavoratore dal CCNL vigente.

Oltre alla normale retribuzione tra le parti viene concordato un compenso aggiuntivo volto a remunerare il procurato disagio per il trasferimento (assunzione) all'estero del dipendente e dei propri familiari.

L'estinzione del rapporto di lavoro all'estero dà diritto a tutte le indennità di fine rapporto “normali” quali il TFR, l'indennità per ferie non godute e i ratei di tredicesima e di altre mensilità aggiuntive (se del caso) maturati.

I contributi e i rapporti di previdenza sociale

Per quanto riguarda i rapporti di previdenza sociale e gli obblighi assicurativi occorre distinguere i rapporti con:

  • Paesi extracomunitari non convenzionati
  • Paesi extracomunitari convenzionati

1) Paesi extracomunitari non convenzionati

La normativa italiana prevede una tutela minima anche in presenza di tutela obbligatoria nel Paese extracomunitario ospitante

2) Paesi extracomunitari convenzionati

Sussistenza di accordi per la sicurezza sociale. La tutela minima di cui al punto 2) interviene per quelle assicurazioni non contemplate dallo Stato ospitante

Paesi extracomunitari non convenzionati

I lavoratori italiani all'estero fruiscono di regimi assicurativi in atto nel territorio nazionale secondo particolari criteri. I contributi dovuti sono calcolati su retribuzioni convenzionali stabilite con decreto ministeriale entro il 31 gennaio di ciascun anno. Alle retribuzioni convenzionali saranno applicate le normali aliquote di contribuzione con una riduzione del 10% sulle aliquote complessive dovute per IVS e disoccupazione.

Determinazione delle aliquote contributive

IVS, DS

Come stabilito dalla legislazione nazionale per il settore di appartenenza dell'impresa. Quota a carico del datore di lavoro ridotta del 10% da applicare fino ad esaurimento, sulle singole aliquote delle varie gestioni nel seguente ordine:

IVS

DS

infortuni sul lavoro e malattie professionali

malattie

maternità

Malattie maternità

Come previsto nel territorio nazionale

Assicurazione infortuni e malattie professionali

Come previsto dall'apposito tabella aggiornata in relazione alle tecnopatie proprie dell'area geografica dove ho per il lavoratore. Premio ridotto se nello Stato estero è obbligatoria l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali e il datore di lavoro dimostra di aver adempiuto agli obblighi nel paese extracomunitario

Determinazione dei premi Inail

I premi Inail sono calcolati sulle retribuzioni convenzionali così come determinate per i contributi previdenziali e sono dovuti secondo le tariffe ordinarie in vigore per tutti i dipendenti. Se nello Stato estero è obbligatoria l'assicurazione contro gli infortuni e malattie professionali, il datore di lavoro qualora ottemperi agli obblighi assicurativi nel paese extracomunitario, può veder ridotti in misura corrispondente i premi da versare all'Inail.

Indennità di malattia e maternità

Per i lavoratori assunti o trasferiti in paesi extracomunitari non convenzionati è prevista l'assistenza sanitaria:

  • diretta
  • indiretta

Assistenza sanitaria diretta

Sono stipulate apposite convenzioni con istituti pubblici dello Stato estero o con enti privati in modo da assicurare livelli di prestazioni sanitarie equivalenti a quelle stabilite dal servizio sanitario italiano

Assistenza sanitaria indiretta

I datori di lavoro anticipano le spese sanitarie e successivamente inoltrano domanda di rimborso alle rappresentanze diplomatiche consolari entro tre mesi dall'effettuazione della spesa a pena di decadenza.

L'indennità di malattia viene erogata con le modalità seguenti:

Lavoratore

Trasmette entro cinque giorni dalla data del rilascio di certificato di malattia alla rappresentanza diplomatica o consolare ed invia al datore di lavoro certificato medico attestante l'inizio della malattia e la presunta prognosi.

Liquidazione e pagamento

I datori di lavoro anticipano il pagamento della malattia con successivo conguaglio in sede di versamento contributivo

L'indennità di maternità viene erogata con le modalità seguenti:

Lavoratore

Presenta al datore di lavoro e all'Inps apposita domanda allegando la certificazione corredata da un visto di verifica medico-legale da parte di un sanitario di fiducia della rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel paese estero

Prestazione a carico dell'Inps

Può essere ridotta proporzionalmente, qualora sia prevista una analoga prestazione di maternità a carico dell'ente straniero

Infortuni sul lavoro e malattie professionali

Anche le prestazioni economiche erogate a seguito di infortunio sul lavoro e/o malattia professionale, sono liquidate sulla base delle retribuzioni convenzionali.

I datori di lavoro devono anticipare:

Oneri per l'assistenza sanitaria indiretta

Ai datori di lavoro con le procedure disposte dalla legge sull'assistenza sanitaria cittadini italiani all'estero, vengono rimborsati gli oneri per l'assistenza sanitaria. Le domande di rimborso devono essere inoltrate alle rappresentanze diplomatiche consolari entro tre mesi dall'effettuazione della relativa spesa a pena di decadenza del diritto.

Indennità per inabilità temporanea assoluta

Il rimborso per il trattamento di infortuni e malattia professionale a carico dell'istituto viene effettuato trimestralmente dall'Inail

Paesi extracomunitari convenzionati

I lavoratori inviati in paesi extracomunitari convenzionati con l'Italia in materia di previdenza sociale godono del regime del distacco previdenziale analogamente a quanto avviene per i lavoratori inviati in paesi comunitari. In realtà la differenza esiste ed è caratterizzata dal fatto che le convenzioni coprono soltanto una parte delle assicurazioni sociali e pertanto il datore di lavoro deve aprire una specifica posizione assicurativa presso l'Inps per ciascun paese extracomunitario convenzionato.

In materia di contribuzione occorre distinguere tra i diversi periodi:

  • periodo in cui opera il distacco,
  • periodo in cui il distacco è esaurito.

Le convenzioni internazionali prevedono in materia previdenziale quale debba essere la legislazione d'applicare di conseguenza, se i contributi debbano essere versati in Italia oppure presso l'ente straniero. In ogni caso il lavoratore potrà sempre chiedere il trasferimento all'ente previdenziale italiano per fruire dei migliori prestazioni previdenziali. In caso di applicazione legislazione italiani contributi verranno calcolati sulla retribuzione imponibile determinata con le medesime regole vigenti in Italia e non sulla retribuzione convenzionale. Qualora venga applicata la legislazione italiana, il lavoratore deve essere munito del certificato di distacco rilasciato dall'Inps analogamente a quanto previsto per i lavoratori distaccati nei paesi comunitari. Le prestazioni previdenziali temporanee verranno erogate dall'ente del luogo ove si svolge la prestazione che farà rivalsa nei confronti dell'ente previdenziale italiano.

Le convenzioni e gli accordi bilaterali stabiliscono i criteri per garantire i lavoratori distaccati in paesi extracomunitari l'assistenza sanitaria. Generalmente i lavoratori devono essere in possesso di specifici formulari rilasciati dalle ASL competenti.

Lavoratori italiani nella Confederazione Svizzera

I lavoratori italiani, a seguito dell'accordo tra Unione Europea e Confederazione Svizzera, hanno diritto di libero ingresso nel territorio svizzero. È necessaria semplicemente la carta d'identità o il passaporto; non può essere imposto alcun visto di ingresso.

I lavoratori italiani hanno altresì diritto al libero soggiorno per l'esercizio di un'attività lavorativa (dipendente o autonoma). A tal fine viene rilasciata la carta di soggiorno obbligatoria per attività lavorativa superiore a tre mesi. Spetta anche ai familiari del lavoratore il diritto di soggiorno a condizione che il lavoratore disponga di un alloggio per la propria famiglia. La carta di soggiorno è rilasciata previa presentazione di documento di identità in forza del quale il lavoratore entrato nel territorio dello Stato e di una dichiarazione di assunzione del datore di lavoro ovvero di un attestato di lavoro. La carta di soggiorno ha validità cinque anni ed è rinnovabile per un minimo di altri cinque anni. Al primo rinnovo può essere limitato il numero di anni se il possessore si trovi in uno stato di disoccupazione involontaria da oltre 12 mesi consecutivi.

Nel caso in cui il lavoratore ha un contratto di lavoro di una durata compresa tra tre mesi d'un anno la carta di soggiorno avrà durata pari a quella del contratto di lavoro; è facoltà del cittadino italiano in Svizzera cambiare impiego su tutto il territorio della confederazione. I lavoratori ricevono nel territorio della confederazione lo stesso trattamento riservato ai dipendenti svizzeri per quel che riguarda le condizioni di lavoro con particolare riguardo alla retribuzione al licenziamento alla reintegrazione professionale è al ricollocamento.

Lavoratori Frontalieri

I cittadini italiani con residenza e domicilio in Italia che giornalmente si recano all'estero in forza di un contratto di lavoro con una azienda straniera, attraversando il confine ogni giorno, sono detti lavoratori frontalieri.

L'attività lavorativa dei lavoratori frontalieri è soggetta alla legislazione e al contratto propri del datore di lavoro.

In evidenza: disoccupazione del lavoratore frontaliero

Nonostante il lavoratore sia assoggettata alla legislazione propria del datore di lavoro estero, in caso di disoccupazione a diritto all'indennità di disoccupazione prevista dalle disposizioni italiane a carico dell'Inps. Condizione perché ciò avvenga è che entro 30 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro il frontaliero:

  • inoltri domanda all'Inps nel termine di 68 giorni,
  • dichiari il suo stato di disoccupazione al centro per l'impiego di competenza.
Transfrontalieri Italia-Svizzera

La Risoluzione n. 38/E/2017 dell'Agenzia delle Entrate determina i criteri relativi al luogo di imponibilità dei salari e stipendi percepiti dai lavoratori transfrontalieri residenti nel territorio italiano che svolgono la propria prestazione di lavoro in Svizzera.

In particolare, si determinano i criteri per stabilire quando un soggetto può essere qualificato come lavoratore transfrontaliero svizzero, in relazione alla distanza tra il Comune di residenza e il confine con uno dei Cantoni del Ticino, dei Grigioni, del Vallese ove il lavoratore svolge la propria prestazione lavorativa.

Riferimenti

Normativi:

D.Lgs. n. 151/2015

D.Lgs. n. 38/2000

Reg. CEE 492/2011

Reg. CEE 987/2009

Reg. CEE 883/2004

Dir. CEE 38/2004

L. n. 398/87

Art. 45 trattato CEE 25/03/1957

Prassi:

INPS, Circolare 4 aprile 2013, n. 50

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