Teresa Zappia
23 Aprile 2024

Il Decreto Legislativo n. 66/2003 disciplina la materia del lavoro notturno, fornendo una definizione di periodo notturno, ovvero quello svolto nell'arco di tempo di almeno 7 ore consecutive, comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino, e di lavoratore notturno, ovvero colui che svolge almeno 3 ore dell'orario di lavoro normale durante il periodo notturno.

Inquadramento

Non è possibile individuare nel nostro ordinamento una definizione di lavoro notturno. L'art. 2108 c.c. si limita, infatti, a riconoscere una maggiorazione per la prestazione notturna ove la stessa non sia ricompresa in regolari turni periodici, rinviando alla legge ed alle pattuizioni collettive la determinazione del quantum. Il D.Lgs. n. 66/2003, all'art. 1, fornisce, invece, la definizione di periodo notturno, inteso come quel periodo di almeno 7 ore consecutive comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte e le 5 del mattino, e di lavoratore notturno, ossia colui che svolge almeno 3 ore dell'orario di lavoro normale durante il periodo notturno o almeno una parte del proprio lavoro secondo le norme previste dai contratti collettivi ovvero, in difetto di disciplina collettiva, svolga per almeno tre ore lavoro notturno per un minimo di ottanta giorni lavorativi all'anno, riproporzionati in caso di lavoro a tempo parziale (CdgUE, Sez. VI, 04/05/2023, n. 529/21; CdgUE, Sez. II, 24/02/2022, n. 262/20).

L'orario di lavoro dei lavoratori notturni non può superare le otto ore in media nelle ventiquattro ore, salva l'individuazione da parte dei contratti collettivi, anche aziendali, di un periodo di riferimento più ampio sul quale calcolare come media il suddetto limite. Con nota prot. n. 17879 del 30 agosto 2010 il Ministero del Lavoro ha chiarito che nel caso di lavoro part-time di tipo verticale ai fini del calcolo delle ore medie di lavoro notturno consentite occorre tener conto delle giornate di lavoro effettivamente prestate e non dell'orario di lavoro previsto dalla contrattazione collettiva. I giorni della settimana in cui non viene svolta la prestazione lavorativa part-time verticale, determinando una sospensione del rapporto limitatamente a tale periodo non possono quindi essere considerati ai fini del calcolo dell'orario di lavoro. (cfr. Ministero lavoro nota prot. n. 388 del 12 aprile 2005; Ministero del Lavoro, Circolare 3 marzo 2005, n. 8; INL nota, n. 1050/2020).

L'introduzione del lavoro notturno deve essere stabilita in concerto con le rappresentanze sindacali, secondo quanto previsto all'art. 12 D.lgs. n. 66/2003. Il mancato adempimento a tale obbligo informativo configura una fattispecie di condotta antisindacale, sanzionabile ex art. 28 dello Statuto dei Lavoratori.

Idoneità del lavoratore notturno

Il lavoratore per essere adibito al lavoro notturno deve essere ritenuto idoneo.

L'obbligo di prestare lavoro notturno ricade su tutti i lavoratori, tranne per coloro cui venga accertata l'inidoneità da parte delle competenti strutture sanitare pubbliche.

Nei casi di inidoneità sopravvenuta l'art. 15 D.Lgs. n. 66/2003 dispone l'assegnazione del lavoratore in altre mansioni equivalenti se esistenti e disponibili. L'assegnazione ad altre mansioni non è subordinata al nesso causale tra i problemi di salute e la prestazione lavorativa notturna, ma semplicemente al sopraggiungere dell'inidoneità indipendentemente dalla causa.

La donna in gravidanza o in puerperio non può esercitare lavoro notturno fino al compimento di un anno di età del bambino. La violazione del divieto di adibire le donne al lavoro notturno è punita con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 516,00 euro a 2.582,00 euro (Cass., sez. lav., n. 10203/2020)

L'esonero dall'obbligo di lavoro notturno per ragioni di genitorialità di cui all'art. 53, co. 2, del D.lgs. n. 151/2001, si applica anche al personale di volo dell'aviazione civile, nonostante l'inapplicabilità delle disposizioni sull'orario di lavoro che disciplinano il lavoro notturno (artt. 11 - 15 D.lgs. n. 66/2003), atteso che con tale disposizione si è predisposto un nucleo minimo di tutela, assicurando indistintamente alla lavoratrice madre/lavoratore padre la facoltà di sottrarsi al lavoro notturno in ragione dell'intenso rapporto che lega il genitore al minore in tenera età (Cass., sez. lav., n. 22384/2023).

La legge non vieta ma dichiara facoltativa – recte suscettibile di dissenso da parte del dipendente – l'adibizione al lavoro notturno:

  • della donna madre di un figlio di età inferiore a 3 anni o per il lavoratore padre convivente con la stessa (Cass., sez. lav., n. 22564/2023);
  • del lavoratore (lavoratrice) genitore unico affidatario di un figlio convivente di età inferiore a 12 anni;
  • della lavoratrice madre adottiva o affidataria di un minore, nei primi 3 anni dall'ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il dodicesimo anno di età o, in alternativa ed alle stesse condizioni, il lavoratore padre adottivo o affidatario convivente con la stessa;
  • del lavoratore o della lavoratrice con a carico un soggetto disabile ai sensi della L. n. 104/1992 (Cass., sez. lav., n. 12649/2023);

Nel caso di adibizione al lavoro notturno, nonostante il loro dissenso espresso in forma scritta e comunicato al datore di lavoro entro 24 ore anteriori al previsto inizio della prestazione, è applicata, anche in questo caso, la sanzione dell'arresto da due a quattro mesi o dell'ammenda da 516,00 euro a 2.582,00 euro.

I contratti collettivi, inoltre, stabiliscono i requisiti dei lavoratori che possono essere esclusi dall'obbligo di effettuare lavoro notturno.

Nei casi in cui l'adibizione al lavoro notturno è facoltativa, l'eventuale consenso alla prestazione notturna può anche essere reso oralmente o per fatti concludenti, posto che solo per la manifestazione del proprio dissenso alla richiesta di lavoro notturno è prevista dall'art. 18-bis del D.Lgs. n. 66/2003 la forma scritta ed un preavviso da comunicarsi al datore di lavoro entro 24 ore.

Nello schema seguente si riporta la definizione del lavoro notturno, per particolari categorie:

Durata della prestazione

L'art. 13, co. 1, D.Lgs. n. 66/2003 sancisce in 8 ore la durata media del lavoro notturno nelle 24 ore (cfr. INL nota n. 1438/2019).

Il successivo comma 4 precisa che nel computo della media, su cui calcolare il limite delle 8 ore, non si deve tener conto del periodo di riposo minimo settimanale quando questo ricade nell'arco temporale di riferimento stabilito dai contratti collettivi.

La violazione di quanto previsto ai commi primo e terzo dell'art. 13 prefato comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da 51 euro a 154 euro, per ogni giorno e per ogni lavoratore adibito al lavoro notturno oltre i limiti previsti (art. 18-bis)

L'art. 17 ammette deroghe alla durata del lavoro notturno ad opera della contrattazione collettiva, nazionale o di secondo livello o di decreti ministeriali, compensata mediante il riconoscimento di equivalenti riposi compensativi. In casi eccezionali, ove non sia possibile concedere i riposi compensativi, devono, comunque, essere previste, a favore dei lavoratori, misure di protezione adeguata.

Lavoro notturno e minori

L'art. 10 D.Lgs. n. 345/1999, sulla tutela del lavoro dei minori che ha modificato l'art. 15 L. n. 977/67 stabilisce che “è vietato adibire i minori al lavoro notturno”.

È fatto salvo quanto previsto dall'art. 17 della L. n. 977/67, in base al quale, in deroga a quanto stabilito dall'art. 15, la prestazione lavorativa del minore impiegato nelle attività di cui all'articolo 4, co. 2 (i.e. attività lavorative di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario e nel settore dello spettacolo), può protrarsi non oltre le ore 24. In tale caso il minore deve godere, a prestazione compiuta, di un periodo di riposo di almeno 14 ore consecutive. Gli adolescenti che hanno compiuto 16 anni possono essere, eccezionalmente e per il tempo strettamente necessario, adibiti al lavoro notturno quando si verifica un caso di forza maggiore che ostacola il funzionamento dell'azienda, purché tale lavoro sia temporaneo e non ammetta ritardi, non siano disponibili lavoratori adulti e siano concessi periodi equivalenti di riposo compensativo entro tre settimane. Il datore di lavoro deve dare immediata comunicazione all'ITL competente, indicando i nominativi dei lavoratori, le condizioni costituenti la forza maggiore, le ore di lavoro

Con il termine “notte” si intende un periodo di almeno 12 ore consecutive corrispondenti all'intervallo tra le 22 e le ore 6 o tra le 23 e le ore 7. Tali periodi possono essere interrotti nei casi di attività caratterizzata da periodi di lavoro frazionati o di breve durata nella giornata

Sicurezza sul lavoro e visite di controllo

I commi 2 e 3 dell'art. 14 del D.lgs. 66/2003 dispongono che durante il lavoro notturno il datore di lavoro deve garantire un livello di servizi o di mezzi di prevenzione o di protezione adeguato ed equivalente a quello previsto per il turno diurno.

Inoltre, il datore di lavoro, previa consultazione con le RSA, con riferimento ai lavoratori notturni che effettuano le lavorazioni che comportano rischi particolari da individuare con decreto ministeriale, deve disporre appropriate misure di protezione personale e collettiva. In mancanza, la consultazione sindacale va effettuata con le organizzazioni territoriali dei lavoratori per il tramite dell'Associazione cui l'azienda aderisca o conferisca mandato.

Lo stato di salute dei lavoratori notturni deve essere valutato attraverso visite di controllo preventive e periodiche, da effettuarsi almeno ogni 2 anni, presso strutture sanitarie pubbliche o dal medico competente, atte a verificare l'assenza di controindicazioni al lavoro notturno a cui sono adibiti i lavoratori stessi. Gli accertamenti sanitari sono a cura ed a spese del datore di lavoro. La violazione degli obblighi di controllo preventivo e periodico è punita con la sanzione dell'arresto da 3 a 6 mesi o con l'ammenda da € 1.549,00 a € 4.131,00 (Cassazione penale, sez. III, n.23611/2020).

Riferimenti

Per i recenti orientamenti sul tema, v.  Cass., sez. lav., 22 novembre 2023, n. 32418, con commento di V.M. Manzotti e G. Lavizzari, La retribuzione del periodo di guardia notturna in regime di reperibilità

Cass. Pen., sentenza 1° ottobre 2012, n. 37903. V., commento di F. S. Ivella, Lavoro notturno: fra maggiorazioni contrattuali e limiti di intervento della Corte di Giustizia.

Normativi:

  • D.Lgs. n. 66/2003
  • D.lgs. n. 151/2001
  • D.Lgs. n. 345/1999
  • L. n. 977/67

Giurisprudenza:

  • CdgUE, Sez. VI, 04/05/2023, n. 529/21;
  • Cass., sez. lav., n. 22564/2023
  • Cass., sez. lav., n. 22384/2023
  • Cass., sez. lav., n. 12649/2023
  • CdgUE, Sez. II, 24/02/2022, n. 262/20).
  • Cassazione penale, sez. III, n.23611/2020
  • Cass., sez. lav., n. 10203/2020

Prassi:

  • INPS messaggio n. 812 del 3 febbraio 2024
  • INL nota n. 1050/2020
  • INL nota n. 1438/2019
  • Ministero del Lavoro, Interpello 6 febbraio 2009, n. 4
  • Ministero del Lavoro, Circolare 3 marzo 2005, n. 8
  • Ministero lavoro nota prot. n. 388 del 12 aprile 2005

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