Lavoro occasionale

Stefano Lapponi
03 Luglio 2017

Scheda in fase di aggiornamento

La legislazione ha previsto delle particolari categorie di lavoratori marginali rispetto alla normativa vigente in termini di contratti di lavoro. Unitamente alle due macro-categorie di lavoratori subordinati, parasubordinati e lavoratori autonomi, il legislatore ha previsto le categorie dei collaboratori marginali e collaboratori tipici, dei lavoratori autonomi occasionali e i contratti di lavoro accessorio (voucher).

Inquadramento

La legislazione ha previsto delle particolari categorie di lavoratori marginali rispetto alla normativa vigente in termini di contratti di lavoro.

Unitamente alle due macro-categorie di lavoratori subordinati, parasubordinati e lavoratori autonomi, il legislatore ha previsto le categorie dei collaboratori marginali e collaboratori tipici, dei lavoratori autonomi occasionali e i contratti di lavoro accessorio (voucher).

Ciò che distingue l'attività del lavoratore autonomo occasionale è:

  • lo svolgimento di una attività non rientrante nell'esercizio dell'arte o professione nell'esercizio di una collaborazione coordinata e continuativa;
  • lo svolgimento dell'attività è saltuario e non sistematico;
  • l'attività viene esercitata senza organizzazione di mezzi;
  • l'attività viene esercitata senza vincolo di subordinazione con il committente.

Con l'entrata in vigore del Jobs Act sono state abrogate le collaborazioni occasionali ex art. 61 del D.Lgs. n. 276/2003, mentre la normativa del lavoro occasionale è rimasta invariata ed è stata ampliata l'applicabilità del lavoro accessorio (voucher).

La Legge n. 96/17, di conversione del D.L. n. 50/17, all'art. 54 bis reca in rubrica la ”Disciplina delle prestazioni occasionali. Libretto Famiglia. Contratto di prestazione occasionale “. L'INPS varerà il 10 luglio la piattaforma telematica che dovrà consentire l'accesso agli operatori (datori di lavoro e lavoratori) alla disciplina del Libretto di Famiglia e al Contratto di prestazione Occasionale Prest.O., garantendo maggiori diritti ai lavoratori occasionali.

Nozione

L'esercizio dell'attività collaboratore deve essere compiutamente occasionale, senza requisiti di professionalità e di prevalenza.

Il lavoratore occasionale svolge a favore di un committente un'opera o un servizio, con lavoro in prevalenza, proprio senza alcun vincolo di subordinazione e senza alcun coordinamento con la struttura organizzativa e l'organizzazione funzionale del committente.

Il vincolo giuridico tra committente e lavoratore occasionale è rappresentato da un contratto d'opera, per la cui validità non è richiesta la forma scritta.

Segni distintivi del rapporto di lavoro occasionale
  • Non è richiesto il contratto in forma scritta
  • Assenza di coordinamento tra l'attività del committente e quella del lavoratore
  • Mancanza di inserimento funzionale nell'attività del committente
  • Lavoro a carattere episodico e quindi mancanza di professionalità


Lavoro occasionale ante e post Jobs Act

Il 25 giugno 2015, con l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 81/2015, è stata abrogata la disciplina delle collaborazioni a progetto e conseguentemente delle collaborazioni occasionali.

Il decreto deroga alla suddetta abrogazione in 4 casi:

  1. collaborazioni realizzate sulla base di accordi collettivi nazionali stipulati da sindacati, in ragione di particolari esigenze produttive e organizzative di uno specifico settore;
  2. collaborazioni relative a professioni intellettuali per le quali è necessaria l'iscrizione agli albi professionali;
  3. attività specifiche di componenti di organi di amministrazione e controllo delle società e di partecipanti a collegi e commissioni;
  4. prestazioni a favore di associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate a federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate e enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.

Diverse tipologie contrattuali ANTE Jobs Act

Tipologia contrattuale

Riferimento fiscale

Riferimento contributivo

Riferimento normativo

Prestazione di lavoro autonomo occasionale dalle quali deriva un reddito complessivo annuo fino a € 5.000,00

Redditi diversi (art. 67, comma 1, lett.l, TUIR)

Ritenuta ex art. 25, DPR n. 600/1973

Nessuna contribuzione dovuta se il reddito non è superiore a 5000 euro

Art. 2222 c.c.

Prestazione di lavoro autonomo occasionale dalle quali deriva un reddito complessivo annuo fino a € 5.000,00

Redditi diversi.(art. 67, comma 1, lett.l, TUIR)

Ritenuta ex art. 25, DPR n. 600/1973

Contributo dovuto alla gestione separata INPS per il reddito eccedente € 5000,00

Art. 2222 c.c.

Collaborazione occasionale (durata fino a 30 giorni annui e compensi fino a 5000 euro annui con lo stesso committente

Redditi assimilati al lavoro dipendente (art.50, comma 1, lett.c-bis, TUIR)

Ritenuta ex art.23 e art. 24, DPR n. 600/1973

Contributo dovuto alla gestione separata INPS

Contributo dovuto all'Inail

Art. 61, comma 2, D.Lgs.n. 276/2003

Prestazioni di lavoro occasionale di tipo accessorio nel limite massimo di € 5000 di reddito annuo e di € 2000 in caso di impresa commerciale e/o studio professionale

Nessuna ritenuta art.72, comma 3, D.Lgs. n. 276/2003

Contributo dovuto alla gestione separata INPS

Contributo dovuto all'Inail

Artt.70 e segg. D.Lgs. n. 276/2003

Contratti di lavoro occasionale POST Jobs Act

Tipologia contrattuale

Riferimento fiscale

Riferimento contributivo

Riferimento normativo

Prestazione di lavoro autonomo occasionale dalle quali deriva un reddito complessivo annuo fino a € 5.000,00

Redditi diversi (art. 67, comma 1, lett.l, TUIR)

Ritenuta ex art. 25, DPR n. 600/1973

Nessuna contribuzione dovuta se il reddito non è superiore a 5000 euro

Art. 2222 c.c.

Prestazione di lavoro autonomo occasionale dalle quali deriva un reddito complessivo annuo fino a € 5.000,00

Redditi diversi (art. 67, comma 1, lett.l, TUIR)

Ritenuta ex art. 25, DPR n. 600/1973

Contributo dovuto alla gestione separata INPS per il reddito eccedente € 5000,00

Art. 2222 c.c.

Prestazioni di lavoro occasionale di tipo accessorio nel limite massimo di € 7000 di reddito annuo e di € 2000 in caso di impresa commerciale e/o studio professionale

Nessuna ritenuta art.72, comma 3, D.Lgs. n. 276/2003

Contributo dovuto alla gestione separata INPS

Contributo dovuto all'Inail

Artt.70 e segg., D.Lgs. n. 276/2003

Con l'entrata in vigore del Jobs Act, in presenza di prestazioni d'opera di impresa o professionali di cui all'art. 2222 c.c., quindi sarà possibile per aziende e professionisti avvalersi delle prestazioni di lavoro autonomo occasionale documentate da ordinarie note compenso o corrisposte ai prestatori al netto della ritenuta d'acconto del 20% (art. 25, DPR n. 600/1973)

I collaboratori marginali (ante Jobs Act)

Le collaborazioni marginali sono le cosiddette collaborazioni occasionali. Sono collaborazioni parasubordinate di durata complessiva non superiore a trenta giorni (240 ore nei servizi di cura e assistenza alla persona) nel corso dello stesso anno solare con compenso inferiore o pari a 5000,00 euro.

Art. 61 D.Lgs. n. 276/2003

1. Ferma restando la disciplina per gli agenti e i rappresentanti di commercio, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione, di cui all'articolo 409, n. 3, del codice di procedura civile devono essere riconducibili a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con la organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione della attività lavorativa.

2. Dalla disposizione di cui al comma 1 sono escluse le prestazioni occasionali, intendendosi per tali i rapporti di durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell'anno solare con lo stesso committente, salvo che il compenso complessivamente percepito nel medesimo anno solare sia superiore a 5 mila euro, nel qual caso trovano applicazione le disposizioni contenute nel presente capo.

3. Sono escluse dal campo di applicazione del presente capo le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, nonché i rapporti e le attività di collaborazione coordinata e continuativa comunque rese e utilizzate a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciute dal C.O.N.I., come individuate e disciplinate dall'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Sono altresì esclusi dal campo di applicazione del presente capo i componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e i partecipanti a collegi e commissioni, nonché coloro che percepiscono la pensione di vecchiaia.

4. Le disposizioni contenute nel presente capo non pregiudicano l'applicazione di clausole di contratto individuale o di accordo collettivo più favorevoli per il collaboratore a progetto.

Il contratto può anche non avere forma scritta. Si presuppone però che tale forma sia la più idonea ai fini della prova:

  • della occasionalità della prestazione;
  • della misura del compenso prestabilito.

Il contratto, se in forma scritta, oltre alle generalità dei contraenti, deve contenere:

  • l'oggetto della prestazione;
  • le modalità di svolgimento della prestazione;
  • l'ammontare del compenso.

Il lavoro autonomo occasionale è caratterizzato dall'assenza di coordinamento con il committente e dall'assenza di continuità nelle prestazioni.

Lavoratori autonomi occasionali

Il prestatore di lavoro autonomo occasionale è il lavoratore che svolge a favore di un committente un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione e senza alcun coordinamento con la struttura organizzativa del committente stesso.

Tra committente e lavoratore autonomo occasionale viene stipulato un contratto d'opera, per la validità del quale non è richiesta la forma scritta.

L'esercizio dell'attività deve essere del tutto occasionale, senza i requisiti della professionalità e della prevalenza. Tale rapporto pertanto si distingue:

  • dalla collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, per l'assenza del coordinamento con l'attività del committente, la mancanza dell'inserimento funzionale nell'organizzazione aziendale e il carattere episodico dell'attività;
  • dal lavoro autonomo abituale, per il carattere episodico della stessa.

A differenza di quanto previsto per i collaboratori coordinati e continuativi, il committente non deve comunicare al Centro per l'Impiego la stipulazione di contratti di lavoro autonomo meramente occasionale (Nota Min. Lav. 4 gennaio 2007, n. 440; Nota Min. Lav. 14 febbraio 2007, n. 4746).

Nota Bene - Unilav
Per le collaborazioni occasionali, il committente non ha l'obbligo di comunicare ai servizi per l'impiego la stipula del contratto d'opera che rimane quindi “prettamente” occasionale (Nota Min.Lav. 440 del 4/1/2007 e 4746 del 14/2/2007)

Contributi all'INPS

L'obbligo di iscrizione alla gestione separata è disposto dall'art. 44 del D.L. n. 269/2003 convertito in legge L. n. 326/2003, a decorrere dal 1° gennaio 2004.

I lavoratori autonomi occasionali sono così soggetti a contribuire all'INPS per i redditi fiscalmente superiori a 5000,00 euro nell'anno solare, considerando la somma dei compensi corrisposti da tutti i committenti occasionali.

Alla luce delle disposizioni dell'art. 2222 del codice civile sul contratto d'opera, si può definire lavoratore autonomo occasionale chi si obbliga a compiere, dietro corrispettivo, un'opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione, né potere di coordinamento del committente ed in via del tutto occasionale.

In base a quanto sopra enunciato la base imponibile previdenziale è costituito dal compenso lordo erogato al lavoratore, dedotte le eventuali spese a carico del committente.
I primi 5000,00 euro annui costituiscono la soglia di esenzione dall'obbligo di contribuzione.

Nella tabella seguente è sintetizzato il regime di sicurezza sociale.

Contributi

Gestione di riferimento

Separata INPS

Aliquota (2016) Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie

31,72%

(31,00 IVS + 0,72

aliquota aggiuntiva)

Aliquota (2016) Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria

24 %

Ripartizione dell'onere

- 1/3 a carico lavoratore

- 2/3 a carico committente

Minimale contributivo (2016)

15.548,00

Massimale imponibile (2016)

100.324,00

Venditori “porta a porta”

I venditori porta a porta sono lavoratori marginali ai quali viene estesa la tutela assicurativa INPS.

I redditi di tali lavoratori sono definiti unicamente dalla normativa fiscale all'articolo 25-bis del DPR n. 600/1973.

I venditori porta a porta sono addetti alla vendita diretta a domicilio che hanno come scopo la promozione della vendita attraverso la raccolta diretta o indiretta degli ordini di acquisto presso privati consumatori per conto di imprese committenti esercenti la vendita a domicilio.

Quando la vendita a domicilio, senza vincolo di subordinazione, è esercitata senza obbligazione assunta da contratto di agenzia, ma in modo occasionale, la natura dell'attività è di carattere occasionale fino al raggiungimento di un reddito annuo derivante dall'attività medesima, non superiore a € 5000,00.

Libretto di famiglia e contratti di prestazione occasionale PREST.O.

LIBRETTO DI FAMIGLIA

Ambito di applicazione

Le persone fisiche, non esercitanti attività professionale o d'impresa, possono ricorrere a prestazioni occasionali mediante l'acquisto del Libretto di Famiglia.

Ciascun Libretto Famiglia contiene titoli di pagamento, il cui valore nominale è fissato in 10 euro; tali titoli sono utilizzabili per compensare prestazioni di durata non superiore ad un'ora.

Il libretto di famiglia può essere acquistato attraverso la piattaforma informatica INPS, ovvero presso gli uffici postali. Con il libretto di famiglia si provvede al pagamento delle prestazioni occasionali rese da uno o più prestatori per:

  • piccoli lavori domestici, compresi lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione;
  • assistenza domiciliare ai bambini ed alle persone anziane, ammalate o con disabilità;
  • insegnamento privato supplementare.

Mediante il Libretto di Famiglia è erogato, secondo le modalità di cui all'art.54 bis, il contributo di cui all'art. 4, comma 24, lettera b), della Legge 28 giugno 2012, n. 92, per l'acquisto di servizi di baby-sitting, ovvero per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati.

Valore nominale

Ogni titolo contenuto nel libretto di famiglia ha valori pari ad € 10,00

In tale somma sono compresi:

  • la contribuzione alla gestione separata INPS (€ 1,65 ),
  • il premio dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (€ 0,25),
  • il finanziamento degli oneri gestionali (€ 0,10),

per un totale di 2 euro.

Il valore netto del titolo di pagamento è pari a € 8,00.

Contratto di lavoro occasionale “PREST.O.”

Ambito di applicazione

È un contratto attivabile e gestito esclusivamente attraverso la piattaforma informatica INPS. In tal senso si garantisce la tracciabilità dei compensi, senza passaggio di contanti e la regolarizzazione della posizione contributiva e assicurativa del lavoratore.
Ai fini dell'attivazione del contratto di prestazione occasionale, ciascun utilizzatore dovrà versare, attraverso la piattaforma informatica INPS, le somme utilizzabili per compensare le prestazioni.

L'1% degli importi versati è destinato al finanziamento degli oneri gestionali.

Soggetti che possono attivare il PREST.O.

  • microimprese con non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato,
  • professionisti,
  • associazioni ed enti non profit,
  • amministrazioni pubbliche

Le amministrazione pubbliche, nel rispetto dei vincoli di contenimento delle spese personale, possono far ricorso a prestazioni occasionali esclusivamente per esigenze temporanee o eccezionali (progetti speciali per categorie di soggetti in stato di povertà, disabilità, detenzione, tossicodipendenza, di fruizione di ammortizzatori sociali; lavori di emergenza correlati a calamità o eventi naturali improvvisi; attività di solidarietà; organizzazione di manifestazioni).

Limiti del compenso per ciascun utilizzatore

Ciascun utilizzatore può attivare nell'anno civile uno o più contratti di prestazione occasionale per un valore complessivo:

non superiore a € 5.000,00 netti per la generalità dei contrattipari a € 6.666,00 per i contratti con:

  • pensionati
  • studenti fino a 25 anni
  • disoccupati
  • percettori di prestazioni di sostegno al reddito

Limiti del compenso per ciascun prestatore di lavoro

Ciascun prestatore può sottoscrivere in un anno civile uno o più contratti di prestazione occasionale per un valore complessivo non superiore a € 5.000 netti.

Sono computati in misura pari al 75% del loro importo, ai fini del valore complessivo, i compensi per prestazioni di lavoro occasionali rese dai seguenti soggetti:

  • titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
  • giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l'università;
  • persone disoccupate, ai sensi dell'art. 19 del D.L. 14 settembre 2015, n. 150;
  • percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI) ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito.

In tal caso, l'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno del reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni occasionali di cui sopra.

Limiti del compenso nei rapporti tra un singolo utilizzatore e il medesimo singolo prestatore

Tra un singolo utilizzatore e un singolo prestatore il valore delle prestazioni che possono essere rese non devono essere di importo superiore a € 2.500,00 nell'anno civile.

Divieti, limiti ed esclusioni

Le microimprese, fino a 5 dipendenti a tempo indeterminato non possono acquisire prestazioni di lavoro occasionali da prestatori con i quali abbiano in corso o abbiano cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.

L'attivazione dei contratti di prestazione occasionale è sempre esclusa :

  • per le imprese dell'edilizia e di settori affini, esercenti l'attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo, del settore delle miniere, cave e torbiere.
  • nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi.

Per le imprese del settore agricolo, si può ricorrere solo al lavoro occasionale di pensionati, studenti fino a 25 anni, disoccupati e percettori di sostegno al reddito, purché non iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.

Le amministrazione pubbliche, nel rispetto dei vincoli di contenimento delle spese personale, possono far ricorso a prestazioni occasionali esclusivamente per esigenze temporanee o eccezionali (progetti speciali per categorie di soggetti in stato di povertà, disabilità, detenzione, tossicodipendenza, di fruizione di ammortizzatori sociali; lavori di emergenza correlati a calamità o eventi naturali improvvisi; attività di solidarietà; organizzazione di manifestazioni).

Diritti dei prestatori occasionali

I prestatori occasionali hanno diritto:

  • all'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, con iscrizione alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della Legge 8 agosto 1995, n. 335;
  • all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (disciplinata dal testo unico di cui al DPR 30 giugno 1965, n. 1124);
  • al riposo giornaliero, alle pause e ai riposi settimanali secondo quanto previsto agli artt. 7, 8 e 9 del D.Lgs 8 aprile 2003, n. 66;
  • alla applicazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza del prestatore, ai sensi dell'art. 3, comma 8, del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81.

Compenso orario

Per la generalità dei contratti: € 9,00 netti; € 12,37 lordi

Il compenso non può essere inferiore a € 36,00 per prestazioni di durata non superiore a 4 ore continuative nell'arco della giornata.

Nel settore agricolo il compenso è pari all'importo della retribuzione oraria delle relative prestazioni di natura subordinata e delle prestazioni di natura individuata dal contratto collettivo di lavoro stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Contributi previdenziali e assicurativi

Sono interamente a carico dell'utilizzatore:

  • la contribuzione alla Gestione separata, nella misura del 33% del compenso;
  • il premio dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nella misura del 3,5% del compenso.

Esenzione fiscale

I compensi percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione fiscale

Computo dei compensi ai fini dello status di disoccupato e ai fini del permesso di soggiorno per gli extracomunitari

I compensi per lavoro occasionale non incidono sullo stato di disoccupazione del prestatore

I compensi sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.

MODALITA' OPERATIVE PER ACCEDERE PRESTAZIONI OCCASIONALI

Registrazione

Per l'accesso alle prestazioni di cui all'articolo 54 bis, gli utilizzatori e i prestatori sono tenuti a registrarsi e a svolgere i relativi adempimenti, anche tramite un intermediario di cui alla Legge 11 gennaio 1979, n. 12, all'interno di un'apposita piattaforma informatica, gestita dall'INPS, che supporta le operazioni di erogazione e di accreditamento dei compensi e di valorizzazione della posizione contributiva dei prestatori attraverso un sistema di pagamento elettronico.

Esclusivamente ai fini dell'accesso al Libretto Famiglia, la registrazione e i relativi adempimenti possono essere svolti tramite un Ente di patronato di cui alla Legge 30 marzo 2001, n. 152

Tracciabilità delle prestazioni di lavoro occasionale

Per l'accesso alle prestazioni occasionali, la piattaforma informatica gestita dall'INPS supporta le operazioni di erogazione e di accreditamento dei compensi e di valorizzazione della posizione contributiva dei prestatori attraverso un sistema di pagamento elettronico.
L'accesso alla piattaforma è consentito anche agli intermediari abilitati (professionisti e associazioni datoriali).

Per poter pagare le prestazioni rese, le aziende e i professionisti effettueranno i pagamenti all'INPS, utilizzando il modello F24, senza poter compensare eventuali crediti contributivi o fiscali.

Comunicazione preventiva

Tutti gli utilizzatori con l'esclusione delle famiglie. che sono tenuti a trasmettere, almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione, attraverso la piattaforma informatica INPS o dei servizi del contact center, una dichiarazione contenente le seguenti informazioni :

  • i dati anagrafici e identificativi del prestatore;
  • il luogo di svolgimento della prestazione;
  • l'oggetto della prestazione;
  • la data e l'ora di inizio e di termine della prestazione ovvero, se imprenditore agricolo, la durata della prestazione con riferimento a un arco temporale non superiore a tre giorni;
  • il compenso pattuito per la prestazione, in misura non inferiore a 36 euro, per prestazioni di durata non superiore a quattro ore continuative nell'arco della giornata (fatto salvo quanto stabilito per il settore agricolo per il quale il compenso minimo è pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di naturasubordinata individuata dal contratto collettivo di lavoro stipulato
    dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative
    sul piano nazionale, ai sensi del comma 16 dell'art.54 bis) .

L'INPS, ricevuta la dichiarazione dell'utilizzatore, invierà mediante sms o per email al prestatore una segnalazione d'allarme anti abusi di contestuale notifica della dichiarazione del “datore di lavoro”.

Il prestatore a sua volta avrà un suo “profilo” sul portale INPS per poter accedervi e confermare l'avvenuto lavoro reso, in modo che l'utilizzatore non potrà più effettuare la revoca.

Revoca della comunicazione

Se la prestazione lavorativa non ha luogo, l'utilizzatore di prestazioni, mediante il contratto di prestazione occasionale, di cui al comma 6, lettera b), è tenuto a comunicare, attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall'INPS, la revoca della dichiarazione trasmessa all'INPS entro i tre giorni successivi rispetto a quello programmato per lo svolgimento della prestazione.

In mancanza della revoca, l'INPS provvede comunque al pagamento al lavoratore delle prestazioni e all'accredito dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi al prestatore il giorno 15 del mese successivo.

In caso di revoca simulata il prestatore ,informato per sms o mail dall'INPS, accedendo al proprio profilo sul portale dell'Istituto, può confermare che la prestazione è stata effettivamente resa e, quindi, impedire la revoca da parte dell'utilizzatore.

Pagamento prestazioni rese ambito libretto famiglia e contratto “PREST.O.”

L'INPS provvede, nel limite delle somme previamente acquisite a tale scopo dagli utilizzatori rispettivamente di cui al comma 6, lettera a), e al comma 6, lettera b), al pagamento del compenso al prestatore il giorno 15 del mese successivo attraverso accredito delle spettanze su conto corrente bancario risultante sull'anagrafica del prestatore ovvero, in mancanza della registrazione del conto corrente bancario, mediante bonifico bancario domiciliato pagabile presso gli uffici della società Poste italiane Spa.

Gli oneri di pagamento del bonifico bancario domiciliato sono a carico del prestatore.

Accredito dei contributi previdenziali e degli oneri assicurativi

Attraverso la piattaforma informatica , l'INPS provvede all'accreditamento dei contributi previdenziali sulla posizione contributiva del prestatore; entro il il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno trasferisce all'INAIL, i premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché i dati relativi alle prestazioni di lavoro occasionale del periodo rendicontato.

Superamento dei limiti

In caso di superamento, da parte di un utilizzatore diverso da una pubblica amministrazione, del limite di importo di cui al comma 1, lettera c), o comunque del limite di durata della prestazione pari a 280 ore nell'arco dello stesso anno civile, il relativo rapporto sitrasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, (nel settore agricolo, il suddetto limite di durata è pari al rapporto tra il limite di importo di cui al comma 1, lettera c), e la retribuzione oraria individuata ai sensi del comma 16).

Violazione degli obblighi di comunicazione e dei divieti di cui al comma 14

Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.500 per ogni prestazione lavorativa giornaliera per cui risulta accertata la violazione.

Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del D. Lgs 23 aprile 2004, n. 124.

Per tutti gli aggiornamenti normativi derivanti dal c.d. Decreto Dignità, si rinvia alla consultazione della bussola "Prest.O" nel presente portale.

Aspetti fiscali

Le attività di lavoro autonomo occasionale svolte in modo saltuario, senza organizzazione di mezzi e senza vincolo di subordinazione, rientrano fiscalmente tra i redditi diversi ex art. 67, comma 1 lett. l) del TUIR.

L'attività è occasionale se:

  • non rientra nell'esercizio dell'arte o professione;
  • non rientra nell'esercizio di una collaborazione coordinata e continuativa;
  • viene svolta in modo saltuario;
  • viene esercitata senza organizzazione di mezzi;
  • viene esercitata senza vincolo di subordinazione con il committente.

Il reddito è costituito dalla differenza tra l'ammontare dei proventi percepiti nel periodo di imposta (criterio di cassa) e le spese sostenute per produrre i predetti ricavi, debitamente documentate. Le spese non devono mai essere superiori ai proventi.

Dichiarazione dei redditi

Modello Unico

Quadro RL

Modello 730

Quadro D

MODELLO 730/2016

MODELLO UNICO PF/2016

QUADRO RL

Riferimenti

Normativi

Legge n. 96/17 di conversione del D.L. n. 50/17

D.Lgs. n. 81/2015

Legge n. 92/2012

D.M. 9 luglio 2008

Art. 39, D.L. 25 giugno 2008, n. 112 conv. L. 6 agosto 2008, n. 133

Art. 61, D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276

Art. 2549 c.c.

Giurisprudenza

Cass. civ., 24 novembre 2000, n. 15175

Prassi

INPS, Circolare 4 maggio 2011, n. 72

Ministero Lavoro, Nota 4 gennaio 2007, n. 440

INAIL, Nota 11 gennaio 2002

Agenzia delle Entrate, Circolare 12 dicembre 2001, n. 105/E

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