Lettera di assunzione

17 Aprile 2014

Scheda in fase di aggiornamento

Prima di iniziare un rapporto di lavoro, le parti interessate, ovvero il datore di lavoro e il dipendente, devono concordare e sottoscrivere il contratto di lavoro dipendente.Di norma è stipulato in forma scritta prevista, non per la validità del contratto, ma ai soli fini della prova. In difetto di forma scritta, il datore di lavoro ha l'onere di provare il contenuto del contratto.Una volta raggiunto l'accordo sulla tipologia del contratto e le mansioni da svolgere, nella lettera di assunzione che viene consegnata al lavoratore dovranno essere indicati gli ulteriori elementi del contratto.

Abstract

Prima di iniziare un rapporto di lavoro, le parti interessate, ovvero il datore di lavoro e il dipendente, devono concordare e sottoscrivere il contratto di lavoro dipendente.
Di norma è stipulato in forma scritta prevista, non per la validità del contratto, ma ai soli fini della prova. In difetto di forma scritta, il datore di lavoro ha l'onere di provare il contenuto del contratto.
Una volta raggiunto l'accordo sulla tipologia del contratto e le mansioni da svolgere, nella lettera di assunzione che viene consegnata al lavoratore dovranno essere indicati gli ulteriori elementi del contratto:
- identità delle parti;
- data di inizio del rapporto;
- durata del periodo di prova;
- luogo in cui si svolge la prestazione lavorativa;
- categoria, livello, retribuzione.
Generalmente sono rimandati alla contrattazione collettiva nazionale, tutti gli elementi ulteriori del rapporto di lavoro, quali la retribuzione iniziale e sue componenti, l'orario di lavoro, le ferie ed il periodo di preavviso.

Introduzione

Il rapporto di lavoro sorge in virtù di un negozio giuridico stipulato tra datore di lavoro e lavoratore subordinato, avente ad oggetto la prestazione, da parte del lavoratore, di un'attività lavorativa, sia essa manuale o intellettuale, in favore dell'imprenditore, sotto la direzione ed il controllo di quest'ultimo, a fronte di un corrispettivo.
Al contratto di lavoro si applicano le regole stabilite dall'art. 1325 e successivi del codice civile, concernente i contratti in generale, salvo i casi in cui la disciplina dei contratti speciali preveda differentemente.
La causa del contratto di lavoro, consistente nello scambio tra prestazione del lavoratore e retribuzione, deve essere lecita, ovvero conforme alla legge, all'ordine pubblico e al buon costume. In mancanza della stessa, il contratto stipulato fra le parti non può essere qualificato come contratto di lavoro.
Trovato l'accordo tra le parti sulle mansioni da svolgere, si vengono a creare una serie di conseguenze automatiche previste dal contratto collettivo di riferimento. Sono infatti i CCNL che disciplinano in dettaglio il contenuto del contratto che nella prassi prende il nome di lettera di assunzione.
Nel nostro ordinamento, in linea generale, la stipulazione del contratto di lavoro non è sottoposta ad una forma particolare, pertanto esso può essere concluso per iscritto o tramite semplice accordo verbale (in tal senso la sentenza della Cassazione n. 4796/1987), di norma comunque, si fa ricorso alla lettera di assunzione.
Tuttavia, sussistono alcune eccezioni a tale regola generale, giustificate dal particolare contenuto del contratto, dall'oggetto dello stesso o da motivi più genericamente volti a tutelare l'interesse del lavoratore inteso quale parte più debole del rapporto.
Ad esempio, la forma scritta è richiesta per i contratti a tempo determinato, per la clausola di prova (art. 2096 c.c.), per il contratto a tempo parziale, per il contratto di reinserimento, ecc.
L'inosservanza della forma scritta, nei casi in cui sia prescritta, determina la nullità del contratto in quanto elemento essenziale per la costituzione del rapporto, che equivale quindi all'inesistenza del contratto.

Nuova dichiarazione di assunzione e libro unico

Con l'introduzione del libro unico del lavoro, che ha sancito anche la contestuale abrogazione del libro matricola, vengono modificate le previsioni normative riguardanti l'obbligo del datore di lavoro di procedere alla consegna della dichiarazione di assunzione al lavoratore.

L'obbligo, che riguarda soltanto i lavoratori subordinati, impone al datore di lavoro sia privato che pubblico, all'atto dell'assunzione e prima dell'inizio dell'attività di lavoro, di consegnare al lavoratore una copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, che può consistere nella comunicazione obbligatoria inviata telematicamente oppure nel contratto individuale di lavoro completo di tutte le informazioni previste dal D.Lgs. 152/1997, relative all'instaurazione ed allo svolgimento del rapporto di lavoro.

Per i rapporti di lavoro subordinato gli elementi necessari risultano essere:

  • identità delle parti;
  • luogo di lavoro e sede del datore di lavoro;
  • durata del contratto;
  • inquadramento, livello qualifica;
  • retribuzione iniziale;
  • durata dell'eventuale periodo di prova.
Fac simile Lettera d'assunzione

Fac simile Lettera d'assunzione

CONTRATTO DI LAVORO

Oggi … tra il rappr. legale della ditta … C.F. o P.Iva … con sede in … e il signor/a … nato a …Il … residente a C.A.P… Comune …prov. … in via … n…. telefono … stato civile … numero di codice fiscale …

si conviene

lettera di assunzione (D.L. 515/1995 e D.Lgs 152/1997)

1. il dipendente è assunto alle dipendenze della ditta, presso la sede operativa, a decorrere dalla data odierna con la qualifica di … reparto … liv. … CCNL … a tempo … ed è registrato al libro unico del lavoro al n. … nei termini e secondo le disposizioni di legge vigenti.

2. è pattuito un periodo di prova per le mansioni indicate nella declatoria contrattuale, durante il quale ciascuno potrà recedere dal contratto senza preavviso né indennità sostitutive, nella misura di gg …

3. la retribuzione, il periodo di pagamento, la durata e modalità di fruizione delle ferie, l'orario di lavoro, i termini di preavviso sono quelli previsti dal Contratto Collettivo di lavoro sopra indicato.

4. l'eventuale differenza tra la retribuzione di fatto e quella contrattuale sindacale è concessa al dipendente a titolo di superminimo assorbibile su qualunque istituto contrattuale ed in qualsiasi momento a discrezione della ditta.

5. L'Azienda si riserva il diritto di trasferire il lavoratore, qualora si renda necessario, ad un'altra posizione, altro settore o attività, all'interno dei propri uffici in Italia o all'estero, nel rispetto delle Sue competenze, della professionalità maturata e delle norme di legge. Pertanto, la posizione e il luogo di lavoro potranno essere modificati a discrezione dell'azienda, previa comunicazione scritta al dipendente.

6. il dipendente dichiara:

  • di non essere pensionato né di percepire trattamenti di cassa integrazione o simili;
  • di essere a perfetta conoscenza, per presa visione, delle norme disciplinari, come affisse in luogo accessibile nell'ambiente di lavoro, relative alle infrazioni, alle procedure di contestazione e delle sanzioni, contenute nel codice civile, nella legge 300/1970 (art. 7) e nel Contratto di lavoro;
  • di ricevere copia della presente;
  • di aver ricevuto l'informativa e i presidi previsti dal D.Lgs. 81/2008 sulla sicurezza in azienda.

informativa e consenso sulla tutela della riservatezza personale

7. il dipendente dichiara infine di aver ricevuto completa informativa ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 per le finalità connesse alle reciproche obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro ed esprime il proprio consenso al trattamento, alla comunicazione e diffusione dei propri dati anche sensibili.

La ditta Il lavoratore

________________________ _________________________

Scelta della previdenza complementare

Al momento dell'assunzione del personale, il datore di lavoro deve informarsi in merito alla sua posizione rispetto alla previdenza complementare. In particolare, deve verificare se il dipendente, in un eventuale precedente rapporto di lavoro, avesse optato per mantenere il Tfr in azienda, oppure se avesse aderito ad un fondo di previdenza, indicando se aperto o chiuso e la quota versata.
Nel caso in cui il dipendente avesse già optato per la previdenza complementare, l'imprenditore deve farsi rilasciare dal lavoratore una dichiarazione che indichi il fondo al quale si è aderito.
È compito del datore di lavoro mettere a disposizione del lavoratore la modulistica unica stabilita dalla legge, in particolare il modello TFR2, che dovrà farsi riconsegnare compilata con l'indicazione dell'opzione esercitata e corredata di una copia del modello di adesione al fondo (qualora il dipendente abbia scelto in tal senso). L'azienda dovrà, altresì, rilasciare al lavoratore una copia controfirmata per ricevuta.
La conservazione del modulo d'iscrizione è a carico dell'imprenditore.

Documentazione da presentare a cura del lavoratore

All'atto dell'assunzione il lavoratore dovrà produrre i documenti personali richiesti dal CCNL di riferimento applicato dal datore di lavoro, che in generale sono:

  • la carta d'identità o altro documento equipollente;
  • il tesserino del codice fiscale o documento equivalente;
  • documenti atti a comprovare l'eventuale diritto agli assegni per il nucleo familiare e alle detrazioni fiscali;
  • eventuali documenti Inps e Centro Impiego di cui il lavoratore sia in possesso;
  • certificati comprovanti eventuali titoli di studio e precedenti occupazioni;
  • libretto di “idoneità sanitaria” per il personale da adibire alla preparazione, manipolazione e vendita di sostanze alimentari, di cui all'art. 14, L. 30 aprile 1962, n. 283, ed all'art. 37, D.P.R. 26 marzo 1980, n. 327, concernente il regolamento di esecuzione della legge stessa;
  • se lavoratori pensionati di vecchiaia, il certificato Inps attestante l'ammontare delle ritenute da operare in busta paga.

Il lavoratore in cerca di un'occupazione, non è più obbligato ad iscriversi presso le liste di collocamento presenti presso i centri per l'impiego, né deve possedere documenti particolari come l'ormai soppresso libretto del lavoro.
Tuttavia, i soggetti che vogliono acquisire un particolare status, che possa agevolarli nell'inserimento del mondo nel lavoro oppure che possa metterli in condizione di beneficiare degli strumenti di ammortizzatori sociali, devono iscriversi presso il centro per l'impiego, per poter attestare ad esempio una disoccupazione di lunga durata da più di 12 mesi.

Centro per l'impiego

Il datore di lavoro (o altro soggetto abilitato) ha l'onere di inviare telematicamente la “comunicazione obbligatoria Unificato Lav” di inizio del rapporto di lavoro, indirizzandola al centro per l'impiego nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro, anche se quest'ultima non coincide con la sede legale del datore. A tal fine è necessario il preventivo accreditamento del datore di lavoro sul portale che gestisce il servizio.

Nel caso di rapporti di lavoro che si svolgono su più sedi, il centro per l'impiego competente è da intendersi quello ove ha sede il committente presso il quale si realizza il coordinamento della prestazione lavorativa.
Il termine per l'effettuazione della comunicazione di assunzione scade alle ore 24 del giorno precedente l'inizio del rapporto di lavoro, (anche se festivo), e tale comunicazione deve avere data certa di trasmissione. La data di inizio del rapporto coincide con la data da cui decorre l'obbligo della prestazione lavorativa e della remunerazione.
Nel caso di assunzioni con carattere d'urgenza per esigenze produttive, la comunicazione deve essere effettuata entro 5 giorni dall'inizio del rapporto di lavoro, fermo l'obbligo di inviare, entro il giorno antecedente, una comunicazione “sintetica”, utilizzando il modello URG, contenente le generalità del lavoratore e del datore di lavoro oltre alla specifica della data di inizio della prestazione lavorativa. La deroga è prevista anche nell'ipotesi di assunzioni per cause di forza maggiore o per eventi straordinari: l'assunzione va comunicata entro il primo giorno utile e non oltre il quinto giorno successivo, senza obbligo di preventiva comunicazione.

Lettera di impegno all'assunzione

Il datore di lavoro e il lavoratore possono sottoscrivere la lettera di impegno all'assunzione, che costituisce un accordo precontrattuale e dichiara il reciproco interesse alla definitiva sottoscrizione del contratto di lavoro. La firma della “promessa” comporta l'instaurazione di un vero e proprio obbligo in capo alle parti circa il perfezionamento del contratto di lavoro che deve avvenire nei modi e nei tempi concordati dalla medesima lettera.
L'impegno ad assumere il lavoratore può essere proposto nella formula della lettera, ma può assumere anche le caratteristiche dell'accordo.
Qualora il datore di lavoro non rispetti gli impegni, il lavoratore può procedere per il risarcimento del danno subito, in particolare se, nel frattempo, ha lasciato un posto di lavoro effettivamente esistente. È sulla base di quanto pattuito in tale impegno (per esempio inquadramento, retribuzione, contratto collettivo di riferimento ecc.) che si possono individuare i parametri certi per una capitalizzazione del danno, che altrimenti potrà essere determinato in via equitativa dal giudice.
Il patto preassuntivo, viceversa, potrebbe anche non essere rispettato dal lavoratore. Nella lettera/accordo è quindi importante inserire una clausola di risoluzione espressa, tale per cui la mancata presenza sul lavoro, entro un certo termine dalla data di assunzione concordata, comporti lo scioglimento del contratto ed eventualmente il riconoscimento di una somma a titolo di risarcimento del danno già quantificata nel preliminare stesso.
Va sottolineato, infine, che la lettera di impegno non comporta obblighi amministrativi quali la comunicazione al centro per l'impiego e le informazioni scritte da consegnare al lavoratore prima dell'inizio dell'attività lavorativa.

Assunzione in ambito di telelavoro

L'assunzione del telelavoratore segue le stesse regole delle assunzioni ordinarie. Di seguito viene riportato un fac simile dell'accordo individuale di telelavoro a domicilio.

Luogo e Data, .......................

Tra il sottoscritto signor ........................ in qualità di Titolare/Legale Rappresentante della Ditta/Società ............................., codice fiscale/Partita Iva ............................... con sede in .............................. e il lavoratore signor ............................, nato il .................... a ............................. (......), codice fiscale ....................................., residente in .......................................... (......)

Si conviene e si stipula il presente accordo individuale di telelavoro a domicilio.

Ella verrà assunto a tempo pieno e indeterminato dal ............................, con mansioni di ................................ e inquadramento nel livello ............ del C.C.N.L. per le imprese del settore ...................

Ella sarà inquadrato come telelavoratore a domicilio.

In relazione alle mansioni assegnate, la retribuzione lorda mensile sarà composta dalle seguenti voci:

1 - Minimo tabellare € ..........................

2 - Ad personam (superminimo non assorbibile) € .........................

3 - ......................................... € .........................

Totale € .........................

La sua assunzione, è subordinata al positivo superamento di un periodo di prova di ............... giorni di calendario/settimane lavorative/mesi lavorativi durante il quale ciascuna delle parti sarà libera di recedere dal contratto senza obbligo di preavviso.

Per quanto non previsto dalla presente lettera troveranno applicazione, oltre alle leggi in materia di lavoro e previdenza, le norme contenute nel C.C.N.L. sopra citato.

Regolamentazione delle modalità di telelavoro domiciliare.

Premessa

In riferimento alla reciproca volontà, volta a conciliare al meglio i tempi tra lavoro e famiglia, la Ditta/Società ........................ acconsente al ricorso al telelavoro domiciliare, individuato quale strumento idoneo a soddisfare le esigenze reciproche delle parti.

La Ditta/Società le sottopone il presente documento per confermarle le condizioni che regolamenteranno la sua prestazione e il suo rapporto di lavoro durante il periodo di ricorso alla modalità del telelavoro.

1) Assegnazione a posizione di telelavoro domiciliare

Il Signor ...................... viene assegnato a posizione di telelavoro secondo le modalità e nel rispetto di quanto previsto dall'art. .............. del vigente C.C.N.L. ........................

2) Condizioni di lavoro

Le differenti modalità di esecuzione dell'attività lavorativa del telelavoro non incidono sull'inserimento del signor ..................... nell'organizzazione aziendale né sulla connotazione giuridica del rapporto di lavoro subordinato in essere.

Il signor .............................. fruisce dei medesimi diritti, garantiti dalla legislazione e dal vigente C.C.N.L. ............................ previsti per un lavoratore comparabile che svolge attività nei locali dell'Azienda.

3) Decorrenza dello svolgimento del telelavoro, luogo e sede di lavoro

Lo svolgimento dell'attività in regime di telelavoro domiciliare decorre dalla data del ......................................

Lo svolgimento dell'attività avverrà presso il domicilio del signor ............................. sito in ...................................... Si conferma comunque l'assegnazione del signor ...................................... alla sede di lavoro sita in ................................ .

Le Parti, pertanto, si danno atto che non si configura l'istituto della trasferta né durante l'esecuzione della prestazione lavorativa presso il domicilio né in occasione dei rientri in Azienda.

4) Modalità di svolgimento della prestazione

La prestazione verrà svolta nel rispetto delle previsioni legali e contrattuali in materia di orario di lavoro, e nel rispetto dell'articolazione oraria applicata al rapporto di lavoro.

La mole di lavoro che dovrà svolgere sarà concordata con i Suoi Responsabili in modo tale che quanto affidatole non Le precluda la possibilità di intrattenere relazioni sociali con i colleghi, sviluppare le proprie capacità e progredire nella carriera.

L'attività verrà svolta presso il domicilio indicato al precedente punto 3).

Sono previsti fino a … (indicare il numero) rientri mensili presso la sede di lavoro, da concordarsi con il Responsabile, signor ................................., per motivi connessi allo svolgimento della prestazione, alla pianificazione del lavoro e ad ulteriori necessità di integrazione e comunicazione diretta e, in generale, di eventuali regolarizzazioni della propria posizione amministrativa.

Rientri aggiuntivi potranno inoltre essere disposti dal Responsabile, signor .........................., per ulteriori esigenze quali la partecipazione del Signor ............................... ad interventi formativi non previsti in modalità e-learning, prolungati malfunzionamenti o guasti che non consentano il regolare svolgimento della prestazione lavorativa o a seguito di motivata richiesta del lavoratore.

5) Orario di lavoro e reperibilità

La distribuzione dell'orario di lavoro sarà stabilita in accordo con il Suo diretto superiore; vista la specificità del telelavoro, Ella dovrà rendersi reperibile ogni giorno dalle ore …...... alle ore ........ per eventuali comunicazioni telefoniche con il datore di lavoro o per la ricezione di dati. Qualora Ella non fosse reperibile nelle fasce orarie indicate dovrà darne tempestiva comunicazione all'azienda.

6) Tipologia delle attività ed obiettivi

Durante il monte ore dedicato al telelavoro, Lei svolgerà attività rientranti nell'ambito delle sue normali ed attuali mansioni. Le potranno essere inoltre affidate attività specifiche con modalità di svolgimento delle sue mansioni facenti parte di nuovi progetti e/o nuove attività svolte dal reparto ....................... .

7) Trattamento normativo e retributivo

Il trattamento retributivo da corrispondersi al signor ......................... è quello previsto dal vigente C.C.N.L. ........................... che si applica ai dipendenti del settore ................. Anche per quanto concerne la parte normativa (fruizione ferie, permessi, assenze per malattia etc..) trova applicazione la disciplina contrattuale vigente sopra menzionata ed ogni altra disposizione aziendale in atto.

8) Postazione di lavoro

La Società ...................... provvederà all'installazione o all'adeguamento, presso il suo domicilio, di una postazione di lavoro idonea alle esigenze dell'attività lavorativa da Lei prestata e comprenderà l'eventuale collegamento di una linea ADSL. Le spese connesse all'installazione, gestione e manutenzione della postazione di telelavoro presso il domicilio del lavoratore sono a carico del datore di lavoro. Durante i periodi di non funzionamento, il datore di lavoro potrà chiamare in sede il dipendente fino a riparazione avvenuta.

Eventuali apparecchiature ed infrastrutture di proprietà del Signor ............................ potranno essere utilizzate dallo stesso a condizione che soddisfino i requisiti prestazionali equiparabili alle postazioni di lavoro presenti in sede. Tale utilizzo non darà luogo a rimborsi a favore del Signor ...........................

Il telelavoratore è tenuto a utilizzare e mantenere l'attrezzatura in uno stato funzionale e a comunicare tempestivamente guasti o mal funzionamenti a chi di competenza.

9) Collegamenti telefonici

Il costo del canone della linea ISDN e/o ADSL e di eventuali collegamenti telefonici sarà a carico del datore di lavoro.

10) Obblighi e diritti delle parti

La società ........................... garantisce che la postazione di telelavoro attivata ed il materiale a disposizione del Signor ........................... sono pienamente conformi alle normative vigenti in materia di ambiente, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro di cui al D. Lgs. 81/2008 e successive integrazioni e modificazioni.

Al fine di verificare la corretta applicazione della disciplina applicabile in materia di salute e sicurezza al datore di lavoro, alle rappresentanze dei lavoratori e/o alle autorità competenti, il signor .............................. dovrà consentire l'accesso presso il proprio domicilio. Tale accesso è subordinato a preavviso ed al suo consenso, nei limiti delle norme di legge e del contratto collettivo di lavoro.

Il signor .............................. ha facoltà di chiedere ispezioni.

Il signor ........................... si impegna ad utilizzare le attrezzature informatiche a disposizione esclusivamente per lo svolgimento dell'attività di telelavoro concordate. In nessun caso il lavoratore può eseguire, sulla postazione in dotazione lavoro per conto proprio e/o per conto terzi.

In caso di guasto o malfunzionamento degli strumenti di lavoro il signor ............................ dovrà darne immediato avviso alle strutture aziendali competenti.

Il signor ......................... avrà debita cura degli strumenti di lavoro affidatigli e non raccoglierà né diffonderà materiale illegalmente.

Il signor ...........................è tenuto a prestare la sua attività con diligenza e riservatezza, a custodire il segreto su tutte le informazioni rese disponibili per lo svolgimento dei suoi compiti e ad attenersi alle istruzioni impartite dall'Azienda per l'esecuzione del lavoro.

Il signor ........................... eserciterà le ordinarie funzioni gerarchiche inerenti il rapporto di lavoro con le seguenti modalità:

1. presso il domicilio del lavoratore, nel rispetto della normativa vigente in merito alla riservatezza ed alla inviolabilità del domicilio, concordandone le modalità con il lavoratore;

2. in via telematica e nel pieno rispetto dell'art. 4 dello Statuto dei Lavoratori, con riferimento al raggiungimento degli standard correlati alla prestazione lavorativa effettuata;

3. in Azienda, in occasione dei rientri previsti al precedente punto 4).

11) Protezione dei dati personali

Le parti contraenti si impegnano a rispettare, nella trasmissione dei dati che avverrà durante lo svolgimento della prestazione in regime di telelavoro, la normativa di cui al D. Lgs. 196/2003 e del regolamento (UE) 2016/679 e successive modifiche ed integrazioni in materia di Protezione dei dati personali.

12) Reversibilità

Il rapporto di lavoro subordinato può essere convertito dalla modalità di telelavoro alla modalità di lavoro in sede, in qualsiasi momento, su richiesta del signor ............................. o della Società previo preavviso di giorni/mesi .......... ( …. ). In tal caso il rapporto di lavoro continua e il signor ............................. conserva tutti i diritti che ne derivano.

13) Diritti sindacali

Le particolari caratteristiche che connotano il telelavoro, non modificano il sistema di diritti e libertà sindacali, individuali e collettivi, sanciti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

14) Norma finale di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente accordo, si applicano le disposizioni di legge e contrattuali in materia di lavoro subordinato.

Il Titolare/Legale Rappresentante Il lavoratore dipendente

................................................................... ................................................................

Riferimenti

Normativi:

  • Art. 9-bis DL 1 ottobre 1996 n. 510 conv. con modif. in L. 28 novembre 1996 n. 608

  • D.Lgs. 26 maggio 1997 n. 152

  • Direttiva 91/533/CEE

  • Art. 39 DL 25 giugno 2008 n. 112, conv. con modif. in L. 6 agosto 2008 n. 133

  • Art. 1325 c.c.

Prassi:

  • Circ. MinLav 10 luglio 1995 n. 84

Giurisprudenza:

  • Cass. Sent. 19 agosto 1977 n. 3795

  • Cass. Sent. 27 maggio 1987 n. 4796

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