Malattie professionali

Gianluca Natalucci
27 Gennaio 2016

Scheda in fase di aggiornamento

Durante lo svolgimento dell'attività lavorativa, fino al raggiungimento dell'età pensionabile di anno in anno innalzata, possono accadere eventi dannosi come un infortunio, che può causare problemi temporanei o permanenti, fino a giungere alla morte del lavoratore, oppure insorgere una “malattia professionale”.

Inquadramento

Durante lo svolgimento dell'attività lavorativa fino al raggiungimento dell'età pensionabile di anno in anno innalzata, possono accadere eventi dannosi come un infortunio, che può causare problemi temporanei o permanenti, fino a giungere alla morte del lavoratore, oppure insorgere una “malattia professionale”. Con questo termine vengono indicate quelle patologie del tutto o in parte causate dall'attività lavorativa a causa di agenti nocivi da varia natura. La malattia professionale non è immediatamente percepibile ma si manifesta nel corso del tempo con la comparsa di sintomatologie più o meno evidenti. Essa differisce dall'infortunio perché quest'ultimo è caratterizzato da una causa necessariamente violenta. Il R.D. 928/29 ha riconosciuto, inizialmente per il solo settore industriale, l'assistenza per la malattia professionale, mentre con la Legge n. 313/1958 l'intervento assistenziale viene esteso anche al settore agricolo, disciplina in seguito modificata con il D.P.R. n. 471/59. La caratteristica fondamentale dell'assistenza per malattia professionale è di sicuro l'adozione sin dalla nascita della patologia del cosiddetto “sistema a lista chiusa”, quindi una classificazione tabellare che va ad indicare in modo tassativo le varie forme patologiche riconoscibili come professionali e le attività lavorative che possono causarne l'insorgenza.
La tassatività legislativa nel fissare il sistema tabellare, sotto alcuni aspetti appare censurabile, ma per lo meno garantisce la certezza ai fini dell'indennizzo della prestazione.

Con la Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016) sono stati estesi i benefici previdenziali ai lavoratori esposti all'amianto ed è stato istituito il Fondo per le vittime dell'amianto, per il pagamento del risarcimento del danno.

Le differenza tra la malattia professionale e l'infortunio

La malattia professionale differisce dall'infortunio in quanto quest'ultimo ha natura violenta. La patologia causata direttamente od indirettamente dall'attività lavorativa per l'azione di agenti nocivi di diversa natura (fisica, biologica o chimica) prende invece il nome di malattia professionale. In premessa si è accennato al fatto che l'insorgenza di una malattia professionale non sia immediatamente percepibile e di come si manifesti nel corso del tempo, nonché dell'adozione del sistema tabellare a lista chiusa per la sua classificazione.

A conferma di tale situazione di estrema rigidità, anche se giustificata dal garantire la certezza ai fini dell'indennizzo della prestazione, è giunta la sentenza della Corte di Cassazione n. 1143/92 che stabilisce: “l'accertamento della malattia tabellata manifestata entro il periodo massimo di indennizzabilità comporta l'applicabilità della presunzione di eziologia professionale”.

A rompere la tassatività tipica del sistema tabellare è sopraggiunta la sentenza della Corte Costituzionale n. 179/88 che sancisce la possibilità di indennizzare a titolo di malattia professionale anche patologie non incluse in tabella. A questo punto si avranno:
- malattie tabellari per cui vale una presunzione assoluta di origine lavorativa;
- malattie non tabellari dove il nesso eziologico con l'attività lavorativa va provato.

Condizioni per il riconoscimento della malattia professionale

In ogni caso al fine del riconoscimento dell'origine professionale della malattia occorrono alcune circostanze stabilite precisamente dal D.P.R. 1124/65, mentre le restanti sono state elaborate dall'INAIL e dalla Suprema Corte di Cassazione:

  • contrazione della malattia a seguito dell'esposizione al rischio tipico delle lavorazioni assicurate;
  • il lavoratore deve essere assicurato contro infortuni e malattie professionali;
  • necessità di un nesso causale tra origine professionale e malattia;
  • la malattia deve rappresentare l'effetto di una graduale e progressiva azione causata da fattori professionali.

Affinché venga riconosciuta dall'INAIL la malattia professionale deve essere denunciata dal lavoratore al datore di lavoro che successivamente comunicherà all'INAIL la contrazione della malattia professionale del lavoratore.
In linea generale il datore di lavoro è esonerato da responsabilità civile che però permane nel caso di condanna penale dello stesso.
Gli articoli 1, 206, 207 e 208 del D.P.R. 1124/65 definiscono l'ambito delle lavorazioni obbligatoriamente assicurate, dove a titolo meramente esemplificativo si citano:

  • macchine mosse non direttamente dalla persona che le usa, apparecchi a pressione;
  • lavori di costruzione, demolizione, riparazione;
  • lavori di bonifica;
  • pesca effettuata con navi;
  • produzione del cemento

Un'altra condizione per il riconoscimento dell'origine professionale della malattia sta nel fatto che il lavoratore, come previsto dagli articoli 4 e 205 del D.P.R. 1124/65 deve essere persona assicurata contro gli infortuni e le malattie professionali.

Inoltre ai fini del riconoscimento del carattere professionale della malattia, deve sussistere un rapporto causale diretto ed efficace tra l'origine professionale e la malattia.

L'INAIL con la circolare n. 29 del 24 aprile 1991 ha evidenziato che al fine dello sviluppo della malattia professionale possono concorrere anche concause extra-lavorative, a condizione che non risultino le sole responsabili della malattia.

Non possono essere considerate malattie professionali, ad esempio, le allergie causate da esposizioni occasionali ad una sostanza, mentre qualora l'esposizione alla sostanza che può causare allergia sia continua, l'insorgenza di tale allergia può essere considerata malattia professionale. Tale orientamento è anche quello della Cassazione con la sentenza n. 339 del 19 marzo 1992.

Soggetti Assicurati

- i dipendenti, prestatori di opera manuale, sia quelli che usano le macchine, sia quelli che svolgono attività sussidiarie;
- i sovrintendenti il lavoro altrui;
- gli artigiani che prestano opera manuale nella propria impresa;
- gli apprendisti;
- gli insegnanti e gli alunni di scuole pubbliche e private durante esperienze tecnico-scientifiche o esercitazioni pratiche;
- tutti i parenti del datore di lavoro, che prestano con o senza retribuzione, opera manuale alle sue dipendenze;
- i soci delle cooperative;
- i ricoverati in ospedali, case di cura, ospizi ecc., quando siano addetti a scopo occupazionale ad uno dei lavori dell'art. 1, del D.P.R. n. 1124/65;
- i detenuti in istituti o stabilimenti di prevenzione o di pena addetti a scopo occupazionale ad uno dei lavoro dell'art. 1, del D.P.R. n. 1124/65;
commessi viaggiatori, piazzisti, agenti delle imposte di consumo;
- i religiosi che prestano opera alle dipendenze di terzi, diversi dagli enti ecclesiastici;
- i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne;
- i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari;
- i lavoratori agricoli senza limite d'età;
- gli addetti alle aziende agricole o forestali, compresi i proprietari, i mezzadri, gli affittuari, i loro familiari, ecc

Malattie tabellate

Le malattie tabellate sono quelle incluse nell'elenco delle malattie professionali nell'industria e nell'agricoltura approvato dal Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 9 aprile 2008.
Da evidenziare anche l'elenco delle malattie professionali per le quali i medici hanno l'obbligo di denuncia, ai sensi dell'art. 139 del Testo Unico approvato, con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modifiche e integrazioni, è stato, da ultimo, oggetto di revisione ad opera del Decreto Ministeriale 11 dicembre 2009.
Tale elenco risulta composto da tre liste di malattie:
Lista I: malattie la cui origine lavorativa è di elevata probabilità. Tale lista contiene quelle malattie che costituiranno la base per la revisione delle tabelle ex artt. 3 e 211 del T.U.;
Lista II: malattie la cui origine professionale è di limitata probabilità. Si tratta di malattie per le quali non sussistono ancora conoscenze sufficientemente approfondite perché siano incluse nella Lista I;
Lista III: malattie la cui origine professionale è possibile. Si tratta di malattie per le quali non è definibile il grado di probabilità per le sporadiche e ancora non precisabili evidenze scientifiche.

Ai fini del riconoscimento dell'INAIL dell'indennità per malattia professionale occorre rispettare il termine previsto dalle tabelle e si possono verificare due ipotesi:

  • Denuncia della patologia entro il termine tabellare: in tal caso viene applicata la presunzione legale di origine professionale;
  • Denuncia fuori dai termini: in questo caso il lavoratore gode della presunzione legale prevista per le malattie professionali nel solo caso in cui dimostri che la malattia si è verificata entro i termini previsti dalla tabella.

Stando a quanto stabilito dalla sentenza della Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 13716 del 7 dicembre 1991 le voci elencate in tabella possono essere estese a lavorazioni non espressamente previste, sulla base dell'identità degli elementi essenziali con altre voci incluse nella stessa.

Malattie non tabellate

Appartengono a tale classe le malattie che non hanno ricevuto specifico riconoscimento dalla legge, ma che sono strettamente correlate a una precisa origine professionale.
Infra si è citata la sentenza della Corte Costituzionale la n. 179/88 con la quale si minava la tassatività del sistema tabellare, ammettendo la possibilità di indennizzare anche patologie non incluse in tabella, concetto poi ripreso dall'INAIL con la Circolare n. 35 del 16 luglio 1992 con la quale vengono fornite alcuni chiarimenti utili ad individuare le malattie professionali non tabellate ricordando a titolo esemplificativo:

  • Malattie da posizioni incongrue;
  • Malattie derivanti da strumenti viranti;
  • Malattie allergiche per la cute e l'apparto respiratorio.

In tali casi, comunque, non opera la presunzione legale dell'origine lavorativa della malattia e quindi l'onere della prova è completamente a carico del lavoratore.

Adempimenti

Affinché il lavoratore possa percepire l'indennità per malattia professionale il lavoratore, secondo quanto disposto dall'articolo 52 del D.P.R. n. 1124/65, deve denunciare la malattia al datore di lavoro entro 15 giorni dalla sua manifestazione.

Il medico certificatore deve compilare il certificato medico INAIL di malattia professionale. Tale Certificazione medica è stata modificata con il nuovo modello compilabile, che deve essere utilizzato a partire dal 1° settembre 2014 sostituendo quella precedentemente in uso. Il medico, una volta compilato il certificato, lo consegna al lavoratore che dovrà presentare la domanda di prestazioni assicurative dell'INAIL. Con l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 151/2015, ogni certificato di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, deve essere trasmesso esclusivamente per via telematica all'Istituto assicuratore, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio, contestualmente alla sua compilazione.

A sua volta il datore di lavoro, secondo il disposto dell'articolo 53 del D.P.R. n. 1124/65, entro i cinque giorni successivi alla comunicazione del lavoratore, deve inviare la denuncia di malattia professionale all'INAIL, contenente la retribuzione percepita dal lavoratore nei 15 giorni precedenti.

I datori di lavoro devono allegare alla denuncia il certificato medico attestante la malattia soltanto nel caso in cui il lavoratore od il medico non abbiano precedentemente provveduto.

Riassumendo, l'iter per il riconoscimento dell'indennità della malattia professionale previsto dal D.P.R. 1124/65 è il seguente:
1) manifestazione della malattia professionale;
2) denuncia del lavoratore al datore di lavoro entro 15 giorni;
3) denuncia del datore di lavoro all'INAIL entro 5 giorni (mod. 101-I)

Dal 25 gennaio 2010 tutti i datori di lavoro potevano inoltrare la denuncia per via telematica e a decorrere dal 1° luglio 2013 la denuncia infortunio Inail deve essere trasmessa allo stesso istituto nazionale infortunio sul lavoro esclusivamente in via telematica, secondo quanto disposto dal D.P.C.M. del 22 luglio 2012.
L'Inail, con delibera n. 42 del 14 aprile 2010, ha stabilito che il certificato medico deve essere inviato solo su espressa richiesta dell'Istituto assicuratore nelle ipotesi in cui non sia stato direttamente inviato dal lavoratore o dal medico certificatore.

Responsabilità

In generale la legge prevede che il datore di lavoro sia esonerato da responsabilità nel caso di contrazione di una malattia professionale da parte del lavoratore a meno che il datore di lavoro:
- abbia subito una condanna penale d'ufficio;
- sia stato commesso un illecito da coloro che sono stati incaricati della sorveglianza o della direzione dal datore di lavoro;
- abbia creato le condizioni per evitare che il lavoratore potesse avere lesioni colpose gravi.

In caso di responsabilità penale l'INAIL può esercitare l'azione di regresso nei confronti dello stesso che si prescrive in 3 anni.

Nelle ipotesi di infortuni dove venga attribuita la colpa ad un terzo estraneo dal rapporto di lavoro, lo stesso è tenuto a risarcire il danno. In questi casi l'INAIL può agire direttamente nei confronti del terzo e surrogarsi nel diritto del lavoratore, sempreché il lavoratore sia stato indennizzato dall'Istituto.

Indennità economica

Se la malattia professionale determina un'assenza dal lavoro, la stessa dovrà essere remunerata con le medesime procedure previste per gli infortuni sul lavoro, che di seguito si riassumono.
Il Datore di lavoro è tenuto:
- ad erogare il 60% della retribuzione giornaliera per i primi 3 giorni di assenza (carenza),
- ad integrare la retribuzione giornaliera fino al raggiungimento del 100% per le giornate di festività nazionali o infrasettimanali cadenti nel periodo di assenza.

l'INAIL dovrà:
- erogare il 60% della retribuzione giornaliera per l'assenza che va dal 4° al 90° giorno,
- erogare il 75% della retribuzione giornaliera per l'assenza che va dal 91° giorno alla guarigione.
L'indennità economica deve essere calcolata sulla media giornaliera dei 15 giorni immediatamente precedenti quello in cui il lavoratore è stato per la prima volta completamente assente dal lavoro a causa della malattia professionale.

Lavoratori esposti all'amianto

Ai titolari di rendita, spetta la prestazione aggiuntiva a carico del Fondo per le vittime dell'amianto, istituito presso l'Inail con la Legge Finanziaria 2008, affetti da patologie asbesto-correlate per esposizione all'amianto (anche per l'esecuzione delle operazioni portuali nei porti) e alla fibra fiberfrax o, in caso di morte, agli eredi titolari di rendita a superstiti.

Il Fondo è finanziato in parte con le risorse annue provenienti dal bilancio dello Stato, in parte con i proventi di un'addizionale sui premi versati dalle aziende.

Prestazione aggiuntiva 2018

Il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 18 dicembre 2018, pubblicato il 4 febbraio sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, ha fissato per il 2018 al 20% la misura complessiva della prestazione aggiuntiva del Fondo per le vittime dell'amianto.

Nella Legge di Stabilità 2016, ai fini della fruizione dei benefici previdenziali previsti all'art. 13, co. 8, Legge n. 257 del 27 marzo 1992, viene stabilito che i lavoratori del settore della produzione di materiale rotabile ferroviario che hanno prestato la loro attività nel sito produttivo, senza essere dotati degli equipaggiamenti di protezione adeguati all'esposizione alle polveri di amianto, devono presentare domanda all'INPS, a pena di decadenza, entro 60 giorni dal 1° gennaio 2016.

La predetta Legge di Stabilità ha differito, inoltre, al 31 dicembre 2016, il termine entro cui gli assicurati all'assicurazione generale obbligatoria, gestita dall'INPS, e all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali, gestita dall'INAIL, dipendenti da aziende che hanno collocato tutti i dipendenti in mobilità per cessazione dell'attività lavorativa, possono presentare domanda all'INPS per il riconoscimento della maggiorazione secondo il regime vigente al tempo in cui l'esposizione si è realizzata.

Infine, viene disposto che le prestazioni assistenziali a favore dei malati di mesotelioma che abbiano contratto la patologia o per esposizione familiare a lavoratori impiegati nella lavorazione dell'amianto ovvero per esposizione ambientale comprovata e che siano deceduti nel corso dell'anno 2015, possono essere erogate agli eredi su domanda corredata di idonea documentazione, presentata dai medesimi entro 90 giorni dal 1° gennaio 2016.

La Legge di Bilancio 2017 (L. 11 dicembre 2016, n. 232) dispone, all'art. 1, comma 250, che i lavoratori iscritti all'assicurazione generale obbligatoria o alle forme esclusive e sostitutive della medesima, affetti da una delle malattie professionali elencate nel comma in esame, hanno diritto al conseguimento di una pensione di inabilità, anche qualora non versino in assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa.

L'art. 41-bis del D.L. n. 34 del 30 aprile 2019, convertito con modificazioni dalla L. n. 58/2019, ha introdotto il comma 250-bis subito dopo il comma 250, dell'art. 1, della L. 232/2016. Il nuovo comma prevede che le disposizioni di cui al comma 250 vengano applicate ai lavoratori in servizio o che abbiano cessato l'attività alla medesima data in cui risultano affetti da patologia asbesto-correlata. L'ambito di applicazione della disposizione succitata viene esteso anche ai soggetti che in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro siano transitati in una gestione diversa da quella dell'INPS, come pure ai soggetti che siano titolari del sussidio per l'accompagnamento alla pensione. Si attende un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in merito alle disposizione per l'applicazione del comma 250-bis.

Riferimenti

Normativi

Art. 41-bis D.L. 30 aprile 2019, n. 34 convertito con modificazioni dalla L. 58/2019

L. 11 dicembre 2016, n. 232

D.I. 18 dicembre 2018

Legge 28 dicembre 2015, n. 208

Art. 21, D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151

D.M. 30 luglio 2010

D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81

D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38

D.L. 4 dicembre 1995, n. 515

D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124

Giurisprudenza

Cass. civ., sez. trib., 23 maggio 2012 n. 8128

Corte cost. 12 febbraio 2010, n. 46

Cass. civ., sez. trib., 27 aprile 2004 n. 8066

Sommario