Mobilità

Gianluca Natalucci
30 Marzo 2017

Scheda in fase di aggiornamento

La mobilità è un ammortizzatore sociale a favore di lavoratori che abbiano perso il lavoro in seguito a licenziamento per riduzione di attività o di lavoro, per trasformazione di attività o per cessazione di attività. La finalità dell'istituto in esame è quella di favorire il reinserimento nel mercato del lavoro del personale licenziato per i motivi innanzi menzionati, consentendo al contempo alle imprese che volessero assumere tali lavoratori, di fruire di particolari agevolazioni contributive. Si possono iscrivere alle liste di mobilità presso il Centro per l'Impiego i lavoratori licenziati dalle imprese con oltre 15 dipendenti a seguito dell'espletamento della procedura di mobilità, ai sensi della Legge n. 223/1991. L'iscrizione, inoltre, compete anche ai lavoratori licenziati dalle imprese senza il ricorso alla predetta procedura, a condizione che siano licenziati per riduzione di personale o cessazione dell'attività aziendale.

Inquadramento

La normativa italiana in materia di lavoro prevede diversi tipi di tutela per i lavoratori dipendenti che hanno perso il posto di lavoro, attraverso il sistema degli ammortizzatori sociali.

Con la definizione di "ammortizzatore sociale" si intendono tutti gli strumenti di sostegno compensativo del reddito che vengono attivati in caso di disoccupazione, conseguente alla perdita di un precedente posto di lavoro.

Tra questi rientrava l'istituto della mobilità introdotto dalla Legge n. 223/1991, considerato, fino al 31 dicembre 2016, il principale strumento di gestione degli esuberi di manodopera che presuppone il recesso del rapporto di lavoro e, quindi, lo stato di disoccupazione del lavoratore.

Dal 1°gennaio 2017, infatti, diviene efficace l'abrogazione prevista dall'art. 2, co. 71, L. n. 92/2012 (Legge Fornero), relativa all'istituto della mobilità.

Da tale data, l'unica prestazione legata alla cessazione del rapporto di lavoro, non importa se di natura individuale o collettiva, sarà rappresentata dalla NASpI.

In merito, la Legge n. 223/1991 prevedeva che potevano essere iscritti nelle liste di mobilità i lavoratori licenziati da imprese, a causa della riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro.

I beneficiari dell'indennità dovevano essere in possesso di alcuni requisiti, ed in base all'età e alla posizione geografica, si distinguevano vari tempi di durata, che andavano da un minimo di 12 mesi ad un massimo di 36, prolungabili in particolari casi (mobilità lunga).

Anche i lavoratori apprendisti, licenziati per i suddetti motivi, potevano considerarsi iscrivibili nella lista in argomento. Infatti, la locuzione utilizzata dal Legislatore di "lavoratori dipendenti" si riferisce al personale assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nel cui ambito rientrava, evidentemente, il personale in apprendistato considerato, ai sensi della definizione contenuta nell'art. 1, co. 1, D.Lgs. n. 167/2011 (T.U. apprendistato), uno speciale rapporto di lavoro a tempo indeterminato (cfr. Ministero del Lavoro, Interpello n. 25/2012).

Abrogazione Mobilità

L'art. 2, co. 71, Legge n. 92/2012 ha previsto l'abrogazione, a decorrere dal 1.1.2017, dell'istituto della mobilità, nello specifico delle seguenti disposizioni ex. Legge n. 223/1991:

  • il versamento della tassa di ingresso alla mobilità (art. 5, commi 4, 5 e 6);
  • la lista di mobilità, l'indennità di mobilità e le agevolazioni contributive per l'assunzione a tempo determinato degli iscritti nelle liste di mobilità (art. da 6 a 9);
  • la concessione di una indennità di disoccupazione speciale edile (art. 11, co. 2);
  • i requisiti per il riconoscimento dell'indennità di mobilità e il versamento del contributo ordinario di finanziamento da parte dei datori di lavoro (art. 16, commi da 1 a 3);
  • la concessione di agevolazioni contributive per l'assunzione a tempo indeterminato di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità (art. 25, co. 9).

Le prestazioni e agevolazioni concesse entro il 31.12.2016 saranno riconosciute, fino alla loro naturale scadenza, con riguardo sia alle prestazioni di mobilità in favore dei lavoratori, sia alle agevolazioni in favore del datore di lavoro.

Quindi soltanto se la procedura di mobilità è stata conclusa entro il 30.12.2016, i lavoratori potranno beneficiare dell'indennità di mobilità per:

  • 12 mensilità;
  • 18 mensilità con riferimento ai lavoratori del Centro Nord Italia con età anagrafica maggiore di 50 anni o del Sud Italia con età da 40 a 49 anni;
  • 24 mensilità con riferimento ai lavoratori del Sud Italia con età anagrafica maggiore di 50 anni.

L'iscrizione decorre dal giorno successivo al licenziamento; pertanto, la procedura di mobilità, per essere soggetta alla vecchia disciplina, deve essersi conclusa entro il 30.12.2016.

Procedure di mobilità

La procedura per la messa in mobilità del personale in esubero era disciplinata dagli artt. 4, 5, 9, 16 e 24 della Legge n. 223/1991.

Le imprese che potevano avviare tale procedura erano quelle ammesse alla CIGS che, per motivi tecnici, organizzativi e produttivi, non erano in grado di garantire il reimpiego di tutti i lavoratori sospesi.

Si sottolinea, altresì, che le imprese erano obbligate al rispetto del preavviso contrattuale, ovvero al pagamento della relativa indennità sostitutiva.

Nella tabella seguente si riepilogano le fasi della ex procedura:

Procedura di mobilità
artt. 4, 5, 9, 16 e 24, Legge n. 223/1991

Comunicazione preventiva scritta alle RSA/RSU e alle associazioni di categoria, oppure, in mancanza delle RSA/RSU, alle associazioni di categoria aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale (in quest'ultimo caso anche tramite l'associazione dei datori di lavoro).
Tale comunicazione deve essere trasmessa anche all'Ufficio della Regione competente ovvero al Ministero del Lavoro se la procedura interessa unità aziendali ubicate fuori regione (Ministero del Lavoro, Circolare n. 64/2000). Occorre allegare copia del versamento, a titolo di anticipo, del contributo d'ingresso sia per la comunicazione sindacale sia per la DTL.

La comunicazione deve contenere i motivi, il numero e il profilo professionale dei lavoratori eccedenti nonché i tempi di attuazione.

Entro 7 giorni, le RSA/RSU possono richiedere un esame congiunto (eventualmente per individuare forme alternative alla mobilità, esempio: CIGS, contratti di solidarietà).

L'esame congiunto deve svolgersi (Ministero del Lavoro, Circolare n. 64/2000) o presso gli uffici della Regione (o della provincia se delegata dalla Regione) se le unità interessate agli esuberi sono situate in una stessa regione ovvero presso il Ministero del Lavoro se invece sono ubicate in regioni diverse entro il termine di 45 gg (23 gg se meno di 10 lavoratori coinvolti).

In caso di mancato accordo sindacale, le parti venivano convocate ad opera del Direttore della Direzione Territoriale del Lavoro per ulteriore esame.

Tale procedura doveva esaurirsi entro 30 giorni (15 se i lavoratori interessati erano meno di 10) dalla comunicazione dell'impresa.

Contributo d'ingresso

Per ogni lavoratore posto in mobilità, l'impresa doveva versare all'INPS, in trenta rate mensili (senza aggravio di interessi) o in unica soluzione, una somma che si differenziava a secondo che si era fatto ricorso o meno alla CIGS:

  • con preventivo ricorso alla CIGS:
    - con accordo sindacale somma pari a 3 volte l'indennità mensile di mobilità;
    - senza accordo sindacale somma pari a 6 volte l'indennità mensile di mobilità;
  • senza preventivo ricorso alla CIGS:
    - con accordo sindacale somma pari a 3 volte l'indennità mensile di mobilità;
    - senza accordo sindacale somma pari a 9 volte l'indennità mensile di mobilità.

L'importo della prima rata o unica rata doveva essere versato entro la scadenza della denuncia contributiva di competenza del mese in cui l'impresa aveva comunicato il recesso dei lavoratori interessati.

Inoltre, il datore di lavoro doveva versare all'INPS il contributo permanente dello 0,30%; non erano tenute al pagamento le imprese edili, le imprese radiotelevisive private e le imprese appaltatrici di servizi di pulizia del settore terziario.

L'art. 5, comma 5, Legge n. 223/1991 stabiliva che il datore di lavoro che procurava, secondo le procedure determinate dalla Commissione Regionale per l'Impiego, offerte di lavoro a tempo indeterminato era esonerato dal pagamento delle restanti rate (INPS, Circolare n. 81/1995).

In evidenza: fine istituto della mobilità

Parallelamente al venir meno dell'istituto della mobilità, a seguito dell'abrogazione dell'art. 5, commi 4, 5 e 6, L. n. 223/1991 e dell'art. 16, co. 2, L. n. 223/1991, a decorrere dal 1.1.2017 non sono più dovuti né il contributo ordinario né il contributo di ingresso.

Liste di mobilità

Le liste di mobilità sono liste speciali, istituite dalla Legge n. 223/1991, nelle quali venivano (fino al 31.12.2016) inserite le persone licenziate collettivamente dalle imprese con oltre 15 dipendenti per cessazione, trasformazione o riduzione di attività o di lavoro.

La Direzione Regionale del Lavoro gestiva una "lista dei lavoratori in mobilità", nella quale venivano inserite tutte le informazioni utili per l'eventuale reimpiego degli stessi lavoratori in collaborazione con l'Agenzia Regionale di cui all'art. 4, D.Lgs. n. 469/1997, che ha sostituito l'Agenzia per l'impiego.

Tale lista era mantenuta anche in presenza delle nuove regole in materia di collocamento (D.Lgs. n. 297/2002).

Avevano diritto all'iscrizione i seguenti soggetti:

- i lavoratori dipendenti da imprese:

  • che siano state ammesse al trattamento straordinario di integrazione salariale;
  • che non abbiano la possibilità, nel corso del programma di intervento, di reinserire tutti i lavoratori sospesi o di utilizzare misure alternative e pertanto hanno facoltà di avviare le procedure di mobilità (art. 4, co. 1, Legge n. 223/1991).

- i lavoratori dipendenti da imprese:

  • soggette alla disciplina dell'intervento straordinario di integrazione salariale;
  • che vengano licenziati a seguito di procedure concorsuali (art. 3, co. 3, Legge n. 223/1991).

- i lavoratori dipendenti da imprese:

  • non soggette alla disciplina dell'intervento straordinario di integrazione salariale;
  • che occupino più di 15 dipendenti;
  • che, in conseguenza della riduzione, cessazione o trasformazione di attività o di lavoro, intendano effettuare almeno 5 licenziamenti, nell'arco di 120 giorni, in ciascuna unità produttiva ovvero in unità produttive ubicate nel territorio della stessa provincia (art. 24, co. 1 e 2, Legge n. 223/1991).

- i lavoratori dipendenti da imprese:

  • soggette alla disciplina dell'intervento straordinario di integrazione salariale;
  • che occupino più di 15 dipendenti;
  • che, in conseguenza della riduzione, cessazione o trasformazione di attività o di lavoro, intendano effettuare almeno 5 licenziamenti, nell'arco di 120 giorni, in ciascuna unità produttiva ovvero in unità produttive ubicate nel territorio della stessa provincia (art. 16, co. 1, Legge n. 223/1991).

Inoltre, fino al 31 dicembre 2012, avevano diritto all'iscrizione i lavoratori licenziati da imprese che occupavano anche meno di 15 dipendenti, per giustificato motivo oggettivo, connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro.

Indennità di mobilità

I lavoratori licenziati e collocati in mobilità e che hanno maturato un anno di anzianità aziendale con almeno 6 mesi di effettivo servizio, con un rapporto di lavoro a carattere continuativo, e comunque non a termine, hanno diritto ad una indennità di mobilità.

Per poter accedere a detta indennità, il lavoratore doveva iscriversi nelle liste di mobilità entro il 31.12.2016.

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 423/1995, ha sancito che nel conteggio dei 6 mesi di effettivo servizio vanno compresi anche i periodi di ferie, festività, infortuni e gravidanza e puerperio.

L'indennità di mobilità spetta per i primi 12 mesi nella misura pari all'ammontare del trattamento straordinario di CIG. L'aliquota contributiva applicabile sull'indennità di mobilità è pari al 5,84%.

A partire dal 13° mese in poi, l'ammontare è ridotto all'80% ma senza decurtazione dell'aliquota del 5,84%.

Adempimenti

Entro 68 giorni dal licenziamento, il lavoratore formulava domanda all'INPS di competenza su apposito modello DS21 corredato della dichiarazione resa dall'ultimo datore di lavoro (modello DS22).

Durata

L'indennità viene riconosciuta per tutto il periodo in cui si rimane iscritti nella lista di mobilità, che varia a seconda dell'età anagrafica:

  • fino a 40 anni 12 mesi;
  • da 40 e fino a 50 anni 24 mesi;
  • oltre 50 anni 36 mesi.

L'indennità non può comunque essere erogata per un periodo maggiore all'anzianità maturata nell'azienda di provenienza e cessa al compimento dell'età pensionabile.

Sospensione della erogazione dell'indennità

L'erogazione dell'indennità viene sospesa in caso di assunzione a tempo indeterminato.

Cessazione del diritto alla prestazione

La decadenza dall'indennità causata dalla cancellazione del lavoratore dalla lista avviene su disposizione della Direzione Territoriale del Lavoro, per i seguenti motivi:

  • assunzione con contratto a tempo pieno ed indeterminato;
  • erogazione anticipata dell'indennità di mobilità in un'unica soluzione (nel caso di lavoratori che percepiscano il trattamento);
  • scadenza del periodo massimo per la permanenza in lista;
  • pensionamento;
  • omessa comunicazione (entro 5 giorni dalla data di assunzione) alla competente sede INPS dell'avvenuta rioccupazione con contratto a tempo determinato
  • rifiuto di un'offerta di formazione o di riqualificazione professionale;
  • rifiuto di un'offerta di lavoro inquadrato in un livello retributivo non inferiore del 20% rispetto a quello di provenienza e che sia coerente con le competenze e le qualifiche possedute dal lavoratore;
  • viene considerato non rispettato l'obbligo di accettazione dell'offerta anche nel caso in cui il lavoratore, pur avendo accettato inizialmente la proposta di lavoro, si sia dimesso durante il periodo di prova, salvo dimissioni dovute per giusta causa.
Attività lavorativa in corso di mobilità

Il lavoratore in mobilità ha facoltà di svolgere attività di lavoro subordinato, a tempo parziale, ovvero a tempo determinato, mantenendo l'iscrizione nella lista di mobilità.

Reiscrizione nelle liste di mobilità

Il lavoratore assunto a tempo pieno e indeterminato, che non abbia superato il periodo di prova, veniva reiscritto al massimo due volte nella lista di mobilità (fino al 31.12.2016).

Il lavoratore in mobilità assunto da un'impresa, ove venga da questa licenziato senza aver maturato i requisiti temporali previsti dall'art. 16, co. 1, Legge n. 223/1991 (anzianità aziendale di almeno 12, di cui almeno 6 di lavoro effettivamente prestato), è reiscritto nelle liste di mobilità ed ha diritto ad usufruire della relativa indennità per un periodo corrispondente alla parte residua non goduta, decurtata dal periodo di attività lavorativa prestata.

Agevolazioni per assunzione dei lavoratori in mobilità

Alle imprese che assumevano lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, venivano riconosciuti degli sgravi contributivi.

A decorrere dal 1.01.2017, vengono meno le agevolazioni per le assunzioni a termine e a tempo indeterminato, anche con contratto di apprendistato, dei lavoratori iscritti nelle liste di mobilità. Tuttavia, permangono le agevolazioni, precedentemente attribuite, fino alla scadenza originariamente prevista.

L'assunzione a tempo indeterminato, effettuata entro il 31.12.2016, anche part-time, di un lavoratore in mobilità comporta il riconoscimento della quota contributiva a carico del datore di lavoro pari a quella prevista, in via ordinaria, per gli apprendisti, ossia il 10% sul reddito imponibile ai fini previdenziali, per la durata di 18 mesi.

In caso di assunzione a tempo determinato non superiore a 12 mesi, effettuata sempre entro il 31.12.2016, fermo restando il possesso del DURC ed il rispetto dei trattamenti economici e normativi previsti dalla pattuizione collettiva, ai vari livelli, la quota di contribuzione a carico del datore sulla retribuzione imponibile è pari al 10%. Se nel corso del rapporto lo stesso è trasformato a tempo indeterminato, il beneficio contributivo spetta per ulteriori 12 mesi.

Inoltre, all'impresa che assume in una delle forme sopra menzionate, spetta un incentivo economico per un massimo di 12 mesi, pari al 50% dell'indennità di mobilità, che sarebbe stata corrisposta dall'INPS al lavoratore se fosse rimasto disoccupato.

L'impresa che assume non deve avere assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quella che ha effettuato il licenziamento.

Legge di Stabilità 2013

Nella Legge di Stabilità 2013 (Legge 24 dicembre 2012, n. 228) non è stata inserita la disposizione transitoria, che in passato è stata prorogata di anno in anno, che prevedeva la possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo nelle aziende con meno di 15 dipendenti.

Pertanto tali lavoratori non sono più iscrivibili dal 1° gennaio 2013.

L'art 1, comma 1, Legge n. 52/1998, aveva introdotto la possibilità per i soggetti licenziati da aziende con meno di 15 dipendenti, di iscriversi nelle liste di mobilità. Tale deroga è stata, successivamente, sempre prorogata annualmente dalle varie leggi finanziarie e, da ultimo, l'art. 33, co. 23, Legge n. 183/2011, fino al 31 dicembre 2012.

Pertanto, gli incentivi per l'assunzione dei lavoratori iscritti alle liste di mobilità a seguito di licenziamento individuale rimangono attualmente applicabili alle assunzioni, proroghe e trasformazioni effettuate entro il 31 dicembre 2012, mentre non sono più applicabili per le assunzioni, le proroghe e trasformazioni avvenute dal 1° gennaio 2013.

Altra importante novità è quella fornita dalla Riforma del lavoro (Legge 28 giugno 2012, n. 92) che ha introdotto l'indennità di disoccupazione ASPI e la mini ASPI, ed ha abrogato, con effetto dal 1° gennaio 2017, l'indennità di mobilità ordinaria e i trattamenti speciali di disoccupazione per l'edilizia.

Al riguardo l'INPS, con la Circolare 7 gennaio 2013, n. 2, detta le istruzioni per gestire il periodo transitorio, dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2016.

Riferimenti

Normativi

  • Legge 28 giugno 2012, n. 92
  • D.Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297
  • Legge 19 luglio 1993, n. 236
  • Legge 23 luglio 1991, n. 223

Giurisprudenza

  • Cass. Civ., sez. lav., 23 marzo 2002, n. 4192
  • Cass. civ., sez. un., 12 marzo 2001, n. 106
  • Corte cost., 12 settembre 1995, n. 423

Prassi

  • INPS, Circolare 7 gennaio 2013, n. 2
  • Ministero del Lavoro, Interpello 1° agosto 2012, n. 25
  • INPS, Circolare 14 aprile 2011, n. 67
  • Ministero del Lavoro, Circolare 20 settembre 2000, n. 64
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