MobilitàFonte: L. 23 luglio 1991 n. 223
30 Marzo 2017
Inquadramento
La normativa italiana in materia di lavoro prevede diversi tipi di tutela per i lavoratori dipendenti che hanno perso il posto di lavoro, attraverso il sistema degli ammortizzatori sociali.
Con la definizione di "ammortizzatore sociale" si intendono tutti gli strumenti di sostegno compensativo del reddito che vengono attivati in caso di disoccupazione, conseguente alla perdita di un precedente posto di lavoro.
Tra questi rientrava l'istituto della mobilità introdotto dalla Legge n. 223/1991, considerato, fino al 31 dicembre 2016, il principale strumento di gestione degli esuberi di manodopera che presuppone il recesso del rapporto di lavoro e, quindi, lo stato di disoccupazione del lavoratore.
Dal 1°gennaio 2017, infatti, diviene efficace l'abrogazione prevista dall'art. 2, co. 71, L. n. 92/2012 (Legge Fornero), relativa all'istituto della mobilità. Da tale data, l'unica prestazione legata alla cessazione del rapporto di lavoro, non importa se di natura individuale o collettiva, sarà rappresentata dalla NASpI.
In merito, la Legge n. 223/1991 prevedeva che potevano essere iscritti nelle liste di mobilità i lavoratori licenziati da imprese, a causa della riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro.
I beneficiari dell'indennità dovevano essere in possesso di alcuni requisiti, ed in base all'età e alla posizione geografica, si distinguevano vari tempi di durata, che andavano da un minimo di 12 mesi ad un massimo di 36, prolungabili in particolari casi (mobilità lunga).
Anche i lavoratori apprendisti, licenziati per i suddetti motivi, potevano considerarsi iscrivibili nella lista in argomento. Infatti, la locuzione utilizzata dal Legislatore di "lavoratori dipendenti" si riferisce al personale assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nel cui ambito rientrava, evidentemente, il personale in apprendistato considerato, ai sensi della definizione contenuta nell'art. 1, co. 1, D.Lgs. n. 167/2011 (T.U. apprendistato), uno speciale rapporto di lavoro a tempo indeterminato (cfr. Ministero del Lavoro, Interpello n. 25/2012).
Le prestazioni e agevolazioni concesse entro il 31.12.2016 saranno riconosciute, fino alla loro naturale scadenza, con riguardo sia alle prestazioni di mobilità in favore dei lavoratori, sia alle agevolazioni in favore del datore di lavoro.
Quindi soltanto se la procedura di mobilità è stata conclusa entro il 30.12.2016, i lavoratori potranno beneficiare dell'indennità di mobilità per:
L'iscrizione decorre dal giorno successivo al licenziamento; pertanto, la procedura di mobilità, per essere soggetta alla vecchia disciplina, deve essersi conclusa entro il 30.12.2016.
La procedura per la messa in mobilità del personale in esubero era disciplinata dagli artt. 4, 5, 9, 16 e 24 della Legge n. 223/1991.
Le imprese che potevano avviare tale procedura erano quelle ammesse alla CIGS che, per motivi tecnici, organizzativi e produttivi, non erano in grado di garantire il reimpiego di tutti i lavoratori sospesi.
Si sottolinea, altresì, che le imprese erano obbligate al rispetto del preavviso contrattuale, ovvero al pagamento della relativa indennità sostitutiva.
Nella tabella seguente si riepilogano le fasi della ex procedura:
In caso di mancato accordo sindacale, le parti venivano convocate ad opera del Direttore della Direzione Territoriale del Lavoro per ulteriore esame. Tale procedura doveva esaurirsi entro 30 giorni (15 se i lavoratori interessati erano meno di 10) dalla comunicazione dell'impresa.
Contributo d'ingresso Per ogni lavoratore posto in mobilità, l'impresa doveva versare all'INPS, in trenta rate mensili (senza aggravio di interessi) o in unica soluzione, una somma che si differenziava a secondo che si era fatto ricorso o meno alla CIGS:
L'importo della prima rata o unica rata doveva essere versato entro la scadenza della denuncia contributiva di competenza del mese in cui l'impresa aveva comunicato il recesso dei lavoratori interessati.
Inoltre, il datore di lavoro doveva versare all'INPS il contributo permanente dello 0,30%; non erano tenute al pagamento le imprese edili, le imprese radiotelevisive private e le imprese appaltatrici di servizi di pulizia del settore terziario.
L'art. 5, comma 5, Legge n. 223/1991 stabiliva che il datore di lavoro che procurava, secondo le procedure determinate dalla Commissione Regionale per l'Impiego, offerte di lavoro a tempo indeterminato era esonerato dal pagamento delle restanti rate (INPS, Circolare n. 81/1995).
Le liste di mobilità sono liste speciali, istituite dalla Legge n. 223/1991, nelle quali venivano (fino al 31.12.2016) inserite le persone licenziate collettivamente dalle imprese con oltre 15 dipendenti per cessazione, trasformazione o riduzione di attività o di lavoro.
La Direzione Regionale del Lavoro gestiva una "lista dei lavoratori in mobilità", nella quale venivano inserite tutte le informazioni utili per l'eventuale reimpiego degli stessi lavoratori in collaborazione con l'Agenzia Regionale di cui all'art. 4, D.Lgs. n. 469/1997, che ha sostituito l'Agenzia per l'impiego.
Tale lista era mantenuta anche in presenza delle nuove regole in materia di collocamento (D.Lgs. n. 297/2002).
Avevano diritto all'iscrizione i seguenti soggetti: - i lavoratori dipendenti da imprese:
- i lavoratori dipendenti da imprese:
- i lavoratori dipendenti da imprese:
- i lavoratori dipendenti da imprese:
Inoltre, fino al 31 dicembre 2012, avevano diritto all'iscrizione i lavoratori licenziati da imprese che occupavano anche meno di 15 dipendenti, per giustificato motivo oggettivo, connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro.
I lavoratori licenziati e collocati in mobilità e che hanno maturato un anno di anzianità aziendale con almeno 6 mesi di effettivo servizio, con un rapporto di lavoro a carattere continuativo, e comunque non a termine, hanno diritto ad una indennità di mobilità. Per poter accedere a detta indennità, il lavoratore doveva iscriversi nelle liste di mobilità entro il 31.12.2016.
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 423/1995, ha sancito che nel conteggio dei 6 mesi di effettivo servizio vanno compresi anche i periodi di ferie, festività, infortuni e gravidanza e puerperio.
L'indennità di mobilità spetta per i primi 12 mesi nella misura pari all'ammontare del trattamento straordinario di CIG. L'aliquota contributiva applicabile sull'indennità di mobilità è pari al 5,84%. A partire dal 13° mese in poi, l'ammontare è ridotto all'80% ma senza decurtazione dell'aliquota del 5,84%.
Adempimenti Entro 68 giorni dal licenziamento, il lavoratore formulava domanda all'INPS di competenza su apposito modello DS21 corredato della dichiarazione resa dall'ultimo datore di lavoro (modello DS22).
Durata L'indennità viene riconosciuta per tutto il periodo in cui si rimane iscritti nella lista di mobilità, che varia a seconda dell'età anagrafica:
L'indennità non può comunque essere erogata per un periodo maggiore all'anzianità maturata nell'azienda di provenienza e cessa al compimento dell'età pensionabile.
Sospensione della erogazione dell'indennità L'erogazione dell'indennità viene sospesa in caso di assunzione a tempo indeterminato.
Cessazione del diritto alla prestazione La decadenza dall'indennità causata dalla cancellazione del lavoratore dalla lista avviene su disposizione della Direzione Territoriale del Lavoro, per i seguenti motivi:
Il lavoratore assunto a tempo pieno e indeterminato, che non abbia superato il periodo di prova, veniva reiscritto al massimo due volte nella lista di mobilità (fino al 31.12.2016).
Il lavoratore in mobilità assunto da un'impresa, ove venga da questa licenziato senza aver maturato i requisiti temporali previsti dall'art. 16, co. 1, Legge n. 223/1991 (anzianità aziendale di almeno 12, di cui almeno 6 di lavoro effettivamente prestato), è reiscritto nelle liste di mobilità ed ha diritto ad usufruire della relativa indennità per un periodo corrispondente alla parte residua non goduta, decurtata dal periodo di attività lavorativa prestata.
Alle imprese che assumevano lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, venivano riconosciuti degli sgravi contributivi.
A decorrere dal 1.01.2017, vengono meno le agevolazioni per le assunzioni a termine e a tempo indeterminato, anche con contratto di apprendistato, dei lavoratori iscritti nelle liste di mobilità. Tuttavia, permangono le agevolazioni, precedentemente attribuite, fino alla scadenza originariamente prevista.
L'assunzione a tempo indeterminato, effettuata entro il 31.12.2016, anche part-time, di un lavoratore in mobilità comporta il riconoscimento della quota contributiva a carico del datore di lavoro pari a quella prevista, in via ordinaria, per gli apprendisti, ossia il 10% sul reddito imponibile ai fini previdenziali, per la durata di 18 mesi.
In caso di assunzione a tempo determinato non superiore a 12 mesi, effettuata sempre entro il 31.12.2016, fermo restando il possesso del DURC ed il rispetto dei trattamenti economici e normativi previsti dalla pattuizione collettiva, ai vari livelli, la quota di contribuzione a carico del datore sulla retribuzione imponibile è pari al 10%. Se nel corso del rapporto lo stesso è trasformato a tempo indeterminato, il beneficio contributivo spetta per ulteriori 12 mesi.
Inoltre, all'impresa che assume in una delle forme sopra menzionate, spetta un incentivo economico per un massimo di 12 mesi, pari al 50% dell'indennità di mobilità, che sarebbe stata corrisposta dall'INPS al lavoratore se fosse rimasto disoccupato.
L'impresa che assume non deve avere assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quella che ha effettuato il licenziamento.
Nella Legge di Stabilità 2013 (Legge 24 dicembre 2012, n. 228) non è stata inserita la disposizione transitoria, che in passato è stata prorogata di anno in anno, che prevedeva la possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo nelle aziende con meno di 15 dipendenti. Pertanto tali lavoratori non sono più iscrivibili dal 1° gennaio 2013.
L'art 1, comma 1, Legge n. 52/1998, aveva introdotto la possibilità per i soggetti licenziati da aziende con meno di 15 dipendenti, di iscriversi nelle liste di mobilità. Tale deroga è stata, successivamente, sempre prorogata annualmente dalle varie leggi finanziarie e, da ultimo, l'art. 33, co. 23, Legge n. 183/2011, fino al 31 dicembre 2012.
Pertanto, gli incentivi per l'assunzione dei lavoratori iscritti alle liste di mobilità a seguito di licenziamento individuale rimangono attualmente applicabili alle assunzioni, proroghe e trasformazioni effettuate entro il 31 dicembre 2012, mentre non sono più applicabili per le assunzioni, le proroghe e trasformazioni avvenute dal 1° gennaio 2013.
Altra importante novità è quella fornita dalla Riforma del lavoro (Legge 28 giugno 2012, n. 92) che ha introdotto l'indennità di disoccupazione ASPI e la mini ASPI, ed ha abrogato, con effetto dal 1° gennaio 2017, l'indennità di mobilità ordinaria e i trattamenti speciali di disoccupazione per l'edilizia.
Al riguardo l'INPS, con la Circolare 7 gennaio 2013, n. 2, detta le istruzioni per gestire il periodo transitorio, dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2016. Riferimenti
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