Contratti di solidarietà

Gianluca Natalucci
04 Gennaio 2024

La riforma del mercato lavoro (Legge n. 92/2012), che ha tra gli obiettivi quello di realizzare una razionalizzazione del sistema degli ammortizzatori sociali, non ha tuttavia modificato l'attuale disciplina dei contratti di solidarietà (CdS).Tutte le aziende rientranti nel campo di applicazione della CIGS, possono far ricorso al suddetto istituto, ovvero a contratti collettivi aziendali, stipulati con i sindacati aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, che stabiliscano una riduzione dell'orario di lavoro al fine di evitare, in tutto o in parte, la riduzione o la dichiarazione di esubero del personale.Sono escluse le imprese che abbiano presentato istanza per essere ammesse ad una delle procedure concorsuali di cui all'art. 3, L. n. 223/1991, ovvero che siano ammesse ad una procedura concorsuale qualora la continuazione dell'attività non sia stata disposta o sia cessata.Il D.M. 10 luglio 2009 disciplina la concessione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti delle aziende che hanno sottoscritto il CdS.Sono destinatari i lavoratori in possesso dei requisiti per poter beneficiare della Cigs, ad esclusione dei dirigenti, dei lavoratori a domicilio, dei lavoratori edili nel caso di fine lavoro del cantiere per il quale sono stati assunti e dei lavoratori a tempo determinato assunti per esigenze di attività produttive soggette a fenomeni di natura stagionale.Da ultimo, è intervenuto il Decreto Crescita 2019 (D.L. 34/2019) che ha sostituito i contratti di solidarietà espansiva con i contratti di espansione, andando a modificare il D.Lgs. 148/2015; questi possono essere stipulati al verificarsi di particolari condizioni e, in ogni caso, in via sperimentale per il 2019 e il 2020.

Introduzione

I contratti di solidarietà (CdS) previsti dagli artt. 1 e 2 D.L. 30 ottobre 1984, n. 726, sono accordi collettivi aziendali, stipulati con i sindacati maggiormente rappresentativi sul piano nazionale, aventi ad oggetto una diminuzione dell'orario di lavoro, con il fine:

  1. di evitare, in tutto o in parte, la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale, anche attraverso un suo più razionale impiego (contratti di solidarietà difensivi);
  2. di favorire nuove assunzioni (contratti di solidarietà esterna o espansivi).

Le due fattispecie contrattuali presentano considerevoli differenze, sia per le finalità perseguite, che per gli effetti sul piano contributivo nonché previdenziale.

Quello difensivo prevede:

  • per i lavoratori: la concessione, del trattamento di integrazione salariale per compensare la parte di retribuzione persa a seguito della riduzione dell'orario di lavoro;
  • per i datori di lavoro: una riduzione dei contributi previdenziali ed assistenziali.

Quello espansivo, invece, assicura ai datori di lavoro un particolare beneficio contributivo.

Per gli anni 2019 e 2020 sarà possibile stipulare il contratto di espansione, in sostituzione del suddetto contratto di solidarietà espansiva, ma solo per le imprese che abbiano più di 1.000 unità lavorative e che siano impegnate in processi di reindustrializzazione e riorganizzazione.

Contratti di solidarietà difensivi

Per contratti di solidarietà difensivi si intendono gli accordi collettivi aziendali, stipulati tra imprese industriali rientranti nel campo di applicazione della CIGS e le rappresentanze sindacali, a norma dell'art. 1, D.L. 30 ottobre 1984, n. 726, che stabiliscono una riduzione dell'orario di lavoro, al fine di evitare, in tutto o in parte, la riduzione o la dichiarazione di esubero del personale.
Le imprese, per aver diritto alla concessione del trattamento, devono aver occupato in media più di 15 lavoratori (compresi gli apprendisti), nel semestre precedente la data di presentazione della domanda di integrazione salariale.
Per quanto non espressamente previsto dall'art. 1, L. n. 863/1984, si applicano in quanto compatibili le disposizioni in materia di CIGS.

Aziende che possono sottoscrivere i Contratti di Solidarietà

a. Aziende rientranti nel campo di applicazione della CIGS, che abbiano impiegato mediamente più di 15 dipendenti nel semestre precedente (art. 1, L. n. 223/1991);

b. Imprese dell'editoria e agenzie di stampa, senza limite dimensionale (art. 7, co. 3, D.L. n. 148/1993);

c. Aziende commerciali, con più di 50 dipendenti;

d. Agenzie di viaggio e turismo, compresi operatori turistici, con più di 50 dipendenti;

e. Aziende di trasporto aereo e società di gestione aeroportuale

f. Aziende di vigilanza, con più di 15 dipendenti;

g. Imprese artigiane, con più di 15 dipendenti, nel caso in cui la committente con influsso gestionale prevalente, sospende o riduce l'attività (art. 12, co. 1, L. n. 223/1991);

h. Aziende appaltatrici di servizi di pulizia, anche cooperative, con più di 15 dipendenti, nel caso in cui vi sia riduzione dell'attività della committente a seguito di crisi aziendale, ristrutturazione, riorganizzazione o conversione industriale (art. 1, co. 7, D.L. n. 299/1994);

i. Aziende appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione, con più di 15 dipendenti, nel caso in cui vi sia riduzione dell'attività connessa alla contrazione dell'attività della committente (art. 23, L. n. 155/1981);

j. Aziende dei settori ausiliari connessi e complementari al servizio ferroviario, con più di 15 dipendenti (art. 25, co. 3, L. n. 412/1991);

k. Impresa cooperativa di trasformazione di prodotti agricoli e loro consorzi (art. 3, L. n. 240/1984).

Nota: le aziende di cui ai punti c), d), e) e f) dal 2013 rientrano a regime ex art. 12, co. 3 e 3-bis, L. n. 223/1991)

Lavoratori beneficiari

Possono beneficiare dei CdS:

  • tutti i dipendenti con un'anzianità aziendale superiore ai 90 giorni ad esclusione dei dirigenti, dei lavoratori a domicilio, dei lavoratori a tempo determinato legati ad attività a carattere stagionale.
  • i lavoratori part-time purché il loro inserimento nell'organizzazione del lavoro sia a carattere strutturale;
  • gli apprendisti a seguito dell'emanazione dei provvedimenti anticrisi (art. 19, co. 8, D.L. n. 185/2008 e D.L. n. 78/2009), come esplicitato nella Risposta ad interpello del 10 settembre 2009 del Ministero del Lavoro.

Il Ministero del Lavoro, con Interpello 1/2019, ha chiarito che il requisito dei 90 giorni di anzianità nel caso di cambio di appalto si calcola tenendo conto dei periodi in cui i lavoratori sono stati in precedenza impiegati, a prescindere dal passaggio a un nuovo datore di lavoro, nella medesima attività appaltata.

Durata

I contratti hanno una durata non superiore a 24 mesi, ai sensi della L. n. 863/1984, con possibilità di proroga per ulteriori 24 mesi (36 per le regioni del Mezzogiorno ai sensi del D.P.R. n. 218/1978 e successive modificazioni).

Raggiunta la predetta durata massima, un nuovo contratto di solidarietà potrà essere stipulato, per le medesime unità aziendali coinvolte dal contratto precedente, decorsi 12 mesi (Circ. Ministero del Lavoro n. 8/2003).

Congruità della riduzione di orario

Il D.M. 10 luglio 2009 stabilisce che, a decorrere dal 3 agosto 2009, il contratto di solidarietà può essere considerato idoneo a perseguire lo scopo, qualora la percentuale di riduzione di orario concordata tra le parti, parametrata in ogni caso su base settimanale, non superi il 60% dell'orario di lavoro contrattuale dei lavoratori coinvolti nel contratto di solidarietà.

Contenuto del contratto

L'esubero del personale, deve essere quantificato e motivato nel contratto di solidarietà che viene sottoscritto tra le parti.

Il contratto dovrà includere e specificare i seguenti punti, così come indicato nella Circolare del Ministero del Lavoro n. 33/1994:

  • la data di sottoscrizione, che dovrà essere antecedente alla data di inizio del regime di solidarietà;
  • le parti stipulanti l'accordo (rappresentanti delle OO.SS. e dell'impresa);
  • la data di apertura della procedura di mobilità (solo per le imprese rientranti nella procedura del licenziamento collettivo);
  • il CCNL applicato;
  • l'orario di lavoro ordinario applicato e la relativa articolazione;
  • l'indicazione della percentuale complessiva di riduzione dell'orario;
  • la quantificazione e le motivazioni che hanno determinato l'esubero;
  • l'elenco nominativo dei lavoratori interessati specificando la qualifica e la data di assunzione;
  • le misure che le parti intendono intraprendere per agevolare il mantenimento dell'occupazione.

L'azienda, in caso di "temporanee esigenze di maggior lavoro", ha la possibilità di variare la riduzione dell'orario predefinita, andando ad incrementare l'orario seguito dai lavoratori. In tale ipotesi deve fornire le motivazioni, in conformità alle disposizioni di legge. Non sono comunque ammesse prestazioni di lavoro straordinario in vigenza di contratto di solidarietà.

Domanda

La domanda per ottenere il trattamento di integrazione salariale va presentata alla Divisione V della Direzione generale degli ammortizzatori sociali del Ministero del Lavoro (modello CIGS/Solid-1), che dovrà provvedere a concedere l'autorizzazione entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione.

A partire dal 1° febbraio 2010, è stata introdotta dal Ministero la procedura di invio telematico.

All'istanza vanno allegati l'accordo sindacale, la scheda informativa riguardante i dati strutturali dell'impresa, il dettaglio dell'orario ordinario e ridotto e l'elenco nominativo del personale interessato al contratto di solidarietà.

Copia della domanda dovrà essere inviata anche alla sede INPS territorialmente competente.

Trattamento economico e previdenziale del lavoratore

I dipendenti coinvolti nel CdS hanno diritto ai seguenti trattamenti:

  • integrazione salariale fissata nella misura del 60%, che può essere incrementata all'80% della retribuzione del lavoratore, nei limiti delle risorse stanziate annualmente con appositi decreti;
  • copertura ai fini pensionistici, attraverso un contributo figurativo a carico della CIG;
  • TFR a carico della CIG.

Anche per l'anno 2013 è stato prorogato, l'ammontare del trattamento di integrazione salariale, che arriva così all'80%. In particolare, l'art. 1, co. 256, L. n. 228/2012 (Legge di Stabilità 2013) dispone che "l'intervento di cui al comma 6 dell'art. 1, D.L. 1 luglio 2009, n. 78, è prorogato per l'anno 2013 nel limite di 60 milioni di euro. L'onere derivante dal presente comma è posto a carico del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'art. 18, co. 1, lett. a) D.L. 29 novembre 2008 n. 185, convertito con modificazioni, dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dall'art. 2, co. 65, L. 28 giugno 2012 n. 92 e successive modificazioni e integrazioni".

Per il periodo 1 gennaio 2014 – 31 dicembre 2014, la Legge di Stabilità 2014 ha aumentato del 10% (e non del 20% come nel quinquennio 2009-2013) il trattamento di integrazione salariale che assiste il CdS, portandolo al 70%. Complessivamente, la legge stanzia per questo ammortizzatore sociale 50 milioni di euro.

L'art. 2 bis, D.L. n. 192/2014, conv., L. 27 febbraio 2015, n. 11, ha disposto che “l'intervento di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, è prorogato per l'anno 2015 nel limite di 50 milioni di euro…”. Pertanto, l'ammontare del trattamento di integrazione salariale relativo ai contratti di solidarietà di cui all'art. 1, D.L. n. 726/1984, è aumentato nella misura del 10% della retribuzione persa a seguito della riduzione di orario.

L'integrazione salariale riguarda, oltre la normale retribuzione persa dal lavoratore in conseguenza dell'adozione del CdS, tutte le voci retributive ammesse alla CIG, comprese le ferie maturate.
Non sono integrabili, contrariamente, le festività soppresse, l'indennità sostitutiva delle ferie e l'indennità di mancato preavviso.
Inoltre spettano al lavoratore anche l'indennità di malattia, l'indennità di maternità e l'indennità per infortunio.
L'art. 26 L. n. 41/1986 prevede che, alle somme erogate a titolo di integrazione salariale, sia applicata la riduzione corrispondente all'aliquota contributiva a carico dell'apprendista pari al 5,84%.
La disciplina del massimale mensile, previsto per le altre forme di integrazione del reddito, non è invece applicabile.

Agevolazioni per l'Impresa

L'art. 6, co. 4, D.L. n. 510/1996, prevede delle riduzioni contributive a favore delle aziende che stipulano i contratti di solidarietà, subordinate alla presenza delle disponibilità preordinate nel Fondo per l'occupazione e per un periodo non superiore a 24 mesi.

In particolare, ai datori di lavoro che attivano i Cds è riconosciuta la riduzione del 35% dei contributi assistenziali e previdenziali dovuti ai lavoratori, nei casi in cui la riduzione di orario sia superiore al 20% dell'orario contrattuale.

Per le imprese operanti nelle aree di cui agli obiettivi 1 e 2 del Regolamento Cee n. 2052/1988, tali riduzioni salgono rispettivamente al 30% e 40%.

Per godere di tali agevolazioni il datore deve essere in possesso del requisito per il DURC.

Inoltre, l'attivazione dei CdS sospende gli obblighi occupazionali previsti dalla disciplina delle assunzioni obbligatorie (art. 3, L. n. 68/1999).

In passato, l'Azienda era tenuta ad anticipare i trattamenti e conguagliare tale credito con i contributi dovuti nel mese, tranne nei casi in cui l'impresa cessasse l'attività o fosse assoggettata a procedura concorsuale dove, previa autorizzazione, provvedeva direttamente l'INPS.

Ora, secondo quanto disposto dall'art. 5, D.M. 10 luglio 2009, il pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale, da parte dell'INPS, può essere autorizzato con le stesse modalità previste per l'integrazione salariale straordinaria di cui all'art. 7-ter, co. 1, D.L. n. 5/2009.

Contratti di solidarietà espansivi

I contratti di solidarietà espansivi sono dei particolari contratti che le aziende stipulano con i sindacati maggiormente rappresentativi sul piano nazionale, al fine di incrementare gli organici, attraverso riduzioni stabili dell'orario di lavoro, con decurtazione della retribuzione, a fronte di nuove assunzione a tempo indeterminato.

Le aziende hanno diritto, ai sensi dell'art. 2, D.L. n. 726/1984, ad un particolare beneficio contributivo. Per ogni lavoratore assunto sulla base dei predetti accordi e per ogni mensilità di retribuzione ad esso corrisposta, l'azienda ha diritto ad un contributo commisurato alle seguenti aliquote della retribuzione prevista dal contratto collettivo di categoria per il livello di inquadramento:

  • 15% per i primi 12 mesi;
  • 10% per i 12 mesi successivi;
  • 5% per ulteriori 12 mesi.

Per i lavoratori di età compresa tra i 16 ed i 29 anni, che vengono assunti con questo tipo di contratto, in alternativa del contributo di cui sopra, per i primi tre anni dall'assunzione e comunque non oltre il compimento del 29° anno di età del lavoratore, la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è dovuta in misura fissa corrispondente a quella stabilita per gli apprendisti, ferma restando la contribuzione a carico del lavoratore nella misura prevista per la generalità dei lavoratori (art. 2, co. 2, D.L. n. 726/1984).

Nel caso in cui tali lavoratori vengano assunti da aziende aventi diritto agli sgravi per il Mezzogiorno, viene per essi corrisposto, per il medesimo periodo, anche un contributo pari al 30% della retribuzione lorda contrattuale.

I benefici di cui sopra, non spettano qualora, nei 12 mesi precedenti l'assunzione, siano state effettuate riduzioni di personale.

Per ottenere i benefici contributivi, il datore di lavoro deve presentare il contratto collettivo stipulato con i sindacati, alla Direzione Territoriale del Lavoro di competenza.

Successivamente, la DTL controllerà la corrispondenza tra la riduzione dell'orario di lavoro e le nuove assunzioni e dopo essersi espressa favorevolmente, darà la comunicazione all'INPS competente.

Il contributo invece risulterà sospeso nel caso in cui, a seguito di controlli della DTL, si riscontrino delle violazioni dei contratti collettivi stipulati.

Trasformazione del contratto di solidarietà difensivo in espansivo

Il D.lgs. 24 settembre 2016, n. 185, correttivo del Jobs Act, apporta alcune modifiche al D. lgs. 15 giugno 2015, n. 81 ed ai D.lgs. 14 settembre 2015, nn. 148, 149, 150 e 151, attuativi della Legge delega di cui all'art. 1, co. 13, L. 10 dicembre 2014, n. 183 (cd. Jobs Act), completando il progetto di riforma del mercato del lavoro.

In particolare, l'art. 2 co. 1 lett. c), D.lgs. 185/2016 prevede che, i contratti di solidarietà in corso da almeno 12 mesi e quelli stipulati prima del 1° gennaio 2016 (a prescindere dalla circostanza che siano in corso da 12 mesi) possano essere trasformati da “difensivi” in “espansivi”.

Con la Circolare n. 31 del 21 ottobre 2016 il Ministero del Lavoro fornisce le indicazioni operative in merito alle nuove disposizioni introdotte dal decreto.

La trasformazione del contratto di solidarietà difensivo in contratto di solidarietà espansivo avviene secondo le modalità previste dall'art. 41, co. 1, D.lgs n. 148/2015, ai sensi del quale con contratto collettivo aziendale, di cui all'art. 51, D.lgs. n. 81/2015, programmandone le modalità di attuazione, si prevedono una riduzione stabile dell'orario con riduzione della retribuzione e la contestuale assunzione a tempo indeterminato di nuovo personale.

Con la stipula di tale contratto di solidarietà espansivo scaturisce quanto segue:

  • i lavoratori che incorrono nella riduzione di orario (per effetto del CdS difensivo) continuano a ricevere una integrazione salariale pari all'80% della retribuzione, variando però il finanziamento di tale integrazione, che verrà corrisposto come segue:
    - un trattamento di integrazione salariale di importo pari al 50% della misura dell'integrazione salariale prevista prima della trasformazione del contratto;
    - l'integrazione, a carico del datore di lavoro, del trattamento di cui al punto precedente a carico dell'INPS, almeno sino alla misura dell'integrazione salariale originaria;
  • le quote di accantonamento del TFR, nei limiti di cui all'art. 21 co. 5, D.lgs. n. 148/2015, rimangono invariate ed a carico della gestione di afferenza;
  • il contributo addizionale a carico del datore di lavoro è ridotto del 50%, nel periodo ricompreso tra la data di trasformazione del contratto e la sua data di scadenza;
  • il datore, per bilanciare la riduzione stabile di orario del personale, ha la possibilità di assumere ottenendo le agevolazioni tipiche di un CDS espansivo, che ricordiamo sono:
    - per i primi 12 mesi, pari al 15% della retribuzione lorda prevista dal contratto collettivo applicabile;
    - per ciascuno dei 2 anni successivi, contributo ridotto rispettivamente al 10 e al 5%;
    - per i lavoratori di età compresa tra i 15 e i 29, sgravio contributivo previsto come per gli apprendisti.

Pertanto, se la riduzione di orario per effetto del CDS difensivo è pari al 50%, il datore potrà assumere con part-time al 50% e su tali assunzioni otterrà i benefici tipici di un CDS espansivo anzidetti.

Novità del Decreto Crescita 2019

L'art. 26-quater DL 34/2019, convertito con modificazioni dalla L. 58/2019, ha sostituito il titolo III del D.Lgs. 148/2015, e ora l'art. 41 è derubricato “Contratto di espansione”; quest'ultimo andrà a sostituire, in via sperimentale per gli anni 2019 e 2020, i contratti di solidarietà espansiva. Restano salve le agevolazioni fino alla loro naturale scadenza riconosciute ai contratti precedentemente sottoscritti ai sensi del suddetto art. 41, nel testo vigente prima del 30 giugno 2019.

Il contratto di espansione è rivolto alle imprese con più di 1.000 lavoratori, che si trovano ad affrontare processi di reindustrializzazione e riorganizzazione finalizzati ad una modifica dei processi aziendali, la quale conduca al progresso e allo sviluppo tecnologico dell'attività, o che comporti una riqualificazione delle competenze professionali e, se del caso, la necessità di assumere nuove figure professionali.

Al fine di accedere all'istituto, si può avviare una procedura di consultazione finalizzata a stipulare in sede governativa un contratto di espansione con il Ministero del Lavoro e con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, o con le loro rappresentanze sindacali aziendali, ovvero con la rappresentanza sindacale unitaria.

Il contratto ha natura gestionale e deve contenere i seguenti elementi:

  • numero dei lavoratori da assumere e l'indicazione dei relativi profili professionali compatibili con i piani di reindustrializzazione e riorganizzazione;
  • la programmazione temporale delle assunzioni;
  • l'indicazione della durata a tempo indeterminato dei contratti di lavoro;
  • la riduzione complessiva media dell'orario di lavoro e il numero dei lavoratori interessati, ma anche il numero dei lavoratori con i requisiti per accedere al trattamento previsto.

Può essere richiesto un intervento straordinario di integrazione salariale per un periodo non superiore a 18 mesi, anche non continuativi.

Nel caso vi siano lavoratori prossimi alla pensione, cioè che si trovino a meno di 60 mesi dal conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia, o anticipata, e che abbiano maturato il requisito minimo contributivo, il datore di lavoro è tenuto a riconoscere ad essi un'indennità mensile, per tutto il periodo e fino al raggiungimento del primo diritto a pensione; tale indennità è commisurata al trattamento pensionistico lordo maturato dal lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro.

Invece, per i lavoratori che non sono prossimi alle pensioni è consentita una riduzione oraria, non superiore al 30% dell'orario giornaliero, settimanale o mensile; per ciascun lavoratore, la percentuale di riduzione complessiva dell'orario di lavoro può essere concordata, ove necessario, fino al 100% nell'arco dell'intero periodo per il quale il contratto di espansione è stipulato.

Tra gli adempimenti richiesti all'impresa vi è la presentazione di un progetto di formazione e di riqualificazione, che deve contenere le misure idonee a garantire l'effettività della formazione, la quale deve far conseguire al prestatore competenze tecniche idonee alla mansione a cui sarà adibito.

Contratti di solidarietà difensivi per aziende non soggette a CIGS

L'art. 5, co. 5, D.L. n. 148/1993, prevede per le imprese non rientranti nel campo di applicazione dell'art. 1, D.L. n. 726/1984, che, al fine di evitare o ridurre le eccedenze di personale nel corso della procedura prevista all'art. 24, L. n. 223/1991, stipulano contratti di solidarietà, la concessione, per un periodo massimo di 2 anni (prorogabile a 3 anni nell'arco del quinquennio), di un contributo pari al 50% del monte retributivo da esse non dovuto per effetto della riduzione dell'orario di lavoro.

Il contributo viene erogato in rate trimestrali e ripartito in parti uguali tra l'impresa ed i lavoratori interessati.

L'ammontare spettante al lavoratore non concorre a formare reddito imponibile ai fini contributivi, ed è soggetto a ritenute fiscali.

L'art. 1, co. 405, L. n. 228/2012, prorogando quanto stabilito dall'art. 19, co. 14, D.L. n. 185/2008, consente a tali imprese di stipulare i contratti di solidarietà fino al 31 dicembre 2013.

La Circolare del Ministero del Lavoro n. 20, del 25 maggio 2004, specifica le aziende interessate a tale disciplina:

  • quelle escluse dalla normativa in materia di CIG (non rientranti, nel campo di applicazione dell'art. 1, L. n. 863/1984) che abbiano avviato la procedura di mobilità di cui all'art. 24, L. n. 223/1991, ovvero intendono effettuare licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo (art. 7-ter, D.L. n. 5/2009, L. n. 33/2009);
  • quelle alberghiere, le aziende termali pubbliche e private operanti in località territoriali con gravi crisi occupazionali, individuate con D.P.C.M. 1° ottobre 1993, senza limiti occupazionali;
  • quelle artigiane non rientranti nel campo di applicazione della CIGS indipendentemente dal numero dei dipendenti. Le imprese artigiane con più di 15 dipendenti devono, comunque, prima avviare le procedure di mobilità. Il contributo è erogato a condizione che i lavoratori, interessati alla riduzione dell'orario di lavoro, percepiscano, dai fondi bilaterali istituiti dai CCNL, prestazioni di entità non inferiore alla metà del contributo, pubblico destinato ai lavoratori.

I lavoratori, ai quali si può applicare il contratto di solidarietà, sono quelli titolari di un contratto di lavoro subordinato, costituito in data antecedente l'apertura della procedura di mobilità. Sono esclusi i lavoratori con qualifiche dirigenziali.

Vi rientrano, invece, i contratti a termine (non oltre la scadenza), di inserimento e di apprendistato. Per i contratti formativi, l'accesso alla solidarietà è fattibile a condizione che la riduzione dell'orario concordata non impedisca il raggiungimento degli obiettivi formativi, ove previsti dal contratto applicato.

L'art. 46, co. 3, D.lgs. n. 148 del 2015, prevede l'abrogazione, dal 1° luglio 2016, delle disposizioni concernenti tale tipologia di contratto di solidarietà, stipulata dalle imprese che non rientrano nel campo di applicazione dell'art. 1 , D.L. n. 726 del 1984 e che pertanto l'ultimo giorno valido per la stipula è il 30 giugno 2016.

L'art. 1, co. 305, L. 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) precisa l'ambito di applicazione del citato Decreto; il Ministero del Lavoro, con Nota n. 524 del 11 gennaio 2016, interviene per chiarire la portata della disposizione contenuta nel comma 305.

In particolare, nella Nota Ministeriale viene chiarito che:

  • per i contratti di solidarietà stipulati entro il 15 ottobre 2015, saranno applicati per la durata del contratto prevista dal verbale di accordo firmato dalle parti;
  • per i contratti di solidarietà stipulati dal 15 ottobre 2015 ed entro il 30 giugno 2016, saranno applicati comunque non oltre la data del 31 dicembre 2016, anche nel caso in cui il verbale di accordo sindacale preveda una scadenza del periodo di solidarietà successiva a tale data.

In merito alle risorse finanziarie, il Ministero impegnerà i fondi stanziati in ordine cronologico, procedendo all'esaurimento dei residui degli anni precedenti e, solo successivamente, i 60 milioni di euro previsti dalla Legge di Stabilità 2016.

Novità del Decreto Legge n. 34/2014

L'art. 5, D.L. 20 marzo 2014, n. 34 pubblicato in G.U. 20 marzo 2014 n. 66 (c.d. Jobs Act), in vigore dal 21 marzo 2014, stabilisce che i criteri per l'individuazione dei datori di lavoro che stipulano il contratto di solidarietà difensivo, accompagnato dal trattamento di CIGS, beneficiari della relativa riduzione contributiva, siano stabiliti con decreto interministeriale, entro i limiti delle risorse disponibili.
I datori di lavoro richiamati dall'art. 5 sono quelli beneficiari della riduzione contributiva di cui al comma 4 dell'art. 6, D.L. n. 510/1996.
Il limite di spesa a decorrere dall'anno 2014 è pari ad euro 30 milioni annui.

Contribuzione dovuta

Ai fini previdenziale dei lavoratori è stabilito un contributo ordinario, pari allo 0,90% della retribuzione imponibile, a carico dell'impresa e del lavoratore stesso.

A carico delle imprese che presentano domanda di integrazione salariale, inoltre, grava un contributo addizionale nella misura del:

  • 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, in relazione ai periodi di integrazione salariale ordinaria o straordinaria fruiti all'interno di uno o più interventi concessi e fino a un limite di 52 settimane in un quinquennio mobile;
  • 12% oltre detto limite e fino a 104 settimane in un quinquennio mobile;
  • 15% oltre il limite di cui al punto precedente in un quinquennio mobile.

L'INPS, con Circ. 9/2017, chiarisce che la contribuzione addizionale deve essere versata a decorrere dal mese di paga successivo al provvedimento di autorizzazione INPS.

Proroga della CIGS per i contratti di solidarietà

Il DL 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136, dispone, all'art. 25, la modifica dell'art. 22-bis, co. 1, D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148, prevedendo la concessione della proroga dell'intervento di integrazione salariale straordinaria per la causale contratto di solidarietà.

Tale concessione opera sino al limite massimo di 12 mesi e qualora permanga, in tutto o in parte, l'esubero di personale già dichiarato nell'accordo di cui all'art. 21, co. 5, D.Lgs. 148/2015, e si realizzino le condizioni di cui al comma 2 del medesimo articolo. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali interviene, fornendo chiarimenti a riguardo, con la Circ. n. 16 del 29 ottobre 2018.

La circolare chiarisce che “la disposizione consente la proroga del trattamento di CIGS anche a seguito di stipula di un contratto di solidarietà, alle medesime condizioni già previste per le altre due causali di intervento della CIGS per crisi e riorganizzazione aziendale, qualora permanga, anche solo parzialmente, l'esubero di personale, già dichiarato nell'accordo per la riduzione concordata dell'orario di lavoro finalizzata ad evitare o ridurre il ricorso al licenziamento dei lavoratori in eccedenza del quale si intende chiedere la proroga”.

Preliminarmente alla presentazione dell'istanza di proroga, è necessaria la stipula di un apposito accordo da sottoscrivere in sede Ministeriale, presso la Direzione generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali.

La domanda di proroga deve essere presentata, con modalità telematica, sull'applicativo di CIGS online, e a essa devono essere allegati l'accordo governativo sottoscritto e una relazione dalla quale emerga l'entità dell'esubero ancora esistente che si intende salvaguardare mediante specifiche azioni di politiche attive concordate con la regione interessata o con le regioni interessate nel caso di imprese con unità produttive coinvolte ubicate in due o più regioni.

E' ammissibile il ricorso alla proroga anche nel caso di aziende che, a causa del raggiungimento del limite massimo di fruizione degli ammortizzatori sociali nel quinquennio mobile, non abbiano potuto fruire del trattamento CIGS per la durata prevista dagli artt. 4 e 22 D.Lgs. 148/2015.

E' altresì ammissibile il ricorso alla proroga anche nel caso di aziende che abbiano fruito della CIGS e che, al fine di proseguire nella gestione di permanenti criticità aziendali e occupazionali, abbiano fatto ricorso ad altri strumenti di integrazione salariale straordinaria e ordinaria.

Riferimenti

Normativa:

Per i recenti orientamenti sul tema, v. L. 30 dicembre 2023, n. 213, con news del 4 gennaio 2024, Legge di bilancio 2024: le novità in materia di previdenza, congedi parentali, sostegno al reddito, welfare aziendale

  • Art. 26 quater D.L. 30 aprile 2019, n. 34 conv. con modif. in L. 58/2019
  • Art. 25 DL 119/2018
  • Art 2, co. 1, lett. c) Decreto Legislativo n. 185 del 2016
  • Art. 1, co. 305, Legge 28 dicembre 2015, n. 208
  • Art. 46, co. 3, D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148
  • Art. 5, D.L. 20 marzo 2014, n. 34
  • D.M. 10 luglio 2009, n. 46448
  • D.M. 20 agosto 2002, n. 31445
  • D.L. 30 ottobre 1984, n. 726

Prassi:

Per i recenti orientamenti sul tema, v. Messaggio INPS, 2 gennaio 2024, n. 5

  • Interpello MinLav 1/2019
  • Circ. MinLav 16/2018
  • Circ. INPS 9/2017
  • Ministero del Lavoro, Circolare 21 gennaio 2016, n. 31
  • INPS, Messaggio 22 marzo 2010, n. 8097
  • Ministero del Lavoro, interpello 10 settembre 2009
  • Ministero del Lavoro, Circolare 25 maggio 2004, n. 20
  • Ministero del Lavoro, Circolare 28 marzo 2003, n. 8
  • Circolare Ministero del Lavoro del 14 marzo 1994, n. 33

Giurisprudenza:

  • Cass. civ., sez. lav., 23 gennaio 1998, n. 637

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