Lavoro
ilGiuslavorista

Apprendistato

06 Marzo 2024

Il contratto di apprendistato è uno dei contratti di lavoro subordinato aventi carattere formativo e di conseguenza riservati a determinate categorie di soggetti. Il testo Unico dell'apprendistato (D.Lgs. 167/2011) ha abrogato la disciplina preesistente. Il D.Lgs. 81/2015 ha abrogato alcune norme del Testo Unico del 2011 e sostituito le altre.

Inquadramento

Il contratto di apprendistato è uno dei contratti di lavoro subordinato aventi carattere formativo e di conseguenza riservati a determinate categorie di soggetti. Il testo Unico dell'apprendistato (D.Lgs. 167/2011) è entrato in vigore il 25 ottobre 2011 ed ha abrogato la disciplina preesistente. Il D.Lgs. 81/2015 ha abrogato alcune norme del Testo Unico del 2011 e sostituito le altre.

Il contratto di apprendistato è basato su tre categorie (introdotte dal D.Lgs. 276/2003) qualificanti il lavoratore al termine della formazione prevista per ciascuna di esse. Pertanto può essere stipulato il contratto di apprendistato:

  • per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore,

  • professionalizzante o di mestiere,

  • di alta formazione e di ricerca.

Il D.Lgs. 81/2015 ha ridefinito il concetto di apprendistato quale contratto finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani (art. 41 c. 1).

Con il contratto di apprendistato il datore di lavoro si obbliga a corrispondere all'apprendista gli insegnamenti e la formazione necessaria al conseguimento:

  • di un titolo di studio se il contratto è rivolto alla qualifica o al diploma professionale;

  • di professionalità e di competenze specifiche di un mestiere se il contratto è di tipo professionalizzante;

  • di esperienze propedeutiche o funzionali al raggiungimento di specifici titoli di studio di livello secondario, universitario e di alta formazione, se il contratto stipulato è della tipologia di alta formazione e di ricerca.

Resta ovviamente salvo il diritto dell'apprendista alla corresponsione della retribuzione.

L' art. 2 del D.L. 34/2014 convertito in legge il 15 maggio 2014 modifica in modo sostanziale alcuni aspetti della gestione del contratto di apprendistato, introducendo nuove regole a sostegno di una “sburocratizzazione” che nelle intenzioni del governo dovrebbe portare ad un incremento dell'utilizzo dell'istituto.

Nozione e tipologia

L'apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato il cui fine è quello di formare i giovani agevolandone l'assunzione.

È un contratto a tempo indeterminato con un periodo di formazione a tempo determinato.

Il D.Lgs. 167/2011 prima e successivamente il D.Lgs. 81/2015 definisce il contratto di apprendistato come “un contratto a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all'occupazione dei giovani. Possono essere assunti con contratto di apprendistato i giovani compresi tra 15 e 29 anni di età.

Per alcune attività, a cicli stagionali, i contratti collettivi nazionali di lavoro possono prevedere specifiche modalità di svolgimento del contratto, anche a tempo determinato (apprendistato professionalizzante).

Il contratto di apprendistato può espletarsi secondo tre distinte tipologie, ciascuna con proprie peculiarità giuridiche e percorsi formativi diversi:

  • apprendistato

    per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;

  • apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere;

  • apprendistato di alta formazione e ricerca.

Finalità dei percorsi formativi

Apprendistato

per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore

Il percorso è finalizzato al conseguimento di un titolo scolastico riconosciuto. Il

D.Lgs. 81 del 15 giugno 2015 introduce per tale percorso nonché per l'apprendistato di alta formazione e ricerca il cd. “sistema duale” attraverso il quale il conseguimento dei titoli può avvenire attraverso l'apprendimento in azienda.

Gli studenti degli Istituti Scolastici Statali possono accedere all'apprendistato di durata massima quadriennale per il conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore.

Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere

Il percorso è finalizzato al conseguimento di una qualifica professionale a fini contrattuali

Apprendistato di alta formazione e ricerca

Il percorso è finalizzato:

  1. al conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore;

  2. al conseguimento di titoli di studio universitari e dell'alta formazione (compresi i dottorati di ricerca);

  3. alla specializzazione tecnica superiore, con particolare riferimento ai diplomi relativi ai percorsi di specializzazione tecnologica degli istituti tecnici superiori;

  4. allo svolgimento del praticantato per l'accesso alle professioni o per esperienze professionali.

Assunzioni in apprendistato professionalizzante, senza limiti di età, di lavoratori beneficiari di un trattamento di disoccupazione

(Art.47 del D.Lgs n. 81/2015)

Possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante lavoratori beneficiari di trattamento di disoccupazione:

  • Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI);
  • Assicurazione Sociale per l'Impiego (Aspi e MiniASpi);
  • Indennità speciale di disoccupazione edile;
  • Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (DIS-COLL).

Questa disposizione non si applica nei confronti di soggetti disoccupati che siano beneficiari di assegno di ricollocazione o parti del contratto di ricollocazione, qualora gli stessi non siano percettori anche di un trattamento di disoccupazione. (Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, Interpello n. 19/2016).

L'assunzione è riferita a lavoratori beneficiari di un trattamento di disoccupazione e non anche ai soggetti che, avendo inoltrato istanza per il riconoscimento del trattamento medesimo, abbiano titolo alla prestazione ancorché non l'abbiano ancora percepita.

Pertanto il contratto di apprendistato professionalizzante di cui all'art. 47, co. 4, D.Lgs n. 81/2015 sarà validamente stipulato solo a seguito dell'accoglimento della domanda del lavoratore ed a far data dalla decorrenza della prestazione riconosciuta al lavoratore (al contrario mancherebbe uno dei requisiti costitutivi della fattispecie contrattuale).

Assunzioni in apprendistato professionalizzante, senza limiti di età, di lavoratori beneficiari di indennità di mobilità ordinaria

(Art. 47, co. 4, D.Lgs n. 81/2015)

Possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante lavoratori beneficiari di indennità di mobilità ordinaria

Questa disposizione non si applica nei confronti di soggetti disoccupati che siano beneficiari di assegno di ricollocazione o parti del contratto di ricollocazione, qualora gli stessi non siano percettori anche di un trattamento di disoccupazione. (Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, con risposta ad interpello n. 19/2016).

L'assunzione è riferita a lavoratori beneficiari di un trattamento di indennità di mobilità ordinaria e non anche ai soggetti che, avendo inoltrato istanza per il riconoscimento del trattamento medesimo, abbiano titolo alla prestazione ancorché non l'abbiano ancora percepita.

Pertanto il contratto di apprendistato professionalizzante di cui all'art. 47, co. 4, D.Lgs n. 81/2015 sarà validamente stipulato solo a seguito dell'accoglimento della domanda del lavoratore ed a far data dalla decorrenza della prestazione riconosciuta al lavoratore (al contrario mancherebbe uno dei requisiti costitutivi della fattispecie contrattuale).

La disciplina del rapporto di lavoro

Il rapporto di apprendistato è disciplinato dal decreto legislativo nelle sue linee guida lasciando la disciplina speciale ad appositi accordi interconfederali o ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati a livello nazionale da associazioni di datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Le direttive stabilite dalla legge sono relative a:

  • la forma del contratto;

  • l'inquadramento dell'apprendista;

  • il trattamento economico dell'apprendista;

  • il recesso delle parti;

  • la formazione.

Quanto ai primi quattro principi direttivi essi sono gli stessi per tutte le tipologie di apprendistato. Quanto alla formazione, è di tutta evidenzache la regolamentazione cambia al cambiare della tipologia scelta di apprendistato.

Per i percorsi relativi all'acquisizione della qualifica e del diploma professionale e di alta formazione e ricerca viene richiesto l'intervento delle Regioni e delle Istituzioni scolastiche.

Limiti numerici alle assunzioni di apprendisti

Per l'assunzione degli apprendisti occorre porre attenzione a non superare i limiti numerici dettati dalla legge. I limiti numerici variano al variare della base occupazionale.

Per base occupazionale si tiene conto di tutti i dipendenti della stessa impresa anche se attivi in unità produttive o sedi diverse da quelle a cui è destinato l'apprendista.

Ai fini del calcolo dei limiti numerici occorre sottolineare che rientrano nel computo:

  • i soci;

  • i coadiuvanti familiari che prestano attività con carattere di continuità e abitualità.

Datore di lavoro

Numero dipendenti qualificati o specializzati in forza

n. max apprendisti da assumere

Generalità dei datori di lavoro

Fino a 2

3

Da 3 a 9

100% delle maestranze qualificate e specializzate in forza in azienda in azienda

Oltre 9

Rapporto di 3 a 2 relativo alle maestranze qualificate e specializzate in forza in azienda in azienda

Nota bene: sono considerate maestranze qualificate e specializzate anche i soci e i coadiuvanti familiari, prestatori di lavoro abituale e con continuità in possesso di adeguate competenze – Circ. Min. Lav. 21 gennaio 2013 n. 5

Aziende artigiane con lavorazione non in serie

Numero di addetti

n. max apprendisti da assumere

Fino a 18

9

19

10

20

11

21

12

22

13

Aziende artigiane con lavorazione in serie purché non del tutto automatizzate

Numero di addetti

n. max apprendisti da assumere

Fino a 9

5

10

6

11

7

12

8

Aziende artigiane con lavorazioni artistiche, tradizionali e abbigliamento su misura

Numero di addetti

n. max apprendisti da assumere

Fino a 32

16

33

17

34

18

35

19

36

20

37

21

38

22

39

23

40

24

Aziende artigiane – costruzioni edili

Numero di addetti

n. max apprendisti da assumere

Fino a 10

5

11

6

12

7

13

8

14

9

Le regole del contratto di apprendistato

I principi che regolano la materia dell'apprendistato sono riassunti nella tabella che segue. Gli accordi interconfederali e i Contratti Collettivi disciplineranno la materia nel rispetto dei seguenti principi.

Forma del contratto

Forma scritta: il contratto di apprendistato contiene in forma sintetica il piano formativo individuale definito sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali

Patto di prova

Forma scritta

Durata minima

Non inferiore a 6 mesi – fatto salvo quanto stabilito in tema di contratto di apprendistato professionalizzante stagionale

Inquadramento dell'apprendista

  • Può essere inquadrato fino a 2 livelli inferiori rispetto alla categoria spettante ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle da conseguire al termine del contratto

In alternativa

  • Si può fissare la retribuzione:

  • In misura percentuale a quella corrispondente al livello da conseguire

  • In modo graduale all'anzianità di servizio

Finanziamento dei percorsi formativi

I percorsi formativi possono essere finanziati attraverso i fondi paritetici interprofessionali anche attraverso accordi con le Regioni

Riconoscimento della formazione

Sulla base:

  • dei risultati conseguiti all'interno del percorso di formazione, esterna ed interna all'impresa

  • della qualifica professionale ai fini contrattuali e delle competenze acquisite ai fini del perseguimento degli studi e del percorso di istruzione degli adulti

La formazione va registrata nel libretto formativo del cittadino

Prolungamento del periodo di apprendistato

È possibile prolungare il periodo di apprendistato in caso di malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del rapporto superiore a 30 giorni

Divieto di recesso

Durante il periodo di formazione è fatto divieto di recedere dal contratto se non sussiste:

  • la giusta causa

  • il giustificato motivo

Preavviso di recesso

Le parti possono recedere dal contratto ai sensi dell'

art.

2118 c.c.

con preavviso a decorrere dal termine del periodo di formazione. In caso di mancato preavviso, se nessuna delle parti recede al termine del periodo di formazione il rapporto di lavoro prosegue come rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato

La durata del contratto

Nota del Ministero del Lavoro 17 gennaio 2019 n.1118 – Apprendistato e Distacco

Il Ministero del Lavoro, relativamente all'istituto del Distacco, sottolinea che tale possibilità non è vietata.

Specifica comunque che per applicare il distacco di un apprendista è necessario il possesso di tutti i requisiti previsti dai due istituti nonché la previsione del distacco nel piano formativo.

La nota ribadisce che l'aspetto formativo costituisce il fondamento del contratto di apprendistato e pertanto la formazione deve risultare prevalente rispetto allo specifico interesse del distaccante allo svolgimento della prestazione lavorativa.

La formazione e il piano formativo

In relazione alla tipologia di apprendistato, il datore di lavoro dovrà realizzare un percorso formativo per il lavoratore. I percorsi formativi possono essere finanziati tramite i fondi paritetici interprofessionali attraverso accordi con le Regioni.

Per la generalità delle tipologie è necessario che il datore di lavoro individui un tutor o un referente aziendale.

Il contratto di apprendistato professionalizzante ha come elemento distintivo da tutte le tipologie di contratti di lavoro l'

obbligo della formazione del lavoratore.

Si parla di apprendistato come un contratto a causa mista da cui deriva un duplice obbligo per il datore di lavoro:

  • obbligo di retribuire il lavoratore

  • obbligo di formare il lavoratore

La formazione è materia di competenza regionale (art. 117 della Costituzione) e le leggi sull'apprendistato che si sono susseguite fino ad oggi hanno rinviato la disciplina della formazione alla contrattazione collettiva.

La formazione, in base al Testo Unico sull'apprendistato, è attribuita al Regioni che dovranno proporre al Datore di Lavoro un'offerta formativa pubblica entro 45 giorni dall'instaurazione del rapporto di lavoro. Tale assunto rimane nella nuova formulazione dettata dal D.L. 34/2014. Il ruolo principale nell'offerta della formazione trasversale e di base (cioè la formazione teorico formale uguale per tutti i profili professionali) è della Regione e in mancanza, nel termine di 45 giorni, la formazione dovrà essere garantita dal datore di lavoro o dalle associazioni di categoria. La formazione “trasversale”, originariamente fissata in 120 ore di formazione è ora ridotta ad 80 ore se l'apprendista è in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado o di diploma professionale; è altresì ridotta a 40 ore se l'apprendista è in possesso di una laurea.

I contratti collettivi definiscono il monte ore da dedicare alla formazione, definiscono le competenze professionali che il lavoratore dovrà conseguire in funzione dei profili professionali e formativi dai medesimi previsti. Le competenze professionali riguardano tra le altre, la sicurezza sul lavoro, l'organizzazione aziendale, le competenze informatico-digitali, i rapporti sociali e civici.

La mancata erogazione della formazione implica la applicazione di misure sanzionatorie:

il datore di lavoro, esclusivamente responsabile della mancata erogazione della formazione necessaria per il conseguimento degli obiettivi individuati nel piano formativo è obbligato a pagare

la differenza tra i contributi versati e quelli dovuti con riferimento al livello di inquadramento contrattuale che dovrebbe essere raggiunto al termine della formazione.

Si fa presente che la medesima sanzione non è applicata nel caso di inerzia delle Regioni nell'attivazione dei percorsi formativi. In tal caso infatti il datore di lavoro non può essere considerato “unico responsabile” della mancata formazione.

Il piano formativo individuale può essere redatto in forma sintetica. Permane comunque l'obbligo della forma scritta. Permane altresì la possibilità di avvalersi di formulari e modelli predisposti dalla contrattazione collettiva nazionale e dagli enti bilaterali.

In sostanza il piano formativo non è altri che la descrizione del percorso formativo professionale offerto dal datore di lavoro al lavoratore apprendista

Il datore attraverso tale documento, e al fine di far acquisire le competenze tecniche, professionali e specialistiche all'apprendista, è in grado di individuare in relazione alla qualifica contrattuale che il lavoratore conseguirà:

  • i contenuti della formazione;

  • il monte ore della formazione

  • la modalità di erogazione della formazione

In rapporto alle clausole del CCNL applicato, se questo lo prevede, il datore può sottoporre il Piano formativo al parere degli Enti Bilaterali. Si è discusso dell'obbligatorietà di tale parere. Il Ministero del Lavoro, in risposta all'interpello 16/2012, ha confermato l'assenza di un vero e proprio obbligo giuridico per la generalità dei datori di lavoro, a meno che i medesimi non facciano parte di organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL applicato.

FORMAZIONE

Tipologia

Formazione

Apprendistato

per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore

Formazione effettuata in azienda unitamente a formazione svolta da istituzioni formative che operano nell'ambito di sistemi regionali di istruzione e formazione. In assenza di regolamentazione regionale, l'attivazione è rimessa al Ministero del Lavoro che ne disciplina l'esercizio con propri decreti.

Il datore di lavoro sottoscrive un protocollo di intesa con l'istituzione formativa a cui lo studente è iscritto, stabilendo il contenuto e la durata degli obblighi formativi del datore di lavoro.

La formazione esterna all'azienda deve essere:

  • 2° anno non superiore al 60% dell'orario fissato dall'ordinamento

  • 3°,4° 5° anno non superiore al 50% dell'orario fissato dall'ordinamento

Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere

Durata e modalità di erogazione della formazione, in relazione alla qualifica contrattuale da conseguire, stabilite dagli accordi interconfederali e dai CCNL stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

  • Formazione svolta sotto la responsabilità del datore di lavoro;

  • Può essere integrata con offerta formativa pubblica interna ed esterna all'azienda

  • Monte ore complessivo non superiore alle 120 ore complessive in un triennio

Apprendistato di alta formazione e ricerca

Sottoscrizione di un protocollo con l'istituzione formativa.

Profili formativi regolamentati da:

Regioni sentite le associazioni di datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale con Università e con Istituti tecnici superiori e altre istituzioni formative o di ricerca.

In assenza delle regolamentazioni regionali, l'attivazione dell'apprendistato di alta formazione e di ricerca viene disciplinato dal D.M. 12 ottobre 2015, recante la definizione degli standard formativi dell'apprendistato e criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato, in attuazione dell'art. 46, co. 1 del D.Lgs. n. 81/2015.

In evidenza: Apprendistato di alta formazione e ricerca - D.Lgs. 24 settembre 2016, n. 185

La regolamentazione e la durata del periodo di apprendistato per attività di ricerca ed alta formazione, per quanto riguarda la formazione sono rimesse alle Regioni ed alla P.A.. Queste non hanno più l'obbligo di fare accordi con una serie di soggetti (associazioni datoriali e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale università, ecc), ai quali rimane una funzione consultiva, potendo fornire solo pareri e proposte non vincolanti, all'interno di un iter procedimentale.

In assenza delle regolamentazioni regionali, l'attivazione dell'apprendistato di alta formazione e di ricerca viene disciplinato dal D.M. del 12 ottobre 2015, recante la definizione degli standard formativi dell'apprendistato e criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato, in attuazione dell'art. 46, co. 1 del D.Lgs. n. 81/2015.

La stabilizzazione degli apprendisti

Ai datori di lavoro che abbiano in forza almeno 50 lavoratori dipendenti, hanno l'obbligo di assumere l'apprendista successivamente al periodo di formazione con le modalità seguenti.

L'obbligo scatta per il 20% dei contratti di apprendistato stipulati nei 36 mesi precedenti.

Il computo

dei contratti stipulati negli ultimi 36 mesi va effettuato escludendo:

  • i contratti di apprendistato cessati per dimissioni

  • i contratti di apprendistato interrotti per iniziativa del datore di lavoro durante il periodo di prova

  • i contratti di apprendistati cessati a seguito di licenziamento per giusta causa.

Circolare Inps 14 novembre 2018 n. 108

Per i datori di lavoro che occupano almeno cinquanta dipendenti, la norma subordina l'assunzione di nuovi apprendisti alla prosecuzione del rapporto di lavoro, al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 20% degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro. Per espressa previsione legislativa, dal computo della percentuale sono esclusi i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, per dimissioni o per licenziamento per giusta causa.”

Contributi

Tutele assicurative obbligatorie

IVS (invalidità, vecchiaia e superstiti);

assegno per il nucleo familiare;

assicurazione contro le malattie;

maternità;

nuova assicurazione sociale per l'impiego (NASpI);

assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL).

Base imponibile

Il calcolo della contribuzione dovuta per gli apprendisti viene effettuato sulla retribuzione effettivamente corrisposta, quindi, fermo restando il rispetto delle retribuzioni stabilite dai contratti collettivi, la retribuzione da assoggettare a contribuzione non va adeguata, ove inferiore, al limite minimo di retribuzione giornaliera (art.7 co.5. D.L. 463/1983).

I contributi non si calcolano sulle ore di formazione eseguite all'esterno dell'azienda per le quali il datore di lavoro non corrisponde alcuna retribuzione.

I contributi si calcolano sulle ore di formazione eseguite all'interno dell'azienda ove la misura della retribuzione dell'apprendista non può essere inferiore al 10% di quella spettante nel normale svolgimento della attività lavorativa

Aliquote contributive

A carico del datore di lavoro

Assicurazione

Percentuale

Durata

Apprendistato in generale

FPLD

9,01

Per l'intera durata del contratto di apprendistato

CUAF

0,11

Malattia

0,53

Maternità

0,05

Inail

0,30

Totale

10%

Altri istituti

NASpI

1,31

Contributo integrativo per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria (destinabile al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua)

0,30

Totale generale

11,61%

A carico dell'apprendista

Totale

5,84%

5,84%

Aliquote contributive

Decorrenza dal 1° al 12° mese

Decorrenza dal 13° al 24° mese

Decorrenza oltre il 24° mese

A carico del datore di lavoro

Apprendistato in aziende che occupano un numero di addetti pari o inferiore a 9

Assicurazione

Percentuale

Percentuale

Percentuale

FPLD

1,35

2,70

9,01

CUAF

0,02

0,03

0,11

Malattia

0,08

0,16

0,53

Maternità

0,01

0,02

0,05

Inail

0,04

0,09

0,30

Totale

1,50%

3%

10%

Altri istituti

NASpI

1,31

1,31

1,31

Contributo integrativo per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria (destinabile al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua)

0,30

0,30

0,30

Totale generale

3,11 %

4,61 %

11,61%

A carico dell'apprendista

Totale

5,84%

5,84%

5,84%

Regime agevolato L.183/2011

Per le assunzioni di apprendisti effettuate dal 1 gennaio 2012 al 31 dicembre 2016 le aziende con un numero di addetti pari o inferiore a nove unità hanno lo sgravio totale (100%) degli oneri contributivi a carico del datore di lavoro. Rimane a carico del datore di lavoro esclusivamente il contributo alla NASpI e la quota destinabile ai fondi interprofessionali; pertanto:

Aliquote contributive a carico del datore di lavoro agevolate a norma dell'art.22 co. 1, L. 183/2011

Decorrenza assunzioni dal 1.1.2013

Per 36 mesi

Assicurazione

Percentuale

Apprendistato in aziende che occupano un numero di addetti pari o inferiore a 9

FPLD

0

CUAF

0

Malattia

0

Maternità

0

Inail

0

Totale

0%

Altri istituti

NASpI

1,31

Contributo integrativo per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria (destinabile al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua)

0,30

Totale generale

1,61 %

A carico dell'apprendista

Totale

5,84%

Stabilizzazione

Nota bene: per favorire la stabilizzazione del rapporto di lavoro i benefici contributivi sono mantenuti, al termine dell'apprendistato, per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro.

Fa eccezione il contratto stipulato con lavoratori in mobilità o beneficiari di un trattamento di disoccupazione.

Contributi per gli apprendisti di 1° livello – Incentivi. Circolare INPS del 14 novembre 2018, n. 118

Per le assunzioni con contratto di apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore ed il certificato di specializzazione tecnica superiore si applicano i seguenti benefici:

  1. Non è dovuto il contributo di licenziamento

  2. L'aliquota contributiva è ridotta dal 10% al 5%

  3. Non è dovuto il contributo NASpI ed il contributo per i fondi interprofessionali

    In caso di stabilizzazione tali benefici non sono proprogati per l'anno successivo, non applicandosi il comma 7 dell'art.47, D.Lgs. 81/2015

    Il beneficio decorre dalle assunzioni dalle assunzioni effettuate dal 24 settembre 2015. La Legge di Bilancio 2019 ha prorogato il beneficio.

Aliquote contributive

A carico del datore di lavoro

Assicurazione

Percentuale

Durata

Apprendistato in generale

FPLD

4.50

Per l'intera durata del contratto di apprendistato

CUAF

0,06

Malattia

0,26

Maternità

0,03

Inail

0,15

Totale

5%

Altri istituti

NASpI

No

Contributo integrativo per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria (destinabile al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua)

No

Totale generale

5%

A carico dell'apprendista

Totale

5,84%

Aliquote contributive

Decorrenza dal 1° al 12° mese

Decorrenza dal 13° al 24° mese

Decorrenza oltre il 24° mese

A carico del datore di lavoro

Apprendistato in aziende che occupano un numero di addetti pari o inferiore a 9

Assicurazione

Percentuale

Percentuale

Percentuale

FPLD

1,35

2,70

4.50

CUAF

0,02

0,03

0,06

Malattia

0,08

0,16

0,26

Maternità

0,01

0,02

0,03

Inail

0,04

0,09

0,15

Totale

1,50%

3%

5%

Altri istituti

NASpI

No

No

No

Contributo integrativo per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria (destinabile al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua)

No

No

No

Totale generale

1,50%

3%

5%

A carico dell'apprendista

Totale

5,84%

5,84%

5,84%

Contributi per le assunzione in apprendistato professionalizzante , senza limiti di età, di lavoratori beneficiari di indennità di mobilità ordinaria

È previsto per i datori di lavoro che hanno assunto con contratto di apprendistato professionalizzante entro il 31 dicembre 2016 lavoratori beneficiari di indennità di mobilità ordinaria, un regime contributivo di favore:

  • per i primi 18 mesi dall'assunzione si applica la riduzione dell'aliquota contributiva a carico del datore di lavoro prevista per gli apprendisti per effetto di quanto disposto dall'art. 25, co. 9, L. n. 223/1991;

  • non trova applicazione la riduzione dell'aliquota contributiva a favore dei datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a 9;

  • non è dovuto il contributo alla NASpI;

  • non si applicano le agevolazioni introdotte dalla L. n. 183/2011 il cui scopo di promuovere l'occupazione giovanile;

  • è esclusa la conservazione dei benefici contributivi in capo al datore di lavoro per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro;

  • è previsto un incentivo economico a favore del datore di lavoro misura pari al 50% degli unità di mobilità ordinaria che sarebbe stata corrisposta al lavoratore per il residuo periodo di fruizione, in virtù del fatto che si tratta di assunzione a tempo indeterminato;

  • al termine del periodo agevolato (dal 19º mese), la contribuzione a carico del datore di lavoro è dovuta in misura piena in base al settore di classificazione, invece la contribuzione a carico dell'apprendista rimane nella misura del 5,84% per il periodo di residua durata del contratto di apprendistato.

Aliquote contributive

A carico del datore di lavoro

Assicurazione

Percentuale

Apprendistato in generale

FPLD

9,01

CUAF

0,11

Malattia

0,53

Maternità

0,05

Inail

0,30

Totale

10%

Altri istituti

NASpI

No

Contributo integrativo per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria (destinabile al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua)

No

Totale generale

10%

A carico dell'apprendista

Totale

5,84%

Contributi per le assunzione in apprendistato professionalizzante , senza limiti di età, di lavoratori beneficiari di trattamento di disoccupazione

È previsto per i datori di lavoro che hanno assunto con contratto di apprendistato professionalizzante lavoratori beneficiari di un trattamento di disoccupazione, un regime contributivo di favore:

  • sono applicate le norme ordinarie in materia di apprendistato professionalizzante, trova quindi applicazione la riduzione dell'aliquota contributiva a carico del datore di lavoro per tutta la durata del periodo di formazione che non può eccedere il limite di tre anni, elevabile a cinque per il settore artigiano edile e non

  • non si applicano le agevolazioni introdotte dalla L. 183/2011 il cui scopo di promuovere l'occupazione giovanile;

  • è dovuto il contributo NASpI e il contributo per i fondi interprofessionali per la formazione continua;

  • è esclusa la conservazione dei benefici contributivi in capo al datore di lavoro per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro;

  • al termine del periodo di apprendistato la contribuzione a carico del datore di lavoro è dovuta in misura piena in base al settore di classificazione, così anche la contribuzione a carico dell'apprendista;

  • diversamente da quanto previsto per le assunzioni in apprendistato professionalizzante di percettori di indennità di mobilità ordinaria avvenute entro il 31 dicembre 2016 non è previsto alcun incentivo di tipo economico in favore dei datori di lavoro che assumono in apprendistato professionalizzante i soggetti percettori di indennità di disoccupazione.

Aliquote contributive

A carico del datore di lavoro

Assicurazione

Percentuale

Apprendistato in generale

FPLD

9,01

CUAF

0,11

Malattia

0,53

Maternità

0,05

Inail

0,30

Totale

10%

Altri istituti

NASpI

1,31%

Contributo integrativo per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria (destinabile al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua)

0,30%

Totale generale

11,61%

A carico dell'apprendista

Totale

5,84%

Per i datori di lavoro con un numero di dipendenti non superiore a nove l'aliquota complessiva è la seguente:

Aliquote contributive

Decorrenza dal 1° al 12° mese

Decorrenza dal 13° al 24° mese

Decorrenza oltre il 24° mese fino al 36° (60° per artigianato)

A carico del datore di lavoro

Apprendistato in aziende che occupano un numero di addetti pari o inferiore a 9

Assicurazione

Percentuale

Percentuale

Percentuale

FPLD

1,35

2,70

9,01

CUAF

0,02

0,03

0,11

Malattia

0,08

0,16

0,53

Maternità

0,01

0,02

0,05

Inail

0,04

0,09

0,30

Totale

1,50%

3%

10%

Altri istituti

NASpI

1,31

1,31

1,31

Contributo integrativo per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria (destinabile al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua)

0,30

0,30

0,30

Totale generale

3,11 %

4,61 %

11,61%

A carico dell'apprendista

Totale

5,84%

5,84%

5,84%

Accesso alla integrazione salariale

Integrazione salariale

A decorrere dal 24 settembre 2015 agli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere viene esteso il diritto ad accedere al trattamento di integrazione salariale.

Gli apprendisti che non rientrano nel campo di applicazione della CIGO e della CIGS possono accedere alle prestazioni erogate dai Fondi di Solidarietà, qualora il datore di lavoro impieghi un numero di lavoratori superiore a 5 (compresi gli apprendisti).

Per l'accesso alla CIGO o alla CIGS requisito necessario è il possesso di una anzianità di lavoro effettivo pari a 90 giorni. Nel computo vanno incluse le ferie, le festività, infortunio e astensione obbligatoria di maternità.

A decorrere dal 24 settembre 2015 sono estesi agli apprendisti gli obblighi contributivi per le integrazioni salariali in misura pari a quella prevista per il personale con qualifica di operaio.

Il datore di lavoro che ricorre alla CIGO o alla CIGS con coinvolgimento degli apprendisti, è tenuto a pagare il contributo addizionale del 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata all'apprendista per le ore non lavorate relativamente ai primi dodici mesi del quinquennio mobile. La misura del contributo sale

  • al 12% fino ad un massimo di 104 settimane
  • al 15% fino al raggiungimento dei trentasei mesi.

Il periodo di durata del piano formativo viene prorogato in misura equivalente all'ammontare delle ore di integrazione fruite per effetto della sospensione o della riduzione di orario.

Le sanzioni amministrative

Regime sanzionatorio

Contratto non in forma scritta

€ 100 a € 600 e in caso di recidiva da € 300 a € 1500

Mancata individuazione del tutor o del referente aziendale

€ 100 a € 600 e in caso di recidiva da € 300 a € 1500

Erogazione di retribuzione a cottimo

€ 100 a € 600 e in caso di recidiva da € 300 a € 1500

Inosservanza delle norme sull'inquadramento e sulla retribuzione

€ 100 a € 600 e in caso di recidiva da € 300 a € 1500

Mancata corresponsione dell'indennità di partecipazione al tirocinio

Da € 1000 a € 6000

L'apprendistato in sintesi

D.M. 12 ottobre 2015: percorsi formativi

D.M. 12 ottobre 2015 - percorsi formativi per l'apprendistato:

  • Per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore
  • Di alta formazione e di ricerca

Requisiti del datore di lavoro

Il datore deve possedere lo spazio per consentire lo svolgimento della formazione interna nonché strutture idonee per ospitare studenti con disabilità (abbattimento delle barriere architettoniche).

Le capacità tecniche in termini di disponibilità di strumenti ed attrezzature (omologate e collaudate a norma di legge) anche reperite all'esterno della unità produttiva

Disponibilità di tutor aziendali che abbiano le adeguate capacità formative

D.M. 12 ottobre 2015 - percorsi formativi per l'apprendistato:

  • Per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore
  • Di alta formazione e di ricerca

Durata dei contratti di apprendistato

Conseguimento della qualifica di istruzione e formazione professionale

Minimo 6 mesi – massimo 3 anni

Conseguimento del diploma di istruzione e formazione professionale

Minimo 6 mesi – massimo 4 anni

Conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore

Minimo 6 mesi – massimo 4 anni

Frequenza del corso annuale integrativo per l'ammissione all'esame di stato

Minimo 6 mesi – massimo 2 anni

Conseguimento del diploma di istruzione e formazione professionale per coloro che sono in possesso della qualifica di istruzione e formazione professionale nell'ambito dell'indirizzo professionale corrispondente

Minimo 6 mesi – massimo 1 anni

Conseguimento del certificato di specializzazione tecnica superiore

Minimo 6 mesi – massimo 1 anni

Apprendistato di alta formazione

Minimo 6 mesi – limite massimo: massimo della durata ordinamentale dei percorsi formativi

Apprendistato per attività di ricerca

Minimo 6 mesi – limite massimo: durata del progetto di ricerca ma non superiore a tre anni salva la facoltà delle regioni e delle province autonome di prevedere ipotesi di proroga del contratto fino ad un anno in presenza di particolari esigenze legate al progetto di ricerca.

Apprendistato per il praticantato per l'accesso alle professioni di ordini professionali

Minimo 6 mesi – limite massimo: conseguimento dell'attestato di avvenuta pratica per l'ammissione all'esame di stato

D.M. 12 ottobre 2015 - percorsi formativi per l'apprendistato:

  • Per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore
  • Di alta formazione e di ricerca

Proroga dei contratti di apprendistato (in forma scritta e fino ad un anno)

Nel caso in cui l'apprendista abbia concluso il conseguimento della qualifica di istruzione e formazione professionale e il conseguimento del diploma di istruzione e formazione professionale

Al fine di consolidare ed acquisire nuove competenze tecnico professionali e specialistiche, utili anche ai fini del conseguimento del certificato di specializzazione tecnica superiore o del diploma di maturità professionale, previa frequenza del corso annuale integrativo.

Nel caso in cui l'apprendista non abbia concluso il conseguimento della qualifica di istruzione e formazione professionale, il diploma di maturità, il diploma, il certificato di specializzazione

Conseguimento del certificato di specializzazione tecnica superiore

Minimo 6 mesi – massimo 1 anni

D.M. 12 ottobre 2015 - percorsi formativi per l'apprendistato:

  • Per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore
  • Di alta formazione e di ricerca

Percorsi di formazione – limiti alla formazione esterna

Percorsi di Istruzione e formazione professionale regionale

Non superiore al 60% dell'orario per il 2° anno e al 50% per il 3° e 4° anno.

Se l'apprendistato è attivato dal 1° anno:

Non superiore al 60% dell'orario per il1* e 2° anno e al 50% per il 3° e 4° anno.

Percorsi di istruzione secondaria superiore

Non superiore al 70% dell'orario per il 2° anno e al 65% per il 3° e 4° e 5° anno.

Percorsi di istruzione per adulti

Non superiore:

60% dell'orario definito dagli accordi stipulati con le strutture formative accreditate nei percorsi di primo livello che si integrano con i percorsi di istruzione e formazione professionale e regionale

70% dell'orario previsto dal primo periodo didattico e 65% dell'orario del 2° e 3° periodo didattico

Percorsi di specializzazione tecnica superiore

Non superiore al 50% dell'orario ordinamentale;

Anno integrativo per l'ammissione all'esame di stato

Non superiore al 65% dell'orario ordinamentale

Percorsi di studi universitari compresi i dottorati e dell'alta formazione artistica musicale e coreutica

Non superiore al 60% del numero di ore impegnate nelle lezioni frontali previste nell'ambito di crediti formativi per ciascun insegnamento universitario

Percorsi di istruzione tecnica superiore

Non superiore al 60% dell'orario ordinamentale;

Percorsi di alta formazione regionale

Non superiore al 60% dell'orario ordinamentale;

D.M. 12 ottobre 2015 - percorsi formativi per l'apprendistato:

  • Per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore
  • Di alta formazione e di ricerca

Funzioni del Tutor aziendale e del tutor formativo

Il tutor aziendale e il tutor formativo sono individuati nel piano formativo individuale rispettivamente dal datore di lavoro e dalla istituzione formativa

Il tutor aziendale può essere il datore di lavoro

Il tutor aziendale favorisce l'inserimento dell'apprendista in azienda, lo affianca e lo assiste nel percorso di formazione interna

Il tutor aziendale collabora con il tutor formativo fornendo all'istituzione formativa ogni elemento atto a valutare le attività svolte dall'apprendista e l'efficacia del percorso formativo

Il tutor aziendale collabora con il tutor formativo compilando il dossier individuale dell'apprendista

Riferimenti:

Giurisprudenza: Per i recenti orientamenti sul tema, v. Appello Milano, sez. lav., 25 gennaio 2024

Normativi:

L. 30 dicembre 2018, n. 145

D.Lgs. 24 settembre 2016, n. 185

D.M. 12 ottobre 2015

D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81

D.L. 20 marzo 2014, n. 34

L. 28 giugno 2012, n. 92

D. Lgs. 14 settembre 2011, n. 167

L. 10 settembre 2003, n. 276

L. 24 giugno 1997, n. 196

L. 8 agosto 1985, n. 443

L. 19 gennaio 1955, n. 25

Prassi:

Ministero del Lavoro, Nota 17 gennaio 2019, n. 1118

Inps, Circolare 14 novembre 2018, n. 108

Ministero del Lavoro, Interpello 20 maggio 2016, n. 19

Ministero del Lavoro, Circolare 11 novembre 2011, n. 29

Ministero del Lavoro, Interpello 2 aprile 2010, n. 11

INPS, Circolare 23 gennaio 2007, n. 22

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.