Assegno per il nucleo familiare

07 Marzo 2024

L'art. 2, D.L. 13 marzo 1988 n. 69 ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 1988, un nuovo trattamento familiare per i lavori dipendenti, denominato “Assegno per il Nucleo Familiare” sancendo, al contempo, la cessazione degli assegni familiari, delle quote di aggiunta di famiglia di ogni altro trattamento familiare comunque denominato e della maggiorazione di cui alla Legge n. 79/83. La suddetta prestazione è stata caratterizzata, fin dalla sua istituzione, da una duplice funzione: quella di integrare il salario e quella di abbassare i maggiori oneri rappresentati dai carichi di famiglia.

Inquadramento

L'ANF (Assegno per il Nucleo Familiare) è stato introdotto dall'art. 2, D.L. 13 marzo 1988, n. 69, convertito con modificazioni nella Legge n. 153/1988, con decorrenza 1° gennaio 1988 in sostituzione degli assegni familiari, delle quote di aggiunta di famiglia, di ogni altro trattamento familiare comunque denominato e della maggiorazione prevista dalla Legge n. 79/83.

L'ammontare dell'assegno, unico per l'intero nucleo familiare, è determinato in misura differenziata in rapporto al numero dei componenti il nucleo familiare ed al relativo reddito complessivo. La prestazione è, quindi, prevista in importi decrescenti per scaglioni crescenti di reddito in corrispondenza di soglie di esclusione diverse a seconda della tipologia familiare.

L'individuazione dei componenti del nucleo familiare, che possono essere anche non conviventi, va fatta con riferimento al richiedente l'assegno.

La normativa di cui sopra si applica ai lavoratori dipendenti, mentre per i compartecipanti familiari e i piccoli coloni, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni ed i pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi si continua ad applicare la disciplina prevista dal Testo Unico sugli Assegni Familiari (D.P.R. n. 797/1955).

L'INPS, con la Circolare 16 marzo 1999, n. 61, ha precisato che ai caratisti imbarcati sulla nave da loro stessi armata, agli armatori e ai proprietari armatori si applica la disciplina dell'ANF.

L'ammontare dell'assegno per il nucleo familiare non concorre a formare il reddito imponibile ai fini fiscali (art. 3, co. 3, lett. d), D.P.R. n. 917/1986), né a formare la base imponibile ai fini contributivi (art. 12, L. n. 153/69).

Composizione del nucleo familiare

Di seguito i componenti del nucleo familiare che sono considerati ai fini della corresponsione dell'ANF e le persone escluse:

Soggetti

Nucleo familiare

Richiedente

SI

Coniuge

SI

NO
se legalmente ed effettivamente separato o che abbia abbandonato la famiglia

Figli ed equiparati di età inferiore ai 18 anni (art. 38, D.P.R. n. 818/57) (1)

Minorenni e maggiorenni inabili, non coniugati (2)

SI

NO se coniugati

Figli ed equiparati di età compresa tra i 18 e i 21 anni, purché studenti o apprendisti (3)

SI

Se nel nucleo familiare sono presenti almento quattro figli o equiparati di età inferiore a 26 anni

Figli affidati all'altro coniuge o ex coniuge

NO

Genitori equiparati e altri ascendenti

NO

Familiari all'estero di cittadino straniero

SI

se residenti in Stati membri U.E. e in Stati esteri convenzionati (4)

NO

se residenti in Stati extra U.E. e non convenzionati

Fratelli, sorelle e nipoti del richiedente di età inferiore ai 18 anni o maggiorenni inabili al 100%, non coniugati

SI

se orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto alla pensione ai superstiti

(1) Sono equiparati ai figli legittimati i figli adottivi e gli affiliati, quelli naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, quelli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, nonché i minori regolarmente affidati dagli organi competenti a norma di legge.

(2) Qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a un proficuo lavoro.

(3) Ipotesi introdotta dall'art. 1, co. 11, Legge n. 296/2006.

(4) Paese convenzionati: Austria (esclusi i pensionati), Capo Verde, Liechtenstein, Norvegia, Principato di Monaco, San Marino, Svezia, Svizzera, Canada e Quebec, Stati Uniti, Uruguay, Tunisia, Turchia e Venezuela.

I componenti dell'unione civile effettuata secondo le regole e il procedimento di cui alla Legge 20 maggio 2016, n. 76 (Legge "Cirinnà"), possono accedere anche agli assegni per il nucleo familiare.

L'INPS – con il Messaggio 21 dicembre 2016, n. 5171 – ha precisato che, ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni pensionistiche e previdenziali (per esempio, pensione ai superstiti, integrazione al trattamento minimo, maggiorazione sociale) e dell'applicazione delle disposizioni che le disciplinano, il componente dell'unione civile è equiparato al coniuge.

Va precisato che per i nuclei familiari senza figli, in cui non siano presenti componenti inabili, l'assegno spetta per redditi complessivi fino 23.785,05 euro. La semplice presenza di due persone dello stesso sesso nell'ambito dello stesso nucleo familiare, senza avere seguito l'iter di riconoscimento ex lege n. 76/2016, non è di per sé sufficiente per il riconoscimento e l'erogazione dell'assegno per il nucleo familiare.

Ulteriori chiarimenti sul tema unioni civili sono giunti con la Circolare INPS 5 maggio 2017, n. 84, soprattutto in merito alla corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare, assegni familiari e assegno per congedo matrimoniale alla luce della Legge 20 maggio 2016, n. 76.

L'Istituto chiarisce che qualora solo una delle due parti dell'unione civile sia lavoratore dipendente o titolare di prestazione previdenziale devono essere riconosciute (al pari di quanto avviene in ambito matrimoniale per il coniuge non separato legalmente ed effettivamente) le prestazioni familiari per l'unito civile privo di posizione tutelata.

Nel caso in cui il nucleo sia formato da persone dello stesso sesso con unione civile e figli di una parte nati da una precedente unione, a questi ultimi viene garantito il trattamento di famiglia su una delle due posizioni dei propri genitori, qualora uno dei due genitori abbia una posizione tutelata e a prescindere dal fatto che siano in affidamento condiviso o esclusivo.

Se entrambi i genitori, separati o “naturali”, sono privi di una posizione tutelata, la successiva unione civile di uno dei due con altro soggetto (lavoratore dipendente o titolare di una posizione previdenziale sostitutiva) garantisce il diritto all'ANF/AF per i figli dell'altro unito civile. Se, invece, i figli di una delle parti dell'unione civile sono nati dopo l'unione stessa, l'assegno potrà essere erogato dall'istituto allorché il figlio sia stato inserito all'interno dell'unione civile.

In caso di scioglimento dell'unione, il diritto alle prestazioni familiari sarà regolato, ove possibile, in conformità con quanto previsto dal codice civile.

Per la determinazione del reddito complessivo, ai fini della misura dell'ANF, è possibile assimilare ai nuclei familiari coniugali solo la situazione dei conviventi di fatto che abbiano stipulato il contratto di convivenza ex art. 1, comma 50, L. n. 76/2016 qualora dal suo contenuto emerga con chiarezza l'entità dell'apporto economico di ciascuno alla vita in comune.

Viene estesa, infine, la possibilità di corrispondere l'assegno per congedo matrimoniale anche alle unioni civili.

Per la presentazione della domanda, questa può essere inoltrata all'INPS in via telematica secondo le procedure già esistenti per le prestazioni di riferimento, dichiarando, sotto la propria responsabilità, lo stato di “coniuge”, “unito civilmente”, “convivente di fatto”. Per la qualifica di “unito civilmente”, in particolare, dovrà farsi riferimento agli atti dell'unione civile registrati nell'archivio dello stato civile.

Le disposizioni contenute nella Circolare avranno effetto a decorrere dal 5 giugno 2016.

Reddito del nucleo familiare

Il reddito familiare è costituito dalla somma dei redditi del richiedente l'assegno e degli altri soggetti componenti il nucleo:

Da considerare

Da escludere

  • i redditi assoggettabili ad IRPEF compresi quelli a tassazione separata (1);
  • i redditi prodotti all'estero che, se prodotti in Italia, sarebbero stati assoggettati a IRPEF;
  • i redditi di qualsiasi natura, ivi compresi, se superiori a € 1.032,91, quelli esenti da imposta o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o a imposta sostitutiva (2);
  • i redditi da fabbricati e da terreni; il reddito dell'abitazione principale deve essere considerato al lordo della deduzione prevista dalla legislazione tributaria.
  • indennità di trasferta nei limiti esenti IRPEF, TFR e relative anticipazioni;
  • le rendite vitalizie INAIL;
  • le pensioni di guerra;
  • le indennità di accompagnamento;
  • l'ANF e ogni altro trattamento di famiglia dovuto per legge;
  • CIG arretrata riferita ad anni precedenti a quello di erogazione (3).

(1) I redditi da lavoro dipendente devono essere considerati al netto dei contributi previdenziali e assistenziali. I redditi sono desumibili dalle certificazioni fiscali CUD, Modello 730 e Modello UNICOPF.

(2) Il limite è riferito al nucleo familiare nel suo complesso. Tra i redditi da considerare: pensioni sociali, pensioni ai ciechi, sordomuti e invalidi civili, interessi dei depositi e conti correnti bancari e postali, gli interessi da CCT e da BOT, le vincite del lotto e dei concorsi pronostici.

(3) Nel caso in cui l'esclusione dal reddito complessivo del lavoratore degli emolumenti in questione comporti una riduzione del reddito da lavoro dipendente tale da impedire il riconoscimento del diritto all' ANF, i predetti emolumenti saranno conteggiati per motivi di equità nel reddito dell'anno di percezione alla stregua di ogni altro emolumento corrente.

L'ANF non spetta se la somma dei redditi da lavoro dipendente di tutto il nucleo risulta inferiore al 70% del reddito familiare complessivo. Inoltre, l'INPS, con la Circolare del 23 dicembre 2003, ha precisato che il reddito derivante da attività di collaborazione coordinata e continuativa e a progetto, può essere sommato a quello da lavoro dipendente al fine di stabilire il predetto requisito del 70%.

Percentuale = reddito da lavoro dipendente x 100
reddito complessivo

Il reddito familiare da dichiarare è quello conseguito nell'anno solare precedente il 1° luglio di ciascun anno. Detto reddito ha valore per il periodo 1 luglio - 30 giugno dell'anno successivo e può variare solo se entra o esce dal nucleo familiare un componente fruitore di reddito.

La determinazione e la rideterminazione dell'ammontare dell'assegno è effettuata d'ufficio dal datore di lavoro, sulla base di apposite tabelle stabilite ed aggiornate annualmente dall'INPS.

Con la Circolare INPS 8 giugno 2012, n. 79 sono state pubblicate le tabelle contenenti i nuovi livelli reddituali, nonché i corrispondenti importi mensili dell'assegno, da applicare per il periodo 1° luglio 2012 – 30 giugno 2013.

La Legge n. 153/1988 stabilisce che i livelli di reddito familiare da tener conto, per il calcolo dell'assegno per il nucleo familiare spettante, sono rivalutati annualmente, con effetto dal 1° luglio di ciascun anno, in misura pari alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolato dall'ISTAT.

Nella tabella seguente si evidenziano le ultime circolari INPS che riguardano la pubblicazione delle tabelle contenenti i livelli reddituali nonché i corrispondenti importi mensili dell'assegno.

Circolare INPS

Periodo di applicazione

8 giugno 2012, n. 79

1° luglio 2012 – 30 giugno 2013

23 maggio 2013, n. 84

1° luglio 2013 – 30 giugno 2014

11 giugno 2014, n. 76

1° luglio 2014 – 30 giugno 2015

27 maggio 2015, n. 109

1° luglio 2015 – 30 giugno 2016

27 maggio 2016, n. 92

1° luglio 2016 – 30 giugno 2017

18 maggio 2017, n. 87

1° luglio 2017 – 30 giugno 2018

11 maggio 2018, n. 68

1° luglio 2018 - 30 giugno 2019

La misura dei requisiti economici dell'assegno per il nucleo familiare numeroso e dell'assegno di maternità è stata rivalutata e i nuovi importi sono stati definiti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia e pubblicati nel Comunicato inserito nella G.U. n. 82 del 6 aprile 2019.

La variazione nella media 2018 dell'indice ISTAT, calcolato con le esclusioni di cui alla L. 5 febbraio 1992, n. 81, da applicarsi per l'anno 2019 all'assegno al nucleo familiare numeroso e assegno di maternità è pari all'1,1%; pertanto:

  • l'assegno mensile per il nucleo familiare (ex art. 65, L. n. 448/1998) da corrispondere agli aventi diritto per l'anno 2019, se spettante nella misura intera, è pari a € 144,42; per le domande relative al medesimo anno, il valore ISEE è pari a € 8.745,26;
  • l'assegno mensile di maternità (ex art. 74, D.Lgs. n. 151/2001) da corrispondere agli aventi diritto per l'anno 2019, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento, se spettante nella misura intera, è pari a € 346,39; per le domande relative al medesimo anno, il valore ISEE è pari a € 17.330,01.

Conguaglio

Gli assegni per il nucleo familiare, erogati dal datore di lavoro ai lavoratori dipendenti iscritti alle casse previdenziali gestite dall'INPS, possono essere recuperati, nel termine di prescrizione di 5 anni che decorrono dal primo giorno successivo a quello del mese al quale l'assegno si riferisce, con il sistema del conguaglio attraverso le denunce mensili.

L'INPS nel Messaggio n. 4283 del 32 ottobre 2017, oltre a fornire i chiarimenti sulle modalità da seguire per l'esposizione nei flussi UniEmens, ha specificato la soglia superata la quale è necessario attivare, da parte del datore di lavoro, le procedure di regolarizzazione.

Con inizio dalle denunce riferite al mese di novembre 2017, i datori di lavoro interessati al conguaglio di importi di ANF arretrati, potranno richiedere il conguaglio per un importo massimo mensile di euro 3.000 per ogni dipendente avente diritto valorizzando nel flusso UniEmens, all'interno dell'elemento “CausaleRecANF” di “ANFACredAltre” il codice causale “L036 avente il significato di “Recupero assegni nucleo familiare arretrati”.

Bonus bebè

La Legge di Stabilità 2015, con i commi 125-129, ha previsto, al fine di incentivare la natalità e contribuire alle spese per il suo sostegno, il riconoscimento per ogni figlio nato o adottato tra il 1.01.2015 e il 31.12.2017 di un assegno di importo pari a 960 euro annui erogato mensilmente a decorrere dal mese di nascita o adozione.

Il bonus è stato altresì riconosciuto per i figli nati o adottati nel 2018 (art. 1 co. 248 e 249, L. n. 205/2017) e, infine, prorogato per quelli nati o adottati dall'1 gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 (art. 23-quater co. 1 - 3, D.L. n. 119/2018, conv. L. 17 dicembre 2018 n. 136).

L'assegno è corrisposto mensilmente a decorrere dal giorno di nascita o di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione fino al compimento del 3° anno di età ovvero del 3° anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione, per i figli di cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione Europea. o di cittadini di Stati extracomunitari con permesso di soggiorno, residenti in Italia e non concorre né alla formazione del reddito complessivo ai fini dell'Irpef né ai fini della valutazione circa la fruibilità del c.d. “bonus 80 euro” introdotto dal D.L. n. 66/2014.

La condizione per ottenere l'erogazione dell'assegno è che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente abbia un ISEE non superiore a 25.000 Euro annui e qualora l'ISEE non superi i 7.000 euro annui viene raddoppiato l'importo dell'assegno (1.920,00 euro). Il requisito reddituale deve essere rispettato al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio pena la decadenza dello stesso.

Per il calcolo dell'ISEE occorre fare riferimento alla disciplina prevista per le prestazioni a favore dei minorenni con l'applicazione di criteri specifici di individuazione del nucleo familiare. L'INPS, con il Messaggio 19 gennaio 2017, n. 261 illustra i risvolti operativi legati alla domanda di assegno di natalità, nel caso di omissioni o difformità tra i dati autodichiarati e le informazioni presenti nell'anagrafe dei rapporti.


La regola generale ai fini ISEE prevede che, in caso di omissioni o difformità, una volta ricevuta l'attestazione dell'ISEE con l'indicazione della difformità, possono esserci due alternative possibili per il richiedente:

  • presentazione della domanda per proprio interesse avvalendosi della stessa attestazione ISEE recante l'annotazione delle omissioni o difformità. In tale ipotesi, l'Ente erogatore può richiedere allo stesso idonea documentazione per comprovare la completezza e veridicità dei dati indicati nella dichiarazione;
  • presentazione di una nuova DSU, comprensiva delle informazioni in precedenza omesse o diversamente esposte.

Inoltre, chi richiede il c.d. bonus bebè può presentare domanda in presenza di un ISEE corrente entro i due mesi di validità dello stesso se tale indicatore non è superiore alla soglia di legge di 25.000 euro annui.

L'ISEE ordinario infatti può essere sostituito da analogo indicatore, definito “ISEE corrente” e calcolato con riferimento ad un periodo di tempo più ravvicinato rispetto al momento della richiesta della prestazione, dato che l'ISEE ordinario fa riferimento ai redditi relativi ai due anni precedenti.

In caso di ISEE corrente la procedura determina l'importo dell'assegno in base al valore di quest'ultimo fino alla presentazione di una nuova DSU.

L'ISEE corrente, prima della scadenza dei due mesi di validità, può essere rinnovato previa presentazione di un'altra DSU Modulo sostitutivo.

Altrimenti, scaduto l'ISEE corrente, se non viene presentata una nuova DSU modulo Sostitutivo, verrà presa a riferimento l'ultima DSU presentata e l'ISEE ordinario rilasciato per effetto della stessa.

  • se l'ISEE ordinario è superiore alla soglia di legge, la domanda sarà sospesa per la perdita del requisito reddituale e la procedura ne darà comunicazione all'utente;
  • se invece l'ISEE ordinario è compreso tra i 7.000 euro ed i 25.000 euro l'importo della mensilità dell' assegno di natalità spettante sarà pari a 80 euro mensili.

In evidenza: Bonus bebè per stranieri

L'INPS, con la Circolare 6 dicembre 2016, n. 214, ha specificato le modalità operative dell'estensione del beneficio dell'assegno di natalità per cittadini stranieri.

L'assegno di natalità, inizialmente rivolto solamente ai cittadini stranieri in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (INPS, Circolare 8 maggio 2015, n. 93), è stato esteso dal parere del Ministero del Lavoro del 27 luglio 2016 anche agli stranieri che siano titolari di carta di soggiorno per familiare di cittadino dell'Unione Europea (italiano o comunitario) non avente la cittadinanza di uno Stato membro (art. 10, D.Lgs. n. 30/2007); oppure titolari di carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro (art. 17, D.Lgs. n. 30/2007).

È necessario che i soggetti interessati dall'estensione del beneficio rilascino una autodichiarazione sul possesso dei titoli richiesti. Si può sia presentare una nuova domanda, sia proporre istanza per il riesame di una domanda precedentemente respinta.

La decorrenza dell'assegno viene determinata sulla base della data di presentazione della domanda oggetto di riesame, secondo le regole precisate nella citata Circolare 8 maggio 2015, n. 93. Con il primo pagamento verranno accreditate le mensilità arretrate eventualmente spettanti.

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2015, pubblicato sulla G.U. n. 83 del 10 aprile 2015, definisce le disposizioni attuative.

L'art. 4 del citato DPCM dispone che la domanda per richiedere l'assegno va presentata telematicamente all'INPS, da parte del genitore interessato, utilizzando i modelli messi a disposizione dall'Istituto Previdenziale.

L'istanza deve essere presentata non oltre 90 giorni dal verificarsi dell'evento ovvero entro i 90 giorni successivi all'entrata in vigore del DPCM in esame. Qualora la domanda venga presentata oltre il predetto termine, l'assegno decorrerà dal mese di presentazione dell'istanza.

La domanda contiene l'autocertificazione dei requisiti previsti dalla norma di legge ai fini della concessione dell'assegno.

L'art. 5 del DPCM disciplina le cause di decadenza dal beneficio, che devono essere comunicate tempestivamente dal genitore richiedente all'INPS, ovvero:

  • decesso del figlio;
  • revoca dell'adozione;
  • decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale;
  • affidamento del figlio a terzi;
  • affidamento esclusivo del figlio al genitore che non ha presentato la domanda.

Se nel frattempo l'Istituto ha erogate somme indebite, potrà procedere alla fase di recupero.

L'INPS è chiamato anche a monitorare mensilmente le uscite per l'erogazione del beneficio, ed in caso di sforamento delle previsioni di spesa di cui all'art. 1, co. 128, L. n. 190/2014 per un trimestre, sospenderà le nuove domande in attesa della rideterminazione dell'importo del bonus, da parte del Ministero dell'Economia.

Contribuzione (CUAF)

L'erogazione dell'ANF viene assicurata da un'apposita gestione INPS, stanziata mediante il pagamento da parte del datore di lavoro di un contributo interamente a suo carico, denominato CUAF.

Esso è dovuto per tutti i rapporti di lavoro domestico salvo il caso di rapporto tra coniugi e tra parenti (figli, fratelli o sorelle e nipoti) o affini (genero, nuora e cognati) non oltre il terzo grado, conviventi, in percentuale sull'intera retribuzione lorda corrisposta ai dipendenti o, se del caso, sul minimale contributivo di periodo.

Con la Circolare n. 16 dell'1° febbraio 2019 l'INPS ha diffuso gli importi dei contributi dovuti per l'anno 2019 a favore dei lavoratori domestici.

Richiesta dell'ANF

L'art. 1, co. 1, D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797 (Testo Unico sugli assegni familiari) stabilisce l'obbligatorietà della corresponsione delle prestazioni familiari, che spettano a coloro che “prestino lavoro retribuito alle dipendenze di altri”; l'art. 37, co. 1, così come modificato dall'art. 8, L. 17 ottobre 1961, n. 1038, dispone che “gli assegni familiari sono corrisposti agli aventi diritto a cura del datore di lavoro alla fine di ogni periodo di pagamento della retribuzione", fermo restando il successivo conguaglio da parte dell'Istituto delle somme versate.

Il datore di lavoro assume, dunque, la qualità di mero anticipatore delle somme dovute al lavoratore a titolo di prestazione familiare, poiché l'unico soggetto obbligato ex lege al pagamento è l'INPS.

Come stabilito dalla Circolare INPS del 22 marzo 2019, n. 45, a decorrere dal 1° aprile le domande per l'assegno per il nucleo familiare devono essere presentate direttamente all'INPS per via telematica, per garantire il corretto calcolo dell'importo e assicurare il rispetto della normativa privacy.

Le domande inviate all'Inps saranno istruite dallo stesso istituto il quale individuerà gli importi giornalieri e mensili spettanti in riferimento alla tipologia del nucleo familiare e del reddito conseguito negli anni precedenti.

Le domande già presentate al datore di lavoro fino alla data del 31 marzo 2019 con il modello “ANF/DIP”, per il periodo compreso tra il 1° luglio 2018 ed il 30 giugno 2019 o a valere sugli anni precedenti, non devono essere reiterate.

Il cittadino richiedente accedendo alla propria area riservata alla sezione “Consultazione domanda”, potrà prendere visione dell'esito della domanda. Il lavoratore riceverà solo i provvedimenti di rigetto.

In evidenza: Gestione delle domande presentate in modalità cartacea al datore di lavoro fino alla data del 31 marzo 2019

Nel periodo compreso fra il 1° aprile 2019 e il 30 giugno 2019, i datori di lavoro potranno erogare le prestazioni di assegno per il nucleo familiare, e procedere al relativo conguaglio, sulla base sia di domande cartacee presentate dal lavoratore al datore di lavoro entro e non oltre il 31 marzo 2019, sia di domande telematiche presentate all'INPS dal 1° aprile 2019.

Per gli assegni per il nucleo familiare presentati in via telematica all'INPS, il datore di lavoro dovrà operare sulla base delle istruzioni fornite al precedente paragrafo 4.1.

Per gli assegni per il nucleo familiare presentati in modalità cartacea direttamente al datore di lavoro fino alla data del 31 marzo 2019, il datore di lavoro dovrà, secondo le modalità sinora utilizzate, calcolare l'importo dovuto sulla base delle dichiarazioni presenti nell'istanza, liquidare gli assegni ed effettuare il relativo conguaglio al più tardi in occasione della denuncia Uniemens relativa al mese di giugno 2019.

Dopo la predetta data non sarà più possibile effettuare conguagli per assegni per il nucleo familiare che non siano stati richiesti con le nuove modalità telematiche.

In caso di variazione nella composizione del nucleo familiare, o nel caso in cui si modifichino le condizioni che danno titolo all'aumento dei livelli di reddito familiare, il lavoratore interessato deve presentare, esclusivamente in modalità telematica, una domanda di variazione per il periodo di interesse, avvalendosi della procedura “ANF DIP”.

Gli importi calcolati dall'Istituto saranno messi a disposizione del datore di lavoro, che potrà prenderne visione attraverso una specifica utility, disponibile dal 1° aprile 2019, presente nel Cassetto previdenziale aziendale, con specifica indicazione del codice fiscale del lavoratore ed eventualmente di quello del richiedente, qualora i due soggetti non coincidano (ad esempio nel caso di madre separata senza posizione tutelata, che chiede la prestazione sulla posizione lavorativa dell'altro genitore).

Sulla base degli importi teoricamente spettanti, così come individuati dall'Istituto, il datore di lavoro dovrà calcolare l'importo effettivamente spettante al richiedente, in relazione alla tipologia di contratto sottoscritto e alla presenza/assenza del lavoratore nel periodo di riferimento.

La somma corrisposta mensilmente non potrà comunque eccedere quella mensile indicata dall'Istituto.

Il datore di lavoro erogherà gli importi per la prestazione familiare con le consuete modalità, unitamente alla retribuzione mensile, e provvederà al relativo conguaglio con le denunce mensili. Qualora il lavoratore abbia richiesto assegni per il nucleo familiare arretrati, il datore di lavoro potrà pagare al lavoratore e conguagliare attraverso il sistema Uniemens esclusivamente gli assegni relativi ai periodi di paga durante i quali il lavoratore è stato alle sue dipendenze.

Pertanto, le prestazioni familiari relative ad anni precedenti, per periodi lavorativi alle dipendenze di un datore di lavoro diverso da quello attuale, dovranno essere liquidate dal datore di lavoro presso cui il lavoratore prestava la propria attività lavorativa nel periodo richiesto.

Modalità di presentazione della domanda

Lavoratori dipendenti di aziende attive del settore privato non agricolo

La domanda di assegno per il nucleo familiare deve essere presentata dal lavoratore all'INPS, esclusivamente in via telematica, mediante uno dei seguenti canali:

- WEB, tramite il servizio on-line dedicato, accessibile dal sito www.inps.it, se in possesso di PIN dispositivo, di una identità SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2 o CNS (Carta Nazionale dei Servizi). Il servizio sarà disponibile dal 1° aprile 2019;

- Patronati e intermediari dell'Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi, anche se non in possesso di PIN.

Nel caso in cui il datore di lavoro non sia più attivo, in quanto cessato o fallito, il lavoratore dovrà fare richiesta di pagamento diretto all'Istituto, nel limite della prescrizione quinquennale,

Lavoratori dipendenti di aziende attive del settore privato agricolo

Il Messaggio INPS 5 aprile 2019, n. 1430, chiarisce che per questi soggetti, dal 1° aprile 2019 le domande devono essere presentate:

- direttamente all'INPS esclusivamente in via telematica, mentre per gli operai agricoli a tempo indeterminato (OTI) la modalità di presentazione rimane in forma cartacea al datore di lavoro con il modello ANF/DIP (codice SR16);

- tramite Patronati e intermediari dell'Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi

Lavoratori di ditte cessate e fallite

In caso di domanda di assegno per il nucleo familiare da parte di lavoratori di ditte cessate o fallite, la prestazione familiare viene erogata direttamente dall'Istituto. La relativa domanda telematica (cfr. la Circolare n. 136/2014) deve essere presentata all'Istituto, attraverso uno dei seguenti canali:

- WEB, tramite il servizio on-line dedicato, accessibile dal cittadino munito di PIN dispositivo, SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2 o CNS (Carta Nazionale dei Servizi), dal sito Internet dell'Istitutoal seguente percorso: “Invio OnLine di domande di prestazioni a sostegno del reddito” > “Funzione ANF Ditte cessate e Fallite”;

- Contact Center multicanale, chiamando da telefono fisso il numero verde gratuito 803 164 o da telefono cellulare il numero 06 164164, a pagamento in base al piano tariffario del gestore telefonico, se in possesso di PIN;

- Patronati e intermediari dell'Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi, anche se non in possesso di PIN.

lavoratori domestici somministrati

Il Messaggio n. 1028 del 7 marzo 2018 l'INPS chiarisce che per questi soggetti le domande devono essere presentate attraverso i seguenti canali:

- Web, accessibile direttamente dal cittadino munito di PIN o SPID;

- Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;

- In alternativa l'istanza è effettuabile tramite gli enti di patronato e gli intermediari dello stesso Istituto previdenziale.

Per chi optasse per la domanda tramite canale Web, il percorso da seguire è il seguente: www.inps.it > “famiglia” > “accesso al portale delle domande per prestazioni a sostegno del reddito” > “persone” > “AUTENTICAZIONE con codice fiscale e pin dispositivo” > “Assegno al nucleo familiare” > ”ANFLD e LD Somministrati”.

Alla domanda non va più allegato il certificato di stato di famiglia, sia nel caso di prima richiesta sia nei casi di variazione successive. Tali informazioni vengono riportate nella sezione del modulo dedicata ai componenti del nucleo familiare (compreso il richiedente) ed autocertificati dal richiedente con la formulare della dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46, D.P.R. n. 445/2000.

Alcuni certificati e documenti devono comunque essere presentati per attestare alcune situazioni e sono:

  • sentenza attestante l'effettiva separazione o lo stato di divorzio;
  • certificato di morte che attesti lo stato di vedovo/a;
  • documentazione comprovante l'effettivo stato di abbandono del coniuge;
  • certificato ASL, certificati di pensione per titolari di pensione a carico dell'INPS o di rendita per inabilità permanente assoluta a carico dell'INAILl, ogni altra documentazione, per l'attestazione dello stato di inabilità;
  • documentazione che attesti la situazione di nucleo familiare con figli adottati, affiliati e affidati.

Si ricorda che il lavoratore che rende dichiarazioni mendaci è punito penalmente ai sensi dell'articolo 26, Legge n. 15/1968.

Il datore di lavoro, ricevuta la richiesta di erogazione dell'ANF, dovrà verificare la corretta compilazione del modello in tutte le sue sezioni e la presenza dell'eventuale documentazione a corredo.

In seguito, dovrà individuare il reddito complessivo e quello da lavoro dipendente, per verificare che quest'ultimo rispetti la soglia del 70% del reddito complessivo ed in tal caso procedere con l'erogazione dell'assegno per il nucleo familiare unitamente alla retribuzione del periodo di paga interessato, registrando gli importi nel LUL (Libro Unico del Lavoro).

Il datore di lavoro deve corrispondere l'assegno per il periodo di lavoro prestato alle proprie dipendenze, anche se la richiesta è stata inoltrata dopo la risoluzione del rapporto, nel termine prescrizionale di 5 anni.

La richiesta va, invece, presentata all'INPS, utilizzando gli appositi modelli, nel caso in cui il richiedente sia addetto ai servizi domestici, operaio agricolo dipendente a tempo determinato, lavoratore iscritto alla gestione separata, ovvero abbia diritto agli assegni come beneficiario di altre prestazioni previdenziali.

L'INPS, con la Circolare n. 103/2011, ha esteso la possibilità di presentazione on-line delle domande di ANF per lavoratori domestici, per iscritti alla gestione separata e per i lavoratori dipendenti che devono richiedere l'autorizzazione INPS.

Qualora la domanda venga presentata dopo l'insorgenza del diritto, gli arretrati vengono corrisposti nel limite massimo dei 5 anni precedenti (prescrizione quinquennale).

Con la Circolare 14 giugno 2016, n. 19, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento Ragioneria dello Stato, ha reso disponibili il modello di domanda e le tabelle per la corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare (comunicate dall'INPS con Circolare 27 maggio 2016, n. 92).

Come già accennato, l'art. 2, D.L. n. 69/1988 prevede, al co. 12, la rivalutazione annua, con effetto dal 1° luglio di ciascun anno, dei livelli di reddito familiare e delle relative maggiorazioni in misura pari alla variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati intervenuta tra l'anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell'assegno e l'anno immediatamente precedente.

La variazione percentuale rilevata dall'ISTAT, da considerare ai fini della rivalutazione in oggetto dal 1° luglio 2016, è risultata pari a - 0,1 per cento.

Inoltre, il MEF chiarisce che i livelli di reddito contenuti nelle tabelle già diramate dal Dipartimento con la Circolare 9 giugno 2015, n. 21 restano validi, sulla base del reddito conseguito nel 2015, anche ai fini della corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare per il periodo 1° luglio 2016 – 30 giugno 2017.

Di seguito si riportano i moduli per la compilazione delle domande, diramati dal MEF:

Variazioni

Qualsiasi variazione intervenuta nel reddito e/o nella composizione del nucleo familiare, durante il periodo di richiesta dell' ANF, deve essere comunicata entro 30 giorni. Nelle ipotesi di aumento dell'importo dell'assegno, la decorrenza avrà effetto dal primo giorno del periodo di paga in corso alla data in cui si è verificata la variazione.

Invece, nelle ipotesi di cessazione o diminuzione dell'importo dell'assegno, la decorrenza avrà effetto dal primo giorno del periodo di paga successivo a quello in cui si è verificata la variazione.

La sentenza della Cassazione Penale 23 novembre 2010, n. 41472, ha affermato che la mancata comunicazione potrebbe integrare gli estremi del reato di truffa.

Autorizzazione INPS

L'autorizzazione per l'erogazione dell'ANF va richiesta, nei casi in cui debbano essere inclusi nel nucleo familiare:

  • nel caso in cui non venga rilasciata la dichiarazione del coniuge del richiedente nel modello ANF/Dip;
  • stato di abbandono del coniuge;
  • figli ed equiparati di coniugi legalmente separati o divorziati, o in stato di abbandono;
  • figli naturali propri o del coniuge, riconosciuti da entrambi i genitori;
  • figli del coniuge nati da precedente matrimonio;
  • fratelli sorelle e nipoti orfani di entrambi i genitori e non aventi diritto a pensione di reversibilità;
  • nipoti in linea retta a carico dell'ascendente (nonno/a);
  • familiari minorenni incapaci di compiere gli atti propri della loro età (se non sono in possesso di documenti attestanti il diritto all'indennità di accompagnamento ex lege n. 18/1980 o ex artt. 2 e 17 ex lege n. 118/1971 o di frequenza ex lege n. 289/1990);
  • familiari maggiorenni inabili (se non sono in possesso di documenti attestanti l'inabilità al 100%). La domanda di autorizzazione dovrà essere corredata dalla certificazione medica di parte, redatta su modello SS3/AF, o se residente in uno Stato membro UE su modello 404, attestante lo stato di inabilità;
  • familiari di cittadino italiano, comunitario, straniero di stato convenzionato, che siano residenti all'estero;
  • figli ed equiparati, studenti o apprendisti, di età superiore ai 18 anni compiuti ed inferiore ai 21 anni compiuti, purché facenti parte di "nuclei numerosi", cioè nuclei familiari con almeno 4 figli tutti di età inferiore ai 26 anni (INPS, Messaggio 5 febbraio 2007, n. 3261)

La Circolare INPS 45 del 22 marzo 2019 ha stabilito che nei casi previsti dalle disposizioni vigenti in materia di rilascio dell'Autorizzazione agli assegni per il nucleo familiare il lavoratore, o il soggetto interessato, che presenta la domanda di “ANF DIP” deve comunque presentare la domanda di autorizzazione tramite l'attuale procedura telematica “Autorizzazione ANF”, corredata della documentazione necessaria per definire il diritto alla prestazione stessa.

In caso di accoglimento, al cittadino richiedente non verrà più inviato il provvedimento di autorizzazione (modello “ANF43”), ma si procederà alla successiva istruttoria della domanda di “ANF DIP”, da parte della Struttura territoriale compente, secondo le nuove modalità operative in atto dal 1° aprile 2019.

In caso di reiezione, invece, sarà inviato al richiedente il relativo provvedimento (modello “ANF58”).

ANF per lavoratori parasubordinati

L'art. 59, comma 16, Legge n. 449/1997, ha introdotto una ulteriore aliquota contributiva pari a 0,5 punti percentuali a carico degli iscritti alla Gestione Separata INPS, per il finanziamento dell'onere derivante dall'estensione agli stessi della tutela relativa alla maternità e agli assegni al nucleo familiare. La stessa disposizione, altresì, ha rinviato la disciplina di tale estensione ad un Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica.

Il decreto attuativo di cui sopra, è il D.M. 27 maggio 1998, dove all'articolo 4 viene stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 1998, viene estesa agli iscritti alla gestione separata la disciplina dell'assegno per il nucleo familiare di cui alla Legge n. 153/88.

Nel Decreto viene disciplinata l'estensione dell'assegno per nucleo familiare ai soggetti iscritti alla gestione separata dei lavoratori autonomi, istituita con Legge 8 agosto 1995, n. 335 (art. 2, comma 26), purché i soggetti stessi non siano iscritti ad altre forme pensionistiche obbligatorie e non siano pensionati.

Successivamente il D.M. 4 aprile 2002, rimuovendo le limitazioni relative alla composizione del nucleo ed i limiti di reddito pro-capite, ha previsto la possibilità di considerare realizzato il requisito del 70%, per i nuclei a composizione reddituale mista, qualora raggiungano tale requisito con la somma dei redditi da lavoro dipendente e da attività "parasubordinata".

La domanda deve essere redatta compilando l'apposito mod. ANF/Gest.Sep, contenente un'autocertificazione attestante la composizione del nucleo familiare e la dichiarazione reddituale, e deve essere trasmessa all'INPS a decorrere dal 1° febbraio dell'anno successivo a quello per il quale vengono richiesti gli assegni. L'Istituto provvede al pagamento diretto in base ai criteri di attribuzione della specifica contribuzione.

Qualora la domanda venga presentata per un periodo pregresso, gli arretrati spettanti vengono corrisposti nel limite massimo di 5 anni (prescrizione quinquennale).

Sul tema si attendono gli aggiornamenti dell'INPS per adeguare gli assegni per lavoratori subordinati alle nuove disposizioni di presentazione telematica delle domande.

Riferimenti

Giurisprudenza

Per i recenti orientamenti sul tema, v. Cass.,   sez. lav., 5 gennaio 2024, n. 396

  • Trib. Milano 14 marzo 2023
  • Corte cost. 11 marzo 2022, n. 67
  • Cass. sez. lav., 8 maggio 2017, n. 11165
  • Cass. pen., sez. VI, 15 settembre 2015, n. 44765
  • Cass. civ., 23 maggio 2013, n. 12770
  • Cass. pen., sez. II, 23 novembre 2010, n. 41472

Normativi

  • Legge 20 maggio 2016, n. 76
  • DPCM 27 febbraio 2015
  • Art. 59, co. 16, Legge 27 dicembre 1997, n. 449
  • D.L. 13 marzo 1988, n. 69, conv. Legge 13 maggio 1998, n. 153
  • D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797
  • Art. 1, cc. 248-249, L. n. 205/2017
  • Art. 23 quater, D.L. n. 119/2018

Prassi

  • INPS, Circolare 5 maggio 2017, n. 84
  • Comunicato MEF, G.U. 25 febbraio 2017, n. 47
  • INPS, Messaggio 19 gennaio 2017, n. 261
  • INPS, Messaggio 21 dicembre 2016, n. 5171
  • INPS, Circolare 6 dicembre 2016, n. 214
  • INPS, Circolare 27 maggio 2015, n. 109
  • INPS, Circolare 8 giugno 2012, n. 69
  • INPS, Circolare 16 marzo 1999, n. 61
  • INPS, Circolare 12 gennaio 1990, n. 12
  • INPS, Circolare 22 marzo 2019, n. 45
  • INPS, Messaggio n. 1028/2018
  • INPS, Messaggio n. 1430/2019
Sommario