Assegno per il nucleo familiare

Teresa Zappia
23 Settembre 2024

L'art. 2, D.L. 13 marzo 1988 n. 69 ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 1988, un nuovo trattamento familiare per i lavori dipendenti, denominato “Assegno per il Nucleo Familiare”. Tale prestazione è stata caratterizzata, fin dalla sua istituzione, da una duplice funzione: integrazione del salario; riduzione dei maggiori oneri derivanti dai carichi familiari, a cui ha fatto seguito, a partire dal 1° marzo 2022, l'Assegno unico e universale per i figli a carico, istituito dal d.lgs. n. 230/2021 che costituisce un beneficio economico attribuito, su base mensile, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell'anno successivo, ai nuclei familiari sulla base della condizione economica del nucleo, in relazione all’ISEE.

Inquadramento

L'assegno è unico per l'intero nucleo familiare ed è determinato in misura differenziata in rapporto al numero dei soggetti che lo compongo e al relativo reddito complessivo (Cass. sez. lav., n. 24606/2020). La prestazione è, quindi, prevista in importi decrescenti per scaglioni crescenti di reddito in corrispondenza di soglie di esclusione diverse a seconda della tipologia familiare (Cass., sez. lav., n. 6953/2023; C. App. Brescia, sez. lav., 19/05/2023 Cass., sez. VI, n.16710/2022).

Sono beneficiari dell'A.N.F. (art. 2):

  • i lavoratori dipendenti;
  • i titolari delle pensioni e delle prestazioni economiche previdenziali derivanti da lavoro dipendente;
  • i lavoratori assistiti dall'assicurazione contro la tubercolosi;
  • il personale statale, in servizio e in quiescenza;
  • i dipendenti e i pensionati degli enti pubblici anche non territoriali
  • gli iscritti alla gestione separata INPS.

I lavoratori ai quali viene riconosciuta la NASPI, a seguito della cessazione involontaria del rapporto di lavoro dipendente, non perdono il diritto all'Assegno per il nucleo familiare a cui avevano accesso nel corso dell'attività lavorativa, sempre se in possesso dei requisiti previsti per il riconoscimento della prestazione familiare. Ne consegue che per tutto il periodo della NASPI, se le condizioni familiari e di reddito lo consentono, l'Istituto provvede a erogare gli Assegni per il nucleo familiare dietro richiesta dell'interessato. La domanda degli Assegni per il nucleo familiare di norma è presentata contestualmente alla domanda per l'indennità di disoccupazione NASPI, ma può essere presentata anche in un momento successivo, richiamando la prestazione principale di NASPI a cui si riferisce la prestazione accessoria dell'A.N.F.

L'individuazione dei componenti del nucleo familiare, che possono essere anche non conviventi, va fatta con riferimento al richiedente l'assegno.

Ai compartecipanti familiari e i piccoli coloni, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni ed i pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi si continua ad applicare la disciplina prevista per gli Assegni Familiari (d.P.R. n. 797/1955).

L'ammontare dell'assegno per il nucleo familiare non concorre a formare il reddito imponibile ai fini fiscali (art. 3, co. 3, lett. d, d.P.R. n. 917/1986), né a formare la base imponibile ai fini contributivi (art. 12, L. n. 153/1969).

Composizione del nucleo familiare

La composizione del nucleo familiare è dirimente per stabilire l'importo dell'assegno il quale è rapportato al numero dei componenti il medesimo nucleo.

Di seguito vengono riportati i familiari considerati dei quali si tiene conto nella liquidazione dell'A.N.F.:

Soggetti

Nucleo familiare

Richiedente

SI

 

Coniuge

SI

NO se legalmente ed effettivamente separato o che abbia abbandonato la famiglia

Figli minorenni

Figli maggiorenni inabili, i quali si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a un proficuo lavoro.

Sono equiparati i figli adottivi e legalmente riconosciuti.

SI

NO

se coniugati

Fratelli, sorelle e nipoti purché di età inferiore ai 18 anni o maggiorenni inabili e non coniugati, orfani di entrambi i genitori e non titolari di pensione ai superstiti

SI

 

L'assegno per il nucleo familiare in favore dei cittadini stranieri soggiornanti di lungo periodo in Italia non è subordinato al fatto che i familiari siano ivi residenti, in quanto l'efficacia diretta dell'art. 11, par. 1, lett. d), della direttiva 2003/109/CE, come interpretato dalla CGUE (sentenza 25.11.2020 in causa C-303/19), impone la parità di trattamento rispetto ai cittadini italiani per i quali la residenza dei familiari in Italia non costituisce condizione per l'erogazione del beneficio; ne consegue la disapplicazione dell'art. 2, comma 6-bis, della L. n. 153/1988, nella sua formulazione vigente ratione temporis, laddove subordina a questa condizione il diritto alla prestazione suddetta (Cass., sez. lav., n. 33016/2022)

Si precisa che il lavoratore ha il diritto a vedersi riconosciuti gli assegni familiari per i familiari che si trovano ora residenti in Italia anche per il periodo in cui questi risiedevano presso il Paese di origine, dal momento che in caso contrario si verificherebbe una illegittima disparità di trattamento rispetto ai lavoratori di uno Stato membro con nucleo familiare residente all'estero. Sul punto è utile richiamare quanto affermato dalla Corte di Giustizia dell'UE  (causa C-303/19 prefata), secondo la quale “l'articolo 11, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa di uno Stato membro in forza della quale, ai fini della determinazione dei diritti a una prestazione di sicurezza sociale, non vengono presi in considerazione i familiari del soggiornante di lungo periodo, ai sensi dell'articolo 2, lettera b), di detta direttiva, che risiedano non già nel territorio di tale Stato membro, bensì in un paese terzo, mentre vengono presi in considerazione i familiari del cittadino di detto Stato membro residenti in un paese terzo, qualora tale Stato membro non abbia espresso, in sede di recepimento di detta direttiva nel diritto nazionale, la propria intenzione di avvalersi della deroga alla parità di trattamento consentita dall'articolo 11, paragrafo 2, della medesima direttiva" (si veda: causa C-302/19, del 15/11/2020; causa C-328/20 del 16/6/2022). Da ultimo, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 67/2022, ha affermato che i cittadini non europei, soggiornanti di lungo periodo e con permesso unico di lavoro, non possono essere trattati in modo diverso dai cittadini italiani nell'accedere al beneficio dell'assegno per il nucleo familiare, anche se alcuni componenti della famiglia risiedono temporaneamente nel paese di origine. La parità di trattamento fra i destinatari di questo beneficio, che ha natura sia previdenziale sia di sostegno a situazioni di bisogno, deve essere garantita dai giudici, tenuti ad applicare il diritto europeo. La Consulta ha sottolineato come l'obbligo di non differenziare il trattamento dei cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti è imposto dalle Direttive in modo chiaro, preciso e incondizionato, e come tale dotato di effetto diretto.

Unioni civili e convivenza more uxorio

Anche per i componenti dell'unione civile (L. n. 76/2016) è possibile accedere all'assegno per il nucleo familiare. L'INPS – con il Messaggio 21 dicembre 2016, n. 5171 – ha precisato che, ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni pensionistiche e previdenziali, nonché dell'applicazione delle disposizioni che le disciplinano, il componente dell'unione civile è equiparato al coniuge. Tuttavia, la semplice presenza di due persone dello stesso sesso nell'ambito dello stesso nucleo familiare, senza avere seguito l'iter di riconoscimento di cui alla legge prefata, non è di per sé sufficiente per il riconoscimento e per l'erogazione dell'A.N.F.

Ulteriori chiarimenti sul tema unioni civili sono stati forniti con la circolare INPS 5 maggio 2017, n. 84: qualora solo una delle due parti dell'unione civile sia lavoratore dipendente o titolare di prestazione previdenziale, le prestazioni familiari devono essere riconosciute al pari di quanto avviene in ambito matrimoniale per il coniuge non separato legalmente ed effettivamente.

Per i lavoratori dipendenti del settore privato è stato previsto, per casi espressamente indicati, il rilascio dell'autorizzazione all'Assegno per il nucleo familiare. Tali autorizzazioni sono riassumibili in tre gruppi:

1)      inclusione di alcune tipologie di familiari nel nucleo del richiedente lavoratore dipendente del settore privato o di altro beneficiario titolare del diritto all'A.N.F.;

2)      applicazione dell'aumento dei livelli reddituali per i componenti il nucleo nel caso di componenti inabili, quali familiari minorenni incapaci di compiere gli atti propri della loro età o familiari maggiorenni con inabilità assoluta e permanente a proficuo lavoro;

3)      riconoscimento del diritto all'A.N.F. nei casi di abbandono del nucleo di uno dei due coniugi.

In capo allo stesso soggetto richiedente possono esistere autorizzazioni riferite a diverse tipologie.

Le autorizzazioni di cui al punto 1) consentono di includere nel proprio nucleo familiare i seguenti soggetti:

a) figli ed equiparati di ex coniugi/parti dell'unione civile legalmente separati o divorziati/sciolti dall'unione civile;

b) figli del coniuge/parte di unione civile nati da precedente matrimonio;

c) figli propri o del coniuge/parte dell'unione civile riconosciuti dall'altro genitore in assenza di rapporto di coniugio (c.d. figli naturali);

d) figli o equiparati studenti o apprendisti, di età superiore ai diciotto anni compiuti e inferiore ai ventuno anni compiuti, purché facenti parte di "nuclei numerosi";

e) minori affidati a strutture pubbliche in accasamento etero-familiare;

f) fratelli, sorelle e nipoti di età inferiore a diciotto anni compiuti, ovvero senza limiti di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti.

g) nipoti minori in linea retta a carico dell'ascendente (nonno/a) richiedente;

h) familiari residenti all'estero di cittadino italiano, comunitario/di Stato convenzionato o straniero.

Con la circolare n. 45 del 22 marzo 2019, l'INPS ha stabilito che nei casi previsti dalle disposizioni vigenti in materia di rilascio dell'autorizzazione agli assegni per il nucleo familiare il lavoratore, o il soggetto interessato, che presenta la domanda di “ANF DIP” deve comunque presentare la domanda di autorizzazione tramite la procedura telematica “Autorizzazione ANF”, corredata della documentazione necessaria per definire il diritto alla prestazione stessa.

In caso di accoglimento, al cittadino richiedente non verrà più inviato il provvedimento di autorizzazione (modello “ANF43”), ma si procederà alla successiva istruttoria della domanda di “ANF DIP”, da parte della Struttura territoriale compente, secondo le nuove modalità operative in atto dal 1° aprile 2019.

In caso di reiezione, invece, sarà inviato al richiedente il relativo provvedimento (modello “ANF58”).

Infine, è possibile assimilare ai nuclei familiari coniugali solo la situazione dei conviventi di fatto che abbiano stipulato il contratto di convivenzaex art. 1, comma 50, L. n. 76/2016, qualora dal suo contenuto emerga con chiarezza l'entità dell'apporto economico di ciascuno alla vita in comune (circolare INPS 5 maggio 2017, n. 84).

Reddito del nucleo familiare

Il reddito da tenere in considerazione ai fini dell'erogazione dell'assegno è costituito dalla somma dei redditi dei componenti del nucleo familiare con riferimento all'anno solare antecedente rispetto a quello per il quale è presentata la domanda.

Esso deve consistere, almeno per il 70%, in reddito da lavoro dipendente o da prestazione derivante da lavoro dipendente.

La domanda è presentata all'INPS in via telematica (circolare INPS 30 ottobre 2014, n. 136).

L'importo è stabilito in misura diversa in base al numero di persone che compongono il nucleo familiare e dello scaglione nel quale si situa il complessivo reddito familiare.

La circolare INPS n. 65 del 15 maggio 2024 individua i nuovi livelli reddituali, nonché i corrispondenti importi mensili della prestazione, da applicare alle diverse tipologie di nuclei familiari dal 1° luglio 2024 al 30 giugno 2025.

Il pagamento è anticipato dal datore di lavoro, il quale ottiene successivamente dall'INPS il rimborso tramite conguaglio nella denuncia contributiva mensile. Il diritto all'assegno si prescrive in 5 anni, potendo la decorrenza del termine essere interrotta dalla messa in mora del datore di lavoro (Trib. Prato, sez. lav., n. 121/2021). Si precisa che l'omessa corresponsione da parte del datore integra un illecito amministrativo.

Assegno unico e universale per i figli a carico

Il D.lgs. n. 230/2021, in attuazione della legge delega n. 46/2021, ha istituito dal 1° marzo 2022, l'Assegno unico e universale per i figli a carico, che costituisce un beneficio economico attribuito, su base mensile, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell'anno successivo, ai nuclei familiari sulla base della condizione economica del nucleo, in relazione all'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) secondo quanto disciplinato dal citato decreto

Pertanto, a partire dal 1° marzo 2022:

a) non saranno più riconosciute le prestazioni di Assegno per il nucleo familiare e di Assegni familiari, riferite ai nuclei familiari con figli e orfanili per i quali subentra la tutela dell'Assegno unico;

b) continueranno, invece, ad essere riconosciute le prestazioni di Assegno per il nucleo familiare e di Assegni familiari riferite a nuclei familiari composti unicamente dai coniugi, con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato, dai fratelli, dalle sorelle e dai nipoti, di età inferiore a diciotto anni compiuti ovvero senza limiti di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti.

Pertanto, in applicazione dell'art. 10 D.lgs. n. 230/2021, ove nel nucleo familiare sia presente almeno un figlio a carico con età inferiore ai 21 anni, ovvero un figlio a carico con disabilità, senza limiti di età, per il quale si ha diritto all'Assegno unico, non si potrà richiedere l'A.N.F.

In particolare, la prestazione A.N.F. potrà essere riconosciuta se nel nucleo non è presente:

a) un figlio minorenne a carico;

b) un figlio maggiorenne a carico, fino al compimento del ventunesimo anno di età, per il quale ricorra una delle seguenti condizioni:

1) frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;

2) svolga un tirocinio ovvero un'attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui;

3) sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l'impiego;

4) svolga il servizio civile universale;

c) figlio con disabilità a carico, senza limiti di età.

A tale fine, con la circolare n. 34/2022, l'INPS ha precisato che a partire dal 1° marzo 2022:

·         nel caso in cui venga presentata una domanda di A.N.F. per un nucleo familiare in cui è presente anche un solo figlio minorenne a carico, tale domanda sarà respinta per tutti i componenti del nucleo familiare;

·         nel caso in cui venga presentata una domanda di A.N.F. per un nucleo familiare in cui è presente un figlio maggiorenne a carico con età fino ai ventuno anni o un figlio con disabilità a carico, senza limiti di età, qualora i controlli, anche automatizzati, nelle banche dati disponibili diano esiti negativi sul riconoscimento dell'Assegno unico, sarà possibile procedere all'accoglimento dell'A.N.F. per i soggetti diversi dai figli, quali il coniuge o eventuali sorelle, fratelli o nipoti nelle previste condizioni di diritto a prestazioni A.N.F.

In sintesi, quindi, per le richieste attinenti ai periodi successivi al 1° marzo 2022, il nucleo familiare può essere così composto:

·         il richiedente;

·         il coniuge non legalmente ed effettivamente separato o la parte di unione civile non sciolta da unione civile;

·         i fratelli, le sorelle e i nipoti in linea collaterale del richiedente, minori di età o maggiorenni inabili, se orfani di entrambi i genitori e non aventi diritto alla pensione ai superstiti.

Se il richiedente è extracomunitario, può includere nel proprio nucleo i familiari:

·         che risiedono in Italia;

·         che non risiedono in Italia se lo Stato estero, del quale il richiedente è cittadino, ha stipulato una convenzione internazionale con il nostro Paese per gli ANF o se è un Paese UE;

·         che risiedono in Paese terzo se il richiedente è titolare di permesso di soggiorno di lungo periodo o di permesso unico di soggiorno (INPS circolare 2 agosto 2022, n. 95).

Riferimenti

Giurisprudenza

Per i recenti orientamenti sul tema, v. Cass.,  sez. lav., 5 gennaio 2024, n. 396

  • C. App. Brescia, sez. lav., 19 maggio 2023
  • Cass., sez. lav., n. 6953/2023
  • Corte Costituzionale n. 67/2022
  • Cass., sez. VI, n.16710/2022
  • Cass., sez. lav., n. 33016/2022
  • Corte di Giustizia UE  C-328/20 del 16/6/2022
  • Corte di Giustizia UE C-303/19 del 25/11/2020
  • Corte di Giustizia UE C-302/19 del 15/11/2020
  • Cass. sez. lav., n. 24606/2020
  • Trib. Prato , sez. lav., n. 121/2021

Normativi

  • D.lgs. n. 230/2021
  • L. 20 maggio 2016, n. 76
  • Art. 59, co. 16, Legge 27 dicembre 1997, n. 449
  • D.L. 13 marzo 1988, n. 69, conv. Legge 13 maggio 1998, n. 153
  • D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797

Prassi

  • INPS circolare n. 34/2022
  • INPS circolare n. 95/2022
  • INPS circolare n. 45/2019
  • INPS circolare n. 84/2017
  • INPS Messaggio 19 gennaio 2017, n. 261
  • INPS Messaggio 21 dicembre 2016, n. 5171
  • INPS Circolare n. 214/2016
  • INPS circolare n. 136/2014

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