Retribuzione di produttività

Gianluca Natalucci
25 Luglio 2016

Scheda in fase di aggiornamento

La detassazione del lavoro straordinario e dei premi di produttività dei lavoratori dipendenti del settore privato, consiste nell'applicazione di un'imposta sostitutiva IRPEF e delle relative addizionali regionale e comunale, pari al 10%.E' stata introdotta in via sperimentale dal D.L. n. 93/2008 e successivi provvedimenti legislativi ne hanno prorogato l'estensione e la portata, fino all'ultima proroga disposta dall'art. 1, co. 481, Legge 24 dicembre 2012, n. 228. La retribuzione di produttività individualmente riconosciuta che può beneficiare dell'imposta sostitutiva, non può essere, per l'anno 2013, complessivamente superiore ad euro 2.500 lordi ed a condizione che il reddito da lavoro dipendente nell'anno 2012 non sia stato superiore ad euro 40.000. Per l'anno 2014, le somme detassate sono elevate ad euro 3 mila. Nel 2015 vi è stato uno stop alla misura agevolativa, mentre per il 2016 (agevolazione ripristinata dalla Legge di Stabilità) il limite della retribuzione passa a 2.000 euro lordi con possibilità di elevarsi a 2.500 euro per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro. La Legge di Bilancio 2017 (art.1, commi 160-162, Legge n. 232 dell'11 dicembre 2016) regolamenta ulteriori benefit da inserire nei piani di welfare aziendale e amplia il campo di azione della parziale detassazione dei premi di risultato. In particolare, viene elevato a € 3.000 l'importo massimo sui quali applicare l'agevolazione fiscale (imposta sostitutiva o esenzione se convertita in benefits) ed a € 4.000 per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nelle decisioni.

Inquadramento

La detassazione del lavoro straordinario e dei premi di produttività dei lavoratori dipendenti del settore privato, consiste nell'applicazione di un'imposta sostitutiva IRPEF e delle relative addizionali regionale e comunale, pari al 10%.

È stata introdotta in via sperimentale dal D.L. n. 93/2008 e successivi provvedimenti legislativi ne hanno prorogato l'estensione e la portata, fino all'ultima proroga disposta dall'art. 1, co. 481, Legge 24 dicembre 2012, n. 228.

La retribuzione di produttività individualmente riconosciuta che può beneficiare dell'imposta sostitutiva, non può essere, per l'anno 2013, complessivamente superiore ad euro 2.500 lordi ed a condizione che il reddito da lavoro dipendente nell'anno 2012 non sia stato superiore ad euro 40.000. Per l'anno 2014, le somme detassate sono elevate ad euro 3 mila.

Nel 2015 vi è stato uno stop alla misura agevolativa, mentre per il 2016 (agevolazione ripristinata dalla Legge di Stabilità) il limite della retribuzione passa a 2.000 euro lordi con possibilità di elevarsi a 2.500 euro per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro.

Per usufruire dell'agevolazione fiscale vige l'obbligo per le aziende di sottoscrivere, in forma scritta, un contratto collettivo aziendale, ovvero la sottoscrizione o il recepimento di un contratto collettivo territoriale.

Il sostituto d'imposta applica la tassazione sostitutiva in via automatica qualora egli stesso abbia rilasciato il CUD, in relazione ad un rapporto di lavoro intercorso per l'intero anno e salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro. Diversamene, è necessaria una comunicazione scritta da parte del lavoratore con l'indicazione dell'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell'anno precedente a quello di instaurazione del rapporto di lavoro.

L'approvazione della Legge di Bilancio 2017 (L. n. 232/2016), commi 160-162, dell'art. 1, in vigore dal 1° gennaio 2017, integra e modifica sia l'art. 51 del TUIR (determinazione del reddito di lavoro dipendente) sia la legge di Stabilità 2016 (L. n. 208/2015), nella parte relativa alla reintroduzione strutturale della parziale detassazione dei premi di risultato/partecipazione agli utili e la loro possibile sostituzione mediante l'utilizzo di flexible benefits.

Con la Legge di Bilancio 2018, il Legislatore sceglie di continuare sulla strada tracciata dalle precedenti Manovre, in particolare inserendo il trasporto pubblico nel paniere di prestazioni di welfare previste dall'art. 51 del TUIR e continuando a sostenere economicamente le imprese che intendono introdurre beni e servizi di welfare come strumenti integrativi della retribuzione.

Evoluzione normativa

La tassazione agevolata per le somme erogate a livello aziendale legate agli incrementi di produttività o per le prestazioni di lavoro straordinario, era stata introdotta dal D.L. n. 93/2008 in via sperimentale solo per il secondo semestre 2008. Successivi provvedimenti legislativi ne hanno prorogato l'estensione e la portata, fino all'ultima proroga disposta dall'art. 1, co. 481, Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di Stabilità 2013), che ne estende i benefici per tutto il 2013 ed il 2014.

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 22 gennaio 2013, pubblicato sulla G.U. del 29 marzo 2013, n. 75, ne ha definito le “Modalità di attuazione delle misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2013”.
Per il periodo d'imposta 2014 le modalità di attuazione sono state definite dal D.P.C.M. 19 febbraio 2014 (in G.U. n. 89 del 29.4.2014) entrato in vigore il 14 maggio 2014 e comunque si applicano per espressa previsione, ove compatibili, le regole previste dal D.P.C.M. 22 gennaio.

Si sottolinea, che la tardiva pubblicazione del Decreto in Gazzetta Ufficiale, fa sì che per i primi tre mesi del 2013 l'istituto della detassazione non abbia trovato applicazione, poiché gli accordi collettivi non possono avere effetti retroattivi, salvo che per i contratti ultrannuali compatibili con gli attuali requisiti.
La decorrenza è legata alla stipula dei contratti collettivi ed al relativo deposito presso la DTL.

Nell'anno 2015, la misura fiscale agevolativa ha avuto un arresto a causa del mancato rifinanziamento per carenza di risorse. Per il 2016, invece, la Legge n. 208/2015 (L. Stabilità 2016) ha ripristinato la detassazione dei premi legati ad incrementi di produttività nonché per le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa nel corso del 2016, confermandone l'applicazione nel solo settore privato.

Misura dell'agevolazione e accordi collettivi

il Decreto 22 gennaio 2013 ha stabilito che le somme erogate a titolo di retribuzione di produttività - la cui nozione sarà meglio declinata nel paragrafo seguente - sono soggette ad una imposta sostitutiva IRPEF e delle addizionali regionali e comunali pari al 10%.

Contratti collettivi territoriali o aziendali

L'erogazione di tali somme deve avvenire “in esecuzione di contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale (…) ai sensi della normativa di legge e degli accordi interconfederali vigenti, da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda”.

La comparazione andrà effettuata sulla base degli indici tradizionalmente elaborati:

  • consistenza numerica;
  • diffusione territoriale;
  • partecipazione effettiva alla dinamica delle relazioni industriali.

L'art. 3 del citato Decreto, prevede che il datore di lavoro debba depositare i contratti alla Direzione Territoriale del Lavoro entro 30 giorni dalla loro sottoscrizione, allegando un'autodichiarazione di conformità dell'accordo.

Nello specifico:

  • gli accordi territoriali, sub-provinciali e provinciali, devono essere depositati presso la Direzione territoriale del lavoro - Ufficio politiche del lavoro;
  • gli accordi regionali devono essere depositati presso la Direzione territoriale del lavoro con sede nel capoluogo di Regione;
  • gli accordi di secondo livello aziendali devono essere depositati presso la Direzione territoriale del lavoro - ufficio politiche del lavoro nel cui ambito ha sede l'azienda.

Tale adempimento ha come scopo sia quello di monitorare lo sviluppo delle misure di agevolazione dei salari di produttività sia quello di verificare la conformità dell'accordo alle regole previste dal decreto.

Le retribuzioni di produttività

Le voci di retribuzioni che rientrano nel beneficio, sono quelle erogate in esecuzione dei contratti collettivi che fanno specifico riferimento ad indicatori “quantitativi” o “qualitativi”.

L'art. 2 del Decreto del 22 gennaio 2013, specifica che le voci retributive di produttività, sono quelle erogate in esecuzione di contratti, con espresso riferimento ad indicatori quantitativi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione.

In alternativa, ed è una novità relativa al 2013 e al 2014, il decreto individua le voci retributive quelle erogate in esecuzione di contratti che prevedono l'attivazione quantomeno di una misura in almeno tre delle quattro aree di intervento richiamate di seguito:

  • ridefinizione dei sistemi di orari e della loro distribuzione con modelli flessibili, anche in rapporto agli investimenti, all'innovazione tecnologica e alla fluttuazione dei mercati finalizzati ad un più efficiente utilizzo delle strutture produttive idoneo a raggiungere gli obiettivi di produttività convenuti mediante una programmazione mensile della quantità e della collocazione oraria della prestazione;
  • introduzione di una distribuzione flessibile delle ferie mediante una programmazione aziendale anche non continuativa delle giornate di ferie eccedenti le due settimane;
  • adozione di misure volte a rendere compatibile l'impiego di nuove tecnologie con la tutela dei diritti fondamentali dei lavoratori, per facilitare l'attivazione di strumenti informatici, indispensabili per lo svolgimento delle attività lavorative;
  • attivazione di interventi in materia di fungibilità delle mansioni e di integrazione delle competenze, anche funzionali a processi di innovazione tecnologica.

La contrattazione decentrata che vorrà rifarsi a tali indici, dovrà tenere conto dell'onere di attivare misure che investano nelle predette aree di intervento.

Somma agevolabile e reddito di riferimento

Il beneficio trova applicazione per i lavoratori subordinati del settore privato nel rispetto di determinati parametri.

Per l'anno 2013 la somma massima agevolabile risulta pari ad €uro 2.500 lordi per dipendente e trova applicazione solo per i titolari di reddito da lavoro dipendente che per l'anno precedente (2012) non sia stato superiore ad €uro 40.000 (al lordo delle somme assoggettate all'imposta sostitutiva).
Per l'anno 2014 i lavoratori potranno beneficiare della detassazione per somme erogate a titolo di retribuzione di produttività fino al limite di €uro 3.000 lordi, se nel 2013 hanno conseguito un reddito da lavoro dipendente non superiore ad € 40 mila.

Nel 2015 la misura agevolativa ha trovato un “arresto” per il suo mancato rifinanziamento, mentre per il 2016 la retribuzione di produttività è stata riproposta con il limite di €uro 2.000 e con un tetto di reddito di lavoro dipendente conseguito nell'anno precedente pari ad €uro 50.000 (la retribuzione può essere innalzata fino ad €uro 2.500 se le aziende coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro).

L'Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 11/2013, ha precisato che ai fini della verifica della soglia reddituale di euro 40.000 per l'anno 2012, rileva l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente di cui all'art. 49 T.U.I.R., compresi quelli indicati nel co. 2 dello stesso articolo (pensioni, gli assegni ad esse equiparate etc), conseguiti dal soggetto nell'anno 2012, anche in relazione a più rapporti di lavoro, e assoggettati a tassazione ordinaria, aumentato delle somme assoggettate all'imposta sostitutiva di cui all'art. 2, D.L. n. 93/2008.

La Legge di Stabilità 2016 ha cambiato le regole che determinano il reddito da lavoro dipendente - ampliando il novero delle erogazioni aventi finalità sociali, educative e assistenziali fiscalmente agevolate - e promosso il welfare aziendale nell'ambito dell'erogazione della parte variabile del salario legata alla produttività (il cosiddetto premio) favorendo fiscalmente i servizi di welfare rispetto all'equivalente in denaro.

Per i premi erogati dal 1° gennaio 2017, infatti, vi sono nuovi limiti: i premi ordinari sono detassabili sino a 3.000 €uro e possono essere erogati a soggetti che nell'anno precedente all'erogazione del premio hanno percepito redditi da lavoro dipendente fino a €uro 80.000.

Ulteriori interventi per incrementare i limiti di detassazione avvengono a seguito della Legge di Bilancio 2017: con coinvolgimento paritetico dei lavoratori il limite viene elevato a 4.000 €uro per i premi pagati tra il 1°gennaio 2017 e il 24 aprile 2017; dopo tale data il limite massimo è stato equiparato a quello ordinario con l'introduzione di benefici contributivi.

In particolare, è consentito al datore di lavoro di ridurre di venti punti percentuali il proprio carico contributivo su una quota di premio agevolabile non superiore ad 800 €uro. L'agevolazione è da considerarsi annuale e il lavoratore potrà non versare su tale importo i contributi a proprio carico.

Sono esclusi da tale disposizione, tutti i dipendenti delle P.A. compresi quei rapporti di lavoro disciplinati da contratti di tipo privatistico; ed i titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

Modalità operative

Datore di lavoro

Dipendente

  • Se ha corrisposto il CUD per l'intero anno d'imposta precedente, applica in via automatica l'imposta sostitutiva del 10%;
  • Se il rapporto di lavoro relativo all'anno d'imposta precedente era inferiore all'anno, applica la tassazione ordinaria oppure, su richiesta del lavoratore, quella sostitutiva;
  • Se il rapporto di lavoro viene a cessare, deve comunicare al lavoratore l'importo delle somme assoggettate ad imposta sostitutiva.

  • Se il rapporto di lavoro relativo all'anno d'imposta precedente era inferiore all'anno, deve comunicare al datore di lavoro l'importo del reddito di lavoro dipendente percepito;
  • Se non ha diritto all'agevolazione, ad esempio ha già percepito somme agevolate in corso d'anno oppure nell'anno precedente ha avuto altri redditi di lavoro dipendente, deve comunicarlo al datore di lavoro;
  • Può comunicare al datore di lavoro di non applicare l'imposta sostitutiva;
  • Può decidere di optare per la detassazione in sede di dichiarazione fiscale annuale.
La nuova detassazione dal 2016

La Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016) prevede misure per l'incremento della produttività, per il rafforzamento della partecipazione dei dipendenti all'impresa e per lo sviluppo delle politiche a sostegno dei lavoratori e dei propri familiari.

Con la Circolare n. 28/E del 15 giugno 2016, l'Agenzia delle Entrate, d'intesa con il Ministero del Lavoro, illustra l'agevolazione ed esamina le nuove disposizioni in materia di benefit, anche al fine di delineare il quadro delle erogazioni detassate che possono essere corrisposte in sostituzione delle retribuzioni premiali.

La predetta Legge, dopo lo stop del 2015, ripristina una agevolazione sul lavoro prevedendo, salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, l'applicazione in via strutturale di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e addizionali del 10%, nel limite di 2.000 euro lordi, ai “premi di risultato di ammontare variabile” legati ad “incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione”. Il limite è aumentato a 2.500 euro lordi per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro, con le modalità specificate Ministro del Lavoro.

Al fine di beneficiare dell'incremento dell'importo su cui applicare l'imposta sostitutiva, è, quindi, necessario che i lavoratori intervengano, operino ed esprimano opinioni che, in quello specifico contesto, siano considerate di pari livello, importanza e dignità di quelle espresse dai responsabili aziendali che vi partecipano con lo scopo di favorire un impegno “dal basso” che consenta di migliorare le prestazioni produttive e la qualità del prodotto e del lavoro.

Una novità riguarda la possibilità di assoggettare ad imposta sostitutiva anche le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa da parte dei lavoratori.

Gli incrementi saranno misurabili e verificabili coi criteri definiti dal Ministro del Lavoro emanato il 25 marzo 2016 di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze. . In ogni caso, i premi agevolati andranno erogati in esecuzione dei contratti aziendali o territoriali di cui all'articolo 51, D.Lgs. n. 81/2015. Tali contratti di secondo livello, dovranno poi essere depositati, in via telematica entro 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto aziendale, presso la Direzione Territoriale del Lavoro competente per territorio, per il valido riconoscimento dei benefici fiscali e contributivi (Nota direttoriale 22 luglio 2016 prot. n. 33/4274).

L'azienda e le rappresentanze sindacali nella contrattazione aziendale o territoriale devono indicare gli obiettivi che si intendono raggiungere.

In evidenza: Erogazione di somme sotto forma di partecipazione agli utili

La Circolare n. 28/E/2016 precisa che la partecipazione agli utili dell'impresa costituisce una fattispecie distinta dalla corresponsione dei premi di produttività ed è quindi ammessa all'agevolazione a prescindere dagli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione.

Tali elementi devono, invece, ricorrere in caso di corresponsione dei premi di risultato, agevolabili anche per le imprese in perdita.

L'agevolazione sulla produttività si potrà applicare solo al settore privato e ai titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore, nell'anno precedente, a 50.000 euro (comprendendo anche le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparate).

Inoltre, nel computo del limite, devono essere considerate anche le retribuzioni corrisposte ai lavoratori dipendenti impegnati all'estero, anche se non assoggettate a tassazione in Italia (cfr. Circolare n. 59/E del 2008, par. 8), nonché la quota maturanda di TFR richiesta dal lavoratore e liquidata in busta paga.

In caso di cambio di sostituto d'imposta, quest'ultima condizione va attestata dal beneficiario per iscritto.

L'Agenzia delle Entrate, nella Circolare n. 28, richiamando la Circolare n. 59/E/2008, ha chiarito che sono escluse dalla applicazione della norma agevolativa le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, co. 2, D.Lgs. n. 165/2001. Sono invece assoggettabili ad imposta sostitutiva i premi e gli utili erogati ai dipendenti di enti pubblici economici e ai dipendenti di enti del settore privato che non svolgono attività commerciale.

La Legge di Bilancio 2017 ha esteso sia sotto il profilo soggettivo che oggettivo l'ambito di applicazione del regime agevolativo per i premi di risultato. In particolare, sono tre, gli interventi che interessano la parziale detassazione dei premi di risultato/partecipazione agli utili:

  • Il primo (requisito soggettivo) modifica i valori di riferimento per individuare i dipendenti destinatari e i limiti per l'applicazione del beneficio fiscale: dal 2017 sono destinatari i lavoratori titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nell'anno precedente quello di percezione del premio di risultato/partecipazione agli utili, a euro 80.000 (nel 2016 il limite era pari a € 50.000); gli importi massimi sui quali applicare l'agevolazione fiscale (imposta sostitutiva o esenzione se convertita in benefits): € 3.000 (nel 2016, il limite era pari a € 2.000); € 4.000 (nel 2016, il limite era pari a 2.500) per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nelle decisioni (Agenzia delle Entrate, Circolare n. 5/E del 29/03/2018 – punto 1.2);

  • Il secondo interpreta quale normativa fiscale applicare in presenza di determinati benefit scelti in sostituzione del premio in denaro. In particolare stabilisce che le somme e i valori di cui al comma 4 dell'art. 51 del TUIR (auto in uso promiscuo; prestiti ai dipendenti e situazioni simili; fabbricati concessi in uso o in comodato; servizi di trasporto ferroviario) concorrono a formate reddito di lavoro dipendente secondo le regole ivi previste e non sono soggetti a imposta sostitutiva del 10%, anche nell'eventualità in cui gli stessi (inseriti nell'accordo di secondo livello) siano fruiti, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, del premio di risultato/partecipazione agli utili.

  • Il terzo amplia l'esenzione fiscale qualora il lavoratore scelga di destinare il premio di risultato alla propria previdenza complementare. Tali importi ricevuti, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, del premio di risultato/partecipazione agli utili, anche se di importo eccedente i limiti di esenzione fissati dalle relative disposizioni (€ 5.164,57 per i contributi alle forme pensionistiche complementari; € 3.615,20 per le assistenze sanitarie integrative; € 2.065,83 per l'azionariato diffuso), non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, né sono soggetti all'imposta sostitutiva del 10%.

Inoltre, non concorrono a formare reddito di lavoro dipendente, né sono soggetti all'imposta sostitutiva del 10%:

  • i contributi alle forme pensionistiche complementari, anche se superano il limite di deducibilità pari a 5.164,65 euro;
  • i contributi di assistenza sanitaria versati a enti o casse aventi esclusivamente fini assistenziali;
  • le azioni distribuite ai dipendenti a condizione che non siano riacquistate dalla società emittente o dal datore di lavoro o comunque cedute prima che siano trascorsi almeno tre anni dalla percezione, anche oltre il limite di esenzione pari a 2.065,83 €uro (Circ. AE n. 5/E del 29/03/2018 – punto 2.4).

Welfare Aziendale

Una novità assoluta introdotta dalla predetta Legge di Stabilità, riguarda la possibilità per il lavoratore di fruire, in alternativa alla detassazione del premi di produttività, a strumenti di welfare aziendale o di flexible benefit ovvero a somme, valori e servizi di cui all'art. 51 T.U.I.R., co. 2 e co. 3, ultimo periodo, che non concorrerebbero alla formazione del reddito di lavoro dipendente.

Pertanto, nel caso di conversione del premio di risultato nei benefit ricompresi nel welfare aziendale, il valore del benefit è detassato completamente, senza essere più soggetto neppure all'imposta sostitutiva del 10 per cento.

In particolare l'art. 1, co. 190, Legge n. 208/2015, sostituisce le lettere f) ed f-bis) del co. 2 dell'art. 51 T.U.I.R., aggiunge la lettera f-ter), ed inserisce dopo il co. 3 il co. 3-bis.

La nuova formulazione dell'art. 51, co. 2, lett. f), prevede, con decorrenza dal 1° gennaio 2016 , l'esenzione per “l'utilizzazione delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiari indicati nell'articolo 12 per le finalità di cui al co. 1 dell'articolo 100”.

La novellata lettera f-bis) amplia il novero delle spese di istruzione oggetto di esenzione fiscale, elencando espressamente i servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, specificando che in essi sono compresi i servizi integrativi e di mensa connessi (novità dal 2016), la frequenza di ludoteche, di centri estivi ed invernali e le borse di studio, eliminando il riferimento alle colonie climatiche previsto nella precedente formulazione della norma.

La lettera f-ter) sancisce l'esenzione fiscale delle somme e prestazioni erogate alla generalità dei dipendenti o a categorie di essi, destinate alla fruizione dei servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti.

Il co. 3-bis prevede la possibilità di erogare beni, prestazioni, opere e servizi in applicazione dei precedenti co. 2 e 3, mediante documenti di legittimazione in formato cartaceo o elettronico che riportino un valore nominale, ovvero a strumenti caratterizzati da maggiore flessibilità e tracciabilità della spesa.

In evidenza: Deducibilità del costo per l'azienda

La Circolare n. 28/E/2016 precisa che l'erogazione dei benefit in conformità a disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento che configuri l'adempimento di un obbligo negoziale determina la deducibilità integrale dei relativi costi da parte del datore di lavoro ai sensi dell'art. 95 T.U.I.R., e non nel solo limite del cinque per mille, secondo quanto previsto dall'art. 100 del medesimo Testo Unico.

Mentre in relazione alle ipotesi in cui le opere ed i servizi siano offerti volontariamente dal datore di lavoro, tale limite di deducibilità continua ad operare.

Tra le misure introdotte, a decorrere dal 1° gennaio 2017, si prevede il potenziamento delle misure incentivanti riguardanti i premi di produttività e le misure di welfare aziendale in favore dei lavoratori dipendenti del settore privato.

Rientrano tra le misure agevolabili:

  • i contributi e i premi versati dal datore di lavoro a favore della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti per prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana;
  • l'utilizzazione di opere e servizi riconosciuti dal datore di lavoro, del settore privato o pubblico, in conformità a disposizioni di contratto collettivo nazionale di lavoro, di accordo interconfederale o di contratto collettivo territoriale (Agenzia delle Entrate, Circolare n. 5/E del 29 marzo 2018 – punto 2.1).

Le misure di welfare possono anche essere previste da contratti nazionali, territoriali, interconfederali e aziendali.

Raffronto con le precedenti annualità

Periodo d'imposta

Limite agevolabile

Limite reddituale anno precedente

Voci detassate

Dal 1.7.2008 al 31.12.2008

€ 3.000

€ 30.000

Sono incentivate le somme erogate in relazione a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa (*)

Anno 2009

€ 6.000

€ 35.000

Anno 2010

€ 6.000

€ 35.000

Anno 2011

€ 6.000

€ 40.000

Anno 2012

€ 2.500

€ 30.000

Possibilità di detassare esclusivamente le somme incentivate, maturate ed erogate successivamente alla sottoscrizione o al recepimento di uno dei contratti collettivi aziendali o territoriali, validi per il 2012

Anno 2013

€ 2.500

€ 40.000

Viene introdotta la nozione di “retribuzione di produttività” che comprende le voci retributive erogate, in esecuzione di contratti, con riferimento ad indicatori quantitativi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione

Anno 2014 € 3.000 € 40.000

Anno 2015

€ 0

€ 0

Mancato rifinanziamento della misura agevolativa

Anno 2016

€ 3.000

€ 50.000

Trattamenti di welfare aziendale, fruiti in alternativa ai premi aziendali:

  • prestazioni a sostegno di istruzione, educazione, assistenza sociale e sanitaria, servizi asili nido, borse di studio a familiari;
  • cessione di prodotti dell'azienda al valore normale;
  • contributi ad enti o casse a fini assistenziali;
  • contributi versati al fondo di previdenza complementare.

Anno 2017

  • € 3.000

  • € 4.000, per i premi pagati tra il 1°gennaio 2017 e il 24 aprile 2017, se i lavoratori sono coinvolti pariteticamente nell'organizzazione aziendale

€ 80.000

Ulteriori trattamenti di welfare aziendale, fruiti in alternativa ai premi aziendali:

  • contributi alle forme pensionistiche complementari;
  • contributi di assistenza sanitaria;
  • assegnazione azioni in parola per scelta del lavoratore, in sostituzione dei premi;
  • opere e servizi riconosciuti dal datore di lavoro;
  • benefit aziendali- contributi e premi versati dal datore di lavoro a favore della generalità dei dipendenti per prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana o il rischio di gravi patologie.

Anno 2018

  • € 3.000
  • € 4.000 nel caso in cui l'azienda coinvolga i dipendenti nell'attività di organizzazione.

€ 80.000

Ulteriori trattamenti di welfare aziendale, fruiti in alternativa ai premi aziendali:

  • contributi alle forme pensionistiche complementari;
  • contributi di assistenza sanitaria;
  • assegnazione azioni in parola per scelta del lavoratore, in sostituzione dei premi;
  • opere e servizi riconosciuti dal datore di lavoro;
  • benefit aziendali- contributi e premi versati dal datore di lavoro a favore della generalità dei dipendenti per prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana o il rischio di gravi patologie.

In evidenza: voci detassabili (da intendere in senso ampio) [*]

Premi di rendimento

Forme di flessibilità oraria

Maggiorazioni retributive legate a orari a ciclo continuo

Maggiorazioni retributive legate a banca ore (non per permessi in luogo del pagamento delle ore eccedenti)

Indennità di reperibilità

Ore di viaggio

Indennità di disagio

Indennità e maggiorazioni di turno

Premi e somme una tantum (se comportano incremento di produttività – lettera c)

Importi corrisposti a titolo di Elemento Economico Territoriale (EET ccnl edilizia) e per analogia anche altri settori (ed. metalmeccanici)

Ogni altra retribuzione variabile in relazione alla funzione svolta, al tempo di lavoro, ovvero ai risultati prodotti, indipendentemente dal nome attribuito alla somma

Lavoro notturno

Straordinario (compenso orario, indennità e maggiorazioni)

Lavoro supplementare

Lavoro reso in funzione di clausole elastiche

Pemessi ROL e ferie non fruiti (con i limiti della legge, anche su base periodica per ccnl, anche se su richiesta del lavoratore)

Premi di presenza

Premi per il mancato verificarsi di infortuni

Premi per svolgimento di mansioni promiscue e per intercambiabilità

Premi consolidati (purché legati alla produttività)

Premi su vendite legate al fatturato

Provvigioni

Quota fissa di un premio composto da parte variabile

Premi di produttività anche se previsti da ccnl

Premi consolidati (anche per livelli acquisiti nel tempo)

Superminimi individuali, indennità di funzione e/o mansione, assegni ad personam (se erogati per compensare prestazioni rese oltre l'orario o se legati a incrementi di produttività – necessaria idonea documentazione)

Premi a lavoratori marittimi (anche se la disciplina dell'orario non è contenuta nel D.Lgs. n. 66/2003) e, per specifica risposta all'Interpello n. 27/08, anche per altri settori (es. autotrasporti e aviazione civile)

*Tratto Circolare 12-2010 della Fondazione Studi CNO Consulenti del Lavoro

Riferimenti

Normativi

  • Ministero del Lavoro, Decreto 25 marzo 2016, n. 98264
  • Art. 1, co. da 182 a 191, Legge 28 dicembre 2015, n. 208
  • Art. 1, co. da 160 a 162, Legge 11 dicembre 2016, n. 232
  • Art. 1, co. 28 e 161, Legge 27 dicembre 2017, n. 205
  • D.P.C.M. 19 febbraio 2014
  • D.P.C.M. 22 gennaio 2013
  • Art. 1, co. 481, Legge 24 dicembre 2012, n. 228
  • D.P.C.M. 23 marzo 2012
  • Art. 2, co. 1, lett. c), D.L. 27 maggio 2008, n. 93

Giurisprudenza

  • Cass. civ., 22 marzo 2010, n. 6852
  • Cass. civ., 19 febbraio 2009, n. 4078

Prassi

  • Agenzia delle Entrate, Circolare 29 marzo 2018, n. 5/E
  • Agenzia delle Entrate, Circolare 15 giugno 2016, n. 28/E
  • Ministero del Lavoro, Interpello 11 luglio 2013, n. 21
  • Agenzia delle Entrate, Circolare 30 aprile 2013, n. 11
  • Ministero del Lavoro, Circolare 3 aprile 2013, n. 15
  • Ministero del Lavoro, Interpello 5 febbraio 2013, n. 8
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