Retribuzione di produttività
25 Luglio 2016
Inquadramento
La detassazione del lavoro straordinario e dei premi di produttività dei lavoratori dipendenti del settore privato, consiste nell'applicazione di un'imposta sostitutiva IRPEF e delle relative addizionali regionale e comunale, pari al 10%. È stata introdotta in via sperimentale dal D.L. n. 93/2008 e successivi provvedimenti legislativi ne hanno prorogato l'estensione e la portata, fino all'ultima proroga disposta dall'art. 1, co. 481, Legge 24 dicembre 2012, n. 228.
La retribuzione di produttività individualmente riconosciuta che può beneficiare dell'imposta sostitutiva, non può essere, per l'anno 2013, complessivamente superiore ad euro 2.500 lordi ed a condizione che il reddito da lavoro dipendente nell'anno 2012 non sia stato superiore ad euro 40.000. Per l'anno 2014, le somme detassate sono elevate ad euro 3 mila. Nel 2015 vi è stato uno stop alla misura agevolativa, mentre per il 2016 (agevolazione ripristinata dalla Legge di Stabilità) il limite della retribuzione passa a 2.000 euro lordi con possibilità di elevarsi a 2.500 euro per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro.
Per usufruire dell'agevolazione fiscale vige l'obbligo per le aziende di sottoscrivere, in forma scritta, un contratto collettivo aziendale, ovvero la sottoscrizione o il recepimento di un contratto collettivo territoriale. Il sostituto d'imposta applica la tassazione sostitutiva in via automatica qualora egli stesso abbia rilasciato il CUD, in relazione ad un rapporto di lavoro intercorso per l'intero anno e salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro. Diversamene, è necessaria una comunicazione scritta da parte del lavoratore con l'indicazione dell'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell'anno precedente a quello di instaurazione del rapporto di lavoro.
L'approvazione della Legge di Bilancio 2017 (L. n. 232/2016), commi 160-162, dell'art. 1, in vigore dal 1° gennaio 2017, integra e modifica sia l'art. 51 del TUIR (determinazione del reddito di lavoro dipendente) sia la legge di Stabilità 2016 (L. n. 208/2015), nella parte relativa alla reintroduzione strutturale della parziale detassazione dei premi di risultato/partecipazione agli utili e la loro possibile sostituzione mediante l'utilizzo di flexible benefits.
Con la Legge di Bilancio 2018, il Legislatore sceglie di continuare sulla strada tracciata dalle precedenti Manovre, in particolare inserendo il trasporto pubblico nel paniere di prestazioni di welfare previste dall'art. 51 del TUIR e continuando a sostenere economicamente le imprese che intendono introdurre beni e servizi di welfare come strumenti integrativi della retribuzione.
Evoluzione normativa
La tassazione agevolata per le somme erogate a livello aziendale legate agli incrementi di produttività o per le prestazioni di lavoro straordinario, era stata introdotta dal D.L. n. 93/2008 in via sperimentale solo per il secondo semestre 2008. Successivi provvedimenti legislativi ne hanno prorogato l'estensione e la portata, fino all'ultima proroga disposta dall'art. 1, co. 481, Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di Stabilità 2013), che ne estende i benefici per tutto il 2013 ed il 2014.
Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 22 gennaio 2013, pubblicato sulla G.U. del 29 marzo 2013, n. 75, ne ha definito le “Modalità di attuazione delle misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2013”.
Si sottolinea, che la tardiva pubblicazione del Decreto in Gazzetta Ufficiale, fa sì che per i primi tre mesi del 2013 l'istituto della detassazione non abbia trovato applicazione, poiché gli accordi collettivi non possono avere effetti retroattivi, salvo che per i contratti ultrannuali compatibili con gli attuali requisiti.
Nell'anno 2015, la misura fiscale agevolativa ha avuto un arresto a causa del mancato rifinanziamento per carenza di risorse. Per il 2016, invece, la Legge n. 208/2015 (L. Stabilità 2016) ha ripristinato la detassazione dei premi legati ad incrementi di produttività nonché per le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa nel corso del 2016, confermandone l'applicazione nel solo settore privato.
il Decreto 22 gennaio 2013 ha stabilito che le somme erogate a titolo di retribuzione di produttività - la cui nozione sarà meglio declinata nel paragrafo seguente - sono soggette ad una imposta sostitutiva IRPEF e delle addizionali regionali e comunali pari al 10%.
Contratti collettivi territoriali o aziendali
L'erogazione di tali somme deve avvenire “in esecuzione di contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale (…) ai sensi della normativa di legge e degli accordi interconfederali vigenti, da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda”.
La comparazione andrà effettuata sulla base degli indici tradizionalmente elaborati:
L'art. 3 del citato Decreto, prevede che il datore di lavoro debba depositare i contratti alla Direzione Territoriale del Lavoro entro 30 giorni dalla loro sottoscrizione, allegando un'autodichiarazione di conformità dell'accordo.
Nello specifico:
Tale adempimento ha come scopo sia quello di monitorare lo sviluppo delle misure di agevolazione dei salari di produttività sia quello di verificare la conformità dell'accordo alle regole previste dal decreto.
Le voci di retribuzioni che rientrano nel beneficio, sono quelle erogate in esecuzione dei contratti collettivi che fanno specifico riferimento ad indicatori “quantitativi” o “qualitativi”.
L'art. 2 del Decreto del 22 gennaio 2013, specifica che le voci retributive di produttività, sono quelle erogate in esecuzione di contratti, con espresso riferimento ad indicatori quantitativi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione.
In alternativa, ed è una novità relativa al 2013 e al 2014, il decreto individua le voci retributive quelle erogate in esecuzione di contratti che prevedono l'attivazione quantomeno di una misura in almeno tre delle quattro aree di intervento richiamate di seguito:
La contrattazione decentrata che vorrà rifarsi a tali indici, dovrà tenere conto dell'onere di attivare misure che investano nelle predette aree di intervento. Somma agevolabile e reddito di riferimento
Il beneficio trova applicazione per i lavoratori subordinati del settore privato nel rispetto di determinati parametri.
Per l'anno 2013 la somma massima agevolabile risulta pari ad €uro 2.500 lordi per dipendente e trova applicazione solo per i titolari di reddito da lavoro dipendente che per l'anno precedente (2012) non sia stato superiore ad €uro 40.000 (al lordo delle somme assoggettate all'imposta sostitutiva).
Nel 2015 la misura agevolativa ha trovato un “arresto” per il suo mancato rifinanziamento, mentre per il 2016 la retribuzione di produttività è stata riproposta con il limite di €uro 2.000 e con un tetto di reddito di lavoro dipendente conseguito nell'anno precedente pari ad €uro 50.000 (la retribuzione può essere innalzata fino ad €uro 2.500 se le aziende coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro).
L'Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 11/2013, ha precisato che ai fini della verifica della soglia reddituale di euro 40.000 per l'anno 2012, rileva l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente di cui all'art. 49 T.U.I.R., compresi quelli indicati nel co. 2 dello stesso articolo (pensioni, gli assegni ad esse equiparate etc), conseguiti dal soggetto nell'anno 2012, anche in relazione a più rapporti di lavoro, e assoggettati a tassazione ordinaria, aumentato delle somme assoggettate all'imposta sostitutiva di cui all'art. 2, D.L. n. 93/2008. La Legge di Stabilità 2016 ha cambiato le regole che determinano il reddito da lavoro dipendente - ampliando il novero delle erogazioni aventi finalità sociali, educative e assistenziali fiscalmente agevolate - e promosso il welfare aziendale nell'ambito dell'erogazione della parte variabile del salario legata alla produttività (il cosiddetto premio) favorendo fiscalmente i servizi di welfare rispetto all'equivalente in denaro. Per i premi erogati dal 1° gennaio 2017, infatti, vi sono nuovi limiti: i premi ordinari sono detassabili sino a 3.000 €uro e possono essere erogati a soggetti che nell'anno precedente all'erogazione del premio hanno percepito redditi da lavoro dipendente fino a €uro 80.000. Ulteriori interventi per incrementare i limiti di detassazione avvengono a seguito della Legge di Bilancio 2017: con coinvolgimento paritetico dei lavoratori il limite viene elevato a 4.000 €uro per i premi pagati tra il 1°gennaio 2017 e il 24 aprile 2017; dopo tale data il limite massimo è stato equiparato a quello ordinario con l'introduzione di benefici contributivi. In particolare, è consentito al datore di lavoro di ridurre di venti punti percentuali il proprio carico contributivo su una quota di premio agevolabile non superiore ad 800 €uro. L'agevolazione è da considerarsi annuale e il lavoratore potrà non versare su tale importo i contributi a proprio carico.
Sono esclusi da tale disposizione, tutti i dipendenti delle P.A. compresi quei rapporti di lavoro disciplinati da contratti di tipo privatistico; ed i titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.
La nuova detassazione dal 2016
La Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016) prevede misure per l'incremento della produttività, per il rafforzamento della partecipazione dei dipendenti all'impresa e per lo sviluppo delle politiche a sostegno dei lavoratori e dei propri familiari.
Con la Circolare n. 28/E del 15 giugno 2016, l'Agenzia delle Entrate, d'intesa con il Ministero del Lavoro, illustra l'agevolazione ed esamina le nuove disposizioni in materia di benefit, anche al fine di delineare il quadro delle erogazioni detassate che possono essere corrisposte in sostituzione delle retribuzioni premiali.
La predetta Legge, dopo lo stop del 2015, ripristina una agevolazione sul lavoro prevedendo, salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, l'applicazione in via strutturale di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e addizionali del 10%, nel limite di 2.000 euro lordi, ai “premi di risultato di ammontare variabile” legati ad “incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione”. Il limite è aumentato a 2.500 euro lordi per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro, con le modalità specificate Ministro del Lavoro.
Al fine di beneficiare dell'incremento dell'importo su cui applicare l'imposta sostitutiva, è, quindi, necessario che i lavoratori intervengano, operino ed esprimano opinioni che, in quello specifico contesto, siano considerate di pari livello, importanza e dignità di quelle espresse dai responsabili aziendali che vi partecipano con lo scopo di favorire un impegno “dal basso” che consenta di migliorare le prestazioni produttive e la qualità del prodotto e del lavoro.
Una novità riguarda la possibilità di assoggettare ad imposta sostitutiva anche le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa da parte dei lavoratori.
Gli incrementi saranno misurabili e verificabili coi criteri definiti dal Ministro del Lavoro emanato il 25 marzo 2016 di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze. . In ogni caso, i premi agevolati andranno erogati in esecuzione dei contratti aziendali o territoriali di cui all'articolo 51, D.Lgs. n. 81/2015. Tali contratti di secondo livello, dovranno poi essere depositati, in via telematica entro 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto aziendale, presso la Direzione Territoriale del Lavoro competente per territorio, per il valido riconoscimento dei benefici fiscali e contributivi (Nota direttoriale 22 luglio 2016 prot. n. 33/4274).
L'azienda e le rappresentanze sindacali nella contrattazione aziendale o territoriale devono indicare gli obiettivi che si intendono raggiungere.
L'agevolazione sulla produttività si potrà applicare solo al settore privato e ai titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore, nell'anno precedente, a 50.000 euro (comprendendo anche le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparate).
Inoltre, nel computo del limite, devono essere considerate anche le retribuzioni corrisposte ai lavoratori dipendenti impegnati all'estero, anche se non assoggettate a tassazione in Italia (cfr. Circolare n. 59/E del 2008, par. 8), nonché la quota maturanda di TFR richiesta dal lavoratore e liquidata in busta paga.
In caso di cambio di sostituto d'imposta, quest'ultima condizione va attestata dal beneficiario per iscritto.
L'Agenzia delle Entrate, nella Circolare n. 28, richiamando la Circolare n. 59/E/2008, ha chiarito che sono escluse dalla applicazione della norma agevolativa le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, co. 2, D.Lgs. n. 165/2001. Sono invece assoggettabili ad imposta sostitutiva i premi e gli utili erogati ai dipendenti di enti pubblici economici e ai dipendenti di enti del settore privato che non svolgono attività commerciale.
La Legge di Bilancio 2017 ha esteso sia sotto il profilo soggettivo che oggettivo l'ambito di applicazione del regime agevolativo per i premi di risultato. In particolare, sono tre, gli interventi che interessano la parziale detassazione dei premi di risultato/partecipazione agli utili:
Inoltre, non concorrono a formare reddito di lavoro dipendente, né sono soggetti all'imposta sostitutiva del 10%:
Welfare Aziendale
Una novità assoluta introdotta dalla predetta Legge di Stabilità, riguarda la possibilità per il lavoratore di fruire, in alternativa alla detassazione del premi di produttività, a strumenti di welfare aziendale o di flexible benefit ovvero a somme, valori e servizi di cui all'art. 51 T.U.I.R., co. 2 e co. 3, ultimo periodo, che non concorrerebbero alla formazione del reddito di lavoro dipendente.
Pertanto, nel caso di conversione del premio di risultato nei benefit ricompresi nel welfare aziendale, il valore del benefit è detassato completamente, senza essere più soggetto neppure all'imposta sostitutiva del 10 per cento.
In particolare l'art. 1, co. 190, Legge n. 208/2015, sostituisce le lettere f) ed f-bis) del co. 2 dell'art. 51 T.U.I.R., aggiunge la lettera f-ter), ed inserisce dopo il co. 3 il co. 3-bis.
La nuova formulazione dell'art. 51, co. 2, lett. f), prevede, con decorrenza dal 1° gennaio 2016 , l'esenzione per “l'utilizzazione delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiari indicati nell'articolo 12 per le finalità di cui al co. 1 dell'articolo 100”.
La novellata lettera f-bis) amplia il novero delle spese di istruzione oggetto di esenzione fiscale, elencando espressamente i servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, specificando che in essi sono compresi i servizi integrativi e di mensa connessi (novità dal 2016), la frequenza di ludoteche, di centri estivi ed invernali e le borse di studio, eliminando il riferimento alle colonie climatiche previsto nella precedente formulazione della norma.
La lettera f-ter) sancisce l'esenzione fiscale delle somme e prestazioni erogate alla generalità dei dipendenti o a categorie di essi, destinate alla fruizione dei servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti.
Il co. 3-bis prevede la possibilità di erogare beni, prestazioni, opere e servizi in applicazione dei precedenti co. 2 e 3, mediante documenti di legittimazione in formato cartaceo o elettronico che riportino un valore nominale, ovvero a strumenti caratterizzati da maggiore flessibilità e tracciabilità della spesa.
Tra le misure introdotte, a decorrere dal 1° gennaio 2017, si prevede il potenziamento delle misure incentivanti riguardanti i premi di produttività e le misure di welfare aziendale in favore dei lavoratori dipendenti del settore privato. Rientrano tra le misure agevolabili:
Le misure di welfare possono anche essere previste da contratti nazionali, territoriali, interconfederali e aziendali.
*Tratto Circolare 12-2010 della Fondazione Studi CNO Consulenti del Lavoro Riferimenti
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