06 Marzo 2024

Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza rientra tra le figure interessate nella tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, è eletto a rappresentare i lavoratori per tutto ciò che riguarda la loro salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Il Decreto Legislativo n. 81/08 riserva alcuni articoli alla figura del RLS. Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è istituito a livello aziendale, territoriale o di comparto e di sito produttivo. Quindi, può agire a livello aziendale, ma può essere nominato anche a rappresentare la sicurezza a livello territoriale o, nel caso della presenza di più aziende o cantieri, la nomina del RLS riguarda il sito produttivo. Fra i compiti principali del RLS rientrano: l'accesso nei luoghi di lavoro, la consultazione in sede di valutazione e redazione dei rischi, la consultazione durante la nomina degli addetti al primo soccorso, alla prevenzione incendi, alla lotta antincendio e all'evacuazione dei luoghi di lavoro.

Abstract

Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza rientra tra le figure interessate nella tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, è eletto a rappresentare i lavoratori per tutto ciò che riguarda la loro salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Il Decreto Legislativo n. 81/08 riserva alcuni articoli alla figura del RLS. Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è istituito a livello aziendale, territoriale o di comparto e di sito produttivo. Quindi, può agire a livello aziendale, ma può essere nominato anche a rappresentare la sicurezza a livello territoriale o, nel caso della presenza di più aziende o cantieri, la nomina del RLS riguarda il sito produttivo. Fra i compiti principali del RLS rientrano: l'accesso nei luoghi di lavoro, la consultazione in sede di valutazione e redazione dei rischi, la consultazione durante la nomina degli addetti al primo soccorso, alla prevenzione incendi, alla lotta antincendio e all'evacuazione dei luoghi di lavoro.

Il Legislatore italiano, in fase di recepimento della direttiva 89/391/CEE con il D.Lgs. n 626/94, ha istituito il Rappresentante del Lavoratori per la Sicurezza (RLS) tra i nuovi soggetti destinati a migliorare il sistema della sicurezza aziendale nell'ambito delle attività per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è riconosciuto, nel sistema di prevenzione aziendale, un ruolo essenziale di raccordo nei rapporti tra tutti i soggetti coinvolti quali: il datore di lavoro, il Rappresentante Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP), il Medico Competente.

Nel D.Lgs. n. 81/08 viene consolidata l'obbligatorietà di questa figura, attraverso la sua estensione in tutte le aziende, mentre nel D.Lgs. correttivo n. 106/2009 ne ha attenuato l'obbligatorietà. In effetti, nella redazione originaria del Decreto, all'art. 18, i datori di lavoro ogni anno avrebbero dovuto comunicare all'INAIL i nominativi della loro RLS; attualmente la comunicazione deve essere effettuata solo in caso di nuova elezione o designazione.

In evidenza
L'art. 2 comma 1 lettera i) D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 definisce il Rappresentante del Lavoratori per la Sicurezza “persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro”.

La nomina

L'art. 47 D.Lgs. 81/2008 stabilisce i criteri, le modalità di elezione e designazione di tre diverse figure di rappresentanti di lavoratori per la sicurezza:

  • Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Aziendale (RLSA)
  • Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale o di Comparto (RLST)
  • Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza di Sito Produttivo (RLSS)

In evidenza
L'art. 47 comma 2 D.Lgs. 81/2008 stabilisce che “in tutte le aziende, o unità produttive viene eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza”.

Il datore di lavoro ha il compito di informare i dipendenti dell'esistenza di questa figura e di permettere loro lo svolgimento delle elezioni del Rappresentante Lavoratori Sicurezza, in base al numero dei dipendenti presenti in azienda.

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Aziendale (RLSA)

Il D.Lgs. 81/2008 prevede le seguenti modalità di nomina o elezione RLS:

Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori (art. 47 comma 3), il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) é di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure é individuato per più aziende nell'ambito territoriale o del comparto produttivo secondo quanto previsto dall'articolo 48 (RLST).

Circa le elezioni degli RLS, perché possano realizzarsi in maniera corretta, occorre prima del loro inizio che i lavoratori designano, tra di loro, un segretario del seggio elettorale, che oltre che allo spoglio delle schede, provvede a compilare il verbale dell'elezione. Risulterà eletto il lavoratore che abbia ottenuto il maggior numero di voti espressi, a condizione che in tali accordi, abbia partecipato alla votazione la maggioranza semplice degli aventi diritto o dei lavoratori dipendenti risultanti dai libri obbligatori. Al termine dello scrutinio, il segretario deve provvedere a comunicare il verbale dell'elezione al datore di lavoro, e ove presenti alle organizzazioni sindacali di categoria e agli organismi paritetici territoriali.

Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori (art. 47 comma 4), il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza é eletto o designato dai lavoratori, nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda (RSU o RSA). In assenza di tali rappresentanze, il rappresentante é eletto dai lavoratori della azienda al loro interno.

La RLS è eletta o designata dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda: si prefigura in questo caso un soggetto terzo rispetto alla collettività dei dipendenti.

La designazione del nominativo verrà ratificata in occasione della prima assemblea dei lavoratori.

In applicazione del nuovo T.U. art. 47 comma 8, qualora i dipendenti non abbiano effettuato alcuna scelta si dovrà contattare l'organismo paritetico territoriale, che avrà il compito di designare il nominativo del RLST.

L'elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendali, territoriali, o di comparto, salvo diverse determinazioni in sede di contrattazione collettiva avviene di norma in corrispondenza della giornata nazionale per la salute e sicurezza sul lavoro, individuata, nell'ambito della settimana europea per la salute e sicurezza sul lavoro, con Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale di concerto con Il Ministero della Salute, sentite le confederazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Per le aziende inferiori o superiori a 15 dipendenti, è demandata alla contrattazione collettiva la possibilità di stabilire, per gli RLS, permessi retribuiti e gli strumenti per l'espletamento delle funzioni.

In evidenza
Il Rappresentante dei Lavoratori della Sicurezza deve essere eletto per unità produttiva, in quanto dotata di autonomia finanziaria, tecnico funzionale e autonoma per quanto attiene alle scelte e alla gestione della sicurezza.


Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale o di Comparto (RLST)

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale di cui all'articolo 47, comma 3 D.Lgs. 81/2008, esercita le competenze proprie del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di cui all'articolo 50 nei termini e con le modalità ivi previste con riferimento a tutte le aziende o unità produttive del territorio o del comparto di competenza nelle quali non sia stato eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Le modalità di elezione o designazione del rappresentante sono individuate dagli accordi collettivi nazionali, interconfederali o di categoria, stipulati dalle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In mancanza dei predetti accordi, sentite le associazioni, le modalità di elezione o designazione sono individuate con decreto del Ministro del lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali.

La novità principale di questa modifica legislativa è contenuta nell'art. 48 comma 3 D.Lgs. 81/2008 che prevede, in caso di mancata elezione o designazione del rappresentante dei lavoratori per le aziende, l'obbligo di contribuire al fondo (fondo di sostegno) istituito presso l'INAIL come previsto dall'art. 52 del T.U., utile a sostenere e finanziare le attività delle rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza territoriale, la formazione dei datori di lavoro delle piccole e medie imprese, dei piccoli imprenditori, dei lavoratori stagionali agricoli e dei lavoratori autonomi, nonché le attività degli organismi paritetici.

Per l'esercizio delle proprie attribuzioni, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale accede ai luoghi di lavoro nel rispetto delle modalità e del termine di preavviso individuati dagli accordi. Il termine di preavviso non opera in caso di infortunio grave. In tale ultima ipotesi l'accesso avviene previa segnalazione all'organismo paritetico.

L'esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale è incompatibile con l'esercizio di altre funzioni sindacali operative.



Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza di Sito Produttivo (RLSS)

La figura del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo è stata introdotta dall'art. 49 D.Lgs. 81/2008 che svolge la sua funzione in specifici contesti produttivi caratterizzati dalla compresenza di più aziende o cantieri (i porti, i centri intermodali di trasporto, gli impianti siderurgici, i grandi cantieri edili, contesti produttivi con complesse problematiche di interferenze lavorative e di un numero di addetti mediamente superiore a 500). Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo è individuato, su loro iniziativa, tra i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza delle aziende operanti nel sito produttivo. La contrattazione collettiva stabilisce le modalità di individuazione, nonché le modalità secondo cui il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo esercita le attribuzioni di cui all'articolo 50, in tutte le aziende o cantieri del sito produttivo, in cui non vi siano rappresentanti per la sicurezza e realizza il coordinamento tra i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza del medesimo sito.

Il numero

Il numero, le modalità di designazione o di elezione della RLS nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l'espletamento delle funzioni, sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva, così come stabilito dall'art. 47 comma 5 D.Lgs. 81/2008.

Il numero minimo dei RLS previsto è il seguente:

1

Aziende o unità produttive fino a 200 lavoratori.

3

Aziende o unità produttive da 201 A 1000 lavoratori

6

Aziende o unità produttive oltre 1000 lavoratori.
In tali aziende il numero dei rappresentanti é aumentato nella misura individuata dagli accordi interconfederali o dalla contrattazione collettiva.

L'art. 4 D.Lgs. 81/2008 prevede che per la determinazione del numero di lavoratori non sono computate le seguenti categorie:

Collaboratori Familiari art. 230 bis c.c.

Soggetti beneficiari delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento

Allievi istituti di istruzione e universitari, partecipanti corsi di formazione professionale

Lavoratori con cantratto di lavoro a tempo determinato in sostituzione

(diritto di conservazione)

Prestatori occasionali o di tipo accessorio accessorie

I volontari

Lavoratori ex Lege 18/12/1973 n. 877

L.S.U.

Lavoratori art. 2222 c.c.

Co.Co.Co. e Co.Co.Pro

Lavoratori in prova

Panoramica sui compiti

Al Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza vengono attribuiti i seguenti compiti e funzioni disciplinati dall'art. 50 D.Lgs. 81/2008.

Fermo restando quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:

  • accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
  • è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;
  • è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
  • è consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'articolo 37;
  • riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
  • riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
  • riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall'articolo 37;
  • promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
  • formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;
  • partecipa alla riunione periodica di cui all'articolo 35;
  • fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
  • avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
  • può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.


Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi e degli spazi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli, anche tramite l'accesso ai dati, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera r), contenuti in applicazioni informatiche. Non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.

Le modalità per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 sono stabilite in sede di contrattazione collettiva nazionale.

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su sua richiesta e per l'espletamento della sua funzione, riceve copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a).

I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza dei lavoratori rispettivamente del datore di lavoro committente e delle imprese appaltatrici, su loro richiesta e per l'espletamento della loro funzione, ricevono copia del documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 26, comma 3

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto al rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del segreto industriale relativamente alle informazioni contenute nel documento di valutazione dei rischi e nel documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 26, comma 3, nonché al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni.
L'esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è incompatibile con la nomina di responsabile o addetto al servizio di prevenzione e protezione.
Infine, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza può essere sentito in fase di verifica ispettiva da parte degli organi di vigilanza cosi come previsto dal D.M. 15 gennaio 2014.

La formazione

Per un corretto svolgimento del proprio incarico, al Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza, necessita una adeguata formazione che gli permetta di collaborare alla realizzazione di un sistema pianificato per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro.

Secondo quanto disposto dall'art. 37 comma 10 D.Lgs. 81/2008, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza riguardante i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.

Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dei seguenti contenuti minimi:

  • principi giuridici comunitari e nazionali;
  • legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
  • principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
  • definizione e individuazione dei fattori di rischio;
  • valutazione dei rischi;
  • individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;
  • aspetti normativi dell'attività di rappresentanza dei lavoratori;
  • nozioni di tecnica della comunicazione.

L'articolo 37 comma 11 prevede che a durata minima dei corsi è di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento. La contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell'obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.

Il comma 12 dello stesso articolo stabilisce che la formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l'attività del datore di lavoro, durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.

Comunicazione all'INAIL

Il datore di lavoro ha l'obbligo di comunicare in via telematica all'INAIL, in caso di nuova nomina o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (come da articolo 18, lettera a) del D.lgs. 81/2008 così come modificato dall'articolo 13, lettera f) del D.Lgs. n. 106/2009).
La procedura di comunicazione INAIL RLS consente di effettuare la prima comunicazione, variazioni a seguito di nuove nomine oppure di nuove designazioni.
La procedura è accessibile dal sito dell'Istituto attraverso i Servizi on-line per la segnalazione in via informatica secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

La suddetta comunicazione deve essere effettuata esclusivamente con modalità telematica, per singola azienda, o meglio per ciascuna unità produttiva, nella quale operano i rappresentanti.

In evidenza
Per quanto concerne infine le sanzioni amministrative nei confronti dei datori di lavoro che violino le sopra illustrate disposizioni in materia di comunicazione telematica, l'art. 55 del Testo Unico come modificato dall'art. 32 del provvedimento correttivo D.Lgs. n. 106/2009 prevede una pena pecuniaria da € 50 ad € 300.

Riferimenti

Giurisprudenza:

Per i recenti orientamenti sul tema, v. Tribunale Roma, sez. lav., 19 dicembre 2023,  con commento di G. Guarini, L. Manunta, Licenziamento disciplinare del RLS: è nullo in quanto l'attivazione dei protocolli di sicurezza aziendali spetta esclusivamente al datore di lavoro.

Normativi:

Art. 13, D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106

Artt. 47-52, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81

Artt. 18-19, D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626

D.P.R., 30 giugno 1965, n. 1124

Prassi:

INAIL, Circolare 10 febbraio 2014, n. 11

INAIL, Circolare 21 dicembre 2012, n. 69

INAIL, Circolare 25 agosto 2009, n. 43

INAIL, Circolare 21 maggio 2009, n. 26

INAIL, Circolare 12 marzo 2009, n. 11

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