28 Dicembre 2023

Il documento unico di regolarità contributiva (DURC) è il documento mediante il quale gli enti previdenziali ed assicurativi attestano la regolarità degli adempimenti dovuti nei loro confronti dall'impresa. Per i lavori edili privati soggetti al rilascio del permesso di costruire o alla denuncia di inizio attività (DIA), sostituita dal 31 luglio 2010 dalla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), le imprese committenti sono obbligate a richiedere il DURC all'impresa. La mancata regolarità contributiva, infatti, sospende l'efficacia del titolo abilitativo per cui si è richiesto il DURC.

Inquadramento

Il documento unico di regolarità contributiva (DURC) è il documento mediante il quale gli enti previdenziali ed assicurativi attestano la regolarità degli adempimenti dovuti nei loro confronti dall'impresa. Per i lavori edili privati soggetti al rilascio del permesso di costruire o alla denuncia di inizio attività (DIA), sostituita dal 31 luglio 2010 dalla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), le imprese committenti sono obbligate a richiedere il DURC all'impresa.


La mancata regolarità contributiva, infatti, sospende l'efficacia del titolo abilitativo per cui si è richiesto il DURC.

Il documento di regolarità contributiva rappresenta oggi lo strumento necessario a certificare la regolarità di un operatore economico presso gli istituti INPS, INAIL e le Casse Edili verificata sulla base della rispettiva normativa di riferimento.

La Legge n. 266/2002 e successive modificazioni e integrazioni prevede l'obbligo di presentazione del DURC da parte delle imprese affidatarie di un appalto pubblico e dalle imprese che gestiscono servizi ed attività in convenzione o concessione.

Il mancato rilascio del DURC comporta, nei casi sopra descritti, la revoca dell'affidamento ovvero la revoca della convenzione (o concessione).

Il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (D.Lgs. n. 163/2006) in tema di affidamento di concessione ed appalti di lavori forniture e servizi, nonché di subappalti, esclude la possibilità di partecipare agli affidamenti di appalti, concessioni e subappalti, a coloro che hanno commesso violazioni gravi, accertate in modo definitivo, in materia di contributi previdenziali e assistenziali.


Per gravi inadempienze si intendono anche quelle di modica entità monetaria.

Il Decreto Ministeriale 30 gennaio 2015 stabilisce una serie di semplificazioni per la richiesta ed il rilascio del DURC (DURC on-line). Emerge altresì l'intento del legislatore di consentire al soggetto interessato dalla verifica di regolarità (sia esso impresa o lavoratore autonomo) in relazione alla propria posizione contributiva, ovvero il soggetto titolare del credito, in relazione alle cessioni dei crediti certificati, la possibilità di effettuare in proprio l'attivazione della verifica stessa ovvero di delegare l'adempimento a chiunque vi abbia interesse e nel caso di credito ceduto alle banche o agli intermediari finanziari.

Aspetti normativi

La Legge n. 266/2002 prevede l'obbligo di presentazione del DURC da parte delle imprese affidatarie di un appalto pubblico e dalle imprese che gestiscono servizi ed attività in convenzione o concessione.

Il mancato rilascio del DURC comporta, nei casi sopra descritti, la revoca dell'affidamento ovvero la revoca della convenzione (o concessione).

Il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (D.Lgs. n. 163/2006) in tema di affidamento di concessione ed appalti di lavori forniture e servizi, nonché di subappalti, esclude la possibilità di partecipare agli affidamenti di appalti, concessioni e subappalti,coloro che hanno commesso violazioni gravi, accertate in modo definitivo, in materia di contributi previdenziali e assistenziali.

Per gravi inadempienze si intendono anche quelle di modica entità monetaria.

Giurisprudenza: Consiglio di Stato, 24 agosto 2010, n. 5936
Può essere considerata grave qualsiasi violazione in materia contributiva anche – e forse a maggior ragione – quelle violazioni di piccola entità che lasciano intendere un atteggiamento del datore di lavoro di scarsa attenzione nei riguardi degli obblighi considerati non rilevanti.

Il regolamento di cui al D.P.R. n. 207/2010, sancito dall'art. 5, comma 5, D.Lgs n. 163/2006 detta numerose disposizioni in materia di DURC.

Articolo 4

Disciplina l'intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza dell'esecutore dell'appalto e del subappaltatore.

Articolo 6

Sancisce la nozione del DURC e individua le fasi in cui va acquisito il documento di regolarità contributiva:

  • per la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui all'art. 38, comma 1, lett. i), D.Lgs. n. 163/2006;
  • per l'aggiudicazione del contratto;
  • per la stipula del contratto;
  • per il pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture;
  • per il certificato di collaudo il certificato di verifica di conformità, l'attestazione di regolare esecuzione e il pagamento del saldo finale.

Nel caso in cui:

  • tra l'aggiudicazione del contratto e il primo stato di avanzamento dei lavori o il primo accertamento delle prestazioni effettuate relative a forniture e servizi;
  • tra due successivi stati di avanzamento dei lavori o accertamenti delle prestazioni effettuate relative a forniture e servizi

intercorra un periodo di centottanta giorni, le amministrazioni aggiudicatrici acquisiscono il DURC relativo all'esecutore ed ai subappaltatori entro i trenta giorni successivi alla scadenza dei centottanta giorni.

Articolo 78

La SOA deve richiedere il DURC

Articolo 196

Le Casse Edili ed il Ministero del Lavoro verificano la regolarità contributiva ed assumono i dati, forniti dal direttore dei lavori relativi all'incidenza della manodopera riferita all'esecuzione dei lavori, in relazione al singolo cantiere sede di esecuzione del contratto.

Il DURC, al contrario, certifica la regolarità contributiva ela congruità della manodopera per l'intera prestazione.

Disciplina e contenuto

Contenuto del DURC
denominazione, ragione sociale, unità operativa, codice fiscale
iscrizione agli istituti previdenziali e assistenziali
dichiarazione di regolarità contributiva con specifica indicazione della scopertura e delle motivazioni
data di effettuazione della verifica di regolarità contributiva
data di rilascio del documento
nominativo del responsabile del procedimento

IL DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA (DURC)

Si richiede il DURC

  • per tutti i contratti pubblici (in particolare, per gli appalti ed i subappalti sia di lavori che di servizi e forniture);
  • per la gestione di servizi ed attività pubbliche in convenzione o concessione;
  • per i lavori privati in edilizia soggetti al rilascio di permesso di costruire o a denuncia inizio attività;
  • per la fruizione di benefici normativi e contributivi concessi da Enti/P.A. diversi da INPS e INAIL;
  • per il rilascio dell'attestazione SOA;
  • per l'iscrizione all'Albo dei fornitori;
  • per finanziamenti e sovvenzioni per la realizzazione di investimenti previsti dalla normativa comunitaria o da normative specifiche;
  • per la valutazione dei lavori pubblici per i quali il committente non è tenuto all'applicazione del Codice e del Regolamento (lavori pubblici seguiti in proprio e non su committenza e opere pubbliche di edilizia abitativa);
  • per l'attestazione di qualificazione dei contraenti generali.

Soggetti tenuti al possesso del DURC

  • datori di lavoro;
  • lavoratori autonomi;
  • gli operatori economici (l'imprenditore, il fornitore e il prestatore di servizi o un raggruppamento o consorzio di essi).

Soggetti richiedenti

  • azienda, anche attraverso un intermediario qualificato ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 12/79 (consulenti del lavoro, professionisti equiparati, ecc.);
  • SOA;
  • stazioni appaltanti, compresi gli altri enti/soggetti aggiudicatori, i concessionari di lavori/servizi pubblici ed i gestori di pubblici servizi che sono tenuti a richiedere d'ufficio il DURC per tutti gli operatori economici (appaltatori e subappaltatori);

Enti accertatori la regolarità

  • INPS;
  • INAIL;
  • Cassa Edile;
  • Dichiarazione sostitutiva.

Modalità di accertamento e verifica della regolarità

La regolarità deve sussistere alla data indicata nella richiesta (nel caso di verifica della dichiarazione sostitutiva) o alla data di conclusione dell'istruttoria (negli altri casi).

Per la verifica della dichiarazione sostitutiva, la data da indicare nella richiesta deve essere quella della presentazione dell'autocertificazione, in quanto la regolarità deve sussistere al momento in cui l'azienda ha dichiarato la propria situazione,essendo irrilevanti eventuali regolarizzazioni successive.

Soprattutto in caso di contratti pubblici, è opportuno che l'azienda che intende presentare un'offerta controlli preliminarmente la propria situazione contributiva presso gli Istituti previdenziali, al fine di evitare le conseguenze,anche penali,derivanti dalla presentazione di dichiarazione sostitutiva di regolarità che risulti non veritiera.

I requisiti generali per la verifica della regolarità sono indicati nel D.M. 24 ottobre 2007. Rispetto ad essi, ciascun Ente ha provveduto, con proprie Circolari, a fornire chiarimenti ed informazioni di dettaglio in relazione alla propria normativa di riferimento.

Esclusa l'ipotesi di verifica della dichiarazione sostitutiva, in mancanza della sussistenza dei requisiti di regolarità contributiva, l'Ente, prima di attestare l'irregolarità, deve invitare l'interessato a regolarizzare la propria posizione entro il termine massimo di quindici giorni dall'accertamento dell'irregolarità stessa.

Se successivamente al rilascio del DURC, emergono circostanze tali da modificare sostanzialmente la situazione di regolarità già attestata, l'Ente deve darne immediata comunicazione al richiedente (con emissione di un DURC che annulla e sostituisce il precedente) e, nel caso di appalti pubblici sempre alla stazione appaltante, assumendo nel contempo le necessarie iniziative per il recupero di quanto dovuto.

Il DURC non produce effetti liberatori per l'impresa, per cui è sempre possibile un'azione per l'accertamento ed il recupero di eventuali somme che dovessero successivamente risultare dovute.

Scostamento non grave

Ai soli fini della verifica di una dichiarazione sostitutiva in fase di selezione pubblica del contraente, la regolarità contributiva viene dichiarata anche in presenza del cd. "scostamento non grave" tra somme dovute e somme versate.

Lo scostamento si intende "non grave" quando "con riferimento a ciascun periodo di paga o di contribuzione" c'è una differenza tra il dovuto e il versato che è inferiore o pari al 5%, o un debito inferiore a 100 euro (se lo scostamento è superiore al 5%).

In caso di un certificato di regolarità rilasciato in presenza di "scostamento non grave", l'operatore economico è comunque obbligato a versare l'importo dovuto entro i trenta giorni successivi all'emissione del DURC. Se non provvede al pagamento dell'importo dovuto nel termine fissato, l'irregolarità sarà dichiarata nei DURC successivamente rilasciati.

In tutti gli altri casi, la presenza di una scopertura, anche inferiore ai limiti sopra indicati, comporta sempre l'irregolarità dell'azienda, con sospensione dell'istruttoria e invito a regolarizzare la posizione entro quindici giorni.

Richiesta del DURC

Requisiti di regolarità contributiva

Nei confronti degli istituti previdenziali e assicurativi

  • rispetto degli adempimenti e dei versamenti periodici;
  • corrispondenza tra versamenti effettuati e versamenti accertati dagli istituti previdenziali;
  • inesistenza di inadempienze in atto.

La regolarità contributiva sussiste anche:

  • quando sia stata richiesta e accettata una rateizzazione del debito;
  • quando a seguito di disposizioni di legge, sia stato sospeso il pagamento dei contributi.

Nei confronti delle Casse Edili

  • versamento dei contributi alla cassa edile di competenza;
  • dichiarazione alla cassa edile di ore lavorate dai dipendenti non inferiore a quello contrattuale.

La regolarità contributiva sussiste anche:

  • quando sia stata richiesta e accettata una rateizzazione del debito.

Semplificazioni introdotte dal "Decreto del Fare"

Semplificazioni introdotte dal "Decreto del Fare" (D.L. 21 giugno 2013 convertito in Legge 9 agosto 2013, n. 98).

Per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, il documento di regolarità contributiva potrà essere acquisito da parte delle stazioni appaltanti, compresi gli altri enti/soggetti aggiudicatori, i concessionari di lavori/servizi pubblici ed i gestori di pubblici servizi, per via telematica.

Il DURC ha validità di 120 giorni.

Acquisizione d'ufficio del DURC avviene per:

1) gli accertamenti dei requisiti di ordine generale per l'affidamento di concessioni e appalti pubblici di lavori, forniture e servizi

a) la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito del codice degli appalti pubblici;

b) l'aggiudicazione definitiva del contratto pubblico;

c) la stipula del contratto;

d) il pagamento degli stati di avanzamento lavori (o prestazioni di servizi o di forniture);

e) i certificati di collaudo, di regolare esecuzione, di verifica di conformità, di regolare esecuzione

2) il pagamento delle prestazioni

Pagamento del saldo finale.

L'acquisizione d'ufficio del documento riguarda:

  • gli accertamenti dei requisiti di ordine generale per l'affidamento di concessioni e appalti pubblici di lavori, forniture e servizi;
  • il pagamento delle prestazioni.

E quindi, il DURC deve essere acquisito d'ufficio per via telematica, in funzione di:

1) la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito del codice degli appalti pubblici;
2) l'aggiudicazione definitiva del contratto pubblico;
3) la stipula del contratto;
4) il pagamento degli stati di avanzamento lavori (o prestazioni di servizi o di forniture);
5) i certificati di collaudo, di regolare esecuzione, di verifica di conformità, di regolare esecuzione;
6) il pagamento del saldo finale.

In caso di mancanza dei requisiti per il rilascio del DURC, gli Enti preposti al rilascio, prima della nuova emissione o prima dell'annullamento del documento già rilasciato, invitano, mediante PEC, l'interessato, anche tramite il suo consulente, a regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a quindici giorni.

Intervento sostitutivo della stazione appaltante

La stazione appaltante, in caso di riscontro di un DURC irregolare in capo all'appaltatore, può trattenere dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. La stessa stazione appaltante pagherà direttamente agli enti previdenziali ed assistenziali l'importo dell'inadempienza.

L'intervento sostitutivo opera sia quando il debito delle stazioni appaltanti nei confronti dell'appaltatore copre interamente il debito contributivo, sia quando il debito contributivo è superiore al credito dell'appaltatore verso la stazione appaltante. In questo caso la stazione appaltante provvederà a ripartire tra gli istituti previdenziali e assicurativi e le Casse Edili in proporzione dei crediti di ciascun Istituto e Cassa Edile.

Qualora le stazioni appaltanti siano più di una, è opportuno che queste preventivamente comunichino agli stessi Istituti e alle Casse Edili l'intenzione di sostituirsi all'appaltatore. Con tale comunicazione preventiva si eviterà la sovrapposizione di pagamenti e con una modulazione dei crediti delle varie stazioni appaltanti.

Anche in caso di subappalto è prevista la sostituzione del debitore contributivo con compensazione dei crediti nei confronti della stazione appaltante stante il vincolo di solidarietà che sussiste tra appaltatore e sub appaltatore.

Ripartizione dei versamenti

Verifica di irregolarità fiscale

L'articolo 48-bis del D.P.R. 602/1973 stabilisce: “le amministrazioni pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a diecimila euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo”.

Il nuovo sistema di verifica della regolarità contributiva dopo il D.M. 30 gennaio

Soggetti abilitati alla verifica di regolarità contributiva

L'art. 1, DM 30 gennaio 2015 individua i soggetti abilitati ad effettuare la verifica di regolarità contributiva. Nella fattispecie:

  • amministrazioni aggiudicatrici, organismi di diritto pubblico, enti aggiudicatori, altri soggetti aggiudicatori, soggetti aggiudicatori e stazioni appaltanti;
  • organismi di attestazione SOA;
  • le amministrazioni pubbliche procedenti, i concessionari e i gestori di pubblici esercizi;
  • l'impresa o il lavoratore autonomo in relazione alla propria posizione contributiva o, previa delega dell'impresa o del lavoratore autonomo medesimo, tutti i soggetti che ne hanno interesse;
  • le banche o gli intermediari finanziari, previa delega da parte del soggetto titolare del credito, in relazione alle cessioni dei crediti certificati (art. 9, D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla Legge 28 gennaio 2009, n. 2 e art. 37, comma 7-bis, D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89).

Le modalità di richiesta e gestione delle abilitazioni, sono registrate tramite le funzionalità dello Sportello Unico Previdenziale (S.U.P.).

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali introduce la possibilità per le imprese e i lavoratori autonomi di richiedere la propria posizione contributiva anche a mezzo atto di delega. Allo stesso modo la delega da parte del titolare del credito è necessaria per la richiesta di DURC a seguito di cessione dei crediti certificati.

Il soggetto delegato il quale effettuerà la verifica di regolarità contributiva sotto la propria responsabilità.

Come si effettua la verifica

Il nuovo sistema consente ai soggetti abilitati di effettuare la verifica in tempo reale tramite un'unica interrogazione negli archivi dell'INPS, dell'INAIL e delle Casse Edili, per le imprese classificate o classificabili ai fini previdenziali nel settore industria o artigianato per le attività dell'edilizia utilizzando il codice fiscale.

Requisiti di regolarità

Ambito oggettivo

Pagamenti scaduti sino all'ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la medesima verifica è effettuata, a condizione che sia scaduto anche il termine di presentazione delle relative denunce retributive.

I pagamenti si riferiscono a quanto dovuto dall'impresa in relazione ai lavoratori:

  • subordinati;
  • collaboratori coordinati e continuativi;
  • lavoratori autonomi.

Lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni amministrate dall'INPS (artigiani, commercianti, lavoratori agricoli autonomi)

Per i soci iscritti ad una delle Gestioni dei lavoratori autonomi amministrate dall'INPS, la verifica va effettuata: a mezzo portale INPS o INAIL, indicando il codice fiscale della società, ovvero dal portale INPS separatamente e in successione, indicando il codice fiscale (16 cifre alfanumeriche) di ciascuno dei soci per i quali la predetta dichiarazione è stata resa.

Verifica della regolarità delle imprese agricole che occupano alle loro dipendenze operai a tempo determinato e/o indeterminato

In presenza di impresa agricola esercitata in forma societaria, la richiesta deve essere effettuata per la posizione della società inserendo il codice fiscale della stessa e per i soci con qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) e Coltivatore diretto (CD) indicando il codice fiscale del singolo socio.

Deve essere effettuata esclusivamente dal portale INPS attraverso la nuova procedura “DURC on-line”, in quanto i contributi INAIL vengono accertati e versati all'INPS.

Le imprese cooperative e loro consorzi, che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici tenute all'iscrizione all'INAIL potranno essere verificate anche accedendo dal portale INAIL.

La procedura “DURC-AGR.CAU” non sarà più utilizzabile e verrà disattivata dall'entrata in vigore del D.M. 30 gennaio 2015.

Gestioni previdenziali e condizioni di sussistenza della regolarità

Gestioni INPS:

  • datori di lavoro con dipendenti;
  • committenti di co.co.co e co.co.pro.;
  • datori di lavoro agricolo con dipendenti;
  • lavoratori autonomi artigiani e commercianti;
  • lavoratori autonomi agricoli;
  • lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico.
DURC on-line

Procedura di rilascio del DURC in modalità on-line, in vigore dal 1° luglio 2015

Dal 1° luglio 2015 è possibile per le imprese ottenere il DURC in formato .pdf in tempo reale.

Le imprese possono accedere all'archivio degli Istituti e delle Casse Edili per ottenere un DURC in formato .pdf in tempo reale, da stampare in azienda. Qualora siano riscontrate carenze contributive, entro 72 ore verranno comunicate all'interessato le cause dell'irregolarità e saranno poi sufficienti pochissimi giorni per regolarizzare la propria posizione ed ottenere il certificato.

La certificazione di regolarità contributiva avrà una validità di 120 giorni e potrà essere utilizzata per ogni finalità richiesta dalla legge quali:

  • erogazione di sovvenzioni, contributi ecc., nell'ambito delle procedure di appalto e nei lavori privati dell'edilizia;
  • rilascio attestazione SOA.

La medesima certificazione, per tutto il periodo di validità può essere utilizzata per più finalità diverse senza bisogno di richiederne ogni volta una nuova.

Sempre nei limiti di validità, il DURC riferito alla stessa impresa può essere richiesto da altri soggetti, prelevandolo da internet.

Ambito di applicazione del DURC on-line

Il DURC on-line sostituisce il DURC per le richieste di:

  • erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici, di qualunque genere, compresi quelli di cui all'art. 1, comma 553, Legge 23 dicembre 2005, n. 266 (18);
  • nell'ambito delle procedure di appalto di opere, servizi e forniture pubblici e nei lavori privati dell'edilizia;
  • rilascio dell'attestazione SOA.

Utilizzo del DURC on-line

La nuova procedura "DURC on-line" viene utilizzata dall'utente in possesso di “utenza” e “password/PIN”, ottenuto tramite registrazione al servizio.

Le Aziende e i loro intermediari possono utilizzare le utenze già rilasciate dall'INPS per i servizi on-line.

Le stazioni appaltanti e le Amministrazioni procedenti, ove non ne siano già in possesso, dovranno chiedere l'abilitazione ad una qualsiasi Sede territoriale INPS utilizzando l'apposito modulo di richiesta disponibile sul sito INAIL www.sportellounicoprevidenziale.it.

Le SOA (Organismi di Attestazione ex art. 40, D.Lgs. n. 163/2006) autorizzate dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici alle funzioni di attestazione, dovranno chiedere l'abilitazione utilizzando il modulo di richiesta disponibile sempre sul medesimo sito INAIL.

Utilizzano il DURC on-line anche i soggetti che operano:

  • nell'ambito dei contratti pubblici in ordine alle competenze delle amministrazioni aggiudicatrici, degli organismi di diritto pubblico, degli enti aggiudicatori, degli altri soggetti aggiudicatori, dei soggetti aggiudicatori e delle stazioni appaltanti;
  • nelle amministrazioni procedenti per le erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere.

Come avviene il controllo

La procedura di controllo utilizza i dati presenti negli archivi di ciascuna delle Gestioni INPS:

  • datori di lavoro con dipendenti;
  • committenti di co.co.co e co.co.pro.;
  • datori di lavoro agricolo con dipendenti;
  • lavoratori autonomi artigiani e commercianti;
  • lavoratori autonomi agricoli;
  • lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico.

All'uopo vengono messi a confronto:

Importi denunciati o imposti

con

Versamenti mensili o periodici tenuto conto delle rispettive scadenze di legge previste per ciascuna delle predette Gestioni

Importi addebitati per accertamenti d'ufficio effettuati a seguito di attività di verifica amministrativa che evidenziano la correttezza tra i versamenti effettuati

con

Importi dovuti in relazione agli obblighi contributivi riferiti a tutte le tipologie di rapporti di lavoro subordinato ed autonomo

Importi addebitati per accertamenti d'ufficio effettuati a seguito di attività di vigilanza

con

Importi effettivamente versati in “sanatoria”

La regolarità contributiva sarà considerata in essere anche in presenza di:

Rateazioni

Concesse da INPS, INAIL, Casse Edili, Agenti della Riscossione.

Sospensione di pagamenti

In forza di disposizioni di legge.

Crediti

In fase amministrativa oggetto di compensazione se il credito è stato accertato e confermato dagli Enti preposti.

In fase amministrativa in pendenza di contenzioso amministrativo sino alla decisione che respinge il ricorso.

In fase amministrativa in pendenza di contenzioso giudiziario sino al passaggio ingiudicato della sentenza, salva l'ipotesi di cui all'art. 24, comma 3, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.

Affidati per il recupero agli Agenti della Riscossione per i quali sia stata disposta la sospensione della cartella di pagamento o dell'avviso di addebito a seguito di ricorso giudiziario.

La regolarità sussiste anche in caso di scostamento non grave: è considerato “non grave” uno scostamento tra le somme dovute e quelle versate, pari o inferiore ad € 150,00 comprensivi di eventuali accessori di legge.

La valutazione di non gravità dello scostamento si applica a ciascuna Gestione nella quale l'omissione relativa ai contributi e alle sanzioni civili si è determinata con riferimento al momento dell'effettuazione della verifica.

Il soggetto per il quale risulta la regolarità DURC per scostamento non grave sarà comunque soggetto ad azione di recupero da parte degli enti stante la norma per cui si procede ad esazione coattiva per tutte le somme pari o superiori a € 10,33.

Decreto 23 febbraio 2016, pubblicato in G.U. 19 ottobre 2016, n. 245

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2016, il D.M. 23 febbraio 2016 con la modifica del Decreto Ministeriale 30 gennaio 2015, relativo a «Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva».

Queste le modifiche previste al D.M. 30 gennaio 2015:

A) all'art. 2, comma 1, primo periodo, dopo le parole: «per l'attività edilizia,», sono aggiunte le seguenti: «nonché, ai soli fini DURC, per le imprese che applicano il relativo contratto collettivo nazionale sottoscritto dalle organizzazioni, per ciascuna parte, comparativamente più rappresentative,».

Pertanto, ai soli fini del DURC, per le imprese edili e per tutte le imprese che applicano il contratto collettivo nazionale di lavoro Edile vengono riconosciute le agevolazioni in materia di semplificazione del DURC.

B) all'art. 5:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. In caso di fallimento o liquidazione coatta amministrativa con esercizio provvisorio di cui agli articoli 104 e 206 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa si considera regolare con riferimento agli obblighi contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Casse Edili scaduti anteriormente alla data di autorizzazione all'esercizio provvisorio.»;


2) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. In caso di amministrazione straordinaria di cui al Decreto Legislativo 8 luglio 1999, n. 270 e al D.L. 23 dicembre 2003, n. 347, convertito nella legge 18 febbraio 2004, n. 39 e successive modifiche e integrazioni, l'impresa si considera regolare con riferimento ai debiti contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Casse Edili scaduti anteriormente alla data del decreto di apertura della medesima procedura di cui all'art. 30 del D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270 e all'art. 2 del D.L. 23 dicembre 2003, n. 347».

In tal senso le aziende in crisi per i quali è attivata la procedura concorsuale del fallimento o della liquidazione coatta amministrativa, si vedono riconosciute la regolarità del DURC se hanno ottemperato (o ottemperano) agli obblighi contributivi, assicurativi e relativi alla cassa edile scaduti anteriormente alla data di autorizzazione dell'esercizio provvisorio.

Analogo trattamento avviene per le aziende in amministrazione straordinaria ove il DURC sarà regolare se ottemperano alle obbligazioni INPS, INAIL e Cassa Edile contratte prima della data del Decreto di apertura della procedura.

Contenuti minimi del DURC (art. 7, D D.M. 30 gennaio 2015)

  • Denominazione del documento in “formato pdf”: "DURC on-line"
  • Denominazione o ragione sociale del soggetto verificato
  • Sede legale del soggetto verificato
  • Codice fiscale del soggetto verificato
  • Iscrizione all'INPS, all'INAIL e, ove previsto, alle Casse Edili
  • Dichiarazione di regolarità;
  • Numero identificativo della verifica
  • Data di effettuazione della verifica
  • Data di scadenza di validità del Documento*.

Nota bene: la dichiarazione di regolarità, implicando la verifica in tempo reale negli archivi dell'INPS, dell'INAIL e delle Casse Edili, assolve alla previsione della sussistenza dell'iscrizione a ciascuno degli Enti presso i quali si è determinato l'esito di regolarità. Se il soggetto verificato non risulta iscritto all'INPS o all'INAIL, nella sezione del documento relativa all'ente interessato sarà indicato “Non iscritto”.

*La data di scadenza della validità del DURC è di 120 giorni, calcolati dalla data della prima richiesta che ha originato l'esito.

Una volta prodotto il DURC on-line, il sistema informativo presso il quale la richiesta è stata inoltrata comunicherà via PEC a tutti i richiedenti la disponibilità del documento.

Il DURC on-line così generato è liberamente consultabile e potrà essere stampato o esportato oltre che dal soggetto che lo ha richiesto anche da chiunque vi abbia interesse. In ogni caso, il DURC on-line potrà essere utilizzato, ai sensi della vigente normativa e di quanto stabilito all'art. 2 del D.M., entro il periodo di 120 giorni della sua validità.

Esito di irregolarità limitato ad un ente

Il DURC indica a quali enti si riferisce la regolarità, risultante in tempo reale, alla data della richiesta effettuata dal soggetto attraverso l'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e delle Casse Edili per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

Se la verifica effettuata automaticamente negli archivi di uno degli Enti interessati produce un esito positivo, lo stesso resta cristallizzato anche quando la verifica sugli altri Enti evidenzi una situazione di irregolarità.

In tal caso, i sistemi informativi rimangono in “stand by” in attesa dell'esito dell'invito a regolarizzare effettuato dall'Ente creditore; il DURC dovrà essere emesso non oltre il termine di 30 giorni dalla richiesta e attesterà la regolarità solo in caso di regolarizzazione del debito da parte del soggetto verificato.

Casi particolari

Soggetti che risultino titolari di una posizione contributiva di nuova costituzione la cui operatività si collochi in un tempo più breve rispetto al periodo considerato dal D.M. (pagamenti scaduti sino all'ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica è effettuata).

L'interrogazione fornirà l'indicazione della data di decorrenza dell'iscrizione senza alcuna attestazione di regolarità.

Codice fiscale indicato ai fini della verifica non risulti presente negli archivi INPS e INAIL.

Il sistema darà la sola informazione che il soggetto “non è iscritto”.

Posizione contributiva cessata o sospesa.

L'esito di regolarità/irregolarità risulterà riferito agli adempimenti contributivi effettuati dal datore di lavoro/lavoratore autonomo fino alla data in cui lo stesso ha operato.

Regolarizzazione in caso di esito negativo del DURC

Il nuovo sistema di verifica è stato progettato per consentire di fornire al richiedente una risposta in tempo reale in ordine alla regolarità contributiva.

Se il controllo nelle singole Gestioni produrrà un esito di irregolarità, la procedura fornirà a video l'informazione che sono in corso verifiche e che la disponibilità dell'esito sarà comunicata all'indirizzo PEC registrato dal richiedente nel sistema nella fase di accesso alla Procedura DURC on-line.

L'esito di irregolarità ha effetto per tutte le interrogazioni che sono effettuate durante il termine di 15 giorni assegnato per la regolarizzazione e comunque per tutte quelle intervenute prima della definizione dell'esito della verifica che comunque non può essere superiore a 30 giorni dalla prima richiesta.

Ciascuno degli Enti che ha rilevato la situazione di irregolarità, provvede a trasmettere, esclusivamente tramite PEC, all'interessato o al soggetto da esso delegato l'invito a regolarizzare con l'indicazione analitica delle cause che hanno determinato l'irregolarità.

L'interessato entro un termine non superiore a 15 giorni dalla notifica dell'invito, deve regolarizzare, provvedendo al versamento delle somme indicate o alla sistemazione delle omissioni contestate. Il procedimento di regolarizzazione dovrà concludersi prima di 30 giorni dalla richiesta che ha determinato l'esito di irregolarità.

La gestione dell'invito a regolarizzare prodotto al momento dell'attivazione della verifica da parte della procedura di controllo automatizzato della regolarità, dovrà avvenire entro 72 ore (3 giorni) dalla richiesta da cui ha avuto origine l'invito stesso.

Nel predetto intervallo temporale dovrà essere verificata la correttezza delle esposizioni debitorie anche con riguardo ad eventuali situazioni di mancati aggiornamenti degli archivi che le hanno evidenziate al fine di consentire l'immediata informazione al richiedente circa la regolarità nei confronti dell'INPS.

In questo modo, ove anche nei confronti degli altri Enti coinvolti nella verifica risulti un esito di regolarità, si determinano le condizioni per la formazione del DURC on-line.

Il Ministero (Circolare n. 19/2015), chiarisce che, qualora la regolarizzazione avvenga oltre tale termine ma comunque prima della definizione dell'esito della verifica, gli Istituti non potranno dichiarare l'irregolarità, tenuto conto che a quel momento, ove venisse attestata l'irregolarità a seguito della regolarizzazione tardiva, l'esito sarebbe riferito ad una situazione di omissione “non corrispondente alla realtà”.

La mancata regolarizzazione produce un documento di irregolarità (DURC irregolare) e sarà comunicato soltanto ai soggetti che hanno effettuato la prima richiesta e, eventualmente, ai soggetti le cui richieste sono state accodate dal sistema.

Laddove la richiesta provenga da una Pubblica Amministrazione, ove ne ricorrano i presupposti, l'esito di irregolarità comporterà l'obbligo dell'attivazione dell'intervento sostitutivo (art. 4, D.P.R. n. 207/2010, art. 31, comma 3 e 8-bis, D.L. n. 69/2013 convertito dalla Legge n. 98/2013).

Casi particolari di evidenze di irregolarità

Caso

Soluzione

  • omessa presentazione della denuncia da parte dell'impresa;
  • denuncia presentata con importo pari a zero;
  • denuncia non contenente gli elementi necessari richiesti da ciascuno degli Enti;
  • denuncia incongruente.

Invito a regolarizzare e procedura di Regolarizzazione.

Se la situazione di irregolarità riferita alle fattispecie non risulta sanata, la verifica attesterà un esito di irregolarità riportando l'informazione dell'omissione di specie.

Autodichiarazione dei requisiti di cui all'art. 38, comma 1, lettera i), D.Lgs. n. 163/2006 (art. 10, co. 3)

Il DURC on-line soddisfa il possesso del requisito indicato all'art. 38,, comma 1, lettera i), D.Lgs. n. 163/2006 e assolve all'obbligo della presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui agli articoli 44-bis e 46, comma 1, lettera p), D.P.R. n. 445/2000, ovunque prevista.

Nei casi di gara di appalto, continua a permanere la previsione della presentazione della dichiarazione sostitutiva da parte degli operatori economici e delle imprese concorrenti in sede di partecipazione alla gara.

Le Amministrazioni aggiudicatrici procederanno, pertanto, a decorrere dal 1° luglio 2015, alla verifica delle dichiarazioni sostitutive con le stesse modalità di cui all'art. 6, D.M. 30 gennaio 2015, restando preclusa la possibilità per le Amministrazioni in fase di richiesta di specificare la data nella quale ciascuna dichiarazione è stata resa.

Quando una interrogazione fornisce un esito di irregolarità, dovrà essere avviato il procedimento di regolarizzazione. Il risultato negativo della verifica, comunicato esclusivamente ai soggetti che hanno effettuato l'interrogazione fino alla definizione dell'esito, verrà utilizzato dalle Amministrazioni richiedenti ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all''art. 71, D.P.R. n. 445/2000.

DURC on-line e procedure concorsuali

Concordato con continuità aziendale

DURC regolare nel periodo intercorrente tra la pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese e il decreto di omologazione, se nel piano concordatario è previsto il pagamento integrale dei debiti nei confronti dell'INPS, dell'INAIL e delle Casse Edili e dei relativi accessori di legge.

Fallimento con esercizio provvisorio

Attestazione della regolarità a condizione che gli obblighi contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Casse Edili, scaduti anteriormente alla data di autorizzazione all'esercizio provvisorio, risultano insinuati al passivo.

Amministrazione straordinaria

Attestazione della regolarità a condizione che gli obblighi contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Casse Edili, scaduti anteriormente alla data di autorizzazione all'esercizio provvisorio, risultano insinuati al passivo.

Accordo sui debiti contributivi

Le imprese che presentano una proposta di accordo sui debiti contributivi nell'ambito del concordato preventivo (art 182- ter, Legge Fallimentare) ovvero nell'ambito delle trattative per l'accordo di ristrutturazione dei debiti (artt. 160 e 182-bis, L. Fallim.), si considerano regolari per il periodo intercorrente tra la data di pubblicazione dell'accordo nel registro delle imprese e il decreto di omologazione dell'accordo stesso.

Ipotesi di esclusione del DURC on-line

Ipotesi per le quali il DURC deve ancora essere richiesto attraverso l'utilizzo del S.U.P. (in via transitoria e non oltre il 1° gennaio 2017)

DURC in presenza di certificazione dei crediti rilasciati ai sensi dell'art. 13-bis, comma 5, D.L. n. 52/2012 convertito con modificazioni dalla Legge n. 94/2012.

In presenza di una certificazione che attesti la sussistenza e l'importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle amministrazioni statali, degli enti pubblici nazionali, delle Regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio Sanitario Nazionale, di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte del soggetto titolare dei crediti certificati, il DURC deve essere emesso con l'indicazione che il rilascio è avvenuto ai sensi del citato art. 13-bis, comma 5, D.L. n. 52/2012.

DURC per pagamenti dei debiti della Pubblica Amministrazione maturati al 31 dicembre 2012.

Per i debiti della Pubblica Amministrazione maturati al 31 dicembre 2012 rientranti nell'ambito applicativo dell'art. 6, comma 11-ter, D.L. n. 35/2013 convertito con modificazioni dalla Legge n. 64/2013, la regolarità deve essere accertata alla data di emissione della fattura o richiesta equivalente di pagamento

DURC richiesti ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera a) del DM 29 agosto 2012 (verifiche richieste dagli Sportelli Unici per l'Immigrazione per la regolarizzazione dei lavoratori extracomunitari).

La verifica della regolarità contributiva è limitata agli adempimenti previdenziali ed assistenziali previsti per i soli lavoratori destinatari del procedimento di emersione.

DURC in applicazione dell'art. 10 del DPCM 4 febbraio 2013 (DURC richiesti per imprese affidatarie o esecutrici dei lavori di ricostruzione e riparazione di edifici privati danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009 ed ubicati nel Comune de L'Aquila ed in altri Comuni del cratere per i quali è concesso il contributo alla ricostruzione privata dei centri storici).

Per queste imprese, la verifica della regolarità contributiva deve essere effettuata con riferimento alla data dell'esecuzione dei lavori. In tali ipotesi si è inteso garantire la continuità del servizio ai richiedenti per gestire i casi in cuinon risulta possibile la verifica “per l'assenza delle necessarie informazioni negli archivi informatizzati dell'INPS, dell'INAIL e delle Casse Edili”.

Cause ostative alla regolarità e alla fruizione di benefici contributivi

L'art. 8 del D.M. 30 gennaio 2015 individua le violazioni di natura previdenziale ed in materia di tutela delle condizioni di lavoro ostative alla regolarità necessaria ai fini del godimento di benefici normativi e contributivi.

Allegato A: elenco delle disposizioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro di cui all'art. 8 la cui violazione è causa ostativa alla regolarità

VIOLAZIONE

PERIODO DI NON REGOLARITA'

Art. 437 c.p.

Art. 589, comma 2, c.p.

24 mesi

Art. 590, comma 3, c.p.

18 mesi

Violazione di disposizioni la cui sanzione è prevista dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 55, co. 1- 2 - 5, lett. a), b), c), d); art. 68, co. 1, lett. a), b); art. 87, co. 1, 2, 3; art. 159, co. 1 e 2, lett. a), b); artt. 165, 170, 178, 219; art. 262, co. 1 e 2, lett. a) e b); art. 282, co. 1 e 2, lett. a)

12 mesi

D.P.R. n. 320/1956, art. 105, co. 1, lett. a) e b)

12 mesi

D.Lgs. n. 286/1998, art. 22

8 mesi

D.L. 22 febbraio 2002, n. 12, art. 3, co. da 3 a 5, convertito in Legge 23 aprile 2002, n. 73

6 mesi

D.Lgs. n. 66/2003, artt. 7 e 9

3 mesi

Il DURC on-line per le Imprese dei settori delle Spettacolo e dello Sport professionistico

A decorrere dalla data di entrata in vigore del Decreto Ministeriale 30 gennaio 2015, la regolarità contributiva nei confronti dell'INPS, dell'INAIL e, laddove previsto, nei confronti delle Casse Edili, deve essere verificata con modalità esclusivamente telematiche ed in tempo reale, negli ambiti nei quali è richiesto il possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva.

Tali previsioni sono estese anche alle imprese del settore dello spettacolo e dello sport professionistico, nonché alle amministrazioni pubbliche che con tali soggetti operano, della disciplina prevista dal citato decreto e delle istruzioni operative in precedenza fornite.

In particolare, i principali ambiti nei quali sussiste l'obbligo di richiesta del DURC sono riassunte come segue:

  • servizi ed attività svolte in regime di convenzione o concessione con l'ente pubblico
  • contratti pubblici per servizi e forniture
  • sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere da parte delle amministrazioni pubbliche

Ai fini delle ipotesi di regolarizzazione del versamento dei contributi, si precisa che per il versamento di somme relative a debiti per contributi per invalidità, vecchiaia e superstiti afferenti alla Gestione lavoratori dello spettacolo, relativi a periodi di competenza fino a dicembre 2014, le PubblicheAamministrazioni effettueranno il pagamento del dovuto mediante versamento sul conto di contabilità speciale n. 1295, intestato ad “INPS - Direzione Generale -ex ENPALS incasso contributi F24”, specificando nella causale che si tratta di versamento effettuato a titolo di “Intervento sostitutivo in favore dell'EX ENPALS” e indicando il codice fiscale del soggetto per conto del quale si effettua il pagamento.

Per i debiti relativi ai periodi di competenza a partire da gennaio 2015, il versamento da parte della pubblica amministrazione procedente avverrà attraverso il modello di versamento F24 EP (Messaggio INPS n. 13154/2013).

Al fine di procedere all'erogazione di sovvenzioni e contributi ad imprese del settore dello spettacolo, gli enti pubblici territoriali sono tenuti ad acquisire il DURC on-line secondo le modalità innanzi esposte e, nel caso di Documento con esito di irregolarità a carico del soggetto beneficiario, ad attivare l'intervento sostitutivo ex art. 31, comma 3, D.L. n. 69/2013.

Novità 2017

In evidenza: Verifica della regolarità contributiva per le imprese del settore dell'edilizia (Circolare INPS 31 gennaio 2017, n. 17)

Con la modifica della prima parte dell'art. 2, D.M.30 gennaio 2015 (D.M. 23 febbraio 2016, comma 1. lett. a)) viene estesa la verifica della regolarità contributiva, oltre che alle imprese classificate ai sensi dell'art. 49, L. 9 marzo 1989, n. 88, ai fini previdenziali nel settore edile anche a quelle che, benché classificate in un settore diverso dall'Edilizia, applicano il contratto relativo a tale settore.

Pertanto, tutte le richieste di DURC on-line inserite sui portali INPS e INAIL saranno sempre sottoposte a verifica sui sistemi delle Casse Edili.

In considerazione di ciò, il procedimento informatico del “DURC on-line” verrà adeguato al fine di estendere l'interrogazione nei confronti delle Casse Edili competenti per attestare la regolarità contributiva sia nei confronti delle imprese edili e comunque quelle classificate con c.s.c. 14/4.13.xx sia nei confronti delle ditte che, pur classificate in modo diverso, applicano il CCNL edile restando in tal modo soggette al riscontro sulla regolarità contributiva in relazione ai versamenti dovuti alle Casse Edili stesse.

In evidenza: Verifica della regolarità contributiva per le imprese soggette a procedura concorsuale con autorizzazione ad esercizio provvisorio (Circolare INPS 31 gennaio 2017, n. 17)

Le imprese in fallimento cui è concesso il provvisorio esercizio dell'impresa e le imprese in amministrazione straordinaria (D.Lgs. n. 270/1999) sono considerate regolari relativamente agli obblighi contributivi scaduti rispettivamente prima della concessione dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio e prima della dichiarazione di apertura della procedura di amministrazione straordinaria.

Con la modifica dell'art. 5, D.M. 30 gennaio 2015, commi 2 e 3 (D.M. 23 febbraio 2016) si estende l'ambito di applicazione di regolarità contributiva anche alle imprese ammesse alla procedura di liquidazione coatta amministrativa e alle imprese ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi di cui al D.L. 23 dicembre 2003, n. 3473 (L.n.39/2004).

Nota Bene: l'impresa va considerata regolare per il solo fatto che gli obblighi contributivi siano scaduti anteriormente all'evento (autorizzazione all'esercizio provvisorio, ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria), prescindendo dall'avvenuta insinuazione al passivo d parte degli Enti previdenziali.

Riferimenti

Normativi

  • D.M. 23 febbraio 2016
  • D.M. 30 gennaio 2015
  • D.L. 21 giugno 2013, n. 69 convertito in legge 9 agosto 2013, n. 98
  • Art. 1, comma 1175, Legge 27 dicembre 2012, n. 296
  • D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207
  • D.Lgs. n. 276/2003 (Legge Biagi)
  • D.L. 25 settembre 2002, n. 210
  • D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

Prassi

Per i recenti orientamenti sul tema, v.  INPS, Messaggio, 28 dicembre 2023, n. 4693

  • INPS, Circolare 31 gennaio 2017, n. 17
  • INPS, Circolare 26 giugno 2015, n. 126
  • Ministero del Lavoro, Circolare n. 19/2015
  • INPS, Messaggio 16 marzo 2015, n. 1894
  • INPS, Messaggio 27 febbraio 2014, n. 2889
  • Ministero del Lavoro, Circolare 30 gennaio 2008, n. 5

Giurisprudenza

  • TAR Lecce, sez. III, 16 ottobre 2008, n. 2304

Sommario