06 Luglio 2014

Scheda in fase di aggiornamento

Le pensioni estere sono quelle corrisposte da un Ente pubblico o privato di uno Stato estero ad un soggetto residente in Italia, a seguito del lavoro prestato dallo stesso.L'Italia ha sottoscritto, con alcuni Paesi, Convenzioni contro le doppie imposizioni sul reddito, stabilendo la tassazione delle pensioni estere, in modalità diversa, a seconda che si tratti di pensioni pubbliche o private.Si rilevano, pertanto, le seguenti tipologie di pensioni:- pubbliche: quelle pagate da uno Stato o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un ente locale, che generalmente sono imponibili solo nello Stato da cui provengono;- private: quelle corrisposte da enti, istituti od organismi previdenziali dei Paesi esteri preposti all'erogazione del trattamento pensionistico che generalmente sono imponibili solo nel Paese di residenza del beneficiario.

Inquadramento

Le pensioni estere sono quelle corrisposte da un Ente pubblico o privato di uno Stato estero ad un soggetto residente in Italia, a seguito del lavoro prestato dallo stesso.
L'Italia ha sottoscritto, con alcuni Paesi, Convenzioni contro le doppie imposizioni sul reddito, stabilendo la tassazione delle pensioni estere, in modalità diversa, a seconda che si tratti di pensioni pubbliche o private.

Si rilevano, pertanto, le seguenti tipologie di pensioni:
- pubbliche: quelle pagate da uno Stato o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un ente locale, che generalmente sono imponibili solo nello Stato da cui provengono;
- private: quelle corrisposte da enti, istituti od organismi previdenziali dei Paesi esteri preposti all'erogazione del trattamento pensionistico che generalmente sono imponibili solo nel Paese di residenza del beneficiario.

Le pensioni percepite da contribuenti residenti in Italia, prodotte in un Paese estero con il quale non esiste convenzione contro le doppie imposizioni, devono essere dichiarate e costituiscono redditi di lavoro dipendente.

Introduzione

Le pensioni estere percepite da contribuenti residenti in Italia, devono essere dichiarate e costituiscono redditi di lavoro dipendente, se:

  1. non esiste convenzione con il Paese estero contro le doppie imposizioni;
  2. esiste convenzione con il Paese estero contro le doppie imposizioni, in base alla quale tali redditi devono essere assoggettati a tassazione sia in Italia sia nello Stato estero;
  3. esiste convenzione con il Paese estero contro le doppie imposizioni, in base alla quale tali redditi devono essere assoggettati a tassazione esclusivamente in Italia.

Per i primi due casi, l'articolo 165 del T.U.I.R. il contribuente ha diritto ad un credito IRPEF per le imposte pagate all'estero a titolo definitivo. Tale credito non può comunque eccedere la quota IRPEF relativa al reddito estero.
Nel terzo caso, qualora i redditi siano stati tassati anche nello Stato estero di erogazione, il contribuente residente in Italia, non ha diritto al credito d'imposta, ma al rimborso delle imposte pagate nello Stato estero che andrà richiesto all'autorità estera competente in base alle procedure da questa stabilite.

Totalizzazione contributi

Lo Stato Italiano ha recepito i Regolamenti Comunitari e stipulato accordi e convenzioni bilaterali con gli altri Paesi, riguardanti la tutela assicurativa dei cittadini italiani che hanno prestato lavoro all'estero. Ciò consente ai lavoratori italiani, sia dipendenti che autonomi, sia privati che pubblici, di maturare il diritto alla pensione cumulando i contributi versati per la loro attività lavorativa prestata in Paesi dell'Unione Europea o in Paese extracomunitario. Il regolamento CEE n. 1408/71 ed il regolamento CEE n. 1606/98 (riguardante i pubblici dipendenti), consentono la possibilità di cumulare i periodi assicurativi relativi al lavoro svolto in uno Stato membro dell'Unione Europea, mediante l'istituto della totalizzazione e del calcolo della pensione in pro-rata.

Pertanto, per la valutazione di tali periodi non è necessario ricorrere al riscatto previsto dal Decreto Legislativo 30 aprile 1997, n. 184. L'istituto della totalizzazione consiste nell'accertamento del diritto alla pensione, secondo la normativa vigente, procedendo alla somma dei periodi contributivi non coincidenti, italiani ed esteri, senza che sia necessario il trasferimento dei contributi da un Paese all'altro. Condizione necessaria, comunque, è che il lavoratore abbia un periodo minimo di assicurazione e contribuzione nel Paese che concede la pensione. Diversamente, i contributi sono utilizzati dall'Ente previdenziale dell'altro Stato.
Per gli Stati facenti parte dell'Unione Europea, il periodo minimo è di 52 settimane, mentre le convenzioni stipulate con gli Stati esteri prevedono un periodo minimo variabile da convenzione a convenzione.

Quando il diritto alla pensione è raggiunto con il sistema della totalizzazione, l'importo viene definito con il sistema del pro-rata, ovvero ogni Stato liquida la propria quota di pensione in base ai contributi versati alla gestione previdenziale dello stesso.

I lavoratori italiani che non possono utilizzare i contributi versati all'estero, ai sensi di una Convenzione bilaterale, possono chiederne il riscatto.

Esempio: totalizzazione e pro-rata

Un contribuente ha accreditato in Italia 13 anni di contributi, in Francia 11.

Con la totalizzazione il contribuente ha diritto alla pensione di vecchiaia in Italia, passando il requisito contributivo minimo di 20 anni.

Il contribuente al compimento dell'età pensionabile, dovrà richiedere all'Inps l'erogazione della pensione di vecchiaia poiché, tenendo conto delle contribuzioni complessivamente accreditate, risultano in capo allo stesso 24 anni di contributi.

L'importo della pensione sarà calcolato su due quote, una sui 13 anni di contributi versati in Italia, l'altra sarà liquidata dallo Stato Francese considerando gli 11 anni di contributi accreditati

Disciplina Convenzionale sulla Tassazione

L'articolo 18 del Modello OCSE 2010, riguardante la tassazione delle pensioni private, prevede che le stesse e le altre remunerazioni analoghe, pagate a un residente di un Paese contraente in ragione di un impiego passato, siano tassate solo in tale Stato.

Il Paese che eroga la pensione rinuncia alla potestà impositiva e quindi generalmente all'effettuazione di ritenute. Pertanto, le pensioni verranno corrisposte al lordo al soggetto italiano che dovrà poi procedere a dichiararle nel modello Unico.

In base a quanto disposto dall'articolo 165 del D.P.R. n. 917/1986, il contribuente avrà comunque diritto al credito per le imposte pagate all'estero a titolo definitivo.

L'articolo 19 del predetto Modello OCSE, riguardante invece la tassazione delle pensioni pubbliche, prevede che le stesse siano tassate nello Stato che le eroga. La lettera b) del citato art. 19, prevede la tassazione solo nell'altro Stato contraente se la persone fisica è residente ed ha la nazionalità di tale Stato.

Tassazione pensioni pubbliche

Si riportano di seguito, per alcuni Paesi, le modalità di tassazione che riguardano le pensioni pubbliche percepite da contribuenti residenti in Italia.

Stato Estero che
eroga la pensione

Stato di tassazione

Note

Argentina

Italia

Soggetto con nazionalità italiana

Argentina

Soggetto senza nazionalità italiana

Australia

Italia

A prescindere dalla nazionalità del soggetto

Belgio

Italia

Soggetto con nazionalità italiana

Belgio

Contribuente con doppia nazionalità

Canada

Italia

Importo della pensione < 10.000 dollari canadesi o €uro 6.197,48

Sia in Italia che in Canada con il credito d'imposta per le imposte pagate in Canada in via definitiva

Importo della pensione > 10.000 dollari canadesi o €uro 6.197,48

Francia

Italia

Soggetto con nazionalità italiana

Francia

Soggetto con doppia nazionalità

Germania

Italia

Soggetto con nazionalità italiana

Germania

Soggetto con doppia nazionalità

Regno Unito

Italia

Soggetto con nazionalità italiana

Regno Unito

Soggetto senza nazionalità italiana

Spagna

Italia

Soggetto con nazionalità italiana

Spagna

Soggetto senza nazionalità italiana

Stati Uniti

Italia

Soggetto con nazionalità italiana

Stati Uniti

Soggetto senza nazionalità italiana

Svizzera

Italia

Soggetto con nazionalità italiana

Svizzera

Soggetto con nazionalità svizzera

Venezuela

Italia

Soggetto con nazionalità italiana

Venezuela

Soggetto senza nazionalità italiana

Tassazione pensioni private

Stato Estero che
eroga la pensione

Stato di tassazione

Note

Argentina

Italia

A prescindere dalla nazionalità del soggetto

Australia

Italia

A prescindere dalla nazionalità del soggetto

Belgio

Italia

A prescindere dalla nazionalità del soggetto

Canada

Italia

Importo della pensione < 10.000 dollari canadesi o €uro 6.197,48

Sia in Italia che in Canada con il credito d'imposta per le imposte pagate in Canada in via definitiva

Importo della pensione > 10.000 dollari canadesi o €uro 6.197,48

Finlandia*

Italia

Con riferimento alla Previdenza sociale e Pensione privata (Soggetto con nazionalità finlandese)

Italia

Con riferimento a tutte le Pensioni (Soggetto senza nazionalità finlandese)

Sia in Italia che in Finlandia con il credito d'imposta per le imposte pagate in Finlandia in via definitiva

Con riferimento alle prestazioni in ambito di Sicurezza sociale (Soggetto con nazionalità finlandese)

Francia

Italia

Soggetto con nazionalità italiana

Francia

Soggetto con doppia nazionalità

Germania

Italia

A prescindere dalla nazionalità del soggetto

Lussemburgo*

Italia

Con riferimento alla Previdenza sociale e Pensione privata (Soggetto con nazionalità lussemburghese)

Italia

Con riferimento a tutte le Pensioni (Soggetto senza nazionalità lussemburghese)

Sia in Italia che in Lussemburgo con il credito d'imposta per le imposte pagate in Lussemburgo in via definitiva

Con riferimento alle prestazioni in ambito di Sicurezza sociale (Soggetto con nazionalità lussemburghese)

Regno Unito

Italia

A prescindere dalla nazionalità del soggetto

Spagna

Italia

A prescindere dalla nazionalità del soggetto

Stati Uniti

Italia

A prescindere dalla nazionalità del soggetto

Svezia*

Italia

Con riferimento alla Previdenza sociale e Pensione privata (Soggetto con nazionalità svedese)

Italia

Con riferimento a tutte le Pensioni (Soggetto senza nazionalità svedese)

Sia in Italia che in Svezia con il credito d'imposta per le imposte pagate in Svezia in via definitiva

Con riferimento alle prestazioni in ambito di Sicurezza sociale (Soggetto con nazionalità svedese)

Svizzera

Italia

Pensione privata

Non deve essere dichiarata in Italia, poiché soggetta a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta

Rendita A.V.S. corrisposta dall'assicurazione svizzera per vecchiaia e per i superstiti

Venezuela

Italia

A prescindere dalla nazionalità del soggetto

(*) In merito alle pensioni erogate ai sensi della legislazione sulla sicurezza sociale, dalla Finlandia, Lussemburgo e dalla Svezia, si evidenzia la Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 41 del 21 luglio 2003 che presenta chiarimenti in ordine al loro trattamento fiscale.

La predetta circolare, specifica anche la distinzione tra Sicurezza Sociale e Previdenza sociale, termini non equivalenti:

  • Sicurezza sociale: prestazioni garantite dallo Stato, al fine di perseguire obiettivi generali di solidarietà, a coloro che versano in una situazione ritenuta dalla legge meritevole di tutela, conformemente al Commentario del Modello OCSE;
  • Previdenza Sociale: tutte le remunerazioni pagate a fronte di versamenti di contributi obbligatori per legge in relazione ad un cessato impiego, con esclusione soltanto delle prestazioni legate ad una contribuzione volontaria.

In evidenza: Trasferimento da un sistema previdenziale “pubblico” ad uno “privato” e viceversa

Trasferimento da un sistema previdenziale “pubblico” ad uno “privato”:

Qualora il dipendente trasferisca i diritti connessi alla pensione da un sistema previdenziale “pubblico” ad uno “privato”, la pensione rientrerà nell'ambito dell'art. 18 del modello OCSE.

Trasferimento da un sistema previdenziale “privato” ad uno “pubblico”:

Qualora, invece, il dipendente trasferisca i diritti connessi alla pensione da un sistema previdenziale “privato” ad uno “pubblico”:

  • alcuni Stati assoggettano la pensione solo al regime di cui all'art. 19 del modello OCSE;
  • altri Stati suddividono il regime della pensione, applicando in parte l'art. 18 e in parte l'art. 19 del modello OCSE.
Modello RED

I soggetti tenuti alla compilazione del modello RED inviato dall'INPS, sono obbligati ad indicare le pensioni estere, ovvero le pensioni erogate da Enti previdenziali esteri.

Le pensioni estere vanno inserite nel modello RED, anche se non è prevista la loro indicazione né nel modello 730 né nel modello REDDITI PF.

Il tipico esempio è rappresentato dalle pensioni svizzere, così dette AVS Svizzera, che vanno sempre dichiarate nel modello RED (al lordo della ritenuta subita del 5%) ed escluse invece dalla dichiarazione dei redditi 730/UNICO.

Devono obbligatoriamente rendere la dichiarazione reddituale all'INPS:

  • i pensionati che non hanno altri redditi oltre a quello da pensione (propri e se previsto dei familiari) se la situazione reddituale è variata rispetto a quella dichiarata l'anno precedente;
  • i titolari di prestazioni collegate al reddito che non comunicano integralmente all'amministrazione finanziaria tutti i redditi sulle prestazioni, perché influenti sulle prestazioni e perché non devono essere comunicati all'Agenzia delle Entrate con la dichiarazione dei redditi (modello 730 o Unico). Per esempio il lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e di altri titoli di Stato o i proventi di quote di investimento, soggetti a ritenuta d'acconto alla fonte a titolo d'imposta o sostitutiva dell'IRPEF. Questi redditi vanno dichiarati all'INPS;
  • coloro che sono esonerati dall'obbligo di presentazione all'Agenzia delle Entrate della dichiarazione dei redditi e in possesso di redditi ulteriori a quelli da pensione. Per esempio, coloro che hanno un reddito da pensione e un reddito da abitazione principale;
  • i titolari di alcune tipologie di redditi rilevanti ai fini previdenziali e che si dichiarano in maniera diversa ai fini fiscali all'Agenzia delle Entrate (modelli 730 o Unico), come per esempio, i redditi derivanti da collaborazione coordinata e continuativa o assimilati e lavoro autonomo, anche occasionale.

La circolare 30 novembre 2015 n. 195 individua i soggetti obbligati alla dichiarazione reddituale all'INPS e mette in evidenza i casi in cui si rilevano non solo i redditi del titolare della prestazione, ma anche quelli del coniuge o dei familiari. Nelle tabelle allegate alla circolare sono presenti i riferimenti normativi e le tipologie reddituali rilevanti per ogni prestazione collegata al reddito.

Non devono presentare all'INPS la dichiarazione reddituale i pensionati residenti in Italia beneficiari delle prestazioni collegate al reddito che abbiano già dichiarato all'Agenzia delle Entrate (tramite modello 730 o Redditi) integralmente tutti i redditi (propri e se previsto dei familiari) che rilevano sulle prestazioni collegate al reddito in godimento. In questi casi l'INPS acquisirà le informazioni reddituali rilevanti per le prestazioni collegate al reddito direttamente dall'Agenzia delle Entrate o da altre banche dati delle pubbliche amministrazioni, come previsto dalla legge.

La dichiarazione reddituale rilevante per le prestazioni collegate in godimento può essere comunicata online all'INPS in modo semplice attraverso il servizio dedicato.

In alternativa, si può presentare tramite:

  • Contact center;
  • CAF e altri soggetti abilitati convenzionati con l'INPS;
  • strutture territoriali INPS.
Tassazione delle pensioni di fonte estera

Secondo il disposto dell'art. 49, co. 2, DPR n. 917 del 1986 (TUIR), costituiscono redditi di lavoro dipendente le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati.

Sulla base di tale assimilazione, alle pensioni si applicano le disposizioni dettate per la categoria dei redditi di lavoro dipendente, definiti, ai sensi del comma 1 del citato articolo 49, come quelli che derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro.

Pertanto, anche le pensioni concorrono alla formazione del reddito complessivo e, in virtù dell'applicazione del cd. “worldwide taxation principle”, sancito dall'articolo 3, comma 1, del TUIR, l'imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto, formato, per i residenti, da tutti i redditi posseduti, ovunque prodotti. Ne consegue che, le pensioni, ancorché di provenienza estera, sono soggette all'imposta in Italia quando sono percepite da soggetti ivi residenti.

I redditi derivanti dalle pensioni estere percepite da soggetti residenti in Italia, qualora siano assoggettabili a tassazione in Italia, sono generalmente imponibili in base al regime “ordinario”. Sono però previste alcune eccezioni, che determinano:

  • l'applicazione di una ritenuta a titolo d'imposta (pensioni AVS della Svizzera);

  • l'esclusione da tassazione (es. rendite e pensioni estere equiparate alle rendite INAIL, pensioni di guerra).

Nel regime “ordinario” il reddito derivante dalle pensioni estere soggetto a tassazione in Italia è costituito dall'intero ammontare lordo percepito, a meno che una parte di esso sia riferibile a trattamenti che beneficiano dell'esclusione da tassazione.

  • Se le somme percepite non sono denominate in euro, la conversione avviene secondo le regole generali stabilite dall'art. 9 co. 2 del TUIR, per cui occorre adottare il cambio del giorno in cui esse sono state percepite o del giorno antecedente più prossimo o, in mancanza, il cambio del mese in cui le somme sono state percepite. Qualora lo Stato estero prevedesse deduzioni forfetarie o no tax area che non sono applicabili secondo la normativa fiscale italiana, occorre procedere a rideterminare il reddito estero secondo la normativa fiscale italiana.

    In relazione alle pensioni estere, ai fini della tassazione in Italia spetta il credito per le imposte pagate all'estero a titolo definitivo, ai sensi dell'art. 165 del TUIR, qualora:

  • non esiste una Convenzione contro le doppie imposizioni;

  • oppure esiste una Convenzione contro le doppie imposizioni in base alla quale le pensioni devono essere assoggettate a tassazione sia nello Stato estero che in Italia.

Il credito per le imposte pagate all'estero si determina in base alle regole generali, non essendo previste specifiche disposizioni per le pensioni. Qualora il reddito derivante dalla pensione estera dovesse essere rideterminato sulla base della disciplina italiana, l'imposta estera da detrarre da quella italiana a norma dell'art. 165 del TUIR dovrebbe essere assunta in maniera piena, anche se il reddito tassato all'estero non coincide con quello tassato in Italia. Secondo la Circ. Agenzia delle Entrate 5 marzo 2015 n. 9 (§ 5), infatti, il principio contenuto nell'art. 165 co. 10 del TUIR – secondo cui, se il reddito di fonte estera concorre solo in misura parziale alla formazione del reddito complessivo, anche l'imposta estera da detrarre deve essere ridotta in modo corrispondente – non riguarda le ipotesi nelle quali, per effetto di differenti modalità di determinazione del reddito nei due ordinamenti, l'ammontare del reddito estero assoggettato a tassazione in Italia non coincide con l'ammontare tassato nello Stato estero.

Se, invece, in relazione alle pensioni estere, esiste una Convenzione contro le doppie imposizioni in base alla quale tali pensioni devono essere assoggettate a tassazione esclusivamente in Italia, ma hanno subito un prelievo fiscale anche nello Stato estero di erogazione, ai fini dell'imposizione in Italia non si può usufruire del credito per le imposte pagate all'estero a titolo definitivo, ai sensi dell'art. 165 del TUIR. In tal caso, il pensionato residente in Italia ha diritto al rimborso delle imposte pagate nello Stato estero, ma tale rimborso va chiesto all'autorità estera competente in base alle procedure da questa stabilite.

Con riferimento al caso dell'interpello di cui alla Risposta n. 40/E/2019, l'articolo 18 della Convenzione contro le doppie imposizioni siglata tra Italia e Gran Bretagna, ratificata con la legge 5 novembre 1990, n. 329, dispone che le pensioni e le altre remunerazioni analoghe – diverse da quelle corrisposte da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica od amministrativa, o da un suo Ente locale – pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego ed ogni altra annualità pagata a tale residente, sono imponibili soltanto in detto Stato. Al riguardo, nelle istruzioni per la compilazione del modello REDDITI PF, con riferimento alle pensioni estere percepite da soggetti residenti provenienti dal Regno Unito, si precisa che “Le pensioni pubbliche sono assoggettate a tassazione solo in Italia se il contribuente ha la nazionalità italiana. Le pensioni private sono assoggettate a tassazione solo in Italia” (cfr. Appendice).

Tanto premesso, sulla base delle disposizioni su richiamate, l'Agenzia ritiene che nel caso di specie, l'istante (cittadino italiano residente e percipiente di somme da State Pension System britannico, che non derivano da attività lavorativa svolta dal contribuente in Gran Bretagna bensì da contributi volontari versati dallo stesso contribuente) – deve assoggettare alla disciplina fiscale italiana, per l'intero importo, la pensione che percepirà dalla Gran Bretagna ai sensi dell'articolo 49, comma 2, del TUIR.

Infatti, dalle informazioni contenute nel sito internet www.gov.uk, si evince che la pensione che l'istante riceverà dal Regno Unito è una "pensione di Stato", erogata al raggiungimento dell'età pensionistica, in funzione delle regole del nuovo sistema pensionistico britannico, riformato nel 2016, con l'obiettivo di rendere più chiaro e comprensibile l'intero procedimento pensionistico (cd. New State Pension).

Pertanto, stante tale definizione, l'Agenzia ha ritenuto che la New State Pension corrisponda, nell'ordinamento nazionale, ai redditi da pensione, di cui all'articolo 49, comma 2, del TUIR e, come tali, assoggettabili alle regole dei redditi di lavoro dipendente.

In evidenza: regole per le detrazioni per i familiari a carico per i pensionati all'estero

Il Messaggio n. 4161 diramato dall'INPS il 9 novembre 2018 fornisce le indicazioni per il periodo 2019 per vedersi riconosciute le detrazioni per carichi familiari per i pensionati residenti all'estero in Paesi che assicurano un adeguato scambio di informazioni.

Nello specifico, la nuova prassi stabilisce che i pensionati in questione possano richiedere all'INPS l'applicazione delle menzionate detrazioni, attraverso le consuete modalità, e precisamente:

  • direttamente, con PIN dispositivo o credenziali SPID di secondo livello accedendo al servizio on line dedicato, disponibile nel sito istituzionale www.inps.it al seguente percorso: “Prestazioni e Servizi” > “Fascicolo previdenziale cittadino” > “D.21 settembre 2015 Rich. Detr. Res. Estero”;
  • avvalendosi dell'assistenza gratuita dei Patronati, che hanno a disposizione il medesimo applicativo nell'apposita sezione loro dedicata, accedendo dal sito istituzionale www.inps.it al seguente percorso: “Tutti i Servizi” > “Servizi per i Patronati” > “Gestione Residenti Estero” >”D. 21/09/2015 Rich. Detr. Res. Estero”.

Per coloro che hanno già fruito di detrazioni per carichi di famiglia nel corso del 2018, le detrazioni saranno mantenute per il periodo d'imposta 2019 se la presentazione della domanda di applicazione annuale sarà effettuata entro il 15 febbraio 2019, fermo restando l'obbligo di comunicare all'Istituto eventuali variazioni nei carichi familiari che si dovessero verificare successivamente in corso d'anno.

In caso di mancata presentazione entro il termine indicato, le detrazioni verranno revocate con effetto dalla rata di aprile 2019 per tutte le gestioni, con adeguamento mensile della tassazione dalla medesima rata e recupero delle detrazioni provvisoriamente attribuite nelle mensilità in 11 rate. Qualora, successivamente alla revoca, venga presentata la domanda, le detrazioni richieste saranno attribuite nuovamente con la prima rata utile, comprensive del conguaglio a credito, laddove spettante, in relazione alle mensilità pregresse.

Come ricordato nel Messaggio, la Legge di Bilancio 2018 (art. 1, commi 252 e 253, L. n. 205/2017) ha disposto che, a decorrere dal 1° gennaio 2019, per i figli di età non superiore a 24 anni il limite di reddito complessivo per essere considerati fiscalmente a carico è elevato 4.000 euro (anziché 2.840,51 euro).

Indicazione nella dichiarazione dei redditi

Per i soggetti che presentano il modello REDDITI PF, i redditi derivanti da pensioni estere sono dichiarati nel quadro RC.

Le rendite corrisposte in Italia da parte della Assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti Svizzera (AVS), in quanto assoggettate ad una ritenuta alla fonte a titolo d'imposta del 5%, non devono essere dichiarate in Italia.

Non devono essere dichiarate in Italia, in quanto escluse da tassazione, le rendite e le pensioni di invalidità corrisposte da organismi non residenti, aventi natura analoga alle rendite INAIL corrisposte a titolo risarcitorio per un danno subito a seguito di incidente sul lavoro o malattia professionale contratta durante la vita lavorativa. Analogamente, non devono essere dichiarate altre tipologie di pensioni estere che beneficiano dell'esclusione da tassazione (es. pensioni di guerra).

In evidenza: Accertamento per le pensioni all'estero

Con il messaggio n. 4077 del 2 novembre 2018, l'INPS ha reso noto di aver avviato la prima fase di accertamento dell'esistenza in vita dei pensionati all'estero che percepiscono i trattamenti pensionistici erogati dall'Istituto di previdenza.

Tale accertamento avviene, come per il 2017 (si veda messaggio INPS 1527/2018 e 3378/2017), in due fasi e sulla base della suddivisione in due gruppi delle aree geografiche di residenza dei pensionati. La fase accertativa è operata da Citibank quale soggetto contrattualmente preposto a tale servizio.

La prima fase di verifica, che è stata avviata a ottobre 2018 e terminerà a marzo 2019, riguarda i trattamenti pensionistici erogati a pensionati residenti in Africa, Australia ed Europa, i quali dovranno far pervenire le attestazioni di esistenza in vita entro il 12 febbraio del 2019, altrimenti il pagamento della rata di marzo 2019 sarà effettuato in contanti presso le agenzie Western Union del Paese di residenza.

In questo caso, per il pensionato sarà ancora possibile fornire la verifica in questione andando a riscuotere la somma presso l'agenzia; in mancanza di attestazioni o della presentazione del pensionato entro il 19 marzo 2019, il pagamento sarà sospeso a partire dalla rata di aprile 2019. Inoltre, tra i soggetti espressamente esclusi dall'accertamento in questione, l'INPS elenca i pensionati interessati dalla prima fase che, tra l'8 maggio e l'8 agosto 2018 abbiano fornito a Citibank una valida attestazione di esistenza in vita.

Analoghi passaggi sono previsti per la seconda fase, che si svolgerà da febbraio a luglio 2019 e riguarderà i pensionati residenti in Sud America, Centro America, Nord America, Asia, Estremo Oriente, Paesi Scandinavi, gli Stati dell'Est Europa e Paesi limitrofi. In tali casi, l'attestazione dovrà pervenire alle strutture competenti entro i primi giorni di giugno 2019, altrimenti il pagamento della rata di luglio 2019 sarà versata in contanti presso l'agenzia Western Union competente. Anche in questo caso, l'omissione dell'attestazione richiesta o la mancata riscossione personale entro il 19 luglio 2019 comporta la sospensione del pagamento della pensione a partire dalla rata di agosto 2019.

Inoltre, per evitare la reiterazione dell'invio delle richieste di attestazione dell'esistenza in vita, sono stati esclusi i soggetti che nel corso delle due fasi hanno variato il proprio domicilio e che sono già stati sottoposti a verifica nella prima fase.

Agevolazioni per pensionati esteri rimpatriati

Il nuovo articolo 24-ter del TUIR, introdotto dalla Legge di Bilancio 2019, disciplina un regime fiscale facoltativo riservato ai titolari di pensioni estere che si trasferiscono nel Sud d'Italia: essi, infatti, possono optare per l'assoggettamento dei redditi “esteri” a un'imposta sostitutiva del 7%, beneficiando, inoltre, dell'esonero dagli obblighi dichiarativi in materia di monitoraggio fiscale e dal pagamento di Ivie e Ivafe (articolo 1, commi 273-275, Legge 145/2018).

Ambito applicativo

Le persone fisiche, titolari di redditi da pensione erogati da soggetti esteri (pensioni di ogni genere e assegni a esse equiparati), che trasferiscono la propria residenza fiscale in uno dei comuni delle regioni del Mezzogiorno (Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia), con popolazione non superiore a 20mila abitanti, possono optare per l'assoggettamento dei redditi, di qualunque categoria, percepiti da fonte estera o prodotti all'estero, a un'imposta sostitutiva, calcolata in via forfettaria, con aliquota del 7% per ciascuno dei periodi d'imposta di validità dell'opzione.

Per l'individuazione dei “redditi percepiti da fonte estera o prodotti all'estero”, occorre fare riferimento ai criteri stabiliti dall'articolo 165, comma 2, TUIR, secondo il quale “i redditi si considerano prodotti all'estero sulla base di criteri reciproci a quelli previsti dall'articolo 23 per individuare quelli prodotti nel territorio dello Stato” per l'applicazione dell'imposta nei confronti dei non residenti.

In ogni caso, resta ferma la possibilità di esercitare l'opzione per l'imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia, come disciplinata dall'articolo 24-bis, TUIR.

Al nuovo regime di tassazione, peraltro, possono accedere solo le persone fisiche che:

  • non siano state fiscalmente residenti in Italia nei cinque periodi d'imposta precedenti a quello in cui l'opzione diviene efficace

  • trasferiscono la residenza da Paesi con i quali sono in vigore accordi di cooperazione amministrativa.

    Il requisito del trasferimento della residenza è soddisfatto se sono rispettati i criteri fissati, in linea generale, dall'articolo 2, comma 2, TUIR, in base al quale “ai fini delle imposte sui redditi, si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d'imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del Codice civile”.

Adempimenti

Coloro che decidono di optare per il regime dell'imposta sostitutiva devono indicare la giurisdizione (o le giurisdizioni) in cui hanno avuto l'ultima residenza fiscale prima dell'esercizio di validità dell'opzione.

Successivamente, l'Agenzia delle entrate trasmette queste informazioni, attraverso idonei strumenti di cooperazione amministrativa, alle autorità fiscali delle giurisdizioni indicate.

Esercizio dell'opzione

L'opzione deve essere espressa nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui viene trasferita la residenza in Italia e opera a partire da tale periodo.

Essa, inoltre, è valida per i primi cinque periodi d'imposta successivi a quello in cui è divenuta efficace.

Imposta sostitutiva

L'imposta sostitutiva del 7% deve essere pagata in un'unica soluzione entro il termine previsto per il versamento del saldo delle imposte sui redditi.

Per l'accertamento, la riscossione, il contenzioso e le sanzioni si applica la disciplina dettata per l'Irpef.

L'imposta sostitutiva non è deducibile da nessun'altra imposta o contributo.

Revoca e decadenza

L'opzione è revocabile e, in tal caso, sono fatti salvi gli effetti prodotti nei periodi d'imposta precedenti.

Cause di decadenza dall'opzione sono:

  • l'accertamento dell'insussistenza dei requisiti previsti ovvero il venir meno degli stessi

  • l'omesso o parziale versamento dell'imposta sostitutiva.

A seguito della revoca o della decadenza, non è possibile l'esercizio di una nuova opzione.

Applicazione del regime ordinario

È possibile manifestare la facoltà di non avvalersi dell'applicazione dell'imposta sostitutiva rispetto ai redditi prodotti in uno o più Stati o territori esteri. Tale intenzione deve essere specificamente indicata in sede di esercizio dell'opzione o attraverso una sua successiva modifica.

Soltanto in tale ipotesi, per i redditi prodotti negli Stati o territori esteri indicati, si applica il regime ordinario e si ha diritto al credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero.

Esenzioni

Coloro che esercitano l'opzione, per i periodi d'imposta in cui la stessa è valida:

  • non sono tenuti alla presentazione del quadro RW (investimenti e attività finanziarie all'estero - articolo 4, D.L. 167/1990)

  • sono esenti dal pagamento dell'Ivie (imposta sul valore degli immobili situati all'estero) e dell'Ivafe (imposta sul valore dei prodotti finanziari, dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all'estero).

Riferimenti

Normativa:

D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 184

Art. 3, legge 8 agosto 1995, n. 335

Regolamento CEE N. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971

Art. 165, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

Art. 51, legge 30 aprile 1969, n. 153

Art. 24- ter, D.P.R. n. 917/1986

Prassi:

INPS, Circolare 4 ottobre 2012, n. 119

Agenzia delle Entrate, Circolare 21 luglio 2003, n. 41

Agenzia delle Entrate, Risposta n. 40/2019

INPS, Messaggio n. 4077/2018

INPS, Messaggio n. 4161/2018

INPS, Messaggio n. 1527/2018

INPS, Messaggio n. 3378/2017

Giurisprudenza:

Cass. civ., sez. trib., 3 febbraio 2012, n. 1550

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