Buoni pasto

20 Settembre 2023

Tra gli elementi della retribuzione è possiibile ricomprendere anche le indennità aggiuntive che l'azienda non eroga in denaro, bensì in natura. Particolare rilievo assume l'erogazione del buono pasto, previsto da molteplici contratti collettivi di lavoro sia nel pubblico impiego che nel lavoro privato. Proprio per la diffusione contrattuale, il servizio mensa o l'erogazione di un buono sostitutivo, rispetto ad altri benefit che l'azienda può erogare, è tra quelli che più risulta inerente al rapporto di lavoro dipendente. La particolarità del buono pasto o ticket restaurant consiste nella sostituzione di un servizio in natura con un buono di un determinato controvalore economico che viene disciplinato ai fini dell'emissione da un'apposita previsione di legge. Proprio per la diffusione contrattuale, il servizio mensa o l'erogazione di un buono sostitutivo, rispetto ad altri benefit che l'azienda può erogare, è tra quelli che più risulta inerente al rapporto di lavoro dipendente.

Introduzione

Il datore di lavoro può erogare dei servizi di mensa aziendale ai propri dipendenti ovvero può sostituire il servizio con delle integrazioni salariali apposite ovvero concedere l'uso di appositi buoni spendibili presso esercizi convenzionati denominati buoni pasto o utilizzando la terminologia ticket restaurant.

L'utilizzo di tali buoni rispetto al servizio di mensa offerto ai propri dipendenti, può essere contenuto direttamente nelle previsioni del contratto collettivo o individuale e prevede un differente impatto sia da un punto di vista fiscale sia per le aziende che per i dipendenti che da un punto di vista organizzativo.

Ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente, l'erogazione del buono pasto è prevista dalle norme del D.P.R. n. 917/1986 e viene parificata, in determinate condizioni, alla somministrazione del pasto presso mense aziendali gestite dall'impresa o da terzi.

La gestione di una mensa interna, salvo che non sia l'attività propria dell'azienda, crea sicuramente delle problematiche logistiche e organizzative che possono essere superate con l'erogazione di un buono spendibile in esercizi non gestiti direttamente dall'azienda. Con l'erogazione il datore di lavoro si esclude, quindi, da una serie di adempimenti legati alla somministrazione, quali la normativa sanitaria e professionale che regola la somministrazione di alimenti e bevande, la gestione di personale all'uopo assunto con i relativi costi amministrativi di gestione, la gestione del magazzino alimentare, la predisposizione dei locali che vengono quindi esclusi dal diretto processo produttivo dell'azienda.

Quadro normativo dei buoni pasto

La normativa relativa all'emissione dei buoni pasto è stata recentemente regolamentata dal Decreto 7 giugno 2017 n. 122, in attuazione delle modifiche contenute nel D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, con il quale tra l'altro, all'art. 217, si è provveduto all'abrogazione della previgente disciplina prevista dal D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, che schematizzando prevede:

DEFINIZIONI (art.2 del Decreto n. 122/2017)

  • attività di emissione di buoni pasto

l'attività finalizzata a rendere, per il tramite di esercizi convenzionati, il servizio sostitutivo di mensa aziendale;

  • per servizi sostitutivi di mensa resi a mezzo dei buoni pasto;

le somministrazioni di alimenti e bevande e le cessioni di prodotti alimentari pronti per il consumo effettuate dagli esercenti le attività elencate all'art. 3 del Decreto.

  • per buono pasto

il documento di legittimazione, anche in forma elettronica, avente le caratteristiche di cui all'art. 4, che

attribuisce, al titolare, ai sensi dell'art. 2002 c.c., il diritto ad ottenere il servizio sostitutivo di mensa per un importo pari al valore facciale del buono e, all'esercizio convenzionato, il mezzo per provare l'avvenuta prestazione nei confronti delle società di emissione;

  • per società di emissione

l'impresa che svolge l'attività di emissione di buoni pasto, legittimata all'esercizio, previa segnalazione certificata di inizio attività attestante il possesso dei requisiti richiesti di cui al comma 3 dell'art. 144 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, trasmessa, ai sensi dell'art. 19 della L. 7 agosto 1990, n. 241, al Ministero dello sviluppo economico;

  • per esercizi convenzionati

gli esercizi presso i quali i soggetti esercenti le attività elencate all'art. 3 in forza di apposita convenzione con la società di emissione, provvedono ad erogare il servizio sostitutivo di mensa;

  • per cliente

il datore di lavoro che acquista dalla società di emissione i buoni pasto al fine di erogare il servizio sostitutivo di mensa;

  • per titolare

il prestatore di lavoro subordinato, a tempo pieno o parziale, nonché il soggetto che abbia instaurato con il cliente un rapporto di collaborazione anche non subordinato, al quale, ai sensi delle norme vigenti e dei contratti collettivi di lavoro, vengono assegnati i buoni pasto e che, pertanto, è titolato ad utilizzarli;

  • per valore facciale

il valore della prestazione indicato sul buono pasto, inclusivo dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'art. 6 del citato Decreto

Ente erogante

Società di capitali con capitale sociale versato non inferiore a settecentocinquantamila euro che hanno come oggetto sociale l'esercizio dell'attività finalizzata a rendere il servizio sostitutivo di mensa, a mezzo di buoni pasto e di altri titoli di legittimazione rappresentativi di servizi.

Il bilancio delle società di cui al presente comma deve essere corredato dalla relazione redatta da una società di revisione iscritta nel registro istituito presso il Ministero della giustizia ai sensi dell'articolo 2409-bis del c.c.

Preventiva segnalazione certificata di inizio attività dei rappresentanti legali comprovante il possesso dei requisiti richiesti e trasmessa ai sensi dell'art. 19, Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, al Ministero dello Sviluppo Economico (segnalazione certificata inizio attività - SCIA)

In Evidenza: società estere

È possibile anche per gli operatori economici appartenenti a altri paesi dell'Unione Europea esercitare l'attività di emissione di buoni pasto, se in possesso delle autorizzazioni ottenute in base alle norme del rispettivo paese

Esercizi presso i quali è erogabile il servizio sostitutivo di mensa:
  • Da soggetti che esercitano l'attività di somministrazione alimenti e bevande ai sensi della L. n. 287/1991;
  • Da mense aziendali ed interaziendali;
  • Esercenti la vendita al dettaglio, sia in sede fissa che su area pubblica, dei prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare ai sensi del D.Lgs. n. 114/1998;
  • Esercenti la vendita al dettaglio nei locali di produzione e nei locali attigui dei prodotti alimentari previa iscrizione all'Albo di cui all'art. 5, primo comma, della Legge n. 443/1985;
  • Esercenti la vendita al dettaglio e la vendita per il consumo sul posto dei prodotti provenienti dai propri fondi effettuata, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 8-bis, del D.Lgs. n. 228/2001, dagli imprenditori agricoli, dai coltivatori diretti e dalle società semplici esercenti l'attività agricola, iscritti nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'art. 2188 e ss. del codice civile;
  • Esercenti la somministrazione di pasti e bevande, costituiti prevalentemente da prodotti propri e da prodotti di aziende agricole della zona, presso la propria azienda nell'ambito dell'attività di agriturismo di cui alla L. n. 96/2006;
  • Esercenti la somministrazione di pasti costituiti prevalentemente da prodotti derivanti dall'attività di pesca, ai sensi dell'art. 12, comma 1, della L. n. 96/2006, da parte di imprenditori ittici nell'ambito dell'attività di ittiturismo;
  • Esercenti la vendita al dettaglio dei prodotti alimentari, anche trasformati, nei locali adiacenti a quelli di produzione nel caso di soggetti esercenti l'attività di produzione industriale.
Requisiti dei buoni pasto:
  • consentono all'utilizzatore di ricevere un servizio sostitutivo di mensa di importo pari al valore nominale del buono pasto;
  • costituiscono il documento che consente all'esercizio convenzionato di provare l'avvenuta prestazione nei confronti delle società di emissione;
  • sono utilizzati esclusivamente dai prestatori di lavoro subordinato, a tempo pieno e parziale, anche qualora l'orario di lavoro non prevede una pausa per il pasto, nonché dai soggetti che hanno instaurato con il cliente un rapporto di collaborazione anche non subordinato;
  • sono utilizzabili solo da titolare, non sono cedibili, commercializzabili, cumulabili oltre il limite di otto buoni, o convertibili in denaro;
  • sono utilizzabili esclusivamente per l'intero valore facciale.

Contenuto del buono pasto CARTACEO:

il codice fiscale o ragione sociale del datore di lavoro;

la ragione sociale e codice fiscale della società di emissione;

il valore facciale espresso in valuta corrente, comprensivo dell'iva;

il termine temporale di utilizzo;

uno spazio riservato all'apposizione della data di utilizzo, della firma dell'utilizzatore e del timbro dell'esercizio convenzionato presso il quale il buono pasto viene utilizzato;

la dicitura «Il buono pasto non è cedibile, nè cumulabile oltre il limite degli 8 buoni, né commerciabile o convertibile in denaro; può essere utilizzato solo se datato e sottoscritto dal titolare».

Contenuto del buono pasto ELETTRONICO:

Alcune indicazioni vengono associate elettronicamente in fase di memorizzazione del carnet elettronico, relative a:

• il codice fiscale o ragione sociale del datore di lavoro;

• la ragione sociale e codice fiscale della società di emissione;

• il valore facciale espresso in valuta corrente;

• il termine temporale di utilizzo;

La data di utilizzo e i dati identificativi dell'esercizio convenzionato presso il quale il medesimo è utilizzato, sono associati elettronicamente al buono pasto in fase di utilizzo;

L'obbligo di firma del titolare è assolto associando, nei dati del buono pasto memorizzati sul relativo supporto informatico, un numero o un codice identificativo riconducibile al titolare stesso;

la dicitura "Il buono pasto non è cedibile, nè cumulabile oltre il limite degli 8 buoni, né commerciabile o convertibile in denaro; può essere utilizzato solo se datato e sottoscritto dal titolare” è riportata elettronicamente.

Contenuto degli accordi

Il Decreto n. 122/2017 disciplina il contenuto degli accordi tra le società di emissione dei buoni pasto e i titolari degli esercizi convenzionati. In base a tale disposizioni gli accordi, che devono essere stipulati e modificati in forma scritta pena la nullità, devono contenere le fondamentali informazioni sulle modalità di utilizzo dei buoni pasto (esempio: validità, scadenza, pagamento, ulteriori servizi e corrispettivi associati ….).

Aspetti fiscali dei buoni pasto

Relativamente all'erogazione dei buoni pasto, nella più ampia categoria di fringe benefit, vanno valutati:

  • effetti reddituali per il dipendente e collaboratore;
  • effetti contabili per l'impresa erogante;
  • effetti fiscali per l'impresa erogante.

Relativamente agli effetti reddituali per il beneficiario si fa riferimento principalmente all'art. 51, D.P.R. n. 917/1986 “determinazione del reddito da lavoro dipendente”.

Gli aspetti fiscali per l'ente erogante sono disciplinati dall'arti. 95, D.P.R. n. 917/1986 “Spese per prestazioni di lavoro”, previsto per la determinazione della base imponibile delle società e degli enti commerciali.

L'art. 54 per la deducibilità delle spese relative ai lavoratori autonomi rinvia alle disposizioni dell'art. 95. Le disposizioni applicate per il reddito d'impresa valgono generalmente anche alle stesse fattispecie per il lavoro autonomo.

Ai fini della determinazione delle voci del bilancio di tali benefit si fa riferimento agli articoli 2425 e seguenti del codice civile e ai principi contabili redatti dall'Organismo Italiano di Contabilità OIC.

Aspetti reddituali per il dipendente e il collaboratore

Il buono pasto rientra tra le previsioni di esclusione dalla base imponibile del reddito da lavoro dipendente previste dall'art. 51, co. 2, D.P.R. n. 917/1986.

Relativamente alla somministrazione di vitto la lettera c) dell'articolo citato riporta che tali componenti non sono imponibili qualora siano erogate in mense gestite dal datore di lavoro o da terzi; inoltre, non risultano imponibili fino ad un massimo di euro 5,29 le indennità sostitutive dei pasti o le prestazioni sostitutive.

La legge 190/2014 (legge di stabilità 2015) ha aggiornato il valore dei buoni pasto convertendo il precedente limite di non concorrenza al reddito del valore del buono pasto, da lire 10.240 ad euro 5,29, aumentato a euro 7 nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica. Tra queste ultime rientrano proprio i buoni pasto.

Art. 51, comma 2, D.P.R. n. 917/1986 (in vigore fino al 30/6/2015)

c) le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro, nonché quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi, o, fino all'importo complessivo giornaliero di lire 10.240, le prestazioni e le indennità sostitutive corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione.

Con la previsione di utilizzo cumulativo (fino a 8 buoni) presso gli esercizi commerciali, si dovrebbe superare la problematica di eventuale assoggettamento a ritenuta degli importi superiori ai limiti impostati dall'art. 51 del TUIR, in caso di utilizzo cumulativo di più buoni nella medesima giornata.

Come evidenziato dalla Circolare n. 26/E 2010 dell'Agenzia delle Entrate, l'erogazione dei buoni pasti non concorre alla determinazione della franchigia di esenzione dal reddito di lavoro dipendente prevista dall'articolo 51, co. 3 del D.P.R. n. 917/1986 ad euro 258,23 per i fringe benefit in natura per il periodo d'imposta.

A differenza della somministrazione del vitto, l'erogazione del ticket restaurant non va, infatti, considerata come erogazione in natura, in quanto il documento contiene un valore nominale che lo parifica all'erogazione in denaro. L'importo eccedente il limite dei 5,29 non può essere assorbito dalla franchigia prevista per le erogazioni in natura di euro 258,23. Tale impostazione, prevista nella Risoluzione n. 26/E/2010, è stata confermata nella Circolare n. 28/E/2016 dell'Agenzia delle Entrate (p.to 2.5.2).

Risoluzione n. 26/E 2010

TICKET RESTAURANT E INDENNITA' SOSTITUTIVE DELLA MENSA AZIENDALE

R: L'art. 51, comma 3, ultimo periodo, del Tuir stabilisce che “Non concorre a formare il reddito (di lavoro dipendente) il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d'imposta a lire 500.000; se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito”.

Tale ultima disposizione si riferisce esclusivamente ai compensi in natura e, in particolare, prevede l'esclusione dal reddito di lavoro dipendente per i beni e i servizi di valore non superiore ad un determinato ammontare, stabilito in 258,23 euro.

La norma non riguarda, invece, le erogazioni in denaro per le quali resta applicabile il principio generale secondo cui qualunque somma percepita dal dipendente in relazione al rapporto di lavoro costituisce reddito di lavoro dipendente ad eccezione delle esclusioni specificamente previste.

Per quanto concerne le prestazioni sostitutive di mensa aziendale erogate sotto forma di ticket restaurant, l'articolo 51, comma 2, del Tuir, stabilisce che le stesse fino a 5,29 euro sono escluse dalla formazione del reddito di lavoro dipendente dei lavoratori assegnatari, verificando tale limite rispetto al loro valore nominale.

L'evidenziazione del valore nominale porta, quindi, a ritenere che i ticket restaurant non costituiscano erogazioni in natura.

L'importo del loro valore nominale che eccede il limite di 5,29 euro non può, pertanto, essere considerato assorbibile dalla franchigia di esenzione prevista dal comma 3 dell'art. 51 e, quindi, concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente.

Aspetti fiscali per l'ente erogante - IRES

Imposte sui redditi

Posto che tali benefici rappresentano elementi della retribuzione, la valutazione dell'impatto fiscale dei fringe benefit concessi dal datore di lavoro ai dipendenti fa riferimento in primo luogo all'art. 95, D.P.R. n. 917/1986 “spese per prestazioni di lavoro”.

Tale norma riporta al capo primo un'assimilazione tra le corresponsioni in denaro del costo del lavoro con quelle erogate in natura.

  • Art. 95 co.1 Le spese per prestazioni di lavoro dipendente deducibili nella determinazione del reddito comprendono anche quelle sostenute in denaro o in natura a titolo di liberalità a favore dei lavoratori (… ) salvo il disposto dell'articolo 100 co.1

TIPO SPESA

DEDUZIONE

Regola generale art. 95 co.1

Le spese per prestazioni di lavoro dipendente deducibili nella determinazione del reddito comprendono anche quelle sostenute in denaro o in natura a titolo di liberalità a favore dei lavoratori (…).

Si segnala, inoltre, che per le imprese che erogano il servizio di ticket restaurant, l'Agenzia delle Entrate si è espressa relativamente alla limitazione al 75% della deducibilità del costo delle spese alberghiere e di somministrazioni di alimenti e bevande, escludendo che alle stesse vada applicata la predetta limitazione.

Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 47/E del 28 maggio 2010

La scrivente ha chiarito che il limite di deducibilità del 75 per cento, previsto dal richiamato art. 109, co. 5, T.U.I.R., per le spese in argomento, non si applica alle imprese distributrici di ticket restaurant e ai tour operator, in quanto la rivendita di dette prestazioni costituisce l'oggetto dell'attività propria dell'impresa.


IVA


L'Agenzia delle Entrate è intervenuta con la Risoluzione n. 21/E del 22 febbraio 2011 identificando il momento impositivo ai fini delle imposte indirette nella cessione dei buoni (anche) pasti.
Le argomentazioni dell'Agenzia portano a concludere che il momento impositivo si manifesta al momento in cui il beneficiario utilizza il buono, mentre i precedenti passaggi, tra azienda emittente e acquirente del voucher sono da intendersi come movimentazioni di carattere finanziario.

Risoluzione Ag. Entrate n. 21/2011

Alla luce della qualificazione dei buoni quali documenti di legittimazione, si formulano le seguenti osservazioni.

a) Rapporto tra emittente e azienda cliente

Si ritiene che la cessione dei buoni effettuata dall'emittente a favore dell'azienda cliente non assuma rilevanza ai fini dell'IVA ai sensi dell'art. 2, co. 3, lettera a), D.P.R. n. 633/1972. In sostanza, in questa fase, la circolazione del documento di legittimazione non integra alcuna cessione di beni o prestazione di servizi ed il relativo pagamento assume carattere di "mera movimentazione di carattere finanziario".

Dovrà essere, invece, fatturato separatamente, con aliquota ordinaria, qualsiasi eventuale servizio prestato dall'emittente verso corrispettivo specifico quale stampigliatura, personalizzazione, consegna a domicilio, etc.

b) Rapporto tra azienda cliente e beneficiario del buono

La successiva distribuzione gratuita del buono acquisto ai dipendenti o a clienti e fornitori risulta anch'essa fuori campo di applicazione dell'IVA, ai sensi dell'articolo 2, terzo comma, lettera a), in quanto la circolazione dei titoli di legittimazione è assimilabile ad una mera movimentazione di carattere finanziario.

c) Rapporto tra beneficiario del buono ed esercizio convenzionato

L'esercizio commerciale convenzionato cede beni/presta servizi ai portatori dei buoni acquisto al prezzo ordinario di vendita, con la particolarità che l'intero prezzo o una parte di esso viene assolto attraverso la consegna dei buoni acquisto medesimi (assunti al valore facciale). Riguardo tale operazione, si ritiene che la base imponibile per l'esercizio commerciale a fronte della vendita/prestazione a favore di un consumatore finale sia costituita dall'intero prezzo al minuto, comprensivo sia del prezzo effettivamente versato dal consumatore finale in contanti (o con modalità analoghe) che del valore facciale dei buoni acquisto.


Relativamente alla detraibilità dell'IVA per l'impresa l'articolo 19-bis1 prevede, in deroga al generale regime di indetraibilità dell'IVA per gli acquisti di somministrazione di alimenti e bevande, che le stesse siano detraibili, qualora la somministrazione avvenga in mense aziendali, interaziendali o mediante distributori automatici all'interno dell'impresa. Dottrina consolidata prevede la detraibilità dell'IVA relativamente all'acquisto dei buoni pasto.

Circolare IRDCEC n. 9/IR del 27/4/2009

… Dalla modifica della citata lettera e), (dell'articolo 19-bis1, D.P.R. n. 633/1972) discende, dunque, il riconoscimento del diritto alla detrazione anche dell'imposta relativa all'acquisto, da parte dei datori di lavoro, di servizi sostitutivi di mensa aziendale.


La modifica effettuata dal D.L. n. 112/2008 è intervenuto con gli stessi effetti, relativamente all'iva sia per le imprese che per i lavoratori autonomi. La disposizione citata ha eliminato il seguente passaggio:

D.P.R. n. 633/1972, art. 19 bis-1, co. 1, vecchia formulazione

D.P.R. n. 633/1972 art. 19 bis-1 nuova formulazione

e) salvo che formino oggetto dell'attività propria dell'impresa, non è ammessa in detrazione l'imposta relativa [a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande, con esclusione di quelle inerenti alla partecipazione a convegni, congressi e simili, erogate nei giorni di svolgimento degli stessi, delle somministrazioni effettuate nei confronti dei datori di lavoro nei locali dell'impresa o in locali adibiti a mensa scolastica, aziendale o interaziendale e delle somministrazioni commesse da imprese che forniscono servizi sostitutivi di mense aziendali,] a prestazioni di trasporto di persone [...];

e) salvo che formino oggetto dell'attività propria dell'impresa, non è ammessa in detrazione l'imposta relativa a prestazioni di trasporto di persone [...];

Sono eliminati, quindi, i riferimenti all'indetraibilità ex lege di tali acquisti, per i quali attualmente si fa ricorso alle disposizioni generali sulla detraibilità dell'IVA sulle spese sostenute in base al criterio generale dell'inerenza all'attività d'impresa.

Aliquota IVA applicabile

La Legge 30 dicembre 1991, n. 413 si esprime inoltre sull'aliquota agevolata del 4% di cui n. 37 della parte II della tabella A del D.P.R. n. 633/1972, prevista per le somministrazioni di alimenti e bevande rese nelle mense aziendali deve ritenersi applicabile anche se le somministrazioni stesse sono rese in dipendenza di contratti, anche di appalto, aventi ad oggetto, servizi sostitutivi di mensa aziendale, sempreché siano commesse da datori di lavoro.

La somministrazione di alimenti e bevande nei confronti di datori di lavoro è invece indetraibile, tranne quella effettuata nei locali dell'impresa o in locali adibiti a mensa aziendale o interaziendale.

Qualora la somministrazione di alimenti e bevande sia esercitata nei pubblici esercizi da imprese che forniscono servizi sostitutivi di mensa aziendale si applica l'aliquota ordinaria IVA (10%) la quale risulta detraibile (Legge n. 413/1991 art. 1 co. 4).

Parte II della tabella A del D.P.R. n. 633/1972 Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4%

37) somministrazione di alimenti e bevande effettuate nelle mense aziendali ed interaziendali, nelle mense delle scuole di ogni ordine e grado, nonché nelle mense per indigenti anche se le somministrazioni sono eseguite sulla base di contratti di appalto o di apposite convenzioni.


Aspetti contabili per l'ente erogante

Le retribuzioni in natura (o fringe benefit) sono classificate in conto economico come previsto dal principio contabile dell'OIC interpretativo n. 12.


Nella seguente tabella si elencheranno le assegnazioni alle voci del conto economico dei più frequenti casi di fringe benefit:

TIPO SPESA

VOCE DEL CONTO ECONOMICO

costi per acquisti di beni destinati a mense, asili o circoli ricreativi per il personale quali vestiario, generi alimentari, farmaci, oggetti per regali

B6

Prestazioni di personale esterno e altre prestazioni d'opera per mense aziendali, colonie, asili, circoli ricreativi, ecc.

Costi per mense gestite da terzi in base a contratti di appalto o di somministrazione o di altre forme di convenzione al netto dei costi addebitati ai dipendenti

B7

Costi di buoni pasto distribuiti ai dipendenti

B7

Indennità sostitutiva di mensa

B9a

costi per la mensa gestita internamente dalla società al netto dei costi per il personale impiegato direttamente e degli altri costi "esterni" imputati ad altre voci

B14

I costi incideranno in base al principio di competenza, ovvero al momento di maturazione del diritto in capo al dipendente, indipendentemente dal rapporto finanziario esistente tra impresa e società emittente.

Aspetti fiscali per l'ente erogante - IRAP

La classificazione dei fringe benefit in conto economico in base ad un criterio di natura del bene non influenza la determinazione dell'imponibile ai fini IRAP.

La previsione della deducibilità dei fringe benefit prevista dal decreto sull'IRAP precedentemente alle modifiche apportate D.Lgs. n. 506/1999, viene comunque confermata, pur non con esplicita dicitura, dalle Circolari dell'Agenzia delle Entrate, quali la n. 27/E del 26 maggio 2009.

La stessa Agenzia con Circolare n. 263/E del 12 novembre 1998 si era espressa in maniera esplicita sulla deducibilità ai fini IRAP dei fringe benefit in base alla rappresentazione in conto economico.

Tale previsioni valgono anche per l'erogazione di ticket restaurant.

Circolare n. 24/E 26 maggio 2009 1.4 Individuazione delle spese per il personale rilevanti ai fini IRAP

D. L'articolo 1, comma 50, lettera h) della legge finanziaria per il 2008 ha abrogato il comma 2 dell'articolo 11 del decreto IRAP, che prevedeva, tra l'altro, la deducibilità delle somme erogate a terzi per l'acquisizione di beni e di servizi destinati alla generalità o a categorie dei dipendenti e dei collaboratori e di quelle attribuite a questi ultimi a titolo di rimborso analitico di spese sostenute nel compimento delle loro mansioni lavorative.
Si chiede se per queste spese resta ferma la deducibilità ai fini della determinazione della base imponibile.

R. L'abrogazione del comma 2 dell'articolo 11 della disciplina IRAP (disposizione che era stata introdotta con il D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506) risponde alla volontà legislativa di attuare una semplificazione del testo normativo eliminando una regola già desumibile sulla base di una ricostruzione sistematica della disciplina.
L'impianto normativo dell'IRAP, infatti, è strutturato in modo da rendere indeducibili in capo al soggetto passivo quei costi che non costituiscono, ai fini del tributo, componenti positive imponibili per il soggetto percettore. Tali sono, ad esempio, i costi sostenuti dell'esercizio per il personale dipendente ed assimilato inclusi nella voce B9) dell'articolo 2425 del codice civile. Costi che, per espressa previsione normativa, non sono comunque ammessi in deduzione anche qualora fossero classificati in una voce diversa del conto economico (cfr. articolo 5, comma 3, e articolo 7, comma 2, del d.lgs. n. 446 del 1997).
Ciò premesso, si ritiene che le spese sostenute dall'azienda per acquisire beni e servizi da destinare ai dipendenti per lo svolgimento dell'attività lavorativa continuino ad essere deducibili nella misura in cui costituiscono spese funzionali all'attività di impresa e non assumono natura retributiva per il dipendente.

A titolo esemplificativo, rientrano tra i costi deducibili quelli sostenuti per l'acquisto di tute e scarpe da lavoro; per i corsi di aggiornamento professionale, per i servizi di mensa e di trasporto collettivo dei dipendenti; quelle erogate a terzi dal datore di lavoro per il viaggio, il vitto e l'alloggio dei dipendenti o dei collaboratori in occasione di trasferte; i rimborsi analitici delle spese di vitto, di alloggio e di viaggio anticipate dal dipendente o dal collaboratore in occasione delle trasferte.

Restano indeducibili, come nella previgente formulazione della norma, le somme erogate al dipendente o al collaboratore a titolo di indennità e tutti gli altri elementi che compongono la retribuzione lorda (come le indennità di trasferta, le indennità di mancato preavviso, le indennità per rischio, i premi aziendali, etc).

Aspetti contributivi

La non imponibilità dei buoni pasto ai fini contributivi, nei limiti previsti dal TUIR, è contenuta all'articolo 12 della L. 30 aprile 1969, n. 153. Sul tema si segnala la sentenza n. 4326 del 21 febbraio 2013 Cassazione Civile, sez. lav., per cui “l'importo complessivo giornaliero di lire 10.420 dei buoni pasto, fino all'ammontare del quale è prevista l'esclusione dal reddito di lavoro dipendente, anche per il calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale, è riferibile, per ciascun dipendente e in caso di plurime erogazioni giornaliere di buoni pasto, al coacervo del loro ammontare”.

Riferimenti

Normativi

  • Art. 1, commi 16 e 17, Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità)
  • Art. 285, D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207
  • L. 30 dicembre 1991, n. 413
  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

Giurisprudenza

Per i recenti orientamenti sul tema, v.   Trib. Messina  22 luglio 2023, n. 1485; Cass. civ., ord. 31 luglio 2023, n. 23255;  Tribunale Roma, sez. lav., 20 settembre 2023, n.8008

  • Cass. civ., sez. trib., 9 novembre 2005, n. 21763

Prassi

  • Agenzia delle Entrate, Risoluzione 22 febbraio 2011, n. 21/E
  • Agenzia delle Entrate, Risoluzione 29 marzo 2010, n. 26/E
  • Principio contabile OIC Interpretativo, 13 luglio 2005, n.1
Sommario