Lavoro
ilGiuslavorista

Lavoro dei minori

13 Ottobre 2015

Scheda in fase di aggiornamento

Il lavoro dei minori è stato oggetto di particolari attenzioni negli anni da parte del legislatore, che più volte è intervenuto, con strumenti legislativi e regolamentari, per affrontare e risolvere il problema della compatibilità e della connessione dell'attività lavorativa con le esigenze di sviluppo fisico e psichico del minore, e di conciliare il lavoro del minore con l'obbligo di garantire una formazione scolastica e professionale adeguata.

Inquadramento

Il lavoro dei minori è stato oggetto di particolari attenzioni negli anni da parte del legislatore, che più volte è intervenuto, con strumenti legislativi e regolamentari, per affrontare e risolvere il problema della compatibilità e della connessione dell'attività lavorativa con le esigenze di sviluppo fisico e psichico del minore, e di conciliare il lavoro del minore con l'obbligo di garantire una formazione scolastica e professionale adeguata. La tutela del lavoro dei minori in Italia trova il suo fondamento oltre che nelle Convenzioni Internazionali anche negli artt. 34 e 37 della Carta Costituzionale. La disciplina specifica in materia è contenuta nella legge 17 ottobre 1967, n. 977 “Tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti”, successivamente modificata, a seguito del recepimento della normativa comunitaria, dai D.lgs. 4 agosto 1999, n. 345 e D.lgs. 18 agosto 2000, n. 262.

Descrizione

Il lavoro minorile, disciplinato dalla Legge n. 977/1967 e poi successivamente modificato dal comma 622 dell'art. 1 della Legge 296/2006 e dal D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 345, è rappresentato dal contratto o rapporto di lavoro che intercorre fra un datore di lavoro ed un soggetto che non abbia ancora compiuto i 18 anni di età. Il lavoro prestato dai minori è garantito da una speciale tutela prevista dalla Costituzione, mediante gli artt. 34 e 37, i quali stabiliscono rispettivamente il principio di parità di retribuzione, parità di lavoro fra adulto e minore e l'obbligo dell'assolvimento scolastico. "Le disposizioni attinenti alla tutela dei minori non si applicano agli adolescenti, addetti a lavori occasionali o di breve durata, svolti per servizi domestici prestati in ambito familiare, e per prestazioni di lavoro non nocivo, pregiudizievole e pericoloso nelle imprese a conduzione familiare".

Età del minore

La norma definisce minore chi non ha compiuto 18 anni di età.

Il minore si distingue tra bambino e adolescente

Bambino

Adolescente

Minore che non ha ancora compiuto 15 anni di età o che è soggetto all'obbligo scolastico

Giovane under 18 o che non è più soggetto all'obbligo scolastico.

L'art. 37 della Costituzione sancisce, che sia la legge a stabilire il limite minimo di età per il lavoro dipendente, e tale limite è stato disciplinato dall'art. 3 della L. n. 977/1967, modificato dall'art. 5 del D.Lgs. n. 345/1999, nel quale ha disposto che l'età minima di ammissione al lavoro, è fissata al momento in cui il minore, ha concluso il periodo di istruzione obbligatoria, e comunque non inferiore ai 15 anni compiuti. Si preclude quindi il principio in virtù del quale l'età minima di ammissione al lavoro non può essere inferiore all'età in cui cessa l'obbligo scolastico. Tale limite è stato modificato a 16 anni, con la Legge Finanziaria 2007 ( 296/2006), in funzione dell'innalzamento dell'obbligo di istruzione ad almeno 10 anni.

Tale regola vale per tutti i tipi di rapporti di lavoro instaurabili con minori.

In evidenza

Il D.M. 323 della Pubblica istruzione ha precisato che, nel computo dei 10 anni, vanno considerati validi anche gli anni di ripetizione di una stessa classe.

Se il lavoratore minore non possiede entrambi i requisiti (età e anni di istruzione), non può, legittimamente, essere instaurato alcun rapporto di lavoro, atteso che tra i due beni costituzionalmente garantiti (il lavoro e l'istruzione) il Legislatore ha inteso privilegiare la seconda.

Eccezioni al limite d'età

Le uniche eccezioni ammesse al limite d'età minima sono connesse allo svolgimento di attività lavorative di carattere culturale, artistico o pubblicitario, comunque nel settore dello spettacolo.

In tali casi è obbligatoria la preventiva autorizzazione della Direzione Provinciale del Lavoro competente (ovvero quella del luogo dove verrà svolta l'attività lavorativa), la quale viene concessa a condizione che:

vi sia il previo assenso scritto dei titolari della responsabilità genitoriale ( ex potestà genitoriale)

si tratti di attività che non pregiudichino la sicurezza, l'integrità psico-fisica e lo sviluppo, la frequenza scolastica o la partecipazione a programmi di orientamento o di formazione professionale da parte del minore (art. 4 L. n. 977/1967).

In evidenza

Non è obbligatoria l'autorizzazione della DTL per lo svolgimento di attività che, per la loro natura intrinseca, per le modalità di svolgimento o per il loro carattere episodico ed estemporaneo, non siano in alcun modo assimilabili al concetto di lavoro e neppure ad una vera e propria "occupazione" es: (Circ. MLPS n.1/2000).

La violazione dei limiti di età per l'ammissione al lavoro comporta la nullità del contratto di lavoro.

Nonostante tale nullità, il minore ha comunque diritto:

  • alla retribuzione per tutto il tempo in cui il rapporto ha avuto, di fatto, esecuzione (secondo la regola generale contenuta nell'art. 2126, comma 2, cod. civ.);
  • alla costituzione della posizione assicurativa mediante il versamento dei contributi da parte del datore di lavoro ed alle prestazioni previdenziali delle assicurazioni generali obbligatorie, salvo diritto di rivalsa dell'ente previdenziale sul datore di lavoro per l'importo complessivo delle prestazioni erogate, detratta la somma corrisposta.
Valutazione dei rischi per i minori

Il D.Lgs. 81/2008 (Testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro) così come modificato ed integrato dal correttivo 106/09, ha obbligatoriamente prescritto che il datore di lavoro, prima di adibire i minori al lavoro e comunque in occasione di ogni modifica rilevante delle condizioni di lavoro, è tenuto ad effettuare la valutazione dei rischi.

Nel procedere al succitato adempimento si dovrà tenere nella debita considerazione:

- lo sviluppo non ancora completo del soggetto, la mancanza di esperienza, di consapevolezza e di capacità di discernimento in merito ai rischi lavorativi, esistenti o possibili, in relazione all'età;

- le attrezzature e la sistemazione del luogo e del posto di lavoro;

- la natura, il grado e la durata dell'esposizione agli agenti chimici, biologici e fisici;

- la movimentazione manuale dei carichi;

- la sistemazione, la scelta, l'utilizzazione e la manipolazione delle attrezzature di lavoro;

- la pianificazione dei processi di lavoro e dello svolgimento del lavoro e della loro interazione sull'organizzazione generale del lavoro;

- la situazione della formazione e dell'informazione dei minori.

Sorveglianza sanitaria

Fino al 21 giugno 2013 l'assunzione del lavoratore minore era subordinata all'effettuazione di una visita medica preventiva, prima dell'assunzione, che ne accertava l'idoneità alla specifica attività lavorativa cui era adibito. L'idoneità alla mansione del minore era soggetta ad un controllo periodico, fino alla maggiore età, mediante visite con intervalli non superiori ad un anno.

Le visite mediche si differenziavano a seconda che il datore di lavoro fosse soggetto o meno all'obbligo di sorveglianza sanitaria. Nel caso di obbligo di sorveglianza sanitaria, il lavoratore minore avrebbe dovuto essere sottoposto a visita da parte del medico competente in medicina del lavoro puntualmente nominato in azienda. Nel caso che il datore di lavoro non fosse sottoposto al succitato obbligo, sia la visita preassuntiva, che quelle periodiche sarebbero dovute essere effettuate a spese del datore di lavoro presso ex l'Asl territorialmente competente, oppure presso un medico convenzionato con il servizio sanitario nazionale.

A far data dal 22 giugno 2013 con il decreto del fare D.L. 69/2013 è stato soppresso l'obbligo del certificato medico di idoneità in caso di assunzione di apprendisti e di minori, perciò non sono più esigibili e non sono più conseguentemente applicabili le relative sanzioni a carico dei datori di lavoro.

Restano tuttavia fermi gli obblighi di certificazione sanitaria previsti dal TU Sicurezza (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) per i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria e per le lavorazioni a rischio.

Tipologie contrattuali

Il lavoro dei minori può essere utilizzato con le seguenti tipologie contrattuali:

  1. Apprendistato finalizzato al conseguimento di una qualifica o di un diploma professionale;
  2. Tempo determinato;
  3. Tempo indeterminato;
  4. Lavoro intermittente;
  5. Lavoro accessorio;
  6. Tirocini formativi;
  7. Tirocini estivi di orientamento.
Orario di lavoro, riposo settimanale e ferie

L'orario di lavoro dei minori non può superare le 8 ore giornaliere e le 40 settimanali. I minori non possono svolgere lavoro straordinario. L'orario di lavoro non può durare senza interruzioni più di 4 ore e mezza, dopodiché si ha diritto ad un riposo di almeno 1 ora (i contratti collettivi possono però ridurre la durata del riposo intermedio a mezz'ora).

Ai lavoratori minori deve essere garantito un periodo di riposo di almeno due giorni la settimana, se possibili consecutivi e comprendente la domenica. Il periodo minimo di riposo può essere ridotto per comprovate ragioni di ordine tecnico e organizzativo, ma non può comunque essere inferiore a 36 ore consecutive. I periodi di riposo possono essere interrotti nel caso di attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati o di breve durata nella giornata. Si prevede poi la possibilità di concedere il riposo settimanale anche in giorni diversi dalla domenica per i lavoratori minori impiegati nelle seguenti attività lavorative di carattere:

  • culturale,
  • artistico,
  • sportivo,
  • pubblicitario,
  • settore dello spettacolo,

con esclusivo riferimento agli adolescenti, nel settore turistico, alberghiero o della ristorazione.

La normativa delle ferie per gli adolescenti è identica a quella prevista per la generalità degli altri lavoratori. Fanno eccezione i minori di età inferiore ai 16 anni (bambini) che, ove ne sia ammessa l'attività lavorativa, hanno diritto ad un periodo annuale di ferie non inferiore a 30 giorni (art. 23 L. n. 977/1967).

Divieto di lavoro notturno e lavoro a turni

È vietato adibire i minori a lavori notturni nelle seguenti fasce orarie

22.00 – 6.00*

23.00 – 7.00*

*Variazioni in base CCNL applicato.

Tale divieto subisce deroghe, se per causa di forza maggiore ostacola il funzionamento dell'azienda, a condizione che il datore di lavoro ne dia immediata comunicazione alla Direzione Territoriale del Lavoro, indicando:

  • la causa ritenuta di forza maggiore,
  • i nominativi dei minori impiegati e le ore per cui sono stati impiegati.

La deroga è ammessa solo eccezionalmente e per il tempo strettamente necessario, purché tale lavoro sia temporaneo e non ammetta ritardi e non siano disponibili lavoratori adulti, una volta arginata la forza maggiore o avuta la possibilità di organizzare squadre di adulti, si ripristina automaticamente il divieto.

La normativa prevede che i minorenni non possono essere impiegati in lavorazioni effettuate con il sistema dei turni a scacchi, a meno che tale metodo, sia ammesso dai contratti collettivi di lavoro, in ogni caso, è subordinato all'autorizzazione della Direzione Territoriale del Lavoro.

Lavori Vietati

Ai sensi della Legge 977/67 modificata dal D.Lgs. 345/99 e dal D.Lgs. 262/2000 i lavori vietati ai minori di 18 anni sono classificati in tutte quelle mansioni che espongono gli stessi ai seguenti agenti:


Agenti fisici

a) atmosfera a pressione superiore a quella naturale, ad esempio in contenitori sotto pressione, immersione sottomarina, fermo restando le disposizioni di cui al D.P.R. 20 marzo 1956, n. 321;

b) rumori con esposizione media giornaliera superiore a 87 decibel LEX.

Agenti biologici

a) agenti biologici dei gruppi 3 e 4, ai sensi del titolo VIII del decreto legislativo n. 626 del 1994 e di quelli geneticamente modificati del gruppo II di cui ai decreti legislativi 3 marzo 1993, n. 91 e n. 92.

Agenti chimici

a) sostanze e preparati classificati tossici (T), molto tossici (T+), corrosivi (C), esplosivi (E) o estremamente infiammabili (F+) ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modificazioni e integrazioni e del decreto legislativo 16 luglio 1998, n. 285;

b) sostanze e preparati classificati nocivi (Xn) ai sensi dei decreti legislativi di cui al punto 3 a) e comportanti uno o più rischi descritti dalle seguenti frasi:

1) pericolo di effetti irreversibili molto gravi (R39);

2) possibilità di effetti irreversibili (R40);

3) può provocare sensibilizzazione mediante inalazione (R42);

4) può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle (R43);

5) può provocare alterazioni genetiche ereditarie (R46);

6) pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata (R48);

7) può ridurre la fertilità (R60);

8) può danneggiare i bambini non ancora nati (R61);

c) sostanze e preparati classificati irritanti (Xi) e comportanti il rischio, descritto dalla seguente frase, che non sia evitabile mediante l'uso di dispositivi di protezione individuale: “può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle (R43)”;

d) può provocare sensibilizzazione mediante inalazione (R42);

e) piombo e composti;

f) sostanze e preparati di cui al titolo VII del decreto legislativo n. 626 del 1994;

g) amianto.

È vietato adibire il lavoratore minore alle specifiche fasi del processo produttivo e non all'attività nel suo complesso , e precisamente in:

1) Processi e lavori di cui all'allegato VIII del decreto legislativo n. 626 del 1994.

2) Lavori di fabbricazione e di manipolazione di dispositivi, ordigni ed oggetti diversi contenenti esplosivi, fermo restando le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302.

3) Lavori in serragli contenenti animali feroci o velenosi nonché condotta e governo di tori e stalloni.

4) Lavori di mattatoio.

5) Lavori comportanti la manipolazione di apparecchiature di produzione, di immagazzinamento o di impiego di gas compressi, liquidi o in soluzione.

6) Lavori su tini, bacini, serbatoi, damigiane o bombole contenenti agenti chimici di cui al punto I.3.

7) Lavori comportanti rischi di crolli e allestimento e smontaggio delle armature esterne alle costruzioni

8) Lavori comportanti rischi elettrici da alta tensione come definita dall'art. 268 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547.

9) Lavori il cui ritmo è determinato dalla macchina e che sono pagati a cottimo.

10) Esercizio dei forni a temperatura superiore a 500 C come ad esempio quelli per la produzione di ghisa, ferroleghe, ferro o acciaio; operazioni di demolizione, ricostruzione e riparazione degli stessi; lavoro ai laminatoi.

11) Lavorazioni nelle fonderie.

12) Processi elettrolitici.

13) ... Soppresso.

14) Produzione dei metalli ferrosi e non ferrosi e loro leghe.

15) Produzione e lavorazione dello zolfo.

16) Lavorazioni di escavazione, comprese le operazioni di estirpazione del materiale, di collocamento e smontaggio delle armature, di conduzione e manovra dei mezzi meccanici, di taglio dei massi.

17) Lavorazioni in gallerie, cave, miniere, torbiere e industria estrattiva in genere.

18) Lavorazione meccanica dei minerali e delle rocce, limitatamente alle fasi di taglio, frantumazione, polverizzazione, vagliatura a secco dei prodotti polverulenti.

19) Lavorazione dei tabacchi.

20) Lavori di costruzione, trasformazione, riparazione, manutenzione e demolizione delle navi, esclusi i lavori di officina eseguiti nei reparti a terra.

21) Produzione di calce ventilata

22) Lavorazioni che espongono a rischio silicotigeno.

23) Manovra degli apparecchi di sollevamento a trazione meccanica, ad eccezione di ascensori e montacarichi.

24) Lavori in pozzi, cisterne ed ambienti assimilabili.

25) Lavori nei magazzini frigoriferi.

26) Lavorazione, produzione e manipolazione comportanti esposizione a prodotti farmaceutici.

27) Condotta dei veicoli di trasporto, con esclusione di ciclomotori e motoveicoli fino a 125 cc., in base a quanto previsto dall'art. 115 del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285, e di macchine operatrici semoventi con propulsione meccanica nonché lavori di pulizia e di servizio dei motori e degli organi di trasmissione che sono in moto.

28) Operazioni di metallizzazione a spruzzo.

29) Legaggio ed abbattimento degli alberi.

30) Pulizia di camini e focolai negli impianti di combustione.

31) Apertura, battitura, cardatura e pulitura delle fibre tessili, del crine vegetale ed animale, delle piume e dei peli.

32) Produzione e lavorazione di fibre minerali e artificiali.

33) Cernita e trituramento degli stracci e della carta usata senza l'uso di adeguati mezzi di protezione individuale.

34) Lavori con impieghi di martelli pneumatici, mole ad albero flessibile e altri strumenti vibranti; uso di pistole fissa-chiodi di elevata potenza.

35) Produzione di polveri metalliche.

36) Saldatura e taglio dei metalli con arco elettrico o con fiamma ossidrica o ossiacetilenica.

37) Lavori nelle macellerie che comportano l'uso di utensili taglienti, seghe e macchine per tritare.

Il Ministero del Lavoro con la circolare n. 1/2000 ha evidenziato che il divieto è riferito solo ad alcune fasi del processo produttivo e non all'attività nel suo complesso.

Il comma 2 dell'art. 7 della Legge 977/1967 per tutte le lavorazioni sopra elencate, prevede la possibilità di deroga del divieto per scopi didattici e per formazione professionale.

In questo caso la formazione va svolta per tutto il tempo necessario con la presenza di un formatore competente in materia di prevenzione e protezione e nel rispetto di tutte le condizioni previste dalla legge in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Sanzioni

La violazione della normativa in tema di lavoro minorile comporta a carico del datore di lavoro l'applicazione di un sistema sanzionatorio in parte penale, in parte amministrativo (art. 26 L. n. 977/1967 come novellato).

Le violazioni possono essere di due tipi:

a) illeciti di natura amministrativa, puniti con una sanzione amministrativa;

b) illeciti di natura penale, puniti:

1. con l'arresto fino a 6 mesi;

2. con la pena alternativa dell'arresto fino a 6 mesi o dell'ammenda.

Riferimenti

Normativa

D.lgs. n. 154/2013
D.lgs. n. 167/2011
Legge 27 dicembre 2006, n. 296
D.lgs. 15 aprile 2005, n. 77
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 262
Convenzione OIL n. 182 del 1999
D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 345
Direttiva n. 94/33/CE
Convenzione ONU del 20 novembre 1989
Convenzione OIL n. 138 del 1973
Legge 17 ottobre 1967, n. 977
Artt. 34 e 37, Costituzione

Prassi

Ministero del Lavoro, Interpello 24 marzo 2015, n. 7
Ministero del Lavoro, Nota 20 luglio 2007, prot. 9799
Ministero del Lavoro, Circolare 5 gennaio 2000, n. 1


Giurisprudenza

Cass. 4 febbraio 2014, n. 5464


Cass. 30 agosto 2010, n. 18856
Cass. n. 5856/2010

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