Lavoratori dello spettacolo

Stefano Lapponi
10 Luglio 2015

Scheda in fase di aggiornamento

I lavoratori dello spettacolo possono instaurare rapporti di lavoro di natura subordinata, autonoma e parasubordinata. La gestione delle prestazioni pensionistiche e dei rapporti contributivi dei lavoratori, devoluti all'ENPALS fino al 2011, sono ora attribuiti all'INPS.

Inquadramento

I lavoratori dello spettacolo, come tutti i lavoratori, possono instaurare rapporti di lavoro di natura subordinata, autonoma e parasubordinata. Per quel che riguarda le prestazioni pensionistiche e i rapporti contributivi, la gestione fino al 2011 era devoluta all'ENPALS; con la soppressione dell'Ente tutta la gestione pensionistica, nonché tutte le funzioni dell'ENPALS sono state attribuite all'INPS.

La gestione dei lavoratori dello spettacolo presenta caratteri differenti, sotto alcuni aspetti, da quella degli altri lavoratori. Con l'entrata in vigore della Legge n. 133/2008, di conversione del D.L. n. 112/2008 è stata semplificata la gestione degli obblighi e delle formalità dei rapporti di lavoro nel settore dello spettacolo che oggi sono i medesimi validi per la generalità dei lavoratori. Nella fattispecie non esiste più l'obbligo di iscrizione del personale tecnico ed artistico alle liste speciali costituite presso gli Uffici per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo.

Datore di lavoro

Nei rapporti di lavoro consistenti in prestazioni artistiche il datore di lavoro può essere un imprenditore o un non imprenditore, configurandosi quindi come soggetto che pur svolgendo una attività economica organizzata, la esercita in modo saltuario e non professionale.

Lavoratore

È lavoratore dello spettacolo colui che in qualsiasi modo contribuisce alla rappresentazione di uno spettacolo a carattere artistico. Sono altresì lavoratori dello spettacolo i soggetti che stabilmente professionalmente anche con compiti ausiliari, pongono in essere attività destinate alla realizzazione di spettacoli e di manifestazioni volte alla rappresentazione di spettacoli a carattere drammatico, letterario, musicale.

Settore

Datore di lavoro

Lavoratore

Spettacolo

Impresario-produttore: soggetto che esercita professionalmente un'attività economica organizzata volta alla produzione di servizi (produttori di pellicole cinematografiche, enti lirici, teatri, compagnie, spettacoli di prosa pubblici esercizi che ingaggiano orchestre o organizzavo spettacoli, titolari o gestori di locali notturni, in generale coloro che assumono le proprie dipendenze personale artistico e tecnico per la produzione e realizzazione di spettacoli da tenersi in luogo pubblico o privato);

datore di lavoro non imprenditore: soggetto che esercita saltuariamente un'attività economica organizzata (senza alcun carattere di professionalità) volta alla rappresentazione di spettacoli (esempio: enti pubblici musicali)

È lavoratore dello spettacolo colui che in qualsiasi modo contribuisce alla rappresentazione di uno spettacolo a carattere artistico. Sono altresì lavoratori dello spettacolo i soggetti che stabilmente professionalmente anche con compiti ausiliari, pongono in essere attività destinate alla realizzazione di spettacoli e di manifestazioni volte alla rappresentazione di spettacoli a carattere drammatico, letterario, musicale.

Assunzione

I lavoratori dello spettacolo possono svolgere le loro prestazioni in forma:

- subordinata;

- parasubordinata;

- autonoma.

L'assunzione avviene con le modalità previste per la generalità dei lavoratori dipendenti attraverso la trasmissione telematica del modello Unilav al Centro per l'Impiego. Analoga comunicazione deve essere inoltrata anche per le prestazioni dei lavoratori autonomi del settore ( Nota Min.Lav. n.5460 del 6 agosto 2008): la trasmissione del modello Unilav infatti assolve anche l'obbligo di trasmissione alla gestione ex Enpals essendo quest'ultima obbligatoria a prescindere dalla natura del rapporto.

Settore

Tipologia di assunzione

Contratto di lavoro

Spettacolo

Tutti i lavoratori dello spettacolo possono essere assunti direttamente con le modalità previste per tutti i lavoratori dipendenti. Il datore di lavoro è tenuto a comunicare l'assunzione del lavoratore subordinato al centro per l'impiego nei termini e con le modalità telematiche previste per la generalità dei dipendenti (Unilav).

In deroga al principio generale di non discriminazione è

consentita l'assunzione condizionata all'appartenenza a un determinato sesso

È chiamato "scrittura artistica".

Il vincolo giuridico generato dalla scrittura artistica consiste per il lavoratore nell'obbligo di fornire la prestazione artistica e per il datore di lavoro nell'obbligo di pagare la retribuzione stabilita. Il contratto di lavoro può essere a tempo indeterminato, determinato. Per la realizzazione di specifici spettacoli, per i programmi radiofonici e televisivi sono ammessi contratti di lavoro a tempo determinato senza alcuna limitazione quantitativa.

La scrittura artistica

La scrittura artistica è il contratto individuale di lavoro subordinato stipulato tra datore di lavoro e lavoratore. La scrittura artistica costituisce un vincolo giuridico sia per il datore di lavoro che per il lavoratore:

Datore di lavoro

Obbligo di pagare la retribuzione stabilita nella scrittura

Lavoratore

Obbligo di fornire la prestazione artistica

La scrittura artistica può essere di durata a tempo indeterminato o determinato.

Nelle ipotesi di contratti stipulati per la realizzazione di specifici spettacoli programmi radiofonici o televisivi la scrittura artistica a tempo determinato non può avere limitazioni quantitative.

La scrittura artistica non prevede una forma particolare essendo sufficiente per la sua conclusione le dichiarazioni di volontà delle parti. La legge o il contratto collettivo prevede essenzialmente la forma scritta. Tale forma è richiesta dalla maggior parte dei contratti collettivi per il personale tecnico e le maestranze.

Nella scrittura artistica oltre a richiamare le disposizioni contenute nei contratti collettivi viene regolato il rapporto di prestazione artistica in relazione alle esigenze delle caratteristiche dell'impresa o alle caratteristiche della prestazione artistica: per esempio per alcune prestazioni quali le rappresentazioni teatrali o i concerti l'orario deve essere rigorosamente osservato così come il luogo determinato nella scrittura artistica.

Clausole particolari

Clausola di esclusiva

secondo la quale il lavoratore, dietro specifico corrispettivo, si obbliga a prestare la propria opera esclusivamente alle dipendenze del datore di lavoro che ha proposto la scrittura per un periodo di tempo predeterminato

Clausola di protesta

opera come condizione di risoluzione della scrittura artistica. Con la posizione di tale clausola il datore di lavoro può "protestare" in modo unilaterale verso l'artista, risolvendo anticipatamente il rapporto di lavoro, se quest'ultimo risulti non idoneo a sostenere il ruolo artistico affidatogli. La prova di non idoneità può essere espressa mediante convincimento dell'imprenditore stesso ovvero giudizio del direttore artistico o del pubblico. Questa clausola viene apposta per iscritto e viene temporalmente definita (deve essere definito il periodo entro il quale il lavoratore può essere protestato).

Qualifiche artistiche

Ruolo

Qualifica cui l'artista è idoneo a svolgere

Parte

Specifica prestazione lavorativa individuata nella scrittura artistica

La retribuzione degli artisti può essere corrisposta al tempo, a posa, a rappresentazione, a cachet, a forfait.

La retribuzione per le qualifiche non artistiche è stabilita in tutto o in parte dai contratti collettivi.

Retribuzione degli artisti

A tempo

Commisurata alla durata della prestazione artistica

A posa (a rappresentazione,a cachet)

Commisurata al numero delle scene delle rappresentazioni da svolgere

A forfait

Considerato come compenso globale per l'intera prestazione descritta nella scrittura artistica

Per quanto riguarda le ferie, i contratti collettivi stabiliscano la durata delle medesime per le categorie di lavoro con contratto a tempo indeterminato (ovvero a tempo determinato a lunga scadenza), per i contratti a tempo determinato di breve durata la legge dispone che il diritto alle ferie sia proporzionato al periodo lavorativo prestato sempre compatibilmente con le esigenze artistiche della scrittura.

Il riposo settimanale di 24 ore consecutive può non cadere la domenica. Per il personale addetto ai pubblici spettacoli, previa autorizzazione della DTL entro 60 giorni dalla richiesta, il riposo settimanale può essere frazionato in due periodi di 12 ore consecutive, stabilendo l'ora della decorrenza.

La cessazione del rapporto di lavoro

Le cause di cessazione del rapporto di lavoro per i lavoratori dello spettacolo sono le medesime che determinano la cessazione di rapporti di lavoro in generale.

La risoluzione della scrittura artistica presenta alcune peculiarità circa le cause.

Per il contratto a tempo determinato le cause di risoluzione possono essere:

  • scadenza del termine per cui il contratto si risolve automaticamente

  • compimento della prestazione per cui il contratto si risolve automaticamente

  • giusta causa prima della scadenza per inadempimento della scrittura artistica di una delle parti

  • impossibilità a svolgere la prestazione

  • cessazione totale o parziale dell'impresa.

Nel contratto a tempo indeterminato il rapporto si risolve per dimissioni del lavoratore o per licenziamento del lavoro.

Il rapporto di lavoro con i minori

Le vigenti normative in materia di lavoro vietano l'avviamento al lavoro per i bambini e comunque per i minori di sedici anni

Nel settore dello spettacolo tuttavia possono essere avviati al lavoro anche minori di età inferiore a sedici anni previa autorizzazione della Direzione Provinciale del Lavoro. Nella fattispecie la disciplina sancisce la possibilità di avviamento al lavoro di minori di età inferiore a sedici anni impiegati in “attività lavorative di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario e nel settore dello spettacolo” a condizione che la prestazione di lavoro non pregiudichi la sicurezza, l'integrità psico-fisica e lo sviluppo del minore, la frequenza scolastica o la partecipazione a programmi di orientamento o di formazione professionale.

L'orario di lavoro

per i minori, privi da obblighi scolastici, non può superare le 7 ore giornaliere e le 35 ore settimanali.

I minori soggetti all'obbligo scolastico non possono superare 8 ore di lavoro giornaliere e 40 ore di lavoro settimanale. Non possono comunque mai essere soggetti a trasporto per più di quattro ore al giorno.

Sono concessi riposi intermedi della durata minima di 1 ora se il rapporto di lavoro prevede, per i minori, una prestazione di 4 ore e trenta minuti consecutivi; il riposo intermedio può essere ridotto di ½ ora dalla contrattazione collettiva o su autorizzazione della Direzione Provinciale del lavoro e quando il lavoro non presenta carattere di pericolosità o di eccessiva gravosità.

La Direzione Provinciale del lavoro può proibire la permanenza dei minori nei locali di lavoro durante i riposi intermedi.

La legge vieta il lavoro notturno ai minori. Per i minori, lavoratori dello spettacolo e dello sport, tale divieto può essere derogato se:

  • la prestazione notturna viene preventivamente autorizzata dalla DPL;
  • la prestazione di lavoro non si protrae oltre la mezzanotte (ore 24:00).

Al termine della prestazione notturna è obbligatorio concedere al minore un periodo di riposo di almeno 14 ore consecutive.

I minori impiegati in attività lavorative di carattere culturale, artistico, sportivo, possono effettuare il riposo settimanale in un giorno diverso dalla domenica.

La Costituzione riconosce ai minori, a parità di lavoro, il diritto ad una retribuzione pari a quella percepita dai lavoratori maggiorenni.

Iter per l'assunzione di minori di sedici anni

La domanda per il rilascio dell'autorizzazione

Va presentata presso la Direzione Provinciale del Lavoro competente territorialmente

Va accompagnata dall'assenso scritto dei genitori (o del tutore) del minore

Documentazione

Certificato medico che attesti l'idoneità psico-fsica del minore allo svolgimento dell'attività per cui avviene l'assunzione.
N.B. la visita medica è a carico del datore di lavoro- il certificato medico è rilasciato dalla ASL territorialmente competente.

Verifica dei requisiti

A cura del Servizio Ispezione della Direzione Provinciale del Lavoro.

Consiste nell'esame della sussistenza di tutti i requisiti previsti:

1) Compatibilità delle modalità e dei tempi di svolgimento dell'attività lavorativa con l'assolvimento dell'obbligo scolastico

2) Compatibilità delle modalità e dei tempi di svolgimento dell'attività lavorativa con la tutela psico-fisica del minore

Validità della autorizzazione

L'autorizzazione rilasciata al termine dell'iter previsto, è valida solo per il tempo strettamente necessario alle esigenze dell'attività che il minore andrà a svolgere.

Esibizione dell'autorizzazione

L'autorizzazione, conservata a cura del datore di lavoro, va esibita in caso di ispezione della DPL.

Certificato di agibilità

Il certificato di agibilità è il documento obbligatorio che autorizza l'organizzatore a far svolgere nei locali di proprietà l'attività dei lavoratori dello spettacolo, relativamente ad uno o più eventi.

Chi lo deve richiedere

Quando

A chi richiedere l'agibilità

Imprese dell'esercizio teatrale

Imprese cinematografiche

Imprese circensi

Teatri tenda

Enti e associazioni

Pubblici esercizi

Alberghi

Emittenti radio televisive

Impianti sportivi

Qualora i soggetti suddetti stipulino un contratto con società, enti, associazioni, fondazioni o ditte individuali, per l'organizzazione dello spettacolo, saranno quest'ultime a dover richiedere il certificato di agibilità

Se assumono o scritturano direttamente i lavoratori dello spettacolo

Il datore di lavoro interessato deve richiedere il certificato di agibilità all'Inps, in modalità telematica, entro 5 giorni dalla stipula dei contratti di lavoro e in ogni caso prima dell'inizio della prestazione artistica.

Nota bene:

all'atto della richiesta del certificato di agibilità l'Inps controlla la regolarità degli adempimenti contributivi. Il certificato è rilasciato solo in caso di non sussistenza di debiti contributivi.

La tutela assicurativa e previdenziale nel settore Spettacolo

Per la tutela assicurativa e previdenziale dei lavoratori dello spettacolo che degli sportivi professionisti è istituita la gestione ex Enpals presso l'Inps. Per effetto del

decreto-legge 201/2011

, convertito con modifiche nella

legge 214 del 22 dicembre 2011

dal 1 gennaio 2012 l'ENPALS è confluita nell'Inps.

Per i lavoratori dello spettacolo l'Inps gestisce anche le assicurazioni relative alla maternità e al Cuaf e in generale tutte le prestazioni temporanee.

La legge statuisce l'obbligo assicurativo per tutti i lavoratori dello spettacolo appartenenti ad una delle categorie professionali tassativamente indicate, a prescindere dal settore merceologico in cui opera l'impresa per il quale il lavoratore presta la propria attività artistica. L'obbligo deriva dalla appartenenza del lavoratore alle categorie professionali divise in tre gruppi e non rileva la natura del rapporto subordinato o para subordinato.

Categorie di lavoratori dello spettacolo per i quali è obbligatoria l'Assicurazione IVS

GRUPPO A (lavoratori a tempo determinato che prestano attività artistica o tecnica direttamente connessa con la produzione e nella realizzazione di spettacoli

  • Canto
  • Attori
  • Conduttori, Animatori
  • Registi, Sceneggiatori
  • Produzione Cinematografica, di Audiovisivi e di Spettacolo
  • Direttori di scena e di doppiaggio
  • Direttori e maestri d'orchestra
  • Concertisti e orchestrali
  • Ballo figurazione e moda
  • Amministratori
  • Tecnici
  • Operatori e maestranze
  • Scenografi
  • Truccatori e parrucchieri
  • Lavoratori autonomi esercenti attività musicali

GRUPPO B

(lavoratori a tempo determinato che svolgono attività diverse dalle precedenti)

  • Operatori e maestranze
  • Impiegati
  • Dipendenti di imprese di spettacoli viaggianti, ippodromi, scuderie, cinodromi, case da gioco, sale da gioco, sale scommesse e addetti alle ricezione delle scommesse
  • Lavoratori degli impianti e circoli sportivi
  • Dipendenti di imprese e di noleggio film

GRUPPO C

(lavoratori a tempo indeterminato)

Lavoratori appartenenti al GRUPPO A e al GRUPPO B

Il datore di lavoro è responsabile sull'iscrizione del lavoratore dello spettacolo, alla gestione.

L'azienda che inizia un'attività assumendo lavoratori dello spettacolo deve richiedere l'iscrizione dell'impresa all'ex ENPALS.

Dal 1 gennaio 2015

il rilascio della matricola all'azienda avviene con le medesime modalità (telematiche) valide per la generalità delle imprese.

I lavoratori autonomi esercenti attività musicali devono provvedere direttamente all'adempimento degli obblighi contributivi nei confronti dell'ex ENPALS.

Certificato di agibilità

Le imprese che svolgono attività teatrali, cinematografiche circensi, le imprese di pubblico esercizio, gli alberghi, le emittenti radiotelevisive al fine di far esibire nei locali di proprietà o in cui abbiano un diritto di godimento, i lavoratori dello spettacolo, devono essere in possesso del certificato di agibilità.

Sono quindi obbligati a richiedere il certificato di agibilità le imprese che assumono o scritturano direttamente i lavoratori dello spettacolo ovvero le associazioni, fondazioni di individuali che si avvalgono delle prestazioni artistiche di lavoratori dello spettacolo assunti da altre imprese.

La regolarità degli adempimenti contributivi dell'impresa è condizione affinché il certificato di agibilità venga rilasciato. In caso contrario il rilascio è subordinato alla immediata regolarizzazione o alla produzione di idonea garanzia in forma fideiussoria (bancaria o assicurativa) di importo pari all'ammontare del debito contributivo.

Per il rilascio del certificato di agibilità è richiesto all'azienda di nuova costituzione il versamento di una cauzione.

Assicurazione IVS

Lavoratori dipendenti

Obbligatoria per tutti i lavoratori a prescindere dal settore merceologico in cui opera l'impresa per la quale si svolge la prestazione artistica

Lavoratori autonomi

Provvedono direttamente ad adempiere agli obblighi contributivi

Datore di lavoro

Il datore di lavoro responsabile dell'iscrizione del lavoratore alla gestione ex Enpals è l'agente o il manager che acquisisce il contratto in esclusiva dell'attività artistica e pertanto provvede direttamente alla corresponsione del compenso o della retribuzione anche se le prestazioni di lavoro sono state cedute a terzi beneficiari finali (Cass. n. 1585 del 28 gennaio 1984)

Adempimenti dell'azienda (datore di lavoro)

  • Richiesta di iscrizione dell'impresa alla gestione ex Enpals (rilascio di numero di matricola aziendale);
  • Iscrizione del lavoratore per via telematica
  • Inizio di una nuova attività: immatricolazione dell'attività per via telematica

Certificato di agibilità

Serve a certificare che i lavoratori dello spettacolo possono agire presso le strutture e i locali del richiedente

  • Obbligo: imprese dell'esercizio teatrale, cinematografico, circense, teatri tenda, enti e associazioni, imprese di pubblico esercizio, alberghi, emittenti radio-televisive, impianti sportivi.
  • Obbligo di richiesta: per le imprese che assumono i lavoratori dello spettacolo.
  • Obbligo di verificarne la sussistenza: per le imprese che stipulano un contratto con datori di lavoro dello spettacolo.

Calcolo versamento e denuncia contributiva

Il calcolo dei contributi avviene attraverso l'applicazione delle percentuali fissate dall'Inps sulla retribuzione imponibile.

La retribuzione imponibile è determinata con le modalità in vigore per la generalità dei lavoratori dipendenti. In tal senso l'aliquota contributiva deve essere applicata almeno sulla retribuzione minimale; pertanto qualora la retribuzione imponibile risulti inferiore al minimale giornaliero determinata annualmente dall'Inps, i contributi si calcolano su quest'ultimo valore.

Il datore di lavoro effettua il versamento dei contributi con periodicità mensile entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento delle retribuzioni imponibili tramite il modello F 24. Datore di lavoro assolve anche all'invio telematico della denuncia contributiva mensile unificata entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento attraverso il flusso UNIEMENS nella sezione "PosSportSpet".

I contributi si prescrivono

in cinque anni dal giorno di scadenza del versamento. Nel caso di denuncia da parte del lavoratore della superstite il termine di prescrizione per il denunciante è fissato in 10 anni. L'allungamento del termine di prescrizione interviene esclusivamente se la denuncia sia presentata entro cinque anni dalla maturazione del diritto del versamento della contribuzione.

Contributi IVS

Retribuzione imponibile

È determinata con le modalità in vigore per la generalità dei lavoratori

Contributi IVS

33 % (di cui 9,19 a carico del lavoratore);

35,70% (di cui 9,89% a carico del lavoratore) per i tersicorei e i ballerini iscritti dall'1/1/96)

Aliquota aggiuntiva

1 %

Contributo di solidarietà

5% (di cui 2,5% a carico del lavoratore)

Denuncia

Trasmissione in via telematica della denuncia contributiva mensile unificata entro l'ultimo giorno successivo a quello di riferimento delle retribuzioni imponibili. Può essere utilizzato il flusso UNIEMENS facendo confluire la denuncia unificata attraverso il flusso «PosSportSpet» nel flusso Uniemens.

Versamento

Entro il giorno 16 del mese successivo al mese di riferimento delle retribuzioni imponibili a mezzo modello F24.

Pagamento rateale

È ammessa la rateazione dei debiti contributivi in fase amministrativa.

Il contribuente deve presentare un'unica denuncia di rateazione per tutti i debiti contributivi nei confronti dell'INPS

Assicurazioni minori

Le imprese dello spettacolo assolvono all'obbligo di contribuzione alle assicurazioni minori

Industria

Commercio Cuaf intera

Commercio Cuaf ridotta

Disoccupazione

1.61 %

1.61%

0.70%

Cuaf

0.68 %

0.68%

-

Fondo Garanzia TFR

0.20%

0.20%

0.20%

Malattia

2.22 %

2.22 %

2.22%

Maternità

0.46%

0.46%

-

Valori per l'anno 2019 per il calcolo del contributo di solidarietà, dell'aliquota aggiuntiva 1% e massimali giornalieri

Iscritti a forme pensionistiche obbligatorie dopo il 31 dicembre 1995.

Massimale

€ 102.543,00

Contributo di solidarietà

aliquota: 5%

- 2.50% a carico del datore di lavoro

- 2.50% a carico del lavoratore

Aliquota aggiuntiva

Aliquota: 1% - a carico del lavoratore

Si applica sulla parte di retribuzione annua eccedente, per l'anno 2019 l'importo fissato è di € 47.143,00, che rapportato a dodici mesi è pari a € € 3.929,00 (e sino al massimale annuo di retribuzione imponibile pari a € 102.543,00)

L'applicazione del contributo aggiuntivo non tiene conto del superamento del tetto minimo di € 47.173,00 considerato che, a fine anno, in relazione al contributo versato in eccesso si può effettuare il conguaglio.

Iscritti a forme pensionistiche obbligatorie prima del 31 dicembre 1995.

Massimale retribuzione giornaliera imponibile

€ 748,00.

Anno 2019

Fasce di retribuzione giornaliera

Massimale di retribuzione giornaliera imponibile

Giorni di contribuzione accreditati

da Euro

ad Euro

Euro

748,01

1.496,00

748,00

1

1.496,01

3.740,00

1.496,00

2

3.740,01

5.984,00

2.244,00

3

5.984,01

8.228,00

2.992,00

4

8.228,01

10.472,00

3.740,00

5

10.472,01

13.464,00

4.488,00

6

13.464,01

16.456,00

5.236,00

7

16.456,01

In poi

5.984,00

8

Contributo di solidarietà

aliquota: 5%

- 2.50% a carico del datore di lavoro

- 2.50% a carico del lavoratore

Dovuto sulla parte di retribuzione giornaliera eccedente il massimale di retribuzione imponibile relativo a ciascuna delle fasce di retribuzione

Aliquota aggiuntiva

Aliquota: 1% - a carico del lavoratore

Si applica sulla parte di retribuzione giornaliera eccedente, per l'anno 2019, l'importo di € 151,00 e sino al massimale di retribuzione giornaliera imponibile relativo alle fasce di retribuzione.

L'applicazione del contributo aggiuntivo non tiene conto del superamento del tetto minimo di € 47.173,00 considerato che, a fine anno, in relazione al contributo versato in eccesso si può effettuare il conguaglio.

Massimale giornaliero per i contributi di malattia e maternità dei lavoratori dello spettacolo con contratto a tempo determinato

anno 2019

€ 67,14

Tutela assicurativa e sanitaria

I lavoratori dello spettacolo sono assicurati all'Inail contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nei modi e termini previsti per la generalità dei lavoratori.

L'obbligo assicurativo riguarda i lavoratori dello spettacolo che svolgono la loro attività come lavoratore subordinato o in qualità di soci.

Elenco dei lavoratori dello spettacolo e dello sport

Gruppo canto

  • artisti lirici
  • cantanti di musica leggera
  • coristi e vocalisti
  • maestri del coro, assistenti e aiuti del coro, suggeritori del coro

Gruppo attori

  • attori di prosa, mimi, allievi attori
  • attori cinematografici o di audiovisivi
  • attori di doppiaggio
  • attori di operetta
  • attori di rivista, attori di varietà ed attrazioni
  • artisti del circo
  • attori di fotoromanzi
  • suggeritori teatrali, cinematografici o di audiovisivi
  • generici, figuranti speciali
  • imitatori, ipnotizzatori, illusionisti e prestigiatori
  • marionettisti, burattinai
  • acrobati, stuntman, contorsionisti
  • maestri d'armi

Gruppo conduttori e animatori

  • presentatori
  • disc-jockey
  • animatori in strutture turistiche e di spettacolo

Gruppo registi e sceneggiatori

  • registi teatrali, cinematografici o di audiovisivi
  • aiuto registi teatrali, cinematografici o di audiovisivi
  • sceneggiatori teatrali, cinematografici o di audiovisivi
  • dialoghisti, adattatori cinetelevisivi o di audiovisivi
  • direttori della fotografia, light designer
  • soggettisti
  • video-assist

Gruppo produzione cinematografica, di audiovisivi e di spettacolo

  • direttori di produzione
  • ispettori di produzione
  • segretari di produzione
  • segretari di edizione
  • cassieri di produzione
  • organizzatori generali, location manager
  • responsabili di edizione della produzione cinematografica e televisiva
  • casting director
  • documentalisti audiovisivi

Gruppo Direttori di scena e di doppiaggio

  • direttori di scena
  • direttori di doppiaggio
  • assistenti di scena e di doppiaggio

Gruppo Direttori e Maestri di orchestra

  • direttori d'orchestra
  • sostituti direttori d'orchestra
  • maestri collaboratori
  • maestri di banda
  • compositori

Gruppo concertisti e orchestrali

  • concertisti e solisti
  • professori d'orchestra
  • orchestrali (anche di musica leggera)
  • bandisti
  • consulenti assistenti musicali

Gruppo ballo figurazione e moda

  • coreografi e assistenti coreografi
  • ballerini e tersicorei
  • indossatori; - figuranti lirici
  • figuranti di sala
  • fotomodelli

Gruppo amministratori

  • amministratori di formazioni artistiche
  • amministratori di produzione cinematografica ed audiovisiva
  • organizzatori teatrali
  • amministratori e segretari di compagnie teatrali

Gruppo tecnici

  • tecnici del montaggio, del suono e sound designer della produzione cinematografica
  • tecnici del montaggio, del suono e sound designer del teatro
  • tecnici del montaggio, del suono e sound designer di audiovisivi
  • tecnici del montaggio e del suono di altri settori dello spettacolo
  • tecnici di sviluppo, stampa, luci, scena, effetti speciali ed altri tecnici della produzione cinematografica
  • tecnici di luci, scena, effetti speciali ed altri tecnici del teatro
  • tecnici di sviluppo, stampa, luci, scena, effetti speciali ed altri tecnici di audiovisivi
  • tecnici di sviluppo, stampa, luci, scena, effetti speciali ed altri tecnici di fotoromanzi - tecnici addetti alle manifestazioni di moda

Gruppo operatori e maestranze

  • operatori di ripresa cinematografica o audiovisivi
  • aiuto operatori di ripresa cinematografica o audiovisiva
  • maestranze cinematografiche
  • maestranze teatrali
  • maestranze di imprese audiovisive
  • fotografi di scena

Gruppo scenografi

  • architetti, arredatori
  • costumisti, modisti, figurinisti e sarti teatrali, cinematografici o di audiovisivi
  • scenografi
  • bozzettista
  • story board artist
  • creatori di fumetti, illustrazioni e disegni finalizzati all'animazione

Gruppo truccatori e parrucchieri

  • truccatori
  • parrucchieri

Gruppo lavoratori autonomi esercenti attività musicali

  • lavoratori autonomi esercenti attività musicali

Gruppo operatori e maestranze

  • artieri ippici
  • operatori di cabina di sale cinematografiche
  • maschere, custodi, guardarobieri, addetti alle pulizie e al facchinaggio dipendenti dalle imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi
  • maschere, custodi, guardarobieri, addetti alle pulizie e al facchinaggio dipendenti dagli enti ed imprese esercenti pubblici spettacoli
  • maschere, custodi, guardarobieri, addetti alle pulizie e al facchinaggio dipendenti dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa

Gruppo impiegati

  • impiegati amministrativi e tecnici dipendenti dalle imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi
  • impiegati amministrativi e tecnici dipendenti dagli enti ed imprese esercenti pubblici spettacoli - impiegati amministrativi e tecnici dipendenti dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa
  • autisti dipendenti dagli enti ed imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi, dalle imprese della produzione; cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa - operai dipendenti dagli enti ed imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi, dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa

Gruppo dipendenti imprese di spettacoli viaggianti, ippodromi, scuderie, cinodromi, case da gioco, sale da gioco, sale giochi, sale scommesse e addetti alla ricezione delle scommesse

  • impiegati dipendenti da ippodromi, scuderie di cavalli da corsa e cinodromi
  • operai dipendenti da ippodromi, scuderie di cavalli da corsa e cinodromi
  • impiegati dipendenti dalle imprese di spettacoli viaggianti
  • operai dipendenti dalle imprese di spettacoli viaggianti
  • impiegati dipendenti dalle case da gioco
  • operai dipendenti dalle case da gioco
  • prestatori d'opera addetti ai totalizzatori o alla ricezione delle scommesse, presso gli ippodromi e cinodromi, nonché presso le sale da corsa e le agenzie ippiche
  • impiegati dipendenti dalle sale scommesse
  • operai dipendenti dalle sale scommesse
  • impiegati dipendenti dalle sale giochi
  • operai dipendenti dalle sale giochi

Gruppo lavoratori degli impianti e circoli sportivi

  • impiegati dipendenti da impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, palestre, sale fitness, stadi, sferisteri, campi sportivi, autodromi
  • operai dipendenti da impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, palestre, sale fitness, stadi, sferisteri, campi sportivi, autodromi
  • istruttori presso impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, palestre, sale fitness, stadi, sferisteri, campi sportivi, autodromi
  • addetti agli impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, palestre, sale fitness, stadi, sferisteri, campi sportivi, autodromi
  • impiegati dipendenti da società sportive
  • operai dipendenti da società sportive
  • direttori tecnici presso società sportive
  • massaggiatori presso società sportive
  • istruttori presso società sportive

Gruppo dipendenti da imprese di noleggio film

  • impiegati dipendenti dalle imprese esercenti il noleggio e la distribuzione dei film
  • operai dipendenti dalle imprese esercenti il noleggio e la distribuzione dei film
Riferimenti

Normativa

D.L. 112/2008

Art. 1

c.1184

L. 296/2006

D.Lgs. n. 198/2006

D.Lgs. 182/1997

L. 91/81

Giurisprudenza

Corte Costituzionale 13 giugno 2008, n. 202

Cassazione Civile, Sez. Un. 19 maggio 2004, n. 9492

Cassazione Civile, Sez. Un. 4 maggio 2004, n. 8433

Cass. 28 giugno 2003, n. 10308

Prassi

Risp. Interpello Min. Lav 8 marzo 2011, n. 13

Circolare, Min. Lav. 17 giugno 2009, n. 22

Circolare, Enpals 1° settembre 2009, n. 16

Circolare, Min.Lav. 7 ottobre 2008, n.25

Nota, Min. Lavoro 6 agosto 2008, n. 5460

Nota, Min. Lav. 4 gennaio 2007, n. 440

Circolare, Enpals 30 marzo 2006, n. 7

Circolare, Enpals 30 marzo 2006, n. 8

Circolare, INAIL 27 marzo 1995, n. 19

Circolare INPS 25 gennaio 2019, n. 6

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