Ispettorato del lavoro
04 Settembre 2023
Inquadramento Dal 24 settembre 2015, data di entrata in vigore del d.lgs. n. 149/2015, è stata istituita l'Agenzia unica per le ispezioni del lavoro denominata "Ispettorato Nazionale del Lavoro" (INL), che svolge le attività ispettive già esercitate:
L'INL ha una propria autonomia organizzativa e contabile ed è posto sotto la vigilanza del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, a cui spetta il monitoraggio periodico sugli obiettivi e sulla corretta gestione delle risorse finanziarie, e sotto il controllo della Corte dei Conti. Con il d.P.R. n. 109/2016 (in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione) è stato emanato il regolamento che disciplina lo Statuto dell'Ispettorato. L'Ispettorato ha sede centrale a Roma e ha un massimo di ottanta sedi territoriali. È bene precisare che l'attività dell'Ispettorato è disciplinata dal citato decreto istitutivo e dallo statuto emanato con d.P.R. n. 109/2016. A partire dal 1° gennaio 2019, con l'entrata in vigore della Legge di Bilancio 2019, all'art. 1, comma 445, l. n. 145/2018, vengono sintetizzate una serie di disposizioni finalizzate, da un lato a rafforzare l'attività di vigilanza dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro e delle sue articolazioni periferiche e, dall'altro, ad aumentare gli importi relativi a sanzioni per taluni comportamenti elusivi che, frequentemente, gli ispettori del lavoro si trovano ad affrontare nel corso della loro quotidiana attività. Le funzioni dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro In via preliminare, l'organo pubblico in commento ha come obiettivi:
Scendendo nel dettaglio, le funzioni dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro sono disciplinate dal D.lgs. n. 149/2015, inerente disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, emanato in attuazione della L. 10 dicembre 2014, n. 183 (c.d. Jobs Act). In linea generale (art. 2, d.lgs. n. 149/2015) l'Ispettorato esercita e coordina sul territorio nazionale la funzione di vigilanza in materia di lavoro, contribuzione, assicurazione obbligatoria e di legislazione sociale, compresa la vigilanza in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nei limiti delle competenze attribuite al personale ispettivo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, come stabilito dal d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81. All'Ispettorato competono, inoltre, gli accertamenti in materia di riconoscimento del diritto a prestazioni per infortuni sul lavoro e malattie professionali, occupandosi delle caratteristiche dei vari cicli produttivi al fine di poter stabilire l'applicazione della tariffa dei premi. In aggiunta alle funzioni appena citate, l'INL:
Gli organi Stando alle disposizioni degli artt. 3 e 4 del d.lgs. n. 149/2015, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro si compone dei seguenti organi:
Capo dell'Ispettorato. Il Capo dell'Ispettorato rappresenta l'ente stesso e ne assume la responsabilità, attua gli indirizzi e le linee guida definite d'intesa con il consiglio di amministrazione e approvate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Tale figura viene scelta tra il personale dirigenziale della pubblica amministrazione in possesso di elevata esperienza e professionalità nelle materie di competenza dell'Ispettorato stesso, ed è nominata con apposito decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero del Lavoro. L'incarico di capo è incompatibile con altri rapporti di lavoro pubblico o privato che possano entrare in conflitto con i compiti e le funzioni dell'Ispettorato.
Il Consiglio d'Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione coadiuva il Capo dell'Ispettorato nell'esercizio delle funzioni assegnate ed è formato da quattro componenti in possesso di elevata esperienza nell'attività di vigilanza e di legislazione sociale, designati, nel rispetto dei criteri previsti, con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di cui uno indicato dall'INPS e un altro dall'INAIL in loro rappresentanza. Il Collegio dei Revisori. Il Collegio dei Revisori ha la funzione di controllo sull'attività dell'Ispettorato ed è composto da due membri in rappresentanza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (più un supplente) e uno in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze (più un supplente).
È bene precisare che i vari organi restano in carica per 3 anni, e sono rinnovabili per un solo mandato. Struttura amministrativa e Direzioni Centrali Presso l'Ufficio centrale con sede in Roma sono costituite le seguenti strutture di vertice:
Direzione centrale vigilanza, affari legali e contenzioso. La Direzione centrale vigilanza, affari legali e contenzioso svolge le seguenti attività:
Direzione centrale risorse umane, bilancio e affari generali. La Direzione centrale risorse umane, bilancio e affari generali svolge le seguenti attività:
La nuova struttura dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro Dal 1° gennaio 2019, con l'art. 1, co. 445, L. 30 dicembre 2018 n. 145, al fine di rafforzare l'attività di contrasto del fenomeno del lavoro sommerso e irregolare e la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, viene revisionata anche la struttura burocratica prevedendo, complessivamente, l'immissione in ruolo, attraverso procedure concorsuali, di 930 unità, prevalentemente, ispettive nell'arco di 3 anni (300, rispettivamente, nel 2019 e nel 2020 e 330 nel 2021). Gli organici amministrativi, particolarmente carenti in molte strutture territoriali, saranno destinati allo svolgimento di compiti di notevole importanza come, ad esempio, la conciliazione delle controversie di lavoro, o l'emanazione dei provvedimenti amministrativi per la tutela della maternità o la stessa gestione burocratica della struttura. A livello centrale, poi, raddoppia il numero dei Dirigenti generali che da 2, passano a 4 e, inoltre, quello dei Dirigenti non generali passa da 88 a 94 (probabilmente, i nuovi Dirigenti generali avranno bisogno, per le loro strutture, di 6 unità – 3 per ciascuno di loro-). Contemporaneamente, il progressivo pensionamento per raggiunti limiti di età di Dirigenti periferici, la disposizione ha previsto l'inserimento negli organici di 12 nuove unità anche attingendo alla graduatoria degli idonei di un concorso bandito ed espletato alcuni anni fa. Comando Carabinieri per la tutela del lavoro Presso la sede centrale dell'Ispettorato, gli ispettorati interregionali di Roma, Milano, Venezia e Napoli e gli ispettorati territoriali sono istituiti, rispettivamente:
L'articolazione interna del Comando centrale e dei citati Gruppi, nonché i contingenti da assegnare al Comando centrale, ai Gruppi e a ciascun Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro sono definiti dal Comandante generale dell'Arma dei Carabinieri in accordo con il Capo dell'Ispettorato. Il Comando Carabinieri per la tutela del lavoro opera presso la sede centrale dell'Ispettorato alle dipendenze funzionali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Il personale dell'Arma dei Carabinieri appartenente ai Gruppi per la tutela del lavoro e ai Nuclei carabinieri Ispettorato del Lavoro è assegnato all'Ispettorato del lavoro per un periodo prestabilito durante il quale svolge esclusivamente le attività assegnate dall'Ispettorato nel rispetto di quanto previsto dal decreto istitutivo oltre ai compiti connessi allo svolgimento delle funzioni di polizia giudiziaria. Convenzione con il Ministero del Lavoro e poteri di vigilanza In base al contenuto dell'art. 9 dello Statuto dell'INL ed ai sensi dell'art. 2, comma 1, del Decreto istitutivo e dell'art. 8, comma 4, d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, il direttore dell'Ispettorato stipula con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali una specifica convenzione che definisce gli obiettivi attribuiti all'Ispettorato nell'ambito delle attività ad essa demandate e con particolare riferimento all'attività di contrasto al lavoro nero e irregolare, in un arco non superiore a tre anni. La citata convenzione definisce inoltre:
In materia di poteri ministeriali di vigilanza (art. 10, Statuto INL), inoltre, si rileva che il Ministero del Lavoro esercita i poteri di indirizzo e vigilanza e il potere ispettivo sull'Ispettorato. Tali poteri includono, in particolare, l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, l'approvazione dei programmi di attività dell'Ispettorato, l'emanazione di direttive con l'indicazione degli obiettivi da raggiungere, l'acquisizione di dati e notizie, l'effettuazione di ispezioni per accertare l'osservanza delle prescrizioni impartite e l'indicazione di eventuali specifiche attività da intraprendere. Rappresentanza in giudizio In base alle indicazioni fornite dall'art. 9 d.lgs. n. 149/2015, l'Ispettorato può farsi rappresentare e difendere, nel primo e secondo grado di giudizio, da propri funzionari:
Nel secondo grado di giudizio, ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici, fatta salva la possibilità per l'Avvocatura dello Stato di assumere direttamente la trattazione della causa secondo le modalità stabilite al fine dai Decreti di cui all'articolo 5, comma 1. In caso di esito favorevole della lite all'Ispettorato sono riconosciute dal giudice le spese, i diritti e gli onorari di lite, con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto. Per la quantificazione dei relativi importi si applica il decreto adottato ai sensi dell'art. 9, comma 2, d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2012, n. 27, per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati.
Denunce anonime dei lavoratori dipendenti L'Ispettorato del lavoro viene pertanto visto come un organo del Ministero del Lavoro, formato da funzionari che possiedono il titolo di poliziotti giudiziari, con il preciso compito di controllo e vigilanza in materia di diritto del lavoro. Nello specifico se sul luogo di lavoro sussistono delle situazioni di illegittimità o ingiustizie, anche il lavoratore può sporgere denuncia presso il Servizio Ispezione del Lavoro della sua zona. Infatti l'Ente:
Tra i casi più frequenti si denuncia:
L'ispettore provvede quindi a stendere un verbale con l'indicazione di:
In tutti questi casi, la legge prevede delle pesanti sanzioni penali e amministrative a carico del datore di lavoro. L'ispettorato prende in carico la richiesta del lavoratore e avvia una fase, detta di conciliazione, tra il lavoratore e il datore di lavoro, allo scopo di far trovare un accordo tra le parti. L'ispettorato può avviare subito un'ispezione e se i funzionari constatano l'irregolarità, provvedono a comminare al datore di lavoro la sanzione prevista dalla legge. Riferimenti Normativa
Prassi
Giurisprudenza TAR Lombardia, 4 settembre 2023, n. 272 del con commento a A. LANZARA, È legittima l'applicazione del CCNL Multiservizi a sorveglianti e portieri imposto dall'Ispettorato del lavoro? |