Gianluca Natalucci
04 Settembre 2023

L'Agenzia unica per le ispezioni del lavoro, denominata "Ispettorato Nazionale del Lavoro" o anche “Ispettorato”, è stata istituita a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 149/2015, e cioè dal 24 settembre 2015. L'Ispettorato svolge le attività ispettive in precedenza esercitate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, dall'INPS e dall'INAIL. Esso ha una propria autonomia organizzativa e contabile ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali (che periodicamente monitora gli obiettivi e la corretta gestione delle risorse finanziarie) e della Corte dei Conti. Con il d.P.R. 26 maggio 2016, n. 109 è stato poi emanato lo Statuto dell'Ispettorato, che, congiuntamente al citato Decreto istitutivo, ne regolano l'attività. Con la Legge di Bilancio 2019, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha subito alcuni cambiamenti nella struttura burocratica, inoltre si è cercato di rafforzare l'attività di vigilanza.

Inquadramento

Dal 24 settembre 2015, data di entrata in vigore del d.lgs. n. 149/2015, è stata istituita l'Agenzia unica per le ispezioni del lavoro denominata "Ispettorato Nazionale del Lavoro" (INL), che svolge le attività ispettive già esercitate:

  • dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
  • dall'INPS;
  • dall'INAIL.

L'INL ha una propria autonomia organizzativa e contabile ed è posto sotto la vigilanza del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, a cui spetta il monitoraggio periodico sugli obiettivi e sulla corretta gestione delle risorse finanziarie, e sotto il controllo della Corte dei Conti.

Con il d.P.R. n. 109/2016 (in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione) è stato emanato il regolamento che disciplina lo Statuto dell'Ispettorato.

L'Ispettorato ha sede centrale a Roma e ha un massimo di ottanta sedi territoriali.

È bene precisare che l'attività dell'Ispettorato è disciplinata dal citato decreto istitutivo e dallo statuto emanato con d.P.R. n. 109/2016.

A partire dal 1° gennaio 2019, con l'entrata in vigore della Legge di Bilancio 2019, all'art. 1, comma 445, l. n. 145/2018, vengono sintetizzate una serie di disposizioni finalizzate, da un lato a rafforzare l'attività di vigilanza dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro e delle sue articolazioni periferiche e, dall'altro, ad aumentare gli importi relativi a sanzioni per taluni comportamenti elusivi che, frequentemente, gli ispettori del lavoro si trovano ad affrontare nel corso della loro quotidiana attività.

Le funzioni dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro

In via preliminare, l'organo pubblico in commento ha come obiettivi:

  • la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale;
  • evitare la sovrapposizione di interventi ispettivi.

Scendendo nel dettaglio, le funzioni dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro sono disciplinate dal D.lgs. n. 149/2015, inerente disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, emanato in attuazione della L. 10 dicembre 2014, n. 183 (c.d. Jobs Act).

In linea generale (art. 2, d.lgs. n. 149/2015) l'Ispettorato esercita e coordina sul territorio nazionale la funzione di vigilanza in materia di lavoro, contribuzione, assicurazione obbligatoria e di legislazione sociale, compresa la vigilanza in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nei limiti delle competenze attribuite al personale ispettivo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, come stabilito dal d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

All'Ispettorato competono, inoltre, gli accertamenti in materia di riconoscimento del diritto a prestazioni per infortuni sul lavoro e malattie professionali, occupandosi delle caratteristiche dei vari cicli produttivi al fine di poter stabilire l'applicazione della tariffa dei premi.

In aggiunta alle funzioni appena citate, l'INL:

  • emette circolari interpretative (in materia ispettiva e sanzionatoria) e direttive operative (rivolte al personale ispettivo), previo parere conforme del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
  • fa proposte inerenti gli obiettivi quantitativi e qualitativi delle verifiche e ne monitora la loro realizzazione (in base alle direttive del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali);
  • forma e aggiorna il personale ispettivo, compreso quello di INPS e INAIL;
  • svolge attività di prevenzione e promozione della legalità volte al contrasto del lavoro sommerso e irregolare (in particolare, nel settore dei trasporti su strada, svolge e coordina le attività di vigilanza sui rapporti di lavoro);
  • esegue studi ed effettua analisi con riferimento ai fenomeni del lavoro sommerso e irregolare e alla mappatura dei rischi;
  • cura la gestione delle risorse assegnate;
  • si occupa delle ulteriori attività connesse alle funzioni ispettive ad esso demandate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
  • riferisce informazioni utili allo svolgimento delle attività istituzionali e alla programmazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dell'INPS e dell'INAIL;
  • si coordina con i servizi ispettivi delle Asl e delle agenzie regionali per la protezione ambientale (onde evitare la sovrapposizione degli interventi).

Gli organi

Stando alle disposizioni degli artt. 3 e 4 del d.lgs. n. 149/2015, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro si compone dei seguenti organi:

  • il direttore, denominato Capo dell'Ispettorato;
  • il Consiglio d'Amministrazione;
  • il Collegio dei Revisori;
  • il Comitato Operativo.

Capo dell'Ispettorato.

Il Capo dell'Ispettorato rappresenta l'ente stesso e ne assume la responsabilità, attua gli indirizzi e le linee guida definite d'intesa con il consiglio di amministrazione e approvate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Tale figura viene scelta tra il personale dirigenziale della pubblica amministrazione in possesso di elevata esperienza e professionalità nelle materie di competenza dell'Ispettorato stesso, ed è nominata con apposito decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero del Lavoro.

L'incarico di capo è incompatibile con altri rapporti di lavoro pubblico o privato che possano entrare in conflitto con i compiti e le funzioni dell'Ispettorato.

In evidenza: il Comitato Operativo

Ai sensi dell'art. 12 d.lgs. n. 149/2015, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nomina un Comitato Operativo il cui compito è quello di coadiuvare il Capo dell'Ispettorato nel definire gli atti di indirizzo dell'attività di vigilanza in materia di lavoro e di legislazione sociale; esso, inoltre, è volto ad assicurare il coordinamento tra Ispettorato, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, INPS e INAIL sia per la gestione corretta del personale ispettivo che per la definizione degli obiettivi in relazione alle attività delle amministrazioni.

Il Comitato inoltre:

  • adotta le misure necessarie, comprese quelle economiche e gestionali, volte a garantire l'uniformità dell'attività di vigilanza;
  • monitora le attività dell'Ispettorato per valutarne l'effettiva funzionalità ed efficacia dell'azione.

Il Comitato è presieduto dal Capo dell'Ispettorato ed è composto da un membro in rappresentanza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, uno in rappresentanza dell'INPS e uno in rappresentanza dell'INAIL.

Il Consiglio d'Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione coadiuva il Capo dell'Ispettorato nell'esercizio delle funzioni assegnate ed è formato da quattro componenti in possesso di elevata esperienza nell'attività di vigilanza e di legislazione sociale, designati, nel rispetto dei criteri previsti, con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di cui uno indicato dall'INPS e un altro dall'INAIL in loro rappresentanza.

Il Collegio dei Revisori.

Il Collegio dei Revisori ha la funzione di controllo sull'attività dell'Ispettorato ed è composto da due membri in rappresentanza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (più un supplente) e uno in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze (più un supplente).

ORGANI DELL'ISPETTORATO

Capo dell'Ispettorato

Consiglio di Amministrazione

Collegio dei Revisori

Comitato Operativo

È bene precisare che i vari organi restano in carica per 3 anni, e sono rinnovabili per un solo mandato.

Struttura amministrativa e Direzioni Centrali

Presso l'Ufficio centrale con sede in Roma sono costituite le seguenti strutture di vertice:

  • la Direzione centrale vigilanza, affari legali e contenzioso;
  • la Direzione centrale risorse umane, bilancio e affari generali.

Direzione centrale vigilanza, affari legali e contenzioso.

La Direzione centrale vigilanza, affari legali e contenzioso svolge le seguenti attività:

  • Coordina su tutto il territorio nazionale, sulla base di direttive emanate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali la vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria nonché legislazione sociale, compresa la vigilanza in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nei limiti delle competenze già attribuite al personale ispettivo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, e gli accertamenti in materia di riconoscimento del diritto a prestazioni per infortuni su lavoro e malattie professionali, della esposizione al rischio nelle malattie professionali, delle caratteristiche dei vari cicli produttivi ai fini della applicazione della tariffa dei premi;
  • Predispone circolari interpretative in materia ispettiva e sanzionatoria nonché direttive operative rivolte al personale ispettivo;
  • Predispone gli obiettivi quantitativi e qualitativi delle verifiche ed effettua il monitoraggio sulla loro realizzazione;
  • Cura le rilevazioni statistiche dell'attività di vigilanza predisponendo specifici rapporti periodici;
  • Assicura il supporto tecnico giuridico per la formazione e l'aggiornamento del personale ispettivo, compreso il personale ispettivo di INPS e INAIL, nonché del personale adibito alla attività di contenzioso;
  • Coordina le attività di prevenzione e promozione su questioni di ordine generale presso enti, datori di lavoro e associazioni, finalizzate al rispetto della normativa in materia lavoristica e previdenziale ai sensi dell'art. 8 d.lgs. 23 aprile 2004, n. 124;
  • coordina il contenzioso sui provvedimenti connessi all'attività ispettiva;
  • coordina le vigilanze speciali effettuate sul territorio nazionale, anche attraverso appositi gruppi di lavoro specializzati, ivi comprese le attività di vigilanza sui rapporti di lavoro nel settore dei trasporti su strada e i controlli previsti dalle norme di recepimento delle direttive di prodotto;
  • assicura il supporto tecnico giuridico necessario alla implementazione dei sistemi informatici ad uso del personale ispettivo;
  • cura gli adempimenti amministrativi della Commissione centrale di coordinamento dell'attività di vigilanza di cui all'articolo 3 del Decreto Legislativo 23 aprile 2004, n. 124;
  • svolge gli adempimenti relativi al ciclo della performance con riferimento al personale della direzione centrale;
  • collabora con la direzione centrale risorse umane, bilancio e affari generali nella gestione delle risorse relative allo svolgimento e incentivazione dell'attività di vigilanza.

Direzione centrale risorse umane, bilancio e affari generali.

La Direzione centrale risorse umane, bilancio e affari generali ​svolge le seguenti attività:

  • Cura i servizi generali di funzionamento, la logistica, i servizi informatici e coordina le attività di prevenzione in materia di salute e sicurezza nelle sedi dell'Ispettorato;
  • Cura le politiche del personale, ne gestisce il reclutamento e la formazione e organizza l'ufficio procedimenti disciplinari;
  • Svolge gli adempimenti necessari per la corresponsione del trattamento economico fondamentale e accessorio;
  • Cura la valutazione e le politiche premianti della performance dei dirigenti e del personale delle aree funzionali;
  • Gestisce la contrattazione integrativa e le relazioni sindacali;
  • Cura le attività in materia di pianificazione, programmazione e gestione del bilancio, il controllo di gestione e i fabbisogni finanziari e strumentali;
  • Programma gli acquisti di beni e servizi per le sedi dell'Ispettorato, attua le relative procedure e gestisce l'ufficio del consegnatario della sede centrale avvalendosi per i sistemi informatici del supporto tecnico della direzione centrale vigilanza, affari legali e contenzioso;
  • Gestisce il contenzioso relativo alla gestione del personale, anche con riferimento al recupero del danno erariale;
  • Cura i rapporti con l'Organismo Indipendente di Valutazione di cui all'art. 14 d.lgs.. 27 ottobre 2009, n. 150, con il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG);
  • Svolge gli adempimenti relativi al ciclo delle performance con riferimento al personale della direzione centrale nonché, tenendo conto delle valutazioni della direzione centrale vigilanza, affari legali e contenzioso, al personale degli ispettorati interregionali e territoriali;
  • Svolge ogni ulteriore attività non espressamente demandata alla direzione centrale vigilanza, affari legali e contenzioso.

La nuova struttura dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro

Dal 1° gennaio 2019, con l'art. 1, co. 445, L. 30 dicembre 2018 n. 145, al fine di rafforzare l'attività di contrasto del fenomeno del lavoro sommerso e irregolare e la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, viene revisionata anche la struttura burocratica prevedendo, complessivamente, l'immissione in ruolo, attraverso procedure concorsuali, di 930 unità, prevalentemente, ispettive nell'arco di 3 anni (300, rispettivamente, nel 2019 e nel 2020 e 330 nel 2021). Gli organici amministrativi, particolarmente carenti in molte strutture territoriali, saranno destinati allo svolgimento di compiti di notevole importanza come, ad esempio, la conciliazione delle controversie di lavoro, o l'emanazione dei provvedimenti amministrativi per la tutela della maternità o la stessa gestione burocratica della struttura.

A livello centrale, poi, raddoppia il numero dei Dirigenti generali che da 2, passano a 4 e, inoltre, quello dei Dirigenti non generali passa da 88 a 94 (probabilmente, i nuovi Dirigenti generali avranno bisogno, per le loro strutture, di 6 unità – 3 per ciascuno di loro-).

Contemporaneamente, il progressivo pensionamento per raggiunti limiti di età di Dirigenti periferici, la disposizione ha previsto l'inserimento negli organici di 12 nuove unità anche attingendo alla graduatoria degli idonei di un concorso bandito ed espletato alcuni anni fa.

Comando Carabinieri per la tutela del lavoro

Presso la sede centrale dell'Ispettorato, gli ispettorati interregionali di Roma, Milano, Venezia e Napoli e gli ispettorati territoriali sono istituiti, rispettivamente:

  • il Comando Carabinieri per la tutela del lavoro;
  • i Gruppi carabinieri per la tutela del lavoro;
  • i Nuclei carabinieri Ispettorato del lavoro.

L'articolazione interna del Comando centrale e dei citati Gruppi, nonché i contingenti da assegnare al Comando centrale, ai Gruppi e a ciascun Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro sono definiti dal Comandante generale dell'Arma dei Carabinieri in accordo con il Capo dell'Ispettorato.

Il Comando Carabinieri per la tutela del lavoro opera presso la sede centrale dell'Ispettorato alle dipendenze funzionali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Il personale dell'Arma dei Carabinieri appartenente ai Gruppi per la tutela del lavoro e ai Nuclei carabinieri Ispettorato del Lavoro è assegnato all'Ispettorato del lavoro per un periodo prestabilito durante il quale svolge esclusivamente le attività assegnate dall'Ispettorato nel rispetto di quanto previsto dal decreto istitutivo oltre ai compiti connessi allo svolgimento delle funzioni di polizia giudiziaria.

Convenzione con il Ministero del Lavoro e poteri di vigilanza

In base al contenuto dell'art. 9 dello Statuto dell'INL ed ai sensi dell'art. 2, comma 1, del Decreto istitutivo e dell'art. 8, comma 4, d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, il direttore dell'Ispettorato stipula con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali una specifica convenzione che definisce gli obiettivi attribuiti all'Ispettorato nell'ambito delle attività ad essa demandate e con particolare riferimento all'attività di contrasto al lavoro nero e irregolare, in un arco non superiore a tre anni.

La citata convenzione definisce inoltre:

  • le risorse finanziarie disponibili per il raggiungimento degli obiettivi assegnati all'Ispettorato;
  • le strategie per il miglioramento dei servizi;
  • le modalità di verifica dei risultati di gestione;
  • le modalità necessarie ad assicurare al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali la conoscenza dei fattori gestionali interni all'Ispettorato, quali l'organizzazione, i processi e l'uso delle risorse.

In materia di poteri ministeriali di vigilanza (art. 10, Statuto INL), inoltre, si rileva che il Ministero del Lavoro esercita i poteri di indirizzo e vigilanza e il potere ispettivo sull'Ispettorato.

Tali poteri includono, in particolare, l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, l'approvazione dei programmi di attività dell'Ispettorato, l'emanazione di direttive con l'indicazione degli obiettivi da raggiungere, l'acquisizione di dati e notizie, l'effettuazione di ispezioni per accertare l'osservanza delle prescrizioni impartite e l'indicazione di eventuali specifiche attività da intraprendere.

Rappresentanza in giudizio

In base alle indicazioni fornite dall'art. 9 d.lgs. n. 149/2015, l'Ispettorato può farsi rappresentare e difendere, nel primo e secondo grado di giudizio, da propri funzionari:

  • nei giudizi di opposizione ad ordinanza ingiunzione;
  • nei giudizi di opposizione a cartella esattoriale nelle materie di cui all'art. 6, comma 4, lett. a), d.lgs. 1 settembre 2011 n. 150;
  • negli altri casi in cui la legislazione vigente consente alle amministrazioni pubbliche di stare in giudizio avvalendosi di propri dipendenti.

Nel secondo grado di giudizio, ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici, fatta salva la possibilità per l'Avvocatura dello Stato di assumere direttamente la trattazione della causa secondo le modalità stabilite al fine dai Decreti di cui all'articolo 5, comma 1.

In caso di esito favorevole della lite all'Ispettorato sono riconosciute dal giudice le spese, i diritti e gli onorari di lite, con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto.

Per la quantificazione dei relativi importi si applica il decreto adottato ai sensi dell'art. 9, comma 2, d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2012, n. 27, per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati.

In evidenza: rappresentanza in giudizio

Il Ministero del Lavoro, con Nota n. 16576 del 7 ottobre 2015, fornisce chiarimenti in merito alla rappresentanza in giudizio, evidenziando come l'art. 9 d.lgs. n. 149/2015, riferendosi ad un soggetto che ancora non opera effettivamente, non può allo stato dispiegare alcun effetto.

Nell'attesa della piena operatività dell'Ispettorato, gli eventuali contenziosi dovranno essere regolati seguendo la disciplina ex art. 6, D.lgs. n. 151/2011 in combinato disposto con l'art. 22 l.. n. 689/1981, che limita la competenza alle articolazioni territoriali del Ministero del Lavoro che hanno adottato gli atti impugnati.

La difesa nei successivi gradi di giudizio, pertanto, continuerà ad essere curata esclusivamente dall'Avvocatura dello Stato.

Denunce anonime dei lavoratori dipendenti

L'Ispettorato del lavoro viene pertanto visto come un organo del Ministero del Lavoro, formato da funzionari che possiedono il titolo di poliziotti giudiziari, con il preciso compito di controllo e vigilanza in materia di diritto del lavoro. Nello specifico se sul luogo di lavoro sussistono delle situazioni di illegittimità o ingiustizie, anche il lavoratore può sporgere denuncia presso il Servizio Ispezione del Lavoro della sua zona.

Infatti l'Ente:

  • controlla la lealtà della relazione tra datore e lavoratore;
  • verifica la legalità della relazione, sotto il profilo contrattuale e previdenziale;
  • interviene per l'effettiva tutela del lavoratore.

Tra i casi più frequenti si denuncia:

  • l'impiego di lavoratori in nero o con contratto irregolare,
  • il mancato pagamento delle retribuzioni;
  • l'omesso versamento dei contributi INPS;
  • il mancato rispetto di quanto indicato in busta paga;
  • il mancato rispetto degli orari di lavoro, che si prolungano oltre quelli stabiliti dal contratto;
  • il mobbing.

L'ispettore provvede quindi a stendere un verbale con l'indicazione di:

  • qualifica e mansioni svolte;
  • dati dell'azienda;
  • dati del responsabile;
  • C.C.N.L. di riferimento;
  • tutte le prove documentali;
  • i dati di eventuali testimoni.

In tutti questi casi, la legge prevede delle pesanti sanzioni penali e amministrative a carico del datore di lavoro.

L'ispettorato prende in carico la richiesta del lavoratore e avvia una fase, detta di conciliazione, tra il lavoratore e il datore di lavoro, allo scopo di far trovare un accordo tra le parti.

L'ispettorato può avviare subito un'ispezione e se i funzionari constatano l'irregolarità, provvedono a comminare al datore di lavoro la sanzione prevista dalla legge.

Riferimenti

Normativa

  • L. 30 dicembre 2018, n. 145
  • d.P.R. 26 maggio 2016, n. 109
  • D.lgs. 14 settembre 2015, n. 149
  • Legge 10 dicembre 2014, n. 183
  • D.lgs. 23 aprile 2004, n. 124
  • Legge 24 novembre 1981, n. 689

Prassi

  • Ministero del Lavoro, Nota 7 ottobre 2015, n. 16576

Giurisprudenza

TAR Lombardia, 4 settembre 2023, n. 272 del con commento a A. LANZARA, È legittima l'applicazione del CCNL Multiservizi a sorveglianti e portieri imposto dall'Ispettorato del lavoro?

Sommario