Lavoratori dello sport

Stefano Lapponi
24 Giugno 2015

Scheda in fase di aggiornamento

I lavoratori dello sport e dello spettacolo, come tutti i lavoratori, possono instaurare rapporti di lavoro di natura subordinata, autonoma e parasubordinata. Per quel che riguarda le prestazioni pensionistiche e i rapporti contributivi, la gestione fino al 2011 era devoluta all'ENPALS; con la soppressione dell'Ente, tutta la gestione pensionistica, nonché tutte le funzioni dell'ENPALS sono state attribuite all'INPS. Il lavoro sportivo è regolato da una legge speciale che disciplina i rapporti tra società e sportivi professionisti (L. 91/81), oltre che da tutte le disposizioni del codice civile e della legislazione del lavoro non incompatibili con lo stesso. Sono quindi applicabili tutte le leggi che tutelano i diritti dei lavoratori (es: ferie, riposi settimanali, maternità e sicurezza sul luogo del lavoro), nonché le disposizioni relative agli obblighi di diligenza, obbedienza e fedeltà del lavoratore e ai poteri del datore di lavoro. Le associazioni sportive dilettantistiche , per la realizzazione dei propri eventi sportivi si avvalgono delle prestazioni di sportivi (atleti dilettanti, giudici di gara, commissari speciali, istruttori accompagnatori, massaggiatori ecc…). I compensi per queste prestazioni godono di una disciplina fiscale agevolata.La Legge di Bilancio 2018 ha introdotto alcune novità tra le quali:• Istituzione della Società Sportiva Lucrativa• Innalzamento a 10000 euro della no tax area per gli sportivi dilettanti• Delega al CONI per stabilire i criteri di inquadramento lavorativo degli sportivi dilettanti (CO.CO.CO.)• Sport Bonus• Istituzione degli agenti sportivi Il Decreto Dignità apporta significativi cambiamenti per lo Sport Dilettante, in particolare viene abrogato l'inquadramento come “collaboratore coordinato e continuativo” dello sportivo dilettante. Consequenziale il venir meno degli obblighi di comunicazione e degli adempimenti quale datore di lavoro:- Comunicazione Centro per l'Impiego- Istituzione del LUL- Emissione del cedolino.

Sportivi professionisti

La Legge speciale 91 del 1981 regolamenta il lavoro sportivo. Nella fattispecie disciplina i rapporti tra società sportiva e sportivi professionisti.

Allo sportivo professionista sono comunque applicabili tutte le disposizioni dettate dal codice civile e più in generale, dalla legislazione del lavoro non incompatibili con lo stesso. A titolo esemplificativo sono quindi applicabili tutte le disposizioni in merito alle ferie, riposi settimanali, maternità e sicurezza sul luogo del lavoro. Come per qualsiasi lavoratore sono applicabili le disposizioni relative agli obblighi di diligenza, obbedienza e fedeltà del lavoratore e ai poteri direttivo, di controllo e disciplinare del datore di lavoro. Laddove ne ricorrano gli estremi, allo sportivo professionista con rapporto di lavoro subordinato, sono applicabili le norme di diritto sindacale e tutto quanto previsto dagli accordi collettivi.

NOTA BENE: art. 4 L. n. 91/1981

Non si applicano ai lavoratori sportivi professionisti le norme relative a:

  • controllo a distanza
  • accertamenti sanitari
  • sanzioni disciplinari
  • mansioni del lavoratore
  • tutela del lavoratore in caso di licenziamento

Per quanto riguarda l'impiego di minori in attività lavorative nel settore sportivo si rinvia alle norme sui lavoratori dello spettacolo

Il rapporto di lavoro

Il rapporto di lavoro si instaura tra le società sportive in qualità di datori di lavoro e lo sportivo professionista (lavoratore).

Il CONI, con la delibera n. 469 del 2 marzo 1988, ha individuato le discipline sportive che possono essere oggetto di contratto di lavoro sportivo. Nella fattispecie:

  • Calcio
  • Pallacanestro
  • Ciclismo
  • Motociclismo
  • Pugilato
  • Golf

DATORE DI LAVORO art. 10, c. 1 e 4, l. 91/81

Possono essere datori di lavoro e quindi stipulare contratti con atleti professionisti, le società sportive affiliate ad una o più federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI, costituite nella forma di S.p.A. o di S.r.l. con adozione di un atto costitutivo preveda che gli utili siano interamente reinvestiti nella società per il perseguimento esclusivo dell'attività sportiva.

SPORTIVO PROFESSIONISTA artt. 2 e 3 L. 91/81

È sportivo professionista chi svolge attività sportiva a titolo oneroso e con carattere di continuità nell'ambito delle discipline regolamentate dal CONI.

Il CONI definisce le regole e le procedure per l'esercizio del professionismo sportivo attraverso le Federazioni nazionali ad esso affiliate. Le singole Federazioni hanno potere di controllo sullo sport di riferimento definendone l'ordinamento.

Sono Sportivi professionisti:

  • gli atleti
  • i tecnici (es: allenatori, preparatori atletici, medici sociali)
  • i direttori tecnico sportivi (soggetti cui è attribuita la conduzione tecnica con responsabilità sui risultati sportivi)

N.B.: la legge elenca gli sportivi professionisti in modo tassativo e quindi sono esclusi dal campo di applicazione della L. n. 91/1981 tutti i soggetti non menzionati (Cassazione n.9551 del 11 aprile 2008)

Il rapporto di lavoro dipendente con lo sportivo professionista si instaura per assunzione diretta. Il datore di lavoro è tenuto a comunicare l'assunzione al Centro per l'impiego competente nei termini e con le modalità medesime per tutti i lavoratori (UNILAV entro il giorno precedente l'instaurazione del rapporto di lavoro).

L'ingresso nella Stato degli sportivi extracomunitari è consentito indipendentemente dal rispetto delle quote annuali di ammissione degli stranieri.

Il contratto di lavoro

Gli sportivi professionisti possono costituire un rapporto di lavoro con contratto di lavoro subordinato o autonomo.

Con riferimento alla sola figura dell'atleta la legge prevede a titolo presuntivo che la prestazione di lavoro sia oggetto di contratto di lavoro subordinato, ciò nonostante la legge prevede che l'atleta possa costituire un rapporto di lavoro autonomo in presenza di specifici requisiti. Per le altre figure di sportivi si può invece ritenere che la natura subordinata o autonoma del rapporto di lavoro debba essere accertata caso per caso, sulla base dei criteri previsti per la generalità dei dipendenti.

In evidenza: Atleti professionisti, requisiti per la costituzione di un rapporto di lavoro autonomo

  • L'attività sportiva sia svolta in modo non continuativo; viene considerata non continuativa l'attività svolta nell'ambito di una singola manifestazione sportiva o più manifestazioni, purché collegate fra loro in un breve periodo di tempo.
  • L'attività sportiva sia svolta senza vincolo di frequenza alle sedute di allenamento e/o preparazione atletica, venendo quindi a mancare la subordinazione al potere direttivo esercitato dai tecnici e dai preposti all'istruzione e all'allenamento
  • L'attività sportiva sia svolta in modo continuativo ma con frequenza non superiore alle otto ore settimanali o a cinque giorni al mese ovvero a trenta giorni all'anno

Contratto di lavoro subordinato. Il contratto di lavoro tra lo sportivo e la società destinataria delle sue prestazione deve essere stipulato sulla base del contratto tipo, predisposto conformemente all'accordo collettivo che ogni tre anni viene stipulato dalla Federazione sportiva nazionale e dai rappresentanti delle categorie interessate.

Il contratto individuale, per quel che riguarda la parte normativa, deve corrispondere al contratto tipo, tuttavia alcuni elementi del contratto sono lasciati alla libera trattativa delle parti (ad esempio la durata del contratto a tempo determinato).

Le parti, inoltre, sono libere di trattare su alcune materie oggetto di accordo tra le Federazioni e i suoi tesserati o loro associazioni di categoria. Possono altresì predisporre clausole di tipo obbligatorio volte a disciplinare i rapporti tra tesserati e associazioni affiliate.

Il contratto individuale può anche contenere una clausola compromissoria, che deferisca ad un collegio arbitrale le eventuali controversie tra la società sportiva e lo sportivo professionista. A tal proposito è considerata valida la clausola compromissoria inserita nello statuto e nel regolamento federale che rimandi ad un collegio arbitrale la possibilità di dirimere le controversie tra sportivi e società sportive, al fine di operare con uno strumento alternativo al giudizio ordinario per la migliore risoluzione delle medesime.

Non ha alcuna validità la clausola di non concorrenza e qualsiasi altra clausola che limiti la libertà professionale dello sportivo per il periodo successivo alla risoluzione del contratto.

Le parti devono inserire nel contratto individuale la clausola (obbligatoria), relativa all'obbligo dello sportivo (inteso solo come atleta) di rispettare le istruzioni tecniche e le prescrizioni impartite per il conseguimento degli scopi agonistici (art. 4, c. 4, L. 91/81).

Il contratto di lavoro sportivo deve essere, a pena di nullità, stipulato in forma scritta. Stante lì obbligatorietà della forma scritta, per tutti i patti contrattuali non è consentita la prova per testimoni (art.2725 c.c.).

Il contratto di lavoro sportivo può essere stipulato sia a tempo indeterminato che a termine.

Il contratto a termine può avere la durata massima di cinque anni e può essere rinnovato. Il contratto tra allenatori professionisti e società sportive dilettantistiche può avere una durata massima di un anno.

Il contratto a termine può comunque cessare prima della scadenza per giusta causa.

In caso di recesso della società sportiva in assenza di valida giustificazione, il lavoratore sportivo avrà diritto al risarcimento del danno.

La cessazione del rapporto di lavoro degli sportivi professionisti è, generalmente, la conseguenza delle dimissioni del lavoratore, del suo licenziamento o, nel caso specifico del contratto a tempo determinato, del decorso del termine. In materia operano le regole generali previste dal codice civile (artt. 2118 e 2119 c.c.), dai contratti collettivi e dalle norme federali. Spesso i contratti collettivi rinviano alle norma statuarie e regolamentari della federazione.

In evidenza: Deposito del contratto a norma dell'art. 4 c. 2 L. 91/81

Il contratto deve essere depositato dalla società presso la Federazione sportiva di appartenenza che curerà l'approvazione del medesimo.

Il mancato deposito del contratto è causa di inefficacia dello stesso (Cass. 12 ottobre 1999 n. 11462).

Le formalità di deposito e le regole sulla efficacia del contratto sono, in assenza di normativa, disciplinate dagli accordi collettivi.

Es: Deposito di contratto dei calciatori professionisti.

L'accordo tra calciatori e società sportive prevede l'obbligo per la società di depositare, entro cinque giorni dalla stipulazione, il contratto in triplice copia presso l'organo federale competente.

Il contratto è approvato in caso di omessa pronuncia della Federazione entro il trentesimo giorno successivo al deposito.

La Federazione ha invece l'obbligo di comunicare immediatamente alle parti la mancata approvazione.

In evidenza: Cessione del contratto a norma dell'art. 5 L.91/81

Il contratto di lavoro sportivo può essere ceduto prima della scadenza, a titolo oneroso, secondo le modalità fissate dalle Federazioni nazionali, da una società sportiva all'altra previo consenso vincolante e obbligatorio dello sportivo interessato.

In evidenza: Diritto di stipula del primo contratto art. 6 L.91/81

La società o l'associazione sportiva che abbia già tesserato quale dilettante un atleta nel proprio settore giovanile, contribuendo così alla propria formazione tecnica, ha il diritto di stipulare il primo contratto professionistico con lo stesso atleta.

Tale diritto può essere esercitato durante il precedente tesseramento, nei tempi e con le modalità stabilite dalle diverse Federazioni sportive nazionali in relazione all'età degli atleti e alle caratteristiche delle singole discipline sportive.

La società sportiva, presso la quale l'atleta ha svolto la sua ultima attività dilettantistica o giovanile, ha diritto altresì ad un premio di addestramento e formazione tecnica, stabilito dalle Federazioni sportive nazionali. Il premio dovrà essere reinvestito dalle società per il perseguimento di fini sportivi.

Es: Calcio. Il diritto al premio viene esercitato mediante offerta scritta entro il termine tassativo della fine di stagione, di un contratto professionistico che preveda un compenso globale conforme a quanto stabilito nel contratto collettivo di categoria per i “neo-professionisti”.

Aspetti previdenziali

La tutela assicurativa e previdenziale dei lavoratori dello spettacolo e degli sportivi professionisti è affidata alla gestione ex ENPALS, istituita presso l'INPS, che gestisce l'assicurazione IVS ed i relativi trattamenti pensionistici. Per i lavoratori autonomi, ai fini del calcolo dei contributi e delle prestazioni, sono stabilite retribuzioni convenzionali.

Gli sportivi professionisti, siano essi lavoratori subordinati o autonomi sono obbligati ad iscriversi all'ex ENPALS. Le contribuzioni c.d. “minori” non sono dovute.

Devono iscriversi alla gestione Inps “ex Enpals”:

  • Atleti
  • Allenatori
  • Direttori tecnici sportivi
  • Preparatori atletici
  • Lavoratori addetti agli impianti sportivi (impiegati, operai, istruttori e addetti agli impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, palestre, sale fitness, stadi, sferisteri, campi sportivi e autodromi, piscine qualora l'attività esercitata sia di natura prettamente sportiva (D.M. 15 marzo 2005).

Il regime previdenziale presenta alcune particolarità rispetto a quello in vigore per la generalità dei dipendenti, connesse alle specifiche modalità di svolgimento dell'attività lavorativa proprie del settore. La carriera professionale dello sportivo professionista ha, infatti, una durata più breve rispetto alla vita lavorativa di un lavoratore dipendente comune.

Aspetti Contributivi

Aliquote

Datore di lavoro: 23,81%

Lavoratore: 9,19 %

Società di Calcio Lega Pro

Benefici contributivi (quota datore di lavoro) in relazione ai rapporti di lavoro istaurati con:

- giovani calciatori di età compresa fra 14 e 19 anni compiuti (fino a 22 anni se la società sportiva stipula il primo contratto professionistico con il calciatore);

- preparatori atletici

La concessione del beneficio è subordinata all'osservanza dei contratti di lavoro tipo e alla sussistenza del regolare assolvimento degli obblighi di contribuzione obbligatoria.

Retribuzione imponibile

Determinazione come per la generalità dei dipendenti

Retribuzione imponibile iscritti dal 1 gennaio 1996 e privi di anzianità contributiva precedente - massimale

Le aliquote contributive dovute si applicano integralmente sulla retribuzione annua fino al massimale previsto di retribuzione pensionabile:

Massimale 2015: € 100.324,00

Retribuzione imponibile iscritti dal 1 gennaio 1996 e privi di anzianità contributiva precedente – contributo di solidarietà

il contributo di solidarietà (art. 1, commi 4 e 5, D.Lgs. n. 166/1997) nella misura dell'1,2%, di cui 0,60% a carico del datore di lavoro e 0,60% a carico del lavoratore è dovuto sulla parte di retribuzione annua eccedente l'importo del massimale e fino ad un importo marginale determinato annualmente dall'INPS.

Per il 2015 da € 100.324,00 fino all'importo annuo di € 731.362,00.

Sportivi professionisti: valori per l'anno 2018 per il calcolo del contributo di solidarietà, dell'aliquota aggiuntiva 1% e massimali giornalieri

Iscritti a forme pensionistiche obbligatorie dopo il 31.12.1995.

Massimale

101.427,00

Contributo di solidarietà

aliquota dal 1.1.2018: 1,5%

- 0,75% a carico del datore di lavoro

- 0,75% a carico del lavoratore

Dovuto sulla parte di retribuzione annua eccedente l'importo di € 101.427,00 e fino all'importo annuo di euro 739.407,00

N.B.: a decorrere dall'1.1.2020, l'aliquota sarà pari a 3,1% (di cui 1% a carico del datore di lavoro e 2,1% a carico del lavoratore).

Aliquota aggiuntiva

Aliquota dal 1.1.2018: 1% - a carico del lavoratore

Si applica sulla parte di retribuzione annua eccedente, per l'anno 2018 l'importo fissato è di € 46.630,00, che rapportato a dodici mesi è pari a € € 3.886,00 (e sino al massimale annuo di retribuzione imponibile pari a € 101.427,00)

Iscritti a forme pensionistiche obbligatorie prima del 31.12.1995.

Massimale giornaliero

325,00 (massimale annuo/312).

Contributo di solidarietà

aliquota dal 1.1.2018: 1,5%

- 0,75% a carico del datore di lavoro

- 0,75% a carico del lavoratore

Dovuto sulla parte di retribuzione giornaliera eccedente l'importo di € 325,00 e fino all'importo giornaliero di € 2.370,00

Aliquota aggiuntiva

Aliquota dal 1.1.2018: 1% - a carico del lavoratore

Si applica sulla parte di retribuzione giornaliera eccedente, per l'anno 2018, l'importo di € 149,00 e sino al massimale di retribuzione giornaliera imponibile pari a € 325,00.

Precisazione: l'applicazione del contributo aggiuntivo avverrà senza tenere conto del superamento del tetto minimo su base annua, pari, per l'anno 2018, a € 46.630,00, posto che a fine anno in relazione al contributo versato in eccesso, sarà possibile effettuare il relativo conguaglio

Prestazioni Occasionali rese dagli steward in impianti sportivi

E' consentito alle società sportive dilettantistiche di accedere alle prestazioni occasionali. In tal senso l'INPS con circolare n. 95/2018 chiarisce che le società sportive di cui alla Legge 91/1981 non sono soggette al rispetto del limite di 5 dipendenti previsto in via generale ai fini dell'accesso alle prestazioni occasionali da parte di operatori diversi dalle persone fisiche.

L'articolo 54-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, introdotto dalla legge di conversione 23 giugno 2017, n. 96, ha introdotto la disciplina delle prestazioni di lavoro occasionale.

Con tale norma l'INPS gestisce le operazioni di registrazione degli utilizzatori e dei prestatori del lavoro occasionale, nonché delle relative comunicazioni dei rapporti di lavoro, da effettuarsi tramite un'apposita piattaforma informatica.

L'articolo 1, comma 368, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 integrando l'articolo 54-bis. Dispone il riconoscimento come prestazioni di lavoro occasionale delle attività lavorative svolte dagli steward negli impianti sportivi nei confronti delle società sportive. E' previsto che nel corso di un anno civile e per ciascun prestatore, i compensi non possono essere superiori a 5.000 euro. L'articolo 1, comma 368, al comma 6 dell'articolo 54-bis citato con l'introduzione della lettera b-bis), ha aggiunto alle categorie che possono avvalersi dello collaborazioni occasionali le società sportive di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91. Con possibilità di utilizzo del c.d. "Libretto Famiglia" per il pagamento delle prestazioni occasionali rese dagli steward nei confronti delle società sportive.

Le società sportive possono ricorrere alle prestazioni di lavoro occasionale per lo svolgimento delle attività di cui al decreto del Ministro dell'Interno 8 agosto 2007 in cui rientra l'organizzazione delle competizioni sportive nei complessi e negli impianti sportivi, con capienza superiore a 7.500 posti, nei quali si svolgono partite ufficiali delle squadre di calcio professionistiche. Le stesse società sono responsabili dei servizi finalizzati al controllo dei titoli di accesso, all'instradamento degli spettatori ed alla verifica del rispetto del regolamento d'uso dell'impianto, attraverso propri addetti, c.d. steward, assicurandone la direzione ed il controllo da parte del responsabile per il mantenimento della sicurezza degli impianti sportivi. La circolare INPS 95/2018 precisa che alle società sportive non è applicabile il limite di cinque dipendenti previsto in via generale dal decreto legge n. 50/2017 per l'accesso alle prestazioni occasionali da parte degli utilizzatori diversi dalle persone fisiche non nell'esercizio di un'attività economica.

L'accesso delle società sportive alle modalità di dichiarazione è consentito accedendo alla sezione denominata “Società sportive steward stadi”, accessibile dal sito dell'Istituto (www.inps.it) all'interno del servizio “Prestazioni di lavoro occasionali e Libretto di famiglia”. Per accedere alla predetta sezione le società sportive dovranno preliminarmente inviare a mezzo PEC alla Direzione centrale Entrate e recupero crediti un'apposita richiesta, corredata della documentazione idonea a dimostrare di rientrare nell'ambito di applicazione della legge n. 91/1981 e svolgere attività di cui al decreto del Ministro dell'Interno 8 agosto 2007, e chiedere che gli importi versati vengano accreditati sul portafoglio elettronico relativo alle prestazioni delle “Società sportive steward stadi”. Si precisa che le società sportive ricorrono all'utilizzo della sezione della procedura informatica denominata “Società sportive steward stadi” limitatamente alle prestazioni rese dagli steward, rimanendo immutata la necessità di ricorrere al contratto di prestazione occasionale per l'attività svolta da eventuali ulteriori prestatori per finalità diverse rispetto alle attività indicate nel decreto del Ministro dell'Interno 8 agosto 2007.

Comunicazione: Le società sportive, al termine della prestazione lavorativa, e comunque non oltre il terzo giorno del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione stessa, tramite la piattaforma telematica INPS o avvalendosi dei servizi di Contact Center messi a disposizione dall'INPS, deve comunicare:

i dati identificativi del prestatore;

il luogo di svolgimento della prestazione;

il numero di titoli utilizzati per il pagamento della prestazione;

la durata della prestazione;

l'ambito di svolgimento della prestazione e le altre informazioni per la gestione del rapporto.

Compenso e Oneri: Per ogni ora di prestazione lavorativa sono applicati gli obblighi retributivi e contributivi previsti per il Libretto Famiglia di seguito indicati:

  • € 8,00 per il compenso a favore del prestatore;
  • € 1,65 per la contribuzione IVS alla Gestione separata INPS;
  • € 0,25 per il premio assicurativo INAIL;
  • € 0,10 per il finanziamento degli oneri di gestione della prestazione di lavoro occasionale e dell'erogazione del compenso al prestatore.

Pagamento; Le società sportive dovranno effettuare il versamento della provvista per il pagamento delle prestazioni, della contribuzione e degli oneri di gestione a mezzo modello F24 Elementi identificativi (ELIDE), indicando i dati identificativi del fruitore e utilizzando la causale “CLOC”. E' esclusa la facoltà di compensazione dei crediti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

E' possibile anche procedere al versamento tramite strumenti di pagamento elettronico con addebito in c/c ovvero su carta di credito/debito, gestiti attraverso la modalità di pagamento “pagoPA” di Agid e accessibili esclusivamente dal servizio “Prestazioni Occasionali” del Portale dei Pagamenti INPS attraverso l'utilizzo delle credenziali personali dell'utilizzatore (PIN Inps, Carta Nazionale dei Servizi o SPID - Sistema Pubblico di Identità Digitale).

Limiti economici per il prestatore € 5.000 per prestazioni rese in favore del medesimo utilizzatore, limitatamente alle ipotesi di società sportive che assumono steward negli stadi, fermo restando il limite di cui al citato articolo 54-bis, comma 1, lett. a), pari ad € 5.000, relativo ai compensi percepibili da ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori.

Limiti economici per la società sportiva: le società sportive in oggetto sono escluse dall'applicazione del limite di cui al comma 1, lett. b), pari a € 5.000, relativo ai compensi che possono essere erogati dal singolo utilizzatore alla totalità dei prestatori impiegati come steward.

Sanzioni: nel caso in cui vengano superati i limiti complessivi di cui al comma 1, lett. c), o comunque il limite di durata della prestazione pari a 280 ore nell'arco dello stesso anno civile, la prestazione lavorativa si trasforma in un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato. Per le prestazioni rese dagli steward negli impianti sportivi, la conversione del rapporto di lavoro avverrà al superamento del limite di cui alla lettera c-bis) del comma 1, dell'articolo 54-bis citato, pari a € 5.000, oppure al superamento del limite di 625 ore nell'arco dello stesso anno civile, corrispondenti al rapporto tra il limite economico annuale e il compenso orario previsto per i prestatori del Libretto Famiglia.

Assicurazioni obbligatorie e tutela sanitaria

Assicurazione INAIL

Obbligo di assicurazione e adempimenti

Sono essere assicurati all'INAIL gli sportivi professionisti dipendenti da soggetti obbligati all'assicurazione (art. 9 DPR 1124/65).

Adempimenti in vigore medesimi per la generalità dei lavoratori.

NB: L'obbligo sussiste anche in presenza di previsioni, contrattuali o di legge, di tutela con polizze privatistiche.

Tutela assicurativa

Riguarda:

  • evento agonistico
  • sedute di preparazione ed allenamento
  • ogni altra attività che lo sportivo è contrattualmente tenuto ad effettuare (Nota Inail 5 settembre 2002)

Tariffa

L'attività degli sportivi professionisti (atleti, allenatori, direttori tecnico-sportivi, preparatori atletici) è inquadrata:

  • Voce di tariffa industria
  • Sottogruppo 0590
  • Tasso medio nazionale:79 per mille.

Polizze alternative

Le società che non sono soggette all'obbligo assicurativo INAIL devono stipulare, a favore degli sportivi professionisti, polizze di assicurazione contro il rischio di morte o contro gli infortuni (anche provocati da eventi estranei all'esercizio dell'attività sportiva) dai quali possa derivare invalidità sportivo permanente. Il controllo sull'adempimento di tale obbligo è effettuato dalle federazioni sportive nazionali (art. 8 L. 91/81; art. 4, c. 197, L. 350/2003)

Tutela sanitaria

Controlli medici periodici

Obbligatori per:

  • gli sportivi professionisti lavoratori subordinati
  • gli sportivi professionisti lavoratori autonomi

Personale addetto ai servizi di controllo e sicurezza delle attività di intrattenimento e di spettacolo, anche sportivo

Hanno obbligo di superare un percorso formativo specifico e di iscrizione nell'elenco istituito nelle Prefetture

Scheda sanitaria – Istituzione

Sportivi professionisti subordinati:

  • istituita dalla società sportiva all'atto della costituzione del rapporto di lavoro con l'atleta
  • redatta e custodita dal medico sociale per tutta la durata del rapporto di lavoro.

Sportivi professionisti autonomi:

  • redatta dal medico di fiducia dell'atleta scelto tra gli specialisti in medicina dello sport.
  • conservata dall'atleta
  • obbligo di deposito del duplicato prodotto dal proprio medico presso la federazione sportiva di appartenenza.

Scheda sanitaria - Contenuto

  • Obbligatoria per ciascuno sportivo professionista per l'intera durata della sua attività sportiva professionistica
  • Aggiornata con periodicità almeno semestrale
  • attesta l'effettuazione degli accertamenti sanitari prescritti e contiene una sintetica valutazione medico-sportiva dello stato di salute attuale dell'atleta, riportando le eventuali controindicazioni, anche temporanee, alla pratica sportiva agonistica professionistica.

Scheda sanitaria – trasferimento dell'atleta o cessazione del rapporto

Trasferimento ad altra società professionistica: la scheda aggiornata deve essere trasmessa d'ufficio dal medico della società di provenienza a quello della nuova società entro otto giorni prima del trasferimento stesso.

Cessazione del rapporto di lavoro senza trasferimento: la scheda viene inviata, contestualmente alla cessazione del rapporto di lavoro, al medico della Federazione sportiva di appartenenza, che ne garantisce la conservazione fino all'instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro.

Omissione degli obblighi di prevenzione

Divieto di esercitare l'attività sportiva.

L'aggiornamento della scheda sanitaria è condizione per l'autorizzazione da parte delle singole Federazioni allo svolgimento dell'attività degli sportivi professionisti.

Medico sociale

  • Medico specializzato in medicina dello sport
  • Responsabile sanitario della società sportiva di appartenenza
  • Provvede all'istituzione ed alla conservazione della scheda sanitaria;
  • Effettua periodicamente i controlli, gli accertamenti clinici previsti e gli ulteriori accertamenti che ritenga opportuni;
  • Provvede alla stesura ed alla custodia (per almeno 10 anni) di una cartella clinica proposta dalla Federazione sportiva di appartenenza, conforme al modello approvato dal Ministero della sanità.
I compensi erogati per le collaborazioni sportive

Le associazioni, le società sportive dilettantistiche, per la realizzazione di eventi si avvalgono delle prestazioni di sportivi per le quali è l'organo compensi, premi, rimborsi e indennità.

Sono considerati compensi quelli erogati per:

  • lo svolgimento diretto di attività sportive dilettantistiche comprese le attività di formazione didattica, preparazione e assistenza all'attività sportiva dilettantistica
  • lo svolgimento di funzioni amministrativo-gestionali di natura non professionale, nell'ambito di rapporti di co.co.co..

In generale i compensi erogati dalle associazioni sportive e società sportive dilettantistiche:

  • indennità di trasferta;
  • rimborso spese forfettari;
  • premi;
  • compensi comunque denominati.

La Legge di Bilancio 2018 ha ridefinito l'inquadramento dei collaboratori sportivi nelle associazioni e società sportive dilettantistiche e nelle società sportive dilettantistiche lucrative.

In tal senso è previsto che le prestazioni di cui all'art. 2 co. 2 lett.d) del D.Lgs. 15 giugno 2015 n. 81, individuate dal CONI, costituiscono oggetto di contratti di collaborazione coordinata e continuativa.

Sono considerate prestazioni di lavoro le collaborazioni rese ai fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI (disciplina dell'art. 90, L. n. 289/2002). Sono altresì considerate prestazioni di lavoro le collaborazioni coordinate e continuative rese in favore delle società sportive dilettantistiche lucrative.

Il decreto 12 luglio 2018 n. 87 (decreto dignità) abroga la società sportiva dilettantistica lucrativa.

I compensi erogati per l'attività sportiva

Contratto di lavoro

Associazioni e società sportive dilettantistiche

Collaborazione coordinata e continuativa

Adempimenti amministrativi

Associazioni e società sportive dilettantistiche

Nessuna disposizione normativa.

Disposizioni fiscali

Associazioni e società sportive dilettantistiche

  • I compensi derivanti dai contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati costituiscono redditi diversi. (Art. 67 c.1, lett.m) TUIR)
  • i compensi erogati per lo svolgimento diretto di attività sportive dilettantistiche fino a euro 10.000 annui non concorrono alla formazione del reddito.
  • I compensi erogati oltre € 10.000 fino a € 28.158,28 annui sono soggetti a ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 23% oltre alle addizionali all'Irpef regionale e comunale
  • i compensi erogati oltre € 28.158,28 di annui sono soggetti a ritenuta a titolo d'acconto nella misura del 23%, oltre alle addizionali regionali e comunali

Trattamento previdenziale

Associazioni e società sportive dilettantistiche

I compensi non sono soggetti a contribuzione previdenziale e assicurativa

Il lavoro nelle società sportive dilettantistiche lucrative

La Legge di Bilancio 2018 definisce gli aspetti ai fini lavorativi e contributivi per le società sportive dilettantistiche lucrative in particolare si evince la modifica alla lettera d) del co. 2 dell'art. 2 del D.Lgs. n. 81/2015.

Con tale modifica si esclude il vincolo di subordinazione per le prestazioni rese, ai fini istituzionali, a favore delle società sportive dilettantistiche lucrative. Tali prestazioni individuate dal CONI, costituiscono oggetto di contratti di collaborazione coordinata e continuativa.

Dal punto di vista previdenziale a decorrere dal 1° gennaio 2018 i co.co.co. che prestano la loro opera in favore di società sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal CONI sono iscritti al Fondo lavoratori dello spettacolo istituito presso l'INPS.

Per cinque anni (fino al 2022) la contribuzione al fondo è dovuta nel limite del 50% del compenso spettante al collaboratore.

L'imponibile pensionistico è ridotto in misura equivalente.

Trattamento fiscale applicabile ai compensi derivanti dai contratti di collaborazione coordinata e continuativa per i lavoratori dello sport

Contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati da associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI.

Redditi diversi ex art. 67, co. 1, lett. m) TUIR.

Contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati da società sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal CONI.

Redditi di lavoro dipendente assimilato ex art. 50 TUIR.

Riferimenti

Normativa

Decreto Legge 12 luglio 2018 n. 87

Legge 23 marzo 1981, n. 91

Legge 27 dicembre 2017, n. 205

Giurisprudenza

Cass. 11 aprile 2008, n.9551

Cass. 8 settembre 2006, n. 19275

Cass. 28 dicembre 1996, n. 11540

Trib. Napoli 27 ottobre 1994

Prassi

Circolare Inps 14 agosto 2018 n. 95

INPS, Circolare 18 maggio 2010, n. 66

Min. Lav., Risposta Interpello 10 luglio 2009 n. 59

Nota Min. Lav. 4 gennaio 2007, n. 440

CONI delibera 2 marzo 1988, n. 469

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