Lavoratori dello sportFonte: L. 23 marzo 1981 n. 91
24 Giugno 2015
Sportivi professionisti
La Legge speciale 91 del 1981 regolamenta il lavoro sportivo. Nella fattispecie disciplina i rapporti tra società sportiva e sportivi professionisti. Allo sportivo professionista sono comunque applicabili tutte le disposizioni dettate dal codice civile e più in generale, dalla legislazione del lavoro non incompatibili con lo stesso. A titolo esemplificativo sono quindi applicabili tutte le disposizioni in merito alle ferie, riposi settimanali, maternità e sicurezza sul luogo del lavoro. Come per qualsiasi lavoratore sono applicabili le disposizioni relative agli obblighi di diligenza, obbedienza e fedeltà del lavoratore e ai poteri direttivo, di controllo e disciplinare del datore di lavoro. Laddove ne ricorrano gli estremi, allo sportivo professionista con rapporto di lavoro subordinato, sono applicabili le norme di diritto sindacale e tutto quanto previsto dagli accordi collettivi.
Il rapporto di lavoro
Il rapporto di lavoro si instaura tra le società sportive in qualità di datori di lavoro e lo sportivo professionista (lavoratore). Il CONI, con la delibera n. 469 del 2 marzo 1988, ha individuato le discipline sportive che possono essere oggetto di contratto di lavoro sportivo. Nella fattispecie:
Il rapporto di lavoro dipendente con lo sportivo professionista si instaura per assunzione diretta. Il datore di lavoro è tenuto a comunicare l'assunzione al Centro per l'impiego competente nei termini e con le modalità medesime per tutti i lavoratori (UNILAV entro il giorno precedente l'instaurazione del rapporto di lavoro). L'ingresso nella Stato degli sportivi extracomunitari è consentito indipendentemente dal rispetto delle quote annuali di ammissione degli stranieri. Il contratto di lavoro
Gli sportivi professionisti possono costituire un rapporto di lavoro con contratto di lavoro subordinato o autonomo. Con riferimento alla sola figura dell'atleta la legge prevede a titolo presuntivo che la prestazione di lavoro sia oggetto di contratto di lavoro subordinato, ciò nonostante la legge prevede che l'atleta possa costituire un rapporto di lavoro autonomo in presenza di specifici requisiti. Per le altre figure di sportivi si può invece ritenere che la natura subordinata o autonoma del rapporto di lavoro debba essere accertata caso per caso, sulla base dei criteri previsti per la generalità dei dipendenti.
Contratto di lavoro subordinato. Il contratto di lavoro tra lo sportivo e la società destinataria delle sue prestazione deve essere stipulato sulla base del contratto tipo, predisposto conformemente all'accordo collettivo che ogni tre anni viene stipulato dalla Federazione sportiva nazionale e dai rappresentanti delle categorie interessate. Il contratto individuale, per quel che riguarda la parte normativa, deve corrispondere al contratto tipo, tuttavia alcuni elementi del contratto sono lasciati alla libera trattativa delle parti (ad esempio la durata del contratto a tempo determinato). Le parti, inoltre, sono libere di trattare su alcune materie oggetto di accordo tra le Federazioni e i suoi tesserati o loro associazioni di categoria. Possono altresì predisporre clausole di tipo obbligatorio volte a disciplinare i rapporti tra tesserati e associazioni affiliate. Il contratto individuale può anche contenere una clausola compromissoria, che deferisca ad un collegio arbitrale le eventuali controversie tra la società sportiva e lo sportivo professionista. A tal proposito è considerata valida la clausola compromissoria inserita nello statuto e nel regolamento federale che rimandi ad un collegio arbitrale la possibilità di dirimere le controversie tra sportivi e società sportive, al fine di operare con uno strumento alternativo al giudizio ordinario per la migliore risoluzione delle medesime. Non ha alcuna validità la clausola di non concorrenza e qualsiasi altra clausola che limiti la libertà professionale dello sportivo per il periodo successivo alla risoluzione del contratto. Le parti devono inserire nel contratto individuale la clausola (obbligatoria), relativa all'obbligo dello sportivo (inteso solo come atleta) di rispettare le istruzioni tecniche e le prescrizioni impartite per il conseguimento degli scopi agonistici (art. 4, c. 4, L. 91/81). Il contratto di lavoro sportivo deve essere, a pena di nullità, stipulato in forma scritta. Stante lì obbligatorietà della forma scritta, per tutti i patti contrattuali non è consentita la prova per testimoni (art.2725 c.c.). Il contratto di lavoro sportivo può essere stipulato sia a tempo indeterminato che a termine. Il contratto a termine può avere la durata massima di cinque anni e può essere rinnovato. Il contratto tra allenatori professionisti e società sportive dilettantistiche può avere una durata massima di un anno. Il contratto a termine può comunque cessare prima della scadenza per giusta causa. In caso di recesso della società sportiva in assenza di valida giustificazione, il lavoratore sportivo avrà diritto al risarcimento del danno. La cessazione del rapporto di lavoro degli sportivi professionisti è, generalmente, la conseguenza delle dimissioni del lavoratore, del suo licenziamento o, nel caso specifico del contratto a tempo determinato, del decorso del termine. In materia operano le regole generali previste dal codice civile (artt. 2118 e 2119 c.c.), dai contratti collettivi e dalle norme federali. Spesso i contratti collettivi rinviano alle norma statuarie e regolamentari della federazione.
Aspetti previdenziali
La tutela assicurativa e previdenziale dei lavoratori dello spettacolo e degli sportivi professionisti è affidata alla gestione ex ENPALS, istituita presso l'INPS, che gestisce l'assicurazione IVS ed i relativi trattamenti pensionistici. Per i lavoratori autonomi, ai fini del calcolo dei contributi e delle prestazioni, sono stabilite retribuzioni convenzionali. Gli sportivi professionisti, siano essi lavoratori subordinati o autonomi sono obbligati ad iscriversi all'ex ENPALS. Le contribuzioni c.d. “minori” non sono dovute. Devono iscriversi alla gestione Inps “ex Enpals”:
Il regime previdenziale presenta alcune particolarità rispetto a quello in vigore per la generalità dei dipendenti, connesse alle specifiche modalità di svolgimento dell'attività lavorativa proprie del settore. La carriera professionale dello sportivo professionista ha, infatti, una durata più breve rispetto alla vita lavorativa di un lavoratore dipendente comune.
Prestazioni Occasionali rese dagli steward in impianti sportivi
E' consentito alle società sportive dilettantistiche di accedere alle prestazioni occasionali. In tal senso l'INPS con circolare n. 95/2018 chiarisce che le società sportive di cui alla Legge 91/1981 non sono soggette al rispetto del limite di 5 dipendenti previsto in via generale ai fini dell'accesso alle prestazioni occasionali da parte di operatori diversi dalle persone fisiche. L'articolo 54-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, introdotto dalla legge di conversione 23 giugno 2017, n. 96, ha introdotto la disciplina delle prestazioni di lavoro occasionale. Con tale norma l'INPS gestisce le operazioni di registrazione degli utilizzatori e dei prestatori del lavoro occasionale, nonché delle relative comunicazioni dei rapporti di lavoro, da effettuarsi tramite un'apposita piattaforma informatica. L'articolo 1, comma 368, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 integrando l'articolo 54-bis. Dispone il riconoscimento come prestazioni di lavoro occasionale delle attività lavorative svolte dagli steward negli impianti sportivi nei confronti delle società sportive. E' previsto che nel corso di un anno civile e per ciascun prestatore, i compensi non possono essere superiori a 5.000 euro. L'articolo 1, comma 368, al comma 6 dell'articolo 54-bis citato con l'introduzione della lettera b-bis), ha aggiunto alle categorie che possono avvalersi dello collaborazioni occasionali le società sportive di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91. Con possibilità di utilizzo del c.d. "Libretto Famiglia" per il pagamento delle prestazioni occasionali rese dagli steward nei confronti delle società sportive.
Le società sportive possono ricorrere alle prestazioni di lavoro occasionale per lo svolgimento delle attività di cui al decreto del Ministro dell'Interno 8 agosto 2007 in cui rientra l'organizzazione delle competizioni sportive nei complessi e negli impianti sportivi, con capienza superiore a 7.500 posti, nei quali si svolgono partite ufficiali delle squadre di calcio professionistiche. Le stesse società sono responsabili dei servizi finalizzati al controllo dei titoli di accesso, all'instradamento degli spettatori ed alla verifica del rispetto del regolamento d'uso dell'impianto, attraverso propri addetti, c.d. steward, assicurandone la direzione ed il controllo da parte del responsabile per il mantenimento della sicurezza degli impianti sportivi. La circolare INPS 95/2018 precisa che alle società sportive non è applicabile il limite di cinque dipendenti previsto in via generale dal decreto legge n. 50/2017 per l'accesso alle prestazioni occasionali da parte degli utilizzatori diversi dalle persone fisiche non nell'esercizio di un'attività economica. L'accesso delle società sportive alle modalità di dichiarazione è consentito accedendo alla sezione denominata “Società sportive steward stadi”, accessibile dal sito dell'Istituto (www.inps.it) all'interno del servizio “Prestazioni di lavoro occasionali e Libretto di famiglia”. Per accedere alla predetta sezione le società sportive dovranno preliminarmente inviare a mezzo PEC alla Direzione centrale Entrate e recupero crediti un'apposita richiesta, corredata della documentazione idonea a dimostrare di rientrare nell'ambito di applicazione della legge n. 91/1981 e svolgere attività di cui al decreto del Ministro dell'Interno 8 agosto 2007, e chiedere che gli importi versati vengano accreditati sul portafoglio elettronico relativo alle prestazioni delle “Società sportive steward stadi”. Si precisa che le società sportive ricorrono all'utilizzo della sezione della procedura informatica denominata “Società sportive steward stadi” limitatamente alle prestazioni rese dagli steward, rimanendo immutata la necessità di ricorrere al contratto di prestazione occasionale per l'attività svolta da eventuali ulteriori prestatori per finalità diverse rispetto alle attività indicate nel decreto del Ministro dell'Interno 8 agosto 2007.
Comunicazione: Le società sportive, al termine della prestazione lavorativa, e comunque non oltre il terzo giorno del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione stessa, tramite la piattaforma telematica INPS o avvalendosi dei servizi di Contact Center messi a disposizione dall'INPS, deve comunicare: i dati identificativi del prestatore; il luogo di svolgimento della prestazione; il numero di titoli utilizzati per il pagamento della prestazione; la durata della prestazione; l'ambito di svolgimento della prestazione e le altre informazioni per la gestione del rapporto.
Compenso e Oneri: Per ogni ora di prestazione lavorativa sono applicati gli obblighi retributivi e contributivi previsti per il Libretto Famiglia di seguito indicati:
Pagamento; Le società sportive dovranno effettuare il versamento della provvista per il pagamento delle prestazioni, della contribuzione e degli oneri di gestione a mezzo modello F24 Elementi identificativi (ELIDE), indicando i dati identificativi del fruitore e utilizzando la causale “CLOC”. E' esclusa la facoltà di compensazione dei crediti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. E' possibile anche procedere al versamento tramite strumenti di pagamento elettronico con addebito in c/c ovvero su carta di credito/debito, gestiti attraverso la modalità di pagamento “pagoPA” di Agid e accessibili esclusivamente dal servizio “Prestazioni Occasionali” del Portale dei Pagamenti INPS attraverso l'utilizzo delle credenziali personali dell'utilizzatore (PIN Inps, Carta Nazionale dei Servizi o SPID - Sistema Pubblico di Identità Digitale).
Limiti economici per il prestatore € 5.000 per prestazioni rese in favore del medesimo utilizzatore, limitatamente alle ipotesi di società sportive che assumono steward negli stadi, fermo restando il limite di cui al citato articolo 54-bis, comma 1, lett. a), pari ad € 5.000, relativo ai compensi percepibili da ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori. Limiti economici per la società sportiva: le società sportive in oggetto sono escluse dall'applicazione del limite di cui al comma 1, lett. b), pari a € 5.000, relativo ai compensi che possono essere erogati dal singolo utilizzatore alla totalità dei prestatori impiegati come steward. Sanzioni: nel caso in cui vengano superati i limiti complessivi di cui al comma 1, lett. c), o comunque il limite di durata della prestazione pari a 280 ore nell'arco dello stesso anno civile, la prestazione lavorativa si trasforma in un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato. Per le prestazioni rese dagli steward negli impianti sportivi, la conversione del rapporto di lavoro avverrà al superamento del limite di cui alla lettera c-bis) del comma 1, dell'articolo 54-bis citato, pari a € 5.000, oppure al superamento del limite di 625 ore nell'arco dello stesso anno civile, corrispondenti al rapporto tra il limite economico annuale e il compenso orario previsto per i prestatori del Libretto Famiglia. Assicurazioni obbligatorie e tutela sanitaria
I compensi erogati per le collaborazioni sportive
Le associazioni, le società sportive dilettantistiche, per la realizzazione di eventi si avvalgono delle prestazioni di sportivi per le quali è l'organo compensi, premi, rimborsi e indennità.
Sono considerati compensi quelli erogati per:
In generale i compensi erogati dalle associazioni sportive e società sportive dilettantistiche:
La Legge di Bilancio 2018 ha ridefinito l'inquadramento dei collaboratori sportivi nelle associazioni e società sportive dilettantistiche e nelle società sportive dilettantistiche lucrative.
In tal senso è previsto che le prestazioni di cui all'art. 2 co. 2 lett.d) del D.Lgs. 15 giugno 2015 n. 81, individuate dal CONI, costituiscono oggetto di contratti di collaborazione coordinata e continuativa.
Sono considerate prestazioni di lavoro le collaborazioni rese ai fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI (disciplina dell'art. 90, L. n. 289/2002). Sono altresì considerate prestazioni di lavoro le collaborazioni coordinate e continuative rese in favore delle società sportive dilettantistiche lucrative.
Il decreto 12 luglio 2018 n. 87 (decreto dignità) abroga la società sportiva dilettantistica lucrativa.
La Legge di Bilancio 2018 definisce gli aspetti ai fini lavorativi e contributivi per le società sportive dilettantistiche lucrative in particolare si evince la modifica alla lettera d) del co. 2 dell'art. 2 del D.Lgs. n. 81/2015. Con tale modifica si esclude il vincolo di subordinazione per le prestazioni rese, ai fini istituzionali, a favore delle società sportive dilettantistiche lucrative. Tali prestazioni individuate dal CONI, costituiscono oggetto di contratti di collaborazione coordinata e continuativa. Dal punto di vista previdenziale a decorrere dal 1° gennaio 2018 i co.co.co. che prestano la loro opera in favore di società sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal CONI sono iscritti al Fondo lavoratori dello spettacolo istituito presso l'INPS. Per cinque anni (fino al 2022) la contribuzione al fondo è dovuta nel limite del 50% del compenso spettante al collaboratore. L'imponibile pensionistico è ridotto in misura equivalente.
Riferimenti
Normativa
Decreto Legge 12 luglio 2018 n. 87 Legge 23 marzo 1981, n. 91 Legge 27 dicembre 2017, n. 205
Giurisprudenza Cass. 11 aprile 2008, n.9551 Cass. 8 settembre 2006, n. 19275 Cass. 28 dicembre 1996, n. 11540 Trib. Napoli 27 ottobre 1994
Prassi
Circolare Inps 14 agosto 2018 n. 95 INPS, Circolare 18 maggio 2010, n. 66 Min. Lav., Risposta Interpello 10 luglio 2009 n. 59 Nota Min. Lav. 4 gennaio 2007, n. 440 CONI delibera 2 marzo 1988, n. 469 Riferimenti normativiRiferimenti giurisprudenziali |