Premi assicurativi

Stefano Lapponi
17 Marzo 2017

Scheda in fase di aggiornamento

Nell'ambito del rapporto subordinato o parasubordinato, nel momento in cui il datore di lavoro utilizza le prestazioni lavorative del dipendente, sorge l'obbligo di versare la contribuzione ai fini previdenziali e assistenziali e il premio ai fini dell'assicurazione sugli infortuni sul lavoro. Sono obbligati all'iscrizione all'INAIL tutti i datori di lavoro, persone fisiche e giuridiche, gli enti privati, gli enti pubblici economici e non economici comprese le amministrazioni dello stato e gli Enti Locali che occupano personale dipendente addetto a lavorazioni tutelate dalla legge. Il corrispettivo dovuto all'INAIL dal datore di lavoro è rappresentato dal cd. premio. A fronte del versamento del premio, l'INAIL assicura il datore di lavoro contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. In relazione alla tipologia di lavoro che svolge l'assicurato, il premio viene calcolato in base a determinati parametri connessi al rischio dell'attività assicurata. Per i lavoratori dipendenti il premio si calcola sulla base delle retribuzioni e della pericolosità della lavorazione svolta.

Presupposti del premio: l'obbligo assicurativo

I datori di lavoro sono assoggettati all'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni per i propri lavoratori. Sono tutelati dall'INAIL, infatti, tutti i lavoratori che svolgono una prestazione di lavoro dipendente o parasubordinata.

L'obbligo assicurativo sorge nel momento in cui il datore di lavoro impiega per la prima volta lavoratori che per l'attività svolta rientrano nell'ambito di applicazione dell'assicurazione contro gli infortuni e la malattia professionale.

Il datore di lavoro si deve attivare sul piano amministrativo instaurando un rapporto assicurativo con l'ente, presentando una denuncia di inizio attività.

Sono obbligati all'iscrizione all'INAIL tutti i datori di lavoro, persone fisiche e giuridiche, gli enti privati, gli enti pubblici economici e non economici, comprese le Amministrazioni dello stato e gli Enti Locali che occupano personale dipendente addetto a lavorazioni tutelate dalla legge.

Sono esclusi i datori di lavoro che conducono esclusivamente e in modo diretto e personale le attività commerciali ovvero mediante l'apporto di soli prestatori di lavoro occasionale.

Sono tenuti all'iscrizione all'INAIL tutti i datori di lavoro che occupano lavoratori dipendenti e lavoratori parasubordinati nelle attività che la legge individua come rischiose; gli artigiani e i lavoratori autonomi in agricoltura sono tenuti ad assicurare anche se stessi.

Sono ritenute rischiose:

  • le attività svolte con macchine non mosse direttamente dal lavoratore, con apparecchi a pressione e con impianti elettrici o termici;
  • le attività svolte in ambienti organizzati per opere e servizi in cui si fa uso di tali macchine;
  • le attività complementari alle attività rischiose.

La legge indica anche specifiche attività per le quali vi è la presunzione assoluta di rischio, come ad esempio i lavori edili e stradali, l'esercizio di magazzini e depositi, la vigilanza privata, l'esercizio di magazzini e depositi, la nettezza urbana, la prova e l'esecuzione di pubblici spettacoli ecc..

Destinatario delle tutele assicurative e delle prestazioni assicurative previste al verificarsi dell'evento dannoso (infortunio sul lavoro o malattia professionale) è il lavoratore che:

  • svolge una delle attività rischiose tutelate dalla legge;
  • svolge la sua opera alle dipendenze e sotto la direzione altrui;
  • percepisce una retribuzione in qualunque forma anche in natura.

In evidenza: la denuncia di iscrizione, variazione, cessazione

I datori di lavoro soggetti all'obbligo assicurativo devono denunciare all'istituto assicuratore territorialmente competente l'inizio e la natura dei lavori. La denuncia di esercizio va inoltrata contestualmente all'inizio dell'attività ed, in concreto, prima che inizino le lavorazioni “a rischio”. Qualora per necessità non fosse possibile la denuncia preventiva o contestuale, il datore di lavoro deve provvedere entro cinque giorni dall'inizio dei lavori.

Se il datore di lavoro opera in più unità produttive, è tenuto a tante denunce di inizio attività per quante unità produttive possiede. Le sedi INAIL provvederanno all'istituzione di una P.A.T. (posizione assicurativa territoriale) per ogni unità produttiva.

In caso di variazione e modifiche, i datori di lavoro, entro trenta giorni, debbono denunciare all'INAIL la natura e l'entità della variazione.

Deve essere denunciato:

  • la modifica dei dati del titolare dell'azienda il domicilio e la residenza di esso;
  • l'apertura e la cessazione della P.A.T. relative a sedi di lavoro diverse dalla principale;
  • se la variazione interessa un inquadramento diverso da quello precedentemente applicato, l'INAIL provvederà al nuovo inquadramento.

I datori di lavoro, entro trenta giorni successivi, devono denunciare la cessazione:

  • dell'intera attività;
  • dell'attività svolta in più sedi territoriali (cessazione della P.A.T.);
  • della polizza (dipendenti o autonomi);
  • di una lavorazione a rischio.
Calcolo del premio

Il premio INAIL rappresenta il corrispettivo dovuto dal datore di lavoro all'INAIL. Il premio è calcolato in base al rischio assunto dal datore di lavoro con l'esercizio della propria attività.

Il calcolo del premio si effettua moltiplicando al retribuzione imponibile dei lavoratori per il tasso applicato dall'INAIL alla specifica lavorazione:

retribuzione imponibile

x

tasso

Al premio così calcolato va sommata una addizionale del 1%.

La retribuzione imponibile su cui calcolare il premio può essere:

  • la retribuzione effettiva;
  • la retribuzione convenzionale;
  • la retribuzione di ragguaglio.

La retribuzione convenzionale viene utilizzata per determinate categorie di lavoratori; essa è calcolata sulla base di determinate tabelle di retribuzioni medie (convenzionali) a norma dell'art. 30, D.P.R. n. 1124/1965. Anche per i lavoratori operanti in paesi extra comunitari con i quali non sono operanti accordi di sicurezza sociale si applicano specifiche retribuzioni convenzionali.

La retribuzione di ragguaglio è una retribuzione pari al minimale fissato per la liquidazione delle rendite (300 volte la retribuzione media giornaliera diminuita del 30%); essa si applica ai lavoratori che non percepiscono una retribuzione fissa, oppure quando la remunerazione non è accertabile.

Il tasso viene comunicato dall'INAIL con cadenza annuale. Il tasso è parametrato all'inquadramento nella gestione tariffaria (tariffa) e alla classificazione di ciascuna lavorazione effettuata (classe di rischio).

L'INAIL, individuato il settore di appartenenza, inquadra il datore di lavoro in una delle quattro “gestioni tariffarie”:

  • industria;
  • artigianato;
  • terziario;
  • altre attività.

L'inquadramento deve essere conforme a quello operato dall'INPS, e, nel caso in cui quest'ultimo non è utilizzabile, l'INAIL provvede ad inquadrare il datore di lavoro in modo diretto.

L'INAIL, al momento dell'iscrizione, provvede ad inquadrare il datore di lavoro in via provvisoria, sulla base di quanto dichiarato da quest'ultimo; successivamente, se si rilevano difformità di e divergenze rispetto all'inquadramento INPS, l'istituto provvederà alla rettifica d'ufficio dell'inquadramento.

È dovere del datore di lavoro denunciare all'INAIL le modifiche soggettive ed oggettive che comportano la variazione dell'inquadramento.

La rettifica può quindi avvenire d'ufficio o su domanda del datore di lavoro.

Rettifica d'ufficio

L'INAIL, accertato un errore di inquadramento, procede alle rettifiche comunicazione al datore di lavoro tramite “provvedimento motivato”.

Rettifica su domanda del datore di lavoro

Se il datore di lavoro ritiene errato l'inquadramento disposto dall'INAIL nella prima applicazione o successivamente, può chiederne la rettifica con domanda da presentare in via telematica.

Gli effetti della rettifica decorrono dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda ovvero al quello della comunicazione. In alcuni casi la decorrenza del provvedimento di rettifica avviene in modo differente:

  • nel caso in cui si rileva un inquadramento INPS diverso, l'effetto della rettifica decorre dalla data del provvedimento INPS;
  • nel caso di denuncia errata o incompleta da parte del datore di lavoro, tale da provocare il versamento di un minor premio, l'effetto della rettifica decorre dalla data in cui doveva essere applicato l'esatto inquadramento; in tal caso vengono irrogate anche le sanzioni per incompleta o errata denuncia;
  • nel caso di errato inquadramento non imputabile al datore di lavoro, tale da comportare il versamento di un maggior premio, l'effetto della rettifica decorre dalla data in cui doveva essere applicato l'esatto inquadramento; il datore di lavoro ha diritto, su richiesta, alla restituzione dei premi versati in misura superiore.

Se l'INAIL dispone una rettifica dell'inquadramento non conforme alla classificazione INPS, il datore di lavoro può promuovere ricorso al Presidente dell'Istituto. Il ricorso non è ammesso se l'inquadramento disposto dall'INAIL è conforme alla classificazione aziendale decisa dall'INPS.

Classificazione della lavorazione

La lavorazione viene classificata secondo criteri tecnici, in tal senso viene espressa una tariffa. Le lavorazioni sono divise in dieci grandi gruppi, articolati in:

  • gruppi;
  • sottogruppi;
  • voci.

Ad ogni voce corrisponde una tariffa.

La tariffa di lavorazione si riferisce alla attività principale del datore di lavoro e comprende anche le operazioni complementari e sussidiarie anche se effettuate in luoghi diversi.

Se il datore di lavoro esercita una attività complessa articolata in più lavorazioni espressamente previste dalla tariffa, le lavorazioni sono classificate applicando per ciascuna di esse la corrispondente voce di tariffa e il relativo tasso medio.

Il datore di lavoro può effettuare la ripartizione “motu proprio quando non è possibile effettuare una netta distinzione tra le lavorazioni svolte. In tal caso il datore di lavoro dovrà provvedere a ripartire le retribuzioni imponibili in percentuali diverse presumendo le incidenze che ogni singola lavorazione ha sul complesso dell'attività esercitata.

Per ciascuna lavorazione è applicato il tasso di premio previsto nella corrispondente voce della tariffa della gestione in cui il datore di lavoro è inquadrato. Il tasso così individuato è un tasso medio nazionale e viene calcolato come rapporto tra gli oneri diretti ed indiretti sostenuti dall'INAIL per le prestazioni erogate e il monte retribuzioni totale relativo alla lavorazione.

Il tasso medio nazionale può essere modificato nel corso del rapporto assicurativo in relazione al rispetto delle norme antinfortunistiche di igiene e sicurezza sul lavoro e al numero e all'entità degli infortuni in azienda (oscillazioni).

Agevolazione tariffaria

L'agevolazione tariffaria è una riduzione del tasso medio nazionale che si applica alla singola azienda in relazione a specifiche situazioni, indicative di un minore o maggiore rischio a livello aziendale.

L'agevolazione può essere fissa o variabile e dipende dai parametri prefissati in base all'indice di rischiosità nazionale, precisato nelle tariffe dei premi (tasso medio nazionale), tenendo conto di specifiche situazioni aziendali.

Il tasso del premio ordinario può, dunque, subire oscillazioni se l'azienda ha attuato le disposizioni in materia di sicurezza e prevenzione.

L'oscillazione viene trattata in modalità differente se:

  • l'azienda è operante nel primo biennio di attività;
  • l'azienda è operante oltre il primo biennio di attività.

Il pagamento del premio assicurativo relativo al primo periodo di attività, decorrente dall'avvio fino al 31 dicembre dello stesso anno, cosiddetto “ratino”, viene effettuato in via anticipata e su richiesta dell'INAIL.

Per gli anni successivi il pagamento del premio si effettua mediante il procedimento autoliquidazione, che consente di determinare e pagare il premio assicurativo attraverso i servizi online.

Oscillazione del tasso nel primo biennio di attività

Nel primo biennio di attività, il tasso medio nazionale può essere ridotto o aumentato in misura fissa del 15%, in relazione al rispetto delle norme di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro.

Richiesta della riduzione

Su domanda, da parte di tutti i datori di lavoro in regola con le disposizioni obbligatorie in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro, ai sensi dell'art. 20, D.M. 12 dicembre 2000.

Modalità

La domanda di riduzione, dalla quale deve risultare il rispetto delle disposizioni normative di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro, può essere inviata:

  • contestualmente alla denuncia dei lavori;
  • in qualsiasi momento, ma non oltre la scadenza del biennio di attività;
  • esclusivamente in modalità telematica attraverso i Servizi online del portale INAIL.

L'INAIL, nei i 30 giorni successivi al ricevimento della domanda di riduzione, comunica all'azienda il provvedimento adottato adeguatamente motivato.

Aumento

L'aumento è applicato dall'INAIL quando, da provvedimenti degli organismi pubblici competenti in materia, risulti la mancata osservanza degli obblighi di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro, ai sensi dell'art 21, D.M. 12 dicembre 2000.

Oscillazione del tasso oltre primo biennio di attività

L' azienda operante oltre il primo biennio di attività può avere oscillazioni dipendenti da:

  • l'andamento infortunistico;
  • le misure di prevenzione adottate.

L'oscillazione del tasso per andamento infortunistico è legata al fenomeno infortunistico aziendale e, più precisamente, all'entità dello scarto tra i valori registrati nella singola azienda e quelli registrati a livello nazionale.

l'aumento del tasso medio nazionale

si applica alle aziende con andamento infortunistico (rapporto oneri-retribuzioni) più oneroso rispetto alla media nazionale.

la riduzione del tasso medio nazionale

si applica alle aziende con andamento infortunistico (rapporto oneri-retribuzioni) meno oneroso rispetto alla media nazionale.

La misura dell'aumento o della riduzione è variabile in rapporto sia all'entità dello scarto tra i valori aziendali e quelli nazionali, che alla dimensione aziendale.

Entro il 31 dicembre di ciascun anno l'INAIL elabora, in funzione dell'andamento infortunistico aziendale il “tasso applicato” e lo comunica a ciascun datore di lavoro

Oscillazione del tasso per prevenzione

L'oscillazione per prevenzione (mod. OT/24) è una riduzione premiale per le aziende, operative da almeno un biennio, che eseguono interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli minimi previsti dalla normativa in materia (D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.).


Con l'oscillazione per prevenzione il tasso di premio applicabile all'azienda viene ridotto, determinando un risparmio sul premio dovuto all'INAIL.

In base al Decreto Ministeriale 3 marzo 2015, che ha riscritto il testo dell'articolo 24, D.M. 12 dicembre 2000, come successivamente modificato dal Decreto Ministeriale 3 dicembre 2010, la riduzione di tasso è riconosciuta in misura fissa, in relazione al numero dei lavoratori-anno del periodo, come segue:

lavoratori-anno

riduzione

Da 1 a 10

28%

da 11 a 50

18%

da 51 a 200

10%

oltre 200

5%

Possono presentare la domanda di riduzione del premio le aziende in possesso dei requisiti per il rilascio della regolarità contributiva ed assicurativa ed in regola con le disposizioni obbligatorie in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro.

La regolarità in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro deve essere rispettata con riferimento alla situazione presente alla data del 31 dicembre dell'anno precedente quello cui si riferisce la domanda.

L'azienda, inoltre, nell'anno precedente a quello in cui chiede la riduzione, deve aver effettuato interventi di miglioramento nel campo della prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro.



Accertati i requisiti di regolarità contributiva del richiedente, l'INAIL concede la riduzione secondo i criteri e le modalità previste dal Decreto Interministeriale 30 gennaio 2015, in attuazione del comma 2, dell'articolo 4, D.L. n. 34/2014, come precisati nella Circolare INAIL 26 giugno 2015, n. 61.



La riduzione come sopra riconosciuta ha validità solo per l'anno nel quale è stata presentata la domanda ed è applicata dall'azienda stessa, in sede di regolazione del premio assicurativo dovuto per lo stesso anno.


Ad esempio: la richiesta di riduzione per l'anno 2016 presentata da un'azienda che abbia iniziato la propria attività entro il 1° gennaio 2014, con interventi di miglioramento effettuati nell'anno 2015, opera sul tasso di premio del 2016, e quindi l'azienda la applica in sede di regolazione del premio 2016 (autoliquidazione 2017).

La domanda di riduzione (OT24) viene presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso i Servizi online del portale INAIL, entro il 28 febbraio (29 febbraio in caso di anno bisestile) dell'anno per il quale la riduzione è richiesta. Alla domanda va allegata la documentazione a prova dell'intervento dichiarato per l'ottenimento della riduzione (a pena di inammissibilità).


L'INAIL, entro i 120 giorni successivi al ricevimento della domanda, comunica all'azienda il provvedimento adottato adeguatamente motivato.

Categorie particolari

Per determinate categorie di lavoratori il premio va calcolato in modo differente dal lavoratore dipendente.

Titolari di aziende artigiane

Premio anno calcolato pro-capite

in rapporto alla retribuzione (compenso) convenzionale degli artigiani

Soci di società tra lavoratori artigiani

Associati in partecipazione ai soci artigiani

Familiari coadiuvanti del titolare dell'impresa artigiana

Soci di enti cooperativi di facchinaggio e trasporto

Premi stabiliti a persona per trimestre

In rapporto alla retribuzione minima giornaliera

Pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne

premio a persona per mese o trimestre

Alunni e studenti di scuole di ogni ordine e grado non statali

Premio annuo pro-capite

Addetti alla frangitura e spremitura delle olive

Premio per frantoio parametrato alla durata dell'attività

Denuncia delle retribuzioni annuale: autoliquidazione dei premi

L'INAIL annualmente comunica ai datori di lavoro iscritti la aliquota (variabile a seconda delle classi di rischio) con la quale il datore di lavoro effettuare la liquidazione del premio dovuto. Ogni anno verrà liquidato il premio dell'anno precedente e la rata dell'anno in corso.

L'autoliquidazione e la denuncia annuale dei salari deve essere presentata in via telematica entro il 16 marzo di ogni anno.

Il calcolo del premio da versare deve essere effettuato entro il 16 febbraio, giorno di scadenza del versamento. Il premio può essere pagato in quattro rate: febbraio, maggio, agosto e novembre con una maggiorazione ottenuta moltiplicando la rata per i seguenti coefficienti. In caso di opzione per il pagamento rateale è necessario anche l'invio della autoliquidazione per le imprese artigiane.

Le aziende che prevedono di erogare, per l'anno di riferimento, minori retribuzioni possono entro il 16 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento comunicare per via telematica all'INAIL la propria intenzione, motivando la loro scelta.

L'INAIL annualmente provvede a comunicare l'adeguamento delle retribuzioni convenzionali da utilizzare per le varie tipologie di collaboratori.

Il premio deve essere determinato sulle retribuzioni effettivamente corrisposte ai lavoratori dipendenti e, se d'importo inferiore, devono essere adeguate al minimale imponibile giornaliero.

Autoliquidazione 2019

L'autoliquidazione relativa all'anno 2018 (saldo) e 2019 (acconto) è differita al 16 maggio 2019. Lo spostamento del termine sia per la presentazione dei dati retributivi che per il pagamento dei premi è dovuto ai notevoli cambiamenti che ha subito la tariffa dei premi Inail e alla modifica dei tassi medi di numerose voci di tariffa.

Nella tabella che segue sono riportati i termini del differimento

Nuovi termini 2019

Adempimento

Chi assolve

Scadenza originaria

Nuova scadenza 2019

Invio delle basi di calcolo al datore di lavoro

INAIL

31 dicembre 2018

31 marzo 2019

Presentazione telematica dichiarazioni retribuzione

Datore di lavoro

28 febbraio 2019

16 maggio 2019

Comunicazione di volersi avvalere del pagamento rateale

Datore di lavoro

28 febbraio 2019

16 maggio 2019

Richiesta di riduzione dei premi imprese artigiane

Datore di lavoro

28 febbraio 2019

16 maggio 2019

Comunicazione della riduzione delle retribuzioni presunte

Datore di lavoro

16 febbraio 2019

16 maggio 2019

Versamento dei premi

Datore di lavoro

16 febbraio 2019

16 maggio 2019

In conseguenza del differimento dei termini di cui sopra anche i termini di rateazione vengono variati:

Rateazione 2019

Rata

Vecchi termini

Nuovi termini

1^

16 febbraio 2019

16 maggio 2019

2^

16 maggio 2019

16 maggio 2019

3^

16 agosto 2019

20 agosto 2019

4^

18 novembre 2019

18 novembre 2019

Pertanto la prima e seconda rata vengono entrambe versate in data 16 maggio. La terza e quarta rata sono maggiorate di interessi.

Nota bene: dal 2018 è eliminata l'autoliquidazione di giugno, prevista per le imprese che cominciavano l'attività a fine anno. In tali casi venivano elaborate le basi di calcolo a maggio e il pagamento avveniva in giugno (16 giugno).

Dal 2019, in caso di cessazione dell'attività intervenuta tra il 1° gennaio e la data di scadenza dell'autoliquidazione (16 maggio 2019) i premi speciali artigiani sono liquidati rapportando la rata di premio anticipato al minor periodo di attività.

Comunque se l'artigiano ha lavorato anche un solo giorno al mese, il premio è dovuto per tutto il mese.

In evidenza: riduzione premi settore edile

L'agevolazione per il settore edile, dal 1° gennaio 2019 si risolve applicando una riduzione del 11,50% alla regolazione 2018 (Decreto Ministero del Lavoro del 4 ottobre 2018). I datori di lavoro edili per applicare tale agevolazione devono trasmettere entro il 16 maggio 2019, a mezzo pec, alla sede Inail competente per territorio, il modello di “autocertificazione dello sconto edile” (www.inail.it”).

Riferimenti

Normativi

  • Ministero del Lavoro, Decreto 3 marzo 2015
  • Ministero del Lavoro, Decreto 3 dicembre 2010
  • D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38
  • Ministero del Lavoro, Decreto 12 dicembre 2000
  • D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124
  • L. 30 dicembre 2018, n. 145

Prassi

  • INAIL, Circolare 25 gennaio 2017, n. 6
  • INAIL, Circolare 7 marzo 2016, n. 7
  • INAIL, Circolare 29 aprile 2015, n. 51
  • INAIL, Circolare 11 febbraio 2002, n. 9
  • INAIL, Nota 28 settembre 2001
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