La competenza della stazione appaltante ad adottare gli atti conseguenti all’annullamento della gara

Enrico Zampetti
05 Ottobre 2017

Gli atti successivi all'annullamento della procedura di gara, tra cui la comunicazione relativa alla segnalazione all'autorità di vigilanza dei riscontrati profili di collegamento sostanziale, rientrano nelle competenze della stazione appaltante e quindi del Responsabile unico del procedimento.

Il sospetto di collegamento. Il caso origina dall'annullamento in autotutela di una gara bandita da Autostrade per l'Italia spa per riscontrata sussistenza di elementi di collegamento sostanziale ai sensi dell'art. 34 d.lgs. n. 163 del 2006 tra alcune delle ditte partecipanti, tra le quali anche l'aggiudicataria provvisoria e la seconda classificata. A seguito del disposto annullamento la stazione appaltante ha comunicato l'intenzione di segnalare all'AVCP (oggi ANAC) i riscontrati profili di collegamento sostanziale per le conseguenti annotazioni.

Poteva la stazione appaltante procedere alla comunicazione? Tale comunicazione, ma non anche il presupposto provvedimento di annullamento, è stata impugnata da una delle ditte concorrenti sospettate di collegamento, sebbene dalla sentenza non emerga con chiarezza se si tratti dell'aggiudicataria provvisoria o della seconda classificata. In ogni caso l'impugnazione contesta l'incompetenza e il difetto di potere della stazione appaltante nell'adottare la suddetta comunicazione, e nel procedere conseguentemente alla segnalazione all'autorità di vigilanza, sul presupposto che si tratterebbe di atti «adottati successivamente all'annullamento della gara e, dunque, in sostanziale carenza di potere».

Per il Tar Lazio l'atto era dovuto. Dopo aver ricostruito in fatto che la stazione appaltante ha annullato la gara per riscontrata sussistenza di elementi di collegamento sostanziale, la sentenza in epigrafe disattende la censura della ricorrente affermando la competenza della stazione appaltante, e per essa del Responsabile unico del procedimento, ad adottare l'impugnata comunicazione e gli atti e/o operazioni successive, anche ove la gara sia ormai stata annullata. La pronuncia rileva infatti che la suddetta comunicazione e la successiva segnalazione all'organo di vigilanza «non sono altro che atti consequenziali e doverosi» rispetto ai poteri di vigilanza sull'operato della Commissione attribuiti alla stazione appaltante.

In conclusione. La sentenza tiene conclusivamente a precisare che, quando il collegamento viene riscontrato successivamente all'aggiudicazione provvisoria, l'annullamento in autotutela dell'intera procedura assorbe in sé il provvedimento di esclusione agli effetti dell'art. 34, comma 2, del d.lg.s n. 163.

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