Risarcimento diretto: è litisconsorte necessario il proprietario del veicolo responsabile

Filippo Rosada
09 Ottobre 2017

Nell'ambito della procedura d'indennizzo diretto di cui all'art. 149 cod. ass., sussiste il litisconsorzio necessario con il proprietario del veicolo che ha causato il sinistro oppure l'unico soggetto legittimato passivo è l'assicuratore dello stesso danneggiato?
Massima

In materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per la circolazione dei veicoli, nella procedura di risarcimento diretto di cui all'art. 149 d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, promossa dal danneggiato nei confronti del proprio assicuratore, sussiste litisconsorzio necessario, analogamente a quanto previsto dall'art. 144, comma 3, del medesimo decreto, nei confronti del danneggiante responsabile.

Il caso

La società cessionaria di un credito RCA propone azione di risarcimento diretto ex art. 149 cod. ass. nei confronti dell'assicuratore del cedente.

Il G.d.p. respinge la domanda e il Tribunale dichiara la nullità del giudizio di primo grado per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario.

La cessionaria del credito propone ricorso in Cassazione con un unico motivo.

La questione

Se, in tema di assicurazione obbligatoria RCA, nell'ambito della procedura d'indennizzo diretto di cui all'art. 149 cod. ass., sussiste il litisconsorzio necessario con il proprietario del veicolo che ha causato il sinistro, oppure, se l'unico soggetto legittimato passivo sia l'assicuratore dello stesso danneggiato.

Le soluzioni giuridiche

La corte affronta la problematica richiamando la giurisprudenza formatasi in vigenza dell'art. 18 l. n. 990/1969, ove si afferma la necessità di chiamare in giudizio il responsabile del danno.

La deroga al principio della facoltatività del litisconsorzio in materia di obbligazioni solidali, osserva l'estensore del provvedimento, trova la sua giustificazione nella necessità di rafforzare la posizione dell'assicuratore, consentendogli di accertare la responsabilità dell'assicurato ai fini della eventuale successiva azione di rivalsa ex art. 18 l. 990/1969 (oggi art. 144, comma 2, cod. ass.).

Dopo aver, quindi, precisato come sulla questione oggetto del giudizio manchi un esplicito pronunciamento, vengono menzionate due pronunce nelle quali è stato sfiorato l'argomento (Cass. civ., sent. n. 25421/2014 e Cass. civ., n. 23706/2016).

Con particolare riferimento alla sentenza n. 25421/2014, l'estensore del provvedimento dà rilievo al capo della sentenza in cui si è affermata la necessità del litisconsorzio necessario con il responsabile dell'incidente stradale, la cui funzione è da rinvenirsi nell'esigenza di rendere opponibile all'assicurato l'accertamento della sua condotta colposa, al fine di rendere più agevole l'eventuale azione di regresso dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato responsabile.

Onde confermare il predetto approdo giurisprudenziale, la Corte ricorda come l'azione ex art. 149 cod. ass. si fondi su una sorta di accollo ex lege a carico dell'assicuratore del danneggiato, del debito che graverebbe in via solidale sul responsabile e sul suo assicuratore RCA.

L'azione diretta ex art. 149 cod. ass., infatti, tiene a precisare l'estensore della sentenza, trae origine dalla legge, che a sua volta richiama il verificarsi del sinistro, e non dal contratto di assicurazione stipulato tra il danneggiato e il suo assicuratore.

La funzione dell'assicuratore del danneggiato è solo quella di sostituire l'assicurazione del danneggiato a quella del responsabile.

Precisato quanto sopra, i giudici di legittimità concludono affermando che l'azione ex art. 149 cod. ass. non è diversa da quella ordinaria regolata dall'art. 144 cod. ass. (procedura di risarcimento ordinaria).

In fine, dopo aver richiamato anche il decisum della Corte Costituzionale sent. n. 180/2009 cha ha specificato come l'assicuratore del danneggiato non faccia altro che liquidare il danno per conto dell'assicurazione del danneggiante, gli ermellini si soffermano sull'appesantimento che il litisconsorzio necessario riverbera sulla procedura risarcitoria. Detto aspetto negativo, viene, però, bilanciato dalla necessità di evitare che il danneggiante responsabile possa eccepire l'inopponibilità, nei suoi confronti, dell'accertamento giudiziale.

Osservazioni

L'approdo giurisprudenziale a cui è pervenuta la Corte appare condivisibile sia attraverso un'interpretazione letterale del combinato disposto degli artt. 144, 145 e 149 cod. ass. che sotto un profilo sistematico della materia.

Una parte della dottrina, del resto, (M.ROSSETTI, Il Diritto delle Assicurazioni, vol. III, pag. 484, Padova, 2013) osserva come il procedimento ex art. 149 cod. ass. prevedendo un'azione diretta nei confronti dell'assicuratore del danneggiato, necessiti dell'applicazione dell'art. 144 cod. ass. e quindi anche all'obbligo di partecipazione al giudizio del responsabile del danno come tradizionalmente inteso nella persona del proprietario del veicolo che ha causato il sinistro.

A differenza della parte motiva di Cass. civ., sent., n. 23706/2016 – che argomenta a favore del litisconsorzio necessario anche per l'azione diretta prevista per i trasportati - la sentenza qui commentata nulla dice per quanto concerne il procedimento previsto dall'art. 141 cod. ass.

Sia consentito osservare, però, come risulti difficile ravvisare, per quanto concerne l'azione dei trasportati danneggiati, la ratio che ha indotto il legislatore a prevedere la necessità della presenza in causa del responsabile/proprietario del veicolo nell'azione ordinaria ex art. 144 cod. ass. Ai fini dell'azione ex art. 141 cod. ass., essendo prevista la risarcibilità del danno a prescindere dall'accertamento della responsabilità, non necessita l'accertamento della colpa, con la conseguenza che il decisum non ha rilevanza anche ai fini dell'azione di rivalsa dell'assicuratore.

Da ciò dovrebbe conseguire l'irrilevanza della presenza in giudizio del responsabile del danno nell'azione promossa ex art. 141 cod. ass.

Guida all'approfondimento

M.ROSSETTI, Il Diritto delle Assicurazioni, vol. III, pag. 484, Padova, 2013

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