Vademecum dei principi giurisprudenziali in tema di interdittive antimafia tipiche

Redazione Scientifica
09 Ottobre 2017

L'informativa antimafia c.d. tipica risponde alla peculiare esigenza di mantenere un atteggiamento intransigente contro i rischi di infiltrazione mafiosa, idonei a condizionare le scelte dell'impresa oggetto di controllo...

L'informativa antimafia c.d. tipica risponde alla peculiare esigenza di mantenere un atteggiamento intransigente contro i rischi di infiltrazione mafiosa, idonei a condizionare le scelte dell'impresa oggetto di controllo; in altre parole, l'intento del legislatore nel disciplinare la materia de qua è stato quello di accostare alle misure di prevenzione antimafia un altro significativo strumento di contrasto della criminalità organizzata, consistente nell'esclusione dell'imprenditore, che sia sospettato di legami o condizionamenti derivanti da infiltrazioni mafiose, dal mercato dei pubblici appalti e, più in generale, dalla stipula di tutti quei contratti e dalla fruizione di tutti quei benefici, che presuppongono la partecipazione di un soggetto pubblico e l'utilizzo di risorse della collettività (cfr. tra le tante, espressive di un orientamento consolidato, Cons. St., Sez. IV, 4 maggio 2004, n. 2783; Cons. St., sez. VI, 24 ottobre 2000, n. 5710);

La formulazione generica del concetto di tentativo di infiltrazione mafiosa, rilevante ai fini del diritto, comporta l'attribuzione al Prefetto di un ampio margine di accertamento e di apprezzamento, nell'esercizio di poteri sicuramente discrezionali, diretti alla dimostrazione, in via indiziaria, della sussistenza di una situazione di rischio di infiltrazione da parte della criminalità organizzata (cfr. in argomento Tar Lombardia, Milano, sez. III, 29 aprile 2009, n. 3593; Tar Campania, Napoli, sez. I, 6 aprile 2011, n. 1966; Con. St., Sez. III, 30 gennaio 2015, n. 455);

La misura dell'interdittiva antimafia può essere emessa dall'Amministrazione in una logica di anticipazione della soglia di difesa dell'ordine pubblico economico e non postula, come tale, l'accertamento in sede penale di uno o più reati che attestino il collegamento o la contiguità dell'impresa con associazioni di tipo mafioso (Cons. Stato, Sez. III, 3 maggio 2016, n. 1743; Cons. St., sez. III, 15 settembre 2014, n. 4693), potendo, perciò, basarsi anche sul solo rilievo di elementi sintomatici che dimostrino il concreto pericolo (anche se non la certezza) di infiltrazioni della criminalità organizzata nell'attività imprenditoriale (Cons. St., Sez. III, 16 novembre 2016, n. 4751; Cons. St., sez. III, 1° settembre 2014, n. 4441);

L'interdittiva antimafia è una misura da adottare sulla base del complesso degli elementi concreti emersi nel corso del procedimento, senza una visione "parcellizzata"; inoltre, per la sua adozione non è richiesta la prova dell'attualità dell'infiltrazione mafiosa, dovendosi dimostrare la sussistenza di elementi dai quali è desumibile l'ingerenza di soggetti aventi legami con cosche, secondo il principio del ''più probabile che non", con la conseguente ampia discrezionalità del Prefetto nell'emissione del provvedimento (cfr. Tar Lombardia, Milano, Sez. IV, 10 gennaio 2017, n. 39, che richiama sul punto, fra le tante, Cons. Stato, sez. III, 15 settembre 2016, n. 3889).