Il procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta nel nuovo codice dei contratti

Redazione Scientifica
09 Ottobre 2017

In tema di procedimento di verifica dell'anomalia, il TAR afferma la legittimità di una reiterata richiesta di giustificazioni, una volta ritenute non esaustive le prime spiegazioni fornite dall'impresa, in quanto l'art. 97 d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50...

In tema di procedimento di verifica dell'anomalia, il TAR afferma la legittimità di una reiterata richiesta di giustificazioni, una volta ritenute non esaustive le prime spiegazioni fornite dall'impresa, in quanto l'art. 97 d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, stante la diretta derivazione dalle norme comunitarie, deve essere interpretato in coerenza con i superiori principi di riferimento e, in particolare, per quanto qui interessa, con l'art. 69 Direttiva n. 24 del 2014, secondo cui: «L'amministrazione aggiudicatrice valuta le informazioni fornite consultando l'offerente», quindi garantendo il pieno contraddittorio anche, all'occorrenza, mediante più passaggi procedimentali, nella forma ritenuta più funzionale a chiarire i profili ancora dubbi dopo la presentazione delle iniziali giustificazioni scritte (cfr. Tar Marche, Ancona, 23 gennaio 2017, n. 66).

La medesima sentenza, inoltre, afferma che non può considerarsi coerente con la ratio, ancor prima che con la lettera del giudizio di anomalia, di cui all'art. 97, comma 5 del Codice, una spiegazione che, per giustificare i costi di un incarico di direzione lavori, svolto anche mediante “consulenze stabili” (come da offerta tecnica in atti), li quantifichi pari a zero, riconducendoli a un «rapporto di reciproco scambio di pareri tecnici-professionali – legali». In tal modo, infatti, una parte rilevante dei costi strettamente connessi con l'oggetto del servizio messo a gara non sono computati tra quelli sostenuti per il particolare appalto, alterando così, illegittimamente, la consistenza economica dell'offerta.

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