Centrale di committenza, a chi spetta: la proposta di aggiudicazione, l’individuazione del membro monocratico del seggio di gara e il soccorso istruttorio?

10 Ottobre 2017

Nel caso di centrale di committenza, a chi compete ex art. 32, comma 5, la proposta di aggiudicazione, al Comune associato, alla Centrale di committenza o alla Commissione giudicatrice? L'individuazione del membro monocratico del seggio di gara? Infine, l'attivazione del soccorso istruttorio?

Nel caso di centrale di committenza, a chi compete:

  1. ex art. 32, comma 5, la proposta di aggiudicazione, al Comune associato, alla Centrale di committenza o alla Commissione giudicatrice?
  2. l'individuazione del membro monocratico del seggio di gara, al Comune associato, alla Centrale di committenza o alla Commissione giudicatrice?
  3. l'attivazione del soccorso istruttorio, al Comune associato, alla Centrale di committenza o alla Commissione giudicatrice?

Nel rispondere ai quesiti proposti occorre formulare la seguente premessa: nel caso in cui una gara sia bandita da una Centrale di committenza l'intero iter procedimentale (che ha inizio con la determina a contrarre e si conclude con l'aggiudicazione) deve essere curato da quest'ultima, anche per il tramite della Commissione giudicatrice. Il Comune – che aderisce alla Centrale di Committenza – avrà dunque il solo compito di stipulare il contratto d'appalto.

Ai sensi della lettera n), del comma 1 dell'art. 3 d.lgs. n. 50 del 2016 debbono ritenersi «soggetto aggregatore», le centrali di committenza iscritte nell'elenco istituito ai sensi dell'art. 9, comma 1, d.l. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

A tal riguardo appare opportuno richiamare un recente arresto giurisprudenziale che, sebbene riferito ad una problematica riguardante l'adesione di una amministrazione alle Convenzioni Consip, rappresenta un valido punto di riferimento nell'attività esegetica.

Secondo la V sezione del Consiglio di Stato l'adesione da parte delle Pubbliche amministrazioni alla convenzione Consip le esonera dall'obbligo di bandire una gara pubblica, atteso che la funzione istituzionale delle convenzioni Consip è proprio di rendere superflua l'indizione di distinte gare pubbliche per i contratti dei singoli enti pubblici (così Cons. St., Sez. V, 30 aprile 2015, n. 2194).

Al tempo stesso però, sempre il Consiglio di Stato, in perfetta aderenza con il quadro normativo in materia di centralizzazione, precisa che l'adesione alla convenzione Consip prevede la contrattualizzazione presso la singola amministrazione aderente, con la conseguenza che ogni contratto può prevedere singoli aggiustamenti ed estensioni utili ad adeguare le caratteristiche generali della convenzione alle specifiche esigenze, pur nei limiti dell'oggetto della convenzione stessa (così Cons. St., Sez. III, 26 settembre 2013, n. 4803).

In questi stessi termini va il comma 9 dell'art. 37 d.lgs. n. 50 del 2016 (articolo rubricato «Aggregazioni e centralizzazioni delle committenze»). Ai sensi della norma ora richiamata, infatti, la stazione appaltante, nell'ambito delle procedure gestite dalla centrale di committenza di cui fa parte, è responsabile del rispetto del presente codice per le attività ad essa direttamente imputabili. La centrale di committenza che svolge esclusivamente attività di centralizzazione delle procedure di affidamento per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori è tenuta al rispetto delle disposizioni di cui al d. lgs. n. 50 del 2016 e ne è direttamente responsabile.

Si deve concludere dunque nel senso di ritenere scindibili i due compiti tra i due attori pubblici del processo di centralizzazione:

  1. da un lato abbiamo la Centrale di committenza che ha l'onere specifico di curare le singole fasi della procedura ad evidenza pubblica;
  2. dall'altro abbiamo l'amministrazione che si affida alla Centrale di Committenza a cui è rimesso il compito di stipulare il contratto e, conseguentemente, di gestire l'esecuzione dello stesso.

Risposta al quesito 1. La proposta di aggiudicazione deve essere formulata dalla Commissione giudicatrice. Destinataria della proposta di aggiudicazione è la Centrale di committenza e non il Comune associato. Al Comune associato spetterà il solo compito di stipulare il contratto.

L'indicata impostazione oltre ad essere confermata dal quadro normativo e giurisprudenziale richiamato nelle considerazioni in premessa, è avallata dalla norma contenuta nell'art. 37, comma 7, d.lgs. n. 50 del 2016 nella parte in cui dispone che «Le centrali di committenza possono:

a) aggiudicare appalti, stipulare ed eseguire i contratti per conto delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori;

b) stipulare accordi quadro ai quali le stazioni appaltanti qualificate possono ricorrere per l'aggiudicazione dei propri appalti;

c) gestire sistemi dinamici di acquisizione e mercati elettronici» e dalla norma contenuta nel comma 9 del medesimo art. 37 del richiamato corpus normativo nella parte in cui viene precisato che «La stazione appaltante, nell'ambito delle procedure gestite dalla centrale di committenza di cui fa parte, è responsabile del rispetto del presente codice per le attività ad essa direttamente imputabili. La centrale di committenza che svolge esclusivamente attività di centralizzazione delle procedure di affidamento per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori è tenuta al rispetto delle disposizioni di cui al presente codice e ne è direttamente responsabile».

Risposta al quesito 2. È competente ad individuare il membro monocratico del seggio di gara la Centrale di committenza. L'indicata impostazione trova conferma nelle norme e nella giurisprudenza sopra richiamate.

Risposta al quesito 3. Il soccorso istruttorio deve essere attivato dalla Centrale di committenza su proposta della Commissione giudicatrice. L'indicata impostazione trova conferma nelle norme e nella giurisprudenza sopra richiamate.