Qualifica di “controinteressato sopravvenuto” al giudizio di impugnazione degli atti di indizione della gara
10 Ottobre 2017
Con ricorso proposto per opposizione di terzo e, in subordine, per ottenere chiarimenti ai sensi dell'art. 112, comma 5, c.p.a., il ricorrente ammesso alla procedura di gara contestava la sentenza con cui il TAR aveva accolto il ricorso proposto dall'unica altra società partecipante contro gli atti indittivi di quella medesima procedura.
Merita rilevare che il ricorso accolto dalla sentenza oggetto di opposizione censurava la legge di gara sotto il profilo dell'illegittimità della c.d. clausola sociale nella parte in cui imponeva il necessario mantenimento dei medesimi livelli occupazionali di cui al contratto vigente. Il RTI ricorrente fondava la propria legittimazione a promuovere opposizione di terzo sulla circostanza che, nelle more del giudizio proposto contro gli atti indittivi, era stato ammesso alla procedura, con conseguente acquisizione della legittimazione a contestare la domanda di annullamento.
La sentenza, dopo una ricostruzione il quadro normativo che regola l'opposizione di terzo (artt. 404, comma 1, c.p.c., e 108, comma 1, c.p.a.), specifica che il presupposto dell'ammissibilità del mezzo di impugnazione è che la sentenza oggetto di opposizione pregiudichi i diritti o gli interessi legittimi del terzo, cioè del soggetto che non ha partecipato al giudizio. Ciò può accadere o perché un “controinteressato” è stato pretermesso ab origine dal giudizio o rivesta la posizione di “controinteressato sopravvenuto”, o ancora in presenza di «terzi titolari di una situazione giuridica autonoma e incompatibile, rispetto a quella riferita alla parte risultata vittoriosa per effetto della sentenza oggetto di opposizione» (in tal senso Cons. St., Ad. plen., 11 gennaio 2007, n. 2).
Il TAR precisa che il RTI opponente non acquisisce la qualifica di “controinteressato sopravvenuto” in forza della sua mera “ammissione” alla procedura, intervenuta dopo la proposizione del giudizio che ha condotto alla sentenza opposta ma prima della sentenza che lo ha definito, in quanto tale qualifica si acquisisce, in relazione al giudizio di impugnazione degli atti di indizione della gara, solo con la “aggiudicazione”. In particolare, la mera “ammissione” non fa sorgere un interesse personale e attuale alla conservazione della procedura. Il Collegio esclude altresì che il RTI opponente possa vantare l'esistenza di una posizione autonoma ed incompatibile con l'assetto stabilito dalla decisione impugnata escludendo, anche sotto tale profilo, la legittimazione dell'opponente. Specifica il TAR che, dal momento che l'opponente sosteneva che la clausola sociale non avrebbe dovuto essere interpretata nel senso di obbligare la futura aggiudicataria all'assunzione di tutto il personale uscente, la relativa pretesa era a ben vedere in linea con quanto statuito nella sentenza (nel senso che la clausola sociale non potesse comportare obbligo di reinserimento di tutti i lavoratori) sicché nemmeno poteva ravvisarsi la richiesta incompatibilità con la posizione regolata dalla sentenza opposta. Da ultimo, la sentenza afferma l'inammissibilità della domanda avanzata da parte ricorrente in via subordinata per ottenere chiarimenti sulla interpretazione della sentenza ai sensi dell'art. 112, comma 5, c.p.a., precisando che si tratta infatti di domanda riservata alla sede di ottemperanza e che presuppone la soccombenza e la volontà di dare esecuzione alla sentenza. |