Il giudice non può disporre l'archiviazione per particolare tenuità senza la richiesta del P.M.
11 Ottobre 2017
«Se il giudice delle indagini preliminari riconosce la particolare tenuità del fatto in assenza di una richiesta specifica in tal senso del pubblico ministero il provvedimento è nullo» (Cass. pen., Sez. II, 45630/2017) La specifica disposizione contenuta nel comma 1-bis dell'art. 411 richiede infatti che l'archiviazione per tale causa sia disposta soltanto in presenza di una apposita richiesta in tal senso del pubblico ministero, richiesta che deve essere portata a conoscenza delle parti – sia dell'indagato sia della persona offesa, anche se quest'ultima non ne ha fatto, in precedenza, richiesta –, in modo che all'udienza in camera di consiglio si instauri sul punto il contraddittorio. Legittimare il giudice a disporre l'archiviazione per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis c.p. in difetto della previa richiesta del P.M. significherebbe consegnare all'organo giudicante la facoltà di configurare e riconoscere “direttamente” l'esistenza di una responsabilità penale senza alcuna richiesta da parte della procura, unico organo a cui spetta il relativo potere di impulso, anche quando la responsabilità penale si manifesta nella dimensione “lieve” di cui all'art. 131-bis c.p. Occorre inoltre tener presente che il Legislatore, nel dettare la disciplina dell'archiviazione per particolare tenuità del fatto, ha previsto che alle parti interessate – indagato e persona offesa – sia offerta la possibilità di partecipare al contradditorio camerale su tale punto; pertanto, l'assenza di una richiesta specifica, oltre ad inibire il potere di autonomo accertamento del giudice sulla responsabilità penale, inciderebbe sul diritto di difesa dell'indagato così come dell'offeso, perché entrambi sarebbero privati della facoltà di esprimere le ragioni del loro eventuale dissenso. |