La valutazione dell’anomalia dell’offerta da parte del giudice

Benedetta Barmann
11 Ottobre 2017

Il sindacato del giudice sulla discrezionalità tecnica, tipico della valutazione dell'anomalia dell'offerta, non può sfociare nella sostituzione dell'opinione del giudice a quella espressa dall'organo dell'amministrazione, ma è finalizzato a verificare se il potere amministrativo si sia esercitato con utilizzo delle regole conforme a criteri di logicità, congruità e ragionevolezza.

Il caso. Viene impugnato dinanzi al Tar il provvedimento con cui la commissione di gara, nell'ambito di una procedura indetta per l'aggiudicazione, secondo il criterio del prezzo più basso, del servizio di controllo degli accessi alle aree portuali, disponeva l'esclusione dell'offerta presentata dal RTI ricorrente. A giudizio della commissione, l'esclusione si fonda sul fatto che la stessa comporterebbe un utile negativo e, pertanto, non sarebbe sostenibile.

I ricorrenti richiedono l'annullamento del provvedimento di esclusione, ritenendo che la valutazione di congruità effettuata dall'amministrazione sarebbe del tutto irragionevole e contraddittoria.

I giudici respingono il ricorso. Nello specifico, si sostiene che «le valutazioni condotte dall'amministrazione in merito ai costi complessivi quadriennali della commessa, in relazione all'offerta del R.T.I. ricorrente, si sottraggono a tutte le censure loro mosse, in quanto risultano elaborate sulla base degli stessi dati forniti dal R.T.I. ricorrente».

Discrezionalità tecnica e sindacato del giudice. Inoltre, si evidenzia come, per costante giurisprudenza, «il sindacato del giudice sulla discrezionalità tecnica, tipico della valutazione dell'anomalia dell'offerta, non può sfociare nella sostituzione dell'opinione del giudice a quella espressa dall'organo dell'amministrazione, ma è finalizzato a verificare se il potere amministrativo si sia esercitato con utilizzo delle regole conforme a criteri di logicità, congruità e ragionevolezza (Cons. St., III, 13 dicembre 2016, n. 5232), sicché tale sindacato rimane limitato ai casi di macroscopiche illegittimità, quali errori di valutazione gravi ed evidenti oppure valutazioni abnormi o inficiate da errori di fatto, pena un'inammissibile invasione della sfera propria della P.A.» (Tar Lazio, II-bis, 31 luglio 2017, n. 9119).

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