Interdittiva antimafia ed incapacità originaria del privato a contrarre con la P.A.
11 Ottobre 2017
L'interdittiva antimafia emessa dal Prefetto implica un «accertamento dell'incapacità originaria del privato ad essere parte contrattuale della pubblica amministrazione», con l'automatica conseguenza che, ai sensi degli artt. 67 e 94 d.lgs. 6 settembre 2001, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione), le varie amministrazioni pubbliche «non possono stipulare, approvare o autorizzare i contratti o subcontratti, né autorizzare, rilasciare o comunque consentire le concessioni e le erogazioni». |