Legittima la decisione di annullare l’intera procedura di gara in caso di annullamento della sola clausola sociale

Benedetta Barmann
11 Ottobre 2017

A seguito di una sentenza che abbia disposto l'annullamento della clausola sociale contenuta nel bando di gara, è legittima la decisione della stazione appaltante di caducare l'intera procedura e di riaprirne una nuova.

Dall'annullamento della clausola sociale…. Nell'ambito di una procedura aperta, finalizzata alla conclusione di una convenzione quadro per la gestione del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti sanitari, una società partecipante impugnava il bando di gara, il disciplinare, il capitolato normativo e altri atti di indizione della suddetta gara, ritenendo, nello specifico, illegittima la c.d. clausola sociale così come formulata dall'amministrazione (in quanto tesa non a «promuovere la stabilità occupazionale», come prevede l'art. 50 c.c.p., bensì ad imporre l'assunzione di tutto il personale attualmente presente). Il Tar accoglieva il ricorso, disponendo l'annullamento della suddetta clausola.

..all'annullamento dell'intera procedura di gara. Per ottemperare alla pronuncia, l'amministrazione decide di annullare l'intera procedura di gara. Avverso tale provvedimento ricorrono due società, censurandolo sotto due profili: da un lato, ritengono l'annullamento disposto affetto da nullità per violazione del giudicato, dal momento che l'amministrazione avrebbe dovuto limitarsi ad annullare e riformulare la sola clausola sociale; dall'altro, qualificando tale provvedimento come espressione del potere di autotutela, affermano che esso sarebbe stato esercitato in assenza dei presupposti previsti ex lege.

I giudici respingono il ricorso. Con riferimento alla nullità del provvedimento impugnato, osservano che dalla pronuncia di annullamento della clausola sociale discendeva un obbligo conformativo, in capo alla stazione appaltante, consistente nel riformulare la clausola sociale in conformità ai principi di diritto contenuti nella motivazione della sentenza.

La sentenza di annullamento, tuttavia, non si spinge oltre e non risulta coperta da giudicato la modalità attraverso la quale la suddetta conformazione dovesse avvenire, trattandosi quindi di ulteriore segmento di esercizio di potestà amministrativa rimesso alla stazione appaltante, che era tenuta a dare esecuzione alla sentenza secondo una delle modalità possibili (annullamento dell'intera procedura o annullamento parziale degli atti di gara con riformulazione delle sole clausole caducate dall'intervento giurisdizionale). Non vi sarebbe, dunque, alcuna violazione del giudicato.

Con riferimento alla seconda censura, con la quale si evidenzia l'avvenuta violazione della disciplina propria dell'autotutela, si osserva che la decisione di annullare l'intera procedura di gara non è propriamente espressione di autotutela amministrativa, bensì è atto di adempimento di giudicato, secondo una delle modalità compatibili con la pronuncia giurisdizionale da eseguire.

La legittimità della decisione di annullare l'intera procedura. In definitiva, ad avviso del Tar, «La scelta di caducare l'intera procedura e di riaprire per intero il confronto concorrenziale con l'emanazione di un nuovo bando, nel quale la “clausola sociale” è correttamente formulata, risulta l'opzione più coerente con la massima garanzia della concorrenza, in presenza di una modificazione non marginale delle regole circa l'esecuzione del contratto e in grado quindi di influenzare il giudizio di appetibilità economica della gara da parte degli operatori economici».

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