È trascrivibile l’atto di nascita straniero recante l’indicazione di due madri

12 Ottobre 2017

Può essere trascritto nel registro degli atti di nascita dell'archivio di stato civile italiano l'atto di nascita recante l'indicazione di due madri?
Massima

L'atto di nascita formato all'estero, recante l'indicazione di due donne quali genitori, può essere trascritto nell'archivio di stato civile italiano in quanto non contrario all'ordine pubblico ex art. 18 d.P.R. n. 396/2000, nella sua accezione di “ordine pubblico internazionale”, quale insieme di principi fondamentali, caratterizzanti l'atteggiamento etico-giuridico dell'ordinamento in un determinato periodo storico, volti alla tutela dei diritti fondamentali, spesso sanciti da dichiarazioni o convenzioni internazionali.

Il caso

Una coppia di donne, cittadine italiane, coniugate e residenti nel Regno Unito, domandano all'Ufficiale di stato civile del comune di Venezia di trascrivere l'atto di nascita recante l'indicazione, nelle caselle dedicate ai genitori, sia della madre biologica, sia della madre sociale.

In precedenza il Comune aveva già trascritto l'atto di nascita del medesimo bambino, recante esclusivamente l'indicazione della madre biologica; le due donne, tuttavia, dopo aver fatto integrare nel Regno Unito l'atto originario, ottenendo l'aggiunta nella casella dedicata al secondo genitore della madre sociale, domandavano all'Ufficiale di Stato civile che anche l'atto italiano si uniformasse a quello straniero aggiornato.

L'Ufficiale di stato civile opponeva diniego all'istanza con provvedimento che veniva impugnato tramite il procedimento ex art. 95 d.P.R. n. 396/2000 e confermato in entrambi i gradi di merito per contrarietà all'ordine pubblico ex art. 18 d.P.R. n. 396/2000. La Cassazione, invece, con la sentenza in commento, ha accolto la domanda e ordinato la trascrizione integrale dell'atto.

La questione

Può essere trascritto nel registro degli atti di nascita dell'archivio di stato civile italiano l'atto di nascita recante l'indicazione di due madri, in quanto non contrario all'ordine pubblico ex art. 18 d.P.R. n. 396/2000?

Le soluzioni giuridiche

Volendo compendiare schematicamente i profili salienti del percorso argomentativo nel merito, la Corte sottolinea come:

  1. la trascrizione dell'atto di nascita recante l'indicazione di due donne quali genitori non è condizionata alla precedente trascrizione dell'atto di matrimonio o dell'atto attestante una convivenza eventualmente contratta tra loro, ma non può tuttavia prescindere da un esame incidentale circa la contrarietà all'ordine pubblico di tale atto;
  2. ai sensi dell'art. 1, comma 20, l. n. 76/2016, in materia di unioni civili, non possono essere disposte adozioni “piene” e adozioni in casi particolari ex art. 44, lett. b), l. n. 184/1983, ma resta comunque aperta l'adozione ai sensi della lett. d) del medesimo articolo (in senso conforme: Cass. civ. n. 12962/2016; App. Milano, 9 febbraio 2017; Trib. min. Bologna, 6 luglio 2017, n. 116; App. Roma 23 dicembre 2015; App. Torino 27 maggio 2016; contrarie: Trib. min. Torino, 11 settembre 2015; Trib. min. Milano 17 ottobre 2016);
  3. la trascrizione di un atto di nascita recante l'indicazione di due donne non contrasta con l'ordine pubblico, ex art. 18 d.P.R. 396/2000, nella sua accezione di ordine pubblico internazionale ovverosia di «insieme di principi fondamentali, caratterizzanti l'atteggiamento etico-giuridico dell'ordinamento in un determinato periodo storico, volti alla tutela dei diritti fondamentali, spesso sanciti da dichiarazioni o convenzioni internazionali, come, tra le altre, la CEDU, la Carta europea dei diritti fondamentali, la Dichiarazione ONU dei diritti dell'uomo» (per questa definizione anche: Cass. civ. n. 16601/2017; Cass. civ. n. 19405/2013; App. Milano, 28 dicembre 2016);
  4. la mera difformità tra la normativa interna che vieta la procreazione medicalmente assistita alle coppie dello stesso sesso (art. 4, l. n. 40/2004) e quella straniera, che invece la consente, non è causa di contrarietà all'ordine pubblico, come, in linea generale, non lo è la mera difformità tra una norma interna e una straniera (Cass. civ. n. 19599/2016; Cass. civ. n. 16601/2017; App. Trento, 2 febbraio 2017; App. Bari, 13 febbraio 2009); ne consegue cheil solo disposto ex art. 269, comma 3, c.c., in base al quale è madre colei che partorisce, non è sufficiente a introdurre un principio di ordine pubblico, atteso che, in primo luogo, esso attiene alla prova del rapporto di filiazione piuttosto che alla sua costituzione e che, in secondo luogo, l'ordinamento italiano già prevede vari casi di non coincidenza tra verità biologica e legale in relazione all'interesse perseguito dal legislatore;
  5. l'interpretazione della clausola dell'ordine pubblico non può prescindere dalla necessità di salvaguardare il best interest of the child (Cass. civ. n. 19599/2016; Trib. Min. Firenze, 7 marzo 2017; App. Trento, 23 febbraio 2017); il superiore interesse del bambino è sancito da plurime convenzioni internazionali che costituiscono un vero e proprio “statuto dei diritti del minore” (Dichiarazione ONU dei diritti del fanciullo, Convenzione Onu dei Diritti del Fanciullo, Convenzione Europea di Strasburgo sui diritti processuali del minore; art. 24 CEDU; art. 23 Reg. CE n. 2201/2003); tale statuto integra, peraltro, disposizioni già esistenti sul piano interno (ad es. artt. 30 e 2 Cost., che si attaglia “particolarmente al minore, per il quale lo sviluppo della personalità è caratteristico dato biologico”);
  6. l'interpretazione della clausola dell'ordine pubblico non può prescindere nemmeno dalla giurisprudenza della Corte EDU, in particolare quella relativa alla posizione del minore che ha sancito il suo diritto al riconoscimento e alla continuità delle relazioni affettive anche in assenza di vincoli biologici e adottivi con gli adulti di riferimento (Corte EDU, 13 giugno 1979, Marckx c. Belgio; Corte EDU, 26 maggio 1994, Keegan c. Irlanda; Corte EDU, 27 aprile 2010, Moretti e Benedetti c. Italia; CEDU, 27 gennaio 2015, Paradiso e Campanelli c. Italia; CEDU, 26 aprile 2014, Mennesson c. Francia).
  7. l'art. 9 l. n. 40/2004, che vieta al coniuge o al convivente il cui consenso alla fecondazione eterologa della propria partner sia ricavabile da atti concludentil'azione di disconoscimento del figlio della paternità o l'impugnazione del riconoscimento, esprime un principio di tutela del minore applicabile anche alla fattispecie in esame.

Più in generale, va osservato che la Corte, in motivazione, richiama ampi passaggi dell'analoga sentenza Cass. civ. n. 19599/2016, che tuttavia riguardava un caso parzialmente diverso: quello relativo all'ammissibilità della trascrizione nel registro di stato civile del certificato di nascita formato in Spagna recante l'indicazione di due madri aventi entrambe un legame biologico con il nato (l'una in quanto donatrice dell'ovulo fecondato da donatore anonimo, l'altra in quanto gestante).

Osservazioni

La decisione in esame è senza dubbio condivisibile per i risultati cui perviene attraverso motivazioni eterogenee ma tutte in pari grado convincenti. Merita tuttavia di essere sottolineato quanto segue.

Suscita qualche dubbio l'affermazione secondo cui la decisione sulla trascrizione dell'atto di nascita presuppone un vaglio incidentale sulla contrarietà o meno all'ordine pubblico dell'atto di matrimonio dei due genitori; tale statuizione non trova conforto in nessun dato normativo: l'unico “filtro” ai fini della trascrivibilità dell'atto di nascita è la contrarietà o meno all'ordine pubblico del medesimo, ex art. 18 d.P.R. n. 396/2000, senza che si possa ipotizzare per legge alcun legame di dipendenza con altri atti relativi allo stesso nucleo familiare (ossia quello di matrimonio); tanto più che oggi, a seguito di C. cost. n. 166/1998 e della l. n. 219/2012 e d.lgs. n. 154/2013, la condizione di figlio è giuridicamente identica, quantomeno su un piano di diritto sostanziale, a prescindere dalla sussistenza o meno del legame di coniugio tra i genitori: non si vede allora quale sia la rilevanza dell'atto di matrimonio dei genitori nel caso in esame, e ben potrebbe essere trascritto un atto di nascita anche in presenza di genitori (etero od omosessuali) non coniugati o uniti civilmente.

Risulta particolarmente incisiva la parte di motivazione che concentra l'attenzione, per la prima volta, sull'art. 9 l. n. 40/2004, che esprime il c.d. “principio di responsabilità genitoriale”, in base al quale è impedito ai genitori del figlio nato da fecondazione eterologa di “disfarsi”, per un successivo ripensamento, del nato: divieto dunque per il coniuge o compagnodella gestante di esperire l'azione di disconoscimento di paternità ex art. 235 c.c. o l'impugnazione del riconoscimento ex art. 263 c.c., sia per la gestante di dichiarare volontà di non essere nominata ex art. 30, comma 1, d.P.R. n. 396/2000. Una disposizione fondata sull'esigenza di tutela del figlio, che giustamente viene applicata nel caso in esame ma che esprime un principio di tutela del nato che dovrebbe valere anche nel caso in cui i genitori intenzionali di un bambino nato tramite gestazione per altri intendano, a seguito di ripensamento, ‘‘liberarsi'' del vincolo contrattuale con la gestante e, di converso, del neonato.

Sia la decisione in commento che il precedente Cass. civ. n. 19599/2016 hanno rimarcato come il caso di due donne che accedono alla procreazione medicalmente assistita “non realizza una surrogazione di maternità”: in altri termini, la Corte, sottolineando la diversità di fattispecie in fatto, lascia intendere che vi potrebbe essere una diversità di dispositivo in diritto, laddove l'atto di nascita di cui si richiede la trascrizione sia reso a seguito di gestazione per altri (sul tema la Suprema corte non si è ancora pronunciata, ma in senso favorevole alla trascrizione di un parental judgment formato a seguito di gestazione per altri recante l'indicazione di entrambi i genitori: App. Trento 23 febbraio 2017).

Si va consolidando una disomogeneità di trattamento, la cui compatibilità con il disposto degli artt. 3 e 30 Cost., tra i figli nati all'estero e quelli nati in Italia di coppie di donne (siano esse entrambe italiane, o italo-straniere, o entrambe straniere) che hanno fatto ricorso alla procreazione medicalmente assistita all'estero; l'atto di nascita dei primi reca ab origine l'indicazione di due madri e, una volta trascritto in Italia, riconosce uno status filiationis pieno; l'atto di nascita dei secondi può recare la sola indicazione della madre biologica e sarà necessario, laddove ne ricorrano i presupposti in fatto e in diritto, all'adozione coparentale, che come noto assicura una tutela “dimidiata”.

Guida all'approfondimento

A. Figone, Figlio di due madri: la Cassazione lo ammette, in www.ilFamiliarista.it

S. Stefanelli, Riconoscimento dell'atto di nascita da due madri, in difetto di legame genetico con colei che non ha partorito, in Articolo29

G. Cardaci, La trascrizione dell'atto di nascita straniero formato a seguito di gestazione per altri, in Nuova giur. civ. comm., 2017, 5, 660

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