Tribunale di Patti: linee guida sull'interpretazione di norme e prassi del PCT
12 Luglio 2017
Introduzione
A tutti i giudici (togati e onorari) Ai direttori amministrativi Ai funzionari giudiziari e cancellieri SEDE Al Commissario Straordinario presso il Consiglio dell'ordine di PATTI Si trasmette copia del “protocollo” stipulato in data odierna con il Commissario Straordinario del Consiglio dell'Ordine di Patti in ordine all'utilizzo e sfruttamento di tutte le potenzialità del Processo Civile Telematico rappresentando che tale protocollo sarà operativo a far data dall'1 ottobre 2017.
TRIBUNALE DI PATTI Sezione promiscua
Al Sig. Presidente del Tribunale dott. B. Finocchiaro
Oggetto: ipotesi di protocollo sull'uso del PCT
Come da richiesta della S.V. ill.ma le allego copia cartacea del protocollo già trasmesso il 28 aprile 2017 a mezzo posta elettronica ai magistrati del settore civile ed al Commissario Straordinario presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Patti ed alla S.V. in bozza. Ciò per le valutazioni di sua competenza. PATTI, il 12 luglio 2017
TRIBUNALE DI PATTI IPOTESI di Protocollo PCT Linee guida sull'interpretazione delle norme e sulle prassi del Processo Civile Telematico destinate ai Magistrati, al Personale degli Uffici Giudiziari, agli Avvocati e agli Ausiliari del Giudice I proponenti dott. U. Scavuzzo, Presidente della Sezione Promiscua, udito il Mag. Rif. Area civile presso il tribunale di Patti, dott.ssa E. Lo Presti, uditi nel corso di una riunione tutti i magistrati del settore civile, uditi i Direttori amministrativi, i funzionari giudiziari ed i Cancellieri; il Commissario Straordinario del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Patti avv. M. Cambria
L'obiettivo Predisporre in funzione di un compiuto e corretto sfruttamento di tutte le potenzialità del PCT uno strumento d'ausilio al lavoro dei magistrati, degli avvocati e del personale di cancelleria. Deposito telematico atti di parte
La procura alle liti Riferimenti normativi art. 83, comma 3, c.p.c. Se cartacea la procura va sottoscritta dalla parte e dall'avvocato, va scansionata per formare un file PDF denominato “Procura alle liti”, va firmata digitalmente. Nella procura alle liti, essendo la stessa un file separato rispetto all'atto introduttivo, è opportuno indicare: i dati anagrafici e fiscali della parte, quelli di controparte, l'Ufficio Giudiziario a cui ci si rivolge, l'oggetto dell'atto, oltre ai normali contenuti della procura alle liti. Nel primo atto difensivo della parte è opportuno fare riferimento alla separata procura alle liti depositata all'interno del fascicolo telematico ovvero alla procura rilasciata in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, che sia stata depositata telematicamente nel fascicolo informatico. Se digitale non v'è necessità di stampare la procura per la firma in quanto tutti i soggetti coinvolti (avvocato e cliente) sono dotati di firma digitale, in questo caso occorrerà creare la procura alle liti con un edit di testi con il redattore, salvare la procura in formato PDF (si tratta quindi del c.d. “PDF nativo”), far firmare al cliente la procura PDF con il suo dispositivo di firma digitale ed, infine, apporre sul documento firmato la propria firma digitale. In caso di più difensori le firme vanno apposte sequenzialmente in altri termini, laddove la procura sia cartacea il co-difensore aprirà il file già firmato ed aggiungerà la propria firma digitale (funzione aggiungi firma): laddove invece la procura sia digitale – trattandosi di un'altra sottoscrizione della firma digitale apposta dal cliente bisognerà sottoscrivere digitalmente utilizzando la funzione “aggiungi controfirma”.
Modalità di redazione dell'atto telematico Riferimenti normativi art. 16-bis, comma 9-octies, d.l. n. 179/2012 art. 11, d.m. n. 44/2011 art. 13 Provvedimento DGSIA del 16 aprile 2014 Punto 4 della Circolare Ministero Giustizia 23 ottobre 2015 punto 4 l'atto da depositare telematicamente in giudizio va redatto in maniera sintetica suddiviso in paragrafi o capitoli, deve contenere un indice puntuale dei documenti prodotti, va redatto informaticamente e successivamente convertito in PDF ed infine sottoscritto digitalmente (così come la procura alle liti e la nota di iscrizione a ruolo): si rammenta che non è consentito stampare l'atto, scansionarlo e allegarlo come PDF o file immagine. A seguito dell'introduzione dell'art. 16-bis comma 1-bis d.l. n. 179/2012 («I-bis. Nell'ambito dei procedimenti civili, contenziosi e di volontaria giurisdizione innanzi ai tribunali e, a decorrere dal 30 giugno 2015, innanzi alle corti di appello è sempre ammesso il deposito telematico di ogni atto diverso da quelli previsti dal comma 1 e dei documenti che si offrono in comunicazione da parte del difensore o del dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, con le modalità previste dalla normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione; la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. In tal caso il deposito si perfeziona esclusivamente con tali modalità» deve reputarsi valido il deposito dell'atto introduttivo o del primo atto difensivo con modalità telematica. A tale proposito si evidenzia che, ai fini dell'assegnazione da parte del Presidente del Tribunale o del Presidente di Sezione di procedimenti introdotti con modalità esclusivamente telematiche (ricorso o atto di citazione), questi deve essere posto in grado di esaminare il contenuto dell'atto introduttivo. La cancelleria dovrà sempre provvedere alla stampa della nota di iscrizione a ruolo, dell'atto introduttivo depositato con modalità telematiche, nonché a formare un fascicolo processuale di cortesia con l'indicazione del numero di ruolo assegnato al procedimento dal sistema, rendendo disponibile detto incartamento al Presidente del Tribunale ovvero al Presidente di Sezione in ossequio all'assetto tabellare in funzione dell'assegnazione dell'affare. Si consiglia agli avvocati di valutare l'opportunità di portare con sé una copia cartacea della comparsa di costituzione in caso di costituzione telematica a ridosso dell'udienza, al fine di consentirne comunque la celebrazione anche se il deposito non sia stato ancora accettato dalla cancelleria.
Gli allegati Riferimenti normativi art. 11 d. Min. Giustizia 21 febbraio 2011 n. 44 art. 13, Provvedimento DGSIA, 16 aprile 2014 Gli allegati devono essere depositati nei formati previsti dalle specifiche tecniche (“.PDF”: “.rtf”: “AM”: “jpg”: “gif”: “.tift”: “xml”: “.eml” e “.msg”), possono essere zippati (“.zip”: “.rar”: “.ar”), non vanno sottoscritti digitalmente (peraltro, la sottoscrizione rende più pesante la busta). Per consentire una più agevole consultazione e rispettare le modalità di produzione documentale previste dal codice di rito (art. 74, disp. att., c.p.c.) ogni documento prodotto dal difensore deve essere inserito in un file singolo ed il relativo nome deve contenere lo stesso numero menzionato nell'elenco documentale con un sintetico richiamo al suo contenuto e con una denominazione corrispondente a quella contenuta nell'elenco degli allegati usualmente collocato in calce all'atto processuale. La numerazione deve essere progressiva, premettendo la cifra “0” ai primi nove allegati (formato 01, 02, 03 etc. altrimenti l'allegato 11 verrebbe dopo l'allegato 1) e nel caso si producano più di 100 allegati occorre premettere il doppio zero davanti alla prima decina e lo zero per le successive decine (es. 001, 002, 010, 020, etc.). Il richiamo sintetico al contenuto va inserito senza simboli, lettere accentate, apostrofi o altri caratteri (es. ! “£ $ % & /), ad eccezione del trattino basso (_) che funge da separatore tra le varie parole, che preferibilmente devono iniziare con la maiuscola. Unitamente all'atto dovrà essere depositato, sempre come file separato ed allegato un apposito “elenco documenti”, intestato coi dati identificativi della causa, che riprenda quello inserito nell'atto principale. Per i documenti che contengono testi e scritture con caratteri piccoli o molto piccoli (vedi ad es. Condizioni Generali nei Contratti) è consigliabile; A) procedere con l'ingrandimento delle sole clausole di maggiore interesse da depositare in un file separato per una migliore leggibilità da parte di tutti gli utenti; B) evidenziare, prima della scansione del documento, le parti di interesse. È consigliabile la scansione dei file con una risoluzione non superiore a 200 DPI, in formato “testo in bianco e nero” o “scala di grigio”, evitando l'utilizzo della scansione a colori se non strettamente necessario. In ogni caso a seconda di come si presenta il documento, occorre trovare il miglior compromesso tra leggibilità del documento e dimensione del file relativo. Considerato il limite massimo di dimensione della busta telematica stabilito dall'art. 14 Provvedimento DGSIA. 16 aprile 2014 pari a 30 MB qualora il contenuto dell'allegazione da inviare sia superiore a detto limite, si potrà procedere a plurimi invii. In questo caso, nell'intestazione dell'atto dovrà essere precisato che la produzione documentale avverrà con più buste (es: ricorso per ingiunzione provvisoriamente esecutivo con l'invio di n. 3 buste – busta 1 di 3). Nell'elenco documenti l'avvocato dovrà precisare quali allegati produrrà con ciascuna busta. Il file contenente l'elenco documenti completo, debitamente intestato col nominativo delle parti, l'oggetto e l'indicazione del numero della relativa busta (es: busta 2 di 3), sarà inserito nella prima busta come allegato, mentre nelle successive buste come atto principale. Se l'atto cui afferiscono gli allegati superiori ai 30MB è in corso di causa, gli invii plurimi saranno immediatamente consecutivi. Ai sensi dell'art. 51, comma 2, d.l. n. 90/2014, che modifica l'art. 16- bis d.l. n. 179/2012 (conv. con mod. nella l. n. 221/2012) il deposito si considera tempestivo quando è eseguito entro la fine del giorno di scadenza. Nel caso in cui, invece, l'atto cui afferiscono gli allegati superiori ai 30MB introduca un nuovo giudizio (compresa l'ipotesi del ricorso monitorio), con conseguente iscrizione a ruolo, l'avvocato invierà la prima busta, attenderà che la cancelleria assegni il numero di R.G. quindi procederà ad inviare le altre buste, come atti generici, effettuando un deposito in corso di causa all'interno del fascicolo creato. È consigliato assegnare il procedimento al magistrato solo dopo la ricezione di tutte le buste, affinché il giudice abbia a disposizione la documentazione completa. Qualora si renda necessario il deposito di documentazione ulteriore rispetto a quella già prodotta, l'avvocato dovrà predisporre una nota di deposito, come atto principale contenente l'elenco dei documenti ulteriori. La numerazione proseguirà quella dei documenti già depositati. nel caso in cui le dimensioni complessive dei documenti da depositare superi i 300 Mb, il difensore avrà cura di trasmettere l'atto giudiziario telematicamente, accompagnato da un indice analitico dei documenti da depositare, con la precisazione che gli stessi saranno inseriti su di un supporto informatico e consegnati in Cancelleria, unitamente a copia cartacea degli stessi, con apposita dichiarazione attestante la conformità del contenuto digitale a quello cartaceo. Il deposito dovrà avvenire entro il termine di scadenza. Le Cancelleria provvederanno ad acquisire al fascicolo telematico i files nonché a depositare al fascicolo cartaceo le copie analogiche. Potranno essere depositati in Cancelleria i documenti non trasmissibili tramite PCT, il cui deposito tradizionale deve essere espressamente indicato nell'elenco allegati, come ad esempio i CD contenenti radiografie, video etc., le radiografie su lastra, con raccomandazione, ove possibile di riversarle su CD: le registrazioni audio su supporti analogici, con raccomandazione, ove possibile, ove possibile di riversarle su CD.
Perfezionamento del deposito telematico di parte Riferimenti normativi art. 155 c.p.c. art. 13, comma, 2 d. Min. Giustizia 21 febbraio 2011 n. 44 art. 16-bis, comma 7, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni l. 17 dicembre 2012 n. 221 art. 51, comma 2, d.l. 24 giugno 2014 n. 90 La data di effettuazione del deposito non coincide con l'invio della busta ma, così come disposto dall'art. 16-bis, comma 7, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito in l. 17 dicembre 2012, n. 221 con il momento (immediatamente) successivo in cui viene “generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata dal Ministero della giustizia” ( RdAC ).Un deposito effettuato molto a ridosso dell'orario di scadenza potrebbe, dunque, risultare tardivo, in quanto, ove la ricevuta sia generata dopo le ore 23:59:59 del giorno di scadenza, il deposito si considererà effettuato il giorno feriale immediatamente successivo. La valutazione della tempestività del deposito verrà effettuata dal magistrato verificando nella consolle data e ora della RdAC (tali dati sono disponibili sul lato sinistro della visualizzazione del relativo atto di parte).I depositi degli atti devono essere accettati dalla Cancelleria rispettando la data della RdAC (data di “Attestazione” riportata nella finestra “intervento manuale” del sistema di Cancelleria).La regola del rispetto della data della RdAC (ricevuta di avvenuta consegna) dell'avvocato depositante non può operare nei casi in cui all'accettazione della cancelleria consegna l'assegnazione di una numerazione ufficiale (ad esempio, iscrizione a ruolo). In tali casi, il deposito dell'atto dovrà necessariamente coincidere con la data di lavorazione della cancelleria, pena l'irregolare tenuta del relativo registro che vedrebbe assegnata una numerazione incongrua.Il deposito sarà visibile nel fascicolo telematico solo dopo l'accettazione della cancelleria: ai sensi dell'art. 13, comma 7, d.m. n. 44/2011, verrà inviato apposito messaggio a seguito dell'esito positivo dei controlli sulla busta inviata. Anche per i depositi telematici, si applicano le disposizioni dell'art. 155, commi 4 e 5, c.p.c. sulla proroga dei termini nei giorni festivi e nei giorni di sabato. In ipotesi di termini “a ritroso” (come ad esempio quello di costituzione del convenuto), laddove il termine stesso cada nelle giornate di sabato o domenica, il deposito, per essere tempestivo, dovrà essere operato nella giornata precedente il sabato o comunque il giorno festivo in cui il termine verrebbe a scadere (Cfr. circolare DAG 27 giugno 2014 n. 0091995.U: Cass. civ., sez. III, 30 giugno 2014, n. 14767).
Il deposito dell'iscrizione a ruolo Riferimenti normativi art. 165 c.p.c. Nel caso di deposito telematico di una iscrizione a ruolo, la busta telematica sarà formata secondo le superiori indicazioni. Previa redazione dell'atto principale sottoscritto digitalmente, sarà necessario inserire tra gli allegati del deposito, oltre ad altri documenti di pertinenza del procedimento, la nota di iscrizione a ruolo, la procura alle liti, ove prevista la ricevuta di pagamento telematico del contributo unificato e dei diritti di cancelleria (marca da 27 euro) oppure scansione del modello F 23 (nel caso di pagamento con F 23); per il pagamento tramite Lottomatica è necessaria la consegna dell'originale in cancelleria (se ne sconsiglia l'utilizzo). Al deposito telematico dovrà essere allegato l'atto introduttivo notificato se disponibile: nel caso di notifica tradizionale dovrà essere allegata copia per immagine (scansione) dell'atto di citazione notificato con relative relate o cartoline, l'avvocato dovrà attestarne la conformità ai sensi dell'art. 16 decies d.l. n. 179/2012 così come modificato dal d.l. n. 83/2015 convertito con modifiche della l. n. 132/2015; nel caso in cui la notifica sia effettuata a mezzo PEC sarà necessario allegare il file. eml o .msg.
I Controlli delle cancellerie sugli atti depositati telematicamente Riferimenti normativi art. 13, comma 3, d. Min. Giustizia 21 febbraio 2011 n. 44 art. 16-bis, comma 7, d.l. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con modificazioni l. 17 dicembre 2012 n . 221 art. 14, comma 7, Provvedimento DGSIA 16 aprile 2014 È consigliato il deposito dell'atto telematico almeno un giorno prima della scadenza. Le cancellerie provvedono alla verifica delle buste trasmesse entro lo stesso giorno di invio se lo stesso avviene negli orari di ufficio, ovvero entro il giorno successivo a quello di invio, negli altri casi. A tal fine il Presidente di Sezione proporrà al Dirigente Amministrativo ovvero, in mancanza, al Presidente del Tribunale di impartire istruzioni per un più circoscritto accesso del pubblico nelle cancellerie. Gli avvocati e i C.T.U. accederanno alle cancellerie solo per richiedere informazioni non ricavabili dalle piattaforme informatiche. In caso di buste depositate nel fine settimana od a ridosso di festività, l'accettazione avverrà entro il lunedì ovvero entro il primo giorno lavorativo successivo alla festività. L'accettazione delle buste viene effettuata dalle cancellerie secondo l'ordine cronologico di consegna delle stesse. Il cancelliere è tenuto ad accettare l'atto telematico di parte quando si tratta di documento astrattamente ricompreso tra gli atti processuali che è consentito depositare al difensore; in presenza di anomalie segnalate dal sistema del tipo “ WARN ” (pallino giallo) o “ERROR ” (pallino rosso), il cancelliere deve sempre accettare il deposito telematico, avendo cura tuttavia di segnalare al giudice ogni informazione utile in ordine all'anomalia riscontrata (si fr. punto 7 della Circolare ministeriale 23 ottobre 2015. Adempimenti di cancelleria conseguenti all'entrata in vigore degli obblighi di cui agli artt. 16-bis ss. d.l. n. 179/2012 e d.l. n. 90/2014).Il cancelliere respinge il deposito telematico in presenza dell'anomalia denominata “ FATAL ” (pallino nero), che comunque inibisce materialmente l'accettazione; in questo caso, come anche quando il Cancelliere verifica che l'atto telematico si riferisce manifestamente ad altro e diverso procedimento è consigliato ed auspicabile che il cancelliere dia avviso telefonico al depositante dell'errore commesso.È possibile motivare il rifiuto dei depositi telematici selezionando la motivazione da una lista predefinita o inserendo un testo personalizzato. Il rigetto del deposito da parte dell'ufficio non impedisce il successivo deposito entro i termini assegnati o previsti dalla vigente normativa processuale (16-bis, comma, d.l. 18 ottobre 2012 n. 179). Nel formare la busta telematica, gli avvocati sono invitati a porre attenzione sul corretto inserimento del numero di R.G. del fascicolo nel quale intendono depositare l'atto. Nel caso di rifiuto dell'atto di iscrizione a ruolo per mancanza del 27 euro ex art. 285 d.P.R. n. 115/2002 si consiglia di utilizzare il testo: “Rifiuto ex art. 285 d.P.R. n. 115/2002”, oppure nel caso in cui il sistema non consenta l'accettazione si consiglia di utilizzare il testo: “Errore Fatale”. È opportuno inserire nome cognome del soggetto che effettua il rifiuto. Mentre le seguenti motivazioni predefinite introdotte nel sistema ministeriale:
Vanno utilizzate solo nel caso in cui non vi siano dubbi sul ricorrere delle ipotesi, in caso contrario tutte gli atti devono essere accettati.
Il contributo unificato Riferimenti normativi artt. 30-33 d. Min. Giustizia, 21 febbraio 2011, n. 44 (regolamento PCT) artt. 26-29 Provvedimento DGSIA 16 aprile 2014 (specifiche tecniche) art. 285 d.P.R. n. 115/2002 (T.U.S.G.) Circolare PCT 23 ottobre 2015 punto 14 art. 12 TU n. 642/1972
Il contributo unificato può essere pagato nei seguenti modi:
il numero di pagamento (se richiesto dal redattore in uso dall'avvocato) dovrà essere inserito nell'apposito campo previsto durante la formazione della busta telematica e la relativa ricevuta dovrà essere allegata alla busta stessa;
il mod. F23 pagato, relative al contributo unificato (codice tributo: 9411) e alla marca per anticipazioni forfettarie per notifiche a richiesta d'ufficio (attualmente 27 euro – codice tributo: 943T) dovrà essere scannerizzato in PDF che sarà inserito come allegato semplice nella busta telematica.
le marche relative al contributo unificato e alla marca per anticipazioni forfettarie per notifiche a richiesta d'ufficio (attualmente 27 euro) dovranno essere scannerizzate in un unico PDF che sarà inserito come allegato semplice nella busta telematica: i numeri seriali delle marche dovranno essere inseriti negli appositi campi previsti durante la formazione della busta telematica: la mancanza della prova del pagamento della marca per anticipazioni forfettarie per notifiche a richiesta d'ufficio (attualmente 27 euro) è motivo di rifiuto degli atti ai sensi dell'art. 285 d.P.R. n. 115/2002. Tale rifiuto, tuttavia, potrebbe determinare gravi conseguenze processuali che, nel caso di scadenza dei termini (v. ad es. opposizione a decreto ingiuntivo), possono divenire irrimediabili. Vista la gravità di tali conseguenze legate al rifiuto dell'atto introduttivo in scadenza, la Cancelleria non procederà a rifiutare l'atto, ma chiederà la regolarizzazione del versamento dei diritti di notifica al difensore. Il difensore dovrà provvedere a depositare telematicamente, subito dopo l'attribuzione del numero di ruolo, la marca per anticipazioni forfettarie per notifiche, dando prova del pagamento, seguendo le modalità di cui sopra (si vede in merito la circolare DAG 21 novembre 2016 0209590.U, con la quale è stato ritenuto che «il rifiuto degli atti da parte del cancelliere, così come strutturato nella previsione dell'art. 285, comma 4, citato si possa applicare solo al deposito eseguito direttamente presso la cancelleria che, in base agli artt. 165 e 166 c.p.c. all'art. 72, disp. att., c.p.c. ed all'art. 14 d.P.R. n. 155/2002, prima dell'introduzione del processo civile telematico, rappresentava la modalità di deposito genericamente prevista dalla legge»: e «che il rifiuto degli atti, ai sensi dell'art. 285, comma 4, citato non può, al momento estendersi anche ai depositi telematici»). L'Avvocato che abbia assolto il Contributo Unificato mediante acquisto dell'apposita marca da bollo e del contributo unificato, e che abbia provveduto alla scansione di essi ai fini del suo inserimento nel fascicolo informatico, è tenuto a recarsi presso l'Ufficio giudiziario in modo da consentirne l'annullamento. Ciò potrà avvenire anche alla prima udienza. A tale ultimo riguardo è bene precisare che il Ministero della Giustizia con direttiva DAG 28 ottobre 2014 0144442.U. confermata DAG 23 ottobre 2015.0159552.U. ha, inizialmente, ritenuto «.. condivisibile, ed anzi, doverosa, la prassi, già adottata da taluni Uffici di invitare il procuratore della parte, che abbia assolto il Contributo Unificato mediante acquista dell'apposita marca da bollo, e che abbia provveduto alla scansione della marca stessa ai fini del suo inserimento nel fascicolo informatico, a recarsi presso l'Ufficio giudiziario in modo da consentirne l'annullamento…». Le sopra richiamate disposizioni ministeriali risultano definitivamente superate dal provvedimento con il quale è stato integrato il programma informatico SICID – che gestisce il contenzioso civile – con «la previsione della possibilità di inserire il numero integrativo riportato sul contrassegno , in tal modo consentendo al sistema di memorizzarlo e di segnalare un eventuale “allert” al cancelliere che si trovasse ad inserire un numero di marca già utilizzato in altro procedimento».Tale sistema, tuttavia, non sembra abbia eliminato il dovere di procedere all'annullamento della marche da bollo, vigente ai sensi dell'art. 12 TU n. 642/1972 che le norme sul PCT non hanno modificato né abrogato, anche alla luce della mancata attuazione del processo civile telematico presso gli uffici del giudice di pace, ovvero dell'impossibilità allo stato attuale di un interfaccia unica del SICID con i sistemi informatici degli altri plessi giurisdizionali (ad es. amministrativa o tributaria), presso i quali, in astratto ed in ivi ipotetica il contrassegno relativo al contributo unificato o all'importo forfettario, ove non fisicamente annullato, potrebbero essere riutilizzati.Si ricorda che il mancato deposito dell'originale della marca del contributo scansionata costituisce un presupposto per l'avvio della procedura del recupero forzoso. Dal 30 novembre 2015 la DGSIA ha rilasciato una funzionalità denominata “gestione pagamenti tradizionali” (F23, bollettino postale o contrassegno Lottomatica) che permette di verificare – a livello nazionale – se quel pagamento e già stato utilizzato in altre procedure.La disposizione DGSIA stabilisce che la cancelleria deve specificare che si tratta di pagamento tradizionale e, quindi:in caso di deposito telematico
Nel caso l'avvocato, temendo qualche problema di trasmissione, invii una seconda volta la stessa iscrizione a ruolo e la cancelleria provveda ad iscrivere un secondo numero di ruolo generale, sarà dovuto un secondo contributo unificato Considerato che il deposito sì ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia (2° ricevuta – Ricevuta Di Avvenuta Consegna – RDAC), eventuali problematiche nel ricevimento della 3^ (Esito Controlli Automatici Deposito) e della 4^ ricevuta (Accettazione Deposito) non incidono sulla data del deposito. Si consiglia, quindi, di attendere l'esito della 4^ ricevuta prima di procedere ad un eventuale reinvio della busta telematica.
Comunicazioni telematiche di cancelleria Riferimenti normativi art. 45, comma 4, disp. att., c.p.c. art. 16, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni l. 17 dicembre 2012 n. 221 art. 16, comma 2 e 3, d. Min. Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 art. 153, comma 2, c.p.c. art. 40 d.P.R. n. 115/2002 (T.U.S.G.) art. 136, comma 3, c.p.c. La cancelleria esegue, ai sensi del combinato disposto dell'art. 16 d.l. n. 179/2012 convertito in l. n. 221/2012 e dell'art. 45, comma 4, disp. att., c.p.c. le comunicazioni prescritte dalla legge o dal giudice tramite PEC, allega, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 133, comma 2, c.p.c. (come modificato dall'art. 45 d.l. n. 90/2014 cit.) e 45, comma 2, disp. att., c.p.c. al biglietto di cancelleria il provvedimento integrale. La mancata allegazione da parte del cancelliere del provvedimento in forma integrale, anche se causata se il destinatario non abbia provveduto a fornirsi di PEC, essendovi tenuto: viene eseguita col deposito in cancelleria in caso di mancata consegna per cause imputabili al destinatario; non viene utilizzata (si procede con modalità tradizionali) nei confronti di soggetti non obbligati ad avere la PEC. La mancata effettuazione o il mancato perfezionamento di comunicazioni non prescritte dalla legge o dal giudice – c.d. comunicazioni di cortesia – (es: emissione decreto ingiuntivo, l'emissione dei decreti di fissazione udienza, l'emissione dei provvedimenti di volontaria giurisdizione per i quali il giudice non abbia ordinato comunicazione) non giustificano richieste di rimessione in termini né comportano l'applicazione della sanzione di cui all'art. 40, comma 1-ter,d.P.R. n. 115/2002 (decuplicazione del diritto di copia). La Cancelleria avrà cura di comunicare tutti i provvedimenti emessi dal Giudice, anche quando non prescritte dalla legge ovvero per i quali il giudice non abbia ordinato comunicazione, solo quando siano depositati oltre i termini previsti dal codice di rito. Nel caso in cui la comunicazione telematica di cancelleria non andasse a buon fine per causa imputabile al difensore, al momento della richiesta di copia del provvedimento comunicato telematicamente la cancelleria applicherà la sanzione prevista dall'art. 40 d.P.R. n. 115/2002 (decuplicazione dei diritti di copia).
Comunicazione a mezzo PEC e domiciliazione dell'avvocato Riferimenti normativi art. 125 c.p.c. art. 16, comma 7, d.lgs n. 185/2008 art. 16 d.l. n. 179/2012 art. 16-sexies d.l. n. 179/2012 Circolare 23 ottobre 2015 punto 18.1 L'avvocato non è più tenuto ad eleggere domicilio ai fini delle comunicazioni Secondo quanto stabilito dalla Cassazione (con sentenza n. 10143/2012) l'avvocato che abbia fornito le indicazioni prescritte dall'art. 125 c.p.c. non necessita per i giudizi instaurati dopo il 1° febbraio 2012, di dover eleggere domicilio ex art. 82 R.D. n. 37/1934 ai fini delle comunicazioni, in quanto la cancelleria eseguirà le comunicazioni al suo indirizzo di posta elettronica certificata. La Circolare del 23 ottobre 2015 al punto 18.1 raccomanda l'inserimento nei registri di cancelleria di tutti gli avvocati, compreso il domiciliatario: si procederà, quindi, in conformità, salva specifica opposizione da parte del dominus.
Mancata consegna della comunicazione telematica di cancelleria Riferimenti normativi artt. 20, comma 2 e 5, e 16, comma 4, d. Min. Giustizia 21 febbraio 2011 n. 44 art. 51, comma 2 e 3, d.l. n. 112/2008 Casi di mancata consegna imputabili al destinatario: casella piena, virus. Casi di mancata consegna non imputabili al destinatario: malfunzionamento della connessione dei gestori di PEC o del Ministero Giustizia caso fortuito o forza maggiore. L'avvocato può verificare nel PST le mancate consegne dei biglietti di cancelleria.Ai fini della mancata consegna del biglietto di cancelleria, ovvero quanto l'indirizzo PEC viene individuato dai sistemi di cancelleria ma viene restituito un messaggio di mancata consegna della comunicazione, si distinguono le seguenti ipotesi; a) in ipotesi di “casella sconosciuta, indirizzo errato, casella non attivata, casella scaduta, etc.”, data la eterogeneità delle ipotesi e la non facile interpretazione è auspicabile che la cancelleria provveda, sentito ove ritenga necessario e/o opportuno il giudice ed a ciò dal medesimo autorizzato, ad effettuare una telefonata di cortesia al difensore destinatario indicato nell'atto al fine di individuare la soluzione più opportuna. È raccomandabile non disattivare la vecchia PEC prima di aver abilitato e comunicato all'Ordine la nuova PEC: b) in linea generale è considerata causa imputabile al destinatario la casella piena di posta elettronica, alla luce del principio di diligenza generale a carico dell'utente esterno disposto dell'art. 20, comma 2 e 5, d.m. n. 44/2011 a mente dei quali «La casella di posta elettronica certificata deve disporre di uno spazio disco minimo definito nelle specifiche tecniche” e “Il soggetto abilitato esterno. È tenuto a dotarsi di servizio automatico di avviso dell'imminente saturazione della propria casella di posta elettronica certificata e a verificare la effettiva disponibilità dello spazio disco a disposizione»): c) in linea generale è considerata causa imputabile al destinatario la mancata consegna per problemi virali del terminale informatico, alla luce del principio di diligenza generale a carico dell'utente esterno disposto dell'art. 20, comma 2, d.m. n. 44/2011 secondo cui «Il soggetto abilitato esterno. È tenuto a dotare il terminale informatico utilizzato di software idoneo a verificare l'assenza di virus informatici per ogni messaggio in arrivo e in partenza e di software antispam idoneo a prevenire la trasmissione di messaggi di posta elettronica indesiderati». d) in generale sono considerate cause non imputabili al destinatario tutte le problematiche relative alla connessione tra i sistemi gestori di PEC o relative ai sistemi informatici del ministero; il cancelliere procederà in queste ipotesi a nuova trasmissione o, in caso di reiterata impossibilità, all'invio del biglietto di cancelleria secondo le modalità previste ai sensi dell'art. 16, comma 6, d.l. 179/2012 e dell'art. 136, comma 3, c.p.c. secondo le indicazioni concordate nell'ufficio giudiziario. Resta salva, nelle ipotesi a), b), c), la possibilità alla parte che provi l'impossibilità di ricevere la comunicazione per caso fortuito o forza maggiore, di essere rimesso in termini dal giudice della causa, istanza che sarà valutata dal giudice secondo i criteri dell'art. 153 c.p.c. La mancata consegna del biglietto di cancelleria, riferita al singolo fascicolo, determina comunque il perfezionamento della notifica, che viene messa a disposizione dell'avvocato destinatario in apposita sezione del PST (Home Servizi Consultazione registri Notifiche in cancelleria), dove sarà pubblicato un apposito avviso di avvenuta comunicazione o notificazione dell'atto nella cancelleria dell'ufficio giudiziario (art. 16, comma 4, d. m. n. 44/2011 e art. 51, comma 2 e 3, d.l. n. 112/2008), in modo che l'avvocato abbia contezza che ci sono comunicazioni non andate a buon fine e possa attivarsi di conseguenza anche prendendo contatti con la cancelleria.
Controllo dell'esito della comunicazione Riferimenti normativi Art. 20 d. Min. Giustizia 21 febbraio 2011 n. 44 artt. 152, comma 2, e 294 c.p.c. Il Sistema provvede in automatico ad inserire tutti gli esiti delle comunicazioni, comprese quelle che riportano l'esito “avviso di mancata consegna nei sistemi di cancelleria”. Allo stato, le comunicazioni telematiche e i loro esiti sono quindi “visibili” e consultabili dalla cancelleria, che può provvedere ad effettuare una stampa, e dal giudice, tramite consolle del magistrato. Non sono invece ancora tecnicamente consultabili dagli utenti esterni, e quindi dagli avvocati, né dal PST né daPdA .Non è necessario che la cancelleria provveda nei fascicoli ancora a regime misto (telematico e cartaceo) a stampare la ricevuta telematica delle comunicazioni alle parti, se non a fronte di specifica richiesta degli avvocati o del Giudice. Ai fini della formulazione di una eccezione di tardività per mancato rispetto dei termini perentori, nonostante la stessa possa essere rilevata d'ufficio, sino al mancato intervento tecnico dei sistemi che possa consentire a ciascuna delle parti costituite di verificare l'esito della comunicazioni effettuate dalla cancelleria alle altre parti e il momento di perfezionamento della stessa rispetto alle controparti, la parte che ne ha interesse potrà verificare detta circostanza accedendo direttamente alla cancelleria. È in ogni caso regola di cortesia, peraltro rispondente all'interesse ad una più celere definizione del procedimento per il soggetto destinatario della comunicazione telematica che compia una attività processuale a pena di decadenza alla stessa connessa, depositare unitamente all'atto (ad esempio reclamo cautelare) la copia del messaggio del gestore di PEC del destinatario della comunicazione ai fini del calcolo del rispetto del termine decadenziale.
Prova del deposito telematico È altamente consigliabile conservare copia informatica (in formato .msg o .eml) di tutte le comunicazioni PEC riguardante il deposito effettuato. Si rammenta che l'art. 43 CAD stabilisce che i documenti informatici di cui è prescritta la conservazione per legge o regolamento sono conservati «in modo permanente con modalità digitali» nel rispetto delle regole tecniche. Ai fini della prova, in caso di contestazione della data di avvenuto deposito, infatti sarà necessario ricostruire i flussi della busta telematica, producendo: a) la ricevuta generata dal proprio gestore PEC ( RAC ): b) il messaggio di posta elettronica certificata contenente l'attestazione di avvenuta consegna della busta da parte da parte dei sistemi ministeriali (RdAC ): c) nonché i successivi messaggi sempre provenienti dai sistemi di cancelleria.In caso di contestazione, la produzione delle suddette comunicazioni in forma cartacea potrebbe non essere risolutiva, ma sarà necessaria la produzione su supporto informatico dei relativi files. Rimessione in termini
Riferimenti normativi art. 153 c.p.c. La rimessione potrà essere concessa in tutti i casi in cui risulti che la non tempestiva effettuazione del deposito sia derivata da problemi dei sistemi informatici o dei gestori di posta elettronica certificata: analogamente, quando il ritardo vada ascritto ad una comunicazione di cancelleria Via Pec mancante – in tutto o parzialmente – del relativo provvedimento. In tale ultima ipotesi, considerato che risulterà generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di PEC del destinatario, sarà necessario fornire la relativa prova mediante la produzione su supporto informatico della comunicazione PEC ricevuta. È altamente consigliabile che il difensore si attivi immediatamente in caso di omessa ricezione, in tempi brevi, delle comunicazioni di avvenuta accettazione e consegna ( RAC oRdAC ) da parte del gestore di posta del Ministero della giustizia.In linea generale, la rimessione in termini può essere concessa dal Giudice in tutti quei casi in cui la parte dimostri di essere incorsa in una decadenza per causa a sé non imputabile, presentando apposita istanza ai sensi dell'art. 153, comma 2 c.p.c. Tenuto conto che gli atti ei documenti depositati sono visibili alle parti del giudizio solo a seguito dell'accettazione della cancelleria, un deposito effettuato molto a ridosso dell'orario di scadenza potrebbe comportare che detta visione sia possibile per le altre parti in un momento successivo alla scadenza giuridica del termine alle stesse assegnato o comunque a ridosso dello stesso. Ove il ritardo nell'accettazione del cancelliere sia tale da pregiudicare il diritto di difesa della controparte, la stessa potrà avanzare richiesta di rimessione in termini, richiesta che sarà valutata dal giudice. La rimessione in termini non è necessaria nel caso in cui risulti che la parte abbia comunque ricevuto diversa e tempestiva conoscenza dell'atto e degli allegati da parte del depositante stesso, eventualmente tramite invio da parte di costui di messaggio PEC contenente gli atti e documenti depositati. Si consiglia di verificare al momento del deposito gli estremi della causa (numero di ruolo e parti) indicate nei messaggi RdAC eRAC al fine di accertare l'esattezza del fascicolo nel quale è stato effettuato il deposito. L'eventuale errore di selezione del fascicolo di destinazione del deposito telematico potrà, a seconda delle circostanze del singolo caso, essere oggetto di richiesta di rimessione in termini e di conseguente valutazione da parte del giudice.Formazione del fascicolo
Riferimenti normativi artt. 36, 58, 168, 168-bis, 488, 518, 521-bis, 543, 557, 669-ter 702-bis c.p.c. Il cancelliere, al momento dell'iscrizione a ruolo ovvero del deposito del ricorso, cura la formazione del fascicolo d'ufficio cartaceo, ove verranno inseriti gli atti di costituzione delle parti in formato cartaceo e i documenti depositati nelle forme tradizionali, nonché tutti gli eventuali provvedimenti resi dai giudici in formato cartaceo e i verbali d'udienza, ove redatti su carta; le copie di cortesia di atti endoprocessuali (e cioè quelli successivi alla costituzione in giudizio del difensore) e di documenti depositati telematicamente, non devono avere apposto il timbro di deposito (cfr. la Circolare DAG 27 giugno 2014 n. 0091995U. § 4). La Cancelleria tuttavia, dovrà dare notizia di ogni deposito in formato cartaceo o nelle forme tradizionali, mediante inserimento della relativa annotazione sul fascicolo informatico, che quindi costituirà prova dell'adempimento. Il difensore avrà cura di costituirsi in Cancelleria almeno il giorno prima dell'udienza. Al fine di avere immediato accesso al fascicolo informatico, il difensore che si costituisce direttamente alla prima udienza innanzi al giudice, sollecita personalmente l'inserimento del proprio nominativo nel registro informatico a cura del cancelliere cui si rivolgerà per l'inserimento prima della trattazione da parte del giudice. I cancelliere avranno cura di aggiornare i fascicoli telematici inserendo tutti i nominativi degli avvocati coinvolti nel processo e i dati delle parti, compreso il codice fiscale, soprattutto quando le costituzioni avvengono in udienza e nel corso del procedimento. La cancelleria è tenuta a segnalare nella copertina del fascicolo cartaceo la presenza di atti telematici. Il magistrato procede, di regola, ogniqualvolta consulta il fascicolo cartaceo, a visualizzare altresì lo storico del fascicolo mediante l'apposita funzione del software “Consolle del Magistrato”, al fine di verificare la presenza di atti depositati telematicamente. Il deposito di atti di parte telematici di lunghezza superiore a 20 pagine, ovvero il deposito di documentazione di difficile leggibilità costituisce motivo idoneo per il giudice per richiedere una copia cartacea, ai sensi dell'art. 16-bis, comma 9, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, conv. con modificazioni dalla l. 11 agosto 2014, n. 114. Rilascio di copie dei provvedimenti digitali dei Giudici
Riferimenti normativi art. 743 c.p.c. art. 16-bis, comma 2, d.l. n. 179/2012 art. 16-bis, comma 9-bis, d.l. n. 179/2012 art. 16-decies d.l. n. 179/2012 art. 16-undecies d.l. n. 179/2012 art. 23-bis, d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (CAD) L'art. 52 d.l. n. 90/2014 convertito in l. n. 114/2014, ha introdotto il comma 9-bis dell'art. 16-bis d.l. n. 179/2012 attribuendo al difensore, al consulente tecnico, al professionista delegato, al curatore ed al commissario giudiziale la facoltà di «estrarre con modalità telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti”, contenuti nel fascicolo informatico, ed il potere di “attestare la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico». Tale facoltà e poteri attribuiti dalla sopra citata norma sussistono in relazione a tutti gli atti contenuti nei fascicoli informatici, comunque formati, anche in data antecedente al 30 giugno 2014 (Circolare 28 ottobre 2014 – cit..§ 15). Si precisa che il difensore, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale non hanno potere certificatorio di conformità per gli atti processuali che contengono provvedimenti giudiziali che autorizzano il prelievo di somme di denaro vincolate all'ordine del giudice. Per queste bisognerà accedere alle cancellerie facendo regolare richiesta di copia. Il cancelliere, ove gli venga richiesto, non può rifiutarsi di rilasciare la copia di provvedimenti o sentenze. Per prevenire ogni contestazione è opportuno che, nel rilasciare la copia cartacea di provvedimenti telematici il cancelliere, nell'ambito dei poteri conferiti ai sensi degli artt. 743 c.p.c. e ss. apponga la seguente indicazione in calce all'atto «copia analogica autentica di provvedimento informatico, sottoscritto digitalmente dal giudice e depositato in data, estratta dai sistemi informatici di cancelleria». Nel caso di copia autentica di originale “misto” (es: ricorso cartaceo e decreto di fissazione udienza telematico) la cancelleria rilascerà un'unica copia attestando «da pag. … a pag. … copia conforme all'originale, cartaceo e da pag. … a pag. … copia analogico autentica di provvedimento informatico sottoscritto digitalmente dal giudice e depositato in data estratta dai sistemi informatici di cancelleria». In tali casi sono dovuti i diritti di copia L'apposizione della formula esecutiva (c.d. Comandiamo) è atto proprio del cancelliere (L'Ufficio Legislativo, con nota prot. 8921 15 ottobre 2014 ha chiarito che «le attività di spedizione e di rilascio della copia esecutiva sono proprie del cancelliere, che deve individuare la parte a favore della quale rilascia la copia»). Non è consentito, pertanto, al difensore provvedere in autonomia all'estrazione di copia ed alla sua autenticazione rivolgendosi alla Cancelleria solo per l'apposizione della formula esecutiva. La cancelleria, pertanto, deve rilasciare copia esecutiva, su richiesta di parte, osservando le consuete modalità previste, estraendo copia, certificando la conformità all'originale con contestuale spedizione in forma esecutiva. Devono conseguentemente essere percepiti i diritti di cui all'art. 268 D.P.R. n. 115/2002. Nel caso in cui vengano rilasciate copie con formula esecutiva, occorre annotare sui registri informatici il rilascio della formula.
Poteri di certificazione del difensore L'avvocato non ha alcun potere generale di autentica certificazione. I Poteri dell'avvocato in tal senso hanno una duplice limitazione. 1) valgono solo per quei determinati atti/certificazioni espressamente previsti dalla legge: 2) valgono quasi sempre solo in quanto “difensore di” ovvero per gli atti relativi a procedimenti in cui si è difensori di una delle parti. Ecco perché è utile che nella formula si spenda esattamente tale qualifica. Le formule per le certificazioni potrebbero essere le seguenti: 1) autentica della copia per immagine su supporto informatico di documento analogico (cartaceo) che si va a notificare (art. 3-bis comma 2 l. n. 53/1994). Andrà inserita nella relazione di notifica, da firmare digitalmente, la certificazione di conformità ex art. 16-undecies, comma 3, d.l. n. 179/2012 e s.m. indicando:
2) Autentica della stampata cartacea della avvenuta notifica (ricevute, files, etc.) (art. 9, comma 1-bis, l. n. 53/1994). a) su copia stampata va aggiunto in calce, con opportuni timbri di congiunzione: ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ: ai sensi e per gli effetti del comma 9-bis dell'art. 16-bis e degli artt. 16-decies e 16-undecies d.l. 18 ottobre 2012 n. 179 e s.m. io sottoscritto difensore di indicare parte rappresentata attesto che la presente copia antologica di (descrivere atto/i … è sono conforme/i al/i corrispondente/i atto/i contenuto nel fascicolo informatico n. RG del Tribunale di … e che pertanto equivale all'originale ai sensi dei citati articoli. Luogo, lì …….. Avv. ……. b) su copia informatica modo 1 ex art. 16-undecies, comma 2, cioè scrittura nel file ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ ai sensi e per gli effetti del comma 9-bis dell'art. 16-bis e dell'art. 16-undecies, comma 2, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179 la digitalmente sottoscritta quale difensore di … (indicare parte rappresentata) attesto che la presente copia informatica di è conforme al corrispondente atto contenuto nel fascicolo informatico n. RG del Tribunale di e che pertanto equivale all'originale ai sensi del citato comma 9-bis. Luogo, lì ………. Avv. ……….. modo 2 ex art. 16-undecies, comma 3, per copie informatiche destinate ad essere depositate nel circuito informatico della giustizia, mediante scrittura in file separato della formula di autentica comprensiva:
ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ ai sensi e per gli effetti del comma 9-bis dell'art. 16-bis e dell'art. 16-undecies, comma 3, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179 io digitalmente sottoscritta quale difensore di .. (indicare parte rappresentata) attesto che la copia informatica dell'atto (sintetica descrizione del documento) , avente nome file es. xxx. PDF) che si deposita unitamente alla presente attestazione, è conforme al corrispondente documento contenuto nel fascicolo informatico n. RG del Tribunale di e che pertanto equivale all'originale ai sensi del citato comma 9-bis. Luogo, lì ………. Avv. ……….. È possibile redigere alternativamente l'autentica da inserire nei 3 file ex art. 16-undecies, comma 2, d.l. n. 179/2012 (e successivo duplo della nota di trascrizione nelle es. imm.): a) scrivendo direttamente su ciascun file PDF dopo la scansione; b) scansionando le formule di autentica stampate su foglio separato, dopo l'ultima pagina dell'atto; c) anche con certificazione su atto separato, inserita come allegato nella busta telematica (non nell'atto principale) ai sensi dell'art. 19-ter, comma 2. Specifiche tecniche 16 aprile 2014 così come integrate dal decreto del 28 dicembre 2015 di tutti i file prodotti con le modalità indicate nel punto precedente ex art. 16, undecies, comma 3, d.l. n. 179/2012: in caso di autentica in calce a ciascun file – punti a) e b) – la formula potrebbe essere la seguente: ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ ai sensi degli artt. 518, 543, 557 c.p.c.: io sottoscritto digitalmente avv. … in qualità di difensore di … (nome parte rappresentata) .. attesta ex art. 16- undecies, comma 2, d.l. n. 179/2012 ai soli fini della iscrizione a ruolo della procedura esecutiva ex artt. 518, 543, 557 c.p.c. che la copia scansionata con la presente attestazione di Atto di precetto. Titolo esecutivo Verbale di pignoramento (Cancellare le voci che non interessano: gli atti vanno necessariamente scansionati in file separato così descritto: ….. è conforme all'originale in mio possesso. Luogo, lì …… Avv. ………. Da inserire nel file ex art. 16-undecies, comma 2, d.l. n. 179/2012 a) scrivendo direttamente sul file PDF dopo la scansione b) scansionando formula di autentica, stampata, alla fine dell'atto c) anche con certificazione su atto separato ex comma 3, come sopra in caso di autentica in calce a ciascun file – punti a) e b) – la formula potrebbe essere la seguente: ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ DI ORIGINALE ANALOGICO AI FINI DEL DEPOSITO TELEMATICO io sottoscritto digitalmente avv. … quale difensore di …. attesto ai sensi dell'art. 16-decies d.l. n. 179/2012 come introdotto dall'art. 19 d.l. n. 83/2015 conv. in l. n. 132/2015 che la presente copia informatica dell'atto .. (ad esempio di citazione notificato con la prova delle notifiche è conforme all'atto analogico originale o copia autentica in mio possesso (complessive pagine .. compresa la presente Luogo, lì ….. Avv. ……. Si forma la procura cartacea su foglio separato la si autentica a penna e poi apponendo firma digitale, senza necessità di formula alcuna (sì cfr. l'art. 83 c.p.c. aggiornato). Qualora la procura, invece, sia documento informatico firmato digitalmente dal cliente, l'avvocato apporrà la propria firma digitale avendo cura di aggiungere la propria firma al documento con l'opzione “firma sottoscrizione”. ATTENZIONE Resta fermo che i duplicati informatici, ai sensi dell'art. 23-bis CAD e comma 9-bis dell'art. 16- bis d.l. n. 179/2012 come mod. dal d.l. n. 90/2014, art. 52 e poi da d.l. n. 83/2015 non necessitano di autentica in quanto hanno il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge, del documento informatico da cui sono tratti. Si raccomanda comunque, qualora vengano utilizzati i duplicati, di esplicitare nella relata con cui si notificano a mezzo PEC o nell'atto con cui si depositano che “trattasi di duplicato informatico” onde facilitarne il riconoscimento in quanto tali da parti di chi li volesse controllare. Accesso alle cancellerie e consultazione del fascicolo telematico
Riferimenti normativi art. 12 d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 art. 22, comma 2, lettere e) f) e g), Provvedimento DGSIA 16 aprile 2014 L'Avvocato può interagire col PCT e consultare on line il fascicolo telematico, sicché va invitato a limitare ai soli casi indispensabili l'accesso alla cancelleria. La parte i difensori i CTU del fascicolo hanno modo di consultare on line 24 ore su 24 il proprio fascicolo telematico, con i provvedimenti digitali in esso contenuti, e avere cognizione dello stato della causa (rinvii, scioglimenti riserve ecc.) senza doversi recare in cancelleria. Per razionalizzare i servizi di cancelleria e diminuire i tempi di attesa degli utenti è opportuno, che l'accesso alle stesse sia limitato alle sole attività per le quali l'interazione con il cancelliere è necessaria (ad esempio, richiesta copie conformi munite di formula esecutiva), e non per le richieste di informazioni che possono essere soddisfatte con la consultazione del PST o dalPdA .Accesso al fascicolo informatico delle parti non ancora costituite
Riferimenti normativi art. 12 d.lgs. 07 marzo 2005 n. 82 art. 22, comma 2, lettere e) f) g), Provvedimento DGSIA 16 aprile 2014 Provvedimento DGSIA 25 giugno 2014 La parte non costituita che vuole accedere al fascicolo deposita la c.d. “richiesta di visibilità” allegando il mandato alle liti. Il difensore della parte non ancora costituita che abbia interesse alla visione degli atti ai fini di una eventuale successiva costituzione dovrà allora utilizzare uno specifico atto di parte depositabile telematicamente denominato “Atto Richiesta Visibilità”. Si ricorda che la “visibilità” concessa è limitata nel tempo ed è automaticamente impostata su 4 giorni di calendario senza distinzione tra giorni feriali o festivi. La struttura dell'atto dovrà contenere: il riferimento del fascicolo di cui si richiede l'accesso (RG) il codice fiscale della parte che ha concesso la delega, i dati del delegato (coincidente con il mittente del deposito). Al deposito, il mittente dovrà allegare la procura alle liti. Annotazioni sugli originali
Riferimenti normativi art. 287, comma 2, c.p.c. art. 289 c.p.c. Nel caso in cui sorga la necessità di integrare un provvedimento giurisdizionale con una annotazione (es. correzione di errore materiale, concessione di provvisoria esecutorietà a d.l. in corso di causa opposizione) è opportuno produrre un file PDF (firmato digitalmente dal cancelliere). Tale file dovrà essere acquisito al fascicolo telematico e associato al provvedimento giurisdizionale da integrare secondo le seguenti istruzioni: adattare un fac simile in word di annotazione (es. correzione errore materiale) al caso concreto; salvare tale documento, in una apposita cartella in PDF: aggiornare il fascicolo con “eventi particolari” annotazione, scrivere in Argomento “correzione errore materiale” senza dimenticare di associare l'aggiornamento alla riga dello storico relativa al provvedimento corretto (cliccare in alto a destra associa evento). Dallo storico del fascicolo sulla riga appena creata fare “acquisisci atto” – tipo di atto – atto in corso di causa – ok – mettere la spunta su carica da file – nuova acquisizione – selezionare il file PDF salvato – ok – firmare il documento? – Si – inserire la firma digitale – ok. È possibile acquisire al fascicolo il file PDF relativo all'annotazione anche contestualmente alla comunicazione di cancelleria. Dallo storico del fascicolo, posizionandosi sulla riga del provvedimento giurisdizionale, cliccando il tasto destro del mouse e selezionando “visualizza eventi collegati”, sarà possibile avere il riepilogo immediato di tutte le integrazioni occorse al provvedimento, ciò sarà particolarmente utile al fine di collazionare copie complete dell'atto a cui avvocati o cancellieri potranno apporre la certificazione di conformità. Attestazione passaggio in giudicato
Riferimenti normativi artt. 324, 325, 326, 327 c.p.c.; 124, disp. att., c.p.c. art. 9, comma 1-bis, l. n. 53/1994 La richiesta telematica del certificato di passaggio in giudicato della sentenza è opportuna in tutti i casi in cui le notifiche siano state effettuate in proprio dall'avvocato a mezzo PEC. Dovrà essere inoltrata come deposito “in corso di causa” (se possibile specificare “richiesta passaggio in giudicato sentenza”) all'interno del fascicolo della sentenza. L'atto principale sarà costituito dalla richiesta, l'allegato sarà costituito dal file .eml o .msg relativo alla notifica. In osservanza dell'art. 9, comma 1-bis, l. n. 53/1994 non è possibile depositare come allegato, quale prova dell'avvenuta notifica copia stampata delle ricevute di notifica a mezzo PEC e dell'atto notificato accompagnate da certificazione di conformità. A seguito della richiesta previa verifica della regolarità della notifica, il cancelliere provvederà al rilascio della certificazione telematica del passaggio in giudicato seguendo lo stesso schema previsto per le annotazioni sugli originali (vedi istruzioni paragrafo precedente). Sarà compito del difensore collazionare e certificare la conformità delle copie estratte dal sistema informatico relative all'atto e alla certificazione di passaggio in giudicato ai sensi del comma 9-bis dell'art. 16-bis d.l. 18 ottobre 2012, n. 179. Regole per la tenuta di udienza e modalità di deposito dei provvedimenti telematici deduzioni a verbale e precisazione delle conclusioni
Riferimenti normativi art. 130 c.p.c. art. 189 c.p.c. art. 84, disp. att., c.p.c. La verbalizzazione delle attività di udienza si svolgerà ove possibile compatibilmente con il numero di procedimenti inseriti nel ruolo d'udienza con l'uso dei software di redazione per il PCT (Consolle del magistrato). L'avvocato può eccezionalmente depositare telematicamente un foglio deduzioni (c.d. preverbale) nei limiti di cui all'art. 84, disp. att., c.p.c. e su autorizzazione del Giudice. Solo per questioni particolari e complesse, sempre che il Giudice lo ritenga necessario, i difensori potranno fornire i file in formato word per l'inserimento a verbale le deduzioni e le richieste delle parti ai sensi degli artt. 130 e 180 c.p.c. Fermo il potere del giudice di autorizzare la trattazione scritta della causa (art. 83-bis, disp. att., c.p.c.) e di autorizzare le parti a dettare deduzioni a verbale (art. 84, disp. att., c.p.c.) gli allegati al verbale di udienza sono ammessi quando deve essere acquisita una dichiarazione di parte non altrimenti riproducibile, ovvero nei seguenti casi: 1) condizioni di separazione concordate dei coniugi nel procedimento contenzioso che viene definito in via consensuale; 2) disconoscimento di scrittura privata ex art. 215, comma 1, n. 2), c.p.c.; 3) querela di falso ex art. 221 c.p.c.; 4) specificazione di dati catastali; 5) avvenuta conciliazione delle parti; 6) le domande e le eccezioni attoree che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto, ai sensi dell'art. 183, comma 5, c.p.c.; 7) ogni altro caso di particolare necessità, il cui apprezzamento è rimesso alla valutazione del giudice, in ragione della natura e dell'oggetto della controversia. In tali casi sarà consentito ai difensori di presentare le deduzioni o i documenti in formato “PDF” su supporto informatico da portare in udienza, ovvero in formato cartaceo che sarà acquisito telematicamente dal Cancelliere. In tutti gli altri casi, l'invio di deduzioni da allegare al verbale nel fascicolo telematico è ammesso solo previa autorizzazione del giudice ai sensi dell'art. 84, disp. att.,c.p.c.. I difensori provvedono al deposito telematico delle memorie contenenti il capitolato di prova, provvedendo a dedurre in modo specifico i capitoli nelle memorie ex art. 183, comma 6, nn. 2 e 3, e riepilogando anche quanto indicato in precedenza con indicazione dei testi di riferimento. I verbali redatti su carta sono scansionati dalla cancelleria e acquisiti al fascicolo digitale. Al fine di semplificare l'attività di scannerizzazione della cancelleria, la verbalizzazione relativa ad ogni udienza dovrà essere redatta partendo da un foglio A4 nuovo e non seguire in calce la verbalizzazione della precedente udienza. I verbali, comunque, non dovranno essere redatti su fogli “fronte retro” ma solamente su un'unica facciata. Per consentire al giudice di riportare integralmente nella sentenza le conclusioni delle parti, i difensori provvederanno in vista della relativa udienza, almeno tre giorni lavorativi prima, al deposito telematico delle precisazioni delle conclusioni, redigendo un apposito atto denominato “atto di precisazione delle conclusioni”. Si ricorda in ogni caso che ai fini della regolarità del contraddittorio, le precisazioni delle conclusioni, che fanno fede ai fini del decidere, sono quelle cristallizzate nel verbale di udienza, il quale può contenere anche un semplice rinvio al foglio già depositato telematicamente.
Verbalizzazione delle prove testimoniali e delle dichiarazioni Riferimenti normativi art. 126 c.p.c. (come modificato dall'art. 45 d.l. 24 giungo 2014, n. 90) art. 130 c.p.c. art. 35 d. Min. Giustizia 21 febbraio 2011 n. 44 Al fine di facilitare la verbalizzazione della prova testimoniale, ove le memorie contenenti i capitolati di prova ammessi, siano state depositate in formato cartaceo, è auspicabile che il difensore fornisca in udienza il file in formato word per facilitare al giudice l'inserimento del capitolato ammesso nel modello di verbale redatto con consolle, a cui seguirà la verbalizzazione della deposizione, così da facilitare la verbalizzazione della prova per testi e per una migliore lettura delle deposizioni testimoniali. In conformità all'art. 126, comma 2, c.p.c. (come novellato dal d.l. n. 90/2014), non è necessario che il verbale sia sottoscritto dai testimoni e dagli altri soggetti intervenuti all'udienza, ma è sufficiente che il Cancelliere gli dia lettura del processo verbale. Nei casi in cui il Cancelliere non sia presente in udienza, o chi rende dichiarazioni non sia nella possibilità di firmare il verbale in quanto sprovvisto di firma digitale, il giudice può, in alternativa: a) stampare il verbale cartaceo, farlo sottoscrivere e sottoscriverlo egli stesso. Detto verbale sarà custodito nel fascicolo cartaceo, acquisito mediante scansione dal Cancelliere ed inserito nel fascicolo telematico: b) con il consenso preventivo dei difensori, messo a verbale, provvedere ai sensi dell'art. 126 c.p.c. dando atto dell'impossibilità del teste o della parte di firmare digitalmente il verbale. In tal caso l'originale del documento sarà digitale (il documento redatto in Consolle) e il giudice apporrà la dicitura “Del presente verbale viene data lettura al testimone alla parte. Essendo stato il verbale redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico, si fa menzione ai sensi dell'art. 126 c.p.c. dell'impossibilità per il dichiarante di firmare digitalmente”. Verbale di giuramento del c.t.u. Riferimenti normativi art. 126 c.p.c. (come modificato dall'art. 45 d.l. 24 giugno 2014 n. 90) art. 130 c.p.c. art. 35, comma 1, d. Min. Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 (regolamento PCT) Il giudice dà atto del giuramento del CTU. Nel caso di verbalizzazione del giuramento del consulente tecnico d'ufficio, ai sensi dell'art. 45, d.l. 24 giugno 2014 n. 90, che ha modificato l'art. 126 c.p.c. il giudice si potrà limitare a dare atto del giuramento e del rilascio dei fascicoli di parte.
Sentenze contestuali (art. 281-sexies c.p.c.) Riferimenti normativi art. 281-sexies c.p.c. Nel caso di redazione telematica, il giudice provvederà ad inviare mediante consolle un solo atto di tipologia “sentenza” che avrà come contenuto il verbale d'udienza e, a seguire, la sentenza. La cancelleria provvederà ad aggiornare l'esito dell'udienza, scegliendo nell'ambito della voce “eventi fase decisoria” l'evento “pubblicazione sentenza a verbale”.
Richieste del Giudice ai procuratori delle parti Riferimenti normativi d. Min. Giustizia 21 febbraio 2011 n. 44 (regolamento PCT) Provvedimento DGSIA 28 dicembre 2015 (specifiche tecniche) art. 16-bis,comma 9, d.l. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con modificazioni l. 17 dicembre 2012 n. 221 art. 183, comma 6, c.p.c. Il giudice può ordinare il deposito di copia cartacea di singoli atti e documenti per ragioni specifiche ex art. 16-bis, comma 9, d.l. n. 179/2012. Considerato il disposto dell'art. 16-bis, comma 9, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito in l. 20 dicembre 2012, n. 221, qualora la documentazione allegata agli atti di parte depositati telematicamente sia di difficile lettura (ad es. per cattiva scansione o altro motivo esplicitato), è facoltà del giudice chiedere in udienza o con apposito provvedimento la produzione di copia cartacea del documento o il deposito di altra copia telematica del documento con più chiara scansione. Si precisa che non è il caso di fornire istruzioni o direttive in materie di “copie di cortesia” da depositare a cura degli avvocati su richiesta del Giudice; infatti, la circolare del 23 ottobre 2015 al punto 4 ha definitivamente chiarito che «Corre infine l'obbligo di aggiungere che, in considerazione dell'eccezionalità del momento ed anche a prescindere dall'esistenza o meno delle prassi sopra indicate, dovrà essere sempre assicurata da parte della cancelleria, ove il giudice ne faccia richiesta, la stampa di atti e documenti depositati telematicamente, soprattutto laddove si tratti di “file” di grandi dimensioni. Si raccomanda, sul punto, agli uffici di cancelleria la massima collaborazione». Si confida peraltro che, anche in un'ottica di leale collaborazione, i magistrati del distretto sappiano fare sapiente uso di tale facoltà evitando di trasformare una facoltà, volta a far fronte a situazioni particolari, nella richiesta massiva della stampa di tutti gli atti e di tutti i documenti di tutti i fascicoli del proprio ruolo per non appesantire inutilmente il lavoro delle cancellerie.
Firma e data di deposito dei provvedimenti Riferimenti normativi art. 15 d. Min. Giustizia 21 febbraio 2011 n. 44 (regolamento PCT) art. 16-bis, comma 9-bis, d.l. n. 179/2012. La cancelleria va invitata ad accettare i provvedimenti ed i verbali telematici del giudice non oltre il giorno successivo all'invio; se il provvedimento o il verbale è telematico, non serve la firma digitale del cancelliere per l'accettazione: se il verbale o il provvedimento sono cartacei (auspicando che sia l ‘eccezione) essi andranno scansionati ed acquisiti al fascicolo telematico non oltre il giorno successivo al deposito: la cancelleria pubblica i provvedimenti ed i verbali telematici dei giudici nella data in cui li accetta nei sistemi informatici. Si segnala che il co. 9-bis dell'art. 16-bis d.l. n. 179/2012, stabilisce che «le copie informatiche: anche per immagine, di atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice nonché dei provvedimenti di quest'ultimo, presenti nei fascicoli informatici dei procedimenti indicati nel presente articolo equivalgono all'originale anche se prive della firma digitale del cancelliere di attestazione di conformità all'originale». Per consentire le operazioni di scansione e acquisizione, verbali e provvedimenti cartacei dovranno essere redatti su carta in formato A4 con abbandono dell'utilizzo del formato cd. uso bollo. Rifiuto dei provvedimenti del giudice da parte della cancelleria
Nel caso in cui la cancelleria intenda rifiutare un provvedimento o un verbale del giudice è necessario che contatti preventivamente il magistrato, illustrando il motivo del rifiuto dal momento che il magistrato non vede in automatico che un suo provvedimento o un verbale è stato rifiutato. Istanze urgenti telematiche a magistrato non in servizio
Nel caso di deposito telematico di istanza urgente in relazione ad un procedimento già pendente, laddove il magistrato titolare del procedimento sia assente dall'ufficio per congedo ordinario, malattia o altra causa, la cancelleria può stampare l'atto depositato telematicamente per sottoporlo al magistrato designato in sostituzione. In alternativa la cancelleria può mettere a disposizione l'istanza ed il relativo fascicolo telematico al magistrato designato in sostituzione mediante l'aggiornamento “eventi particolari > sostituzione giudice”. Procedure speciali: decreti ingiuntivi
Il ricorso monitorio telematico va predisposto in modo da consentire, sia al giudice che alla cancelleria, l'immediata individuazione degli elementi e del contenuto del ricorso stesso. Il ricorso deve essere in formato .PDF ottenuto da una trasformazione di documento testuale (word, odt etc.) senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti. Non è ammessa la scansione di immagini. Deve essere predisposto ed inviato il solo ricorso, senza il decreto ingiuntivo già predisposto per la firma del Giudice. Per tale motivo è opportuno attenersi alle seguenti regole operative: è opportuno che il nominativo del ricorrente, del debitore principale e degli eventuali fideiussori (con indicazione dell'importo massimo dagli stessi garantito), sia riportato in maniera chiara e distinguibile rispetto al corpo dell'atto, utilizzando anche il carattere in stampatello e grassetto: è opportuno che la somma ingiunta, così come l'indicazione dell'importo massimo garantito dai fideiussori, se diverso, sia riportata in maniera chiara e distinguibile rispetto al corpo dell'atto, utilizzando il carattere in stampatello e grassetto; è opportuno che l'eventuale richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, oltre ad essere inserita nel corpo dell'atto, venga evidenziato rispetto al testo del ricorso riportandola nell'intestazione dell'atto, selezionando, altresì, l'apposita opzione nel software della consolle avvocato; per i documenti da allegare si segnano le istruzioni su dettagliate. Nel caso di ricorso monitorio fondato su cambiale o assegno la parte è tenuta a depositare anche il documento cartaceo in originale o in copia conforme. La cancelleria formerà un fascicolo cartaceo all'interno del quale verrà custodito solo il documento. Qualora ritenuto necessario, il giudice potrà richiedere un'integrazione della documentazione al fine di emettere il provvedimento. Per l'inoltro di tale documentazione, l'avvocato predisporrà una busta telematica – da inviare nel fascicolo del decreto ingiuntivo – contenente , come atto principale, l'elenco dei documenti e, come allegati, i documenti richiesti. Qualora si renda necessario il deposito di un'istanza di correzione di un errore materiale contenuto nel decreto ingiuntivo emesso, l'avvocato dovrà entrare nel fascicolo telematico e procedere con “istanza correzione errore materiale”. Dovrà quindi predisporre l'istanza, come atto principale, inserirla in formato .PDF e firmare digitalmente l'atto. Ai sensi dell'art. 16-bis, comma 4, d.l. n. 179/2012, anche la dichiarazione di esecutorietà ai sensi dell'art. 647 c.p.c. di decreto ingiuntivo telematico deve essere depositata dal giudice in modalità telematica, previo deposito telematico della richiesta di esecutorietà, a cui va allegata la copia notificata del decreto. In particolare dovranno essere scansionati il ricorso, il decreto e le relate di notifica complete, avendo cura di verificare la leggibilità del file allegato, una volta effettuata la scansione, con particolare riferimento alle notifiche cartacee, al fine di agevolare le verifiche da parte del Giudice. La cancelleria provvederà ad attestare la non interposta opposizione inserendo apposita annotazione nello storico del fascicolo. Le richieste di esecutorietà andranno depositate dopo che sia scaduto il termine per proporre opposizione e siano decorsi ulteriori 10 giorni (40 gg. dalla notifica + 10 gg. per l'iscrizione della causa di opposizione). Procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo
L'opponente deve depositare telematicamente, nel fascicolo monitorio, l'avviso di notificazione in proprio dell'opposizione, allegando prova dell'avvenuta notifica. Il fascicolo telematico del procedimento monitorio non risulta, allo stato, accessibile per il giudice designato alla trattazione del giudizio di opposizione né per i difensori costituiti in tale procedimento. Pertanto, al momento della costituzione della parte opposta in modalità cartacea, sarà necessario il deposito del fascicolo di parte del procedimento monitorio, mediante ricostruzione in forma cartacea dei documenti informatici conservati nel fascicolo telematico (che è sempre accessibile al difensore dell'opposto) attraverso la stampa degli stessi. In caso di costituzione telematica, la parte opposta dovrà depositare nuovamente, e sempre in via telematica, i documenti già depositati in sede monitoria. Poiché il codice non prevede l'obbligatorietà della notifica della procura, è sufficiente la presenza della procura nel fascicolo telematico del monitorio, mentre non è necessario nella copia notificata. Di ciò l'ingiunto potrà averne cognizione verificando e consultando il fascicolo telematico del monitorio. Procedimenti per convalida di sfratto
Nel caso in cui il giudice, nel procedimento per convalida di sfratto, opti per l'emissione in udienza, della convalida e del decreto ingiuntivo, potrà trasmettere entrambi i provvedimenti telematici all'interno del procedimento principale. Sarà compito della cancelleria provvedere alla creazione del sub-procedimento di decreto ingiuntivo necessaria al fine di “scaricare” il decreto. I passaggi da seguire sono i seguenti: procedere all'accettazione dell'ordinanza di convalida: aprire sub-procedimento di decreto ingiuntivo e aggiornare fascicolo (sezione e giudice); selezionare il provvedimento telematico di decreto ingiuntivo > intervento manuale > assegna fascicolo (stellina gialla) > sostituire il numero di ruolo principale con il numero del sub-procedimento; procedere all'accettazione del d.l.. Ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, l'avvocato dovrà allegare alla busta telematica la scannerizzazione dell'atto di citazione di convalida comprensivo delle notifiche. Nessuna ulteriore copia o adempimento è richiesto. Con la trasmissione telematica da parte del giudice del decreto di ingiunzione nel fascicolo informatico, il provvedimento si considererà apposto in calce alla domanda di ingiunzione in virtù della medesima fictio valida per il decreto ingiuntivo ordinario o per i provvedimenti ex art. 288 c.p.c. per i quali ultimi il deposito telematico dell'ordinanza di correzione “vale” la prescritta annotazione sull'originale. Nel caso in cui il giudice non opti per il contestuale decreto ingiuntivo, l'avvocato potrà richiederne l'emissione telematica inviando, nel fascicolo della convalida, una busta contenente: come atto principale (atto generico in corso di causa) il ricorso per ingiunzione a seguito di convalida: come allegati la scannerizzazione dell'atto di citazione di convalida comprensivo delle notifiche e del provvedimento di convalida e la nota spese. Il cancelliere nel procedere all'accettazione della busta, dovrà prima creare il sub-procedimento di decreto ingiuntivo e poi procedere all'accettazione, associando il deposito al sub-procedimento creato (vedi sopra). Istanze cautelari in corso di causa
Nei casi di cautelari in corso di causa il ricorso dovrà essere depositato dall'avvocato all'interno del fascicolo principale. La cancelleria provvederà ad accettare il deposito secondo le seguenti istruzioni; a) Creazione sub-procedimento; aggiorna fascicolo principale (fuori da “intervento manuale”); eventi creazione sub-procedimento; b) Accettazione deposito: intervento manuale; assegna fascicolo (stellina gialla); sostituire il numero di ruolo principale col numero del fascicolo del sub-procedimento appena creato; aggiungi evento > atto non codificato ovvero annotazione > aggiorna evento; accetta deposito. Deposito di un atto di reclamo
Il reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c. può essere depositato sia nella forma cartacea che in quella telematica. Il fascicolo telematico del procedimento in cui è stato emesso il provvedimento reclamato è accessibile al giudice designato alla trattazione del giudizio di reclamo mediante la messa in visione da parte della Cancelleria. Al momento della costituzione in giudizio, la parte reclamante può provvedere al deposito in via telematica del fascicolo di parte del procedimento (il riferimento è al fascicolo del procedimento definitosi con il provvedimento reclamato) ovvero alla riproduzione dello stesso in forma cartacea attraverso la stampa dei documenti informatici conservati nel fascicolo telematico qualora sia necessario ai fini della istanza di sospensiva. La parte reclamante avrà cura di depositare unitamente all'atto oggetto di reclamo, copia del messaggio del gestore di PEC del destinatario della comunicazione, ai fini del calcolo del rispetto del termine decadenziale. Ai fini del deposito telematico di un atto di reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c. deve distinguersi a seconda che riguardi un procedimento possessorio o cautelare uniforme, ovvero un provvedimento di sospensione dell'esecuzione o di estinzione del processo esecutivo. 1) Per i depositi dei reclami ex art. 669-terdecies avverso ordinanze nei procedimenti possessori o nei cautelari uniformi del contenzioso andrà adoperato lo schema di atto in corso causa, selezionando il registro “contenzioso” (o “lavoro” a seconda dei casi) e lo schema “Reclamo” (Atto di deposito di un reclamo); selezionando quindi l'Autorità che ha pronunciato l'ordinanza ed il numero di R.G. relativo al procedimento cautelare stesso; completando il tutto con l'inserimento della parte reclamante e del relativo difensore. All'esito del deposito, nel fascicolo cautelare in SICHD verrà generato un evento “Iscritto procedimento di RECLAMO AL COLLEGIO n. …”; vale a dire che risulterà segnalata nel fascicolo cautelare l'apertura di un nuovo procedimento (contenzioso o lavoro, a seconda dei casi) ed il relativo numero di R.G. Trattandosi di un “corso causa” non sarà necessario ridepositare (al momento) né la copia dell'ordinanza cautelare impugnata né alcuno dei documenti già prodotti, proprio perché già presenti nel fascicolo a quo: andrà conseguentemente depositato il solo reclamo. L'unica particolarità è che il nuovo fascicolo generato risulterà (al momento) né la copia dell'ordinanza cautelare impugnata né alcuno dei documenti già prodotti, proprio perché già presenti nel fascicolo a quo: andrà conseguentemente depositato il solo reclamo. L'unica particolarità è che il nuovo fascicolo generato risulterà (al momento, salvo aggiornamenti dei sistemi) vuoto, nel senso che allo stato non è previsto il transito in automatico di atti e documenti presenti nel fascicolo cautelare operazione questa che andrebbe eseguita manualmente dal Cancelliere: è consigliabile, tuttavia, che l'Avvocato del reclamante, una volta appreso il numero di R.G. del fascicolo del reclamo, effettui un deposito in quest'ultimo di tutti gli atti ed i documenti ritenuti necessari. 2) Per i depositi dei reclami ex art. 669-terdecies c.p.c. avverso le ordinanze pronunciate ai sensi dell'art. 624 c.p.c. o dell'art. 630 c.p.c. la questione si pone in termini diversi considerato che: a) il reclamo introduce una fase contenziosa che non può essere iscritta nel SIECIC e b) i sistemiSICID eSIECIC non comunicano tra loro.Da ciò consegue che i reclami avverso i provvedimenti ex art. 624 c.p.c. non possono essere depositati con lo schema del “reclamo” in corso di causa nel fascicolo di esecuzione (e quindi nel SIECIC ) ma andranno più banalmente depositati come nuovo procedimento nel registro “Contenzioso”, ruolo “procedimenti speciali” schema “Ricorso” col “codice oggetto” generico “019999”. Si avrà cura, affinché la Cancelleria possa gestire correttamente la ritualità camerale, di indicare a chiare lettere che trattasi di reclamo al Collegio. Si faccia attenzione a NON inserire alcun numero di R.G. di riferimento, perché, giova ripeterlo, l'atto va depositato in questo caso come procedimento nuovo.Esecuzioni
Nel pignoramento presso terzi la busta deve contenere:
Nel pignoramento presso terzi il sistema permette l'inserimento di un unico terzo per gli altri terzi la cancelleria dovrà operare manualmente, ma occorre che l'avvocato verifichi il completo inserimento dei dati nel sistema informatico.
Nel pignoramento mobiliare La busta deve contenere:
Può essere redatta come dettagliato al punto 12 La compilazione del file “dati atto” deve essere effettuata inserendo tutti i dati richiesti dal sistema (non è sufficiente inserire soltanto i dati obbligatori). In particolare, si prega di prestare attenzione nell'inserimento di;
Opposizioni ai sensi degli artt. 615, 617, 619 c.p.c.: Come da circolare già emessa dal Presidente di Sezione e trasmessa al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati ed ai direttori di cancelleria, si suggerisce di evitare per la richiesta al giudice dell'esecuzione dei provvedimenti opportuni ovvero del provvedimento di sospensione ai sensi dell'art. 618 e 624 c.p.c. l'utilizzo dell'oggetto “opposizione all'esecuzione, agli atti esecutivi o di terzo che il compilatore propone in quanto tale oggetto afferisce esclusivamente alla fase di merito; invero, inserendo detto oggetto la busta verrà inviata automaticamente al contenzioso ordinario e quindi deve essere rifiutata dalla cancelleria. In altri termini: se l'esecuzione è già iniziata ovvero già iscritta a ruolo la busta contenente l'opposizione dovrà essere inviata come “ATTO DI PARTI – ATTO GENERICO”, cioè come atto in corso di causa (e non come atto introduttivo) indicando come tipologia “ATTO NON CODIFICATO” ed inserendo obbligatoriamente il numero di R.E. dell'esecuzione nell'ambito della quale si svolge l'opposizione, la busta verrà lavorata dalla cancelleria sostituendo l'evento “ATTO NON CODIFICATO” con quello della opposizione e generando un sub procedimento. In questo caso non è dovuto contributo unificato e marca anticipazioni. Se, invece al momento dell'invio della busta l'esecuzione non è stata iscritta a ruolo l'opposizione dovrà essere inviata come “ATTO INTRODUTTIVO”, inserendo tutti i dati che il programma richiede; la busta verrà lavorata dalla cancelleria ed il sistema genererà un autonomo numero di ruolo; in questo caso è naturalmente dovuto il C.U. ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 115/2002 (attualmente euro 98) e le anticipazioni forfettarie ai sensi dell'art. 30 d.P.R. n. 115/2002 (attualmente euro 27). Procedimento per la dichiarazione di fallimento
Ricorso per dichiarazione di fallimento Con decreto della DGSIA è stata disposta, a decorrere dal 2 aprile 2013, l'attivazione della trasmissione dei documenti informatici con valore legale relativamente ai procedimenti fallimentare e prefallimentare. Inoltre, con la piena entrata in vigore (dal 1° gennaio 2014) del nuovo disposto dell'art. 15 l. fall. il procedimento prefallimentare può svolgersi in maniera interamente telematica sino all'udienza di comparizione delle parti. Essendo pertanto possibile inviare telematicamente sia il ricorso introduttivo sia la comparsa di costituzione del debitore, è opportuno che i difensori delle parti provvedano in tal senso; in particolare, è fortemente consigliato l'invio telematico del ricorso per la dichiarazione di fallimento per via telematica, in modo che la cancelleria possa procedere celermente con la notifica a mezzo PEC al debitore.Ferme restando le indicazioni riportate nella parte generale ai fini di un corretto inoltro degli allegati si raccomanda che tra questi venga inserita la visura camerale storica aggiornata. Si raccomanda inoltre di redigere la procura alle liti in allegato con atto a sé stante (non a margine) recante l'indicazione della natura del procedimento. si precisa che per le “istanze di fallimento in proprio” gli schemi ministeriali non consentono di caricare il debitore che chiede il proprio fallimento anche come instante. In tali casi l'avvocato dovrà pertanto compilare il campo del creditore instante riportando gli stessi dati del debitore. Notifica dell'istanza di fallimento e dei decreti del Tribunale; al momento di procedere con la notifica dell'istanza di fallimento e dei decreti (di delega ai giudice relatore e di convocazione del debitore) emessi dal Tribunale possono verificarsi tre distinte ipotesi: a) notifica a società (di capitali o di persone) od a impresa individuale. La notifica del ricorso per dichiarazione di fallimento depositato dal credito è eseguita dalla cancelleria attraverso il sistema informatico ministeriale e l'invio dell'atto alla casella PEC (del debitore, risultante dal registro delle imprese o dal pubblico elenco denominato “ INIPEC ”, che contiene gli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti; l'esito positivo della notificazione viene trasmesso con modalità automatica (ossia tramiteSIECIC ) all'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore del ricorrente; la prova della notifica, che non dovrà essere dunque ripetuta, può essere recuperata nella sezione PCT delSIECIC “Ritiro Biglietto Notifiche”.Nel caso di esito negativo, per qualsiasi ragione, della notifica telematica (ad esempio perché la casella del destinatario non è attiva o è piena o è irreperibile nei pubblici elenchi sopra menzionati) la notifica dovrà intendersi non perfezionata e il sistema restituirà un messaggio con la dicitura “a carico del ricorrente”. In questa ipotesi il creditore instante sarà informato automaticamente a mezzo PEC e dovrà rivolgersi all'ufficiale giudiziario, il quale sarà tenuto ad eseguire la notifica esclusivamente “di persona”, cioè a mani del destinatario (art. 107 d.P.R. n. 1229/1959) presso la sede risultante dal registro delle imprese. Se anche la notifica di persona non andrà a buon fine, l'ufficiale giudiziario depositerà l'atto nella casa comunale del Comune in cui ha sede il debitore e la notifica si perfezionerà al momento di tale deposito (non dopo i canonici venti giorni ex art. 143 c.p.c.); b) notifica a soci illimitatamente responsabili di società di persone Ferme le modalità prescritte alla lettera a) che precede alla notifica ai soci illimitatamente responsabili, se persone fisiche, provvederà l'avvocato nelle forme tradizionali di cui agli art. 137 ss. c.p.c. stante l'attuale inesistenza dell'obbligo per le persone fisiche di dotarsi di PTC; c) notifica a impresa cancellata dal registro imprese e/o cessata; anche per le società o imprese individuali cancellate dal registro delle imprese o cessate si procederà alla notificazione nelle forme ordinarie di cui all'art. 137 ss. c.p.c. presso l'ultimo legale rappresentante pro tempore Procedimenti di separazione e divorzio
Sono applicate le regole di prassi previste per il contenzioso ordinario. Processo del lavoro
Sono applicate le regole di prassi previste per il contenzioso ordinario. La parte ricorrente – qualora sia persona fisica che, nell'anno precedente a quello di instaurazione del giudizio, non abbia maturato un reddito familiare imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, superiore a tre volte l'importo previsto dall'art. 76 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (ad oggi euro 32.298,99) – potrà beneficiare dell'esenzione dal pagamento del contributo unificato. A tal fine occorrerà allegare alla busta telematica la dichiarazione sostitutiva di certificazione della situazione reddituale o economica, redatta in formato cartaceo e sottoscritta dal ricorrente (con fotocopia della carta di identità o altro documento del medesimo) ed autenticata dall'avvocato, ovvero autenticata da pubblico ufficiale, nonché scansionata munita della firma digitale del difensore (la quale certifica la corrispondenza tra la copia informatica per immagine e l'originale analogico).
Patti, 24 luglio 2017
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