È ammissibile la rimodulazione dell’offerta se questa risulta ex ante ragionevole ed attendibile

Guido Befani
12 Ottobre 2017

La formulazione di un'offerta economica e la conseguente verifica di anomalia si fondano su stime previsionali e dunque su apprezzamenti e valutazioni implicanti un ineliminabile margine di opinabilità ed elasticità, essendo quindi impossibile pretendere una rigorosa quantificazione preventiva delle grandezze delle voci di costo rivenienti dall'esecuzione futura di un contratto, essendo per contro sufficiente che questa si mostri ex ante ragionevole ed attendibile.

La questione. Nella sentenza in commento, il Consiglio di Stato è intervenuto sul principio generale di immodificabiltà dell'offerta, asseritamente ritenuto violato per effetto della “rimodulazione” dei costi nei giustificativi forniti dall'aggiudicataria di una gara d'appalto.

A tale fine il collegio ha rilevato, innanzitutto, come nel nostro ordinamento non siano a priori inammissibili modifiche delle giustificazioni ovvero giustificazioni sopravvenute, come pure eventuali compensazioni tra sottostime e sovrastime, a condizione che – al momento dell'aggiudicazione – l'offerta risulti nel suo complesso affidabile, ossia dia garanzia di una seria esecuzione del contratto.

Le finalità del sub-procedimento. Per il collegio, infatti, una simile conclusione appare coerente con le finalità del sub-procedimento di verifica dell'anomalia, che si svolge nel contraddittorio dell'operatore economico al fine, appunto, di concretamente verificare l'adeguatezza e plausibilità dell'offerta, alla luce delle richieste di chiarimenti effettuate dalla stazione appaltante.

Pertanto, poiché il carattere non sanzionatorio del sub-procedimento di verifica di anomalia, tale per cui questo non ha per oggetto la ricerca di specifiche e singole inesattezze dell'offerta, ma si sostanzia in un accertamento se in concreto l'offerta sia attendibile ed affidabile nel suo complesso, l'esclusione dalla gara può ritenersi legittima soltanto all'esito di una valutazione di complessiva inadeguatezza dell'offerta.

In conclusione. Da queste premesse ne deriva quindi che la formulazione di un'offerta economica e la conseguente verifica di anomalia si fondano su stime previsionali e dunque su apprezzamenti e valutazioni implicanti un ineliminabile margine di opinabilità ed elasticità, essendo quindi impossibile pretendere una rigorosa quantificazione preventiva delle grandezze delle voci di costo rivenienti dall'esecuzione futura di un contratto, essendo per contro sufficiente che questa si mostri ex ante ragionevole ed attendibile.

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