La natura privatistica di una società di progetto non esclude il diritto di accesso agli atti
12 Ottobre 2017
Accesso agli atti. Nella sentenza in commento, il Tar del Lazio è intervenuto sulle condizioni e sui presupposti di applicabilità della disciplina sul diritto di accesso agli atti alle società di progetto, aventi natura privatistica. A tale fine il collegio ha affermato come, ai fini dell'accoglimento dell'istanza di accesso, non rileverebbero né la natura privatistica della società di progetto, costituita in forma di società consortile per azioni (relativa alla Metro C di Roma), né il perseguimento del fine di lucro e non ascrivibile ad alcuna funzione di interesse pubblico, né, parimenti che i documenti dei quali la ricorrente ha chiesto l'accesso non siano qualificabili come “documenti amministrativi” in quanto: non si tratta di documenti detenuti da pubbliche amministrazioni né di documenti riconducibili ad attività di pubblico interesse, avendo essi ad oggetto l'esecuzione di un contratto di appalto stipulato tra soggetti imprenditoriali operanti secondo il diritto privato. Per il collegio, infatti, rileva preliminarmente che l'art. 22 della l. 241 del 1990 ammette il diritto di accesso nei confronti della P.a., includendovi anche i soggetti privati «limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario».
Attività di pubblico interesse. Pertanto, appare più che sufficiente che il soggetto presso cui si pratichi l'accesso agli atti, ancorché di diritto privato, svolga un'attività che sia riconducibile sul piano oggettivo ad un pubblico interesse inteso in senso lato, perché a quest'ultimo sia applicabile la disciplina fissata dalla l. n. 241 del 1990 in materia in accesso. La nozione di "pubblica amministrazione" alla quale l'art. 22 della l. n. 241 del 1990 fa riferimento per l'applicabilità delle norme in materia di accesso agli atti amministrativi, ha più ampia portata rispetto a quella contenuta in altri settori ordinamentali (quale ad esempio quello della contrattualistica pubblica), estendendosi anche ai soggetti privati tout court, laddove l'attività da questi posta in essere risulti genericamente di "pubblico interesse". Ne consegue che, in tema di accesso ai documenti amministrativi, è sufficiente che un soggetto di diritto privato ponga in essere un'attività che corrisponda ad un pubblico interesse, perché lo stesso assuma la veste di "pubblica amministrazione" e, come tale, sia assoggettato alla specifica normativa di settore; in altri termini, è sufficiente che il soggetto presso cui si pratica l'accesso, ancorché di diritto privato, svolga un'attività che sia riconducibile sul piano oggettivo ad un pubblico interesse inteso in senso lato, perché a quest'ultimo sia applicabile la disciplina fissata dalla l. n. 241 del 1990 in materia in accesso. |