Illegittimi i “maxi-lotti” di gara in assenza di specifica motivazione sulle ragioni che non consentono di suddividere l’appalto in lotti minori
13 Ottobre 2017
La sentenza dichiara l'illegittimità della suddivisione in “maxi-lotti” di una gara (per l'affidamento della fornitura di ausili per incontinenza e assorbenza indetta da una CUC regionale) evidenziando che, pur essendo nella specie congrui i requisiti di capacità economico-finanziaria richiesti, l'elevato valore di ciascun lotto non permetteva alle micro, piccole e medie imprese di partecipare in forma singola.
Il Collegio sottolinea che sebbene sia vero che l'avvalimento e il raggruppamento temporaneo di imprese sono strumenti volti ad agevolare la partecipazione del maggior numero di imprese alle gare e l'accesso al mercato degli appalti pubblici, allo stesso tempo gli stessi presuppongono «anche una preventiva verifica di seria ed effettiva volontà di ciascuna impresa in ordine al ricorso a tali istituti, di talché non può divenire un obbligo per la micro, piccola o media impresa che voglia comunque partecipare alla gara in forma singola e che, in mancanza di una concorde volontà di altre imprese, verrebbe automaticamente esclusa dalla gara stessa».
La sentenza precisa inoltre che «non è vero che l'aggregazione in “maxi-lotti” determina di per sé un risparmio di spesa per la stazione appaltante, essendo invece vero il contrario, posto che solo la presenza di più potenziali offerenti può indurre le imprese a formulare proposte più “competitive” in termini di sconti e di migliore qualità dei prodotti offerti».
Nel caso di specie, - sottolinea il TAR - la scelta della stazione appaltante di suddividere in due soli lotti la fornitura di ausili per incontinenza e assorbenza con consegna domiciliare per le Aziende Sanitarie locali avrebbe dovuto essere assistita da una specifica e congrua motivazione in ordine alle ragioni che non consentivano di suddividere l'appalto in lotti funzionali minori, idonei a permettere la partecipazione, in forma diretta ed autonoma, delle micro, piccole e medie imprese.
In assenza della suddetta motivazione la divisione in “maxi-lotti” viola pertanto il «principio di concorrenzialità delle gare pubbliche, che ha il suo elemento cardine nel principio di massima partecipazione delle imprese in possesso dei requisiti richiesti, imprese che devono avere il diritto di scegliere se partecipare in forma singola ovvero se ricorrere agli istituti dell'avvalimento o del raggruppamento temporaneo». |