Sull’accesso agli atti nelle procedure ad evidenza pubblica

Redazione Scientifica
12 Ottobre 2017

La rilevanza dell'accesso ai fini della tutela degli interessi giuridici della parte richiedente va valutata ex parte actoris, e non ex parte iudicis: in altre parole, l'utilità dei documenti oggetto dell'istanza di accesso deve essere...

La rilevanza dell'accesso ai fini della tutela degli interessi giuridici della parte richiedente va valutata ex parte actoris, e non ex parte iudicis: in altre parole, l'utilità dei documenti oggetto dell'istanza di accesso deve essere apprezzata nel prisma delle facoltà difensive della parte richiedente, suscettibili di sviluppare le loro modalità esplicative (attraverso lo strumento, ad esempio dei motivi aggiunti) proprio sulla scorta della conoscenza dei documenti oggetto di accesso, e non nell'ottica dell'esercizio del sindacato giurisdizionale, necessariamente ancorato alle censure così come cristallizzate nella domanda di annullamento già articolata (ed in funzione del quale sono contemplati dall'ordinamento processuale i poteri istruttori del giudice).

Deve poi aggiungersi, sul punto, che l'utilità dei documenti ai fini dell'esplicazione delle facoltà difensive della parte richiedente deve intendersi nel senso della “pertinenza” degli stessi rispetto al thema decidendum delineato con la domanda di annullamento, e non nel senso più ristretto di idoneità degli stessi a determinare l'accoglimento della medesima domanda: ove si aderisse a siffatta opzione interpretativa, infatti, si attribuirebbero al giudice, cui è demandata la decisione sul ricorso incidentale in materia di accesso (tanto più in sede di appello avverso la sentenza di rigetto), compiti cognitori travalicanti l'oggetto del giudizio e sconfinanti in quello del giudizio principale.

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