Assegno divorzile: la richiedente deve provare l'incolpevole mancanza di indipendenza economica
16 Ottobre 2017
L'onere della prova sulla sussistenza delle condizioni previste dell'art. 5 l. n. 898/1970 incombe sul richiedente e non può presumersi la conservazione degli accordi matrimoniali una volta sciolto il rapporto matrimoniale. Non provata l'assenza incolpevole dell'indipendenza economica, sono inconferenti i richiami al tenore di vita dell'ex coniuge ed alla sua capacità economica. |