Se uno dei litisconsorti necessari notifica telematicamente la sentenza il termine breve decorre per tutti

Redazione scientifica
16 Ottobre 2017

Nel caso di proposizione di domanda giudiziale nei confronti di due distinti convenuti, sulla base di un unico fatto generatore dell'illecito, sorge litisconsorzio «unitario o quasi necessario»; pertanto, la notifica della sentenza eseguita da una delle parti segna, nei suoi confronti e nei confronti della destinataria della notificazione, l'inizio del termine breve per impugnare contro tutte le altri parti.

Il caso. La vicenda trae origine da una questione di risarcimento del danno patito dagli eredi del congiunto venuto a mancare a seguito di un incidente stradale. In primo grado e, successivamente, in appello, la società di assicurazione e il proprietario del veicolo coinvolto venivano condannati a risarcire i danni agli eredi.

Contro la decisione della Corte d'appello la compagnia di assicurazioni ha proposto ricorso in Cassazione. I resistenti, con controricorso, hanno formulato eccezione di inammissibilità per decadenza dall'impugnazione, avendo notificato la sentenza all'assicurazione, ai fini della decorrenza del termine breve, tramite notifica telematica dotata di firma digitale.

Unitarietà del termine per la proposizione dell'impugnazione. Nel caso di proposizione, sulla base di un unico fatto generatore dell'illecito, di domanda giudiziale nei confronti di due distinti convenuti, sorge litisconsorzio «unitario o quasi necessario», al quale si applica la regola, propria delle cause inscindibili, dell'unitarietà del termine per proporre impugnazione. Ne consegue che la notifica della sentenza eseguita da una delle parti segna, nei suoi confronti e nei confronti della destinataria della notificazione, l'inizio del termine breve per impugnare contro tutte le altri parti; sicché la decadenza dall'impugnazione per scadenza del termine breve esplica i suoi effetti nei confronti di tutte le parti (Cass. civ., n. 986/2016).

Decorrenza del termine breve. Nel caso in esame, il ricorso per cassazione era stato proposto dalla società di assicurazioni ben oltre la scadenza del termine breve di sessanta giorni previsto per impugnare il provvedimento notificatogli dalla controparte.

Pertanto, la Suprema Corte, richiamando quanto già precisato dalla giurisprudenza di legittimità in tema di unitarietà del termine per la proposizione dell'impugnazione, ha accolto l'eccezione e dichiarato il ricorso inammissibile in quanto tardivo.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.