Il rinvio a giudizio durante l’espletamento dell’incidente probatorio non è causa di incompatibilità
16 Ottobre 2017
La Corte di cassazione, Sez. III, con sentenza n. 46368 depositata il 9 ottobre 2017, ponendosi in linea con la giurisprudenza maggioritaria, ha affermato il seguente principio di diritto: «non è abnorme il provvedimento del giudice dell'udienza preliminare il quale abbia respinto la richiesta dell'imputato – e disposto il rinvio a giudizio – volto a far attendere l'esito dell'incidente probatorio in corso prima di provvedere sulla richiesta di rinvio a giudizio, al fine di riservarsi la scelta del rito. Ed invero l'udienza preliminare e l'udienza di espletamento dell'incidente probatorio seguono percorsi autonomi, e l'assunzione anticipata della prova deve portarsi a termine senza determinare una dilatazione dell'udienza preliminare; né, del resto, l'espletamento dell'incidente probatorio preclude in alcun modo l'accesso ai riti alternativi; non risulta quindi incompatibile il giudice che ha disposto il rinvio a giudizio nell'espletamento dell'incidente probatorio, e comunque la parte ha l'onere di proporre istanza di ricusazione».
Il ricorso era stato presentato da un indagato per il reato di associazione a delinquere transnazionale, il quale riteneva non applicabile il suddetto principio nel caso di specie in quanto le uniche fonti probatorie erano proprio quelle oggetto dell'incidente probatorio (le intercettazioni). Il ricorrente lamentava l'incompatibilità funzionale del Gup alla celebrazione dell'incidente probatorio dato che era stato disposto il rinvio a giudizio. La terza Sezione penale ha dichiarato inammissibile il ricorso per manifesta infondatezza e per genericità dei motivi:
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