Concordato e crediti IVA: falcidiabilità anche senza transazione fiscale

La Redazione
16 Ottobre 2017

Anche in mancanza di transazione fiscale, i crediti IVA possono essere falcidiati fatto salvo il meccanismo previsto dall'art. 160, comma 2, l.fall. che consente in linea generale la falcidia solo quando l'incapienza dei beni su cui grava il privilegio sia attestata dalla relazione giurata di un professionista, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 67, comma 3, lett. d) l.fall.. Questo è quanto si evince dalla sentenza n. 21484 depositata lo scorso 15 settembre, con la quale la Suprema Corte ha sciolto i residui dubbi in tema di falcidiabilità del credito IVA.

Anche in mancanza di transazione fiscale, i crediti IVA possono essere falcidiati fatto salvo il meccanismo previsto dall'art. 160, comma 2, l.fall. che consente in linea generale la falcidia solo quando l'incapienza dei beni su cui grava il privilegio sia attestata dalla relazione giurata di un professionista, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 67, comma 3, lett. d) l.fall.. Questo è quanto si evince dalla sentenza n. 21484 depositata lo scorso 15 settembre, con la quale la Suprema Corte ha sciolto i residui dubbi in tema di falcidiabilità del credito IVA.

Il caso. Il Tribunale, su opposizione dell'Agenzia delle Entrate, omologava una proposta di concordato preventivo prevedente il pagamento del creditore ipotecario e del 10% di tutti gli altri creditori inclusi in unica classe, comprendente anche i crediti tributari privilegiati, rappresentati per la maggior parte da IVA. La Corte di appello rigettava il reclamo delle Entrate, rilevando la facoltatività della transazione fiscale e ritenendo che la reclamante non avesse fornito la prova della capienza del bei rispetto ai privilegi tributari ai sensi dell'art. 160, comma 2, l.fall. nell'ipotesi di liquidazione. Contro il provvedimento l'Agenzia delle Entrate proponeva ricorso in Cassazione.

Con la sua pronuncia, la Cassazione si uniforma definitivamente alle modifiche operate all'art. 182-ter l.fall. ad opera della Legge di Bilancio 2017 (vedi news del 22 dicembre 2016) e alla giurisprudenza comunitaria, eliminando in tal modo l'ultimo veto in tema di falcidiabilità del credito IVA.

Come noto, secondo l'orientamento accolto dalle Sezioni Unite – Cass. n. 26988/2016 (vedi news del 3 gennaio 2017) - la falcidiabilità del credito IVA trova applicazione non solo nell'ipotesi di proposta di concordato accompagnata da una transazione fiscale, ma anche nell'ipotesi di concordato preventivo proposto senza fare ricorso all'istituto disciplinato dall'art. 182-ter, conseguendone la facoltatività dell'istituto della transazione fiscale. Tale impostazione si conforma pienamente alla sentenza della CGUE del 7 aprile 2016 pronunciata nella causa C-546/14 (vedi news del 7 aprile 2016) con la quale si ammette la falcidiabilità dell'imposta sul valore aggiunto in sede di concordato preventivo, a condizione che sia provata la serietà della proposta, dimostrandosi l'impossibilità di realizzare una maggiore soddisfazione sul ricavato nell'ipotesi di liquidazione, preso atto della collocazione preferenziale del credito.

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