L'interesse diretto ed attuale all’impugnativa del provvedimento di riammissione alla gara

Redazione Scientifica
17 Ottobre 2017

Il rito speciale in materia di impugnazione contro le esclusioni ed ammissioni, in quanto costituente eccezione al regime “ordinario” del processo appalti (a sua volta eccezione rispetto al rito ordinario e allo stesso rito accelerato ex art. 119 c.p.a.), deve essere applicato...

Il rito speciale in materia di impugnazione contro le esclusioni ed ammissioni, in quanto costituente eccezione al regime “ordinario” del processo appalti (a sua volta eccezione rispetto al rito ordinario e allo stesso rito accelerato ex art. 119 c.p.a.), deve essere applicato solo nel caso espressamente previsto e cioè quando sia stato emanato il provvedimento di cui all'art. 29, comma 1, secondo periodo, d.lgs. n. 50 del 2016. Laddove tale provvedimento manchi l'impugnativa non può che essere rivolta, congiuntamente, avverso l'ammissione dell'aggiudicatario ed il provvedimento di aggiudicazione (in termini Tar Toscana nn. 239 del 2017 e 593 del 2017).

Tuttavia in casi peculiari nei quali il provvedimento di riammissione dei concorrenti è stato disposto quando le relative offerte economiche erano già state aperte e dal loro contenuto era possibile predire l'esito della procedura regolata sulla base del criterio del prezzo più basso e l'aggiudicazione ad un concorrente terzo, la sua impugnazione immediata non solo è possibile ma costituisce un onere poiché la successiva impugnazione del provvedimento di aggiudicazione, sia pure congiuntamente a quello di riammissione stante il carattere vincolato del secondo sarebbe stata dichiarata inammissibile.

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